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Sentenza 18 luglio 2025
Sentenza 18 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 18/07/2025, n. 10838 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 10838 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 43082/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Damiana Colla, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 terdecies c.p.c.
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 43082/2024 promossa da
, nato in [...] il [...], rappresentato e difeso dagli avvocati P. Parte_1
NN e C.I. d'IC e domiciliato in Roma, via Luigi Rizzo, n. 36, presso lo studio dei difensori
- ricorrente -
Contro
Controparte_1 domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, n. 12,
[...] presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende ex lege
- resistente - Oggetto: impugnazione diniego visto per ricongiungimento familiare.
Con ricorso ex art. 281 undecies c.p.c. depositato il 21.10.2024, il ricorrente, cittadino del CP_1 CP_ titolare di permesso di soggiorno di lungo periodo in , ha domandato l'accertamento del proprio diritto al ricongiungimento familiare con la (seconda) moglie nata in [...] 25 Controparte_2 CP_1 dicembre 1984, con conseguente ordine di rilascio del visto d'ingresso in favore della coniuge da parte dell' competente e previo annullamento del diniego n. V-9231 del 12.5.2024. CP_1
A tal fine, il ricorrente ha rappresentato di aver ottenuto dal SUI di Roma il nulla osta al ricongiungimento familiare della (seconda) moglie in data 20.2.2023, di avere successivamente formalizzato la richiesta di visto presso la competente ambasciata, di avere ricevuto la notifica del preavviso di rigetto ex art. 10 bis legge n. 241/90 del 24.4.2024 e di avere presentato la documentazione integrativa, ritenuta tuttavia insufficiente, con conseguente notifica dell'impugnato provvedimento di rigetto. Ha sostenuto l'illegittimità del diniego, sussistendo tutti i presupposti per il ricongiungimento familiare con la coniuge, sua seconda moglie sposata all'esito del divorzio dalla prima moglie;
ha in proposito rappresentato che l'ambasciata era incorsa in errore a causa dell'indicazione quale coniuge, nel duplicato del vecchio passaporto smarrito del ricorrente, del nome della prima moglie, ma che tuttavia la restante documentazione e lo stesso passaporto della seconda moglie menzionavano proprio Controparte_2 nata in [...] [...], come sua (attuale) moglie, tanto che il nuovo passaporto reca CP_1
l'indicazione proprio del nome di quest'ultima. Ha concluso chiedendo il rilascio del visto richiesto e il risarcimento dei danni patrimoniali e non sofferti a causa del ritardo nel ricongiungimento. Il resistente si è costituito in data 6.8.2024 chiedendo il rigetto dell'avverso ricorso, in quanto CP_1 infondato alla luce dei rilievi effettuati dall'ambasciata resistente nel provvedimento di diniego e degli accertamenti svolti. Il Giudice ha fissato udienza per il giorno 5.2.2025, disponendone la sostituzione con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. La causa è stata successivamente rinviata all'udienza del 18.6.2025, anch'essa celebrata in modalità cartolare, ai fini dell'acquisizione di documentazione ritenuta necessaria per la decisione, all'esito della quale la causa deve infine intendersi trattenuta in decisione.
*** Il ricorso è fondato e merita accoglimento, alla luce delle considerazioni che seguono. Quanto al quadro normativo applicabile, occorre richiamare nel caso di specie gli artt. 28 e 29, comma 1, lettera a) del d.lgs. 286/1998, il combinato disposto dei quali riconosce il diritto dei cittadini stranieri
“titolari di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore a un anno rilasciato per motivi di lavoro subordinato o autonomo, ovvero per asilo, per studio, per motivi religiosi o per motivi familiari” il ricongiungimento familiare con “i seguenti familiari: a) coniuge non legalmente separato e di età non inferiore ai diciotto anni”. La relativa procedura di ricongiungimento familiare consta di due fasi: la prima si svolge dinanzi allo Sportello Unico per l'Immigrazione presso la Prefettura competente e ha ad oggetto la verifica dei requisiti oggettivi previsti per il rilascio del nulla osta al ricongiungimento familiare, quali titolo di soggiorno, reddito e alloggio, nonché l'assenza di circostanze ostative di pubblica sicurezza;
la seconda ha luogo, invece, dinanzi alla rappresentanza consolare italiana nel Paese in cui si trova il familiare da ricongiungere e ha ad oggetto la verifica dei requisiti soggettivi necessari per il rilascio del visto d'ingresso, quali legami di parentela e altri requisiti dei soggetti da ricongiungere. Nel caso di specie, essendo titolare di permesso per soggiornanti di lungo periodo UE (rilasciato dalla Questura di Roma il 5.8.2022, in atti), il ricorrente ha regolarmente richiesto e ottenuto il nulla osta per il ricongiungimento con sua moglie, rilasciato dallo Sportello Unico per l'Immigrazione della Prefettura di Roma in data 23.2.2023 (in atti). Sulla base di tale nulla osta, il nucleo si è dunque attivato per l'accesso alla seconda fase della procedura, domandando il visto d'ingresso ai fini del ricongiungimento alla competente Ambasciata italiana a L'Ambasciata ha tuttavia notificato in data 7.5.2024 un Controparte_1 preavviso di rigetto con il quale ha chiesto il deposito sia del certificato di divorzio relativo al primo matrimonio del ricorrente, sia il certificato di divorzio relativo al primo matrimonio della sua attuale moglie da ricongiungere. In data 12.5.2024 è stato quindi emanato il provvedimento di diniego in questa sede impugnato, recante la seguente motivazione: “La documentazione presentata a seguito di preavviso di rigetto ex art. 10bis L. 241/1990 del 24/04/2024 è insufficiente. I certificati di divorzio prodotti sono incoerenti con le date dichiarate. Il passaporto del marito, emesso in seguito al presunto matrimonio, riporta il nome della asserita ex moglie”. Ebbene, questa essendo l'unica contestazione dedotta a fondamento del diniego al rilascio del visto, deve rilevarsi come parte ricorrente abbia adeguatamente documentato nel corso del presente giudizio il divorzio di entrambi i coniugi da ricongiungere dai rispettivi precedenti coniugi. Risulta infatti presente in atti, da una parte, il nulla osta ad un nuovo matrimonio rilasciato dall' CP_1 della Repubblica popolare del Bangladesh a Roma in data 1.4.2021, prodotto in originale in lingua italiana con legalizzazione della Prefettura, attestante lo status di “divorziato” del ricorrente Parte_1 nato in [...] [...], nonché recante l'indicazione delle generalità dell'ex coniuge, CP_1 [...]
nata in [...] [...], e del luogo e della data del divorzio: in CP_3 CP_1 Per_1
il 12.7.2020; è stato altresì depositato, dall'altra parte, il corrispettivo nulla osta relativo alla CP_1 attuale coniuge del ricorrente, familiare da ricongiungere, nata in [...] 25 Controparte_2 CP_1 dicembre 1984, anch'ella risultante di status “divorziata” a seguito del divorzio da Persona_2 nato in [...] 1° ottobre 1977, celebrato a in il 17.11.2020. Anche tale CP_1 Per_1 CP_1 certificato è stato depositato nel rispetto delle forme prescritte, rilasciato in italiano dall' della CP_1 Repubblica popolare del a Roma il 17.2.2025 con legalizzazione della Prefettura (cfr. certificati CP_1 in atti). Tali documenti inequivocabilmente dimostrano la circostanza contestata dall'Amministrazione e cioè che sia il ricorrente, sia la moglie da ricongiungere abbiano divorziato dai rispettivi precedenti coniugi nell'anno 2020, riacquisito lo stato civile libero e conseguentemente regolarmente contratto la nuova unione matrimoniale tra loro, dedotta a fondamento della domanda di ricongiungimento oggetto del presente giudizio. L'effettiva unione coniugale tra il ricorrente e la moglie di cui si chiede il ricongiungimento è d'altra parte provata dal certificato di matrimonio depositato in giudizio in originale rilasciato in italiano dall' CP_1 della repubblica popolare del a Roma il 17.2.2025, munito di legalizzazione della Prefettura, CP_1 attestante che e si sono sposati a in il Parte_1 Controparte_2 Per_1 CP_1
20.11.2020 (dunque regolarmente quando entrambi avevano già sciolto i precedenti matrimoni). Del vincolo matrimoniale si trova altresì riscontro nella dichiarazione consolare della medesima della CP_1 repubblica popolare del a Roma, rilasciata il 17.2.2025, anch'essa munita di legalizzazione della CP_1
Prefettura, il quale “certifica sulla base dei documenti presentati che gli unici dati anagrafici corretti Part concernenti famiglia del/della Sig./Sig.ra , nato/a a , il 22.06.1985 Parte_1 Per_1 CP_1
[…] sono i seguenti: Generalità della Moglie: Luogo e data di nascita: Controparte_2 Per_1
25.12.1984”. Ebbene, considerata la presentazione in giudizio, nelle corrette modalità formali, dei certificati anagrafici precisamente finalizzati ad attestare sia lo scioglimento dei precedenti matrimoni, sia l'attuale unione coniugale, deve ritenersi provata l'esistenza di un effettivo vincolo matrimoniale tra il ricorrente e sua moglie e dunque la sussistenza dei requisiti per il richiesto ricongiungimento tra coniugi. A fronte di ciò, nessuna rilevanza decisiva può certamente assumere il dedotto contrasto con l'annotazione presente sul vecchio passaporto del ricorrente, documento di riconoscimento di per sé non idoneo a certificare anagraficamente un vincolo familiare, laddove peraltro i passaporti attualmente in corso di validità del ricorrente e di sua moglie correttamente recano l'uno il nome dell'altra nel campo destinato all'indicazione del coniuge (cfr. passaporti in atti). Le contestazioni svolte in proposito dall'Amministrazione resistente nel provvedimento di diniego devono pertanto disattendersi. Tutto ciò posto, considerata l'idoneità della documentazione prodotta in giudizio a dimostrare l'effettiva esistenza del vincolo matrimoniale dedotto a fondamento della presente domanda di ricongiungimento, contratto a seguito del divorzio di entrambi i coniugi, anch'esso compiutamente provato, in assenza di ulteriori specifiche contestazioni di parte resistente, deve ritenersi accertato il diritto del ricorrente a ricongiungersi con la propria moglie, a tutela della vita e unità familiare del nucleo costituzionalmente e internazionalmente garantite, in particolare ai sensi dell'art. 8 CEDU. Conseguentemente, deve disporsi l'annullamento dell'impugnato provvedimento dell' a Controparte_1
, e ordinarsi a parte resistente di rilasciare il visto di ingresso necessario a consentire il CP_1 CP_1 ricongiungimento. Non può invece trovare accoglimento l'ulteriore domanda di parte ricorrente relativa al risarcimento del danno. occorre infatti evidenziare che, per costante giurisprudenza, nel caso di illegittimo esercizio di funzioni amministrative, per accertare la responsabilità della Pubblica Amministrazione occorre verificare la sussistenza dell'elemento soggettivo, secondo quanto previsto dall'art. 2043 c.c. che richiede perché possa ravvisarsi un illecito aquiliano l'accertamento del dolo o della colpa in capo al soggetto agente, elemento soggettivo che richiede uno specifico accertamento fondato sulla valutazione della condotta della Pubblica Amministrazione e, in particolare, sul rispetto dei principi di imparzialità, correttezza e buona amministrazione che devono connotare l'azione amministrativa: "Nel caso in cui sia stata introdotta, davanti al giudice ordinario, .... una domanda risarcitoria ex art. 2043 cod. civ. nei confronti della P.A. per illegittimo esercizio di una funzione pubblica, questi dovrà procedere, in ordine successivo, alle seguenti indagini: a) in primo luogo, dovrà accertare la sussistenza di un evento dannoso;
b) dovrà, poi, stabilire se l'accertato danno sia qualificabile come ingiusto, in relazione alla sua incidenza su di un interesse rilevante per l'ordinamento (a prescindere dalla qualificazione formale di esso come diritto soggettivo); c) dovrà, inoltre, accertare, sotto il profilo causale, facendo applicazione dei criteri generali, se l'evento dannoso sia riferibile ad una condotta della P.A.; d) infine, se detto evento dannoso sia imputabile a responsabilità della P.A. tale imputazione non potrà avvenire sulla base del mero dato obiettivo della illegittimità del provvedimento amministrativo - in relazione al cui accertamento, peraltro, non è ravvisabile la necessaria pregiudizialità del giudizio di annullamento davanti al giudice amministrativo, potendo, al contrario, detto accertamento essere svolto dal giudice ordinario nell'ambito dell'esame della riconducibilità della fattispecie sottoposta al suo esame alla nozione di fatto illecito delineata dall'art. 2043 cod. civ., - richiedendo, invece, una più penetrante indagine in ordine alla valutazione della colpa, che, unitamente al dolo, costituisce requisito essenziale della responsabilità aquiliana. La sussistenza di tale elemento sarà riferita non al funzionario agente, ma alla P.A. come apparato, e sarà configurabile qualora l'atto amministrativo sia stato adottato ed eseguito in violazione delle regole di imparzialità, correttezza e buona amministrazione alle quali deve ispirarsi l'esercizio della funzione amministrativa, e che il giudice ordinario ha il potere di valutare, in quanto limiti esterni alla discrezionalità amministrativa. (Cass. SS.UU. 22 luglio 1999 n. 500; da ultimo Cass. Sez. 3, Sentenza n. 23170 del 31/10/2014). Peraltro, atteso che il risarcimento non è una conseguenza automatica dell'annullamento giurisdizionale del provvedimento illegittimo, la domanda di risarcimento dei danni risulta regolata dal principio dell'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c., in base al quale chi vuole far valere un diritto in giudizio deve far valere i fatti che ne costituiscono il fondamento, richiedendosi che venga allegata e provata dal danneggiato, oltre alla lesione della situazione soggettiva di interesse tutelata dall'ordinamento, la sussistenza di un danno ingiusto, del nesso causale tra condotta ed evento, nonché la colpa o il dolo dell'amministrazione. Nel caso di specie, nulla è stato documentato né semplicemente dedotto dal ricorrente circa l'eventuale suo patimento di danni, non potendo rilevare a tal fine il pregiudizio sussistente in re ipsa, coincidente con l'illegittimo protrarsi della sua lontananza dalla moglie. Non emergendo dai fatti e dagli atti di causa alcuno specifico danno ingiusto subito dal ricorrente a causa dell'illegittimo comportamento dell'Amministrazione, la domanda di risarcimento del danno deve in conclusione essere rigettata. Le spese di lite possono dichiararsi compensate tra le parti nonostante l'esito vittorioso della lite, dal momento che il presente accoglimento si fonda su documenti ed elementi acquisiti nel corso del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così dispone:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara l'illegittimità e dispone l'annullamento del provvedimento di diniego del visto n. V-9231 emesso dall' a Dhaka in Bangladesh in data 12.5.2024, e di Controparte_1 ogni atto conseguente;
- ordina al , in persona del legale Controparte_1 rappresentante, di rilasciare il visto d'ingresso in favore di nata in [...] 25 Controparte_2 CP_1 dicembre 1984 ai fini del ricongiungimento familiare con , nato in [...] Parte_1 CP_1
22 giugno 1985;
- rigetta la domanda di risarcimento del danno;
- compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Roma, il 17 luglio 2025. Il Giudice dott.ssa Damiana Colla
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Damiana Colla, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 terdecies c.p.c.
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 43082/2024 promossa da
, nato in [...] il [...], rappresentato e difeso dagli avvocati P. Parte_1
NN e C.I. d'IC e domiciliato in Roma, via Luigi Rizzo, n. 36, presso lo studio dei difensori
- ricorrente -
Contro
Controparte_1 domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, n. 12,
[...] presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende ex lege
- resistente - Oggetto: impugnazione diniego visto per ricongiungimento familiare.
Con ricorso ex art. 281 undecies c.p.c. depositato il 21.10.2024, il ricorrente, cittadino del CP_1 CP_ titolare di permesso di soggiorno di lungo periodo in , ha domandato l'accertamento del proprio diritto al ricongiungimento familiare con la (seconda) moglie nata in [...] 25 Controparte_2 CP_1 dicembre 1984, con conseguente ordine di rilascio del visto d'ingresso in favore della coniuge da parte dell' competente e previo annullamento del diniego n. V-9231 del 12.5.2024. CP_1
A tal fine, il ricorrente ha rappresentato di aver ottenuto dal SUI di Roma il nulla osta al ricongiungimento familiare della (seconda) moglie in data 20.2.2023, di avere successivamente formalizzato la richiesta di visto presso la competente ambasciata, di avere ricevuto la notifica del preavviso di rigetto ex art. 10 bis legge n. 241/90 del 24.4.2024 e di avere presentato la documentazione integrativa, ritenuta tuttavia insufficiente, con conseguente notifica dell'impugnato provvedimento di rigetto. Ha sostenuto l'illegittimità del diniego, sussistendo tutti i presupposti per il ricongiungimento familiare con la coniuge, sua seconda moglie sposata all'esito del divorzio dalla prima moglie;
ha in proposito rappresentato che l'ambasciata era incorsa in errore a causa dell'indicazione quale coniuge, nel duplicato del vecchio passaporto smarrito del ricorrente, del nome della prima moglie, ma che tuttavia la restante documentazione e lo stesso passaporto della seconda moglie menzionavano proprio Controparte_2 nata in [...] [...], come sua (attuale) moglie, tanto che il nuovo passaporto reca CP_1
l'indicazione proprio del nome di quest'ultima. Ha concluso chiedendo il rilascio del visto richiesto e il risarcimento dei danni patrimoniali e non sofferti a causa del ritardo nel ricongiungimento. Il resistente si è costituito in data 6.8.2024 chiedendo il rigetto dell'avverso ricorso, in quanto CP_1 infondato alla luce dei rilievi effettuati dall'ambasciata resistente nel provvedimento di diniego e degli accertamenti svolti. Il Giudice ha fissato udienza per il giorno 5.2.2025, disponendone la sostituzione con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. La causa è stata successivamente rinviata all'udienza del 18.6.2025, anch'essa celebrata in modalità cartolare, ai fini dell'acquisizione di documentazione ritenuta necessaria per la decisione, all'esito della quale la causa deve infine intendersi trattenuta in decisione.
*** Il ricorso è fondato e merita accoglimento, alla luce delle considerazioni che seguono. Quanto al quadro normativo applicabile, occorre richiamare nel caso di specie gli artt. 28 e 29, comma 1, lettera a) del d.lgs. 286/1998, il combinato disposto dei quali riconosce il diritto dei cittadini stranieri
“titolari di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore a un anno rilasciato per motivi di lavoro subordinato o autonomo, ovvero per asilo, per studio, per motivi religiosi o per motivi familiari” il ricongiungimento familiare con “i seguenti familiari: a) coniuge non legalmente separato e di età non inferiore ai diciotto anni”. La relativa procedura di ricongiungimento familiare consta di due fasi: la prima si svolge dinanzi allo Sportello Unico per l'Immigrazione presso la Prefettura competente e ha ad oggetto la verifica dei requisiti oggettivi previsti per il rilascio del nulla osta al ricongiungimento familiare, quali titolo di soggiorno, reddito e alloggio, nonché l'assenza di circostanze ostative di pubblica sicurezza;
la seconda ha luogo, invece, dinanzi alla rappresentanza consolare italiana nel Paese in cui si trova il familiare da ricongiungere e ha ad oggetto la verifica dei requisiti soggettivi necessari per il rilascio del visto d'ingresso, quali legami di parentela e altri requisiti dei soggetti da ricongiungere. Nel caso di specie, essendo titolare di permesso per soggiornanti di lungo periodo UE (rilasciato dalla Questura di Roma il 5.8.2022, in atti), il ricorrente ha regolarmente richiesto e ottenuto il nulla osta per il ricongiungimento con sua moglie, rilasciato dallo Sportello Unico per l'Immigrazione della Prefettura di Roma in data 23.2.2023 (in atti). Sulla base di tale nulla osta, il nucleo si è dunque attivato per l'accesso alla seconda fase della procedura, domandando il visto d'ingresso ai fini del ricongiungimento alla competente Ambasciata italiana a L'Ambasciata ha tuttavia notificato in data 7.5.2024 un Controparte_1 preavviso di rigetto con il quale ha chiesto il deposito sia del certificato di divorzio relativo al primo matrimonio del ricorrente, sia il certificato di divorzio relativo al primo matrimonio della sua attuale moglie da ricongiungere. In data 12.5.2024 è stato quindi emanato il provvedimento di diniego in questa sede impugnato, recante la seguente motivazione: “La documentazione presentata a seguito di preavviso di rigetto ex art. 10bis L. 241/1990 del 24/04/2024 è insufficiente. I certificati di divorzio prodotti sono incoerenti con le date dichiarate. Il passaporto del marito, emesso in seguito al presunto matrimonio, riporta il nome della asserita ex moglie”. Ebbene, questa essendo l'unica contestazione dedotta a fondamento del diniego al rilascio del visto, deve rilevarsi come parte ricorrente abbia adeguatamente documentato nel corso del presente giudizio il divorzio di entrambi i coniugi da ricongiungere dai rispettivi precedenti coniugi. Risulta infatti presente in atti, da una parte, il nulla osta ad un nuovo matrimonio rilasciato dall' CP_1 della Repubblica popolare del Bangladesh a Roma in data 1.4.2021, prodotto in originale in lingua italiana con legalizzazione della Prefettura, attestante lo status di “divorziato” del ricorrente Parte_1 nato in [...] [...], nonché recante l'indicazione delle generalità dell'ex coniuge, CP_1 [...]
nata in [...] [...], e del luogo e della data del divorzio: in CP_3 CP_1 Per_1
il 12.7.2020; è stato altresì depositato, dall'altra parte, il corrispettivo nulla osta relativo alla CP_1 attuale coniuge del ricorrente, familiare da ricongiungere, nata in [...] 25 Controparte_2 CP_1 dicembre 1984, anch'ella risultante di status “divorziata” a seguito del divorzio da Persona_2 nato in [...] 1° ottobre 1977, celebrato a in il 17.11.2020. Anche tale CP_1 Per_1 CP_1 certificato è stato depositato nel rispetto delle forme prescritte, rilasciato in italiano dall' della CP_1 Repubblica popolare del a Roma il 17.2.2025 con legalizzazione della Prefettura (cfr. certificati CP_1 in atti). Tali documenti inequivocabilmente dimostrano la circostanza contestata dall'Amministrazione e cioè che sia il ricorrente, sia la moglie da ricongiungere abbiano divorziato dai rispettivi precedenti coniugi nell'anno 2020, riacquisito lo stato civile libero e conseguentemente regolarmente contratto la nuova unione matrimoniale tra loro, dedotta a fondamento della domanda di ricongiungimento oggetto del presente giudizio. L'effettiva unione coniugale tra il ricorrente e la moglie di cui si chiede il ricongiungimento è d'altra parte provata dal certificato di matrimonio depositato in giudizio in originale rilasciato in italiano dall' CP_1 della repubblica popolare del a Roma il 17.2.2025, munito di legalizzazione della Prefettura, CP_1 attestante che e si sono sposati a in il Parte_1 Controparte_2 Per_1 CP_1
20.11.2020 (dunque regolarmente quando entrambi avevano già sciolto i precedenti matrimoni). Del vincolo matrimoniale si trova altresì riscontro nella dichiarazione consolare della medesima della CP_1 repubblica popolare del a Roma, rilasciata il 17.2.2025, anch'essa munita di legalizzazione della CP_1
Prefettura, il quale “certifica sulla base dei documenti presentati che gli unici dati anagrafici corretti Part concernenti famiglia del/della Sig./Sig.ra , nato/a a , il 22.06.1985 Parte_1 Per_1 CP_1
[…] sono i seguenti: Generalità della Moglie: Luogo e data di nascita: Controparte_2 Per_1
25.12.1984”. Ebbene, considerata la presentazione in giudizio, nelle corrette modalità formali, dei certificati anagrafici precisamente finalizzati ad attestare sia lo scioglimento dei precedenti matrimoni, sia l'attuale unione coniugale, deve ritenersi provata l'esistenza di un effettivo vincolo matrimoniale tra il ricorrente e sua moglie e dunque la sussistenza dei requisiti per il richiesto ricongiungimento tra coniugi. A fronte di ciò, nessuna rilevanza decisiva può certamente assumere il dedotto contrasto con l'annotazione presente sul vecchio passaporto del ricorrente, documento di riconoscimento di per sé non idoneo a certificare anagraficamente un vincolo familiare, laddove peraltro i passaporti attualmente in corso di validità del ricorrente e di sua moglie correttamente recano l'uno il nome dell'altra nel campo destinato all'indicazione del coniuge (cfr. passaporti in atti). Le contestazioni svolte in proposito dall'Amministrazione resistente nel provvedimento di diniego devono pertanto disattendersi. Tutto ciò posto, considerata l'idoneità della documentazione prodotta in giudizio a dimostrare l'effettiva esistenza del vincolo matrimoniale dedotto a fondamento della presente domanda di ricongiungimento, contratto a seguito del divorzio di entrambi i coniugi, anch'esso compiutamente provato, in assenza di ulteriori specifiche contestazioni di parte resistente, deve ritenersi accertato il diritto del ricorrente a ricongiungersi con la propria moglie, a tutela della vita e unità familiare del nucleo costituzionalmente e internazionalmente garantite, in particolare ai sensi dell'art. 8 CEDU. Conseguentemente, deve disporsi l'annullamento dell'impugnato provvedimento dell' a Controparte_1
, e ordinarsi a parte resistente di rilasciare il visto di ingresso necessario a consentire il CP_1 CP_1 ricongiungimento. Non può invece trovare accoglimento l'ulteriore domanda di parte ricorrente relativa al risarcimento del danno. occorre infatti evidenziare che, per costante giurisprudenza, nel caso di illegittimo esercizio di funzioni amministrative, per accertare la responsabilità della Pubblica Amministrazione occorre verificare la sussistenza dell'elemento soggettivo, secondo quanto previsto dall'art. 2043 c.c. che richiede perché possa ravvisarsi un illecito aquiliano l'accertamento del dolo o della colpa in capo al soggetto agente, elemento soggettivo che richiede uno specifico accertamento fondato sulla valutazione della condotta della Pubblica Amministrazione e, in particolare, sul rispetto dei principi di imparzialità, correttezza e buona amministrazione che devono connotare l'azione amministrativa: "Nel caso in cui sia stata introdotta, davanti al giudice ordinario, .... una domanda risarcitoria ex art. 2043 cod. civ. nei confronti della P.A. per illegittimo esercizio di una funzione pubblica, questi dovrà procedere, in ordine successivo, alle seguenti indagini: a) in primo luogo, dovrà accertare la sussistenza di un evento dannoso;
b) dovrà, poi, stabilire se l'accertato danno sia qualificabile come ingiusto, in relazione alla sua incidenza su di un interesse rilevante per l'ordinamento (a prescindere dalla qualificazione formale di esso come diritto soggettivo); c) dovrà, inoltre, accertare, sotto il profilo causale, facendo applicazione dei criteri generali, se l'evento dannoso sia riferibile ad una condotta della P.A.; d) infine, se detto evento dannoso sia imputabile a responsabilità della P.A. tale imputazione non potrà avvenire sulla base del mero dato obiettivo della illegittimità del provvedimento amministrativo - in relazione al cui accertamento, peraltro, non è ravvisabile la necessaria pregiudizialità del giudizio di annullamento davanti al giudice amministrativo, potendo, al contrario, detto accertamento essere svolto dal giudice ordinario nell'ambito dell'esame della riconducibilità della fattispecie sottoposta al suo esame alla nozione di fatto illecito delineata dall'art. 2043 cod. civ., - richiedendo, invece, una più penetrante indagine in ordine alla valutazione della colpa, che, unitamente al dolo, costituisce requisito essenziale della responsabilità aquiliana. La sussistenza di tale elemento sarà riferita non al funzionario agente, ma alla P.A. come apparato, e sarà configurabile qualora l'atto amministrativo sia stato adottato ed eseguito in violazione delle regole di imparzialità, correttezza e buona amministrazione alle quali deve ispirarsi l'esercizio della funzione amministrativa, e che il giudice ordinario ha il potere di valutare, in quanto limiti esterni alla discrezionalità amministrativa. (Cass. SS.UU. 22 luglio 1999 n. 500; da ultimo Cass. Sez. 3, Sentenza n. 23170 del 31/10/2014). Peraltro, atteso che il risarcimento non è una conseguenza automatica dell'annullamento giurisdizionale del provvedimento illegittimo, la domanda di risarcimento dei danni risulta regolata dal principio dell'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c., in base al quale chi vuole far valere un diritto in giudizio deve far valere i fatti che ne costituiscono il fondamento, richiedendosi che venga allegata e provata dal danneggiato, oltre alla lesione della situazione soggettiva di interesse tutelata dall'ordinamento, la sussistenza di un danno ingiusto, del nesso causale tra condotta ed evento, nonché la colpa o il dolo dell'amministrazione. Nel caso di specie, nulla è stato documentato né semplicemente dedotto dal ricorrente circa l'eventuale suo patimento di danni, non potendo rilevare a tal fine il pregiudizio sussistente in re ipsa, coincidente con l'illegittimo protrarsi della sua lontananza dalla moglie. Non emergendo dai fatti e dagli atti di causa alcuno specifico danno ingiusto subito dal ricorrente a causa dell'illegittimo comportamento dell'Amministrazione, la domanda di risarcimento del danno deve in conclusione essere rigettata. Le spese di lite possono dichiararsi compensate tra le parti nonostante l'esito vittorioso della lite, dal momento che il presente accoglimento si fonda su documenti ed elementi acquisiti nel corso del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così dispone:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara l'illegittimità e dispone l'annullamento del provvedimento di diniego del visto n. V-9231 emesso dall' a Dhaka in Bangladesh in data 12.5.2024, e di Controparte_1 ogni atto conseguente;
- ordina al , in persona del legale Controparte_1 rappresentante, di rilasciare il visto d'ingresso in favore di nata in [...] 25 Controparte_2 CP_1 dicembre 1984 ai fini del ricongiungimento familiare con , nato in [...] Parte_1 CP_1
22 giugno 1985;
- rigetta la domanda di risarcimento del danno;
- compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Roma, il 17 luglio 2025. Il Giudice dott.ssa Damiana Colla