Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 18/03/2025, n. 409 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 409 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
N. 786/2023 RG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAGUSA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Massimo Pulvirenti Presidente dott. Claudio Maggioni Giudice dott. Giovanni Giampiccolo Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado promossa da:
), nato/a il 17/02/1981 a RAGUSA E_ C.F._1
(RG), difeso/a dall'avv. Raffaella AN, presso il cui studio ha eletto domicilio
RICORRENTE contro
), nato/a il 19/09/1986 a VITTORIA Controparte_1 C.F._2
(RG), difeso/a dall'avv. PISCITELLO NADIA, presso il cui studio ha eletto domicilio
RESISTENTE
OGGETTO
Separazione giudiziale
Richiesto il parere del PM
Parte ricorrente:
Pronunciare la separazione personale con addebito…Confermare il collocamento di resso PE il padre a MI;
Disporre il diritto del sig. a ricevere dalla sig.ra la E_ CP_1 somma di € 200,00 al mese a titolo di contributo per il mantenimento di (o di ) e PE _2 compensare quello di con quello di (o Disporre che l'assegno unico di Per_3 _2 PE
e di venga percepito per intero dal sig. , mentre quello di PE _2 E_ Per_3 venga percepito interamente dalla sig.ra CP_1
Parte resistente:
pronunciare la separazione dei coniugi rigettando la domanda di addebito della responsabilità della crisi coniugale alla signora perchè totalmente infondata;
- attesa la personalità del CP_1 signor , i comportamenti violenti, diseducativi ed anche di ostacolo all'esercizio della E_
- disporre che possa incontrare il padre PE liberamente secondo i suoi desideri e che il signor , salvo diversi accordi con la E_ madre, possa incontrare e tenere con se due pomeriggi la settimana, il martedì e il giovedì Per_3 dall'uscita della scuola fino alle 19,00 e, a settimane alterne, nel fine settimana dal sabato mattina alle ore 19 della domenica;
per tre giorni consecutivi durante le vacanze natalizie comprendenti, ad anni alterni, il Natale o il Capodanno, a Pasqua o a Pasquetta e, secondo il criterio dell'alternanza, per ogni altra festa calendata dalle ore 10,00 alle 21, nonché per due settimane non consecutive durante le vacanze estive;
- nulla disporre riguardo il regime di affidamento di atteso che il 30/11/2024 compirà diciotto anni;
- porre a carico del signor il _2 E_ pagamento in favore della ricorrente, quale contributo al mantenimento di e , di un PE Per_3 assegno non inferiore ad € 450,00 mensili, oltre il 50% delle spese straordinarie, mediche e scolastiche, necessarie per i figli;
- nulla disporre quale contributo al mantenimento di _2 atteso che questi, abbandonati gli studi, lavora;
- incaricare il servizio sociale del Comune di
Vittoria della presa in carico del nucleo familiare (signora e figli) per attività di vigilanza e CP_1 supporto
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con sentenza non definitiva n. 256/2024 del 7.2.2024 è stata pronunciata la separazione giudiziale tra le parti.
Occorre ora statuire sull'addebito chiesto dal ricorrente, sull'affidamento dei figli minori PE nata il [...], e , nato il [...], mentre , nato il [...], è divenuto Per_3 _2 maggiorenne nelle more del giudizio;
nonché solo sul contributo per il mantenimento dei figli, non essendo state proposte domande per il mantenimento dei coniugi.
Sull'addebito della separazione
Il ricorrente ha proposto domanda di addebito della separazione alla moglie, in ragione dell'abbandono della casa familiare avvenuto nel gennaio 2023; nell'occasione la ha portato CP_1 con sé i due figli più piccoli, e ha dedotto che da circa un anno, quindi dal febbraio Per_3 PE
2022, la avrebbe intrattenuto una relazione extraconiugale con un altro uomo. CP_1
La resistente ha contestato la relazione extraconiugale in costanza di matrimonio, giustificando il proprio allontanamento dalla casa coniugale con la situazione di violenza domestica creata dal marito a causa dell'assunzione di alcool e di sostanze stupefacenti, riferendo specifici episodi di aggressione e minacce, anche alla presenza dei figli. Produce, in allegato alla memoria difensiva, querela presentata il 20.9.2022 contro il marito, ove sono esposti specifici e dettagliati atti di violenza fisica e morale subiti nel gennaio e nel giugno 2022, ed anche successivamente. In particolare, risulta dalla querela e dalla memoria difensiva della che, a gennaio 2022, CP_1 rientrato a casa ubriaco, davanti ai tre figli, l' ha sferrato alla un pugno E_ CP_1 all'occhio e diversi colpi in testa;
la non ha chiesto l'intervento delle Forze dell'Ordine, né si CP_1
è rivolta ai sanitari per le cure, né ha fatto denuncia. Il 13 giugno 2022 l' , ubriaco, alla E_ presenza dei figli, ha dato un morso al naso della signora e si è fatto due tagli ad un polso: la CP_1
è andata al Pronto Soccorso (prima a MI e, poi, a Vittoria) e i sanitari hanno chiuso la CP_1 ferita lacerocontusa al naso con due punti di sutura. A settembre 2022, dopo aver intimato alla di lasciare la casa ed averla costretta a riparare a presso la madre, il CP_1 Controparte_2 ricorrente ha minacciato la suocera che se la moglie non fosse rientrata a casa l'avrebbe ammazzata;
la temendo per la propria incolumità, si è recata presso la caserma dei Carabinieri di CP_1
MI per chiedere protezione e denunciare e si è rivolta, poi, al centro antiviolenza di Ragusa. Dopo questo episodio il ricorrente è andato in una comunità terapeutica e la è rientrata nella CP_1 casa familiare, ma dopo una settimana lui ha lasciato la comunità e si è ripresentato a casa. Da allora è stato un susseguirsi di aggressioni verbali, minacce ed offese, anche alla presenza dei figli, sino al 4/01/2023, quando, a seguito dell'ennesima discussione, è uscito dicendo che E_ non sarebbe rientrato per la notte e portando con se tutte le chiavi di casa: la approfittando CP_1 dell'assenza del coniuge, ha contattato un'amica a PA che le ha dato disponibilità ad ospitarla e a pagarle il taxi, e si è allontanata da casa con e , mentre è rimasto con il PE Per_3 _2 padre.
Così ricostruite le posizioni delle parti ed alla luce di quanto complessivamente emerso agli atti di causa, il Collegio ritiene che la domanda del ricorrente, di addebito della separazione alla moglie, non possa trovare accoglimento.
Va rilevato che la versione di parte resistente non risulta specificamente contestata dal ricorrente;
inoltre, anche a voler ritenere detta versione come mera allegazione di parte, bisognosa di riscontro probatorio, la stessa comunque testimonia di una relazione coniugale ampiamente compromessa al tempo in cui la ha lasciato la casa coniugale, nel gennaio 2023, al punto da averla in CP_1 precedenza indotta, nel settembre 2022, a presentare querela contro il proprio coniuge;
rileva poi il
Collegio che la querela del 20.9.2022 risulta riscontrata dalla cartella di pronto soccorso del 14.6.2022, che riporta diagnosi di “ferita nasale post riferita aggressione del marito” e, nella parte relativa all'esame obiettivo, “le lesioni sono compatibili con quanto riferito dalla paziente”, oltre al riferimento ad altro episodio di violenza domestica, riferito come accaduto quattro mesi prima “con pugni al volto disturbi del visus risolti di recente..presenti in ps le forze dell'ordine..”. Ancora, dalle relazioni sociali dei servizi incaricati di PA del 28.9.2023 si legge: “Il lavoro effettuato con il nucleo ha fatto emergere, sin da subito, a diversi livelli e nei vari Parte_2 contesti istituzionali (C.F. , Servizio sociale comunale di PA e servizio specialistico CP_3
Spazio neutro) come le dinamiche che hanno connotato il sistema familiare siano assimilabili a quelle condizioni di violenza di genere che necessitano di prese in carico specialistiche (…). In tal senso, si specifica di avere appreso che i minori tutti hanno assistito purtroppo, più volte, a situazioni familiari fortemente disfunzionali, collegate non solo ad una cattiva comunicazione tra i genitori, ma verosimilmente anche ai risvolti delle riferite dipendenze da sostanze e da gioco che avrebbero condizionato in passato i comportamenti di questi ultimi, ed in particolare del sig.
che, a suo dire, sarebbe ancora in trattamento presso il Sert di Vittoria”. (In E_ memoria la ha ammesso che, “…trascinata dal coniuge, anche lei ha fatto in passato (circa CP_1 dieci anni addietro) uso occasionale di cocaina ma che, prima di cadere nella dipendenza, ella ne è uscita…”).
La relazione della resistente con un altro uomo risulta sì ammessa, ma successivamente al disgregarsi del matrimonio.
Sull'affidamento dei minori
All'instaurazione del presente giudizio, i minori erano di fatto divisi tra i due genitori: e PE
con la madre, la quale era andata a vivere a PA, e con il padre;
nelle more del Per_3 _2 giudizio quest'ultimo è divenuto maggiorenne.
Con ordinanza ex art. 708 c.p.c. del 1.6.2023, dopo l'audizione delle parti e dei figli e _2
(nella quale si registrava l'espressa volontà del primo di rimanere con il padre, e della PE seconda con la madre), veniva disposto l'affidamento condiviso dei tre figli ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente di presso il padre e di e presso la madre;
_2 PE Per_3 venivano incaricati i SS di MI e i SS di PA di relazionare in ordine alle rispettive condizioni socio-ambientali dei coniugi;
veniva disposta la presa in carico di tutti i componenti della coppia da parte del Consultorio familiare territorialmente competente Parte_2 in base al luogo di domicilio della resistente , al fine di superare l'attuale Controparte_1 situazione di accesa conflittualità e stallo nei rapporti tra le odierne parti, che consenta una ripresa graduale dei rapporti anche tra i fratelli, che sottragga i figli minori della coppia dalle ricadute del conflitto tra i genitori, predisponendo un terreno comune di dialogo tra questi ultimi che faciliti il ripristino di un minimo di comunicazione, e soprattutto le visite tra il padre e i due figli minori e , da svolgersi se del caso anche presso uno spazio neutro, in PE Per_3 collaborazione con i SS del Comune, all'inizio almeno una volta alla settimana, con preghiera di produrre una prima relazione al riguardo entro mesi tre dalla comunicazione della presente;
gli incontri tra il primogenito e la madre erano lasciati liberi;
venivano regolamentate le _2 comunicazioni tra il ricorrente e i figli minori e;
si disponeva un contributo del PE Per_3 ricorrente al mantenimento dei due figli e con un assegno di euro 200,00 mensili, PE Per_3 soggetto a rivalutazione.
Ad agosto 2023 recatasi a MI per trascorrere con il padre un periodo di vacanza, PE comunicava alla madre che sarebbe rimasta a casa del padre e il 24/08/2023, il Servizio Sociale di MI depositava la sua relazione (“…AN riferiva altresì che ad oggi ha raggiunto un nuovo equilibrio accettando la realtà dei fatti, di avere a cuore soprattutto il benessere dei bambini..riguardo la condizione abitativa…le condizioni igieniche e strutturali apparivano adeguate..la comunicazione ) è apparsa serena e di reciproco Persona_4 _2 supporto…MI è apparsa curata nell'aspetto, serena e a suo agio con il genitore…ha spontaneamente riferito di aver cambiato opinione…riferiva che preferisce permanere presso il domicilio del padre dove ha anche la possibilità di frequentare la nonna paterna…riguardo la madre e il fratellino ha riferito di voler mantenere i rapporti con la maggior frequenza possibile…mentre ha riferito di non sentirsi a suo agio in presenza del compagno della madre e il figlio adolescente dello stesso…”).
Con nota del 3/10/2023 anche il Consultorio familiare di PA relazionava (“..i minori tutti hanno assistito purtroppo, più volte a situazioni familiari fortemente disfunzionali…i minori tutti sono apparsi esposti (per quanto riferito ad es. da , a condizioni di violenza assistita...” e PE
“Dai racconti della minore è inoltre emerso che, i figli sembrano vivere della paura che il PE padre possa commettere un gesto anticonservativo..”) e chiedeva l'apertura presso il competente
Tribunale per i minorenni di un fascicolo a salvaguardia dell'interesse dei minori, di incaricare la
Neuropsichiatria Infantile, l'AM (equipe interistituzionale abuso e maltrattamento), il e CP_4 mantenere per la il percorso psicologico specialistico presso il centro antiviolenza e gli CP_1 incarichi al Servizio Sociale.
Alla luce delle relazioni depositate dai predetti servizi, il giudice istruttore, con Ordinanza del
05/10/2023, “ritenuto di non dover modificare i provvedimenti presidenziali in punto di affidamento dei minori e diritto di visita;
preso atto che i minori hanno potuto vedere il genitore non collocatario, pur tra le difficoltà connesse all'accesa conflittualità tra i genitori;
ritenuto di recepire i suggerimenti del consultorio familiare ”, CP_3
disponeva la presa in carico dei minori dalla Neuropsichiatria competente per territorio;
territorio di PA per i minori e;
territorio di Ragusa per PE Persona_5 [...]
i Servizi Sociali di MI e di PA relazionino brevemente entro la fine di Controparte_5 ogni mese sulle condizioni psicofisiche dei minori e sui rapporti con i genitori e verifichino se lo stato di conflittualità tra i genitori ed il loro modo di porsi nei confronti dei figli possano essere di pregiudizio ai medesimi, al punto da indurre il Tribunale a valutare se nominare un curatore speciale dei minori;
AUTORIZZA il CF ad interessare l'AM (equipe inter istituzionale CP_3 abuso e maltrattamento) se la con i minori permane sul territorio palermitano;
CP_1 [...]
l'incarico al CF come previsto dall'ordinanza presidenziale, incarico che CP_6 Per_6 al CF di Ragusa per la presa in carico di , con sostegno al suddetto ed E_ approfondimento della valutazione della competenza genitoriale;
MANTIENE per CP_1
il percorso psicologico specialistico già intrapreso;
DISPONE che i Servizi Sociali
[...] competenti nella relazione mensile alleghino lo stato di attività dei Consultori familiari interessati e dei Servizi di Neuropsichiatria infantile;
DISPONE che il DSM competente per territorio fornisca valutazione e sostegno per ciascuno dei due genitori, ove ritenuto necessario. Si comunichi ai
Servizi Sociali di PA e di MI (referenti del Tribunale), anche per le successive comunicazioni a tutti gli altri enti interessati.
dopo il mese di agosto, decideva nuovamente di tornare con la madre. I rapporti di PE PE con il padre si sono da quel momento temporaneamente interrotti. “Si è appreso che la ragazza, a seguito di alcune telefonate nelle quali si sarebbe sentita “troppo pressata”, ha smesso di chiamarlo e di rispondergli. Chi scrive, contattata dal sig. che chiedeva spiegazioni E_ per il comportamento della figlia, ha appreso dallo stesso l'intenzione di non cercare più la ragazza se non dopo la sua richiesta di “perdono”. Nella programmazione dell'incontro presso lo Spazio Neutro, il sig. ha chiesto agli operatori di incontrare esclusivamente il figlio E_
, non modificando la sua posizione neanche dopo aver appreso che la figlia si era Per_3 PE comunque recata presso il Servizio” (Relazione SS PA del 14.11.2023). …Al riguardo il signor ha riferito che sentendosi molto risentito per il comportamento della figlia, al E_ momento preferisce evitare qualsiasi contatto con la stessa, in quanto “ho bisogno di trovare la mia serenità”, Per riprenderne i rapporti, vorrebbe che li chiedesse scusa, soprattutto per PE le ultime bugie che gli avrebbe detto”. (Relazione SS MI del 14.11.2023). La ragazza ha espressamente dichiarato a chi scrive di non essere disponibile a sentire il padre e di non vedere al momento alcuna possibilità di relazione con lui (Relazione SS PA del 19.12 2023).
Padre e figlia riallacciano i rapporti nel gennaio 2024, allorquando il figlio si reca a _2
PA dalla madre per ricevere cure dermatologiche a PA;
Dopo il rientro del ragazzo a
MI, i rapporti tra lo stesso e la madre sarebbero continuati in un clima sereno, come anche quelli tra il padre ed i figli .” (Relazione SS PA 19.3.2024). In tale periodo la PE Per_3
acconsentendo alle richieste del marito di incontrare i figli e a MI, vi CP_1 Per_3 PE accompagna i figli per alcuni giorni, e ecide ora di restare col padre. PE
Il giudice relatore all'udienza del 27.3.2024 sente nuovamente i coniugi e i figli e _2 PE
: E_
ADR: mio figlio grande compie 18 anni a novembre e vive con me;
arà 14 anni ad _2 PE aprile ed è da 2 mesi che ha deciso di rimanere a casa da me a MI, per questo motivo avevo chiesto il nulla osta alla madre per iscriverla a scuola all'indirizzo scienze umane;
ADR: percepisco 575 come assegno di inclusione, oltre all'assegno unico;
ADR: sta dalla madre Per_3 quindi è giusto che l'assegno unico relativo a lo preda la madre;
ADR: se mi chiamano Per_3 dovrei iniziare a lavorare;
ADR: per vedere ritengo che vederlo presso lo spazio neutro sia Per_3 assurdo;
io sto con i ragazzi bene, non vedo più la necessità visto che con gli altri fratelli tutti insieme stiamo bene e mi piacerebbe andare a PA con e prendere e _2 PE Per_3 uscire insieme fuori dallo spazio neutro.”
adr: Controparte_1
ADR: vive con me, anche se ha problemi di salute: la notte spesso soffre di apnea;
ADR: dal Per_3 mese scorso percepisco l'ADI; ADR: l'assegno unico è di 200 euro per;
ADR: non mi Per_3 oppongo a che rimanga a MI e si iscriva a scuola a MI, ma volevo attendere una PE decisione del Giudice;
ADR: vorrei seguire io ma voglio fare ciò che è più giusto per lei;
PE
ADR: a MI dal 26 gennaio;
non capisco questo distacco. ADR: di recente è PE _2 venuto a trovarmi;
e chiamano e vorrei chiamassero anche me per sapere _2 PE Per_3 come stanno e sentirli;
credo siano manipolati dal padre;
ADR: da un mesetto circa non frequento più un'altra persona, voglio passare un periodo da sola. ADR: mi oppongo a che veda il Per_3 padre fuori dallo spazio neutro, il ragazzo ha paura di dire la verità e cioè che non vuole vederlo fuori dallo spazio neutro.”
: Controparte_7
ADR: il 12 aprile compio 14 anni e vado a scuola guida per prendere la patente per il motorino;
vado a MI a danza, faccio danza pop in una scuola. A PA facevo il professionale, ma non lo voglio fare più. Voglio cambiare scuola ed iscrivermi all'indirizzo scienze umane. ADR: non chiamo la mamma, non la cerco, non capisco perché debba farlo io se non lo fa lei;
mia mamma mi manda il buongiorno e mi manda video di tik-toc. ADR: voglio rimanere a MI perché qui sto meglio, c'è la mia famiglia, c'è mia nonna paterna ed io ci vado spesso dalla nonna. ADR: mia nonna materna abita a ma non mi cerca mai;
una volta dopo mesi che non ci CP_2 vedevamo davanti alle mie amiche mi ha ripresa per dirmi di dovere cercare la mamma;
ADR: non mi piace più stare a PA;
quando sono venuta a MI ho scoperto quest'indirizzo di scienze umane e voglio cambiare. Non ho voluto neanche completare l'anno a PA;
ADR: a PA in casa c'era sempre il compagno di mia mamma, non dormiva da noi, ma stava sempre lì. Mi dava fastidio la sua presenza specialmente all'inizio quando dormiva anche da noi. Mi ha dato fastidio una volta quando ha detto che il compagno della mamma veniva a MI quando stava Per_3 con papà ad incontrare la mamma e mia mamma in quell'occasione lo ha additato dandogli del bugiardo, mi sono sentita presa in giro. ADR: do la colpa a mia madre per avere lasciato papà;
Mia mamma mi prende in giro di continuo, una volta mi aveva detto che non frequentava più il compagno e poi l'ho vista baciarsi con lui. ADR: con papà sto bene. ADR: papà mi lascia libera, mi ha detto pure di completare la scuola quest'anno a PA, ma sono stata io a decidere. ADR: non ci voglio andare a PA anche a costo di perdere l'anno. ADR: non è solo l'indirizzo scolastico che voglio cambiare, questo potrei farlo anche a PA ma sono io che voglio rimanere qui a MI;
qui ho anche mia cugina e potrei andare a scuola insieme a lei.
: Testimone_1
ADR: a novembre farò 18 anni, mi sono ritirato dalla scuola, vorrei andare a lavorare. Ho preso il 4 anno di ragioneria, ma con questo clima non sono riuscito, vediamo se l'anno prossimo riesco. ADR: mi ha raccontato che mia mamma e il suo compagno l'hanno manipolata PE costringendola a rimanere a PA;
ADR: se la mamma mi telefona io certamente sono disposto a sentirla;
mia madre la vedo cambiata da circa un annetto, prima era più affettuosa, ora è diversa;
ADR: non rimprovero a mia madre il fatto che aveva avuto un'altra relazione, ma più il fatto che ce lo ha nascosto. ADR: papà ci invoglia sempre a cercare la mamma e a telefonarle, ma io gli dico sempre che questo rapporto me lo voglio gestire io, sono grande, deve capire me e non costringermi a farlo.
All'esito dell'udienza il giudice istruttore, “tenuto fermo che l'audizione dei minori non è stata considerata come mezzo di prova, si è solo cercato di comprendere i motivi delle difficoltà di relazione con la madre”, ha disposto che onviva con il padre e che possa vedere la madre PE ogni volta che vorrà, compatibilmente con la distanza geografica;
fissa il limite minimo di una telefonata o videochiamata al giorno, anche di pochi minuti, tra la madre e tra la madre e PE;
invita la madre a prendere lei l'iniziativa di chiamare i figli;
revoca l'obbligo di _2 mantenimento indiretto a carico di per la figlia che sarà E_ PE direttamente mantenuta dal padre;
nulla innova quanto al diritto di visita per , ma invita i Per_3 Servizi Sociali a continuare il monitoraggio ed a riferire sul suo stato di salute, avendo la madre riferito che soffre di apnee notturne;
invita nuovamente i Servizi Sociali di MI a trasmettere la relazione, più volte richiesta, soffermandosi in particolare sulle condizioni di vita di e PE
. _2
Nel mese di aprile 2024 i Servizi Sociali di MI riferiscono che a il supporto dei suoi PE amici, del fratello e della nonna paterna ed è apparsa curata nell'aspetto, serena e convinta della sua decisione;
è apparso adeguato nell'aspetto, ha riferito di aver iniziato da pochi giorni _2 un'attività in prova presso un'azienda agricola, e di aver visto la madre.
Nel luglio 2024 il CF rappresenta che il figlio si è incontrato con il padre e con i CP_3 Per_3 fratelli;
che è stato operato per adenoidi e tonsille, che il padre è stato avvertito e si è recato a Per_3
PA in occasione dell'intervento insieme ai due fratelli;
riferisce inoltre che la CP_1 all'indomani delle dimissioni di , dopo aver condiviso tale evento con tutto il suo nucleo Per_3 familiare che si è presentato a sostegno di lei e del minore ha scelto di rientrare a MI e di andare a stare provvisoriamente dalla propria madre.
Preso atto di quanto sopra, il giudice istruttore ha invitato a notiziare questo Ufficio sulla data di effettivo trasferimento della fornendole ogni supporto per la continuità del supporto CP_1 materiale e morale, anche individuando apposite strutture nel territorio ragusano. Con nota del settembre 2024 il CF comunica che la si è trasferita a Vittoria, iscrivendo a scuola CP_3 CP_1 il figlio . Per_3
Conseguentemente il giudice istruttore ha disposto che i Servizi territoriali di Vittoria prendano in carico il nucleo familiare e il figlio;
a tal fine Controparte_1 Persona_5 collaboreranno con i Servizi Sociali del Comune di MI, che hanno preso in carico il restante nucleo familiare (il padre e gli altri due figli e ) ed avranno cura di chiedere le PE _2 opportune informazioni e le relazioni fino ad ora svolte dai Servizi Sociali di PA, il cui compito deve ritenersi cessato alla luce del trasferimento della con il figlio, in territorio di CP_1
Vittoria.
Alla luce di tutto quanto precede il Collegio non registra, a carico di nessuna delle due parti, una inadeguatezza genitoriale tale da configurare un pregiudizio per i minori, ostativo all'affidamento condiviso.
I figli e (quest'ultimo finchè non ha raggiunto la maggiore età) hanno fruito di Per_3 _2 stabile convivenza presso ciascun genitore, senza che ne sia derivato, per loro, un assetto nocivo o contrario ai loro interessi;
la minore i è rivelata maggiormente volubile, presentando a fasi PE alterne difficoltà relazionali con entrambi i genitori, verosimilmente a causa dell'elevata conflittualità tra gli stessi. L'accorciamento recente, se non l'annullamento, della distanza geografica, può realizzare una maggiore vicinanza tra i fratelli, ma la presa in carico e il monitoraggio di tutto il nucleo familiare (ed il supporto alla devono proseguire, con CP_1 particolare attenzione alle condizioni di vita dei due minori, al fine di attenuare i riflessi negativi che la conflittualità tra i genitori proietta su di loro;
le parti dovranno invece essere aiutate, alla luce di tutta la pregressa esperienza sopra riassunta, a contenere e gestire al meglio il conflitto nato dalla disgregazione della vita matrimoniale (dovrà verificarsi e confermarsi, inoltre, per scrupolo, il cessato uso di sostanze stupefacenti da parte dell' ; va rilevato che dalle relazioni dei E_
Servizi Sociali non emerge alcun uso di droghe).
Alla luce delle suesposte considerazioni si ritiene pertanto di disporre l'affidamento condiviso dei figli e d entrambi i genitori, confermando il collocamento di resso il padre;
Per_3 PE PE si ritiene di lasciare alla minore, oggi quindicenne, la libertà di stare con la madre ogni volta che vorrà, non ricorrendo la necessità di fissare una misura minima di frequentazione.
Si conferma anche il collocamento di , oggi di anni 9, presso la madre, con la quale ha finora Per_3 vissuto, prevedendo che possa incontrare il padre due giorni a settimana, il lunedì e il mercoledì dalle 15.00 alle 19.00; a settimane alterne, a partire dal mese di maggio 2025, anche il fine settimana dalle 9.00 del sabato alle 19.00 della domenica, con pernotto, salvi ovviamente i diversi accordi tra le parti, che sempre si auspicano.
A carico di ciascun genitore graverà il mantenimento diretto, rispettivamente, di e di Per_3 PE le spese straordinarie, per ciascun minore, sono poste a carico di ciascuna parte nella misura del
50%. è divenuto maggiorenne nel novembre 2024, e non risultano esposte esigenze _2 particolari comportanti la non autosufficienza economica (come un percorso di studi universitario), anzi risulta il suo ingresso nel mondo del lavoro come operaio agricolo.
Le spese di lite, considerati la natura e l'esito della stessa, vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
rigetta la domanda di addebito della separazione formulata da . E_
Dispone l'affidamento condiviso dei figli;
la prima coabiterà con il padre nella casa PE Per_3 familiare;
il secondo coabiterà con la madre. otrà stare con la madre ogni volta che vorrà; PE
potrà stare con il padre il lunedì e il mercoledì dalle 15.00 alle 19.00; a settimane alterne, a Per_3 partire dal mese di maggio 2025, anche il fine settimana dalle 9.00 del sabato alle 19.00 della domenica, con pernotto;
ed inoltre, 4 giorni consecutivi nel periodo natalizio, comprensivi, ad anni alterni, delle festività di Natale o di Capodanno;
per 2 giorni consecutivi nel periodo pasquale, comprendenti, ad anni alterni, la festività di Pasqua o del Lunedì dell'Angelo; una settimana consecutiva nel mese di luglio ed una consecutiva nel mese di agosto.
Dispone che i Servizi Sociali dei Comuni di Vittoria e MI continuino a monitorare il nucleo familiare, secondo quanto indicato in motivazione, relazionando ogni sei mesi al giudice tutelare.
Pone a carico di ciascun genitore l'obbligo del mantenimento diretto del minore coabitante;
ciascun genitore percepirà in via esclusiva l'assegno unico per il figlio minore con lui convivente;
pone inoltre a carico di ciascun genitore l'obbligo di contribuire, al 50%, alle spese straordinarie;
restano fermi i provvedimenti provvisori assunti nel corso del giudizio.
Compensa integralmente le spese di lite.
Ragusa, 17/03/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Giovanni Giampiccolo dott. Massimo Pulvirenti