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Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 25/02/2025, n. 156 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 156 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
Sentenza n. 156/2025
N. R.G. 1190/2024
REPUBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La CORTE D'APPELLO di MILANO
Sezione Lavoro nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Silvia Marina Ravazzoni Presidente est. dott. Roberto Vignati Consigliere dott.ssa Benedetta Pattumelli Consigliera
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello avverso la sentenza n.87/2024 del Tribunale di
Como, sezione lavoro, est. dr. ORTORE, pubblicata in data 8 maggio 2024, promossa da:
con l'avv. ATTILIO GIULIO, Parte_1
elettivamente domiciliata presso il suo studio in Milano, Piazza Sant'Agostino n. 24 contro
, con l'avv. MANUELA ANGELA SCAFFIDI DOMIANELLO, Controparte_1
elettivamente domiciliato presso il suo studio in Sesto San Giovanni (MI), viale Fratelli
Casiraghi 34
I procuratori delle parti, come sopra costituiti, così precisavano le
CONCLUSIONI:
Per la parte APPELLANTE:
1- contrariis rejectis, in via preliminare, dichiarare la nullità e/o inefficaia e/o invalidità della sentenza predetta per omessa lettura, con ogni conseguenziale provvedimento,
Pagina 1
2- in via principale, dichiarare nullo e/o illegittimo e/o invalido, e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo n. 28/2024 – R.G. 1240/2023 emesso dal Tribunale di Como in data 5 gennaio 2024, in quanto emesso in difetto dei presupposti di legge
3- accertare e dichiarare, per tutti i fatti esposti in narrativa, che la società
[...]
nulla deve al signor anche in virtù della compensazione Parte_1 Controparte_1 dei crediti e debiti tra le parti e, per l'effetto revocare e/o dichiarare inefficace, nullo ed illegittimo il decreto ingiuntivo opposto, con ogni conseguenziale provvedimento;
4- accertare e dichiarare per tutti i fatti esposti in narrativa, che la società
[...]
, effettuate le compensazioni tra i danni subiti e la retribuzione da versare Parte_1
al signor ha un credito di Euro 2.458,46= e per l'effetto condannare Controparte_1 quest'ultimo alla somma di Euro 2.458,46=, o a quella che sarà ritenuta di giustiaiza;
-
5- in via subordinata riconvenzionale, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda in via principale, accertare e dichiarare che il signor è debitore Controparte_1
nei confronti della dell'importo di Euro 11.458,46= o del Parte_1
diverso importo minore o maggiore accertato in corso di causa, quale corrispettivo per i danni arrecati a quest'ultima e per l'effetto condannare il signor al Controparte_1
pagamento dell'importo di Euro 11.458,46= o del diverso importo minore o maggiore accertato in corso di causa, oltre interessi legali dal dovuto al saldo effettivo, in favore della
Parte_1
6- in ogni caso, respingere la domanda di pagamento svolta dal signor nei Controparte_1
confronti della società perché infondata in fatto e in Parte_1
diritto;
7- con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.
Per la PARTE APPELLATA
Voglia la Corte d'Appello di Milano, in funzione di Giudice del Lavoro:
Nel merito: rigettare l'appello proposto dalla perché Controparte_2 infondato in fatto e in diritto, con l'integrale conferma della sentenza di primo grado.
In via istruttoria,………………………………OMISSIS……………………………
Con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio.
Pagina 2 MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Il Tribunale di Como, con sentenza n. 87/2024, ha respinto il ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo promosso da e diretto ad ottenere la Parte_1
dichiarazione di infondatezza della domanda monitoria nonché la revoca del decreto ingiuntivo opposto n. 28/2024 del 5/1/2024, avente ad oggetto crediti per retribuzioni di maggio e giugno 2023, spettanze di fine rapporto ed il TFR per la complessiva somma lorda di € 12.530,00.
La società odierna appellante nel proporre opposizione al decreto ingiuntivo, ha eccepito l'incompetenza per territorio del Tribunale di Como ed il mancato fondamento della domanda, per aver il sig. (prima della cessazione del rapporto di lavoro, avvenuta il CP_1
21/6/2023 per dimissioni volontarie) causato tre sinistri mentre era alla guida del mezzo aziendale, causando alla datrice di lavoro un danno di complessivi € 11.458,46 importo superiore alla somma netta di € 9.000,00 circa, ancora dovuta al lavoratore.
si è costituito chiedendo al tribunale di confermare la competenza territoriale del CP_1
tribunale adito, perché il rapporto di lavoro era sorto a Como, dove la società opponente aveva la propria sede, prima di trasferirla a Milano, e nel merito contestando la domanda di risarcimento del danno in quanto oltre che infondata violava il disposto dell'art 32 del CCNL, che condizionava il risarcimento all'applicazione, quantomeno, dalla sanzione disciplinare del rimprovero scritto.
Il Giudice di prime cure ha in primo luogo respinto l'eccezione di incompetenza territoriale ritenendo che la competenza era correttamente radicata avanti al Tribunale di Como, in base all'art 413 co. 2 c.p.c. (“è competente per territorio, in via alternativa, anche il giudice nella cui circoscrizione è sorto il rapporto”)
Nel merito, ha respinto la domanda di risarcimento dei danni svolta dalla società datrice di lavoro rilevando che l'art 32 del CCNL Spedizioni Trasporti e Logistica stabiliva quale condizione presupposto per tale rivendicazione l'applicazione di una sanzione disciplinare non inferiore al rimprovero scritto, e che nessun procedimento disciplinare era stato avviato nei confronti del lavoratore opposto “sebbene i sinistri siano ben anteriori alla cessazione del rapporto di lavoro, avvenuta il 21/6/2023, in quanto il primo risaliva addirittura al 13/5/2022
e il secondo al 26/4/2023”. Dunque, mancando il rimprovero scritto, il Giudice ha ritenuto che mancasse il presupposto necessario all'applicazione della sanzione per poter pretendere il risarcimento del danno dal lavoratore.
Pagina 3 Per completezza di motivazione ha anche rilevato che, in ogni caso, la società opponente non aveva indicato la data e la dinamica del terzo sinistro (riparazione attestata dalla fattura n.
1144 del 27/7/2023), risultando quindi immotivata la pretesa di essere risarcita dall'opposto.
Con atto del 6/11/2024, Ha proposto appello avverso la Parte_1
sentenza.
Con il primo motivo “1) NULLITA' DELLA SENTENZA PER MANCATA LETTURA IN
UDIENZA”, la società appellante eccepisce la nullità della sentenza in quanto il Giudice di prime cure non aveva dato lettura del provvedimento in udienza.
Sostiene che, sebbene il verbale di udienza dà atto sostiene che le parti presenti possono testimoniare il contrario;
rileva anche che la sentenza è datata 9/05/2024, mentre l'udienza si è svolta l'8/05/2024, evidenziando una contraddizione temporale.
Con il secondo motivo “2) ILLOGICITA' DELLA SENTENZA IN MERITO ALLA MANCATA
COMPENSAZIONE DEI DANNI PROVOCATI DAL LAVORATORE”, la società lamenta che il Giudice di prime cure non ha considerato il diritto alla compensazione tra i crediti e i debiti delle parti, non avendo ritenuto provati i danni cagionati dal lavoratore all'azienda, per un importo superiore alla somma da richiesta con il decreto ingiuntivo.
L'appellante rileva che il Giudice di prime cure ha errato nel ritenere che la mancata apertura di un procedimento disciplinare impedisse all'azienda di ottenere un risarcimento.
A sostegno di ciò, richiama una pronuncia della Cassazione (ordinanza n. 27940/2023) che ha stabilito che un datore di lavoro può chiedere danni al dipendente anche senza sanzione disciplinare, poiché le due azioni (disciplinare e risarcitoria) sono indipendenti.
Con il terzo motivo “3. ERRONEA VALUTAZIONE DEI FATTI E DI QUANTO AMMESSO
DAL LAVORATORE”, la società sostiene che il Giudice di primo grado non ha correttamente considerato le dichiarazioni del sig. , che ha ammesso il proprio coinvolgimento negli CP_1
incidenti.
Nello specifico, sottolinea che ha ammesso di aver avuto un incidente in data CP_1
26/04/2023, dichiarando che “Sul momento non mi sono accorto del sinistro di cui ho avuto notizia solo in seguito, tramite una email”, e sostiene che questa dichiarazione dimostra una negligenza grave alla guida, con conseguente responsabilità del lavoratore.
Eccepisce che il Giudice di prime cure ha sottovalutato la gravità dei sinistri ed il fatto che non abbia informato il datore di lavoro CP_1
Pagina 4 Con il quarto motivo “4. ISTRUTTORIA SOMMARIA E LACUNOSA”, l'appellante censura la gestione del processo da parte del Giudice di primo grado, che aveva omesso di ammettere prove decisive.
In particolare, rileva che il Giudice non ha ammesso prove testimoniali e documentali che avrebbero potuto dimostrare l'impegno di a pagare i danni, la comunicazione tardiva CP_1
degli incidenti, il fermo dei mezzi aziendali e il danno economico conseguente.
Dunque, ritiene che la pronuncia “è viziata per non aver motivato sulla mancata istruttoria che poteva invece apportare elementi utili alla società , che sia stata emessa Parte_1
senza una motivazione adeguata sulla mancata istruttoria, ed a fronte di ciò, domanda che sia disposta la rinnovazione dell'istruttoria per acquisire prove testimoniali e documentali.
Alla luce di tutto ciò, la società appellante insiste per la riforma della sentenza impugnata e l'accoglimento delle conclusioni trascritte in epigrafe.
Con memoria difensiva del 7/02/2025, il sig. si è costituito chiedendo il rigetto CP_1 dell'appello siccome infondato in fatto ed in diritto
Sull'eccepita nullità della sentenza, l'appellato rileva che la lettura della sentenza in udienza non è un requisito essenziale di validità della decisione, bensì un atto relativo alla sua pubblicazione;
dunque, sostiene che l'omissione della lettura non comporta automaticamente la nullità della sentenza, a meno che non abbia determinato una violazione concreta del diritto di difesa.
Sulla mancata compensazione dei presunti danni: l'appellato contesta la richiesta di risarcimento danni avanzata dal datore di lavoro, evidenziando l'inosservanza delle procedure previste dal CCNL Trasporto Merci e Logistica.
Osserva che, secondo il CCNL, il datore di lavoro che intenda chiedere il risarcimento dei danni deve prima avviare un procedimento disciplinare, contestando formalmente per iscritto l'accaduto al lavoratore, assegnandogli un termine per giustificarsi e applicando almeno la sanzione del rimprovero scritto.
Nel caso di specie, l'azienda non ha mai inviato alcuna contestazione né applicato sanzioni, rendendo la richiesta di risarcimento inammissibile.
Rileva altresì che la società appellante non ha fornito alcuna prova concreta della responsabilità del lavoratore né dell'entità del danno subito, e che, secondo il principio di certezza del credito, il datore di lavoro non può trattenere somme dalla retribuzione del dipendente in assenza di una condanna giudiziale o di un accordo tra le parti.
Pagina 5 Sulla valutazione dei fatti, evidenzia l'assenza di prove sulla responsabilità del sig. CP_1
nei presunti sinistri e danni contestati. Sull'istruttoria, l'appellato eccepisce il corretto svolgimento dell'istruttoria in primo grado ed evidenzia la superfluità della prova testimoniale richiesta dall'appellante.
In particolare, rileva che la rinnovazione dell'istruttoria sarebbe comunque inutile, poiché il datore di lavoro non ha rispettato la condizione di procedibilità prevista dal CCNL, rendendo inammissibile la richiesta di risarcimento.
Inoltre, evidenzia che la prova testimoniale non è idonea a colmare la totale assenza di prove documentali sul danno e sulla responsabilità del lavoratore, ribadendo che l'onere della prova spetta al datore di lavoro, che non ha fornito elementi concreti.
Eccepisce altresì l'inammissibilità dei capitoli di prova, poiché le domande poste ai testimoni risultano generiche, valutative o da dimostrarsi con documenti, quindi inammissibili.
Infine, eccepisce l'inattendibilità del teste sig. che è di fatto il vero Testimone_1
datore di lavoro.
All'udienza del 19 febbraio 2025, all'esito della discussione dei difensori, la causa è stata decisa come da dispositivo in calce.
Nel merito l'appello è infondato e va rigettato con conferma della sentenza impugnata.
Quanto alla dedotta nullità della sentenza per omessa lettura del dispositivo e contestuale motivazione in udienza, si rileva che il verbale dell'udienza di discussione avanti il Tribunale di Como in data 8 maggio 2024 dà atto che, esaurita la discussione, il giudice ha deciso
“come da separata sentenza di cui viene data lettura”.
Il verbale di udienza è atto pubblico e fa fede fino a querela di falso.
Da esso emerge lo svolgimento delle operazioni di discussione della causa e di lettura della sentenza, completa di dispositivo e di motivazione, in conformità alle previsioni dell'art. 429
c.p.c..
Quanto alla data riportata in calce alla sentenza (9.05.2024) si tratta palesemente di un refuso dell'estensore posto che la sentenza risulta pubblicata in data 8 maggio 2024, come emerge dalla copia informatica del provvedimento.
Ne deriva che l'eccezione di nullità, formulata da parte appellante, deve essere respinta.
Per completezza si osserva che, in caso di nullità della sentenza di primo grado per omessa lettura del dispositivo all'udienza di discussione, il giudice di secondo grado non può rimettere
Pagina 6 la causa al primo giudice, né limitare la pronuncia alla mera declaratoria di nullità, ma deve decidere la causa nel merito.
In tal senso è il consolidato orientamento della Suprema Corte, secondo cui “nelle controversie soggette al rito del lavoro l'omessa lettura del dispositivo all'udienza di discussione determina la nullità della sentenza, da farsi valere secondo le regole proprie del mezzo di impugnazione esperibile, in base al principio generale sancito dall'art. 161 cod. proc. civ., comma 1, senza che il giudice di secondo grado, che abbia rilevato tale nullità, ove dedotta con l'appello, possa ne' rimettere la causa al primo giudice - non ricorrendo alcuna delle ipotesi di rimessione tassativamente previste dagli artt. 353 e 354 cod. proc. civ. - ne' limitare la pronunzia alla mera declaratoria di nullità, dovendo decidere la causa nel merito;
pertanto, qualora il giudice d'appello proceda all'esame delle altre censure dedotte con
l'impugnazione, difetta l'interesse a far valere come motivo di ricorso per Cassazione la nullità della sentenza di primo grado in quanto non dichiarata dal giudice d'appello, perché
l'eventuale rinvio ad altro giudice d'appello porterebbe allo stesso risultato già conseguito con la pronuncia su tutti i motivi di impugnazione". Cass. Sentenza n. 10869 del 11/05/2006;
v. anche Cass. Sentenza n. 82 del 08/01/2003 e Cass. Sentenza n 13781 del 07/11/2001”
(Cass., 9 marzo 2010, n. 5659).
Pertanto nel caso di specie, ove anche sussistesse la dedotta nullità della sentenza, essa non produrrebbe altro effetto che investire il giudice di appello della decisione sul merito della controversia, cui questo Collegio è comunque chiamato in ragione delle ulteriori censure, inerenti il merito della decisione impugnata, formulate da parte appellante. (cfr. CDA Milano sent. 995/2020 . Est. Dossi) Persona_1
Procedendo all'esame delle ulteriori censure, che possono essere trattate congiuntamente stante la loro stretta connessione, in quanto relative al mancato accertamento dei danni causati da all'azienda in conseguenza dei sinistri stradali alla guida di mezzi aziendali dei CP_1
quali si sarebbe reso responsabile, la Corte condivide la decisione del primo giudice che ha ritenuto inammissibile, prima ancora che infondata, la domanda della società per mancanza del presupposto di cui all'art 32 del ccnl Spedizioni Trasporti e Logistica, pacificamente applicato al rapporto di lavoro di Pt_2
Il cit. art 32 dispone:
“L'impresa che intenda chiedere il risarcimento dei danni al lavoratore deve preventivamente adottare almeno il provvedimento disciplinare del rimprovero scritto, specificando l'entità del danno.
Pagina 7 Al lavoratore verrà addebitato l'intero importo del danno nei casi di dolo o colpa grave o per danni di importo fino a 3.500 euro.
Laddove il danno superi l'importo di 3.500 euro la somma che potrà essere posta a carico del lavoratore sarà limitata al 75% dell'importo del danno stesso, con un massimo di 20.000 euro.”
La norma prevede l'avvenuta comminazione di una misura disciplinare quale condizione indispensabile perché il datore di lavoro possa rivalersi nei confronti del lavoratore per i danni da questi cagionati.
Nella fattispecie non risulta iniziato alcun procedimento disciplinare, ancor prima che applicata alcuna sanzione, nei confronti dell'appellato in relazione ai tre sinistri stradali descritti nel ricorso in appello.
Tae mancanza impedisce al datore di lavoro di chiedere il risarcimento dei danni e ciò a prescindere dall'accertamento o finanche dal riconoscimento della responsabilità del dipendente.
Irrilevante è la pronuncia della SC citata nell'appello (Cass ordin 27940/23) in quanto si riferisce ad un rapporto di lavoro privato non assoggettato al CCNL Logistica Spedizioni e quindi alla previsione di cui all'art 32 del citato contratto.
Va pertanto respinto il secondo motivo di gravame, con assorbimento del terzo e del quarto motivo allo stesso connessi.
Per le esposte considerazioni l'appello va dunque rigettato.
Le spese del grado, liquidate nella misura di cui al dispositivo secondo quanto previsto dal
D.M. 55/14 come modificato dal D.M. 37/18 in base al valore della controversia e stante la assenza di istruttoria ed in applicazione della facoltà di riduzione del compenso alla luce del disposto dell'art. 4 comma 1 del D.M. 55/14 come modificato dal D.M. 37/18 in ragione delle condizioni soggettive delle parti, seguono la soccombenza.
L'appellante è tenuto inoltre a versare il contributo unificato ex art. 13, 1^ quater del D.P.R. n.
115/12, come modificato dall'art. 1, commi 17^ e 18^ della legge n. 288/12.
P.Q.M.
Respinge l'appello e conferma la sentenza n 87/2024 del Tribunale di Como, in funzione di giudice del lavoro;
Pagina 8 condanna parte appellante a rifondere a parte appellata le spese di lite del grado, che liquida in complessivi € 2.000,00, oltre rimborso forfettario per spese generali (15%) ed oneri di legge;
ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2012 n. 115, introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012 n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico della appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Milano, 19/02/2025
Presidente est.
Silvia Marina Ravazzoni
Pagina 9
N. R.G. 1190/2024
REPUBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La CORTE D'APPELLO di MILANO
Sezione Lavoro nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Silvia Marina Ravazzoni Presidente est. dott. Roberto Vignati Consigliere dott.ssa Benedetta Pattumelli Consigliera
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello avverso la sentenza n.87/2024 del Tribunale di
Como, sezione lavoro, est. dr. ORTORE, pubblicata in data 8 maggio 2024, promossa da:
con l'avv. ATTILIO GIULIO, Parte_1
elettivamente domiciliata presso il suo studio in Milano, Piazza Sant'Agostino n. 24 contro
, con l'avv. MANUELA ANGELA SCAFFIDI DOMIANELLO, Controparte_1
elettivamente domiciliato presso il suo studio in Sesto San Giovanni (MI), viale Fratelli
Casiraghi 34
I procuratori delle parti, come sopra costituiti, così precisavano le
CONCLUSIONI:
Per la parte APPELLANTE:
1- contrariis rejectis, in via preliminare, dichiarare la nullità e/o inefficaia e/o invalidità della sentenza predetta per omessa lettura, con ogni conseguenziale provvedimento,
Pagina 1
2- in via principale, dichiarare nullo e/o illegittimo e/o invalido, e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo n. 28/2024 – R.G. 1240/2023 emesso dal Tribunale di Como in data 5 gennaio 2024, in quanto emesso in difetto dei presupposti di legge
3- accertare e dichiarare, per tutti i fatti esposti in narrativa, che la società
[...]
nulla deve al signor anche in virtù della compensazione Parte_1 Controparte_1 dei crediti e debiti tra le parti e, per l'effetto revocare e/o dichiarare inefficace, nullo ed illegittimo il decreto ingiuntivo opposto, con ogni conseguenziale provvedimento;
4- accertare e dichiarare per tutti i fatti esposti in narrativa, che la società
[...]
, effettuate le compensazioni tra i danni subiti e la retribuzione da versare Parte_1
al signor ha un credito di Euro 2.458,46= e per l'effetto condannare Controparte_1 quest'ultimo alla somma di Euro 2.458,46=, o a quella che sarà ritenuta di giustiaiza;
-
5- in via subordinata riconvenzionale, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda in via principale, accertare e dichiarare che il signor è debitore Controparte_1
nei confronti della dell'importo di Euro 11.458,46= o del Parte_1
diverso importo minore o maggiore accertato in corso di causa, quale corrispettivo per i danni arrecati a quest'ultima e per l'effetto condannare il signor al Controparte_1
pagamento dell'importo di Euro 11.458,46= o del diverso importo minore o maggiore accertato in corso di causa, oltre interessi legali dal dovuto al saldo effettivo, in favore della
Parte_1
6- in ogni caso, respingere la domanda di pagamento svolta dal signor nei Controparte_1
confronti della società perché infondata in fatto e in Parte_1
diritto;
7- con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.
Per la PARTE APPELLATA
Voglia la Corte d'Appello di Milano, in funzione di Giudice del Lavoro:
Nel merito: rigettare l'appello proposto dalla perché Controparte_2 infondato in fatto e in diritto, con l'integrale conferma della sentenza di primo grado.
In via istruttoria,………………………………OMISSIS……………………………
Con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio.
Pagina 2 MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Il Tribunale di Como, con sentenza n. 87/2024, ha respinto il ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo promosso da e diretto ad ottenere la Parte_1
dichiarazione di infondatezza della domanda monitoria nonché la revoca del decreto ingiuntivo opposto n. 28/2024 del 5/1/2024, avente ad oggetto crediti per retribuzioni di maggio e giugno 2023, spettanze di fine rapporto ed il TFR per la complessiva somma lorda di € 12.530,00.
La società odierna appellante nel proporre opposizione al decreto ingiuntivo, ha eccepito l'incompetenza per territorio del Tribunale di Como ed il mancato fondamento della domanda, per aver il sig. (prima della cessazione del rapporto di lavoro, avvenuta il CP_1
21/6/2023 per dimissioni volontarie) causato tre sinistri mentre era alla guida del mezzo aziendale, causando alla datrice di lavoro un danno di complessivi € 11.458,46 importo superiore alla somma netta di € 9.000,00 circa, ancora dovuta al lavoratore.
si è costituito chiedendo al tribunale di confermare la competenza territoriale del CP_1
tribunale adito, perché il rapporto di lavoro era sorto a Como, dove la società opponente aveva la propria sede, prima di trasferirla a Milano, e nel merito contestando la domanda di risarcimento del danno in quanto oltre che infondata violava il disposto dell'art 32 del CCNL, che condizionava il risarcimento all'applicazione, quantomeno, dalla sanzione disciplinare del rimprovero scritto.
Il Giudice di prime cure ha in primo luogo respinto l'eccezione di incompetenza territoriale ritenendo che la competenza era correttamente radicata avanti al Tribunale di Como, in base all'art 413 co. 2 c.p.c. (“è competente per territorio, in via alternativa, anche il giudice nella cui circoscrizione è sorto il rapporto”)
Nel merito, ha respinto la domanda di risarcimento dei danni svolta dalla società datrice di lavoro rilevando che l'art 32 del CCNL Spedizioni Trasporti e Logistica stabiliva quale condizione presupposto per tale rivendicazione l'applicazione di una sanzione disciplinare non inferiore al rimprovero scritto, e che nessun procedimento disciplinare era stato avviato nei confronti del lavoratore opposto “sebbene i sinistri siano ben anteriori alla cessazione del rapporto di lavoro, avvenuta il 21/6/2023, in quanto il primo risaliva addirittura al 13/5/2022
e il secondo al 26/4/2023”. Dunque, mancando il rimprovero scritto, il Giudice ha ritenuto che mancasse il presupposto necessario all'applicazione della sanzione per poter pretendere il risarcimento del danno dal lavoratore.
Pagina 3 Per completezza di motivazione ha anche rilevato che, in ogni caso, la società opponente non aveva indicato la data e la dinamica del terzo sinistro (riparazione attestata dalla fattura n.
1144 del 27/7/2023), risultando quindi immotivata la pretesa di essere risarcita dall'opposto.
Con atto del 6/11/2024, Ha proposto appello avverso la Parte_1
sentenza.
Con il primo motivo “1) NULLITA' DELLA SENTENZA PER MANCATA LETTURA IN
UDIENZA”, la società appellante eccepisce la nullità della sentenza in quanto il Giudice di prime cure non aveva dato lettura del provvedimento in udienza.
Sostiene che, sebbene il verbale di udienza dà atto sostiene che le parti presenti possono testimoniare il contrario;
rileva anche che la sentenza è datata 9/05/2024, mentre l'udienza si è svolta l'8/05/2024, evidenziando una contraddizione temporale.
Con il secondo motivo “2) ILLOGICITA' DELLA SENTENZA IN MERITO ALLA MANCATA
COMPENSAZIONE DEI DANNI PROVOCATI DAL LAVORATORE”, la società lamenta che il Giudice di prime cure non ha considerato il diritto alla compensazione tra i crediti e i debiti delle parti, non avendo ritenuto provati i danni cagionati dal lavoratore all'azienda, per un importo superiore alla somma da richiesta con il decreto ingiuntivo.
L'appellante rileva che il Giudice di prime cure ha errato nel ritenere che la mancata apertura di un procedimento disciplinare impedisse all'azienda di ottenere un risarcimento.
A sostegno di ciò, richiama una pronuncia della Cassazione (ordinanza n. 27940/2023) che ha stabilito che un datore di lavoro può chiedere danni al dipendente anche senza sanzione disciplinare, poiché le due azioni (disciplinare e risarcitoria) sono indipendenti.
Con il terzo motivo “3. ERRONEA VALUTAZIONE DEI FATTI E DI QUANTO AMMESSO
DAL LAVORATORE”, la società sostiene che il Giudice di primo grado non ha correttamente considerato le dichiarazioni del sig. , che ha ammesso il proprio coinvolgimento negli CP_1
incidenti.
Nello specifico, sottolinea che ha ammesso di aver avuto un incidente in data CP_1
26/04/2023, dichiarando che “Sul momento non mi sono accorto del sinistro di cui ho avuto notizia solo in seguito, tramite una email”, e sostiene che questa dichiarazione dimostra una negligenza grave alla guida, con conseguente responsabilità del lavoratore.
Eccepisce che il Giudice di prime cure ha sottovalutato la gravità dei sinistri ed il fatto che non abbia informato il datore di lavoro CP_1
Pagina 4 Con il quarto motivo “4. ISTRUTTORIA SOMMARIA E LACUNOSA”, l'appellante censura la gestione del processo da parte del Giudice di primo grado, che aveva omesso di ammettere prove decisive.
In particolare, rileva che il Giudice non ha ammesso prove testimoniali e documentali che avrebbero potuto dimostrare l'impegno di a pagare i danni, la comunicazione tardiva CP_1
degli incidenti, il fermo dei mezzi aziendali e il danno economico conseguente.
Dunque, ritiene che la pronuncia “è viziata per non aver motivato sulla mancata istruttoria che poteva invece apportare elementi utili alla società , che sia stata emessa Parte_1
senza una motivazione adeguata sulla mancata istruttoria, ed a fronte di ciò, domanda che sia disposta la rinnovazione dell'istruttoria per acquisire prove testimoniali e documentali.
Alla luce di tutto ciò, la società appellante insiste per la riforma della sentenza impugnata e l'accoglimento delle conclusioni trascritte in epigrafe.
Con memoria difensiva del 7/02/2025, il sig. si è costituito chiedendo il rigetto CP_1 dell'appello siccome infondato in fatto ed in diritto
Sull'eccepita nullità della sentenza, l'appellato rileva che la lettura della sentenza in udienza non è un requisito essenziale di validità della decisione, bensì un atto relativo alla sua pubblicazione;
dunque, sostiene che l'omissione della lettura non comporta automaticamente la nullità della sentenza, a meno che non abbia determinato una violazione concreta del diritto di difesa.
Sulla mancata compensazione dei presunti danni: l'appellato contesta la richiesta di risarcimento danni avanzata dal datore di lavoro, evidenziando l'inosservanza delle procedure previste dal CCNL Trasporto Merci e Logistica.
Osserva che, secondo il CCNL, il datore di lavoro che intenda chiedere il risarcimento dei danni deve prima avviare un procedimento disciplinare, contestando formalmente per iscritto l'accaduto al lavoratore, assegnandogli un termine per giustificarsi e applicando almeno la sanzione del rimprovero scritto.
Nel caso di specie, l'azienda non ha mai inviato alcuna contestazione né applicato sanzioni, rendendo la richiesta di risarcimento inammissibile.
Rileva altresì che la società appellante non ha fornito alcuna prova concreta della responsabilità del lavoratore né dell'entità del danno subito, e che, secondo il principio di certezza del credito, il datore di lavoro non può trattenere somme dalla retribuzione del dipendente in assenza di una condanna giudiziale o di un accordo tra le parti.
Pagina 5 Sulla valutazione dei fatti, evidenzia l'assenza di prove sulla responsabilità del sig. CP_1
nei presunti sinistri e danni contestati. Sull'istruttoria, l'appellato eccepisce il corretto svolgimento dell'istruttoria in primo grado ed evidenzia la superfluità della prova testimoniale richiesta dall'appellante.
In particolare, rileva che la rinnovazione dell'istruttoria sarebbe comunque inutile, poiché il datore di lavoro non ha rispettato la condizione di procedibilità prevista dal CCNL, rendendo inammissibile la richiesta di risarcimento.
Inoltre, evidenzia che la prova testimoniale non è idonea a colmare la totale assenza di prove documentali sul danno e sulla responsabilità del lavoratore, ribadendo che l'onere della prova spetta al datore di lavoro, che non ha fornito elementi concreti.
Eccepisce altresì l'inammissibilità dei capitoli di prova, poiché le domande poste ai testimoni risultano generiche, valutative o da dimostrarsi con documenti, quindi inammissibili.
Infine, eccepisce l'inattendibilità del teste sig. che è di fatto il vero Testimone_1
datore di lavoro.
All'udienza del 19 febbraio 2025, all'esito della discussione dei difensori, la causa è stata decisa come da dispositivo in calce.
Nel merito l'appello è infondato e va rigettato con conferma della sentenza impugnata.
Quanto alla dedotta nullità della sentenza per omessa lettura del dispositivo e contestuale motivazione in udienza, si rileva che il verbale dell'udienza di discussione avanti il Tribunale di Como in data 8 maggio 2024 dà atto che, esaurita la discussione, il giudice ha deciso
“come da separata sentenza di cui viene data lettura”.
Il verbale di udienza è atto pubblico e fa fede fino a querela di falso.
Da esso emerge lo svolgimento delle operazioni di discussione della causa e di lettura della sentenza, completa di dispositivo e di motivazione, in conformità alle previsioni dell'art. 429
c.p.c..
Quanto alla data riportata in calce alla sentenza (9.05.2024) si tratta palesemente di un refuso dell'estensore posto che la sentenza risulta pubblicata in data 8 maggio 2024, come emerge dalla copia informatica del provvedimento.
Ne deriva che l'eccezione di nullità, formulata da parte appellante, deve essere respinta.
Per completezza si osserva che, in caso di nullità della sentenza di primo grado per omessa lettura del dispositivo all'udienza di discussione, il giudice di secondo grado non può rimettere
Pagina 6 la causa al primo giudice, né limitare la pronuncia alla mera declaratoria di nullità, ma deve decidere la causa nel merito.
In tal senso è il consolidato orientamento della Suprema Corte, secondo cui “nelle controversie soggette al rito del lavoro l'omessa lettura del dispositivo all'udienza di discussione determina la nullità della sentenza, da farsi valere secondo le regole proprie del mezzo di impugnazione esperibile, in base al principio generale sancito dall'art. 161 cod. proc. civ., comma 1, senza che il giudice di secondo grado, che abbia rilevato tale nullità, ove dedotta con l'appello, possa ne' rimettere la causa al primo giudice - non ricorrendo alcuna delle ipotesi di rimessione tassativamente previste dagli artt. 353 e 354 cod. proc. civ. - ne' limitare la pronunzia alla mera declaratoria di nullità, dovendo decidere la causa nel merito;
pertanto, qualora il giudice d'appello proceda all'esame delle altre censure dedotte con
l'impugnazione, difetta l'interesse a far valere come motivo di ricorso per Cassazione la nullità della sentenza di primo grado in quanto non dichiarata dal giudice d'appello, perché
l'eventuale rinvio ad altro giudice d'appello porterebbe allo stesso risultato già conseguito con la pronuncia su tutti i motivi di impugnazione". Cass. Sentenza n. 10869 del 11/05/2006;
v. anche Cass. Sentenza n. 82 del 08/01/2003 e Cass. Sentenza n 13781 del 07/11/2001”
(Cass., 9 marzo 2010, n. 5659).
Pertanto nel caso di specie, ove anche sussistesse la dedotta nullità della sentenza, essa non produrrebbe altro effetto che investire il giudice di appello della decisione sul merito della controversia, cui questo Collegio è comunque chiamato in ragione delle ulteriori censure, inerenti il merito della decisione impugnata, formulate da parte appellante. (cfr. CDA Milano sent. 995/2020 . Est. Dossi) Persona_1
Procedendo all'esame delle ulteriori censure, che possono essere trattate congiuntamente stante la loro stretta connessione, in quanto relative al mancato accertamento dei danni causati da all'azienda in conseguenza dei sinistri stradali alla guida di mezzi aziendali dei CP_1
quali si sarebbe reso responsabile, la Corte condivide la decisione del primo giudice che ha ritenuto inammissibile, prima ancora che infondata, la domanda della società per mancanza del presupposto di cui all'art 32 del ccnl Spedizioni Trasporti e Logistica, pacificamente applicato al rapporto di lavoro di Pt_2
Il cit. art 32 dispone:
“L'impresa che intenda chiedere il risarcimento dei danni al lavoratore deve preventivamente adottare almeno il provvedimento disciplinare del rimprovero scritto, specificando l'entità del danno.
Pagina 7 Al lavoratore verrà addebitato l'intero importo del danno nei casi di dolo o colpa grave o per danni di importo fino a 3.500 euro.
Laddove il danno superi l'importo di 3.500 euro la somma che potrà essere posta a carico del lavoratore sarà limitata al 75% dell'importo del danno stesso, con un massimo di 20.000 euro.”
La norma prevede l'avvenuta comminazione di una misura disciplinare quale condizione indispensabile perché il datore di lavoro possa rivalersi nei confronti del lavoratore per i danni da questi cagionati.
Nella fattispecie non risulta iniziato alcun procedimento disciplinare, ancor prima che applicata alcuna sanzione, nei confronti dell'appellato in relazione ai tre sinistri stradali descritti nel ricorso in appello.
Tae mancanza impedisce al datore di lavoro di chiedere il risarcimento dei danni e ciò a prescindere dall'accertamento o finanche dal riconoscimento della responsabilità del dipendente.
Irrilevante è la pronuncia della SC citata nell'appello (Cass ordin 27940/23) in quanto si riferisce ad un rapporto di lavoro privato non assoggettato al CCNL Logistica Spedizioni e quindi alla previsione di cui all'art 32 del citato contratto.
Va pertanto respinto il secondo motivo di gravame, con assorbimento del terzo e del quarto motivo allo stesso connessi.
Per le esposte considerazioni l'appello va dunque rigettato.
Le spese del grado, liquidate nella misura di cui al dispositivo secondo quanto previsto dal
D.M. 55/14 come modificato dal D.M. 37/18 in base al valore della controversia e stante la assenza di istruttoria ed in applicazione della facoltà di riduzione del compenso alla luce del disposto dell'art. 4 comma 1 del D.M. 55/14 come modificato dal D.M. 37/18 in ragione delle condizioni soggettive delle parti, seguono la soccombenza.
L'appellante è tenuto inoltre a versare il contributo unificato ex art. 13, 1^ quater del D.P.R. n.
115/12, come modificato dall'art. 1, commi 17^ e 18^ della legge n. 288/12.
P.Q.M.
Respinge l'appello e conferma la sentenza n 87/2024 del Tribunale di Como, in funzione di giudice del lavoro;
Pagina 8 condanna parte appellante a rifondere a parte appellata le spese di lite del grado, che liquida in complessivi € 2.000,00, oltre rimborso forfettario per spese generali (15%) ed oneri di legge;
ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2012 n. 115, introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012 n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico della appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Milano, 19/02/2025
Presidente est.
Silvia Marina Ravazzoni
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