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Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 18/09/2025, n. 2836 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2836 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA SEZIONE CONTROVERSIE LAVORO E PREVIDENZA
Composta dai Sigg. Magistrati:
Dott. Guido ROSA Presidente Dott.ssa Francesca DEL VILLANO ACETO Consigliere est. Dott.ssa Bianca Maria SERAFINI Consigliere
All'esito dell'udienza del 18 settembre 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa in grado di appello iscritta al n. 2096 del Ruolo Generale Contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
, rappresentato e difeso, anche disgiuntamente e giusta procura Parte_1 in atti, dall'avv. Damaso Pattumelli e dall'avv. Daniele Di Bella e domiciliato presso lo studio dei difensori in Roma via Flaminia n. 334 Appellante
E
Controparte_1
Appellato contumace
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 225/2024 del Tribunale di Frosinone pubblicata in data 08/02/2024.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. , premesso di aver notificato in data 31/03/2023 all' decreto Parte_1 CP_1 del Tribunale di Roma di omologa dell'accertamento del requisito sanitario ai fini dell'assegno mensile di cui all'art. 13 legge n. 118/1971, nonché di aver trasmesso all' in data 24/03/2023 tutta la documentazione necessaria per il CP_1 pagamento della prestazione, ha agito in giudizio contro l' rassegnando le CP_1 seguenti conclusioni: “Accertare e Dichiarare, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 118
1 del 1971 il diritto di all'assegno mensile di cui alla suddetta norma, Parte_1 in misura di legge e a decorrere dal 01-10-2022, ovvero dalla data ritenuta equa e di giustizia e, per l'effetto, CONDANNARE l a corrispondere a parte ricorrente i CP_1 ratei maturati e maturandi del diritto riconosciuto, oltre agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria a decorrere dal 120° giorno successivo alla presentazione della domanda amministrativa sui ratei arretrati dalle singole scadenze al saldo”.
1.2. Nella resistenza dell' il Tribunale di Frosinone ha così statuito: “Dichiara CP_1 la cessazione della materia del contendere;
Condanna l al pagamento in favore CP_1 della parte ricorrente delle spese di lite, che si liquidano in euro 1400,00, oltre Iva, Cpa e spese generali, come per legge, da distrarsi”.
2. Avverso detta pronuncia ha proposto appello , lamentando Parte_1
l'erroneità della gravata sentenza nella sola parte in cui ha determinato l'ammontare delle spese di lite del grado, in misura inferiore ai minimi tabellari di cui al D.M. n. 55/2014, omettendo di valutare anche la fase istruttoria e di applicare l'aumento di un terzo di cui all'art. 4, comma 8, D.M. n. 55/2014. 2.1. L' non si è costituito in giudizio, pur avendo ricevuto rituale notifica CP_1 telematica del ricorso in appello e del decreto di fissazione dell'udienza di discussione, rimanendo, pertanto, contumace.
2.2. All'odierna udienza, all'esito degli adempimenti di cui all'art. 437, comma 1, c.p.c., la causa è stata decisa con la presente sentenza.
3. Preliminarmente si osserva che è coperta da giudicato c.d. interno, per omessa impugnazione, la statuizione di merito di cessazione della materia del contendere.
4. Nel merito, l'appello è fondato e meritevole di accoglimento nei termini che seguono.
4.1. Parte appellante riconduce, condivisibilmente, il valore della controversia nella fascia compresa tra € 5.200,01-26.000,00, di cui alle tabelle allegate al D.M. n. 55/2014. 4.2. Il Collegio, sulla scorta dell'art. 4 del DM 55/2014, riconosce che “ai fini della liquidazione del compenso si tiene conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate. In ordine alla difficoltà dell'affare si tiene particolare conto dei contrasti giurisprudenziali, e della quantità e del contenuto della corrispondenza che risulta essere stato necessario intrattenere con il cliente e con altri soggetti. Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati, di regola, fino all'80 per cento, o diminuiti fino al 50 per cento…” (comma 1).
4.3. Pertanto, in applicazione di detta previsione e facendo seguito alla menzionata pronuncia, questo Collegio ritiene che il valore medio debba essere ridotto del 50%, tenuto conto dell'assoluta semplicità della controversia e della tendenziale serialità della stessa avendo ad oggetto esclusivamente il “pagamento” di una prestazione nella pacifica e incontestata sussistenza dei requisiti di legge, e venendo esclusivamente in rilievo l'inerzia e/o il ritardo dell'ente nel pagamento, nonché dell'assenza di qualsiasi particolare attività processuale.
4.4. Non vi è dubbio, poi, che il compenso per l'attività defensionale debba determinarsi tenendo conto dei valori tariffari di cui alla Tabella n. 4 di cui al D.M. n. 55 del 2014, come aggiornato dal D.M. n. 37 del 08/03/2018 e, successivamente,
2 dal D.M. n. 147 del 13/08/2022 in vigore dal 23/10/2022, che, per le cause di previdenza, prevede i compensi minimi come segue: € 465,00 per studio, € 389,00 per introduttiva, ed € 1.011,00 per decisionale.
4.5. Le attività difensive svolte innanzi al Tribunale sono sussumibili nella fase di studio della controversia, in quella introduttiva del giudizio e nella fase decisionale, per quanto essa si sia in sostanza limitata alla mera richiesta di accertare la cessazione della materia del contendere con vittoria di spese di lite (cfr. note di trattazione scritta depositate in data 05/02/2024). Non può essere liquidato nessun compenso, invece, per la c.d. fase istruttoria e/o di trattazione, non essendo stata compiuta nessuna delle attività processuali di cui all'art. 4, comma 5, lett. c) D.M. 55/2014. Inoltre, non sussistono i presupposti per il riconoscimento dell'incremento fino ad un terzo di cui all'art. 4, comma 8, D.M. n. 55/2014, non avendo proceduto il giudice di prime cure ad alcuna valutazione di merito di manifesta fondatezza della proposta domanda.
4.6. Come è noto, l'art. 60, comma 5, r.d. n. 1578 del 1933, prevede la possibilità per il giudice di “attribuire l'onorario in misura inferiore al minimo. In questi casi la decisione del giudice deve essere motivata”; inoltre, ai sensi dell'art. 4, comma 1, l. n. 724 del 1942, “Nelle cause di particolare semplicità gli onorari possono essere ridotti fino alla metà dei minimi”. Peraltro, la Suprema Corte ha affermato che l'art. 60, comma 5, r.d. n. 1578 del 1933 “consente al giudice di scendere sotto i limiti minimi fissati dalle tariffe professionali quando la causa risulti di facile trattazione, sebbene limitatamente alla voce dell'onorario e non anche a quelle dei diritti e delle spese, e sempre che sia adottata espressa ed adeguata motivazione con riferimento alle circostanze di fatto del processo, non limitata ad una pedissequa enunciazione del criterio legale, ovvero all'aggiunta di un elemento estrinseco, meramente indicativo, quale l'identità delle questioni, fermo che la riduzione dei minimi previsti per gli onorari non può superare il limite della metà, a norma dell'art. 4 della l. n. 724 del 1942” (Cass. Sez. L, Sentenza n. 3961 del 29/02/2016; conformi Cass. Sez. L, Sentenza n. 17920 del 04/08/2009; Cass. Sez. L, Sentenza n. 949 del 20/01/2010).
4.7. Posto che, invero, l'art. 60, comma 5, cit. appare implicitamente abrogato dall'art. 13, comma 6, legge n. 247 del 2012, che rinvia, per le liquidazioni giudiziali, ai soli parametri di cui all'emanando Decreto Ministeriale (oggi D.M. 55/2014), senza riprodurre la disposizione di cui all'art. 4, comma 1, legge n. 794 del 1942, e che, dall'altro, non appare neppure concretamente applicabile, atteso che il D.M. 55/2014 non prevede più onorari minimi e massimi, ma un unico compenso medio, eventualmente aumentabile o diminuibile in applicazione dei parametri generali di cui all'art. 4 D.M. 55/2014, nel caso di specie il giudice di prime cure non ha svolto alcuna motivazione riguardo alla riduzione dei compensi sotto i minimi, limitandosi
- in modo del tutto condivisibile - a porre le spese processuali a carico dell' in CP_1 base al criterio della c.d. soccombenza virtuale.
4.8. Si consideri, inoltre, che per consolidata giurisprudenza di legittimità, a seguito delle modifiche del D.M. 55/2014 apportate dal D.M. 37/2018, “non è dato al giudice scendere al di sotto dei minimi, in quanto aventi carattere inderogabile” (Cass. 9185/2023). I giudici di legittimità hanno precisato che “La novellata previsione dell'art. 4, comma primo, è difforme dal punto di vista letterale dalle precedenti disposizioni regolamentari, che non contemplavano un vincolo espresso in ordine alla massima riduzione applicabile, limitandosi a disporre che detta riduzione non poteva
3 di regola essere superiore al 50%”, sicché attualmente “non è più consentita la liquidazione di importi risultanti da una riduzione superiore alla percentuale massima del 50% dei parametri medi e ciò per effetto di una scelta normativa intenzionale, volta a circoscrivere il potere del giudice di quantificare il compenso – o le spese processuali- e a garantire, attraverso una limitata flessibilità dei parametri tabellari, l'uniformità e la prevedibilità delle liquidazioni a tutela del decoro della professione e del livello della prestazione professionale”.
4.9. Alla luce dei suesposti principi, dunque, il Tribunale avrebbe dovuto liquidare, in favore di , la somma di € 1.865,00 (465,00 + 389,00 + 1.011,00) Parte_1 per compenso professionale, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15 %. Il primo giudice, diversamente, ha liquidato il minor importo complessivo di
€ 1.400,00, sicché l'appello deve essere accolto, essendo evidente la immotivata violazione dei c.d. minimi tariffari.
5. Alla luce di tutto quando fin qui ritenuto, l'appello va accolto e la sentenza impugnata parzialmente riformata.
6. Le spese del presente grado seguono la soccombenza (“In caso di impugnazione di una sentenza per motivi limitati alle spese processuali, l'esito complessivo della lite a cui rapportare la nuova regolamentazione delle spese, a prescindere dall'esito della decisione sul merito, va verificato sulla base della fondatezza o meno delle censure strettamente attinenti alle spese di giudizio” Cass. Sez. L., Ordinanza n. 602 del 14/01/2019) e si liquidano tenendo conto dell'attività processuale svolta, dei parametri di cui al D.M. 55/2014 (come emendato dal D.M. 147/2022), della semplicità della lite e del suo valore pari alla maggior somma riconosciuta dal giudice dell'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte, in accoglimento dell'appello e in parziale riforma della gravata sentenza, ferma nel resto, condanna l' al pagamento delle spese di lite di primo grado CP_1 nella maggior misura di € 1.865,00, in luogo di € 1.400,00 liquidate in prime cure, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari. Condanna l' al pagamento delle CP_1 spese del grado, che si liquidano in € 250,00, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
Roma, 18/09/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Francesca Del Villano Aceto Dott. Guido Rosa
4
Composta dai Sigg. Magistrati:
Dott. Guido ROSA Presidente Dott.ssa Francesca DEL VILLANO ACETO Consigliere est. Dott.ssa Bianca Maria SERAFINI Consigliere
All'esito dell'udienza del 18 settembre 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa in grado di appello iscritta al n. 2096 del Ruolo Generale Contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
, rappresentato e difeso, anche disgiuntamente e giusta procura Parte_1 in atti, dall'avv. Damaso Pattumelli e dall'avv. Daniele Di Bella e domiciliato presso lo studio dei difensori in Roma via Flaminia n. 334 Appellante
E
Controparte_1
Appellato contumace
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 225/2024 del Tribunale di Frosinone pubblicata in data 08/02/2024.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. , premesso di aver notificato in data 31/03/2023 all' decreto Parte_1 CP_1 del Tribunale di Roma di omologa dell'accertamento del requisito sanitario ai fini dell'assegno mensile di cui all'art. 13 legge n. 118/1971, nonché di aver trasmesso all' in data 24/03/2023 tutta la documentazione necessaria per il CP_1 pagamento della prestazione, ha agito in giudizio contro l' rassegnando le CP_1 seguenti conclusioni: “Accertare e Dichiarare, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 118
1 del 1971 il diritto di all'assegno mensile di cui alla suddetta norma, Parte_1 in misura di legge e a decorrere dal 01-10-2022, ovvero dalla data ritenuta equa e di giustizia e, per l'effetto, CONDANNARE l a corrispondere a parte ricorrente i CP_1 ratei maturati e maturandi del diritto riconosciuto, oltre agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria a decorrere dal 120° giorno successivo alla presentazione della domanda amministrativa sui ratei arretrati dalle singole scadenze al saldo”.
1.2. Nella resistenza dell' il Tribunale di Frosinone ha così statuito: “Dichiara CP_1 la cessazione della materia del contendere;
Condanna l al pagamento in favore CP_1 della parte ricorrente delle spese di lite, che si liquidano in euro 1400,00, oltre Iva, Cpa e spese generali, come per legge, da distrarsi”.
2. Avverso detta pronuncia ha proposto appello , lamentando Parte_1
l'erroneità della gravata sentenza nella sola parte in cui ha determinato l'ammontare delle spese di lite del grado, in misura inferiore ai minimi tabellari di cui al D.M. n. 55/2014, omettendo di valutare anche la fase istruttoria e di applicare l'aumento di un terzo di cui all'art. 4, comma 8, D.M. n. 55/2014. 2.1. L' non si è costituito in giudizio, pur avendo ricevuto rituale notifica CP_1 telematica del ricorso in appello e del decreto di fissazione dell'udienza di discussione, rimanendo, pertanto, contumace.
2.2. All'odierna udienza, all'esito degli adempimenti di cui all'art. 437, comma 1, c.p.c., la causa è stata decisa con la presente sentenza.
3. Preliminarmente si osserva che è coperta da giudicato c.d. interno, per omessa impugnazione, la statuizione di merito di cessazione della materia del contendere.
4. Nel merito, l'appello è fondato e meritevole di accoglimento nei termini che seguono.
4.1. Parte appellante riconduce, condivisibilmente, il valore della controversia nella fascia compresa tra € 5.200,01-26.000,00, di cui alle tabelle allegate al D.M. n. 55/2014. 4.2. Il Collegio, sulla scorta dell'art. 4 del DM 55/2014, riconosce che “ai fini della liquidazione del compenso si tiene conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate. In ordine alla difficoltà dell'affare si tiene particolare conto dei contrasti giurisprudenziali, e della quantità e del contenuto della corrispondenza che risulta essere stato necessario intrattenere con il cliente e con altri soggetti. Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati, di regola, fino all'80 per cento, o diminuiti fino al 50 per cento…” (comma 1).
4.3. Pertanto, in applicazione di detta previsione e facendo seguito alla menzionata pronuncia, questo Collegio ritiene che il valore medio debba essere ridotto del 50%, tenuto conto dell'assoluta semplicità della controversia e della tendenziale serialità della stessa avendo ad oggetto esclusivamente il “pagamento” di una prestazione nella pacifica e incontestata sussistenza dei requisiti di legge, e venendo esclusivamente in rilievo l'inerzia e/o il ritardo dell'ente nel pagamento, nonché dell'assenza di qualsiasi particolare attività processuale.
4.4. Non vi è dubbio, poi, che il compenso per l'attività defensionale debba determinarsi tenendo conto dei valori tariffari di cui alla Tabella n. 4 di cui al D.M. n. 55 del 2014, come aggiornato dal D.M. n. 37 del 08/03/2018 e, successivamente,
2 dal D.M. n. 147 del 13/08/2022 in vigore dal 23/10/2022, che, per le cause di previdenza, prevede i compensi minimi come segue: € 465,00 per studio, € 389,00 per introduttiva, ed € 1.011,00 per decisionale.
4.5. Le attività difensive svolte innanzi al Tribunale sono sussumibili nella fase di studio della controversia, in quella introduttiva del giudizio e nella fase decisionale, per quanto essa si sia in sostanza limitata alla mera richiesta di accertare la cessazione della materia del contendere con vittoria di spese di lite (cfr. note di trattazione scritta depositate in data 05/02/2024). Non può essere liquidato nessun compenso, invece, per la c.d. fase istruttoria e/o di trattazione, non essendo stata compiuta nessuna delle attività processuali di cui all'art. 4, comma 5, lett. c) D.M. 55/2014. Inoltre, non sussistono i presupposti per il riconoscimento dell'incremento fino ad un terzo di cui all'art. 4, comma 8, D.M. n. 55/2014, non avendo proceduto il giudice di prime cure ad alcuna valutazione di merito di manifesta fondatezza della proposta domanda.
4.6. Come è noto, l'art. 60, comma 5, r.d. n. 1578 del 1933, prevede la possibilità per il giudice di “attribuire l'onorario in misura inferiore al minimo. In questi casi la decisione del giudice deve essere motivata”; inoltre, ai sensi dell'art. 4, comma 1, l. n. 724 del 1942, “Nelle cause di particolare semplicità gli onorari possono essere ridotti fino alla metà dei minimi”. Peraltro, la Suprema Corte ha affermato che l'art. 60, comma 5, r.d. n. 1578 del 1933 “consente al giudice di scendere sotto i limiti minimi fissati dalle tariffe professionali quando la causa risulti di facile trattazione, sebbene limitatamente alla voce dell'onorario e non anche a quelle dei diritti e delle spese, e sempre che sia adottata espressa ed adeguata motivazione con riferimento alle circostanze di fatto del processo, non limitata ad una pedissequa enunciazione del criterio legale, ovvero all'aggiunta di un elemento estrinseco, meramente indicativo, quale l'identità delle questioni, fermo che la riduzione dei minimi previsti per gli onorari non può superare il limite della metà, a norma dell'art. 4 della l. n. 724 del 1942” (Cass. Sez. L, Sentenza n. 3961 del 29/02/2016; conformi Cass. Sez. L, Sentenza n. 17920 del 04/08/2009; Cass. Sez. L, Sentenza n. 949 del 20/01/2010).
4.7. Posto che, invero, l'art. 60, comma 5, cit. appare implicitamente abrogato dall'art. 13, comma 6, legge n. 247 del 2012, che rinvia, per le liquidazioni giudiziali, ai soli parametri di cui all'emanando Decreto Ministeriale (oggi D.M. 55/2014), senza riprodurre la disposizione di cui all'art. 4, comma 1, legge n. 794 del 1942, e che, dall'altro, non appare neppure concretamente applicabile, atteso che il D.M. 55/2014 non prevede più onorari minimi e massimi, ma un unico compenso medio, eventualmente aumentabile o diminuibile in applicazione dei parametri generali di cui all'art. 4 D.M. 55/2014, nel caso di specie il giudice di prime cure non ha svolto alcuna motivazione riguardo alla riduzione dei compensi sotto i minimi, limitandosi
- in modo del tutto condivisibile - a porre le spese processuali a carico dell' in CP_1 base al criterio della c.d. soccombenza virtuale.
4.8. Si consideri, inoltre, che per consolidata giurisprudenza di legittimità, a seguito delle modifiche del D.M. 55/2014 apportate dal D.M. 37/2018, “non è dato al giudice scendere al di sotto dei minimi, in quanto aventi carattere inderogabile” (Cass. 9185/2023). I giudici di legittimità hanno precisato che “La novellata previsione dell'art. 4, comma primo, è difforme dal punto di vista letterale dalle precedenti disposizioni regolamentari, che non contemplavano un vincolo espresso in ordine alla massima riduzione applicabile, limitandosi a disporre che detta riduzione non poteva
3 di regola essere superiore al 50%”, sicché attualmente “non è più consentita la liquidazione di importi risultanti da una riduzione superiore alla percentuale massima del 50% dei parametri medi e ciò per effetto di una scelta normativa intenzionale, volta a circoscrivere il potere del giudice di quantificare il compenso – o le spese processuali- e a garantire, attraverso una limitata flessibilità dei parametri tabellari, l'uniformità e la prevedibilità delle liquidazioni a tutela del decoro della professione e del livello della prestazione professionale”.
4.9. Alla luce dei suesposti principi, dunque, il Tribunale avrebbe dovuto liquidare, in favore di , la somma di € 1.865,00 (465,00 + 389,00 + 1.011,00) Parte_1 per compenso professionale, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15 %. Il primo giudice, diversamente, ha liquidato il minor importo complessivo di
€ 1.400,00, sicché l'appello deve essere accolto, essendo evidente la immotivata violazione dei c.d. minimi tariffari.
5. Alla luce di tutto quando fin qui ritenuto, l'appello va accolto e la sentenza impugnata parzialmente riformata.
6. Le spese del presente grado seguono la soccombenza (“In caso di impugnazione di una sentenza per motivi limitati alle spese processuali, l'esito complessivo della lite a cui rapportare la nuova regolamentazione delle spese, a prescindere dall'esito della decisione sul merito, va verificato sulla base della fondatezza o meno delle censure strettamente attinenti alle spese di giudizio” Cass. Sez. L., Ordinanza n. 602 del 14/01/2019) e si liquidano tenendo conto dell'attività processuale svolta, dei parametri di cui al D.M. 55/2014 (come emendato dal D.M. 147/2022), della semplicità della lite e del suo valore pari alla maggior somma riconosciuta dal giudice dell'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte, in accoglimento dell'appello e in parziale riforma della gravata sentenza, ferma nel resto, condanna l' al pagamento delle spese di lite di primo grado CP_1 nella maggior misura di € 1.865,00, in luogo di € 1.400,00 liquidate in prime cure, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari. Condanna l' al pagamento delle CP_1 spese del grado, che si liquidano in € 250,00, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
Roma, 18/09/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Francesca Del Villano Aceto Dott. Guido Rosa
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