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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 22/05/2025, n. 1769 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1769 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. 11383/2021
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano TRIBUNALE DI FIRENZE Sezione Terza Civile
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona della Giudice dott.ssa
Federica Samà, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 11383/2021 del ruolo generale degli affari contenziosi vertente tra rappresentato e difeso dall'avv.to ADAMO ENZO Parte_1
ATTRICE OPPONENTE
E quale mandataria di Controparte_1 Controparte_2
rappresentata e difesa dall'avv.to FERLITO FRANCESCO
CONVENUTA OPPOSTA
RAGIONI in FATTO e in DIRITTO
In data 19 Luglio 2021 il Tribunale di Firenze emetteva decreto ingiuntivo n. 3032/2021 in forza del quale intimava a di pagare a Parte_1 Controparte_2
la somma di € 123.186,60, oltre interessi di mora secondo la percentuale prevista
[...]
dalle condizioni generali e particolari di contratto.
A fondamento della propria pretesa, parte ricorrente aveva dedotto che il 24 Maggio 2010 era stato stipulato il contratto di leasing n. 563434 (in seguito divenuto n. ) tra P.IVA_1
Centro Leasing s.p.a. e avente ad oggetto il veicolo con cassone Pt_1 Parte_1
ribaltabile e gru idraulica (modello TGS 35.440 8x2-4, telaio WMA90SZZ4AM551890) per l'importo di € 165.800,00 oltre Iva, da corrispondersi in 59 canoni mensili di € 2.972,95
1 otre Iva, oltre canone iniziale di € 2.972,95 e prezzo di opzione di € 1.658,00 per l'eventuale acquisto del bene alla scadenza del contratto.
Poiché la società utilizzatrice non aveva più adempiuto all'obbligazione di pagamento dei canoni mensili dal 1° Settembre 2012, con lettera raccomandata dell'11 Giugno 2018
l'utilizzatrice si era avvalsa della clausola risolutiva espressa e ha dichiarato la risoluzione del contratto.
La ricorrente aveva, dunque, agito giudizialmente per il riconoscimento del diritto di credito maturato così come previsto dalla clausola pattizia di cui all'art. 14 delle condizioni generali di contratto prevista per il regolamento degli effetti della risoluzione anticipata del contratto.
Avverso il decreto ingiuntivo ha proposto opposizione Parte_1
chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo e proponendo domanda riconvenzionale per la restituzione dei canoni pagati.
Parte opponente ha affidato le proprie doglianze ai seguenti motivi di censura:
a. Incompetenza per territorio del Tribunale di Firenze
Ha lamentato l'incompetenza territoriale del Tribunale di Firenze per essere invece competente il Tribunale di Brescia, avuto riguardo alla sede legale della debitrice, oppure il Tribunale di Torino, avuto riguardo alla sede legale di ai sensi della Controparte_3
disciplina del foro generale delle persone giuridiche. Ha, infatti, lamentato l'inefficacia dell'art. 18 delle condizioni generali di contratto sull'individuazione del foro competente in quanto non specificamente sottoscritto ai sensi dell'art. 1341 e 1342 c.c.
b. Mancanza delle condizioni per la concessione del decreto ingiuntivo
Ha eccepito l'insussistenza delle condizioni per la concessione del decreto ingiuntivo, poiché la banca ha prodotto un estratto conto non certificato ai sensi dell'art. 50 del D.
Lgs. 385/1993 (TUB).
c. Invalidità della risoluzione del contratto per inefficacia delle relative clausole contrattuali
Parte opponente ha eccepito l'invalidità della risoluzione contrattuale stante l'inefficacia da dichiararsi degli articoli 13 e 14 delle condizioni generali di contratto per violazione degli articoli 1341 e 1342 c.c..
2 Ha precisato che la clausola di risoluzione espressa del contratto doveva ricomprendersi tra le clausole vessatorie, come tale assoggettata alla duplice sottoscrizione ai sensi dell'art. 1341 c.c. Tuttavia, per parte opponente, la duplice sottoscrizione non era da ritenersi validamente concessa, in quanto richiesta sulla totalità delle clausole contrattuali.
d. Natura traslativa della locazione finanziaria e conseguente applicabilità dell'art. 1526
c.c. in via analogica
L'opponente ha dedotto che, in considerazione della natura traslativa del contratto di leasing stipulato, si dovesse applicare al caso di specie in via analogica l'art. 1526 c.c. in materia di vendita con riserva di proprietà.
Perciò, alla risoluzione del contratto la concedente avrebbe dovuto restituire i canoni riscossi, pari a € 60.134,53, dall'utilizzatrice, avendo unicamente diritto ad un equo compenso per l'uso della cosa e al risarcimento del danno. Di tale somma, quindi, parte opponente ha chiesto la restituzione proponendo apposita domanda riconvenzionale.
Peraltro, la specifica penale contrattuale di cui all'art. 14 delle condizioni generali di contratto, così come formulata, sarebbe nulla per contrarietà all'art. 1526 c.c., norma imperativa inderogabile.
Ha pure aggiunto che la vendita del bene in leasing era avvenuta a prezzo significativamente inferiore (€ 44.347,00) a quello di mercato al tempo della risoluzione, tanto che il valore assegnato dalla compagnia assicuratrice al bene era di € 75.000,00.
e. Insussistenza del diritto di credito così come vantato in caso di applicabilità della
Legge n.124/2017
Parte opponente ha invece dedotto che, nell'ipotesi di applicabilità della Legge n.
124/2017, il diritto di credito vantato dall'opposta era infondato per violazione delle previsioni del comma 138 e 140 dell'art. 1 della Legge.
f. Violazione degli obblighi di buona fede contrattuale e applicabilità della riduzione ad equità della clausola penale nonché del concorso colposo ex art. 1227 c.c.
A detta dell'opponente, parte opposta ha agito in violazione del dovere di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto, in quanto , confidando di Controparte_3
richiedere l'importo all'utilizzatrice, ha colposamente svenduto il bene e ha agito senza
3 evitare danni evitabili, nonché concorso con il proprio comportamento a cagionare danni derivanti dai ritardati adempimenti.
Si è costituita uale mandataria di Controparte_1 Controparte_2
che ha chiesto il rigetto dell'opposizione in quanto infondata in fatto ed in diritto.
Parte convenuta opposta ha dapprima eccepito l'improcedibilità dell'opposizione a decreto ingiuntivo per il mancato rispetto del termine perentorio di iscrizione della causa, cui vi ha in seguito rinunciato.
Ha replicato, in riferimento, alla mancata certificazione dell'estratto conto ai sensi dell'art. 50 TUB, che le obbligazioni erano sorte dal contratto di leasing e l'estratto conto aveva quantificato il debito complessivamente maturato.
L'opposta ha osservato che aveva validamente azionato la clausola risolutiva espressa pattuita all'art. 13 delle condizioni generali di contratto, che questa non era qualificabile come clausola vessatoria e che gli effetti della risoluzione contrattuale erano stati validamente pattuiti secondo l'art. 14 del contratto.
Ha sostenuto che al caso di specie dovesse trovar applicazione la disciplina della Legge n.
124/2017, considerato che la risoluzione del contratto era avvenuta con lettera raccomandata del 11 Giugno 2018, confermata da ulteriore raccomandata del 20 Maggio
2019. Ha comunque sostenuto che, qualora fosse ritenuta applicabile in via analogica la disciplina di cui all'art. 1526 c.c., avrebbe dovuto riconoscersi alla società concedente l'equo compenso per l'uso del bene concesso in leasing, il risarcimento del danno e l'indennità per la detenzione e l'uso dei beni oggetto di leasing dalla risoluzione del contratto alla riconsegna del bene.
In riferimento alla contestazione sulla rivendita del bene oggetto di leasing ad un prezzo inferiore a quello di mercato, parte convenuta opposta ha replicato che il bene era stato venduto al miglior prezzo ricavabile, tenuto conto dello stato di usura e del logorio subito dal veicolo in conseguenza dell'utilizzo per quasi dieci anni. Ha però confermato che, in effetti, il bene era stato rivenduto alla somma di € 46.206,61 oltre Iva, contrariamente alla somma dichiarata di € 44.347,00 (nel ricorso monitorio) o € 44.352,00 (nella comparsa di costituzione e risposta nel procedimento di opposizione).
4 La causa, documentalmente istruita, sulle conclusioni delle parti così come rassegnate con note in sostituzione di udienza, è stata trattenuta in decisione con ordinanza del 8 Gennaio
2025, assegnati i termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
*****
L'opposizione proposta, per i motivi che saranno di seguito illustrati, merita parziale accoglimento.
1. Deve essere confermato il rigetto dell'eccezione di incompetenza territoriale del
Tribunale di Firenze. Come già affermato nell'ordinanza del 14 Luglio 2022, trattandosi di eccezione in senso proprio, la parte che solleva l'eccezione di incompetenza territoriale, nei casi di competenza territoriale derogabile, è tenuta a interrogarsi e prendere posizione su tutti i fori concorrenti, ossia nel caso di specie (causa relativa a diritti di obbligazione) quelli previsti dagli artt. 18, 19 e 20 c.p.c. (Cass. n. 24009/2021).
Poiché non si è espressa sul forum destinatae solutionis ex art. 20 c.p.c., l'eccezione deve essere rigettata e confermata la competenza del Tribunale di Firenze.
D'altro canto, con l'art. 18 del contratto de quo le parti avevano pattuito e specificamente approvato la clausola di elezione del foro esclusivo individuandolo nel foro di Firenze al fine di eliminare il concorso degli altri fori previsti dalla legge.
2. Venendo al merito della questione, innanzitutto, l'eccezione relativa alla mancanza della certificazione ai sensi dell'art. 50 TUB è superata dalla contestazione nell'an del diritto di credito ingiunto, così che l'opposizione a decreto ingiuntivo comporta l'instaurazione di un procedimento ordinario a cognizione piena in cui l'asserita creditrice dovrà provare la sussistenza del diritto di credito vantato.
3. Deve essere parimenti respinta anche l'eccezione di invalidità della risoluzione contrattuale per inefficacia degli articoli 13 e 14 delle condizioni generali di contratto in quanto clausole vessatorie non approvate ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c..
Difatti, l'apposizione di una clausola risolutiva espressa nel contratto di locazione finanziaria all'art. 13 non rientra tra le clausole tassativamente previste dall'art. 1341 comma 2 c.c. che devono essere specificatamente approvate per iscritto.
4. Occorre preliminarmente chiarire la disciplina applicabile al caso di specie.
5 L'art. 1, commi 136 – 140, della Legge n. 124/2017 ha introdotto la disciplina della risoluzione del contratto di leasing finanziario per inadempimento, superando la distinzione tra leasing di godimento e leasing traslativo. Prima della sua entrata in vigore, invece, la risoluzione contrattuale del leasing traslativo e gli effetti della stessa erano disciplinati tramite applicazione in via analogica dell'art. 1526 c.c. che regola la risoluzione del contratto di vendita con riserva di proprietà.
4.1 In merito all'individuazione della disciplina applicabile, è intervenuta la Corte di
Cassazione chiarendo che «in tema di leasing finanziario, la disciplina di cui all'art. 1, commi 136-
140, della legge n. 124 del 2017 non ha effetti retroattivi, sì che il comma 138 si applica alla risoluzione
i cui presupposti si siano verificati dopo l'entrata in vigore della legge stessa;
per i contratti anteriormente risolti resta valida, invece, la distinzione tra leasing di godimento e leasing traslativo, con conseguente applicazione analogica, a quest'ultima figura, della disciplina dell'art. 1526 c.c., […]» (Cass. SS.UU.
n.2061/2021).
4.2 Nell'ipotesi in esame, sebbene il contratto di leasing n. 563434 (in seguito divenuto n. 5563434) sia stato concluso in data 24 Maggio 2010 (doc. 2, fascicolo di parte attrice opponente), i presupposti per la risoluzione dello stesso sono pacificamente maturati successivamente all'entrata in vigore della Legge n. 124/2017, con la ricezione della lettera raccomandata del 11 Giugno 2018 (successivamente confermata anche da ulteriore lettera raccomandata del 17 Maggio 2019 (doc. 9 fascicolo monitorio).
Deve, pertanto, trovare l'applicazione la nuova legge, stante la mancata verificazione, prima dell'entrata in vigore della medesima, dei presupposti per la risoluzione per inadempimento dell'utilizzatore (Cass. SS.UU. n. 2061/2021).
4.3 Si rammenta, infatti, che nella ricostruzione svolta dal Supremo Consesso, stante l'irretroattività della norma e l'assenza di disposizioni legislative intertemporali, le questioni sulle interferenze dello ius superveniens su rapporti giuridici suscettibili di esservi incisi (tra questi i rapporti di durata come quello del contratto di leasing) devono essere risolte secondo il criterio del cd. fatto compiuto, cioè il fatto che ha già consumato i suoi effetti all'entrata in vigore della legge.
Per fatto compiuto, nel caso di specie, deve intendersi quello che genera la responsabilità del debitore utilizzatore ai sensi dell'art. 1218 c.c., ossia l'inadempimento
6 idoneo a legittimare, come effetto, la risoluzione del contratto (Cass. SS.UU. n.
2061/2021).
Esso deve essere ravvisato non solo nell'inadempimento del numero di canoni mensili o trimestrali individuati dall'art. 1 comma 137 della Legge n. 124/2017 (norma imperativa inderogabile), ma anche nella manifestazione della volontà, legalmente o convenzionalmente prevista, di risolvere il contratto. Del resto, l'inadempimento di una certa obbligazione ben può essere tollerato dal creditore, verificandosi viceversa il presupposto della risoluzione solo qualora il creditore non tolleri più l'inadempimento e decida di manifestare la propria volontà di risolvere il contratto.
Ne è conferma in tal senso la seguente affermazione della Suprema Corte: «Non può, dunque, la legge n. 124 del 2017 trovare applicazione per il passato, ossia per i contratti di leasing finanziario in cui si siano già verificati, prima della sua entrata in vigore, presupposti della risoluzione per inadempimento dell'utilizzatore (essendo, quindi, stata proposta domanda giudiziale di risoluzione ex art. 1453 c.c. o avendo il concedente dichiarato di avvalersi della clausola risolutiva espressa ex art. 1456 c.c.), con la conseguenza che gli effetti risolutori non potranno essere, per detti contratti, quelli disciplinati dal comma 138 dell'art. 1 della medesima legge (ai quali si correla, poi, il procedimento di vendita o riallocazione del bene regolato dal successivo comma 139)»
(Cass. SS.UU. n. 2061/2021).
5. Ne consegue che nel caso in esame trovi applicazione la disciplina legislativa ai sensi della Legge n. 124/2017, in quanto la concedente ha dichiarato di avvalersi della clausola risolutiva espressa apposta contrattualmente nel Giugno 2018.
5.1 La clausola risolutiva espressa di cui all'art. 13 del contratto, sebbene sia stata stipulata prima dell'entrata in vigore della Legge n. 124/2017, ha prodotto i propri effetti successivamente all'entrata in vigore della novella normativa. Dunque, nel caso di specie, tale clausola contrattuale confligge con la norma legislativa sopravvenuta di cui all'art. 1 comma 137, con conseguente prevalenza della norma legislativa su quella contrattuale.
Difatti, la novella legislativa, di carattere imperativo, condiziona la stessa autonomia contrattuale delle parti, impedendo che la clausola contrattuale contraria alla norma sopravvenuta non derogabile possa operare dal momento di entrata in vigore della Legge, giustificando effetti non ancora prodottosi ma inconciliabili con la Legge. 7 La clausola contrattuale è, dunque, colpita da inefficacia ex nunc, come specificato dalla
Suprema Corte, ove calibrata in termini diversi e meno favorevoli per l'utilizzatore di quanto previsto dalla Legge con norma imperativa (Cass. SS.UU. n. 2061/2021).
Invero, l'art. 13 delle condizioni generali di contratto non prevede alcuno dei termini mensili o trimestrali previsti dall'art. 1 comma 137 della Legge n. 124/2017, prevedendo che la risoluzione possa essere dichiarata al semplice inadempimento dell'obbligazione di pagamento di cui all'art. 7.
6. Si deve applicare, quindi, alla fattispecie la disciplina della risoluzione contrattuale e degli effetti della stessa prevista dai commi 137 e 138 dell'art. 1 della Legge n.124/2017, indefettibilmente collegati per dettato normativo.
6.1 È stato indubbiamente integrato il presupposto del grave inadempimento dell'utilizzatore per lo scioglimento del contratto ai sensi dell'art. 1 comma 137, in quanto nel caso di specie l'opponente utilizzatore risulta inadempiente per 33 canoni mensili, dal
1 Settembre 2012 sino al 1 Maggio 2015, scadenza del contratto di leasing (circostanza non contestata da parte opponente).
6.2 Quindi, quale conseguenza dello scioglimento del contratto, ai sensi dell'art. 1 comma 138, la concedente ha diritto alla restituzione del bene, che è avvenuta il 16
Febbraio 2019.
Invece, la società utilizzatrice ha diritto alla corresponsione di quanto ricavato dalla vendita o da altra collocazione del bene, effettuata ai valori di mercato, dedotte la somma pari all'ammontare dei canoni scaduti e non pagati fino alla data della risoluzione, dei canoni a scadere, solo in linea capitale, e del prezzo pattuito per l'esercizio dell'opzione finale di acquisto, nonché le spese anticipate per il recupero del bene, la stima e la sua conservazione per il tempo necessario alla vendita. Il legislatore chiarisce, comunque, che residua il diritto di credito della concedente nei confronti dell'utilizzatrice qualora il valore realizzato con la vendita del bene sia inferiore all'importo dovuto dall'utilizzatrice.
7. Venendo quindi a regolare gli effetti della risoluzione contrattuale ai sensi di quanto menzionata sopra,
a. i canoni scaduti e impagati sono pari a € 2.972,96 oltre Iva (€ 3.627,01 Iva inclusa), ridotti dalla creditrice a € 3.600,00 Iva inclusa, per un totale di € 119.000,00 (33 mesi);
8 b. non vi sono canoni a scadere in quanto il contratto è stato risolto a seguito della scadenza naturale del contratto stesso (sull'ammissibilità della risoluzione del contratto a seguito della sua scadenza, la stessa Cass. SS.UU. n.2061/2021 afferma che in caso di contratto di leasing sussiste l'interesse a far valere il rimedio solutorio, in forza del potere di autonomia privata del contraente non inadempiente, ma in ogni caso parte opponente non ha mosso alcuna eccezione);
c. il prezzo convenuto per l'esercizio del diritto d'opzione finale di acquisto è 1.658,00 oltre Iva (€ 2.022,76 Iva inclusa);
d. le «spese anticipate per il recupero del bene, la stima e la sua conservazione per il tempo necessario alla vendita» non sono state richieste giudizialmente da parte convenuta opposta;
e. il bene è stato venduto a terzi alla somma di € 46.206,61 oltre Iva (€ 56.372,06 Iva inclusa).
7.1 È da rigettare la doglianza di parte attrice opponente, per cui il bene concesso in leasing sarebbe stato venduto ad un prezzo nettamente inferiore al valore di mercato sulla scorta del complessivo esame delle emergenze documentali.
Difatti, il bene è stato stimato da un perito, come prescritto dall'art. 1 comma 139 L.
124/2017, che ha valutato il bene in € 43.261,00 oltre Iva, tenuto conto che sarebbero stati necessari circa € 12.000,00 oltre Iva di lavori di ripristino del veicolo e che il bene non era allo stato.
Peraltro, si osserva che, nella stessa fattura di vendita (doc. 39 fascicolo parte convenuta opposta), si specifica che il «bene non conforme alle norme vigenti sulla sicurezza. Bene venduto per il solo recupero di parti di ricambio e/o materiale ferroso», mentre nella relazione peritale si dichiara che «La gru Cormach 40.400E ASC PLUS, presenta una cricca sulla piastra di rotazione, e la perdita olio da un pistone di sollevamento, necessita pertanto di riparazione a regola d'arte e rimessa in sicurezza prima del suo utilizzo, allo stato attuale la macchina viene dichiarata ». Parte_2
Non ha, dunque, nessun rilievo la circostanza che il bene sia stato successivamente rivenduto più volte a prezzi superiori, poiché ciò non dimostra quale fosse il valore di mercato al momento della vendita da parte della concedente odierna convenuta opposta.
7.2 Sulla somma dei canoni scaduti e impagati devono essere liquidati gli interessi di mora convenzionalmente pattuiti, pari a € 47.626,74 dalla scadenza di ciascuna rata al 13
9 Maggio 2021. Tale importo non è stato contestato da parte opponente nel suo quantum, ma unicamente nella debenza, sostenendo che sia dovuto unicamente l'importo capitale.
Si ritiene, tuttavia, che l'art. 1 comma 138 L. n. 124/2017 nella parte in cui si legge «[…] dedotte la somma pari all'ammontare dei canoni scaduti e non pagati fino alla data della risoluzione, dei canoni a scadere, solo in linea capitale, […]» si riferisca unicamente ai canoni a scadere e non anche ai canoni scaduti e impagati.
7.3 Del resto, oltre alla formulazione letterale della norma stessa, che separa con una virgola i canoni scaduti e i canoni a scadere, conduce a tale affermazione anche la natura stessa degli interessi.
In riferimento alle obbligazioni pecuniarie, dal combinato disposto degli artt. 1182 c.c.
e 1219 n. 3 c.c., gli interessi moratori si producono automaticamente alla scadenza dell'obbligazione di pagamento e hanno una funzione risarcitoria, poiché sono volti a risarcire il creditore per il ritardo nell'adempimento da parte del debitore, rappresentando quindi una liquidazione forfettaria del danno da ritardato pagamento.
Stante l'inadempimento al pagamento dei canoni, circostanza pacifica, è coerente con il sistema giuridico relativo alle obbligazioni pecuniarie e alle accessorie obbligazioni di interessi che l'utilizzatrice sia condannata al pagamento degli interessi moratori maturati sui canoni scaduti e non pagati.
Invece, per quanto riguarda i canoni ancora non scaduti, non possono essere riconosciuti interessi moratori, né interessi corrispettivi ai sensi dell'art. 1282 c.c., ma solo gli importi in linea capitale, come specificato dall' art. 1 comma 138 del testo normativo menzionato.
8. Alla luce delle considerazioni, dunque, in applicazione della disciplina legislativa prevista dall'art.1, commi 137 e 138, Legge n.124/2017, risulta che la concedente abbia un diritto di credito di € 119.000.00 + € 2.022,76 (121.022,76), detratti € 56.372,06 per la vendita del bene concesso in leasing, pari a € 64.650,70 totali, iva inclusa.
Oltre a ciò, la concedente ha diritto anche al pagamento di € 47.626,74 a titolo di interessi moratori dalla scadenza di ciascuna fattura al 13 Maggio 2021.
Perciò, il decreto ingiuntivo deve revocato e deve essere condannata Parte_1
al pagamento di € 112.277,44, oltre interessi moratori dalla domanda giudiziale (
10 03/06/2021) sino al saldo al tasso convenzionalmente pattuito sulla minore somma di euro 64.650,70 come da domanda monitoria.
10. Dall'applicazione della disciplina legislativa della Legge n.124/2017, deriva il rigetto della domanda riconvenzionale proposta dall'opponente, fondata sull'applicazione in via analogica della disciplina dell'art. 1526 c.c. sugli effetti della risoluzione contrattuale.
11. Per quanto riguarda le spese di lite, parte opponente, ancorché la sua opposizione sia stata parzialmente accolta, deve ritenersi soccombente in quanto «in tema di spese processuali, l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, comma 2,
c.p.c.»(Cass. SS.UU. n. 32061/2022) e «nel procedimento di ingiunzione la fase monitoria e quella di opposizione fanno parte di un unico processo e l'onere delle spese processuali, ivi comprese quelle del procedimento monitorio, rimane regolato in base all'esito finale del giudizio di opposizione e alla complessiva valutazione del suo svolgimento, non potendosi certamente ritenere soccombente, ai fini della condanna alle spese, il creditore opposto che veda conclusivamente riconosciuto, seppur decurtato in minima parte rispetto a quanto richiesto ed ottenuto con un monitorio, il proprio credito (Cass. n. 1212 del 2017; conf. Cass. n. 18125 del 2017; Cass. n. 9587 del 2015)» (Cass. n. 40180/2021).
Si aggiunga pure che parte opponente è risultata soccombente anche in riferimento alla domanda riconvenzionale proposta.
Le spese di lite seguono, quindi, la soccombenza di parte attrice opponente e si liquidano come in dispositivo, ai sensi del DM n. 147/2022, assunto quale scaglione di riferimento nei suoi valori medi quello compreso tra € 52.000,01 ed € 260.000,00 (decisum pari ad € 112.277,44), operata una decurtazione del 40% sulla fase istruttoria posto che sono state depositate le memorie ex art. 183 co VI cpc ma non si è proceduto all'espletamento di alcuna attività probatoria, mentre la fase decisoria deve subire una decurtazione del 50% in considerazione della reiterazione delle medesime difese.
P.Q.M.
11 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e difesa disattese, in parziale accoglimento dell'opposizione proposta da Parte_1
- REVOCA il decreto ingiuntivo n. 3032/2021 emesso dal Tribunale di Firenze in data 20
Luglio 2021 in favore di quale mandataria di Controparte_1 [...]
CP_2
- CONDANNA al pagamento, in favore di Parte_1 [...]
di € 112.277,44, oltre interessi moratori dalla domanda giudiziale sino al CP_2
saldo sulla minore somma di euro 64.650,70 al tasso convenzionalmente pattuito;
- RIGETTA la domanda riconvenzionale proposta da Parte_1
- CONDANNA alla rifusione delle spese di lite, in favore di Parte_1
uale mandataria di di € 406,50 Controparte_1 Controparte_3
per esborsi nella fase monitoria, di € 9.708,50 per compensi in questa fase e quella monitoria, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA, CPA come per legge.
Firenze, 22 maggio 2025
La Giudice
Dott.ssa Federica Samà
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D.lgs. n. 196 del 2003 e successive modificazioni e integrazioni.
12
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano TRIBUNALE DI FIRENZE Sezione Terza Civile
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona della Giudice dott.ssa
Federica Samà, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 11383/2021 del ruolo generale degli affari contenziosi vertente tra rappresentato e difeso dall'avv.to ADAMO ENZO Parte_1
ATTRICE OPPONENTE
E quale mandataria di Controparte_1 Controparte_2
rappresentata e difesa dall'avv.to FERLITO FRANCESCO
CONVENUTA OPPOSTA
RAGIONI in FATTO e in DIRITTO
In data 19 Luglio 2021 il Tribunale di Firenze emetteva decreto ingiuntivo n. 3032/2021 in forza del quale intimava a di pagare a Parte_1 Controparte_2
la somma di € 123.186,60, oltre interessi di mora secondo la percentuale prevista
[...]
dalle condizioni generali e particolari di contratto.
A fondamento della propria pretesa, parte ricorrente aveva dedotto che il 24 Maggio 2010 era stato stipulato il contratto di leasing n. 563434 (in seguito divenuto n. ) tra P.IVA_1
Centro Leasing s.p.a. e avente ad oggetto il veicolo con cassone Pt_1 Parte_1
ribaltabile e gru idraulica (modello TGS 35.440 8x2-4, telaio WMA90SZZ4AM551890) per l'importo di € 165.800,00 oltre Iva, da corrispondersi in 59 canoni mensili di € 2.972,95
1 otre Iva, oltre canone iniziale di € 2.972,95 e prezzo di opzione di € 1.658,00 per l'eventuale acquisto del bene alla scadenza del contratto.
Poiché la società utilizzatrice non aveva più adempiuto all'obbligazione di pagamento dei canoni mensili dal 1° Settembre 2012, con lettera raccomandata dell'11 Giugno 2018
l'utilizzatrice si era avvalsa della clausola risolutiva espressa e ha dichiarato la risoluzione del contratto.
La ricorrente aveva, dunque, agito giudizialmente per il riconoscimento del diritto di credito maturato così come previsto dalla clausola pattizia di cui all'art. 14 delle condizioni generali di contratto prevista per il regolamento degli effetti della risoluzione anticipata del contratto.
Avverso il decreto ingiuntivo ha proposto opposizione Parte_1
chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo e proponendo domanda riconvenzionale per la restituzione dei canoni pagati.
Parte opponente ha affidato le proprie doglianze ai seguenti motivi di censura:
a. Incompetenza per territorio del Tribunale di Firenze
Ha lamentato l'incompetenza territoriale del Tribunale di Firenze per essere invece competente il Tribunale di Brescia, avuto riguardo alla sede legale della debitrice, oppure il Tribunale di Torino, avuto riguardo alla sede legale di ai sensi della Controparte_3
disciplina del foro generale delle persone giuridiche. Ha, infatti, lamentato l'inefficacia dell'art. 18 delle condizioni generali di contratto sull'individuazione del foro competente in quanto non specificamente sottoscritto ai sensi dell'art. 1341 e 1342 c.c.
b. Mancanza delle condizioni per la concessione del decreto ingiuntivo
Ha eccepito l'insussistenza delle condizioni per la concessione del decreto ingiuntivo, poiché la banca ha prodotto un estratto conto non certificato ai sensi dell'art. 50 del D.
Lgs. 385/1993 (TUB).
c. Invalidità della risoluzione del contratto per inefficacia delle relative clausole contrattuali
Parte opponente ha eccepito l'invalidità della risoluzione contrattuale stante l'inefficacia da dichiararsi degli articoli 13 e 14 delle condizioni generali di contratto per violazione degli articoli 1341 e 1342 c.c..
2 Ha precisato che la clausola di risoluzione espressa del contratto doveva ricomprendersi tra le clausole vessatorie, come tale assoggettata alla duplice sottoscrizione ai sensi dell'art. 1341 c.c. Tuttavia, per parte opponente, la duplice sottoscrizione non era da ritenersi validamente concessa, in quanto richiesta sulla totalità delle clausole contrattuali.
d. Natura traslativa della locazione finanziaria e conseguente applicabilità dell'art. 1526
c.c. in via analogica
L'opponente ha dedotto che, in considerazione della natura traslativa del contratto di leasing stipulato, si dovesse applicare al caso di specie in via analogica l'art. 1526 c.c. in materia di vendita con riserva di proprietà.
Perciò, alla risoluzione del contratto la concedente avrebbe dovuto restituire i canoni riscossi, pari a € 60.134,53, dall'utilizzatrice, avendo unicamente diritto ad un equo compenso per l'uso della cosa e al risarcimento del danno. Di tale somma, quindi, parte opponente ha chiesto la restituzione proponendo apposita domanda riconvenzionale.
Peraltro, la specifica penale contrattuale di cui all'art. 14 delle condizioni generali di contratto, così come formulata, sarebbe nulla per contrarietà all'art. 1526 c.c., norma imperativa inderogabile.
Ha pure aggiunto che la vendita del bene in leasing era avvenuta a prezzo significativamente inferiore (€ 44.347,00) a quello di mercato al tempo della risoluzione, tanto che il valore assegnato dalla compagnia assicuratrice al bene era di € 75.000,00.
e. Insussistenza del diritto di credito così come vantato in caso di applicabilità della
Legge n.124/2017
Parte opponente ha invece dedotto che, nell'ipotesi di applicabilità della Legge n.
124/2017, il diritto di credito vantato dall'opposta era infondato per violazione delle previsioni del comma 138 e 140 dell'art. 1 della Legge.
f. Violazione degli obblighi di buona fede contrattuale e applicabilità della riduzione ad equità della clausola penale nonché del concorso colposo ex art. 1227 c.c.
A detta dell'opponente, parte opposta ha agito in violazione del dovere di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto, in quanto , confidando di Controparte_3
richiedere l'importo all'utilizzatrice, ha colposamente svenduto il bene e ha agito senza
3 evitare danni evitabili, nonché concorso con il proprio comportamento a cagionare danni derivanti dai ritardati adempimenti.
Si è costituita uale mandataria di Controparte_1 Controparte_2
che ha chiesto il rigetto dell'opposizione in quanto infondata in fatto ed in diritto.
Parte convenuta opposta ha dapprima eccepito l'improcedibilità dell'opposizione a decreto ingiuntivo per il mancato rispetto del termine perentorio di iscrizione della causa, cui vi ha in seguito rinunciato.
Ha replicato, in riferimento, alla mancata certificazione dell'estratto conto ai sensi dell'art. 50 TUB, che le obbligazioni erano sorte dal contratto di leasing e l'estratto conto aveva quantificato il debito complessivamente maturato.
L'opposta ha osservato che aveva validamente azionato la clausola risolutiva espressa pattuita all'art. 13 delle condizioni generali di contratto, che questa non era qualificabile come clausola vessatoria e che gli effetti della risoluzione contrattuale erano stati validamente pattuiti secondo l'art. 14 del contratto.
Ha sostenuto che al caso di specie dovesse trovar applicazione la disciplina della Legge n.
124/2017, considerato che la risoluzione del contratto era avvenuta con lettera raccomandata del 11 Giugno 2018, confermata da ulteriore raccomandata del 20 Maggio
2019. Ha comunque sostenuto che, qualora fosse ritenuta applicabile in via analogica la disciplina di cui all'art. 1526 c.c., avrebbe dovuto riconoscersi alla società concedente l'equo compenso per l'uso del bene concesso in leasing, il risarcimento del danno e l'indennità per la detenzione e l'uso dei beni oggetto di leasing dalla risoluzione del contratto alla riconsegna del bene.
In riferimento alla contestazione sulla rivendita del bene oggetto di leasing ad un prezzo inferiore a quello di mercato, parte convenuta opposta ha replicato che il bene era stato venduto al miglior prezzo ricavabile, tenuto conto dello stato di usura e del logorio subito dal veicolo in conseguenza dell'utilizzo per quasi dieci anni. Ha però confermato che, in effetti, il bene era stato rivenduto alla somma di € 46.206,61 oltre Iva, contrariamente alla somma dichiarata di € 44.347,00 (nel ricorso monitorio) o € 44.352,00 (nella comparsa di costituzione e risposta nel procedimento di opposizione).
4 La causa, documentalmente istruita, sulle conclusioni delle parti così come rassegnate con note in sostituzione di udienza, è stata trattenuta in decisione con ordinanza del 8 Gennaio
2025, assegnati i termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
*****
L'opposizione proposta, per i motivi che saranno di seguito illustrati, merita parziale accoglimento.
1. Deve essere confermato il rigetto dell'eccezione di incompetenza territoriale del
Tribunale di Firenze. Come già affermato nell'ordinanza del 14 Luglio 2022, trattandosi di eccezione in senso proprio, la parte che solleva l'eccezione di incompetenza territoriale, nei casi di competenza territoriale derogabile, è tenuta a interrogarsi e prendere posizione su tutti i fori concorrenti, ossia nel caso di specie (causa relativa a diritti di obbligazione) quelli previsti dagli artt. 18, 19 e 20 c.p.c. (Cass. n. 24009/2021).
Poiché non si è espressa sul forum destinatae solutionis ex art. 20 c.p.c., l'eccezione deve essere rigettata e confermata la competenza del Tribunale di Firenze.
D'altro canto, con l'art. 18 del contratto de quo le parti avevano pattuito e specificamente approvato la clausola di elezione del foro esclusivo individuandolo nel foro di Firenze al fine di eliminare il concorso degli altri fori previsti dalla legge.
2. Venendo al merito della questione, innanzitutto, l'eccezione relativa alla mancanza della certificazione ai sensi dell'art. 50 TUB è superata dalla contestazione nell'an del diritto di credito ingiunto, così che l'opposizione a decreto ingiuntivo comporta l'instaurazione di un procedimento ordinario a cognizione piena in cui l'asserita creditrice dovrà provare la sussistenza del diritto di credito vantato.
3. Deve essere parimenti respinta anche l'eccezione di invalidità della risoluzione contrattuale per inefficacia degli articoli 13 e 14 delle condizioni generali di contratto in quanto clausole vessatorie non approvate ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c..
Difatti, l'apposizione di una clausola risolutiva espressa nel contratto di locazione finanziaria all'art. 13 non rientra tra le clausole tassativamente previste dall'art. 1341 comma 2 c.c. che devono essere specificatamente approvate per iscritto.
4. Occorre preliminarmente chiarire la disciplina applicabile al caso di specie.
5 L'art. 1, commi 136 – 140, della Legge n. 124/2017 ha introdotto la disciplina della risoluzione del contratto di leasing finanziario per inadempimento, superando la distinzione tra leasing di godimento e leasing traslativo. Prima della sua entrata in vigore, invece, la risoluzione contrattuale del leasing traslativo e gli effetti della stessa erano disciplinati tramite applicazione in via analogica dell'art. 1526 c.c. che regola la risoluzione del contratto di vendita con riserva di proprietà.
4.1 In merito all'individuazione della disciplina applicabile, è intervenuta la Corte di
Cassazione chiarendo che «in tema di leasing finanziario, la disciplina di cui all'art. 1, commi 136-
140, della legge n. 124 del 2017 non ha effetti retroattivi, sì che il comma 138 si applica alla risoluzione
i cui presupposti si siano verificati dopo l'entrata in vigore della legge stessa;
per i contratti anteriormente risolti resta valida, invece, la distinzione tra leasing di godimento e leasing traslativo, con conseguente applicazione analogica, a quest'ultima figura, della disciplina dell'art. 1526 c.c., […]» (Cass. SS.UU.
n.2061/2021).
4.2 Nell'ipotesi in esame, sebbene il contratto di leasing n. 563434 (in seguito divenuto n. 5563434) sia stato concluso in data 24 Maggio 2010 (doc. 2, fascicolo di parte attrice opponente), i presupposti per la risoluzione dello stesso sono pacificamente maturati successivamente all'entrata in vigore della Legge n. 124/2017, con la ricezione della lettera raccomandata del 11 Giugno 2018 (successivamente confermata anche da ulteriore lettera raccomandata del 17 Maggio 2019 (doc. 9 fascicolo monitorio).
Deve, pertanto, trovare l'applicazione la nuova legge, stante la mancata verificazione, prima dell'entrata in vigore della medesima, dei presupposti per la risoluzione per inadempimento dell'utilizzatore (Cass. SS.UU. n. 2061/2021).
4.3 Si rammenta, infatti, che nella ricostruzione svolta dal Supremo Consesso, stante l'irretroattività della norma e l'assenza di disposizioni legislative intertemporali, le questioni sulle interferenze dello ius superveniens su rapporti giuridici suscettibili di esservi incisi (tra questi i rapporti di durata come quello del contratto di leasing) devono essere risolte secondo il criterio del cd. fatto compiuto, cioè il fatto che ha già consumato i suoi effetti all'entrata in vigore della legge.
Per fatto compiuto, nel caso di specie, deve intendersi quello che genera la responsabilità del debitore utilizzatore ai sensi dell'art. 1218 c.c., ossia l'inadempimento
6 idoneo a legittimare, come effetto, la risoluzione del contratto (Cass. SS.UU. n.
2061/2021).
Esso deve essere ravvisato non solo nell'inadempimento del numero di canoni mensili o trimestrali individuati dall'art. 1 comma 137 della Legge n. 124/2017 (norma imperativa inderogabile), ma anche nella manifestazione della volontà, legalmente o convenzionalmente prevista, di risolvere il contratto. Del resto, l'inadempimento di una certa obbligazione ben può essere tollerato dal creditore, verificandosi viceversa il presupposto della risoluzione solo qualora il creditore non tolleri più l'inadempimento e decida di manifestare la propria volontà di risolvere il contratto.
Ne è conferma in tal senso la seguente affermazione della Suprema Corte: «Non può, dunque, la legge n. 124 del 2017 trovare applicazione per il passato, ossia per i contratti di leasing finanziario in cui si siano già verificati, prima della sua entrata in vigore, presupposti della risoluzione per inadempimento dell'utilizzatore (essendo, quindi, stata proposta domanda giudiziale di risoluzione ex art. 1453 c.c. o avendo il concedente dichiarato di avvalersi della clausola risolutiva espressa ex art. 1456 c.c.), con la conseguenza che gli effetti risolutori non potranno essere, per detti contratti, quelli disciplinati dal comma 138 dell'art. 1 della medesima legge (ai quali si correla, poi, il procedimento di vendita o riallocazione del bene regolato dal successivo comma 139)»
(Cass. SS.UU. n. 2061/2021).
5. Ne consegue che nel caso in esame trovi applicazione la disciplina legislativa ai sensi della Legge n. 124/2017, in quanto la concedente ha dichiarato di avvalersi della clausola risolutiva espressa apposta contrattualmente nel Giugno 2018.
5.1 La clausola risolutiva espressa di cui all'art. 13 del contratto, sebbene sia stata stipulata prima dell'entrata in vigore della Legge n. 124/2017, ha prodotto i propri effetti successivamente all'entrata in vigore della novella normativa. Dunque, nel caso di specie, tale clausola contrattuale confligge con la norma legislativa sopravvenuta di cui all'art. 1 comma 137, con conseguente prevalenza della norma legislativa su quella contrattuale.
Difatti, la novella legislativa, di carattere imperativo, condiziona la stessa autonomia contrattuale delle parti, impedendo che la clausola contrattuale contraria alla norma sopravvenuta non derogabile possa operare dal momento di entrata in vigore della Legge, giustificando effetti non ancora prodottosi ma inconciliabili con la Legge. 7 La clausola contrattuale è, dunque, colpita da inefficacia ex nunc, come specificato dalla
Suprema Corte, ove calibrata in termini diversi e meno favorevoli per l'utilizzatore di quanto previsto dalla Legge con norma imperativa (Cass. SS.UU. n. 2061/2021).
Invero, l'art. 13 delle condizioni generali di contratto non prevede alcuno dei termini mensili o trimestrali previsti dall'art. 1 comma 137 della Legge n. 124/2017, prevedendo che la risoluzione possa essere dichiarata al semplice inadempimento dell'obbligazione di pagamento di cui all'art. 7.
6. Si deve applicare, quindi, alla fattispecie la disciplina della risoluzione contrattuale e degli effetti della stessa prevista dai commi 137 e 138 dell'art. 1 della Legge n.124/2017, indefettibilmente collegati per dettato normativo.
6.1 È stato indubbiamente integrato il presupposto del grave inadempimento dell'utilizzatore per lo scioglimento del contratto ai sensi dell'art. 1 comma 137, in quanto nel caso di specie l'opponente utilizzatore risulta inadempiente per 33 canoni mensili, dal
1 Settembre 2012 sino al 1 Maggio 2015, scadenza del contratto di leasing (circostanza non contestata da parte opponente).
6.2 Quindi, quale conseguenza dello scioglimento del contratto, ai sensi dell'art. 1 comma 138, la concedente ha diritto alla restituzione del bene, che è avvenuta il 16
Febbraio 2019.
Invece, la società utilizzatrice ha diritto alla corresponsione di quanto ricavato dalla vendita o da altra collocazione del bene, effettuata ai valori di mercato, dedotte la somma pari all'ammontare dei canoni scaduti e non pagati fino alla data della risoluzione, dei canoni a scadere, solo in linea capitale, e del prezzo pattuito per l'esercizio dell'opzione finale di acquisto, nonché le spese anticipate per il recupero del bene, la stima e la sua conservazione per il tempo necessario alla vendita. Il legislatore chiarisce, comunque, che residua il diritto di credito della concedente nei confronti dell'utilizzatrice qualora il valore realizzato con la vendita del bene sia inferiore all'importo dovuto dall'utilizzatrice.
7. Venendo quindi a regolare gli effetti della risoluzione contrattuale ai sensi di quanto menzionata sopra,
a. i canoni scaduti e impagati sono pari a € 2.972,96 oltre Iva (€ 3.627,01 Iva inclusa), ridotti dalla creditrice a € 3.600,00 Iva inclusa, per un totale di € 119.000,00 (33 mesi);
8 b. non vi sono canoni a scadere in quanto il contratto è stato risolto a seguito della scadenza naturale del contratto stesso (sull'ammissibilità della risoluzione del contratto a seguito della sua scadenza, la stessa Cass. SS.UU. n.2061/2021 afferma che in caso di contratto di leasing sussiste l'interesse a far valere il rimedio solutorio, in forza del potere di autonomia privata del contraente non inadempiente, ma in ogni caso parte opponente non ha mosso alcuna eccezione);
c. il prezzo convenuto per l'esercizio del diritto d'opzione finale di acquisto è 1.658,00 oltre Iva (€ 2.022,76 Iva inclusa);
d. le «spese anticipate per il recupero del bene, la stima e la sua conservazione per il tempo necessario alla vendita» non sono state richieste giudizialmente da parte convenuta opposta;
e. il bene è stato venduto a terzi alla somma di € 46.206,61 oltre Iva (€ 56.372,06 Iva inclusa).
7.1 È da rigettare la doglianza di parte attrice opponente, per cui il bene concesso in leasing sarebbe stato venduto ad un prezzo nettamente inferiore al valore di mercato sulla scorta del complessivo esame delle emergenze documentali.
Difatti, il bene è stato stimato da un perito, come prescritto dall'art. 1 comma 139 L.
124/2017, che ha valutato il bene in € 43.261,00 oltre Iva, tenuto conto che sarebbero stati necessari circa € 12.000,00 oltre Iva di lavori di ripristino del veicolo e che il bene non era allo stato.
Peraltro, si osserva che, nella stessa fattura di vendita (doc. 39 fascicolo parte convenuta opposta), si specifica che il «bene non conforme alle norme vigenti sulla sicurezza. Bene venduto per il solo recupero di parti di ricambio e/o materiale ferroso», mentre nella relazione peritale si dichiara che «La gru Cormach 40.400E ASC PLUS, presenta una cricca sulla piastra di rotazione, e la perdita olio da un pistone di sollevamento, necessita pertanto di riparazione a regola d'arte e rimessa in sicurezza prima del suo utilizzo, allo stato attuale la macchina viene dichiarata ». Parte_2
Non ha, dunque, nessun rilievo la circostanza che il bene sia stato successivamente rivenduto più volte a prezzi superiori, poiché ciò non dimostra quale fosse il valore di mercato al momento della vendita da parte della concedente odierna convenuta opposta.
7.2 Sulla somma dei canoni scaduti e impagati devono essere liquidati gli interessi di mora convenzionalmente pattuiti, pari a € 47.626,74 dalla scadenza di ciascuna rata al 13
9 Maggio 2021. Tale importo non è stato contestato da parte opponente nel suo quantum, ma unicamente nella debenza, sostenendo che sia dovuto unicamente l'importo capitale.
Si ritiene, tuttavia, che l'art. 1 comma 138 L. n. 124/2017 nella parte in cui si legge «[…] dedotte la somma pari all'ammontare dei canoni scaduti e non pagati fino alla data della risoluzione, dei canoni a scadere, solo in linea capitale, […]» si riferisca unicamente ai canoni a scadere e non anche ai canoni scaduti e impagati.
7.3 Del resto, oltre alla formulazione letterale della norma stessa, che separa con una virgola i canoni scaduti e i canoni a scadere, conduce a tale affermazione anche la natura stessa degli interessi.
In riferimento alle obbligazioni pecuniarie, dal combinato disposto degli artt. 1182 c.c.
e 1219 n. 3 c.c., gli interessi moratori si producono automaticamente alla scadenza dell'obbligazione di pagamento e hanno una funzione risarcitoria, poiché sono volti a risarcire il creditore per il ritardo nell'adempimento da parte del debitore, rappresentando quindi una liquidazione forfettaria del danno da ritardato pagamento.
Stante l'inadempimento al pagamento dei canoni, circostanza pacifica, è coerente con il sistema giuridico relativo alle obbligazioni pecuniarie e alle accessorie obbligazioni di interessi che l'utilizzatrice sia condannata al pagamento degli interessi moratori maturati sui canoni scaduti e non pagati.
Invece, per quanto riguarda i canoni ancora non scaduti, non possono essere riconosciuti interessi moratori, né interessi corrispettivi ai sensi dell'art. 1282 c.c., ma solo gli importi in linea capitale, come specificato dall' art. 1 comma 138 del testo normativo menzionato.
8. Alla luce delle considerazioni, dunque, in applicazione della disciplina legislativa prevista dall'art.1, commi 137 e 138, Legge n.124/2017, risulta che la concedente abbia un diritto di credito di € 119.000.00 + € 2.022,76 (121.022,76), detratti € 56.372,06 per la vendita del bene concesso in leasing, pari a € 64.650,70 totali, iva inclusa.
Oltre a ciò, la concedente ha diritto anche al pagamento di € 47.626,74 a titolo di interessi moratori dalla scadenza di ciascuna fattura al 13 Maggio 2021.
Perciò, il decreto ingiuntivo deve revocato e deve essere condannata Parte_1
al pagamento di € 112.277,44, oltre interessi moratori dalla domanda giudiziale (
10 03/06/2021) sino al saldo al tasso convenzionalmente pattuito sulla minore somma di euro 64.650,70 come da domanda monitoria.
10. Dall'applicazione della disciplina legislativa della Legge n.124/2017, deriva il rigetto della domanda riconvenzionale proposta dall'opponente, fondata sull'applicazione in via analogica della disciplina dell'art. 1526 c.c. sugli effetti della risoluzione contrattuale.
11. Per quanto riguarda le spese di lite, parte opponente, ancorché la sua opposizione sia stata parzialmente accolta, deve ritenersi soccombente in quanto «in tema di spese processuali, l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, comma 2,
c.p.c.»(Cass. SS.UU. n. 32061/2022) e «nel procedimento di ingiunzione la fase monitoria e quella di opposizione fanno parte di un unico processo e l'onere delle spese processuali, ivi comprese quelle del procedimento monitorio, rimane regolato in base all'esito finale del giudizio di opposizione e alla complessiva valutazione del suo svolgimento, non potendosi certamente ritenere soccombente, ai fini della condanna alle spese, il creditore opposto che veda conclusivamente riconosciuto, seppur decurtato in minima parte rispetto a quanto richiesto ed ottenuto con un monitorio, il proprio credito (Cass. n. 1212 del 2017; conf. Cass. n. 18125 del 2017; Cass. n. 9587 del 2015)» (Cass. n. 40180/2021).
Si aggiunga pure che parte opponente è risultata soccombente anche in riferimento alla domanda riconvenzionale proposta.
Le spese di lite seguono, quindi, la soccombenza di parte attrice opponente e si liquidano come in dispositivo, ai sensi del DM n. 147/2022, assunto quale scaglione di riferimento nei suoi valori medi quello compreso tra € 52.000,01 ed € 260.000,00 (decisum pari ad € 112.277,44), operata una decurtazione del 40% sulla fase istruttoria posto che sono state depositate le memorie ex art. 183 co VI cpc ma non si è proceduto all'espletamento di alcuna attività probatoria, mentre la fase decisoria deve subire una decurtazione del 50% in considerazione della reiterazione delle medesime difese.
P.Q.M.
11 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e difesa disattese, in parziale accoglimento dell'opposizione proposta da Parte_1
- REVOCA il decreto ingiuntivo n. 3032/2021 emesso dal Tribunale di Firenze in data 20
Luglio 2021 in favore di quale mandataria di Controparte_1 [...]
CP_2
- CONDANNA al pagamento, in favore di Parte_1 [...]
di € 112.277,44, oltre interessi moratori dalla domanda giudiziale sino al CP_2
saldo sulla minore somma di euro 64.650,70 al tasso convenzionalmente pattuito;
- RIGETTA la domanda riconvenzionale proposta da Parte_1
- CONDANNA alla rifusione delle spese di lite, in favore di Parte_1
uale mandataria di di € 406,50 Controparte_1 Controparte_3
per esborsi nella fase monitoria, di € 9.708,50 per compensi in questa fase e quella monitoria, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA, CPA come per legge.
Firenze, 22 maggio 2025
La Giudice
Dott.ssa Federica Samà
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D.lgs. n. 196 del 2003 e successive modificazioni e integrazioni.
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