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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 22/12/2025, n. 12140 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 12140 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Tribunale – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti
Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino Presidente
Dott.ssa VA LF Giudice rel.
Dott.ssa Viviana Criscuolo Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 9983 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno 2024, avente per oggetto: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (contenzioso)
TRA nata a [...] il [...] (c.f. ) rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa, giusta procura in atti, dall'avv. COSTANZO MARIAROSARIA presso cui elettivamente domicilia
RICORRENTE ammessa provvisoriamente al gratuito patrocinio
E
nato a [...] il [...] (c.f. ), residente in [...]
RESISTENTE contumace con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Napoli
INTERVENTORE EX LEGE
Conclusioni delle parti: parte ricorrente: affido esclusivo del figlio minore alla madre con collocamento e residenza Per_1 Parte_1 anagrafica presso la predetta;
prevedere che il si rechi almeno una volta alla settimana a CP_1 trovare il figlio a Napoli nonché stabilire che il predetto tenga con sé il figlio minore almeno un fine settimana al mese dal venerdì pomeriggio alla domenica pomeriggio, stabilire che ulteriori periodi di visita/frequentazione potranno essere concordati tra i genitori, nel rispetto anche delle esigenze e degli impegni del minore, con preavviso di almeno 48 ore prima;
per quanto concerne le festività natalizie, il avrà la facoltà di trascorrere con il figlio i giorni che vanno dal 24.12 al 26.12 (compreso CP_1 il pernottamento) oppure i giorni che vanno dal 31.12 al 1.1 (compreso il pernottamento), alternando i predetti giorni di anno in anno con la salvo la possibilità di accordi diversi fra le stesse parti. Pt_1 Per le festività Pasquali, invece, il minore trascorrerà alternativamente con i genitori il giorno di Pasqua ed il lunedì in Albis. Quanto alle vacanze estive, il periodo di vacanze sarà ripartito tra i genitori in maniera tale che il figlio potrà trascorrere con loro eguali periodi di vacanza (che si indicano in quindici giorni cadauno), anche non continuativi, da concordarsi entro il 30 giugno di ciascun anno, salvo diverse intese;
porre a carico del l'obbligo di corrispondere mensilmente, a titolo di CP_1 contributo per il mantenimento ordinario del minore, la somma di Euro 400,00 (euro quattrocento,00), da rivalutarsi di anno in anno secondo la variazione degli indici ISTAT, oltre il 50% delle spese straordinarie sostenute nell'interesse di , secondo il protocollo del Tribunale di Napoli;
Per_1
P.M. in data 20.11.2025: affido super esclusivo del minore alla madre e diritto di visita paterno almeno un pomeriggio a settimana e week end alternati dal venerdì pomeriggio alla domenica sera, recandosi il padre a Napoli a prelevare il minore il venerdì e recandosi la madre a Ischia a riprenderlo la domenica fin quando il minore non sarà in grado di viaggiare da solo;
vacanze pasquali e natalizie ad anni alterni e 15 giorni anche non consecutivi nel periodo estivo;
contributo a carico del padre per il mantenimento del minore di € 400,00 mensili, oltre il 50% delle spese straordinarie.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 14.05.2024, chiedeva pronunziarsi la Parte_1 regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti del figlio , nato a Per_1
Napoli il 12.07.2014 dalla relazione more uxorio con , sia in merito agli aspetti CP_1 relativi all'affido che a quelli riguardanti il mantenimento. In particolare, la ricorrente chiedeva:
A) affido esclusivo del figlio minore alla madre, con collocamento e Per_1 Parte_1 residenza anagrafica dello stesso presso e con la madre, stante il totale disinteresse del Sig. CP_1
B) il Sig. avrà la facoltà di tenere con sé il figlio minore una volta alla settimana (sabato CP_1 oppure domenica) dalle ore 11.00 alle 19.00. Ulteriori periodi di visita/frequentazione potranno essere concordati tra i genitori, nel rispetto anche delle esigenze e degli impegni del minore, con preavviso di almeno 48 ore prima;
C) Per quanto concerne le festività natalizie, il Sig. avrà la facoltà di trascorrere con il figlio CP_1
i giorni che vanno dal 24.12 al 26.12 (compreso il pernottamento) oppure i giorni che vanno dal 31.12 al 1.1 (compreso il pernottamento), alternando i predetti giorni di anno in anno con la Sig.ra Pt_1 salvo la possibilità di accordi diversi fra le stesse parti. Per le festività Pasquali, invece, il minore trascorrerà alternativamente con i genitori il giorno di Pasqua ed il Lunedì in Albis. Quanto alle vacanze estive, il periodo di vacanze sarà ripartito tra i genitori in maniera tale che il figlio potrà trascorrere con loro eguali periodi di vacanza (che si indicano in quindici giorni cadauno), anche non continuativi, da concordarsi entro il 30 giugno di ciascun anno, salvo diverse intese. I genitori dovranno fornire reciprocamente l'indirizzo delle località di vacanza dove porteranno il figlio, indicando la località di destinazione, nonché le date di partenza e ritorno. D) Disporre che il Sig. deve corrispondere mensilmente, a titolo di concorso spese per il CP_1 mantenimento ordinario del minore, la somma di euro 400,00 (euro quattrocento,00), da rivalutarsi di anno in anno secondo la variazione degli indici ISTAT, oltre il 50% delle spese straordinarie sostenute nell'interesse di , secondo il protocollo del Tribunale di Napoli. La suddetta somma dovrà Per_1 essere corrisposta mediante vaglia postale, o bonifico ordinario su c/c bancario e/o postale intestato alla Sig.ra previa indicazione da parte della stessa delle relative coordinate sulle Parte_1 quali bonificare l'importo, entro e non oltre il giorno 15 di ogni mese solare.
F) Il Sig. dovrà dare il suo consenso affinché la Sig.ra presenti presso i competenti CP_1 Pt_1 uffici la pratica di assegno unico universale nella misura del 100% con conseguente rinuncia alla sua quota del 50%.
All'udienza di prima comparizione delle parti in data 6.9.2024, il Giudice relatore disponeva la rinnovazione della notifica del ricorso al resistente, rinviando all'udienza del 19.12.2024; ivi, verificata la corretta istaurazione del rapporto processuale e la mancata costituzione del resistente, procedeva al libero interrogatorio della parte ricorrente;
la riferiva di aver intrattenuto una relazione di Pt_1 convivenza con il durata circa 8 anni, dalla quale era nato il piccolo;
giunto ad CP_1 Per_1 esaurimento il rapporto di coppia per incompatibilità caratteriali, il era rimasto a vivere ad CP_1
Ischia, dove durante la convivenza gestiva una macelleria, mentre la ricorrente unitamente al figlio minore si era trasferita a Napoli presso l'abitazione dei suoi genitori;
il aveva poi iniziato CP_1 una nuova relazione, dalla quale era nata una bambina;
finita la convivenza tra le parti, benchè la ricorrente incoraggiasse una assidua e continuativa frequentazione, gli incontri tra padre e figlio erano stati sporadici ed irregolari, recandosi il padre ad incontrare il figlio assai raramente, e persino i contatti telefonici erano poco frequenti, situazione che addolorava profondamente il minore, legatissimo al padre, col quale, quando il nucleo familiare era unito e viveva sull'isola d'Ischia, trascorreva molto tempo;
anche sotto il profilo economico il resistente dimostrava protratto disinteresse, dal momento che da oltre 18 mesi la madre non riceveva alcuna contribuzione al mantenimento del minore, mentre in precedenza il aveva versato, senza continuità e regolarità, circa 200,00 euro mensili, senza CP_1 mai contribuire al 50% delle spese straordinarie;
riferiva infine che l'assenza paterna e la mancanza di comunicazione con il resistente, unitamente ad una conflittualità residua, le creava serie problematiche nell'assunzione delle decisioni inerenti alla vita del minore, soprattutto in ambito scolastico e medico.
Il Giudice relatore adottava i provvedimenti ex art. 473 bis.22 c.p.c, con i quali disponeva l'affidamento esclusivo rafforzato del minore alla madre prevedendo ex art. 337 Parte_1 quater comma 3 c.c. che anche le decisioni di maggior interesse per il minore (istruzione, educazione, salute e scelta della residenza abituale del minore) fossero adottate da quest'ultima, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio;
poneva inoltre a carico del padre l'obbligo di corrispondere alla madre convivente col minore l'assegno di euro 300,00 euro a titolo di contributo per il mantenimento del figlio - con decorrenza dalla domanda - e successivo adeguamento automatico annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie, e disponeva l'ascolto del minore, integrazioni documentali quanto alle condizioni economiche delle parti e relazione socio ambientale dei Servizi Sociali.
All'udienza dell'8.5.2025, veniva ascoltato il minore il quale, tra l'altro, Persona_2 dichiarava: studiare, ma la notte preferisco dormire con mamma, i nonni sono bravi e mi viziano, a volte vedo anche i nonni paterni, pure loro sono bravi, AB vive a Ischia con la sua nuova moglie, , CP_2 che è figlio di ed ha 11 anni, e la figlia che AB ha avuto con , che CP_3 CP_2 CP_4 CP_2 ha 2 anni e mezzo;
vedo molto poco mio padre e mi dispiace, l'ultima volta che l'ho visto è stato a
Pasquetta, mamma mi ha portato a Ischia ed abbiamo passato la giornata tutti insieme, con papà e la sua nuova famiglia, sono stato bene, a mio agio, siamo andati a mangiare fuori e poi siamo rimasti anche a dormire. Però da pasquetta non vedo AB, ci sentiamo al telefono, a volte mi chiama lui a volte io, e messaggiamo su whatsapp;
l'unico problema che ho con papà è che non c'è, per vederlo devo andare a Ischia, lui non viene mai, mi dice che non può perché lavora, mi dispiace soprattutto che i miei genitori si sono lasciati, era più bello quando stavano insieme, i miei sentimenti li conosce soprattutto mamma, con la quale sto sempre, è bravissima come mamma con me, mi fa le coccole mi cura gioca con me e pensa sempre a me. Quest'estate vorrei andare a Ischia per stare con AB, mi manca…>>, esprimendo anche col suo contegno durante l'ascolto – il bambino invero si commuoveva lasciandosi andare al pianto quando parlava del suo grande amore per la mamma e del dispiacere di vedere troppo poco il padre - un sentimento di tangibile nostalgia per la famiglia quand'era unita e per il padre assente dalla sua vita quotidiana.
Dopo un rinvio per l'acquisizione della relazione dei servizi sociali ed il deposito della documentazione reddituale richiesta, la causa era rimessa in decisone all'udienza del 16.10.2025 ex art. 473 bis.28 cpc con concessione dei termini ivi previsti.
Il Pubblico Ministero in data 20.11.2025 concludeva come sopra indicato.
Così ricostruito sinteticamente lo svolgimento del giudizio e l'istruttoria svolta, ritiene il Collegio che vada confermato, nel caso concreto, il regime di affidamento monogenitoriale già individuato provvisoriamente quale più confacente alla tutela dell'interesse preminente del minore , Per_1 conformemente peraltro alla richiesta non solo della ricorrente, ma anche del P.M., dal momento che adottare il modello legale di affidamento condiviso della prole di minore età nel caso concreto si risolverebbe in una mera parvenza cui non corrisponde alcuna sostanza di autentica condivisone di responsabilità nell'esercizio della genitorialità; allorquando un genitore è assente dalla vita del figlio, non ne cura la crescita emotiva, abdica al suo ruolo educativo e di guida e non onora con continuità il suo obbligo di mantenimento, come il resistente che persino col suo contegno processuale di contumacia ha palesato grave disinteresse, l'opzione legislativa per l'affidamento condiviso lungi dall'essere una tutela per il figlio minore si risolve piuttosto in un ostacolo logistico al suo equilibrato sviluppo psicofisico, compromettendo anche il soddisfacimento adeguato di esigenze urgenti relative ad adempimenti scolastici o sanitari.
Non sussistendo dunque i presupposti per l'affidamento condiviso, che presuppone la capacità per i genitori di instaurare una proficua e concreta sintonia sulle scelte educative relative ai figli alla luce del principio di bigenitorialità, capacità del tutto carente nel caso di specie, si ritiene opportuno optare, come già provvisoriamente disposto, per l'affidamento super esclusivo, che costituisce soluzione eccezionale motivata nel caso di specie non tanto in ragione di una comprovata inidoneità genitoriale del quanto in ragione del protratto disinteresse paterno registrato, che ha scavato un profondo CP_1 solco di sofferenza nel minore, chiaramente emerso in sede di ascolto, rispetto al quale il CP_1 sembra peraltro restare inconsapevole o indifferente, atteso che, secondo quanto emerge dalla relazione socio ambientale dei Servizi Sociali di Forio del maggio 2025 (meramente auto narrativa, essendosi questi ultimi limitati a riportare quanto riferito dal , egli riferisce di un rapporto molto bello CP_1 col figlio, fatto di telefonate quotidiane e di incontri per lo più nei fine settimana, come anche di aver sempre pagato gli alimenti, in maniera del tutto difforme da quanto emerso in giudizio;
nella stessa relazione peraltro, si rappresenta che il che vive con la moglie e la loro CP_1 Controparte_5 figlia i anni 2, in una piccola e provvisoria abitazione nella quale non vi è uno spazio pensato CP_4 per accogliere , ha dovuto chiudere l'attività di macelleria che gestiva e si accinge ad Per_1 imbarcarsi come secondo chef su una nave, ulteriore fattore che il Collegio necessariamente deve considerare, in quanto incide nei rapporti col figlio già connotati da una distanza non tanto geografica quanto emotiva.
Il Collegio conferma pertanto la pronuncia di affido super esclusivo, che comunque è priva dei requisiti di definitività, essendo modificabile in ogni momento per motivi sopravenuti ed avendo la funzione non di decidere una lite tra due soggetti o di avere carattere sanzionatorio/punitivo nei confronti del destinatario, bensì di governare e controllare gli interessi del minore rebus sic stantibus.
Considerato tuttavia che non si registra una totale assenza di rapporti ed anzi è emerso il vivo desiderio del minore di trascorrere del tempo col padre che possa “risarcirlo” della sua assenza quotidiana, appare opportuno prevedere un calendario di incontri tra il minore e il padre articolato, nei periodi dell'anno in cui il non è imbarcato per lavoro, in almeno un pomeriggio a settimana scelto di CP_1 comune accordo, in cui il padre si recherà a Napoli e trascorrerà col figlio l'intero pomeriggio, prelevandolo dall'uscita di scuola per riaccompagnarlo a casa alle ore 20.00, e fine settimana alternati dalle 17.00 del venerdì alle 21.00 della domenica, con prelevamento dal domicilio materno e riaccompagnamento a casa a cura del padre, salva eventuale disponibilità della madre a condurlo ad
Ischia o al porto per l'imbarco col padre;
per quanto concerne le festività natalizie, il avrà la CP_1 facoltà di trascorrere con il figlio i giorni che vanno dal 24.12 al 26.12 (compreso il pernottamento) oppure i giorni che vanno dal 31.12 al 1.1 (compreso il pernottamento), alternando i predetti giorni di anno in anno con la madre, salvo la possibilità di accordi diversi fra le stesse parti;
per le festività
Pasquali il minore trascorrerà alternativamente con i genitori il giorno di Pasqua ed il lunedì in Albis;
quanto alle vacanze estive, il periodo di vacanze sarà ripartito tra i genitori in maniera tale che il figlio potrà trascorrere con loro eguali periodi di vacanza (che si indicano in quindici giorni ciascuno), anche non continuativi, da concordarsi entro il 30 giugno di ciascun anno, salvo diverse intese, che in ogni caso dovranno assecondare i desiderata del minore. Ed invero il Collegio intende ribadire che le disposizioni concernenti l'affidamento dei figli e tempi di permanenza presso il genitore non collocatario non passano mai in cosa giudicata essendo sempre adottate allo stato degli atti, secondo il mutevole apprezzamento di quanto, col passare del tempo e col modificarsi della situazione, possa essere ritenuto più confacente all'interesse preminente del minore, auspicando che nel caso concreto incontri visite e rapporti tra il minore e il padre possano intensificarsi e cementificare il legame Per_1 affettivo, il quale, se non adeguatamente coltivato, rischia di restare irrimediabilmente compromesso.
Quanto agli obblighi economici nei confronti della prole, osserva il Collegio che, secondo il costante orientamento della Suprema Corte di Cassazione in relazione all'art. 337 ter cod. civ., l'assegno a carico del genitore non collocatario va determinato in proporzione alle sostanze dello stesso e dell'altro genitore, pure tenuto al mantenimento, secondo le risorse e le capacità di lavoro professionale o casalingo dei genitori medesimi, in relazione alle esigenze attuali del figlio;
al riguardo rileverà anche il tenore di vita goduto dal figlio nel corso della convivenza con entrambi i genitori e dovranno tenersi presenti i tempi di permanenza del figlio presso ciascun genitore;
è ammissibile il ricorso all'equità, qualora non sia possibile pervenire ad una esatta determinazione dell'importo dovuto. Peraltro, il giudice può prescindere dalle prove offerte dalla parte istante, sulla base del principio dell'acquisizione, attingendo così a tutti i dati facenti parte del bagaglio istruttorio.
Nel caso di specie parte ricorrente, ammessa al gratuito patrocinio, pare non svolgere all'attualità alcuna attività lavorativa, ed ha documentato i propri modesti redditi per gli anni di imposta 2022,
2023 e 2024 (rispettivamente euro 6.275,00, 6.753,00 e 691,98); ha dichiarato di vivere col figlio a casa dei suoi genitori, dai quali presumibilmente riceve sostegno economico, e risulta percettrice dell'Assegno Unico per il minore di euro 201,00 mensili;
non risultano invece documentati i redditi del resistente contumace, benchè parte ricorrente fosse stata autorizzata a consultazione delle risultanze dell'Agenzia delle Entrate;
ai fini del decidere la contumacia del resistente non può certo ritenersi condizione ostacolante l'imposizione dell'obbligo di contribuzione al mantenimento della prole, ma implica, de facto, una maggiore difficoltà per il Tribunale di procedere alla ricognizione della situazione patrimoniale facente capo al medesimo, il che nondimeno non può mai tradursi in una deflessione del primario interesse della prole a ricevere, comunque, quanto necessario per la soddisfazione delle primarie esigenze di crescita: la prole infatti ha diritto ad un mantenimento che tenga conto della molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione - fin quando l'età dei figli lo richieda - di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione, ed il parametro di riferimento, ai fini della determinazione del concorso negli oneri finanziari, è costituito non soltanto dalle sostanze, ma anche dalla capacità di lavoro, professionale o casalingo di ciascun genitore, e ciò implica una valorizzazione anche delle accertate potenzialità reddituali (cfr. Cassazione civile, sez. I,
19 marzo 2002, n. 3974); pertanto, lo stato di disoccupazione del genitore non affidatario non può comunque giustificare il venir meno dell'obbligo di mantenimento, il quale, in assenza di altri parametri, va quantificato sulla scorta della capacità lavorativa generica.
Applicando tali coordinate ermeneutiche al caso di specie – tenuto conto delle dichiarazioni della ricorrente, di quanto emerso dalla relazione dei Servizi Sociali in ordine al lavoro come chef imbarcato su navi del delle presumibili esigenze del figlio in relazione alla sua età e considerati i tempi CP_1 di permanenza di con entrambi i genitori, che vedono il minore trascorrere la quasi totalità Per_1 del tempo con la madre, e tenuto altresì conto del valore economico dello svolgimento dei compiti di cura e domestici assolti pressoché esclusivamente dalla madre - ritiene il Collegio di dover determinare nella misura di euro 400,00 mensili l'obbligo di mantenimento indiretto paterno, con decorrenza dal mese di gennaio 2026 (fermo restando il minor importo di euro 300,00 mensili dalla domanda stabilito provvisoriamente), importo da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, oltre al pagamento del
50% delle spese straordinarie, per la analitica disciplina delle quali il Collegio rinvia per relationem al protocollo di intesa stipulato con il locale Consiglio dell'Ordine degli Avvocati.
Le spese di lite, considerata la natura della controversia e la contumacia del resistente, vanno dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dispone l'affidamento esclusivo del minore alla madre con la quale Persona_2 convive, nella forma dell'affidamento cd. super esclusivo ex art 337 quater co 3 cc attribuendo alla madre anche l'assunzione delle decisioni di maggior interesse per il figlio;
- disciplina gli incontri del minore col padre come indicato in parte motiva;
- pone a carico di , con decorrenza dal mese di gennaio 2026, l'obbligo di CP_1 contribuire al mantenimento del figlio versando a entro il giorno 5 di Parte_1 ciascun mese, l'importo di euro 400,00 mensili, oltre il 50% delle spese straordinarie;
tale somma andrà rivalutata secondo gli indici ISTAT come per legge a decorrere da gennaio 2027;
- dichiara irripetibili le spese di giudizio;
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 28.11.2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa VA LF dott. Raffaele Sdino