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Sentenza 2 dicembre 2024
Sentenza 2 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 02/12/2024, n. 835 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 835 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2024 |
Testo completo
R.G. 806/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Rovigo
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa Federica Abiuso Presidente Rel. dott. Nicola Del Vecchio Giudice dott. Marco Pesoli Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento n. 806/2024 R.G., promosso ai sensi degli artt. 473 bis.29 c.p.c. e 473 bis.47
c.p.c. da
(CF: ), rappresentato e difeso dall'avv. Mauro Parte_1 C.F._1
Zandolin, con domicilio digitale eletto presso l'indirizzo telematico del difensore, giusta procura allegata al ricorso;
- ricorrente -
e
(CF: ), rappresentata e difesa dagli avv.ti Controparte_1 C.F._2
Paola Dosso ed Emanuela Gamba, con domicilio digitale eletto in indirizzo telematico dell'ultimo difensore, giusta procura allegata alla comparsa di risposta;
oggetto: modifica delle condizioni di divorzio
-resistente - con l'intervento del Pubblico Ministero,
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente e parte resistente: “A parziale modifica della sentenza di scioglimento del matrimonio n.279 / 2020, la figlia sia collocata a far data dal mese di aprile 2020 presso la Per_1
residenza paterna, e che sia posto a carico della resistente l'obbligo di corrispondere a partire dal
1 mese di maggio 2024 un assegno mensile di 250,00 euro, oltre alla quota di metà delle spese straordinarie mediche, scolastiche e ricreative;
l'intero importo dell'assegno unico e universale che le parti si obbligano a richiedere congiuntamente, viene attribuito al signor . Il diritto Parte_1
di visita della madre viene rimesso al libero accordo della signora con la figlia . CP_1 Per_1
Spese di lite compensate”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 20-5-2024 ha convenuto in giudizio Parte_1 Controparte_1
, chiedendo la modifica delle condizioni assunte nella sentenza di scioglimento del
[...]
matrimonio n. 279/2020, depositata dal Tribunale di Rovigo il 16-4-2020, la quale aveva disposto, fra le altre cose, l'affidamento condiviso della figlia , nata il [...], con collocazione Per_1
prevalente della stessa presso la madre, ed onere a carico del padre di versare per il suo mantenimento la somma mensile di 500,00 euro.
Il ricorrente ha esposto che, pochi mesi dopo l'emissione della sentenza di divorzio, la collocazione di fatto della figlia era mutata si era di fatto trasferita a vivere insieme a lui, presso l'abitazione di famiglia, e che da allora aveva provveduto integralmente al suo mantenimento;
ha esposto altresì che da quel momento i contatti fra madre e figlia erano divenuti sempre più sporadici, fino al punto in cui aveva manifestato un vero e proprio rifiuto della figura materna. Di tale circostanza Per_1
egli aveva interessato i Servizi Sociali.
Sotto il profilo economico il ha dichiarato di percepire un importo mensile di 500,00 euro a Pt_1 titolo pensione d'invalidità erogata dall'Inps, allegando altresì di aver percepito nel 2023 redditi da lavoro dipendente per 6.070,85 euro;
di contro la era infermiera professionale e percepiva CP_1
una retribuzione mensile di 1.600,00 euro circa.
Sulla scorta di tali premesse, il ricorrente in conclusione chiedeva, in revisione di quanto stabilito in sede di divorzio, la collocazione prevalente di presso di sé, nonché il versamento da parte Per_1
della resistente della somma mensile di 500,00 euro, con suddivisione a metà fra i genitori delle spese straordinarie.
Con decreto del 21-5-2024 il Presidente designava il giudice relatore e fissava l'udienza ex art. 473 bis.21 c.p.c. innanzi al Collegio alla data del 4-9-2024.
Con comparsa di risposta depositata il 2-8-2024, la nel merito ha rappresentato che la CP_1
preferenza accordata dalla figlia al padre era dipesa dalla possibilità per la minore di vivere con maggiore libertà, atteso che il padre era spesso fuori casa ed era solito delegare il proprio ruolo genitoriale alla nonna paterna;
ha esposto che il in ogni caso non aveva favorito il ripristino Pt_1
di un sereno rapporto madre e figlia, disattendendo gli impegni assunti in sede di divorzio, ove si
2 era stabilito un regime di affidamento condiviso per la figlia;
che ella si era trasferita a Galzignano
Terme e che pertanto non si opponeva al mutamento della collocazione di per non turbarne Per_1
la tranquillità, ma che si rendeva necessario garantirle un ampio diritto di visita. Quanto alle richieste economiche, la ha dedotto di aver subito una contrazione della capacità reddituale a CP_1
causa del peggioramento delle proprie condizioni di salute ed ha allegato altresì di essere onerata da debiti mensili per oltre 1.000,00 euro. La ha concluso, pertanto, non opponendosi alla CP_1 collocazione prevalente della figlia presso il padre, salvo l'affidamento condiviso della stessa, ma ha chiesto la regolamentazione del proprio diritto di visita, nonché la statuizione dell'obbligo di corrispondere all'ex coniuge l'importo mensile di 200,00 euro a titolo di mantenimento della figlia.
All'udienza di prima comparizione, le parti hanno accettato la proposta conciliativa formulata dal
Collegio, il quale, su richiesta delle stesse, ha assegnato loro un termine, poi prorogato, per la proposizione congiunta della domanda all'Inps per l'assegno unico e per il deposito di note conclusive.
Decorso il termine sopraindicato, il giudice relatore, sulle conclusioni rassegnate dalle parti in forma congiunta, si è riservato di riferire al Collegio per la decisione, senza l'assegnazione dei termini ex art. 473 bis.28 c.p.c., avendovi le stesse espressamente rinunciato.
Nel merito questo Collegio ritiene che le modifiche delle condizioni di divorzio in ordine alla collocazione prevalente della figlia e al contributo economico destinato al mantenimento Per_1
della stessa, come concordate fra le parti, siano meritevoli di accoglimento.
In virtù dell'accordo raggiunto dalle parti sul punto, le spese di lite sono integralmente compensate.
p.q.m.
definitivamente decidendo nel ricorso n. 806/2024 promosso da nei confronti Parte_1 di , con l'intervento del Pubblico Ministero, in modifica della Controparte_1
sentenza di divorzio n. 279/2020, depositata dal Tribunale di Rovigo il 16-4-2020, ferme le altre condizioni:
- RECEPISCE le condizioni indicate dalle parti nelle conclusioni, come riportate in epigrafe, da intendersi qui integralmente trascritte;
- DICHIARA l'integrale compensazione delle spese di lite;
- manda alla cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Rovigo, nella camera di consiglio del 22.10.2024
Il Presidente Est.
Dott.ssa Federica Abiuso
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Rovigo
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa Federica Abiuso Presidente Rel. dott. Nicola Del Vecchio Giudice dott. Marco Pesoli Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento n. 806/2024 R.G., promosso ai sensi degli artt. 473 bis.29 c.p.c. e 473 bis.47
c.p.c. da
(CF: ), rappresentato e difeso dall'avv. Mauro Parte_1 C.F._1
Zandolin, con domicilio digitale eletto presso l'indirizzo telematico del difensore, giusta procura allegata al ricorso;
- ricorrente -
e
(CF: ), rappresentata e difesa dagli avv.ti Controparte_1 C.F._2
Paola Dosso ed Emanuela Gamba, con domicilio digitale eletto in indirizzo telematico dell'ultimo difensore, giusta procura allegata alla comparsa di risposta;
oggetto: modifica delle condizioni di divorzio
-resistente - con l'intervento del Pubblico Ministero,
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente e parte resistente: “A parziale modifica della sentenza di scioglimento del matrimonio n.279 / 2020, la figlia sia collocata a far data dal mese di aprile 2020 presso la Per_1
residenza paterna, e che sia posto a carico della resistente l'obbligo di corrispondere a partire dal
1 mese di maggio 2024 un assegno mensile di 250,00 euro, oltre alla quota di metà delle spese straordinarie mediche, scolastiche e ricreative;
l'intero importo dell'assegno unico e universale che le parti si obbligano a richiedere congiuntamente, viene attribuito al signor . Il diritto Parte_1
di visita della madre viene rimesso al libero accordo della signora con la figlia . CP_1 Per_1
Spese di lite compensate”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 20-5-2024 ha convenuto in giudizio Parte_1 Controparte_1
, chiedendo la modifica delle condizioni assunte nella sentenza di scioglimento del
[...]
matrimonio n. 279/2020, depositata dal Tribunale di Rovigo il 16-4-2020, la quale aveva disposto, fra le altre cose, l'affidamento condiviso della figlia , nata il [...], con collocazione Per_1
prevalente della stessa presso la madre, ed onere a carico del padre di versare per il suo mantenimento la somma mensile di 500,00 euro.
Il ricorrente ha esposto che, pochi mesi dopo l'emissione della sentenza di divorzio, la collocazione di fatto della figlia era mutata si era di fatto trasferita a vivere insieme a lui, presso l'abitazione di famiglia, e che da allora aveva provveduto integralmente al suo mantenimento;
ha esposto altresì che da quel momento i contatti fra madre e figlia erano divenuti sempre più sporadici, fino al punto in cui aveva manifestato un vero e proprio rifiuto della figura materna. Di tale circostanza Per_1
egli aveva interessato i Servizi Sociali.
Sotto il profilo economico il ha dichiarato di percepire un importo mensile di 500,00 euro a Pt_1 titolo pensione d'invalidità erogata dall'Inps, allegando altresì di aver percepito nel 2023 redditi da lavoro dipendente per 6.070,85 euro;
di contro la era infermiera professionale e percepiva CP_1
una retribuzione mensile di 1.600,00 euro circa.
Sulla scorta di tali premesse, il ricorrente in conclusione chiedeva, in revisione di quanto stabilito in sede di divorzio, la collocazione prevalente di presso di sé, nonché il versamento da parte Per_1
della resistente della somma mensile di 500,00 euro, con suddivisione a metà fra i genitori delle spese straordinarie.
Con decreto del 21-5-2024 il Presidente designava il giudice relatore e fissava l'udienza ex art. 473 bis.21 c.p.c. innanzi al Collegio alla data del 4-9-2024.
Con comparsa di risposta depositata il 2-8-2024, la nel merito ha rappresentato che la CP_1
preferenza accordata dalla figlia al padre era dipesa dalla possibilità per la minore di vivere con maggiore libertà, atteso che il padre era spesso fuori casa ed era solito delegare il proprio ruolo genitoriale alla nonna paterna;
ha esposto che il in ogni caso non aveva favorito il ripristino Pt_1
di un sereno rapporto madre e figlia, disattendendo gli impegni assunti in sede di divorzio, ove si
2 era stabilito un regime di affidamento condiviso per la figlia;
che ella si era trasferita a Galzignano
Terme e che pertanto non si opponeva al mutamento della collocazione di per non turbarne Per_1
la tranquillità, ma che si rendeva necessario garantirle un ampio diritto di visita. Quanto alle richieste economiche, la ha dedotto di aver subito una contrazione della capacità reddituale a CP_1
causa del peggioramento delle proprie condizioni di salute ed ha allegato altresì di essere onerata da debiti mensili per oltre 1.000,00 euro. La ha concluso, pertanto, non opponendosi alla CP_1 collocazione prevalente della figlia presso il padre, salvo l'affidamento condiviso della stessa, ma ha chiesto la regolamentazione del proprio diritto di visita, nonché la statuizione dell'obbligo di corrispondere all'ex coniuge l'importo mensile di 200,00 euro a titolo di mantenimento della figlia.
All'udienza di prima comparizione, le parti hanno accettato la proposta conciliativa formulata dal
Collegio, il quale, su richiesta delle stesse, ha assegnato loro un termine, poi prorogato, per la proposizione congiunta della domanda all'Inps per l'assegno unico e per il deposito di note conclusive.
Decorso il termine sopraindicato, il giudice relatore, sulle conclusioni rassegnate dalle parti in forma congiunta, si è riservato di riferire al Collegio per la decisione, senza l'assegnazione dei termini ex art. 473 bis.28 c.p.c., avendovi le stesse espressamente rinunciato.
Nel merito questo Collegio ritiene che le modifiche delle condizioni di divorzio in ordine alla collocazione prevalente della figlia e al contributo economico destinato al mantenimento Per_1
della stessa, come concordate fra le parti, siano meritevoli di accoglimento.
In virtù dell'accordo raggiunto dalle parti sul punto, le spese di lite sono integralmente compensate.
p.q.m.
definitivamente decidendo nel ricorso n. 806/2024 promosso da nei confronti Parte_1 di , con l'intervento del Pubblico Ministero, in modifica della Controparte_1
sentenza di divorzio n. 279/2020, depositata dal Tribunale di Rovigo il 16-4-2020, ferme le altre condizioni:
- RECEPISCE le condizioni indicate dalle parti nelle conclusioni, come riportate in epigrafe, da intendersi qui integralmente trascritte;
- DICHIARA l'integrale compensazione delle spese di lite;
- manda alla cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Rovigo, nella camera di consiglio del 22.10.2024
Il Presidente Est.
Dott.ssa Federica Abiuso
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