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Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XII, sentenza 26/01/2026, n. 542 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 542 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 542/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 12, riunita in udienza il 20/01/2026 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
MAIO IGINA, Presidente e Relatore
CARIDI FRANCO, Giudice
AQUINO VINCENZO, Giudice
in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5866/2024 depositato il 13/12/2024
proposto da
Comune di Roma - Via Ostiense, 131/l 00154 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 5653/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 6 e pubblicata il 29/04/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 86413 TARI 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 203/2026 depositato il
21/01/2026
Richieste delle parti: Appellante: nessuno è comparso
Appellato: si riporta agli atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con sentenza n.5653/2024, la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma accoglieva il ricorso presentato dalla società Resistente_1 Srl avverso un avviso di accertamento Tari 2017, emesso dal Comune di Roma a seguito di verbale di constatazione redatto dagli agenti accertatori di Aequa Roma Spa.
In particolare, con riferimento alle differenze nella superficie tassabile risultanti dal verbale di accertamento rispetto alla dichiarazione della società, i giudici di primo grado accoglievano la tesi della ricorrente che spiegava tali differenze in parte con riferimento ai lavori eseguiti nel 2018, in parte con riferimento alle superfici esenti perché soggette alla formazione di rifiuti speciali smaltiti a spese della società.
2. Avverso tale sentenza propone appello il Comune di Roma. Con il primo motivo, chiede riformarsi la sentenza in quanto avevano avuto esito favorevole all'amministrazione i contenziosi relativi ad altre annualità. Il Comune si duole, inoltre, che sia stato riconosciuto il diritto all'esenzione per la produzione di rifiuti speciali in assenza della dichiarazione prevista dall'art.8, comma 6 del regolamento Tari. Si riporta ai contenuti del verbale di constatazione controfirmato dalla rappresentante della società.
3. Si è costituita in giudizio la Resistente_1 che ha rappresentato di aver sollevato appello avverso le sentenze favorevoli all'amministrazione, e ha depositato il modello MUD anno 2017 trasmesso dallo smaltitore privato per i rifiuti speciali ritirati dalla Resistente_1 e n.4 denunce trimestrali inviate al Conai per il recupero degli imballaggi. Ha altresì ricordato di avere depositato una dichiarazione asseverata resa da un perito di parte con l'esatta indicazione delle superfici tassabili e di quelle esenti, che non era stata oggetto di contestazione da parte del Comune.
Successivamente la Resistente_1 ha depositato la sentenza di questa Corte n.7519/2024, sulla Tari anno 2015, passata in giudicato, favorevole alla società, nonché la sentenza n.6152/2025, relativa alla Tari anno 2016, anch'essa favorevole alla contribuente.
4. All'udienza del 20.1.2026, la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello non può essere accolto, per i motivi di seguito esposti.
Con riferimento alle altre annualità in contenzioso, precedenti all'esecuzione dei lavori che, nel 2018, avevano modificato la distribuzione delle superfici, ovvero il 2015 e il 2016, le pronunce di primo grado, favorevoli al Comune, sono state ribaltate in grado di appello;
la pronuncia relativa al 2015 è, peraltro, passata in giudicato.
Il primo motivo del Comune non può, dunque, essere accolto, atteso che l'estensione del giudicato relativo ad altra annualità porta ad una conferma della sentenza di primo grado impugnata e non ad una sua riforma. Nella pronuncia passata in giudicato, sono state, peraltro, condivise le conclusioni della dichiarazione asseverata del perito di parte circa la distribuzione e l'estensione delle superfici prima dell'esecuzione dei lavori di ristrutturazione ed è stata dichiarata l'impossibilità di estendere la rilevazione delle superfici avvenuta nel 2020 a tali annualità. Tali affermazioni riguardano elementi di fatto che valgono anche per l'annualità 2017 e, dunque, portano a respingere i motivi di doglianza del Comune. È respinto anche il motivo relativo alla mancata presentazione della dichiarazione prevista dal regolamento Tari sulle superfici soggette alla produzione di rifiuti speciali, alla luce della documentazione depositata dall'appellata.
Deve, pertanto, essere rigettato l'appello.
Tenuto conto del diverso tenore delle pronunce giurisprudenziali intervenute nel corso del tempo tra le parti, le spese sono compensate.
P.Q.M.
La Corte respinge l'appello e compensa le spese.
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 12, riunita in udienza il 20/01/2026 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
MAIO IGINA, Presidente e Relatore
CARIDI FRANCO, Giudice
AQUINO VINCENZO, Giudice
in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5866/2024 depositato il 13/12/2024
proposto da
Comune di Roma - Via Ostiense, 131/l 00154 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 5653/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 6 e pubblicata il 29/04/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 86413 TARI 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 203/2026 depositato il
21/01/2026
Richieste delle parti: Appellante: nessuno è comparso
Appellato: si riporta agli atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con sentenza n.5653/2024, la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma accoglieva il ricorso presentato dalla società Resistente_1 Srl avverso un avviso di accertamento Tari 2017, emesso dal Comune di Roma a seguito di verbale di constatazione redatto dagli agenti accertatori di Aequa Roma Spa.
In particolare, con riferimento alle differenze nella superficie tassabile risultanti dal verbale di accertamento rispetto alla dichiarazione della società, i giudici di primo grado accoglievano la tesi della ricorrente che spiegava tali differenze in parte con riferimento ai lavori eseguiti nel 2018, in parte con riferimento alle superfici esenti perché soggette alla formazione di rifiuti speciali smaltiti a spese della società.
2. Avverso tale sentenza propone appello il Comune di Roma. Con il primo motivo, chiede riformarsi la sentenza in quanto avevano avuto esito favorevole all'amministrazione i contenziosi relativi ad altre annualità. Il Comune si duole, inoltre, che sia stato riconosciuto il diritto all'esenzione per la produzione di rifiuti speciali in assenza della dichiarazione prevista dall'art.8, comma 6 del regolamento Tari. Si riporta ai contenuti del verbale di constatazione controfirmato dalla rappresentante della società.
3. Si è costituita in giudizio la Resistente_1 che ha rappresentato di aver sollevato appello avverso le sentenze favorevoli all'amministrazione, e ha depositato il modello MUD anno 2017 trasmesso dallo smaltitore privato per i rifiuti speciali ritirati dalla Resistente_1 e n.4 denunce trimestrali inviate al Conai per il recupero degli imballaggi. Ha altresì ricordato di avere depositato una dichiarazione asseverata resa da un perito di parte con l'esatta indicazione delle superfici tassabili e di quelle esenti, che non era stata oggetto di contestazione da parte del Comune.
Successivamente la Resistente_1 ha depositato la sentenza di questa Corte n.7519/2024, sulla Tari anno 2015, passata in giudicato, favorevole alla società, nonché la sentenza n.6152/2025, relativa alla Tari anno 2016, anch'essa favorevole alla contribuente.
4. All'udienza del 20.1.2026, la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello non può essere accolto, per i motivi di seguito esposti.
Con riferimento alle altre annualità in contenzioso, precedenti all'esecuzione dei lavori che, nel 2018, avevano modificato la distribuzione delle superfici, ovvero il 2015 e il 2016, le pronunce di primo grado, favorevoli al Comune, sono state ribaltate in grado di appello;
la pronuncia relativa al 2015 è, peraltro, passata in giudicato.
Il primo motivo del Comune non può, dunque, essere accolto, atteso che l'estensione del giudicato relativo ad altra annualità porta ad una conferma della sentenza di primo grado impugnata e non ad una sua riforma. Nella pronuncia passata in giudicato, sono state, peraltro, condivise le conclusioni della dichiarazione asseverata del perito di parte circa la distribuzione e l'estensione delle superfici prima dell'esecuzione dei lavori di ristrutturazione ed è stata dichiarata l'impossibilità di estendere la rilevazione delle superfici avvenuta nel 2020 a tali annualità. Tali affermazioni riguardano elementi di fatto che valgono anche per l'annualità 2017 e, dunque, portano a respingere i motivi di doglianza del Comune. È respinto anche il motivo relativo alla mancata presentazione della dichiarazione prevista dal regolamento Tari sulle superfici soggette alla produzione di rifiuti speciali, alla luce della documentazione depositata dall'appellata.
Deve, pertanto, essere rigettato l'appello.
Tenuto conto del diverso tenore delle pronunce giurisprudenziali intervenute nel corso del tempo tra le parti, le spese sono compensate.
P.Q.M.
La Corte respinge l'appello e compensa le spese.