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Sentenza 19 giugno 2025
Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 19/06/2025, n. 1890 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1890 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
Tribunale di Taranto
Sezione Lavoro
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della
Dott.ssa Maria LEONE, ha pronunciato, la seguente
Sentenza
Nella causa recante N.R.G 3409 / 2024 promossa da
, come rappresentata/o e difesa/o in atti;
Parte_1
Contro
, come rappresentata/o e difesa/o in atti;
CP_1
OGGETTO: Prestazione: indennità - rendita vitalizia o equivalente - altre ipotesi CP_1
Fatto e diritto
Con ricorso depositato in cancelleria il 03/04/2024, parte ricorrente adiva il Giudice del Lavoro presso il Tribunale di Taranto al fine di vedersi riconoscere la malattia professionale “ernie discali lombari” inutilmente denunciata in sede amministrativa.
Si costituiva in giudizio l' chiedendo il rigetto della domanda. CP_1
La controversia veniva istruita mediante prova testimoniale e CTU.
All'odierna udienza, le parti discutevano la causa, così decisa nella presente sentenza.
*******
Il ricorso è fondato e merita accoglimento
Il teste escusso all'udienza del 27.01.2025 ha confermato la tipologia di mansioni svolte da parte ricorrente in qualità di bracciante agricolo, come articolate nell'atto introduttivo del giudizio.
Dall'espletata CTU è emerso che è affetto da “Ernie discali del tratto lombare”, Parte_1 patologia denunciata in sede amministrativa, con un grado di invalidità dell'8% a partire dalla domanda amministrativa.
Tale patologia viene riconosciuta dal nominato consulente quale eziologicamente di matrice professionale, in quanto riconducibile all'attività lavorativa svolta dallo stesso.
Siffatte conclusioni, in quanto fondate su accurate indagini cliniche e strumentali nonché sorrette da adeguata motivazione medico-legale, del tutto immune da vizi logico-giuridici, vanno senz'altro condivise, non essendo peraltro stati evidenziati, in maniera specifica, eventuali errori o omissioni. Tanto, evidentemente, come nella specie, ove manchino contrarie argomentazioni delle parti ovvero ove esse non siano specifiche né tali, se fondate, da condurre ad una decisione diversa da quella adottata (Cfr. anche Cass. Sez. III, 30 aprile 2009 n° 10123).
Non sussistono, quindi, ragionevoli dubbi in ordine al rapporto causale intercorrente tra mansioni svolte, esposizione a rischio e patologia contratta. La tipologia stessa della malattia e dell'ambiente in cui il ricorrente ha espletato la propria attività lavorativa (secondo quanto è emerso anche in sede di indagine peritale) costituiscono elementi - non contrastati da alcuna circostanza di segno contrario - in base ai quali può ragionevolmente riconoscersi l'origine “professionale” della patologia.
Conseguentemente, deve dichiararsi il diritto del ricorrente all'indennizzo in capitale derivante da malattia professionale, nella misura del 8% con decorrenza dalla domanda amministrativa.
L' , dunque, deve essere condannato al pagamento delle differenze del dovuto, maturato e CP_1 maturando nonché alla corresponsione di rivalutazione monetaria ed interessi legali, come per legge.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, uditi i procuratori delle parti ed attese le conclusioni dagli stessi formulate, così provvede:
- Accoglie la domanda proposta da parte ricorrente e dichiara il diritto della stessa all'indennizzo in capitale per malattia professionale nella misura complessiva del 8% con decorrenza dalla domanda amministrativa;
- Per l'effetto, condanna l' al pagamento delle differenze del dovuto maturato e CP_1 maturando, con rivalutazione e interessi legali su quelli maturati come per legge;
- Condanna altresì l' alla rifusione delle spese e competenze del giudizio, che liquida CP_1 complessivamente in € 1.300,00, oltre IVA e CPA, con distrazione in favore dei procuratori antistatari;
Taranto, 19.06.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Maria Leone
Sezione Lavoro
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della
Dott.ssa Maria LEONE, ha pronunciato, la seguente
Sentenza
Nella causa recante N.R.G 3409 / 2024 promossa da
, come rappresentata/o e difesa/o in atti;
Parte_1
Contro
, come rappresentata/o e difesa/o in atti;
CP_1
OGGETTO: Prestazione: indennità - rendita vitalizia o equivalente - altre ipotesi CP_1
Fatto e diritto
Con ricorso depositato in cancelleria il 03/04/2024, parte ricorrente adiva il Giudice del Lavoro presso il Tribunale di Taranto al fine di vedersi riconoscere la malattia professionale “ernie discali lombari” inutilmente denunciata in sede amministrativa.
Si costituiva in giudizio l' chiedendo il rigetto della domanda. CP_1
La controversia veniva istruita mediante prova testimoniale e CTU.
All'odierna udienza, le parti discutevano la causa, così decisa nella presente sentenza.
*******
Il ricorso è fondato e merita accoglimento
Il teste escusso all'udienza del 27.01.2025 ha confermato la tipologia di mansioni svolte da parte ricorrente in qualità di bracciante agricolo, come articolate nell'atto introduttivo del giudizio.
Dall'espletata CTU è emerso che è affetto da “Ernie discali del tratto lombare”, Parte_1 patologia denunciata in sede amministrativa, con un grado di invalidità dell'8% a partire dalla domanda amministrativa.
Tale patologia viene riconosciuta dal nominato consulente quale eziologicamente di matrice professionale, in quanto riconducibile all'attività lavorativa svolta dallo stesso.
Siffatte conclusioni, in quanto fondate su accurate indagini cliniche e strumentali nonché sorrette da adeguata motivazione medico-legale, del tutto immune da vizi logico-giuridici, vanno senz'altro condivise, non essendo peraltro stati evidenziati, in maniera specifica, eventuali errori o omissioni. Tanto, evidentemente, come nella specie, ove manchino contrarie argomentazioni delle parti ovvero ove esse non siano specifiche né tali, se fondate, da condurre ad una decisione diversa da quella adottata (Cfr. anche Cass. Sez. III, 30 aprile 2009 n° 10123).
Non sussistono, quindi, ragionevoli dubbi in ordine al rapporto causale intercorrente tra mansioni svolte, esposizione a rischio e patologia contratta. La tipologia stessa della malattia e dell'ambiente in cui il ricorrente ha espletato la propria attività lavorativa (secondo quanto è emerso anche in sede di indagine peritale) costituiscono elementi - non contrastati da alcuna circostanza di segno contrario - in base ai quali può ragionevolmente riconoscersi l'origine “professionale” della patologia.
Conseguentemente, deve dichiararsi il diritto del ricorrente all'indennizzo in capitale derivante da malattia professionale, nella misura del 8% con decorrenza dalla domanda amministrativa.
L' , dunque, deve essere condannato al pagamento delle differenze del dovuto, maturato e CP_1 maturando nonché alla corresponsione di rivalutazione monetaria ed interessi legali, come per legge.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, uditi i procuratori delle parti ed attese le conclusioni dagli stessi formulate, così provvede:
- Accoglie la domanda proposta da parte ricorrente e dichiara il diritto della stessa all'indennizzo in capitale per malattia professionale nella misura complessiva del 8% con decorrenza dalla domanda amministrativa;
- Per l'effetto, condanna l' al pagamento delle differenze del dovuto maturato e CP_1 maturando, con rivalutazione e interessi legali su quelli maturati come per legge;
- Condanna altresì l' alla rifusione delle spese e competenze del giudizio, che liquida CP_1 complessivamente in € 1.300,00, oltre IVA e CPA, con distrazione in favore dei procuratori antistatari;
Taranto, 19.06.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Maria Leone