Articolo 4 della Legge 15 dicembre 1990, n. 386
Articolo 3Articolo 5
Versione
4 gennaio 1991
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Versione
15 gennaio 2000
Art. 4. (( (Autorita' competente). )) (( 1. Per l'applicazione delle sanzioni previste dagli articoli 1 e 2 e delle conseguenti sanzioni amministrative accessorie e' competente il prefetto del luogo di pagamento dell'assegno. ))
Entrata in vigore il 15 gennaio 2000
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