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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 14/04/2025, n. 3142 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3142 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 46359/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
Sezione III - Giudice dott. Carlo Stefano Boerci
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 46359/2022 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. SILVIO BAGGIANO ed elezione di domicilio presso il difensore in Viale
Milano 2, Gallarate (p.e.c. Email_1
-attore-
contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. DANIELE MARTINELLI ed elezione di domicilio presso il difensore in Via Locatelli 82, Trescore Balneario (p.e.c.
Email_2
-convenuto-
CONCLUSIONI PER PARTE ATTRICE
1) In via preliminare, sospendere l'efficacia esecutiva del titolo per cui si procede ed in forza del quale è stato notificato all'istante atto di precetto in data 24 ottobre 2022, ed evitare in tal modo che il possa promuovere l'esecuzione in danno Controparte_1 dell'esponente
2) Nel merito, accertare e dichiarare che il non ha Controparte_1 diritto di procedere ad esecuzione forzata in danno dell'esponente, per tutti i motivi esposti e dedotti in narrativa;
per l'effetto, dichiarare l'illegittimità e la conseguente inefficacia dell'atto di precetto per l'importo indicato notificato in data 24 ottobre 2022
4) Con vittoria di spese e competenze del giudizio, oltre accessori come per legge
CONCLUSIONI PER PARTE CONVENUTA
Nel merito ed in via principale:
Accertarsi e/o dichiararsi il diritto del a procedere in Controparte_1 via esecutiva nei confronti del sig. per la somma di € 234.913,04= e/o per la Parte_1 diversa maggior/minor somma che il Giudice Adito ritenesse dovuta, in considerazione anche dei pagamenti che medio tempore il avrà ricevuto per come verrà chiaramente indicato in CP_1 sede di comparsa conclusionale, e gli interessi che matureranno e che sono maturati che sempre verranno quantificati in sede di comparsa conclusionale, oltre ad € 8.188,00= per i costi di iscrizione ipotecaria, respingendo la domanda di nullità e/o di inefficacia del precetto, precetto che dovrà essere ritenuto pienamente valido ed efficace con riguardo alla somma capitale che si accerti dovuta dall'opponente, oltre interessi, spese liquidate, e spese del precetto medesimo.
Con condanna alla rifusione delle competenze e delle anticipazioni da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.
pagina 2 di 5 RAGIONI DELLA DECISIONE
1.- Antefatto e svolgimento del giudizio
Con sentenza n. 2763/2015 del Tribunale di Bergamo, è Parte_1 stato condannato a pagare al l'importo di € 228.711,79 Controparte_1 oltre interessi legali e spese. La condanna è stata integralmente confermata in appello con sentenza n. 1855/2018 della Corte d'Appello di Brescia, che ha condannato il Parte_1
a rifondere anche le spese del secondo grado.
Nel frattempo, sin dal 2013 il ha agito in via Controparte_1 esecutiva per il recupero del credito, pignorando prima lo stipendio e poi la pensione dell'esecutato.
Nel marzo 2022, previa notificazione di un precetto in rinnovazione per l'importo di €
275.831,09 (doc. 6 attore), è stata pignorata anche la quota di comproprietà di un immobile sito a Bollate, Via Dante Alighieri 5, con le relative pertinenze (doc. 7).
Sennonché nell'ottobre 2022 è stato notificato un nuovo precetto in rinnovazione, insieme al titolo esecutivo, sempre per il medesimo importo. La ragione della nuova intimazione si intuisce dalla lettura dell'atto: nella procedura immobiliare è emerso che il bene pignorato ricadeva nella comunione legale tra il e la moglie Parte_1 [...]
e quindi occorreva agire esecutivamente anche nei confronti della CP_2 coniuge. Per questo, titolo e precetto sono stati notificati sia al debitore, sia alla CP_2 quale terza proprietaria ai sensi dell'art. 603 c.p.c..
Questa volta – che in precedenza aveva subito le azioni Parte_1 esecutive – ha presentato opposizione al precetto, contestando la quantificazione del credito che non teneva conto dei pagamenti ricevuti in forza delle precedenti esecuzioni.
Più in generale, il debitore contesta il comportamento della controparte, che avrebbe ostacolato la sua disponibilità a fare il possibile per pagare.
Il si è costituito in giudizio contestando le domande Controparte_1 avversarie. Il giudizio si è trascinato per diverso tempo, in pendenza di trattative tra le parti che non si sono concretizzate. Nelle more, con ordinanza del 28/9/2023 è stata sospesa l'efficacia esecutiva del titolo per le somme superiori ad € 233.813,39.
Da ultimo, la causa è stata riassegnata allo scrivente giudice e il 28/10/2024 è stata trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini per il deposito delle memorie conclusionali ai sensi dell'art. 190 c.p.c. (nella versione anteriore alla riforma del processo civile).
2.- Inammissibilità dell'opposizione
pagina 3 di 5 L'opposizione a precetto è inammissibile, perché presentata quando era pendente l'esecuzione immobiliare promossa dal sull'immobile in Controparte_1 comproprietà tra i coniugi Parte_2
Invero, dopo la notificazione del pignoramento e nel corso della procedura esecutiva, ogni contestazione del diritto di agire in executivis deve essere proposta con le forme dell'opposizione all'esecuzione c.d. “successiva”, ai sensi del secondo comma dell'art. 615
c.p.c.: infatti, la norma è chiara nel prevedere che si possa proporre opposizione a precetto
“quando si contesta il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata e questa non è ancora iniziata”. A partire da quel momento, infatti, l'opposizione andrà proposta al giudice dell'esecuzione, tanto che “la fase di merito a cognizione piena del giudizio di opposizione sarà improcedibile (e quindi la relativa domanda improponibile), in quanto non preceduta e correttamente raccordata con la necessaria ed indefettibile preventiva fase a cognizione sommaria del medesimo giudizio davanti al giudice dell'esecuzione” (Cass. 25170/2018).
Nel caso di specie, alla data di notificazione del precetto (24/10/2022) e dell'atto di citazione in opposizione ad esso (14/11/2022), era pendente la procedura esecutiva n. RGE
348/2022, promossa dal con atto di pignoramento del Controparte_1 marzo 2022 ai danni di . Di conseguenza, la domanda del Parte_1
volta a far accertare l'insussistenza del diritto di agire in via esecutiva Parte_1 avrebbe dovuto essere proposta, in quel momento, con ricorso al giudice dell'esecuzione.
L'improponibilità della domanda può essere rilevata d'ufficio anche in sentenza, senza necessità di sottoporre la questione al contraddittorio ai sensi dell'art. 101 c.p.c., perché si tratta di una questione strettamente processuale (cfr. Cassazione civile sez. VI,
29/09/2015, n. 19372: “In tema di contraddittorio, le questioni di esclusiva rilevanza processuale, siccome inidonee a modificare il quadro fattuale ed a determinare nuovi sviluppi della lite non presi in considerazione dalle parti, non rientrano tra quelle che, ai sensi dell'art. 101, comma 2, c.p.c. (nel testo introdotto dall'art. 45, comma 13, della l. n. 69 del 2009), se rilevate d'ufficio, vanno sottoposte alle parti, le quali, per altro verso, devono avere autonoma consapevolezza degli incombenti cui la norma di rito subordina l'esercizio delle domande giudiziali”).
3.- Spese legali
Le spese sono compensate, stante il fatto che l'originaria inammissibilità della domanda è stata rilevata d'ufficio in sentenza e che l'inutile aggravio di attività difensiva è stato quindi determinato dalla mancata tempestiva eccezione di parte.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione pagina 4 di 5 disattesa o assorbita, così dispone:
1) DICHIARA la domanda inammissibile;
2) COMPENSA le spese legali.
Milano, 14 aprile 2025
Il Giudice
dott. Carlo Stefano Boerci
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
Sezione III - Giudice dott. Carlo Stefano Boerci
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 46359/2022 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. SILVIO BAGGIANO ed elezione di domicilio presso il difensore in Viale
Milano 2, Gallarate (p.e.c. Email_1
-attore-
contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. DANIELE MARTINELLI ed elezione di domicilio presso il difensore in Via Locatelli 82, Trescore Balneario (p.e.c.
Email_2
-convenuto-
CONCLUSIONI PER PARTE ATTRICE
1) In via preliminare, sospendere l'efficacia esecutiva del titolo per cui si procede ed in forza del quale è stato notificato all'istante atto di precetto in data 24 ottobre 2022, ed evitare in tal modo che il possa promuovere l'esecuzione in danno Controparte_1 dell'esponente
2) Nel merito, accertare e dichiarare che il non ha Controparte_1 diritto di procedere ad esecuzione forzata in danno dell'esponente, per tutti i motivi esposti e dedotti in narrativa;
per l'effetto, dichiarare l'illegittimità e la conseguente inefficacia dell'atto di precetto per l'importo indicato notificato in data 24 ottobre 2022
4) Con vittoria di spese e competenze del giudizio, oltre accessori come per legge
CONCLUSIONI PER PARTE CONVENUTA
Nel merito ed in via principale:
Accertarsi e/o dichiararsi il diritto del a procedere in Controparte_1 via esecutiva nei confronti del sig. per la somma di € 234.913,04= e/o per la Parte_1 diversa maggior/minor somma che il Giudice Adito ritenesse dovuta, in considerazione anche dei pagamenti che medio tempore il avrà ricevuto per come verrà chiaramente indicato in CP_1 sede di comparsa conclusionale, e gli interessi che matureranno e che sono maturati che sempre verranno quantificati in sede di comparsa conclusionale, oltre ad € 8.188,00= per i costi di iscrizione ipotecaria, respingendo la domanda di nullità e/o di inefficacia del precetto, precetto che dovrà essere ritenuto pienamente valido ed efficace con riguardo alla somma capitale che si accerti dovuta dall'opponente, oltre interessi, spese liquidate, e spese del precetto medesimo.
Con condanna alla rifusione delle competenze e delle anticipazioni da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.
pagina 2 di 5 RAGIONI DELLA DECISIONE
1.- Antefatto e svolgimento del giudizio
Con sentenza n. 2763/2015 del Tribunale di Bergamo, è Parte_1 stato condannato a pagare al l'importo di € 228.711,79 Controparte_1 oltre interessi legali e spese. La condanna è stata integralmente confermata in appello con sentenza n. 1855/2018 della Corte d'Appello di Brescia, che ha condannato il Parte_1
a rifondere anche le spese del secondo grado.
Nel frattempo, sin dal 2013 il ha agito in via Controparte_1 esecutiva per il recupero del credito, pignorando prima lo stipendio e poi la pensione dell'esecutato.
Nel marzo 2022, previa notificazione di un precetto in rinnovazione per l'importo di €
275.831,09 (doc. 6 attore), è stata pignorata anche la quota di comproprietà di un immobile sito a Bollate, Via Dante Alighieri 5, con le relative pertinenze (doc. 7).
Sennonché nell'ottobre 2022 è stato notificato un nuovo precetto in rinnovazione, insieme al titolo esecutivo, sempre per il medesimo importo. La ragione della nuova intimazione si intuisce dalla lettura dell'atto: nella procedura immobiliare è emerso che il bene pignorato ricadeva nella comunione legale tra il e la moglie Parte_1 [...]
e quindi occorreva agire esecutivamente anche nei confronti della CP_2 coniuge. Per questo, titolo e precetto sono stati notificati sia al debitore, sia alla CP_2 quale terza proprietaria ai sensi dell'art. 603 c.p.c..
Questa volta – che in precedenza aveva subito le azioni Parte_1 esecutive – ha presentato opposizione al precetto, contestando la quantificazione del credito che non teneva conto dei pagamenti ricevuti in forza delle precedenti esecuzioni.
Più in generale, il debitore contesta il comportamento della controparte, che avrebbe ostacolato la sua disponibilità a fare il possibile per pagare.
Il si è costituito in giudizio contestando le domande Controparte_1 avversarie. Il giudizio si è trascinato per diverso tempo, in pendenza di trattative tra le parti che non si sono concretizzate. Nelle more, con ordinanza del 28/9/2023 è stata sospesa l'efficacia esecutiva del titolo per le somme superiori ad € 233.813,39.
Da ultimo, la causa è stata riassegnata allo scrivente giudice e il 28/10/2024 è stata trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini per il deposito delle memorie conclusionali ai sensi dell'art. 190 c.p.c. (nella versione anteriore alla riforma del processo civile).
2.- Inammissibilità dell'opposizione
pagina 3 di 5 L'opposizione a precetto è inammissibile, perché presentata quando era pendente l'esecuzione immobiliare promossa dal sull'immobile in Controparte_1 comproprietà tra i coniugi Parte_2
Invero, dopo la notificazione del pignoramento e nel corso della procedura esecutiva, ogni contestazione del diritto di agire in executivis deve essere proposta con le forme dell'opposizione all'esecuzione c.d. “successiva”, ai sensi del secondo comma dell'art. 615
c.p.c.: infatti, la norma è chiara nel prevedere che si possa proporre opposizione a precetto
“quando si contesta il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata e questa non è ancora iniziata”. A partire da quel momento, infatti, l'opposizione andrà proposta al giudice dell'esecuzione, tanto che “la fase di merito a cognizione piena del giudizio di opposizione sarà improcedibile (e quindi la relativa domanda improponibile), in quanto non preceduta e correttamente raccordata con la necessaria ed indefettibile preventiva fase a cognizione sommaria del medesimo giudizio davanti al giudice dell'esecuzione” (Cass. 25170/2018).
Nel caso di specie, alla data di notificazione del precetto (24/10/2022) e dell'atto di citazione in opposizione ad esso (14/11/2022), era pendente la procedura esecutiva n. RGE
348/2022, promossa dal con atto di pignoramento del Controparte_1 marzo 2022 ai danni di . Di conseguenza, la domanda del Parte_1
volta a far accertare l'insussistenza del diritto di agire in via esecutiva Parte_1 avrebbe dovuto essere proposta, in quel momento, con ricorso al giudice dell'esecuzione.
L'improponibilità della domanda può essere rilevata d'ufficio anche in sentenza, senza necessità di sottoporre la questione al contraddittorio ai sensi dell'art. 101 c.p.c., perché si tratta di una questione strettamente processuale (cfr. Cassazione civile sez. VI,
29/09/2015, n. 19372: “In tema di contraddittorio, le questioni di esclusiva rilevanza processuale, siccome inidonee a modificare il quadro fattuale ed a determinare nuovi sviluppi della lite non presi in considerazione dalle parti, non rientrano tra quelle che, ai sensi dell'art. 101, comma 2, c.p.c. (nel testo introdotto dall'art. 45, comma 13, della l. n. 69 del 2009), se rilevate d'ufficio, vanno sottoposte alle parti, le quali, per altro verso, devono avere autonoma consapevolezza degli incombenti cui la norma di rito subordina l'esercizio delle domande giudiziali”).
3.- Spese legali
Le spese sono compensate, stante il fatto che l'originaria inammissibilità della domanda è stata rilevata d'ufficio in sentenza e che l'inutile aggravio di attività difensiva è stato quindi determinato dalla mancata tempestiva eccezione di parte.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione pagina 4 di 5 disattesa o assorbita, così dispone:
1) DICHIARA la domanda inammissibile;
2) COMPENSA le spese legali.
Milano, 14 aprile 2025
Il Giudice
dott. Carlo Stefano Boerci
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