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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 22/10/2025, n. 2823 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 2823 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, prima sezione civile, in persona del Giudice Unico
Dott.ssa Lucia Paura, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta a ruolo con il n. 1574/2018 di R.G. avente ad oggetto: servitù.
TRA
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. Ruggiero Iovino, in virtù di procura in calce all'atto di citazione, domiciliato come in atti;
ATTORE
CONTRO
(C.F. ) e Controparte_1 C.F._2
(C.F. , Controparte_2 C.F._3
rappresentati e difesi dall'avv. Nicola Pignatiello, in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione, domiciliati come in atti;
CONVENUTI
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 24.06.2025 in cui la causa è stata trattenuta in decisione con la concessione dei termini ordinari ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione, il sig. conveniva in giudizio, Parte_1
dinanzi al Tribunale di Nola, i sig.ri e Controparte_1 Controparte_2
chiedendo di accertare e dichiarare la sussistenza in capo all'attore e alla sua proprietà del diritto di veduta esercitabile dalla finestra ubicata nella seconda stanza al piano ammezzato del fabbricato di sua proprietà, sito in Nola, al Corso Tommaso Vitale 54, riportato in NCEU al foglio n. 40,
p.lla n. 674 sub 1 Corso Tommaso Vitale n.54, sull'immobile riportato in
NCEU al foglio n.40, part.lla 674 sub 2, Corso Tommaso Vitale n.56, di proprietà dei convenuti, per aver acquistato tale diritto per destinazione del padre di famiglia e, comunque, a titolo originario per avvenuta usucapione.
In via subordinata, l'attore chiedeva di accertare e dichiarare l'esistenza in suo favore della servitù di aria e luce, così come esercitata attraverso la medesima finestra dell'immobile sito in Nola al Corso Tommaso Vitale
54, perché costituita per destinazione del padre di famiglia e, comunque, per averla usucapita.
I convenuti, costituitisi in giudizio, eccepivano l'infondatezza in fatto e in diritto della avversa domanda e sostenevano, in particolare, che l'apertura descritta in citazione dall'attore non avesse i requisiti della veduta ma che la stessa andava, piuttosto, considerata come una “luce”.
Ciò premesso quanto ai fatti di causa, si osserva quanto segue.
La domanda formulata dall'attore è infondata e deve essere rigettata, per i motivi che verranno esposti di seguito.
In punto di diritto, va premesso che la differenza tra luci e vedute è
legata alla funzione svolta dall'apertura, che, se non offre al proprietario la possibilità di un comodo affaccio sul fondo vicino, deve essere qualificata come luce;
diversamente, se la stessa offre al proprietario la possibilità di un comodo affaccio sul fondo del vicino, nonostante la l'assenza di taluni requisiti prescritti per le luci, deve essere qualificata come veduta.
Secondo quanto stabilito ai sensi dell'art. 902 del c.c., invero, “un'apertura che non ha i caratteri di veduta e di prospetto è considerata come luce, anche se non
sono state osservate le prescrizioni indicate dall'art. 901”. Viene inoltre chiarito, al secondo comma, che “Il vicino ha sempre il diritto di esigere che essa sia resa
conforme alle prescrizioni dell'articolo predetto”.
Sulla base di quanto emerso dagli atti di causa, il vano al piano ammezzato di proprietà dell'attore, posto a sinistra del ballatoio della scala, è provvisto di una finestra rispetto alla quale l'attore ritiene doversi ritenere inapplicabile la disciplina di cui agli artt. 901-904 c.c., in quanto sussisterebbe una servitù di aria e luce, perché costituita per destinazione del padre di famiglia, impressa direttamente dal costruttore del fabbricato o, in ogni caso, oggetto di usucapione.
I convenuti sostengono, al contrario, che l'attore abbia provveduto a rimuovere l'originaria grata in ferro posta a chiusura del menzionato lume ingrediente, trasformandolo in una illegittima apertura che, in violazione delle distanze, consentiva, all'epoca della rimozione, di inspicere
e prospicere sul loro fondo.
Ebbene, sulla base di quanto chiarito nella relazione peritale depositata in data 20.09.2024, “dopo la temporanea rimozione della inferriata e della grata in ferro, poste a chiusura del lume ingrediente, che dall'immobile dell'attore si apre sul
solaio di copertura della di proprietà dei convenuti, è stata posta una inferriata Pt_2
non avente i requisiti di cui all'art. 901 c.c., priva di grata e posta a filo del muro
anziché internamente”. Nella relazione depositata, il CTU ha chiarito che: “La finestra in questione,
del vano al piano ammezzato, precisamente di quello posto sulla sinistra del ballatoio della scala, è provvista d'inferriata fissata sul filo esterno del muro con un sistema di
bullonatura. L'inferriata è realizzata con una maglia rettangolare aperta, che non chiude l'intera apertura del vano, in quanto non poggia sulla soglia di marmo.
In particolare, la richiamata inferriata è costituita da una maglia rettangolare formata da 8 moduli orizzontali e 4 moduli verticali, per un totale di 32 moduli”.
In particolare, ha chiarito il CTU: “Lo stato di fatto dell'apertura in questione non sembrerebbe conforme allo stato dei luoghi precedente ai lavori eseguiti
dall'attore”.
Nello specifico, secondo quanto emerso durante le operazioni peritali,
“prima dei lavori, l'inferriata presentava una maglia quadrata più fitta, costituita da elementi più spessi e resistenti e formata da 7 moduli orizzontali e 14 moduli
verticali, per un totale di 98 moduli. Infine, il lato inferiore dell'apertura sarebbe stato rialzato rispetto alla quota precedente”.
Sul punto, il CTU ha richiamato la relazione tecnica giurata a firma dell'ing. , redatta il 26.03.2018 (cfr. prod. convenuti), a Testimone_1
cui sono allegate delle illustrazioni fotografiche dell'originaria finestra datate 29.03.2012, 15.07.2013 e 09.08.2013, nonché dei rilievi fotografici allegati alla CTU svolta nel giudizio R.G.N. 4247/2013, promosso dai germani e contro , a firma Controparte_1 CP_2 Controparte_3
dell'ing. in cui vi è una immagine della finestra in Controparte_4
questione, datata 09.08.2013, da cui si evincono le caratteristiche del menzionato vano.
Secondo quanto chiarito dal CTU, “L'apertura di cui è causa, prima dei lavori
eseguiti dall'attore, aveva i caratteri della luce, in quanto era munita di un'inferriata idonea a garantire la sicurezza del vicino, provvista di maglie più strette, e consentiva
di vedere e guardare frontalmente, ma non anche di affacciarsi.
Dunque, detta apertura si configurava come luce, in quanto consentiva passaggio alla
luce e all'aria, ma non permetteva di affacciarsi sulla proprietà dei convenuti (v. art.
900 del c.c. - specie di finestre).
Diversamente, se avesse consentito di affacciarsi e di guardare di fronte, obliquamente
o lateralmente, allora avrebbe avuto le caratteristiche della veduta (v. art. 900 del c.c.
- specie di finestre).
Ovvero l'apertura in questione aveva le caratteristiche delle luci irregolari, in quanto
non rispondente ai parametri dettati dall'art. 901 del c.c. (luci). Difatti dei tre requisiti prescritti dall'art. 901, ne mancavano alcuni, pertanto la mancanza dei
requisiti di legge, rendeva la luce irregolare. L'apertura non aveva, comunque, i caratteri di veduta o di prospetto e pertanto era da considerarsi come luce, anche se non
erano state osservate le prescrizioni indicate dall'art. 901 (v. art. 902 del c.c. - apertura priva dei requisiti prescritti per le luci)”.
In particolare, secondo il CTU, “la funzione esplicata dall'apertura si individuava principalmente nel passaggio della luce e dell'aria, in quanto non offrendo
al proprietario la possibilità di un comodo e normale affaccio non si qualificava come veduta ma come luce, anche in mancanza di alcuni dei requisiti di cui all'art. 901
(deve considerarsi ormai jus receptum che la prospectio sia elemento necessario, insieme con l'inspectio, per la qualificazione delle aperture come vedute)”.
Questo Giudicante ritiene di aderire alle conclusioni cui è giunto il CTU, in quanto la relazione depositata in atti risulta particolarmente analitica,
normativamente e razionalmente fondata.
In conclusione, il consulente ha accertato che, originariamente, prima delle modifiche effettuate dall'attore, l'apertura aveva le caratteristiche di
“luce” e non di “veduta”, in quanto non consentiva un normale e comodo affaccio ma solo il passaggio di luce e aria.
Lo stato di fatto è stato successivamente modificato dall'attore, per questo motivo non può essere affermata la costituzione di una servitù a favore dello stesso per destinazione del padre di famiglia, né può essere riconosciuto alcun diritto dell'attore all'usucapione della menzionata servitù, in quanto la sua condotta si è risolta in un comportamento contrario alle prescrizioni di cui agli artt. 901 e ss. Inoltre, come è noto, ai fini dell'acquisto della servitù per usucapione o per destinazione del padre di famiglia devono sussistere opere permanenti obiettivamente destinate al suo esercizio e il diritto deve essere azionato lungo un preciso arco temporale, elementi che non sussistono nel caso di specie.
Come affermato in giurisprudenza, invero, “Il requisito dell'apparenza della servitù, necessario ai fini del relativo acquisto per usucapione o per destinazione del
padre di famiglia, si configura come presenza di segni visibili di opere permanenti obiettivamente destinate al suo esercizio e rivelanti, in modo non equivoco, l'esistenza
del peso gravante sul fondo servente, così da rendere manifesto che non si tratta di attività compiuta in via precaria, bensì di preciso onere a carattere stabile” (Cass.
civ., ord. 17.03.2017, n. 7004).
In definitiva, la domanda formulata dall'attore risulta generica e priva di precisi riferimenti temporali.
Inoltre, sulla base di quanto emerso dagli atti di causa, non vi è stata alcuna stabile costruzione volta all'esercizio della servitù ma solo un mutamento dello stato di fatto, operato dall'attore, in violazione dell'art. 901 c.c.
Sulla base di quanto chiarito, dunque, i convenuti hanno il diritto di esigere che l'apertura menzionata sia resa conforme alle prescrizioni del predetto articolo 901 c.c., ovvero “essere munite di un'inferriata idonea a
garantire la sicurezza del vicino e di una grata fissa in metallo le cui maglie non siano maggiori di tre centimetri quadrati;
avere il lato inferiore a un'altezza non minore di
due metri e mezzo dal pavimento o dal suolo del luogo al quale si vuole dare luce e aria, se esse sono al piano terreno, e non minore di due metri, se sono ai piani
superiori; avere il lato inferiore a un'altezza non minore di due metri e mezzo dal suolo del fondo vicino, a meno che si tratti di locale che sia in tutto o in parte a livello
inferiore al suolo del vicino e la condizione dei luoghi non consenta di osservare
l'altezza stessa”.
Conclusivamente, va rigettata la domanda attorea mentre va accolta la domanda riconvenzionale spiegata dai convenuti, con condanna dell'attore a rendere conforme alle prescrizioni di legge (rif. art. 901 c.c.)
l'attuale apertura.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo in base al D.M. 55/2014 e ss. mod., tenuto conto del valore della controversia e dell'attività concretamente espletata e del comportamento processuale delle parti
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, prima sezione civile, in persona del Giudice Unico Dott.ssa Lucia Paura, definitivamente pronunciando nel giudizio civile iscritto a ruolo con il n. di R.G. 1574/2018, così provvede:
- rigetta la domanda attorea;
- accoglie la domanda riconvenzionale formulata dai convenuti e, per l'effetto, condanna il sig. a ripristinare l'originaria Parte_1
funzione di lume ingrediente del vano oggetto di causa mediante l'apposizione di una grata, da porre dopo l'inferriata e incastonata nel muro, a una altezza di 2 metri dal punto più alto del pavimento, in modo tale da rendere il lume conforme alle prescrizioni dettate Parte_3
dall'art.901 c.c.;
- condanna l'attore al pagamento delle spese di lite del presente giudizio che liquida, come da motivazione in € 2.540,00 per compensi professionali oltre I.V.A., C.P.A. come per legge, se dovute, e spese generali nella misura del 15%, con attribuzione all'avv. Nicola Pignatiello, dichiaratosi antistatario;
- pone le spese di CTU a carico dell'attore, come liquidate in corso di causa.
Così deciso in Nola, lì 21.10.2025 Il Giudice Unico
Dott.ssa Lucia Paura
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, prima sezione civile, in persona del Giudice Unico
Dott.ssa Lucia Paura, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta a ruolo con il n. 1574/2018 di R.G. avente ad oggetto: servitù.
TRA
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. Ruggiero Iovino, in virtù di procura in calce all'atto di citazione, domiciliato come in atti;
ATTORE
CONTRO
(C.F. ) e Controparte_1 C.F._2
(C.F. , Controparte_2 C.F._3
rappresentati e difesi dall'avv. Nicola Pignatiello, in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione, domiciliati come in atti;
CONVENUTI
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 24.06.2025 in cui la causa è stata trattenuta in decisione con la concessione dei termini ordinari ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione, il sig. conveniva in giudizio, Parte_1
dinanzi al Tribunale di Nola, i sig.ri e Controparte_1 Controparte_2
chiedendo di accertare e dichiarare la sussistenza in capo all'attore e alla sua proprietà del diritto di veduta esercitabile dalla finestra ubicata nella seconda stanza al piano ammezzato del fabbricato di sua proprietà, sito in Nola, al Corso Tommaso Vitale 54, riportato in NCEU al foglio n. 40,
p.lla n. 674 sub 1 Corso Tommaso Vitale n.54, sull'immobile riportato in
NCEU al foglio n.40, part.lla 674 sub 2, Corso Tommaso Vitale n.56, di proprietà dei convenuti, per aver acquistato tale diritto per destinazione del padre di famiglia e, comunque, a titolo originario per avvenuta usucapione.
In via subordinata, l'attore chiedeva di accertare e dichiarare l'esistenza in suo favore della servitù di aria e luce, così come esercitata attraverso la medesima finestra dell'immobile sito in Nola al Corso Tommaso Vitale
54, perché costituita per destinazione del padre di famiglia e, comunque, per averla usucapita.
I convenuti, costituitisi in giudizio, eccepivano l'infondatezza in fatto e in diritto della avversa domanda e sostenevano, in particolare, che l'apertura descritta in citazione dall'attore non avesse i requisiti della veduta ma che la stessa andava, piuttosto, considerata come una “luce”.
Ciò premesso quanto ai fatti di causa, si osserva quanto segue.
La domanda formulata dall'attore è infondata e deve essere rigettata, per i motivi che verranno esposti di seguito.
In punto di diritto, va premesso che la differenza tra luci e vedute è
legata alla funzione svolta dall'apertura, che, se non offre al proprietario la possibilità di un comodo affaccio sul fondo vicino, deve essere qualificata come luce;
diversamente, se la stessa offre al proprietario la possibilità di un comodo affaccio sul fondo del vicino, nonostante la l'assenza di taluni requisiti prescritti per le luci, deve essere qualificata come veduta.
Secondo quanto stabilito ai sensi dell'art. 902 del c.c., invero, “un'apertura che non ha i caratteri di veduta e di prospetto è considerata come luce, anche se non
sono state osservate le prescrizioni indicate dall'art. 901”. Viene inoltre chiarito, al secondo comma, che “Il vicino ha sempre il diritto di esigere che essa sia resa
conforme alle prescrizioni dell'articolo predetto”.
Sulla base di quanto emerso dagli atti di causa, il vano al piano ammezzato di proprietà dell'attore, posto a sinistra del ballatoio della scala, è provvisto di una finestra rispetto alla quale l'attore ritiene doversi ritenere inapplicabile la disciplina di cui agli artt. 901-904 c.c., in quanto sussisterebbe una servitù di aria e luce, perché costituita per destinazione del padre di famiglia, impressa direttamente dal costruttore del fabbricato o, in ogni caso, oggetto di usucapione.
I convenuti sostengono, al contrario, che l'attore abbia provveduto a rimuovere l'originaria grata in ferro posta a chiusura del menzionato lume ingrediente, trasformandolo in una illegittima apertura che, in violazione delle distanze, consentiva, all'epoca della rimozione, di inspicere
e prospicere sul loro fondo.
Ebbene, sulla base di quanto chiarito nella relazione peritale depositata in data 20.09.2024, “dopo la temporanea rimozione della inferriata e della grata in ferro, poste a chiusura del lume ingrediente, che dall'immobile dell'attore si apre sul
solaio di copertura della di proprietà dei convenuti, è stata posta una inferriata Pt_2
non avente i requisiti di cui all'art. 901 c.c., priva di grata e posta a filo del muro
anziché internamente”. Nella relazione depositata, il CTU ha chiarito che: “La finestra in questione,
del vano al piano ammezzato, precisamente di quello posto sulla sinistra del ballatoio della scala, è provvista d'inferriata fissata sul filo esterno del muro con un sistema di
bullonatura. L'inferriata è realizzata con una maglia rettangolare aperta, che non chiude l'intera apertura del vano, in quanto non poggia sulla soglia di marmo.
In particolare, la richiamata inferriata è costituita da una maglia rettangolare formata da 8 moduli orizzontali e 4 moduli verticali, per un totale di 32 moduli”.
In particolare, ha chiarito il CTU: “Lo stato di fatto dell'apertura in questione non sembrerebbe conforme allo stato dei luoghi precedente ai lavori eseguiti
dall'attore”.
Nello specifico, secondo quanto emerso durante le operazioni peritali,
“prima dei lavori, l'inferriata presentava una maglia quadrata più fitta, costituita da elementi più spessi e resistenti e formata da 7 moduli orizzontali e 14 moduli
verticali, per un totale di 98 moduli. Infine, il lato inferiore dell'apertura sarebbe stato rialzato rispetto alla quota precedente”.
Sul punto, il CTU ha richiamato la relazione tecnica giurata a firma dell'ing. , redatta il 26.03.2018 (cfr. prod. convenuti), a Testimone_1
cui sono allegate delle illustrazioni fotografiche dell'originaria finestra datate 29.03.2012, 15.07.2013 e 09.08.2013, nonché dei rilievi fotografici allegati alla CTU svolta nel giudizio R.G.N. 4247/2013, promosso dai germani e contro , a firma Controparte_1 CP_2 Controparte_3
dell'ing. in cui vi è una immagine della finestra in Controparte_4
questione, datata 09.08.2013, da cui si evincono le caratteristiche del menzionato vano.
Secondo quanto chiarito dal CTU, “L'apertura di cui è causa, prima dei lavori
eseguiti dall'attore, aveva i caratteri della luce, in quanto era munita di un'inferriata idonea a garantire la sicurezza del vicino, provvista di maglie più strette, e consentiva
di vedere e guardare frontalmente, ma non anche di affacciarsi.
Dunque, detta apertura si configurava come luce, in quanto consentiva passaggio alla
luce e all'aria, ma non permetteva di affacciarsi sulla proprietà dei convenuti (v. art.
900 del c.c. - specie di finestre).
Diversamente, se avesse consentito di affacciarsi e di guardare di fronte, obliquamente
o lateralmente, allora avrebbe avuto le caratteristiche della veduta (v. art. 900 del c.c.
- specie di finestre).
Ovvero l'apertura in questione aveva le caratteristiche delle luci irregolari, in quanto
non rispondente ai parametri dettati dall'art. 901 del c.c. (luci). Difatti dei tre requisiti prescritti dall'art. 901, ne mancavano alcuni, pertanto la mancanza dei
requisiti di legge, rendeva la luce irregolare. L'apertura non aveva, comunque, i caratteri di veduta o di prospetto e pertanto era da considerarsi come luce, anche se non
erano state osservate le prescrizioni indicate dall'art. 901 (v. art. 902 del c.c. - apertura priva dei requisiti prescritti per le luci)”.
In particolare, secondo il CTU, “la funzione esplicata dall'apertura si individuava principalmente nel passaggio della luce e dell'aria, in quanto non offrendo
al proprietario la possibilità di un comodo e normale affaccio non si qualificava come veduta ma come luce, anche in mancanza di alcuni dei requisiti di cui all'art. 901
(deve considerarsi ormai jus receptum che la prospectio sia elemento necessario, insieme con l'inspectio, per la qualificazione delle aperture come vedute)”.
Questo Giudicante ritiene di aderire alle conclusioni cui è giunto il CTU, in quanto la relazione depositata in atti risulta particolarmente analitica,
normativamente e razionalmente fondata.
In conclusione, il consulente ha accertato che, originariamente, prima delle modifiche effettuate dall'attore, l'apertura aveva le caratteristiche di
“luce” e non di “veduta”, in quanto non consentiva un normale e comodo affaccio ma solo il passaggio di luce e aria.
Lo stato di fatto è stato successivamente modificato dall'attore, per questo motivo non può essere affermata la costituzione di una servitù a favore dello stesso per destinazione del padre di famiglia, né può essere riconosciuto alcun diritto dell'attore all'usucapione della menzionata servitù, in quanto la sua condotta si è risolta in un comportamento contrario alle prescrizioni di cui agli artt. 901 e ss. Inoltre, come è noto, ai fini dell'acquisto della servitù per usucapione o per destinazione del padre di famiglia devono sussistere opere permanenti obiettivamente destinate al suo esercizio e il diritto deve essere azionato lungo un preciso arco temporale, elementi che non sussistono nel caso di specie.
Come affermato in giurisprudenza, invero, “Il requisito dell'apparenza della servitù, necessario ai fini del relativo acquisto per usucapione o per destinazione del
padre di famiglia, si configura come presenza di segni visibili di opere permanenti obiettivamente destinate al suo esercizio e rivelanti, in modo non equivoco, l'esistenza
del peso gravante sul fondo servente, così da rendere manifesto che non si tratta di attività compiuta in via precaria, bensì di preciso onere a carattere stabile” (Cass.
civ., ord. 17.03.2017, n. 7004).
In definitiva, la domanda formulata dall'attore risulta generica e priva di precisi riferimenti temporali.
Inoltre, sulla base di quanto emerso dagli atti di causa, non vi è stata alcuna stabile costruzione volta all'esercizio della servitù ma solo un mutamento dello stato di fatto, operato dall'attore, in violazione dell'art. 901 c.c.
Sulla base di quanto chiarito, dunque, i convenuti hanno il diritto di esigere che l'apertura menzionata sia resa conforme alle prescrizioni del predetto articolo 901 c.c., ovvero “essere munite di un'inferriata idonea a
garantire la sicurezza del vicino e di una grata fissa in metallo le cui maglie non siano maggiori di tre centimetri quadrati;
avere il lato inferiore a un'altezza non minore di
due metri e mezzo dal pavimento o dal suolo del luogo al quale si vuole dare luce e aria, se esse sono al piano terreno, e non minore di due metri, se sono ai piani
superiori; avere il lato inferiore a un'altezza non minore di due metri e mezzo dal suolo del fondo vicino, a meno che si tratti di locale che sia in tutto o in parte a livello
inferiore al suolo del vicino e la condizione dei luoghi non consenta di osservare
l'altezza stessa”.
Conclusivamente, va rigettata la domanda attorea mentre va accolta la domanda riconvenzionale spiegata dai convenuti, con condanna dell'attore a rendere conforme alle prescrizioni di legge (rif. art. 901 c.c.)
l'attuale apertura.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo in base al D.M. 55/2014 e ss. mod., tenuto conto del valore della controversia e dell'attività concretamente espletata e del comportamento processuale delle parti
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, prima sezione civile, in persona del Giudice Unico Dott.ssa Lucia Paura, definitivamente pronunciando nel giudizio civile iscritto a ruolo con il n. di R.G. 1574/2018, così provvede:
- rigetta la domanda attorea;
- accoglie la domanda riconvenzionale formulata dai convenuti e, per l'effetto, condanna il sig. a ripristinare l'originaria Parte_1
funzione di lume ingrediente del vano oggetto di causa mediante l'apposizione di una grata, da porre dopo l'inferriata e incastonata nel muro, a una altezza di 2 metri dal punto più alto del pavimento, in modo tale da rendere il lume conforme alle prescrizioni dettate Parte_3
dall'art.901 c.c.;
- condanna l'attore al pagamento delle spese di lite del presente giudizio che liquida, come da motivazione in € 2.540,00 per compensi professionali oltre I.V.A., C.P.A. come per legge, se dovute, e spese generali nella misura del 15%, con attribuzione all'avv. Nicola Pignatiello, dichiaratosi antistatario;
- pone le spese di CTU a carico dell'attore, come liquidate in corso di causa.
Così deciso in Nola, lì 21.10.2025 Il Giudice Unico
Dott.ssa Lucia Paura