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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 19/03/2025, n. 400 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 400 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
R EP UBBLI C A ITAL I AN A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI PALERMO
PRIMA SEZIONE CIVILE composta dai sigg.ri Magistrati dr. Giovanni D'Antoni Presidente dr. Daniela Pellingra Consigliere dr. Ivana Francesca Mancuso Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 340/2020 R.G. di questa Corte di Appello, promossa in questo grado da
(C.F. ), in persona del suo Parte_1 P.IVA_1
legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. Parte_2
Pec e dell'Avv. FEDERICO
[...] Email_1
PRIMAVERA, Pec Email_2 appellante contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._1
GALANTE MARCELLO , PEC. Email_3
appellati
Conclusioni: per l'appellante
Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Palermo
Respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, in accoglimento del presente appello:
Pag. 1 di 7 In via cautelare, ritenuto ammissibile il presente appello, sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza n. 5644/2019 emessa dal Tribunale di Palermo, in funzione di Giudice Unico
Dott.ssa ER TO, in data 19.12.2019, notificata a mezzo Pec in data 22.01.2020, oggetto di impugnazione, per le motivazioni in fatto e in diritto sopra esposte.
In via pregiudiziale, in accoglimento del motivo d'appello contraddistinto con il numero 1.1., accertare e dichiarare la mancata integrazione del contraddittorio nei confronti del
e, conseguentemente, disporre l'annullamento Controparte_2 della sentenza impugnata e la rimessione delle parti avanti il Tribunale a norma dell'art. 354
c.p.c.
In via principale, accertare e dichiarare la nullità della sentenza n. 5644/2019 emessa dal
Tribunale di Palermo, in funzione di Giudice Unico Dott.ssa ER TO, in data
19.12.2019, notificata a mezzo Pec in data 22.01.2020, in accoglimento del motivo d'appello contraddistinto con il numero 1.2, perché in violazione dell'art. 112 c.p.c., e/o in accoglimento del motivo n. 2, perché in violazione degli articoli 132 co. 2 n. 4) c.p.c., 118 disp. att. c.p.c. e
111 Cost., e/o in accoglimento del motivo n. 3, perché in violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.
In via principale, in conseguenza dell'accoglimento anche di uno solo dei motivi sopra indicati, annullata la sentenza impugnata, entrare nel merito della controversia.
Nel merito, in riforma della sentenza impugnata:
In via principale accertare e dichiarare la nullità del contratto di appalto stipulato in data
28.01.2016 tra il e la per Controparte_2 Controparte_3 contrarietà a norme imperative ex art. 1418 c.c. per le ragioni ampiamente esposte e, conseguentemente
Revocare il decreto ingiuntivo n. 1041/2017, emesso dal Tribunale di Palermo in data
12.02.2017, in favore del Sig. con il quale è stato ingiunto alla Controparte_1 [...] il pagamento della somma di € 22.755,82 oltre interessi e spese legali Parte_1 liquidate in € 540,00 per compensi professionali e in € 145,50 per esborsi, oltre oneri accessori come per legge, poiché non dovute per carenza di titolo.
In via subordinata accertare e dichiarare, la non opponibilità del suddetto contratto di appalto alla e, per l'effetto Parte_1
Revocare il decreto ingiuntivo n. 1041/2017, emesso dal Tribunale di Palermo in data
12.02.2017, in favore del Sig. con il quale è stato ingiunto alla Controparte_1 Pt_1
Pag. 2 di 7 il pagamento della somma di € 22.755,82 oltre interessi e spese legali Parte_1 liquidate in € 540,00 per compensi professionali e in € 145,50 per esborsi, oltre oneri accessori come per legge, poiché non dovute per inopponibilità del titolo.
In ogni caso, in accoglimento di uno dei motivi di appello, riformare il capo della sentenza impugnata e contraddistinto con la lettera f), con riferimento al pagamento delle spese legali della fase monitoria e del giudizio di primo grado.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio, da liquidarsi come da note spese che si producono.
Per l'appellato
PIACCIA ALLA ECC.MA CORTE DI APPELLO
Disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa
Dichiarare inammissibile l'appello anche ai sensi dell'art.348 bis del cpc Rigettare la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza appellata.
Confermare conseguentemente la sentenza appellata ed il decreto ingiuntivo n.1041 del 2017 emesso dal Tribunale di Palermo nel procedimento n.21609/2016, in data 12.02.2017 in favore di ( titolare dell' omonima dita P.I. Controparte_1 C.F._1
ed in danno della ditta in persona del suo legale P.IVA_2 Parte_1 rapp.te p.t. cf ordinando l' immediato pagamento della somma ingiunta di € P.IVA_1
22755,82 oltre interessi legali dalla data di messa in mora ed oltre i compensi già liquidati. Nel merito Rigettare l' appello e l'opposizione formulata dalla ditta
[...] in persona del suo legale re..te p.t. perché inammissibile, infondata in Parte_1 fatto ed in diritto e comunque non opponibile a parte opposta, confermando in toto il decreto ingiuntivo n.1041 del 2017 emesso dal Tribunale di Palermo nel procedimento n.21609/2016, in data 12.02.2017 in favore di ( titolare dell' Controparte_1 C.F._1 omonima ditta P.I. ed in danno della in P.IVA_2 Controparte_4 persona del suo legale rapp.te p.t. cf con le consequenziali statuizioni di P.IVA_1 condannatorio al pagamento della sorte, interessi e spese come ivi liquidate. Con vittoria di spese, compensi , rimborso spese generali ed accessori
In fatto e in diritto
Pag. 3 di 7 1. Con atto del 06.04.2017, la proponeva Parte_1
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1041/2017, emesso dal Tribunale di
Palermo in favore della ditta individuale in data 12.02.2017 e Controparte_1 notificato in data 27.01.2017, con il quale veniva ingiunto, in danno dell'odierna appellante, il pagamento della somma di € 22.755,82 oltre interessi e spese legali e ne chiedeva la revoca.
2. Più in particolare, chiedeva, preliminarmente, di chiamare in causa il
, in persona dell'Amministratore pro Controparte_5 tempore e domandava che venisse dichiarata la nullità del contratto di appalto stipulato il 28.1.2016 tra il predetto Condominio e la . Controparte_3
3. A sostegno dell'opposizione deduceva che il decreto ingiuntivo era stato emesso su istanza della per il pagamento delle quote di acconto per i Controparte_3
lavori di ristrutturazione dell'immobile condominiale e che, tuttavia, il contratto di appalto stipulato tra la ditta aggiudicatrice dei lavori e il era nullo, attesa CP_2 la mancata costituzione del fondo ex art. 1135 c.c.
4. Con sentenza n. 5644/2019 pubblicata il 19.12.2019 il Tribunale respingeva l'opposizione e condannava la società al pagamento delle spese di lite. Parte_1
5. Con atto di citazione notificato il 19.2.2020 la ha impugnato la Parte_1
sopra indicata sentenza, chiedendone la riforma con l'accoglimento delle conclusioni indicate in epigrafe.
6. Si è costituita la instando per il rigetto del gravame. Controparte_3
7. Sostituita l'udienza del 3 aprile 2024 con il deposito di note scritte ex art. 127ter
c.p.c., le parti hanno depositato le note e il Collegio ha assunto la causa in deliberazione.
8. La società ha, in primo luogo, censurato la sentenza per avere Parte_1
ritenuto non necessaria l'integrazione del contraddittorio con il Controparte_2
avendo essa eccepito la nullità del contratto di appalto stipulato
[...] proprio dal suddetto e che su tale eccezione non si è pronunciata. CP_2
9. Ha, inoltre, censurato la sentenza per aver erroneamente interpretato i fatti e le risultanze istruttorie ed anche per aver posto a fondamento della decisione la
Pag. 4 di 7 deposizione del teste , il quale – a suo dire – non avrebbe potuto Testimone_1
testimoniare avendo il teste un interesse personale diretto nella controversia, essendo previsto un compenso per il , all'esito della contabilizzazione dei lavori, di € Tes_1
50.000.
10. Infine, ha impugnato il capo della sentenza con il quale è stata condannata al pagamento delle spese di lite.
11. I motivi, da esaminarsi congiuntamente attesa la loro stretta connessione, non sono fondati.
12. Come accennato in premessa il Tribunale ha respinto l'opposizione proposta dalla avendo ritenuto provato il mancato pagamento delle quote Parte_1
condominiali, siccome accertato dalla documentazione in atti e in esito alle prove testimoniali.
13. Il primo giudice non ha, in effetti, affrontato la questione della nullità del contratto e nulla ha detto in merito alla necessità di integrare il contraddittorio con il su detta questione;
tuttavia, tale mancanza non inficia l'esito del CP_2
giudizio, poiché l'eccezione di nullità non è fondata.
14. L'art. 1135 n. 4) c.c. dispone, come noto, che rientri nelle attribuzioni dell'assemblea dei condomini la decisione in merito alle opere di manutenzione straordinaria e che debba essere obbligatoriamente costituito un fondo pari all'importo dei lavori, anche in relazione ai singoli pagamenti qualora sia previsto un pagamento graduale in relazione allo stato di avanzamento lavori.
15. Nel caso di specie, all'assemblea dei condomini del 2.12.2015 – alla quale era presente anche la – sono stati definitivamente approvati i lavori di Parte_1
manutenzione straordinaria, all'amministratore è stato dato mandato per la stipula del contratto di appalto, è stato stabilito di versare, prima dell'inizio dei lavori previsto per aprile 2016, un acconto pari al 10%, e infine, è stato deliberato che
“l'amministratore nei mesi di dicembre, gennaio, febbraio e marzo si adopererà a raccogliere un fondo cassa dai condomini per l'acconto predisposto”.
16. Risulta evidente, quindi, che l'assemblea abbia deliberato la costituzione del fondo di cui all'art. 1135 n. 4) c.c., considerato che il pagamento era stato previsto in
Pag. 5 di 7 modo graduale. Ne consegue che l'eccezione di nullità del contratto di appalto per la mancata costituzione del fondo non è fondata e, conseguentemente, non risulta necessaria alcuna integrazione del contraddittorio con il CP_2
17. Passando all'esame delle censure alla sentenza di primo grado, va rilevato che, contrariamente all'assunto dell'appellante, il Tribunale non ha affatto fondato la decisione sulla testimonianza del , avendo ritenuto soltanto che la detta Tes_1 testimonianza, unitamente a quella del teste abbiano confermato le risultanze Tes_2
documentali, dalle quali emergeva già l'inadempimento della . Parte_1
18. Difatti, in atti erano stati depositati sia il contratto di appalto concluso tra il e il , sia il verbale dell'assemblea del 2.12.2015 già richiamato, CP_2 CP_1
ed il primo Giudice – dopo aver riportato il contenuto dell'art. 16 del contratto di appalto secondo il quale l'impresa si obbligava ad agire nei confronti di ciascun condomino per la quota di propria spettanza - ha opportunamente richiamato i principi ordinari in materia di prova dell'adempimento che spetta al debitore ed ha rilevato come tale prova non fosse stata fornita.
19. L'appellante non ha, invero, censurato la decisione confrontandosi con i superiori rilievi, essendosi limitato a sostenere che la ditta non avesse CP_1
titolo per agire in via monitoria nei suoi confronti, stante la nullità del contratto di appalto. Nulla ha provato in ordine all'adempimento o alla non imputabilità dell'inadempimento.
20. Da tanto consegue che la società , sulla quale gravava l'onere Parte_1
probatorio, non ha dimostrato di aver provveduto al pagamento della quota di acconto dei lavori di ristrutturazione dell'immobile condominiale.
21. Consegue, ancora, che non merita censure il capo della sentenza con il quale la società è stata condannata al pagamento delle spese di lite, essendo essa Parte_1
risultata soccombente.
22. In definitiva, la decisione, sia pure integrata con la disamina dell'eccezione di nullità del contratto, deve essere confermata e l'appello respinto.
23. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo secondo i parametri di cui al DM 55/2014, e successive modifiche e integrazioni.
Pag. 6 di 7 24. Al rigetto dell'impugnazione consegue, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del
D.P.R. n. 115 del 2002 l'obbligo per la parte appellante di provvedere al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte, uditi i procuratori delle parti,
- Rigetta l'appello avverso la sentenza del Tribunale di Palermo n. 5644/2019 pubblicata in data 19.12.2019 appellata dalla società
[...]
nei confronti della ditta con Parte_1 Controparte_1
atto di citazione notificato il 19.2.2020 a mezzo pec.
- Condanna la società al pagamento delle Parte_1
spese di lite che si liquidano in € 2.000,00, oltre rimborso spese generali al 15%, iva e cpa come per legge.
- Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento ad opera della parte appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile della
Corte di Appello del 24 ottobre 2024
Il Consigliere est.
Ivana Francesca Mancuso
Il Presidente
Giovanni D'Antoni
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Presidente del collegio dr. Giovanni D'Antoni e dal Consigliere relatore Ivana Francesca Mancuso, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44, così come modificato dal decreto del Ministro della Giustizia 29.12.2023 n. 157.
Pag. 7 di 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI PALERMO
PRIMA SEZIONE CIVILE composta dai sigg.ri Magistrati dr. Giovanni D'Antoni Presidente dr. Daniela Pellingra Consigliere dr. Ivana Francesca Mancuso Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 340/2020 R.G. di questa Corte di Appello, promossa in questo grado da
(C.F. ), in persona del suo Parte_1 P.IVA_1
legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. Parte_2
Pec e dell'Avv. FEDERICO
[...] Email_1
PRIMAVERA, Pec Email_2 appellante contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._1
GALANTE MARCELLO , PEC. Email_3
appellati
Conclusioni: per l'appellante
Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Palermo
Respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, in accoglimento del presente appello:
Pag. 1 di 7 In via cautelare, ritenuto ammissibile il presente appello, sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza n. 5644/2019 emessa dal Tribunale di Palermo, in funzione di Giudice Unico
Dott.ssa ER TO, in data 19.12.2019, notificata a mezzo Pec in data 22.01.2020, oggetto di impugnazione, per le motivazioni in fatto e in diritto sopra esposte.
In via pregiudiziale, in accoglimento del motivo d'appello contraddistinto con il numero 1.1., accertare e dichiarare la mancata integrazione del contraddittorio nei confronti del
e, conseguentemente, disporre l'annullamento Controparte_2 della sentenza impugnata e la rimessione delle parti avanti il Tribunale a norma dell'art. 354
c.p.c.
In via principale, accertare e dichiarare la nullità della sentenza n. 5644/2019 emessa dal
Tribunale di Palermo, in funzione di Giudice Unico Dott.ssa ER TO, in data
19.12.2019, notificata a mezzo Pec in data 22.01.2020, in accoglimento del motivo d'appello contraddistinto con il numero 1.2, perché in violazione dell'art. 112 c.p.c., e/o in accoglimento del motivo n. 2, perché in violazione degli articoli 132 co. 2 n. 4) c.p.c., 118 disp. att. c.p.c. e
111 Cost., e/o in accoglimento del motivo n. 3, perché in violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.
In via principale, in conseguenza dell'accoglimento anche di uno solo dei motivi sopra indicati, annullata la sentenza impugnata, entrare nel merito della controversia.
Nel merito, in riforma della sentenza impugnata:
In via principale accertare e dichiarare la nullità del contratto di appalto stipulato in data
28.01.2016 tra il e la per Controparte_2 Controparte_3 contrarietà a norme imperative ex art. 1418 c.c. per le ragioni ampiamente esposte e, conseguentemente
Revocare il decreto ingiuntivo n. 1041/2017, emesso dal Tribunale di Palermo in data
12.02.2017, in favore del Sig. con il quale è stato ingiunto alla Controparte_1 [...] il pagamento della somma di € 22.755,82 oltre interessi e spese legali Parte_1 liquidate in € 540,00 per compensi professionali e in € 145,50 per esborsi, oltre oneri accessori come per legge, poiché non dovute per carenza di titolo.
In via subordinata accertare e dichiarare, la non opponibilità del suddetto contratto di appalto alla e, per l'effetto Parte_1
Revocare il decreto ingiuntivo n. 1041/2017, emesso dal Tribunale di Palermo in data
12.02.2017, in favore del Sig. con il quale è stato ingiunto alla Controparte_1 Pt_1
Pag. 2 di 7 il pagamento della somma di € 22.755,82 oltre interessi e spese legali Parte_1 liquidate in € 540,00 per compensi professionali e in € 145,50 per esborsi, oltre oneri accessori come per legge, poiché non dovute per inopponibilità del titolo.
In ogni caso, in accoglimento di uno dei motivi di appello, riformare il capo della sentenza impugnata e contraddistinto con la lettera f), con riferimento al pagamento delle spese legali della fase monitoria e del giudizio di primo grado.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio, da liquidarsi come da note spese che si producono.
Per l'appellato
PIACCIA ALLA ECC.MA CORTE DI APPELLO
Disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa
Dichiarare inammissibile l'appello anche ai sensi dell'art.348 bis del cpc Rigettare la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza appellata.
Confermare conseguentemente la sentenza appellata ed il decreto ingiuntivo n.1041 del 2017 emesso dal Tribunale di Palermo nel procedimento n.21609/2016, in data 12.02.2017 in favore di ( titolare dell' omonima dita P.I. Controparte_1 C.F._1
ed in danno della ditta in persona del suo legale P.IVA_2 Parte_1 rapp.te p.t. cf ordinando l' immediato pagamento della somma ingiunta di € P.IVA_1
22755,82 oltre interessi legali dalla data di messa in mora ed oltre i compensi già liquidati. Nel merito Rigettare l' appello e l'opposizione formulata dalla ditta
[...] in persona del suo legale re..te p.t. perché inammissibile, infondata in Parte_1 fatto ed in diritto e comunque non opponibile a parte opposta, confermando in toto il decreto ingiuntivo n.1041 del 2017 emesso dal Tribunale di Palermo nel procedimento n.21609/2016, in data 12.02.2017 in favore di ( titolare dell' Controparte_1 C.F._1 omonima ditta P.I. ed in danno della in P.IVA_2 Controparte_4 persona del suo legale rapp.te p.t. cf con le consequenziali statuizioni di P.IVA_1 condannatorio al pagamento della sorte, interessi e spese come ivi liquidate. Con vittoria di spese, compensi , rimborso spese generali ed accessori
In fatto e in diritto
Pag. 3 di 7 1. Con atto del 06.04.2017, la proponeva Parte_1
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1041/2017, emesso dal Tribunale di
Palermo in favore della ditta individuale in data 12.02.2017 e Controparte_1 notificato in data 27.01.2017, con il quale veniva ingiunto, in danno dell'odierna appellante, il pagamento della somma di € 22.755,82 oltre interessi e spese legali e ne chiedeva la revoca.
2. Più in particolare, chiedeva, preliminarmente, di chiamare in causa il
, in persona dell'Amministratore pro Controparte_5 tempore e domandava che venisse dichiarata la nullità del contratto di appalto stipulato il 28.1.2016 tra il predetto Condominio e la . Controparte_3
3. A sostegno dell'opposizione deduceva che il decreto ingiuntivo era stato emesso su istanza della per il pagamento delle quote di acconto per i Controparte_3
lavori di ristrutturazione dell'immobile condominiale e che, tuttavia, il contratto di appalto stipulato tra la ditta aggiudicatrice dei lavori e il era nullo, attesa CP_2 la mancata costituzione del fondo ex art. 1135 c.c.
4. Con sentenza n. 5644/2019 pubblicata il 19.12.2019 il Tribunale respingeva l'opposizione e condannava la società al pagamento delle spese di lite. Parte_1
5. Con atto di citazione notificato il 19.2.2020 la ha impugnato la Parte_1
sopra indicata sentenza, chiedendone la riforma con l'accoglimento delle conclusioni indicate in epigrafe.
6. Si è costituita la instando per il rigetto del gravame. Controparte_3
7. Sostituita l'udienza del 3 aprile 2024 con il deposito di note scritte ex art. 127ter
c.p.c., le parti hanno depositato le note e il Collegio ha assunto la causa in deliberazione.
8. La società ha, in primo luogo, censurato la sentenza per avere Parte_1
ritenuto non necessaria l'integrazione del contraddittorio con il Controparte_2
avendo essa eccepito la nullità del contratto di appalto stipulato
[...] proprio dal suddetto e che su tale eccezione non si è pronunciata. CP_2
9. Ha, inoltre, censurato la sentenza per aver erroneamente interpretato i fatti e le risultanze istruttorie ed anche per aver posto a fondamento della decisione la
Pag. 4 di 7 deposizione del teste , il quale – a suo dire – non avrebbe potuto Testimone_1
testimoniare avendo il teste un interesse personale diretto nella controversia, essendo previsto un compenso per il , all'esito della contabilizzazione dei lavori, di € Tes_1
50.000.
10. Infine, ha impugnato il capo della sentenza con il quale è stata condannata al pagamento delle spese di lite.
11. I motivi, da esaminarsi congiuntamente attesa la loro stretta connessione, non sono fondati.
12. Come accennato in premessa il Tribunale ha respinto l'opposizione proposta dalla avendo ritenuto provato il mancato pagamento delle quote Parte_1
condominiali, siccome accertato dalla documentazione in atti e in esito alle prove testimoniali.
13. Il primo giudice non ha, in effetti, affrontato la questione della nullità del contratto e nulla ha detto in merito alla necessità di integrare il contraddittorio con il su detta questione;
tuttavia, tale mancanza non inficia l'esito del CP_2
giudizio, poiché l'eccezione di nullità non è fondata.
14. L'art. 1135 n. 4) c.c. dispone, come noto, che rientri nelle attribuzioni dell'assemblea dei condomini la decisione in merito alle opere di manutenzione straordinaria e che debba essere obbligatoriamente costituito un fondo pari all'importo dei lavori, anche in relazione ai singoli pagamenti qualora sia previsto un pagamento graduale in relazione allo stato di avanzamento lavori.
15. Nel caso di specie, all'assemblea dei condomini del 2.12.2015 – alla quale era presente anche la – sono stati definitivamente approvati i lavori di Parte_1
manutenzione straordinaria, all'amministratore è stato dato mandato per la stipula del contratto di appalto, è stato stabilito di versare, prima dell'inizio dei lavori previsto per aprile 2016, un acconto pari al 10%, e infine, è stato deliberato che
“l'amministratore nei mesi di dicembre, gennaio, febbraio e marzo si adopererà a raccogliere un fondo cassa dai condomini per l'acconto predisposto”.
16. Risulta evidente, quindi, che l'assemblea abbia deliberato la costituzione del fondo di cui all'art. 1135 n. 4) c.c., considerato che il pagamento era stato previsto in
Pag. 5 di 7 modo graduale. Ne consegue che l'eccezione di nullità del contratto di appalto per la mancata costituzione del fondo non è fondata e, conseguentemente, non risulta necessaria alcuna integrazione del contraddittorio con il CP_2
17. Passando all'esame delle censure alla sentenza di primo grado, va rilevato che, contrariamente all'assunto dell'appellante, il Tribunale non ha affatto fondato la decisione sulla testimonianza del , avendo ritenuto soltanto che la detta Tes_1 testimonianza, unitamente a quella del teste abbiano confermato le risultanze Tes_2
documentali, dalle quali emergeva già l'inadempimento della . Parte_1
18. Difatti, in atti erano stati depositati sia il contratto di appalto concluso tra il e il , sia il verbale dell'assemblea del 2.12.2015 già richiamato, CP_2 CP_1
ed il primo Giudice – dopo aver riportato il contenuto dell'art. 16 del contratto di appalto secondo il quale l'impresa si obbligava ad agire nei confronti di ciascun condomino per la quota di propria spettanza - ha opportunamente richiamato i principi ordinari in materia di prova dell'adempimento che spetta al debitore ed ha rilevato come tale prova non fosse stata fornita.
19. L'appellante non ha, invero, censurato la decisione confrontandosi con i superiori rilievi, essendosi limitato a sostenere che la ditta non avesse CP_1
titolo per agire in via monitoria nei suoi confronti, stante la nullità del contratto di appalto. Nulla ha provato in ordine all'adempimento o alla non imputabilità dell'inadempimento.
20. Da tanto consegue che la società , sulla quale gravava l'onere Parte_1
probatorio, non ha dimostrato di aver provveduto al pagamento della quota di acconto dei lavori di ristrutturazione dell'immobile condominiale.
21. Consegue, ancora, che non merita censure il capo della sentenza con il quale la società è stata condannata al pagamento delle spese di lite, essendo essa Parte_1
risultata soccombente.
22. In definitiva, la decisione, sia pure integrata con la disamina dell'eccezione di nullità del contratto, deve essere confermata e l'appello respinto.
23. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo secondo i parametri di cui al DM 55/2014, e successive modifiche e integrazioni.
Pag. 6 di 7 24. Al rigetto dell'impugnazione consegue, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del
D.P.R. n. 115 del 2002 l'obbligo per la parte appellante di provvedere al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte, uditi i procuratori delle parti,
- Rigetta l'appello avverso la sentenza del Tribunale di Palermo n. 5644/2019 pubblicata in data 19.12.2019 appellata dalla società
[...]
nei confronti della ditta con Parte_1 Controparte_1
atto di citazione notificato il 19.2.2020 a mezzo pec.
- Condanna la società al pagamento delle Parte_1
spese di lite che si liquidano in € 2.000,00, oltre rimborso spese generali al 15%, iva e cpa come per legge.
- Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento ad opera della parte appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile della
Corte di Appello del 24 ottobre 2024
Il Consigliere est.
Ivana Francesca Mancuso
Il Presidente
Giovanni D'Antoni
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Presidente del collegio dr. Giovanni D'Antoni e dal Consigliere relatore Ivana Francesca Mancuso, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44, così come modificato dal decreto del Ministro della Giustizia 29.12.2023 n. 157.
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