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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 17/04/2025, n. 642 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 642 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BRINDISI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica, in persona della Dott.ssa Maria
Forastiere, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato, con motivazione contestuale, la seguente
SENTENZA nella causa discussa all' udienza del 17.4.2025, promossa da: rappresentata e difesa, con mandato in atti, dall'Avv. U. Parte_1
Magaraggia
Ricorrente
C O N T R O
, rappresentato e difeso dall'Avv. M. Mattia CP_1
Resistente
OGGETTO: Giudizio ex art. 445-bis, comma 6, c.p.c.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso proposto ai sensi dell'art. 445-bis comma 6 c.p.c., depositato in data 28.2.2024, la ricorrente di cui in epigrafe ha chiesto che, previo rinnovo della CTU, fosse accertata la sussistenza del requisito sanitario utile per il riconoscimento della pensione di inabilità civile, contestando le conclusioni rassegnate dal consulente tecnico in fase di accertamento tecnico preventivo, già introdotto ai sensi dell'art. 445-bis c.p.c.
L' , costituitosi in giudizio, ha contestato gli avversi assunti e ha chiesto il rigetto del CP_1
ricorso.
All'odierna udienza le parti hanno discusso la causa, insistendo per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate nei rispettivi scritti difensivi.
*
Tali risultando le richieste delle parti, il ricorso è fondato per le ragioni e nei limiti di seguito esposti.
Nella presente fase processuale, tenuto conto delle contestazioni formulate nell'atto introduttivo del giudizio, è stato disposto il rinnovo della CTU.
L'ausiliare nominato, dott. ha diagnosticato a carico dell'istante “Obesità di 2° grado Per_1
con IMC = 35.92 in soggetto con gonartrosi bilaterale. Esiti di algo-disfunzionali di pregresso intervento neurochirurgico di laminoartrectomia bilaterale a livello di L3-L4 e di stabilizzazione vertebrale di L3-L4-L5 per stenosi del canale vertebrale associata aspondilolistesi multiple;
cervicodiscoartrosi a significativa incidenza funzionale. Segni clinici
e strumentali di radicolopatia periferica degli arti inferiori, più accentuati a destra con significativi disturbi della deambulazione e dei passaggi posturali. Depressione Maggiore di grado severo associata a Disturbo d'ansia e insonnia resistente in trattamento polifarmacologico continuativo e psicoterapia individuale;
fibromialgia” e ha ritenuto che siffatto quadro patologico renda l'istante invalida nella misura del 100 % a decorrere da luglio
2024, “epoca in cui il quadro clinico attualmente riscontrato era già presente nella sua attuale gravità”.
Ritiene il giudicante che non sussistano ragioni per discostarsi dalle conclusioni rassegnate dal ctu, essendo le stesse supportate da una rigorosa e completa analisi della documentazione sanitaria in atti e dall'esame obiettivo della perizianda, tenuto altresì conto delle argomentazione formulate dal CTU - che appaiono prive di vizi logici e metodologici - in replica alle osservazioni del CT dell' e dell'assenza di ulteriori contestazioni delle parti CP_1
che possano validamente infirmarne la valenza.
Il ricorso va accolto.
La decorrenza dell'accertato requisito sanitario (successiva anche alla proposizione del presente giudizio) e la reciproca soccombenza tra le due fasi processuali giustificano la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei confronti Parte_1 dell' , così provvede: CP_1
accerta e dichiara che la ricorrente è affetta da patologie di entità tale da determinare uno stato di invalidità pari al 100% da luglio 2024, come da CTU depositata in data 16.1.2025; compensa integralmente le spese di lite;
Pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU, già liquidate con separati decreti. CP_1
Brindisi, 17.4.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Maria Forastiere