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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 29/05/2025, n. 528 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 528 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI POTENZA
Sezione Civile – Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Potenza, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott. Eugenio
Facciolla, all'udienza del 29 maggio 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1897/2024 R.G.
fra
(C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Domenico Parte_1 C.F._1
Naso ed elettivamente domiciliato presso il di lui studio, in Roma Salita San Nicola da Tolentino 1/B, giusta mandato in atti;
RICORRENTE
e
C.F.: in persona del Ministro p.t. Controparte_1 P.IVA_1
- in persona del Controparte_2 Controparte_3
- in persona del Dirigente pro tempore, rappresentato e difeso dal dott.
[...]
Francesco Greco giusta delega dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di domiciliata in CP_3
Piazza delle Regioni 1; CP_3
- - RESISTENTE -
Conclusioni: come in atti.
FATTO E DIRITTO 1. Con ricorso, depositato il 24.6.2024 e ritualmente notificato, adiva il Giudice Parte_1
del lavoro ed esponeva che, partecipato in data 18.4.2021 alla procedura selettiva di cui al D.M.
50/2021 per l'inclusione/aggiornamento delle graduatorie di circolo e di istituto terza fascia del personale ATA per il triennio 2021/24, gli veniva erroneamente assegnato un punteggio inferiore e non pieno di sei punti per il sevizio di leva obbligatorio espletato dal ricorrente dal 17.11.2001 al
16.11.2002, inferiore a quello effettivo spettante per l'inserimento nelle graduatorie definitive d'Istituto di 3a fascia del personale ATA, per il profilo di “Assistente amministrativo”, “Assistente tecnico” e “Collaboratore scolastico”;
Deduceva nello specifico di avere svolto il servizio militare dal 17.11.2001 al 16.11.2002, non in costanza di rapporto di lavoro, e di avere perciò ottenuto, in forza del D.M. n. 50/2021 un punteggio ridotto rispetto a quello spettante. Adiva il Giudice del Lavoro per l'accertamento e declaratoria del diritto al riconoscimento del punteggio integrale (6pt) del servizio militare e conseguente condanna delle Amministrazioni convenute al riconoscimento del punteggio integrale previa dichiarazione di nullità o disapplicazione del DM 50/2021 relativo alle domande di inserimento e/o aggiornamento delle graduatorie per il personale A.T.A., nella parte in cui ha stabilito che “Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica”, anche alla luce di quanto stabilito dall'Ordinanza della Corte di Cassazione n. 8586 del 29.03.2024, con vittoria di spese e onorari di causa.
Costituitasi in giudizio, l'amministrazione convenuta ha eccepito la carenza di giurisdizione di questo
Tribunale in favore del giudice amministrativo, essendo stata dedotta la illegittimità del D.M. n.
50/2021 recante la disciplina per l'aggiornamento delle graduatorie. Ha altresì resistito nel merito, osservando come le norme richiamate da controparte non possano essere interpretate nel senso estensivo dallo stesso proposto e citando orientamenti giurisprudenziali di merito;
concludeva per il rigetto del ricorso.
La causa veniva istruita mediante l'acquisizione della produzione documentale e, all'odierna udienza, verificato il deposito delle note di trattazione scritta, questo giudice, all'esito della camera di consiglio, ritenuta la causa matura per la decisione, ha depositato la presente sentenza, contenente il dispositivo e la contestuale esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
2. Il ricorso non è fondato e va rigettato. Preliminarmente va ritenuta la giurisdizione del giudice adito, atteso che, per orientamento costante della giurisprudenza di legittimità, nelle controversie promosse per accertare il diritto al collocamento nelle graduatorie vengono in rilievo le determinazioni della P.A. assunte con le capacità e i poteri del datore di lavoro privato che radicano la giurisdizione in capo al giudice ordinario (si veda, ex multis,
Sez. U., Ordinanza n. 17123 del 26.06.2019 secondo cui “Al fine di individuare il giudice munito di giurisdizione in relazione alle controversie concernenti il diritto all'inserimento in una graduatoria ad esaurimento nell'ambito del comparto scolastico, occorre avere riguardo al "petitum" sostanziale dedotto in giudizio. Ne consegue che se oggetto di tale domanda è la richiesta di annullamento dell'atto amministrativo generale o normativo, e solo quale effetto della rimozione di tale atto - di per sé preclusivo del soddisfacimento della pretesa del docente all'inserimento in una determinata graduatoria - l'accertamento del diritto del ricorrente all'inserimento in quella graduatoria, la giurisdizione non potrà che essere devoluta al giudice amministrativo, essendo proposta in via diretta la domanda di annullamento di un atto amministrativo;
viceversa, ove l'istanza rivolta al giudice sia specificamente diretta all'accertamento del diritto del singolo docente all'inserimento nella graduatoria, ritenendo che tale diritto scaturisca direttamente dalla normazione primaria, eventualmente previa disapplicazione dell'atto amministrativo che potrebbe precluderlo, la giurisdizione va attribuita al giudice ordinario. (Nella specie, la S.C. ha affermato la giurisdizione del g.o. in relazione ad una domanda con la quale il docente chiedeva l'inserimento nella seconda fascia delle graduatorie d'istituto, per gli anni 2017-2020, sulla base dell'equipollenza del titolo in suo possesso ai titoli utili alla collocazione in tale fascia ai sensi del d.m. n. 374 del 2017, di cui era invocata la disapplicazione)”).
Passando al merito del ricorso occorre anzitutto richiamare il quadro normativo di riferimento.
Il D. Lgs. n. 297 del 1994, art. 485, comma 7, relativo alla valutazione nella scuola ai fini della carriera dei servizi prestati dal personale docente, prevede che "il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti”.
Analogamente l'art. 569, comma 3°, con riferimento al riconoscimento dei servizi prestati dal personale ATA.
Il D. Lgs. n. 66 del 2000, art. 2050, riguardante la "valutazione del servizio militare come titolo nei concorsi pubblici" stabilisce, poi, al comma 1, che "i periodi di effettivo servizio militare, prestati presso le Forze armate sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici" e, al comma
2, che "ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro". Secondo il ricorrente, gli artt. 485 e 569 D. Lgs. n. 297 del 1994, art. 485, sarebbero CP_1
applicabili soltanto per il servizio di leva prestato in pendenza di rapporto di lavoro.
Detta interpretazione restrittiva non tiene però in debita considerazione la portata generale della norma contenuta nell'art. 2050 D. Lgs. n. 66/2010 sopra richiamato. La giurisprudenza di legittimità
è intervenuta più volte in merito, interpretando estensivamente la disposizione del Codice dell'Ordinamento Militare, come ad esempio la Corte di Cass. Sez. L -, Ordinanza n. 5679 del
02/03/2020, Rv. 657513 – 02 che ha affermato “secondo l'art. 485, co. 7, d. Igs. 197/1994, relativo alla valutazione nella scuola dei servizi prestati, anche precedentemente all'assunzione di ruolo, ai fini della carriera, «il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti»; l'art. 2050 del d. Igs. 66/2000, riguardante la «valutazione del servizio militare - e dunque anche del servizio civile, in forza della menzionata equiparazione - come titolo nei concorsi pubblici» stabilisce poi, al comma 1 che «i periodi di effettivo servizio militare, prestati presso le Forze armate sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici» ed al comma 2 che «ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro»; secondo il
dal citato comma 2, si dovrebbe desumere che soltanto il servizio di leva prestato in CP_1
costanza di rapporto di lavoro potrebbe essere valutato, come previsto anche dall'art. 6, co. 2 del
D.M. 44/2001, di disciplina delle graduatorie ad esaurimento, secondo cui «il servizio militare di leva ed i servizi sostitutivi assimilati per legge sono valutati solo se prestati in costanza di nomina»; tale interpretazione non è corretta;
non è in proposito decisiva l'affermazione dalla Corte territoriale secondo cui l'art. 2050 riguarderebbe soltanto i concorsi e non le graduatorie ad esaurimento;
è infatti chiaro che anche le graduatorie ad esaurimento, per quanto non qualificabili come concorsi
a fini del riparto della giurisdizione (Cass. 8 febbraio 2011, n. 3032), sono selezioni lato sensu concorsuali, in quanto aperte ad una pluralità di candidati in competizione tra loro, e dunque non si sottraggono, come sostanzialmente propugna anche il Pubblico Ministero, ad una interpretazione quanto meno estensiva della disciplina generale a tal fine dettata dalla legge;
piuttosto, deve ritenersi, in una lettura integrata dei primi due commi dell'art. 2050, che il comma 2 non si ponga in contrapposizione al comma 1, limitandone la portata, ma ne costituisca specificazione, nel senso che anche i servizi di leva svolti in pendenza di un rapporto di lavoro sono valutabili a fini concorsuali;
una contrapposizione tra quei due commi sarebbe infatti testualmente illogica (non comprendendosi per quale ragione il comma 1 si esprimerebbe con un principio di ampia portata, se poi il comma 2 ne svuotasse significativamente il 5 R. G. n. 25472/2014 contenuto) ma anche in contrasto con la razionalità che è intrinseca nella previsione, coerente altresì con il principio di cui all'art. 52, co. 2, della Costituzione, per cui chi sia chiamato ad un servizio (obbligatorio) nell'interesse della nazione non deve essere parimenti costretto a tollerare la perdita dell'utile valutazione di esso a fini concorsuali o selettivi;
è dunque lungo questa linea interpretativa, in cui l'art. 2050 si coordina e non contrasta con l'art. 485, co. 7, cit., che il sistema generale va riconnesso al sistema scolastico, secondo un principio di fondo tale per cui, appunto, il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato sono sempre utilmente valutabili, ai fini della carriera (art. 485 cit.) come anche dell'accesso ai ruoli (art. 2050 co. 1 cit), in ogni settore ed anche se prestati in costanza di rapporto di lavoro (art. 2050, co. 2 cit.), in misura non inferiore, rispetto ai pubblici concorsi o selezioni, di quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici (art. 2050, co. 1 cit.)”,
e, in senso conforme Cass. Sez. L, Ordinanza n. 41894 del 2021; Cass. Sez. L, Ordinanza n. 36354 del 2021; Cass. Sez. L, Ordinanza n. 35380 del 2021; Cass. Sez. L, Ordinanza n. 34688 del 2021;
Cass. Sez. L, Ordinanza n. 34687 del 2021; Sez. L, Ordinanza n. 34686 del 2021; Sez. L, Ordinanza
n. 33151 del 2021; Cass. Sez. L, Ordinanza n. 15467 del 2021; Cass. Sez. L, Ordinanza n. 15127 del
2021.
In specie nelle ordinanze n. 34687 del 2021 e n. 34686 del 2021 la Corte ha affrontato anche la questione della asserita discriminazione che l'ampia interpretazione dell'art. 2050 comporterebbe in danno delle concorrenti di sesso femminile. Secondo la Corte “Non è ipotizzabile, contrariamente a quanto assunto dal ricorrente, alcuna violazione dell'articolo 3 Costituzione né della CP_1
direttiva nr. 54/2006/CE, per il trattamento deteriore che sarebbe stato riservato alle concorrenti di sesso femminile. Invero le due situazioni non sono comparabili, poiché la lavoratrice di sesso femminile che non svolge servizio di leva può assumere incarichi di insegnamento a tempo determinato e così avanzare nelle graduatorie. La norma mira, dunque, a rimuovere un pregiudizio per il lavoratore di sesso maschile, che all'epoca della leva obbligatoria era penalizzato rispetto alle colleghe di sesso femminile, in quanto non poteva svolgere l'attività di insegnamento che consentiva
l'avanzamento nelle graduatorie”.
Analogo orientamento si rinviene nelle decisioni del giudice amministrativo (sentenza CDS n.
1720/22 del 10.03.2022; sentenza CDS n. 3286/22 del 27.04.2022; sentenza CDS n. 7383/22 del
23.08.2022 e da ultima sentenza CDS n. 145 del 4.1.2024 ), nella parte specifica in cui il giudice amministrativo ha ritenuto che "in una lettura integrata dei primi due commi dell'art. 2050, che il comma 2 non si ponga in contrapposizione al comma 1, limitandone la portata, ma ne costituisca specificazione, nel senso che anche (e non solo) i servizi di leva svolti in pendenza di un rapporto di lavoro sono valutabili a fini concorsuali;
una contrapposizione tra quei due commi sarebbe, infatti, testualmente illogica (non comprendendosi per quale ragione il comma 1 si esprimerebbe con un principio di ampia portata, se poi il comma 2 ne svuotasse significativamente il contenuto), ma anche in contrasto con la razionalità che è intrinseca nella previsione, coerente, altresì, con il principio di cui all'art. 52 Cost., comma 2, per cui chi sia chiamato ad un servizio (obbligatorio) nell'interesse della nazione non deve essere parimenti costretto a tollerare la perdita dell'utile valutazione di esso
a fini concorsuali o selettivi". Seguendo questa linea interpretativa, in cui l'art. 2050 del C.O.M. si coordina e non contrasta con l'art. 485, comma 7, cit., il sistema generale va riconnesso al sistema scolastico, secondo il principio di fondo per cui, appunto, il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato sono sempre utilmente valutabili, ai fini della carriera (art. 485 cit.) come anche dell'accesso ai ruoli (art. 2050, comma 1 cit.), in ogni settore, sia se prestati in costanza di rapporto di lavoro (art. 2050, comma 2 cit.), sia se espletati a seguito del semplice conseguimento del titolo per l'iscrizione in graduatoria, in misura non inferiore, rispetto ai pubblici concorsi o selezioni, di quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici
(art. 2050, comma 1 cit.).
La Corte di Cassazione sez. lav., con sentenza in data 22/05/2025, (ud. 19/03/2025, dep. 22/05/2025),
n.13705 ha fatto finalmente ordine in una materia da tempo oggetto di contrasti giurisprudenziali sia tra i giudici del merito che in quella della stessa Corte.
In particolare, la Corte, dopo aver richiamato i precedenti in ordine alla non legittimità della possibilità, per i decreti ministeriali di disciplina delle graduatorie per l'accesso all'impiego scolastico, di consentire la valutazione del servizio militare obbligatorio o dei servizi civili sostitutivi solo se resi in costanza di rapporto di lavoro (Cass. 2 marzo 2020, n. 5679, Cass. 3 giugno 2021, n. 15467 e Cass
29 dicembre 2021, n. 41894 e Cass. 29 marzo 2024, n. 8586 (casi relativi ai docenti ed alle graduatorie di circolo e di istituto ma estesi al personale ATA, precisa che la quaestio iuris è diversa perchè riguarda la possibilità che, nelle graduatorie per l'accesso alla scuola, come nei concorsi, siano attribuiti punteggi diversi al servizio militare o al servizio civile sostitutivo, a seconda che essi siano prestati in costanza di rapporto o autonomamente da esso.
Orbene, la Corte esclude intanto l'applicabilità al caso di specie dell'art. 485, comma 7 e dell'art. 569, comma 3 del D.Lgs. n. 297 del 1994, in quanto inerenti non la valutazione del servizio militare o sostitutivo nei concorsi o nelle graduatorie, ma il "riconoscimento del servizio agli effetti della carriera", in quanto sono fenomeni diversi. Inoltre il D.M. n. 50 del 2021, riguarda il personale ATA,
e prevede che: - il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica
(All. A, punto A, primo inciso); - il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali (All. A, punto A, secondo inciso); - è considerato come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali anche il servizio civile volontario svolto dopo l'abolizione dell'obbligo di leva (All. A, terzo inciso); - il servizio valutabile è in generale quello "effettivamente prestato" (punto 1 delle note alla Tabella di valutazione) ed in particolare, qualora, come nel caso del servizio militare o sostitutivo, sia prevista per legge la conservazione del posto senza assegni, i corrispondenti periodi sono computati "nell'anzianità di servizio a tutti gli effetti". In base alla tabella allegata al DM n.50, per i servizi di assistente amministrativo, assistente tecnico, collaboratore scolastico etc., se svolti in costanza di rapporto attribuiscono 0,60 punti per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni per le supplenze riguardanti le medesime qualifiche o qualifiche assimilate nella
Tabella, fino ad un massimo di 6 punti annui, mentre i servizi prestati alle dirette dipendenze di altre
P.A., attribuiscono 0,15 punti per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 giorni fino ad un massimo di punti 0,60 annui;
sul piano del servizio militare o sostitutivo, se prestato in costanza di rapporto, spettano, per le graduatorie riguardanti la medesima qualifica del rapporto preesistente, 0,60 punti per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni, fino ad un massimo di 6 punti annui, mentre, se prestato non in costanza di rapporto, spettano 0,15 punti per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 giorni fino ad un massimo di punti 0,60 annui.
L'art. 2050 co.1 del Codice dell'Ordinamento Militare e l'art. 2103, comma 3, prima parte del D.Lgs.
n. 66 del 2010 richiedono la valorizzazione del servizio militare, per concorsi e graduatorie di accesso "con lo stesso punteggio" proprio dei "servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici" e ciò è quanto esattamente attribuito dal D.M. per chi lo abbia prestato non in costanza di rapporto. Il comma 2 - ripreso con analoga previsione dall'art. 2103, co. 3, seconda parte del D.Lgs.
n. 66 del 2010 (Codice dell'Ordinamento Militare) per il servizio civile sostitutivo - non afferma esplicitamente quale sia il punteggio da attribuire ai periodi di servizio militare resi in pendenza di rapporto di lavoro, ma ne richiede la considerazione "a tutti gli effetti". La diversa regolamentazione per la Corte non è irragionevole in quanto, l'attribuzione del medesimo punteggio del servizio effettivo - ai fini dell'accesso ad un futuro rapporto di impiego - a chi sia costretto ad interrompere il rapporto in corso per adempiere agli obblighi di leva risponde ad evidenti esigenze di pari trattamento, diversamente si verrebbe a creare un trattamento sfavorevole e in contrasto all'art. 52 co. 2 della Costituzione, a chi prosegua in un identico rapporto per il solo fatto della prestazione del servizio militare o obbligatorio o sostitutivo di esso. Tale esigenza non ricorre invece quando si versa nei casi di graduatorie per le supplenze e valorizzazione del servizio militare svolto a prescindere dalla preesistenza di un rapporto.
In sostanza, secondo la Suprema Corte, il D.M. n. 50/2021, regolando le graduatorie ATA per l'accesso alla scuola, rispetta le norme primarie con la previsione di attribuzione di un punteggio e quindi un vantaggio come conseguenza dello svolgimento del servizio militare o sostitutivo, ed è ragionevole e coerente al sistema l'attribuzione di un maggior punteggio per lo svolgimento del servizio in costanza di rapporto nella medesima qualifica ed un minore punteggio per il previo autonomo svolgimento di un servizio qualsiasi presso la P.A., ivi compreso il servizio militare o sostitutivo. Tanto perché è diversa la situazione di chi in costanza di rapporto di lavoro lo ha dovuto sospendere per il servizio militare o sostitutivo, rispetto a quella di chi non interrompa analogo servizio per un corrispondente impegno, con profilo differenziale munito di una sua specificità, sicché non è necessaria l'estensione di quel trattamento a chi abbia svolto il servizio militare o sostitutivo in via autonoma.
In definitiva, il ricorso va rigettato per infondatezza.
3. Le spese di lite vanno interamente compensate in considerazione dei notori contrasti giurisprudenziali insorti sul tema.
P.Q.M.
il Tribunale di Potenza, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da con ricorso depositato il 24-6-2024, ogni altra domanda Parte_1
eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. Rigetta il ricorso;
2. Compensa interamente le spese di giudizio.
Potenza lì 29 maggio 2025
Il Giudice del Lavoro
Eugenio Facciolla