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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 06/11/2025, n. 826 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 826 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
CORTE D'APPELLO DI LECCE
Prima Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello riunita in camera di consiglio nella seguente composizione dr. Riccardo Mele presidente dr. Maurizio Petrelli consigliere dr. Carolina Elia consigliere est.
ha emesso la seguente
SENTENZA nel giudizio civile in grado di appello iscritto al n° 953 del ruolo generale delle cause dell'anno 2022
TRA
(cf. ) rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
EN UR, come da mandato in atti
APPELLANTE
E
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro CP_1 P.IVA_1 tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Orazio Addante, come da mandato in atti
APPELLATA
A seguito di trattazione scritta disposta con decreto del 10.12.2024 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti hanno concluso come da note depositate telematicamente in cancelleria cui si fa espresso rinvio.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO § 1
La vicenda che ha dato origine alla lite è stata così narrata nella sentenza impugnata:
“ ha proposto opposizione ex art.32 D.lgs. 150/2011, avverso Parte_1
l'ingiunzione di pagamento prot. n. 27212 del 06.10.2017, resa ex RD n.639/1910, dal
Servizio Contenzioso Puglia Meridionale della Regione Puglia – Brindisi, per la somma complessiva di € 46.209,03, in esecuzione della Determinazione Dirigenziale dell'Area
Politiche per lo Sviluppo Rurale Servizio Agricoltura n. 581 del 11.12.2013 avente per oggetto “POR Puglia 2000-2006 – Misura 4.3 – “Investimenti nelle aziende agricole”.
Recupero dell'importo di € 40.066,06 per irregolarità accertate a seguito dei controlli ex post ai sensi dell'art.30 – par. 4 Reg. (CE) n.1260/99. SOGGETTO DEBITORE. Sig.
Fascicolo n.07/BR PIT 8. A sostegno dell'opposizione parte Parte_1 opponente ha addotto i seguenti motivi: -con il primo di essi si duole di una serie di vizi formali dell'atto n. 27212 del 06.10.2017 (contrarietà alle prescrizioni imposte dall'art.2 del R.D. 639/1910; carenza dell''avvertimento” e dell'indicazione dell'atto propedeutico di accertamento); -con il secondo deduce la pendenza del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica per l'annullamento della nota prot. n.
80310 del 25.09.2013 con la quale l'Amministrazione le aveva comunicato la revoca del contributo di che trattasi;
- con il terzo motivo deduce l'inesistenza di un credito certo, liquido ed esigibile (mancato attecchimento delle piante di mandorlo, accertato dall'Amministrazione regionale, per fatto non imputabile al medesimo beneficiario ma dipendente dalle copiose e ripetute piogge abbattutesi sull'agro di Brindisi nel corso del 20119 ); - con il quarto motivo l'opponente eccepisce l'intervenuta prescrizione del credito ingiunto relativamente agli interessi maturati sull'importo di € 40.066,06; Con successivo atto ha formulato istanza ex artt. 5 e 32 D.lgs. 150/2011 di Parte_1 immediata sospensione dell'efficacia esecutiva della predetta ingiunzione di pagamento. La , costituitasi con comparsa di costituzione e risposta del CP_1
17.01.2018, ha chiesto, previo rigetto della istanza di sospensione dell'ordinanza- ingiunzione, il rigetto dell'opposizione proposta in quanto infondata in fatto e in diritto.
Rigettata la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'opposta ingiunzione di pagamento, la causa è stata istruita con produzione documentale e CTU”.
pag. 2/11 §1.1 All'esito del giudizio di primo grado, il Tribunale di Brindisi con sentenza n. 673 del
28.4.2022 ha rigettato l'opposizione e, per l'effetto, ha confermato l'ordinanza- ingiunzione prot. n. 27212 del 6.10.2017, resa dal Servizio Contenzioso Puglia
Meridionale della Regione Puglia – Brindisi nei confronti di ha, poi, Parte_1 condannato al pagamento in favore della delle spese Parte_1 CP_1 processuali, ha, altresì, posto a carico dell'opponente le spese relative alla Pt_1 espletata CTU.
§ 1.2
A fondamento della propria decisione il Tribunale ha argomentato come segue:
- ha, innanzitutto, ritenuto fondata la pretesa creditoria avanzata dalla , CP_1 essendo “emerso per tabulas che la ditta opponente avesse un obbligo preciso – stabilito dal bando e previsto al paragrafo 10 del provvedimento n.1320/2006 – di conservare la destinazione d'uso degli interventi oggetto di aiuto e di intrasferibilità ed inalienabilità delle macchine ed attrezzature, pena la revoca del contributo erogato.
Più specificatamente tale obbligo, per gli investimenti fissi veniva stabilito per un periodo non inferiore a dieci anni a partire dalla data degli accertamenti finali di regolare esecuzione e per le attrezzature mobili per un periodo non inferiore a cinque anni a partire dalla stessa data. Nel caso di specie, trattandosi di investimenti fissi
(impianto di mandorleto), in particolare l'obbligo di conservazione della destinazione era decennale.” ed essendo stato accertato che “nel corso delle diverse verifiche ex post, espletate rispettivamente nell'anno 2011 e nell'anno 2013 per come documentate
e confermate in giudizio anche dall'opponente, veniva accertato che l'opponente era venuto meno a tale obbligo, non apparendo dirimente la circostanza secondo la quale, in sede di collaudo risultava essere stato realizzato l'impianto e che a seguito della verifica di regolare esecuzione dei lavori fosse stato liquidato il saldo dell'aiuto. Infatti,
l'obbligo di mantenere il sorge successivamente alla verifica di reale Parte_2 esecuzione delle opere e deve essere rispettato per tutta la durata dell'impegno (10 anni). E' inconfutabile che nei controlli ex post, previsti dalla normativa comunitaria per verificare il rispetto degli obblighi, i funzionari dell'ente opposto abbiano accettato il mancato rispetto degli obblighi, nonostante pure sia stata data la possibilità dopo il pag. 3/11 primo controllo ex post di ripristinare l'impianto” (cfr pag. 6 della sentenza impugnata).;
- ha ritenuto, viceversa, infondate le contestazioni sollevate dall'opponente relative a vizi formali dell'ingiunzione opposta;
- parimenti, ha ritenuto infondata la contestazione riguardante l'addotta carenza di avvertimento per come dedotta dall'opponente in termini di lesione del suo diritto di difesa;
- ha, poi, ritenuto irrilevante la questione relativa alla asserita pregiudizialità con riferimento alla contestuale pendenza di ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica per l'annullamento della nota prot. 80310 del 25. 09.2013 con cui l'Amministrazione aveva comunicato a la revoca del contributo oggetto Parte_1 dell'ingiunzione opposta;
- ha, infine, ribadito che incombeva sulla ditta opponente un preciso obbligo, stabilito dal bando, di conservare la destinazione d'uso degli interventi oggetto di aiuto e di intrasferibilità e inalienabilità delle attrezzature, pena la revoca del contributo ottenuto.
§ 2
Avverso la sentenza n. 673 del 2.5.2022 del tribunale di Brindisi ha proposto appello ed ha chiesto che, in riforma integrale di tale provvedimento, fosse Parte_1 accertata e dichiarata l'infondatezza della pretesa restitutoria della e, per CP_1
l'effetto, in accoglimento della proposta opposizione, fosse revocata l'ingiunzione oggetto di opposizione;
La si è costituita in giudizio di appello e ha chiesto il rigetto del CP_1 gravame con vittoria di spese.
All'udienza del 15.1.2025, a seguito di trattazione scritta, la causa è stata trattenuta per la decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di note conclusionali e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 3 pag. 4/11 L'appello si articola in tre motivi.
§ 3.1
Con il primo motivo d'impugnazione ha dedotto che il rigetto Parte_1 dell'opposizione spiegata in primo grado fosse da ascrivere ad una errata interpretazione effettuata prima dalla e poi anche dal tribunale con riferimento al termine CP_1
“destinazione d'uso”. Il tribunale avrebbe, infatti, attribuito a tale locuzione un significato “improprio”. Secondo quanto sostenuto da parte appellante il concetto di
“destinazione d'uso” non avrebbe nulla a che vedere con il mantenimento della coltivazione in atto “che è determinata da situazioni contingenti, quali le condizioni meteo, la natura stessa delle piante (che possono attecchire o meno) etc.” (cfr pag. 17 atto di appello) ma piuttosto avrebbe a che fare con la conservazione della destinazione agricola degli immobili (terreni o fabbricati) in favore dei quali sono stati realizzati gli interventi di miglioramento realizzati grazie ai contributi concessi. Il mancato attecchimento del reimpianto non inciderebbe affatto sui vincoli imposti dalle norme invocate.
Il motivo è infondato.
Per valutare il presente motivo d'impugnazione appare opportuno ripercorrere brevemente i fatti per come si sono verificati.
Da una attenta disamina degli atti prodotti dalle parti, è emerso che:
- quale titolare dell'omonima azienda agricola, ha partecipato al bando Parte_1 pubblico relativo al Piano di miglioramento aziendale PMA9-P.O.R. Puglia 2000-2006,
Misura 4.3 denominato “Investimenti nelle aziende agricole”. Il Piano di miglioramento aziendale proposto da prevedeva l'acquisto di macchinari ed Pt_1 attrezzature per €. 52.000,00, l'ammodernamento di un fabbricato per la prima lavorazione ortaggi per €. 146.340,98, la realizzazione di un impianto irriguo per ortaggi per €. 4.192,20, la realizzazione di un impianto irriguo per oliveto da mensa per €.
26.000,00 e la realizzazione di un impianto di mandorleto per €. 80.131,12, oltre spese generali per €. 23.457,00 per un totale di €. 333,12,30;
- con determinazione Dirigenziale n. 1613/AGR del 15.10.2007 e successiva nota prot. n.
8467 del 16.9.2008 il Piano di Miglioramento Aziendale (P.M.A.) è stato ammesso ai pag. 5/11 benefici ed è stato riconosciuto a un contributo per l'importo Parte_1 complessivo di €. 166.560,65 pari al 50% della spesa effettivamente sostenuta;
- in relazione alle condizioni ed obblighi a carico delle imprese beneficiarie, il provvedimento di concessione rinviava alla determinazione dirigenziale n. 1320/AGR del 26/07/2006;
- quest'ultima determinazione dirigenziale al paragrafo 10 disciplinava gli obblighi incombenti sulla ditta beneficiaria dei fondi, in particolare al punto a) rubricato
“Conservazione della destinazione d'uso degli immobili, intrasferibilità ed inalienabilità machine e attrezzature” si legge che “E' fatto obbligo alla ditta beneficiaria di non distogliere dalla destinazione d'uso gli immobili oggetto di aiuto per un periodo inferiore a dieci anni a partire dalla data degli accertamenti finali di regolare esecuzione. Alla medesima ditta è fatto obbligo a non trasferire, non vendere
e, comunque, non distogliere dal previsto impiego il macchinario e le attrezzature mobili oggetto d'aiuto per un periodo non inferiore a cinque anni a partire dalla stessa data”.
- Tuttavia, a seguito di controlli a campione effettuati dopo tre anni dal collaudo, i funzionari preposti, non trovando traccia del mandorleto realizzato con i fondi oggetto del bando, hanno accertato il mancato rispetto degli impegni stabiliti e delle relative procedure attuative, ed hanno informato che la avrebbe proceduto al Pt_1 CP_1 recupero del contributo erogato pari ad €. 40.066,06, al tempo erogati per la realizzazione dell'intervento di impianto del mandorleto.
Ricostruita la vicenda, appare evidente la violazione degli impegni assunti in relazione al bando dall'odierno appellante.
Piu nel dettaglio, occorre rilevare che la proposta interpretativa avanzata dall'appellante secondo la quale la locuzione “destinazione d'uso” a cui fa riferimento il paragrafo 10, avrebbe dovuto essere collegata in modo generico all'attività aziendale agricola piuttosto che alle specifiche opere realizzate grazie alle sovvenzioni ottenute, è suggestiva ma non è corretta.
Sebbene il termine “immobili” contenuto nel paragrafo 10 della det. dir. 1320/AGR del
26/07/2006, inerisca senza dubbio al fondo agricolo su cui sono stati realizzati gli interventi in forza dei finanziamenti stanziati, appare tuttavia altrettanto indubbio che il pag. 6/11 bene cui si riferisce l'obbligo di garantire il mantenimento della destinazione d'uso non sia soltanto il terreno – cosicchè secondo l'assunto di parte appellante, l'obbligo debba ritenersi rispettato, sol che permanga una sua generica destinazione agricola – bensì il bene specifico realizzato grazie ai fondi percepiti, ovvero il , nella sua Parte_2 interezza.
L'origine del vincolo – nonché la sua ratio - è, infatti, da ricercare nelle regole comunitarie in materia di aiuti di Stato e di Fondi strutturali.
Di norma, i finanziamenti previsti da queste misure hanno come obiettivo quello di favorire lo sviluppo di regioni deboli dell'eurozona e aumentare l'occupazione. Il finanziamento concesso per realizzare il aveva dunque quale obiettivo Parte_2 proprio quello di permettere all'azienda agricola di aumentare la produttività, creare posti di lavoro, far crescere l'intera filiera. Proprio per tale motivo i fondi europei vengono anche definiti come “investimenti”: proprio perché non sono degli stanziamenti fine a sé stessi, con lo scopo di realizzare un'opera che rimanga statica, immobile, ma piuttosto forniscono i mezzi (il denaro) per realizzare un'opera produttiva a sua volta di nuovi beni e servizi che vanno così a generare un impulso nuovo all'economia del luogo.
Gli accertamenti ispettivi hanno rivelato l'inadempimento dell'obbligo di mantenimento della destinazione d'uso, circostanza che giustifica l'esercizio, da parte della CP_1 del diritto di ripetizione dei fondi erogati.
3.2
Con il secondo motivo d'impugnazione, ha dedotto che avrebbe errato il Parte_1 tribunale a ritenere che l'opponente non avesse provato i propri assunti difensivi ovvero che le piante di mandorlo sia del primo che del secondo impianto non fossero attecchite per cause a lui non imputabili.
Secondo l'appellante il tribunale avrebbe, infatti, omesso di tenere in debita considerazione che all'esito del primo controllo avvenuto in data 17.10.2011, gli ispettori riscontrarono “evidenti residui di astoni presumibilmente dell'impianto preesistente (la cui presenza era stata verificata in sede di collaudo)”. In tale data Pt_1 riferì dell'incendio occorso, documentandolo con la denuncia sporta dallo stesso in data pag. 7/11 16.9.2010, dimostrando così che “l'originario impianto non avrebbe attecchito per cause a lui non imputabili” (cfr. atto di appello . Pt_1
Quanto, invece, ai motivi del mancato attecchimento del secondo impianto, Pt_1 avrebbe chiesto al tribunale di provare mediante prova testimoniale l'assunto secondo cui il mancato attecchimento sarebbe dovuto ai “rilevanti eventi piovosi” o comunque a“cause a lui non imputabili”.
Con il terzo motivo di impugnazione ha, pertanto, chiesto che venisse ammessa la prova testimoniale già avanzata in primo grado e volta ad acquisire la testimonianza dell'ing.
e dell'agronomo per poter “accertare se e in che Testimone_1 Testimone_2 misura il mancato attecchimento potesse essere imputabile a cattiva conduzione del fondo e non già ad obiettive condizioni meteorologiche e, comunque, naturali” (cfr. atto di appello . Pt_1
I motivi sono infondati.
L'unico elemento certo e riscontrabile fornito da e posto a sostegno Parte_1 della sua ricostruzione è costituito dalla denuncia presentata ai Carabinieri in data
16.9.2010, da cui è emerso che a seguito di un incendio doloso attuato da soggetti rimasti ignoti ai danni della sua azienda agricola, gran parte delle opere realizzate grazie ai fondi pubblici erano andate distrutte. Della conseguente mancata conservazione della
“destinazione d'uso” di tali opere, la non ha chiesto conto, essendo evidente la CP_1 natura involontaria della distruzione.
Discorso diverso deve essere fatto per il . Tale coltura, infatti, non era stata Parte_2 direttamente colpita dall'incendio occorso ma era andata comunque distrutta in quanto una volta distrutto l'impianto irriguo, agli alberelli di mandorlo era mancata l'acqua proprio nei mesi più caldi dell'anno e ciò aveva portato al loro rinsecchimento.
A seguito del controllo ex post effettuato e dell'accertata distruzione del mandorleto impiantato, ha prontamente manifestato l'intenzione di provvedere, a Parte_1 sua cura e spese, ad un nuovo re-impianto, per evitare di dover restituire le somme percepite.
L'ufficio Agricoltura preposto ha, pertanto, autorizzato l'operazione, riservandosi di ritornare sui luoghi per compiere un'ulteriore verifica successivamente alla realizzazione del nuovo impianto. pag. 8/11 In data 11.02.2013, ha comunicato di aver provveduto al reimpianto, chiedendo Pt_1 alla di effettuare il nuovo controllo. Tuttavia, a distanza di appena CP_1 cinque mesi, i funzionari giunti sui luoghi hanno rilevato che “1. l'appezzamento risulta in completo stato di abbandono”, “2. le piantine messe a dimora risultano per la quasi totalità non attecchite e completamente rinsecchite e/o distrutte”, “3. le piantine risultano essere di selvatico e quindi non innestate come per altro si può evincere dalla stessa fattura acquisita agli atti dei “VIVAI PIANTE BATTISTINI” (cfr. nota AOO_030 della del 31.7.2013 doc.22 fasc. 1° grado . Tale verifica ha, CP_1 CP_1 poi, dato origine alla definitiva revoca del finanziamento, con ingiunzione a carico dello stesso di restituire quanto percepito per la realizzazione della coltura. Pt_1
sin dal primo grado, ha sempre negato che il rinsecchimento del primo impianto Pt_1
e il mancato attecchimento del secondo potessero essere ascritti in qualche modo alla sua condotta, indicando viceversa, la causa di tali eventi nella mancanza di acqua prima
(per la distruzione dell'impianto irriguo) e per la troppa acqua (dovuta alle abnormi precipitazioni) poi.
Tuttavia, il CTU incaricato in primo grado di analizzare le cause del mancato attecchimento e di stabilire se esse potessero essere dipese o meno da cause non addebitabili alle corrette modalità di impianto e/o coltivazione, ha chiarito che “le condizioni di abbandono rilevate dagli Ispettori in sede di accertamento dell'esecuzione delle opere finanziate, non possono essere motivate da impedimenti metereologici, ma da incuria”, ha poi proseguito chiarendo che “le cause del mancato attecchimento
(limitatamente all'area ove, forse, erano stati messi a dimora gli astoni di mandorlo selvatico), quindi, sono direttamente da ascrivere: - alle errate modalità di impianto, non preceduto da adeguata sistemazione superficiale e/o opere di drenaggio e di fognatura;
- ed alla incuria negli adempimenti colturali, come rilevato dall'esame critico della produzione documentale. Esattamente le stesse cause che giustificano il penoso stato dell'oliveto ora esistente, e già inequivocabilmente presente alla data dell'ispezione del 10/07/2013, su una porzione dell'area per la quale era stato erogato il finanziamento del mandorleto” (cfr. ctu esperita in 1° grado a firma del dott.
. Per_1
pag. 9/11 Appare evidente, dunque, alla luce di quanto affermato dal ctu, e richiamato dal primo giudice nella sentenza appellata, che la condotta negligente e superficiale dell'odierno appellante, debba essere individuata quale unica causa a cui addebitare il mancato attecchimento sia del primo che del secondo impianto.
Parimenti infondata è la doglianza relativa alla mancata ammissione del mezzo istruttorio invocato dall'appellante già in primo grado e relativo alla prova testimoniale di due tecnici (nella specie un ingegnere e un agronomo) volta a dimostrare l'assenza di responsabilità per il mancato attecchimento del secondo impianto, da addebitare a condizioni metereologiche avverse e in ogni caso indipendenti dalla condotta di Pt_1
Invero, il primo giudice ha correttamente disatteso l'istanza istruttoria in quanto è indubbio che oggetto della prova invocata non può essere una valutazione o un giudizio soggettivo (come quella chiesta ai due tecnici) ma l'attestazione di fatti concreti e percepibili di cui il testimone abbia diretta conoscenza.
Per tutte le considerazioni appena esposte, la sentenza impugnata appare, dunque, immune da vizi, e deve essere confermata.
§ 4
Le spese del giudizio di appello seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La corte, rigetta l'appello, condanna al pagamento in favore della delle spese Parte_1 CP_1 processuali del giudizio di appello che liquida in € 3.500,00 per compenso, oltre accessori di legge e di tariffa in misura del 15%; dichiara ai sensi dell'art 13 comma 1-quater del DPR 115\2002, la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione; manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 31.10.2025
Il Consigliere est. Il Presidente pag. 10/11 dr.ssa Carolina Elia dr. Riccardo Mele
pag. 11/11