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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 13/11/2025, n. 1114 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 1114 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. 1182/2022
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Seconda civile, composta dai
Sigg.:
Dott. Giuseppe Serao Presidente
Dott. Daniela Fedele Consigliere
Dott. Lucia Cannella Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 1182/22 R.G. posta in decisione all'udienza
collegiale del 09/04/2025
d a OGGETTO: Parte_1
[...] rappresentato e difeso dall'avv. PALUMBO NC, mobili elettivamente domiciliato in VIA ANIELLO PALUMBO 157 80014
GIUGLIANO IN CAMPANIA presso il difensore avv. PALUMBO
NC
APPELLANTE
c o n t r o rappresentato e difeso dall'avv. BERTONI Controparte_1
Pag. 1 di 17 CE, elettivamente domiciliato in LARGO MARTIRI
DELLA LIBERTA' 3 46023 GONZAGA presso il difensore avv.
BERTONI CE
APPELLATA
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Mantova- sezione civile-
pubblicata in data 3.11.2022 con il n. 841/22.
CONCLUSIONI
Dell'appellante:
l'Ecc.ma Corte di Appello di Brescia Voglia, così provvedere:
1. rigettare tutte le domande e le eccezioni formulate dall'opponente in quanto infondate e non provate in fatto ed in diritto e, per l'effetto,
2. confermare integralmente il decreto ingiuntivo opposto,
dichiarandolo definitivamente valido ed efficace, il tutto per i motivi meglio esposti in narrativa con la condanna della in Controparte_1
personale del l.r.p.t., con sede legale alla Via Donella, 2 – Suzzara (MN)
p.iva al pagamento di € 164.700,00 a favore della P.IVA_1
per la fornitura di n. 30 Controparte_2
semirimorchi usati oltre interessi moratori ex art. 4 e 5 del D. Lgs. N.
231/02 dalla scadenza della fattura al soddisfo;
3. obbligare la in personale del l.r.p.t., con sede legale Controparte_1
alla Via Donella, 2 – Suzzara (MN) p.iva ad eseguire e P.IVA_1
sostenere i costi del passaggio di proprietà dei 30 semirimorchi permutati in base al contratto di permuta sottoscritto ovvero ex art. 1475
c.c.; Pag. 2 di 17
4. condannare la in personale del l.r.p.t., con sede Controparte_1
legale alla Via Donella, 2 – Suzzara (MN) p.iva ad P.IVA_1
eseguire e sostenere i costi delle revisioni ordinarie che medio tempore sono scadute ed eventualmente le revisioni straordinarie disposte dalla
MTC sui 30 semirimorchi permutati.
in via subordinata:
5. nella denegata e non creduta ipotesi in cui si ritenesse di dovere revocare, annullare, dichiarare nullo o inefficace il decreto ingiuntivo opposto, si chiede accertare, anche mediante CTU e sulla base delle tabelle mercuriali e di valutazioni delle maggiori riviste di settore, il reale valore di mercato dei 30 semirimorchi scelti e selezionati alla data del 19.09.16 con la condanna della in personale del Parte_2
l.r.p.t., con sede legale alla Via Donella, 2 – Suzzara (MN) p.iva al pagamento di quella somma, maggiore o minore che P.IVA_1
dovesse emergere oltre al maggior danno quantificato nel ritardo nel pagamento oltre interessi moratori ex art. 4 e 5 del D. Lgs. N. 231/02
dalla scadenza della fattura al soddisfo.
6. Con vittoria di spese, diritti ed onorari della fase monitoria e del doppio grado di giudizio con attribuzione all'Avv. Vincenzo Palumbo
per averne fatto largo anticipo.
7. In ogni caso, per i motivi di cui sopra si chiede di riformare la parte relativa alla condanna alle spese di giudizio e compensare le spese,
parzialmente o per intero, a seguito della soccombenza reciproca.
Dell'appellata:
Pag. 3 di 17 Nel merito:
Previa verifica dell'ammissibilità del presente atto di appello,
respingere, per tutti i motivi sopra esposti, anche singolarmente considerati, siccome inammissibile e/o comunque infondato in fatto e diritto l'atto di appello così come proposto dalla società
[...]
con conferma della sentenza nr. Parte_3
841/2022 emessa dal Tribunale di Mantova in data 31/10/2022, in ogni sua parte con integrale vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio oltre IVA e CPA come per legge.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
proponeva opposizione al decreto ingiuntivo di € Controparte_1
164.700 ottenuto da quale Controparte_3
corrispettivo della permuta di trenta semirimorchi usati;
chiedeva la risoluzione del contratto per inadempimento della venditrice,
imputandole di aver consegnato mezzi gravati da vizi e difetti che li rendevano inidonei all'utilizzo, che tre non erano stati revisionati e che per nessuno era stato eseguito il passaggio di proprietà; oltre alla condanna al risarcimento del danno subito dalla occupazione abusiva dell'area di parcheggio dei semirimorchi, quantificata in € 32.005, da porsi eventualmente in compensazione con quanto dovuto.
Si costituiva contestando le deduzioni attoree, Parte_1
chiedendone il rigetto.
Il Tribunale di Mantova, istruita la causa con assunzione di prove
Pag. 4 di 17 testimoniali e C.T.U. descrittiva dei semirimorchi, pronunciava la sentenza n. 841/22 con la quale accoglieva l'opposizione, dichiarava la risoluzione del contratto intercorso tra le parti per inadempimento di
; rigettava la domanda riconvenzionale risarcitoria;
Parte_1
condannava al rimborso delle spese processuali e di Parte_1
C.T.U.
La motivazione adottata dal primo giudice può essere così riassunta.
Il contratto, sebbene denominato “proposta di cessione in permuta da allegare alla proposta di acquisto n. 8217 del 19.06.2016” costituiva una vendita di beni mobili usati iscritti in pubblici registri.
Tale contratto era collegato a quello di vendita di n. 30 semirimorchi nuovi da parte di a , e prevedeva la Controparte_1 Parte_1
vendita di n. 30 semirimorchi usati da parte di a Parte_1
di cui solo n. 25 erano esattamente individuati ed Controparte_1
elencati con marca e targa, ad un prezzo “a forfait” di € 4.500 cadauno,
richiedendo quali uniche caratteristiche che si trattasse di mezzi
“revisionati e funzionanti” e con usura gomme al 40%.
Secondo la prospettazione di , contestata dalla Parte_1
controparte, i 25 semirimorchi usati, elencati nell'atto di vendita, erano stati visionati e scelti da nello stesso giorno della stipula Controparte_1
del contratto di vendita (19.06.2016) fra quelli presenti nel proprio deposito.
Tale circostanza non era però stata confermata in sede di prove orali,
Pag. 5 di 17 stante le diverse date indicate dai testi escussi ( e Testimone_1 [...]
), e comunque era irrilevante ai fini della decisione. Tes_2
Sulla base degli esiti della c.t.u. redatta dall'ing. era Persona_1
accertata la sussistenza di gravi vizi di tutti i semirimorchi usati consegnati a in quanto sia carenti delle qualità promesse Controparte_1
che inidonei all'uso atteso che, contrariamente a quanto previsto nell'atto di vendita, presentavano una usura delle gomme superiore al
40% e qualcuno, uno in particolare targato AD94575, non era stato revisionato.
Il Tribunale accoglieva la domanda proposta da di CP_1
risoluzione del contratto per inadempimento della venditrice, ai sensi degli artt. 1490, 1492 e 1453 e 1497 c.c., revocando il decreto ingiuntivo opposto.
Rigettava però la domanda risarcitoria, poiché il trasferimento della proprietà dei semirimorchi usati si era realizzato con la stipula del contratto di vendita, conseguendo l'effetto traslativo al semplice consenso manifestato dalle parti trattandosi di beni mobili registrati;
aggiungeva che, tutt'al più, avrebbe potuto richiedere, Controparte_1
in conseguenza dell'inadempimento di , un Parte_1
risarcimento dei danni patrimoniali, che però non erano provati tenuto conto che la stessa società opposta deduceva che il ricovero dei mezzi era avvenuto su un'area di sua proprietà, senza pertanto sostenere alcun costo.
Pag. 6 di 17 La sentenza era gravata da . Parte_1
Si costituiva resistendo all'impugnazione. CP_1
All'udienza del 9 aprile 2025 la causa era assegnata in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo l'appellante eccepisce la nullità della c.t.u. per violazione del principio tra chiesto e pronunciato ex art. 112 c.p.c. e del principio dispositivo ex art. 99 c.p.c..
Afferma che il c.t.u. nominato, ing. non si è attenuto Persona_1
al mandato conferito dal giudice accertando vizi non contestati da in particolare quelli relativi all'usura degli pneumatici Controparte_1
oltre il 40% di tutti i semirimorchi. Rileva che Controparte_1
lamentava tali specifici vizi solo con riguardo ai soli semirimorchi targati AD66460 e AD66459.
Con il secondo motivo lamenta la illogicità e contraddittorietà della c.t.u. per avere accertato i vizi dei semirimorchi alla data di accesso del perito (2022) anziché alla data di consegna a (2017) Controparte_1
quando tutti i semirimorchi erano “marcianti e funzionanti”, come emerge dalle deposizioni dei testi e confermato nella stessa c.t.u.
laddove è riportato che fino alla consegna a erano tutti Controparte_1
idonei all'uso.
Deduce che il consulente tecnico non ha tenuto conto della lunga sosta dei veicoli (ben cinque anni) nel piazzale scoperto di Controparte_1
Pag. 7 di 17 durante la quale sono stati esposti alle intemperie e non sono stati sottoposti ad alcuna manutenzione ordinaria.
Afferma che dal confronto delle foto dei semirimorchi del 2017 e del
2022 emerge che gli pneumatici sono diversi in quanto sostituiti oppure modificati dagli agenti atmosferici.
Osserva che il c.t.u. ha altresì trascurato che, subito dopo la consegna nel 2017, alcuni semirimorchi hanno superato con esito positivo la revisione ordinaria e, per tale ragione, in tale data avevano certamente pneumatici non usurati trattandosi di una di quelle caratteristiche richieste per essere revisionabili.
Aggiunge che il c.t.u. non ha tenuto che il quesito peritale richiedeva che l'accertamento doveva essere “rapportato a mezzi simili per anno
e immatricolazione e tipo di utilizzo”.
Lamenta che il c.t.u. non ha utilizzato, né indicato, un metodo o strumento idoneo a determinare lo stato di usura degli pneumatici, anzi ha affermato, in risposta alle osservazioni delle parti, di non essersi servito di alcuna strumentazione e di essersi limitato all'esame delle foto, prodotte in atti o riprese nel corso delle operazioni peritali, per certificare che il livello di usura superiore al 40%.
Rileva che il c.t.u. ha accertato altri difetti non contestati da CP_1
nello specifico “elementi gonfiabili delle sospensioni
[...]
pneumatiche con perdite d'aria” e “barre piatte longitudinali in
acciaio di rinforzo nel tratto anteriore del telaio”, per i quali contesta
Pag. 8 di 17 il deprezzamento operato dal ctu.
Il c.t.u. ha, inoltre, commesso un errore di metodo laddove ha esteso il proprio accertamento anche alla revisione straordinaria effettuata dal in data 26.01.2018 poiché il quesito peritale Controparte_4
riguardava solo la revisione periodica e il fermo amministrativo dei veicoli.
Con il terzo motivo censura la sentenza impugnata per violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato ex art 112
c.p.c. e del principio dispositivo ex art. 99 c.p.c..
Lamenta che la sentenza è affetta da vizio di ultrapetizione in quanto il
Tribunale si è pronunciato oltre i limiti del petitum e delle eccezioni dedotte per avere dichiarato la risoluzione del contratto per grave inadempimento della venditrice a fronte dell'inidoneità all'uso dei semirimorchi per usura degli pneumatici oltre il 40 %, sebbene tale vizio fosse contestato da solo per due semirimorchi e Controparte_1
non anche per tutti gli altri ventotto.
Afferma che non è provata l'inidoneità dei semirimorchi, in quanto anche la c.t.u. ha concluso che tutti i semirimorchi non hanno difetti e vizi tali da escluderne il normale funzionamento su strada.
Lamenta che il Tribunale ha omesso di valutare la lunga sosta dei semirimorchi per ben cinque anni nel piazzale della Parte_4
senza alcuna manutenzione.
Con il quarto motivo si duole dell'omessa ed erronea valutazione delle Pag. 9 di 17 dichiarazioni rese dal teste laddove riferisce Testimone_3
dettagliatamente giorno, luogo e persone che effettuarono la scelta dei semirimorchi. A suo dire, tali dichiarazioni sono concordanti con quelle rese dal teste e, pertanto, consentono di affermare con certezza Tes_2
che la scelta dei semirimorchi era effettuata dai responsabili di lo stesso giorno della stipula dei contratti collegati, più Controparte_1
precisamente prima della firma degli stessi presso gli uffici della
. Parte_1
Con il quinto motivo impugna il rigetto della domanda subordinata di accertamento del reale valore di mercato dei semirimorchi con contestuale condanna al pagamento della erratamente Controparte_1
qualificata dal Tribunale come domanda di riduzione del prezzo pattuito che, come tale, non poteva essere avanzata nel presente giudizio “dal
venditore inadempiente, trattandosi di diritto derivante dall'azione di
garanzia per vizi e difetti che può essere fatto valere esclusivamente
dall'acquirente”.
Con il sesto motivo si duole della regolamentazione delle spese di lite,
sostiene che il Tribunale avrebbe dovuto compensarle tenuto conto della reciproca soccombenza a fronte del rigetto della domanda riconvenzionale proposta da Controparte_1
I primi tre motivi di appello vanno trattati congiuntamente riguardando questioni tra loro connesse e sono tutti infondati.
In primo luogo, si osserva che nessuna censura è mossa alla
Pag. 10 di 17 qualificazione data dal primo giudice al contratto di vendita di semirimorchi usati, né al collegamento di tale contratto con quello di vendita di semirimorchi nuovi, con conseguente passaggio in giudicato di quanto disposto sul punto dalla decisione impugnata.
Nell'atto introduttivo del presente giudizio, individua Controparte_1
chiaramente tra i fatti principali sui quali è fondata la domanda di risoluzione del contratto di vendita per il grave inadempimento di
, nell'avere tale società consegnato all'acquirente dei Parte_1
semirimorchi usati che non avevano le qualità pattuite, ossia che si trattasse di mezzi “revisionati e funzionanti” e che avessero un'usura gomme del 40%.
Pertanto, l'accertamento dell'inadempimento del venditore implica,
oltre al vaglio della sussistenza dei vizi specificatamente lamentati e contestati da anche la verifica della sussistenza delle Controparte_1
specifiche caratteristiche pattuite in sede contrattuale.
Da ciò deriva il quesito peritale con il quale il Tribunale conferiva al c.t.u. anche l'incarico di accertare se, alla data di consegna a CP_1
i semirimorchi usati presentavano “vizi e difetti tali da escluderne
[...]
il funzionamento … quanti e quali mezzi fossero privi, alla stessa data
della necessaria revisione periodica … e quanti e quali mezzi
presentassero gomme usurate altre al 40%”.
Non si ravvisa pertanto alcuna nullità della sentenza impugnata e della c.t.u. per violazione dell'art. 112 e 99 c.p.c.
Pag. 11 di 17 Si ritiene, inoltre, così come già il Tribunale, di condividere gli esiti cui
è pervenuto il c.t.u., ing. Persona_1
Il consulente tecnico ha svolto il proprio incarico premettendo, con estrema professionalità e competenza, che un accertamento a distanza di ben cinque anni dalle contestazioni di escludeva la Controparte_1
valutazione di vizi e difetti agli impianti, ai freni, al funzionamento degli assi e simili, dei semirimorchi usati in quanto “ non rilevabili ed
attribuibili con la necessaria certezza al periodo in cui i mezzi furono
consegnati”.
Al contrario, ha ritenuto che l'incarico peritale potesse essere assolto con riguardo ai vizi di usura degli pneumatici ritenendo che tali difetti,
come gli altri valutati, sulla base degli elementi emersi in sede di esame dei semirimorchi e per le loro caratteristiche erano certamente “presenti
anche il giorno della consegna dei veicoli” (pag. 2 osservazioni delle parti e risposte del ctu). Anzi ha ulteriormente precisato che “lo stato
di usura delle gomme rilevato nel corso degli accertamenti effettuati
doveva essersi prodotto prima della consegna dei semirimorchi e
pertanto doveva essere già presente nel momento della consegna” (pag.
3 osservazioni delle parti e risposte del ctu).
Inoltre, in risposta alle osservazioni di , il c.t.u. ha Parte_1
evidenziato che la misurazione dell'usura degli pneumatici, effettuata sulla base delle condizioni visibili dei battistrada, non è in alcun modo influenzata dall'esposizione agli agenti atmosferici dei semirimorchi
Pag. 12 di 17 parcheggiati per lungo tempo in quanto l'eventuale invecchiamento in tali circostanze comporta solo la formazione di screpolature o di una sottile patina superficiale sulla gomma, ma non influisce in alcun modo sul consumo del battistrada “che può avvenire soltanto durante la
marcia del semirimorchio, con il rotolamento della ruota sull'asfalto
ed in particolare, nella fasi di frenata e/o sterzata del veicolo” (pag. 3
osservazioni delle parti e risposte del ctu).
D'altra parte, è pacifico che i semirimorchi sono rimasti parcheggiati per lungo tempo dopo la consegna, e, in tale periodo non sono mai stati usati da che anzi in più occasioni ha invitato Controparte_1 Parte_1
a ritirarli i e sostituirli con altri veicoli conformi a quanto
[...]
pattuito.
Il c.t.u. ha inoltre chiarito che l'usura degli pneumatici oltre il 40 %
rende tutti i semirimorchi inidonei all'uso “fino alla sostituzione degli
stessi”.
È evidente che ha consegnato dei semirimorchi usati Parte_1
che non sono conformi a quanto pattuito, nonché inidonei all'uso cui sono destinati.
Il quarto motivo è infondato.
In primo luogo, si osserva, come già correttamente ritenuto dal primo giudice, che la circostanza relativa alla scelta dei mezzi da parte di al momento della stipula dei contratti è irrilevante ai Controparte_1
fini del decidere, oltre che priva di adeguato riscontro probatorio.
Pag. 13 di 17 Difatti, l'usura degli pneumatici al 40% è una qualità espressamente pattuita dei semirimorchi usati e, pertanto, per volontà dei contraenti assume un carattere di essenzialità di per sé stesso incompatibile con la tollerabilità della sua mancanza e perciò comporta il diritto del compratore di ottenere la risoluzione del contratto Controparte_1
(Cass. n. 3550/1995).
D'altra parte, si evidenzia che l'elenco dei semirimorchi usati, allegato al contratto di vendita del 19.09.2016 (doc. 4 appellato), è riportato in una mail datata 19.09.2015 scambiata tra personale e referenti di tale società e ), dato questo che Persona_2 Persona_3
dimostra una scelta dei mezzi usati antecedente alla stipula del contratto di vendita da parte di . Parte_1
Inoltre, il teste che riferisce di “un giorno” in cui Testimone_3
ha visto il rappresentante di dapprima visionare i veicoli Controparte_1
nel parco rimorchi della e poi stipulare i contratti di Parte_1
vendita collegati, conferma la mail di cui sopra redendo, però,
dichiarazioni che confliggono con la data riportata nella stessa
(19.09.2015): difatti egli riferisce che “ , rappresentante di Per_4
ha consegnato in quel giorno (la stipula dei contratti è Controparte_1
avvenuta il 19.09.2016) un “elenco scritto a penna che poi è stato
trascritto al computer, non so di preciso da chi … riconosco che questa
allegata al contratto è una mail, si vede che qualcuno ha trascritto
l'elenco in una mail che poi ha stampato”.
Pag. 14 di 17 Anche in tal caso, come giustamente ritenuto dal primo giudice con riguardo agli altri testi, dalle dichiarazioni rese dal testimone
[...]
non è dato evincere chiari riferimenti temporali, tenuto Tes_3
conto che la data in cui viene trascritto l'elenco è il 19.09.2015 (o comunque antecedente), mentre la data di stipula dei contratti è il
19.09.2016.
Anche il quinto motivo è infondato.
La domanda subordinata di accertamento del reale valore di mercato dei semirimorchi con contestuale condanna al pagamento della formulata dall'appellante è certamente volta ad ottenere Controparte_1
una riduzione del prezzo di vendita dei semirimorchi: tale rimedio non
è esperibile da . Parte_1
L'appellante è difatti inadempiente rispetto ai propri obblighi di venditore avendo consegnato merce priva delle qualità pattuite e inidonea all'uso, e non può nel presente giudizio avvalersi di un'azione prevista a tutela dell'acquirente per i vizi e difetti dei beni compravenduti.
Il sesto motivo è fondato.
Nel presente giudizio, ha avanzato anche domanda di Controparte_1
pagamento dell'indennità per abusiva occupazione del proprio parcheggio da parte dei semirimorchi di , che il Parte_1
Tribunale ha rigettato.
A fronte di ciò, va ravvisata ai fini della liquidazione delle spese di lite Pag. 15 di 17 una ipotesi di soccombenza reciproca che legittima la compensazione per un quarto delle spese di lite.
Per effetto del parziale accoglimento dell'appello, la sentenza impugnata va riformata in punto spese di lite, che vengono compensate in entrambi i gradi di giudizio nella misura di un quarto con condanna di al pagamento dei restanti ¾ in favore di Parte_1 CP_1
come liquidate in dispositivo in conformità ai criteri di cui al D.M.
[...]
55/14 secondo i valori medi dello scaglione di valore della causa.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Seconda Sezione Civile,
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
avverso la sentenza n. 841/22 del Parte_1
Tribunale di Mantova, così provvede:
in parziale accoglimento dell'appello ed in parziale riforma della sentenza impugnata, che nel resto conferma;
compensa per un quarto le spese del primo grado di giudizio, condanna al pagamento dei residui tre Parte_1
quarti, in favore di che liquida in € 10.577,25 (di cui € Controparte_1
1914 per la fase di studio;
€ 1.221 per la fase introduttiva;
€ 4.252,50
per la fase di trattazione e istruttoria;
€ 3.189,75 per la fase decisionale),
oltre ad anticipazioni, rimborso forfettario del 15% sui compensi, Iva e
CPA;
compensa per un quarto le spese di questo grado di giudizio, condanna Pag. 16 di 17 al pagamento dei residui tre Parte_1
quarti in favore di che liquida in € 7.493,25 (di cui € Controparte_1
2.232,75 per la fase di studio;
€ 1.433,25 per la fase introduttiva;
€
3.827,25 per la fase decisionale), oltre ad anticipazioni, rimborso forfettario del 15% sui compensi, Iva e CPA.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 29 ottobre 2025
La Consigliere est. Il Presidente
dott.ssa Lucia Cannella dott. Giuseppe Serao
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