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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Piacenza, sentenza 26/11/2025, n. 406 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Piacenza |
| Numero : | 406 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Piacenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
*.*.*.*
Il Tribunale Civile di Piacenza, Sezione Unica, riunito in Camera di
Consiglio nelle persone dei Sigg. Magistrati:
Dott.ssa Marisella Gatti Presidente Rel. Est.
Dott.ssa Maddalena Ghisolfi Giudice
Dott.ssa Maria Lucia Dellapina G.O.P.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile promossa con ricorso congiunto depositato in data
9.7.2025
da
(C.F. ), nata il Parte_1 C.F._1
9.21997 in Costanta (Romania), rappresentata e difesa dall' Avv. Filippo
Poggi Longostrevi, presso il quale ha eletto domicilio telematico , in virtù
di procura in calce al ricorso su foglio separato.
- RICORRENTE -
E
(C.F. , nato il Controparte_1 C.F._2
19.10.1996 a Paternò (CT), rappresentato e difeso dall' Avv. Filippo
1 Poggi Longostrevi, presso il quale ha eletto domicilio telematico , in virtù
di procura in calce al ricorso su foglio separato.
- RICORRENTE -
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica
Dott.ssa Grazia Pradella.
- INTERVENUTO -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Visto il ricorso congiunto personalmente sottoscritto e depositato dalle parti in data 9.7.2025 con il quale hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale con riguardo alla figlia minore, alle seguenti
CONDIZIONI
“1)-La figlia sarà affidata congiuntamente ad entrambi i Persona_1
genitori con stabile e prevalente collocazione presso la residenza materna attualmente sita in Lugagnano Val D'Arda (PC) Via Giuseppe di Vittorio
n. 8;
2)- A)- :I genitori potranno tenere con sé la bambina a fine settimana alterni, dal venerdì, andandola a prendere a scuola -o presso l'abitazione dell'altro genitore durante le vacanze estive, entro le ore 9,00 - e riportandola a scuola il lunedì mattina seguente -o presso l'abitazione dell'altro genitore entro le ore 9,00 durante le vacanze estive -, per cui i genitori potranno tenere la figlia presso di sé come segue:
2 a)-nelle settimane in cui la minore starà con la madre durante il week -end,
il padre la terrà con sé il mercoledì ed il giovedì, anche per il pernotto,
andandola a prendere a scuola -o presso l'abitazione della madre entro le ore 9,00 durante le vacanze estive -; la riaccompagnerà a scuola la mattina del venerdì, dove la preleverà la madre a fine lezioni -o andrà a prenderla a casa del padre entro le ore 9,00 di mattina durante le vacanze estive-:
b)-nelle settimane in cui il padre trascorrerà i week end con la figlia, potrà
tenerla con sé il mercoledì anche per il pernotto e la riporterà la mattina del giovedì a scuola -od a casa della madre entro le ore 9,00 durante il periodo estivo- e la riprenderà il venerdì prelevandola da scuola -o da casa della madre entro le ore 9,00 durante le vacanze estive-;
c)- Al compimento del nono anno della figlia, il tempo che i genitori trascorreranno con la stessa sarà paritetico e regolato come segue:
d)-Il lunedì ed il martedì la bambina starà sempre con la madre, che la preleverà da scuola -o da casa del padre durante le vacanze - quando non tocca a lei tenerla per il week end, e la riaccompagnerà a scuola -o la riporterà dal padre durante le vacanze estive - il mercoledì mattina alle ore
9,00;
e)-Il padre la terrà con sé tutti i mercoledì ed i giovedì, riaccompagnandola a scuola -o a casa della madre alle ore 9,00 durante le vacanze estive - il venerdì mattina, quando toccherà alla madre stare con la minore il week end alternato:
f)-Quando invece il padre starà con la bambina il fine settimana, egli la preleverà da scuola -o da casa della madre durante le vacanze estive entro
3 le ore 9,00- il mercoledì e la riaccompagnerà a scuola -o a casa della madre durante le vacanze estie entro le ore 9,00 - il lunedì mattina successivo.
B)-Per le vacanze natalizie, i genitori trascorreranno con la figlia ciascuno, ad anni alterni, i giorni dal 23 al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio dell'anno successivo;
per il corrente anno 2025 spetterà alla madre stare con la bambina del 23 al 30/12/2025.
C)-Per le feste di Pasqua la figlia starà pari giorni con ciascuno dei genitori, mentre per il suo compleanno e per le feste religiose, e nazionali la stessa li trascorrerà ad anni alterni con ciascuno dei genitori, sempre per pari tempo ciascuno;
D)-Per le vacanze estive, i genitori potranno stare con la figlia tre settimane ciascuno, di cui due consecutive, e dovranno concordare i rispettivi tempi comunicando all'altro genitore, entro il 30 maggio di ogni anno, il periodo di vacanza scelto, facendo in modo di rispettare il pari diritto dell'altro genitore;
gli stessi dovranno reciprocamente fornire l'indirizzo delle località di vacanza dove porteranno la figlia, oltre a fornire eventuali fogli autorizzativi;
gli stessi s'impegnano reciprocamente a consentire le comunicazioni con il genitore assente almeno una volta al giorno. In caso di mancata o omessa comunicazione entro la suddetta data, il genitore che prenoterà prima le vacanze potrà
liberamente scegliere il periodo di ferie e l'altro genitore dovrà adattarsi;
E)-Qualora il genitore al quale spetta di stare con la minore abbia seri impedimenti, prima di incaricare altre persone a cui lasciare la bambina,
lo comunicherà per tempo all'altro genitore, in modo che possa organizzarsi e restare lui o lei con la minore;
4 F)-I genitori si impegnano a fare in modo, quando la figlia sta con uno di loro, di permettere contatti telefonici, anche in video ed altri mezzi di comunicazione, con la bambina da parte dell'altro genitore, almeno una -
due volte al giorno;
G)-I genitori di comune accordo presteranno la propria collaborazione nell'assunzione delle decisioni più importanti nell'interesse della figlia relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute della stessa;
H)-Entrambi i genitori avranno diritto di esercitare la potestà sulla figlia per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza, visita e trattenimento presso ciascun genitore;
I)-Ciascuno dei genitori avrà facoltà, ove lo ritenga utile e/o necessario,
di trasferire la propria residenza ovunque lo riterrà opportuno all'interno del territorio nazionale e a condizione che il trasferimento non vada ad inficiare le condivise modalità di affidamento della bambina. A tal fine entrambi si impegnano a comunicare all'altro genitore il cambio di residenza con almeno 15 giorni di preavviso.
L)-Eventuali cambi dei turni stabiliti per i genitori, come sopra specificato, dovranno essere reciprocamente comunicati con congruo anticipo, cosicché le parti possano reciprocamente organizzarsi con i rispettivi impegni lavorativi e personali.
3)-Il sig. verserà alla sig.ra , entro il 15 di ogni mese CP_1 Parte_1
mediante bonifici ai seguenti dati Iban [...],
a titolo di contributo al mantenimento della figlia, l'importo mensile di €
300,00, oltre rivalutazione Istat di legge, comprensivo delle spese della
5 mensa scolastica per la bambina. Detto importo verrà corrisposto anche a partire dell'età di 9 anni della minore, quando scatterà il tempo paritetico per i genitori di stare con la stessa, come stabilito più sopra al sub A) -lett.
c-, d-, e-, f-.
4)-Le spese straordinarie per la minore saranno sostenute al 50% da ciascuno dei genitori, che dovrà rimborsare al genitore che effettuerà la spesa il 50% della stessa entro dieci giorni dall'invio della relativa documentazione da parte del genitore pagante. Le spese straordinarie seguono il Protocollo in uso presso il Tribunale di Piacenza come segue:
“1-SPESE STRAORDINARIE da non concordare preventivamente:
SPESE MEDICHE da documentare:
• Medicinali prescritti dal pediatra o dal medico curante o dallo specialista,
coperti dal SSN, ad eccezione dei medicinali da banco;
• Esami, accertamenti diagnostici e visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante presso strutture pubbliche o private convenzionate erogati dal SSN;
• Trattamenti e terapie dentistiche e ortodontiche, oculistiche e sanitarie in genere, erogate dal SSN;
• tickets sanitari;
• apparecchi ortodontici, dispositivi per la funzione visiva (lenti da vista senza montatura e lenti a contatto), uditiva e protesici (motoria) se prescritti erogati dal SSN;
• interventi chirurgici urgenti e indifferibili presso strutture pubbliche o private erogati dal SSN;
6 • cicli di psicoterapia, logopedia, psicomotricità, ogni trattamento per disabilità e/o disturbo specifico, prescritti dal pediatra o dal medico di base, presso strutture pubbliche o private convenzionate;
2-SPESE SCOLASTICHE da documentare:
• tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
• libri di testo, anche nel caso di scuola privata, purché l'iscrizione alla medesima sia stata previamente concordata;
• materiale di corredo scolastico di inizio anno richiesto dalla scuola,
comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività
sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica, anche in caso di scuola privata, purché l'iscrizione alla medesima sia stata previamente concordata;
• dotazione informatica (pc, tablet) imposta dalla scuola del figlio, purché
di costo unitario non superiore ad € 150,00;
• assicurazione scolastica;
• fondo cassa richiesto dalla scuola;
• gite scolastiche senza pernottamento;
• spese di scuola bus e per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno);
3-SPESE EXTRASCOLASTICHE da documentare:
• tempo prolungato, pre-scuola e dopo scuola in caso di assenza dei genitori per lavoro ed indisponibilità di altri familiari;
• centro ricreativo estivo
• gli ulteriori corsi dopo il primo, sportivo o artistico (musica, teatro,
pittura ecc.), comprese le spese per il relativo abbigliamento e attrezzatura
• ricarica cellulare
7 4-SPESE STRAORDINARIE da concordare preventivamente:
SPESE MEDICHE da documentare:
• Specialistiche non erogate dal SSN o in libera professione;
• Esami, accertamenti diagnostici e trattamenti sanitari anche non prescritte dal pediatra o dal medico curante o dallo specialista, presso strutture private o in libera professione non erogati dal SSN;
• Trattamenti e terapie dentistiche e ortodontiche, oculistiche, termali,
fisioterapiche e sanitarie in genere, presso strutture private e/o in libera di professione;
• Apparecchi ortodontici, dispositivi per la funzione visiva, uditiva e protesici se prescritti ma non erogati dal SSN;
• Interventi chirurgici in libera professione o in strutture private;
• Visite mediche, trattamenti, terapie e medicinali anche non convenzionali
(omeopatia, naturopatia, agopuntura, chiropratica, osteopatia);
5-SPESE SCOLASTICHE da concordare e documentare:
• tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
• gite scolastiche con pernottamento;
• corsi di recupero e lezioni private, previa consultazione degli insegnanti;
• corsi di specializzazione/master e corsi post universitari in Italia e all'estero;
• alloggio presso le sedi universitarie, comprese utenze e oneri condominiali
• corsi privati di lingua straniera.
6-SPESE EXTRASCOLASTICHE LUDICHE E SPORTIVE da concordare e documentare:
8 • corsi di musica e strumenti musicali;
• corso sportivo o artistico (musica, teatro, pittura ecc.) comprese le spese per attrezzatura ed abbigliamento
• viaggi e vacanze senza i genitori, soggiorni o stage estivi, di studio,
sportivi, viaggi studio all'estero, boy scout;
• attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei);
• acquisto telefonino o altri strumenti informatici (non richiesti dalla scuola/università);
• spese per conseguimento della patente di guida (corso e lezioni) auto e moto;
• spese di manutenzione, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione del figlio, acquistati in accordo;
• acquisto del mezzo di trasporto del figlio;
In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore che intende effettuare la spesa, richiederà il consenso all'altro genitore (tramite sms,
email, pec) il quale dovrà manifestare per iscritto un motivato dissenso entro dieci giorni dalla richiesta;
in mancanza di risposta, il silenzio sarà
inteso come consenso alla spesa.
Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà tempestivamente al momento dell'esibizione del documento di spesa e comunque non oltre dieci giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi. La documentazione fiscale deve essere intestata ai figli ai fini della corretta deducibilità della stessa. Le parti avranno cura di specificare e documentare negli atti introduttivi le particolari esigenze di spesa dei
9 figli. Tutte le spese straordinarie devono essere documentate dal genitore che chiede il rimborso o l'anticipo della quota di spettanza gravante sull'altro genitore. Le spese mediche, in particolare, dovranno essere comprovate dalla relativa prescrizione medica e dalla documentazione fiscale (ricevuta o scontrino) con l'indicazione del codice fiscale del figlio.
In particolare, anche il genitore che non dia il proprio consenso dovrà
comunque sostenere la spesa nei seguenti casi:
-quando si tratta di ogni tipo di attività o eventi relativi al tempo libero dei figli che erano già stati concordati prima della presentazione del ricorso
-quando si tratti di cure mediche necessarie, ripetitive già in corso.
I documenti fiscali di ogni spesa extra assegno sostenuta dovranno, ove possibile, essere intestati ai figli e periodicamente (entro 30 giorni, in ogni caso, entro la scadenza fiscale o assicurativa) consegnati, in copia, all'altro genitore, ai fini della deducibilità fiscale dal reddito, che opererà nella stessa quota proporzionale della spesa sostenuta . La deduzione per i figli a carico seguirà la ripartizione percentuale delle spese straordinarie tra i genitori determinata nel provvedimento”.
5)-L'ASSEGNO CO concordemente le parti decidono che verrà
assegnato al 100% alla madre.
6)-I genitori s'impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo della figlia con ciascuno di essi ed i loro parenti;
si impegnano, inoltre a tutelare la figura paterna e materna,
evitando di esprimere giudizi, lesivi dell'onore e della reputazione l'uno
10 dell'altro, alla presenza della figlia ed a non interferire in alcun modo, né
a livello sentimentale né a livello lavorativo e/o altri aspetti, l'uno nella vita dell'altro.
7)-Le spese legali del presente procedimento sono interamente compensate tra le Parti.“
Con successive note scritte depositate telematicamente in sostituzione dell'udienza le parti hanno confermato il ricorso.
Data comunicazione al P.M. degli atti del procedimento ex artt.70 e 71
c.p.c.
Acquisite le conclusioni del Pubblico Ministero:
“Voglia il Tribunale Ill.mo accogliere le conclusioni congiunte”.
DIRITTO
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni dell'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative a l figlio non sono in contrasto con gli interessi dello stesso, ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art.473-bis.4 c.p.c.)
tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta delle parti può pertanto essere recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti la prole e i rapporti economici.
Spese di lite compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Piacenza, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così decide:
11 - Dispone in conformità alle condizioni così convenute dalle parti in domanda e da intendersi qui integralmente trascritte;
- Spese di lite compensate tra le parti.
COSI'DECISO
in camera di Consiglio il 25.11.2025 su relazione del Giudice Dott.ssa
Marisella Gatti.
Il Presidente rel. est. Dott.ssa Marisella Gatti
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