Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 08/01/2025, n. 347 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 347 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. 8724/2021
IL TR I B U N A L E OR D I N A R I O D I RO M A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
I L TR I B U N A L E OR D I N A R I O D I RO M A
XVII S E Z I O N E C I V I L E in composi zione m onocrati ca in persona del Gi udi ce RA o RO o
AL NT ha pronunzi ato l a s eguent e
S E N T E N Z A
nell a controvers ia ci vile i scritt a al n. 8724/2021 del R uolo General e Affari
Civili C ont enziosi vert ente
T R A
C.F. , con l'avv. Eli sa Curri , che la Parte_1 C.F._1
rappresenta e difende giusta procura in atti
ATTR IC E
E codice fiscale n. , rappresentata, difesa Controparte_1 P.IVA_1
ed elettivamente domiciliata presso l'Avv. Massimo Luconi, con studio in Roma, Via Antonio
Bosio n. 2, giusta procura alle liti in atti
CONVENUTA
Oggett o: contratto di finanzi am ent o vi tal i zio garant ito da ipot eca.
Conclusi oni: l e parti hanno concluso com e da verbal e di udienza del
17.09.2024.
CONC ISA ESP OS IZIONE DELLE R AGIONI
DI FATTO E DIR ITTO DELLA DEC IS IONE
Con ricors o ex art . 702 bis c.p.c, la Si g.ra ha convenut o Parte_1 dinanzi all'intestato Tribunale la al Controparte_2
1
fine di ott enere l a restit uzione di quant o asseriva essere st ato i ndebit am ent e versato all'Istituto di credito a titolo di interessi di mora per ritardi non imput abili alla parte.
Prem ett eva che in data 23.01.2013 il Sig. sott oscri veva il Persona_1
contratto di finanzi ament o vit ali zio n. 08692 -741638084, 43-29007107, con il quale concedeva un “prestito vitalizio Controparte_1 ipotecario” della somma di € 80.000,00 con concessione di una ipoteca sull'immobile di proprietà pari ad € 600.000,00.
Il suddet to cont rat to prevedeva che alla m or t e della parte finanzi ata, i l prestit o avrebbe dovuto ess ere restitui to dagli eredi, obbli gat i a comunicare il decesso ent ro i successi vi s ei mes i.
Riferi va l a Sig.ra che il Sig. fosse decedut o in Parte_1 Persona_1
Roma i n data 21.08.2017 e che g li eredi, in dat a 19.02.2018, ne avevano com uni cato a m ezzo pec a l decesso senza Controparte_1
ricevere ris cont ro al cuno.
Sciolt a l a comunione eredit aria, la Si g.ra di veniva unica Parte_1
propri et aria del bene, oggetto del la garanzi a del finanzi am ent o vitalizio, per cui , i n dat a 09.09.2019, aveva richi esto agli Controparte_1
eredi il rimbors o int egrale del prestito ipotecari o vit ali zio, senza quanti fi care l'importo richiesto a saldo.
L'attrice rappresentava di essere riuscita ad avere il conteggio per l'estinzione solo a seguit o di num eros e ri chi est e e solo in dat a 09.10.2019, el assi quasi due anni dall a ri chi est a origi nari a e di avere quindi estint o l 'esposi zione versando l'importo richiesto di € 128.160,16, di cui € 105.374,24 a titolo di capitale rimborsato, € 3.869,80 per rateo interessi sul capitale rimborsato, € 53,12 a titolo di interessi legali ed € 18.863,00 a titolo di interessi di mo ra.
Presentava, inoltre, dom anda di m edi azi one contest ando l a somma ri chi est a e chi edendo l a resti tuzione di parte dell e somme versate, medi azione risolt a con esit o negati vo.
2 R.G. 8724/2021
L'odierna attrice contestava le somme pretese da controparte poiché gravose e ass erit ament e i llegitt ime ed, in parti col are, quanto gli i nteressi di m ora pari ad
€ 18.863,00, perché essi non avrebbero dovuto essere versati, avendo gli eredi com uni cato per tempo il decesso del de cuius e ri chi esto il cont eggio dell'esposizione per la definizione, di modo che l'incolpevole passare del tempo avrebbe cagi onat o un il legittim o aggravi o di i nt eressi ed oneri accessori in propri o favore, con conseguent e obbligo di restituzi one, olt re al risarcim ent o dei danni , da liqui darsi i n via equit ati va.
Si costit uiva in giudizio cont est ando t utto Controparte_1
quanto dedott o da parte at tri ce ed i n specie, i n vi a prelimi nare, l a nullit à del ricorso ex art. 702 bi s c.p.c. proposto dall a si g.ra per mancanza dei Parte_1
requisiti previs ti d al l'art . 163 c. 4 c.p.c essendosi l 'at tri ce limitat a ad una somm ari a es posi zi one dei fatti , senza i ndicazione dell e norme che assum eva viol ate.
Nel merito, la eccepiva l'infondatezza della domanda attorea. CP_2
Part e convenut a deduceva inolt re l a carenza di riscontro probat ori o in m erito all'omessa tempestiva risposta alle richieste di parte attrice, che avrebbero port at o alla ri scossi one di s omm e non dovut e a ti tolo di i nteressi moratori.
Inoltre rappresentava l'assenza di qualsivoglia comportamento viola tivo dei canoni di corrett ezza e buona fede nei confronti del la Si g.ra nonché Parte_1
l'assenza di prova della colpa intesa come contegno omissivo della Banca.
All'udienza del 26.01.2022, il Giudice, ritenuto che la causa dovesse essere svolt a con rit o o rdinari o, ordi nava il mut am ento del ri to e fissava nuova prim a udi enza per il giorno 06.07.2022 svolt asi nell e form e dell a t rat tazione scritt a ex art. 127-t er c.p.c.
Con decreto del P res idente dell a XVII Sezione Civi le il presente procedim ent o veniva ass eg nato, in sostit uzi one del precedent e giudi cante, al sottoscritto che, all'udienza di precisazione delle conclusioni del 17.09.2024, tratteneva la causa in decisione concedendo termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DEC IS IONE
3 R.G. 8724/2021
In vi a prelim inare, oc corre pronunci arsi sull'eccezione di nul lit à della domanda introduttiva per violazione dell'art. 163 c.p.c., articolata dalla convenuta.
in particolare, eccepisce l'indeterminatezza Controparte_1
del cont enut o dell a domanda ini zi alm ent e propost a dal la Si g.ra con Parte_1
ricorso ex art. 702 bis c.p.c., dalla quale scaturi rebbe l a nullit à origi nari a dell'atto introduttivo.
Orbene, gi ova consi derare che, ci rca gli el ementi essenzi ali dell a dom anda giudi zi al e, in parti colare in t em a di caus a pet endi e petit um, l a giurisprudenza si è più volte espressa, ritenendo che, ai sensi dell'art. 164, IV co, c.p.c, la cit azione deve consi derarsi nul la sol o se è om esso o ri sult a assolut am ent e incerta l a det erminazione della cosa ogget to della dom anda, r equisit o st abilit o dal n. 3) del III co. dell'art. 163 Cpc ovvero se manca l'esposizione dei fatti prefigurata al n. 4) del III co. dell'art. 163 Cpc.
A tal proposito, la Corte di Cassazione, debitamente spiega “ che la declaratoria di nulli tà dell a cit azio ne per omi ssione o assolut a incertezza del petitum postula una val ut azi one da compi ersi caso per caso, nel rispetto di al cuni crit eri di ordine generale, occorrendo, da un canto, tener conto che l'identificazione dell'oggetto della domanda va operata avend o riguardo all'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e dei documenti ad esso allegati, dall'altro, che l'oggetto deve risultare “assolutamente” incerto …” (Cass. n.
1681/ 2015).
Se ne inferis ce, dunque, che l a null ità dell a dom anda sussi st e esclusivam ent e quando l'individuazione del petitum non sia possibile neppure attraverso l'esame complessivo dell'atto introduttivo del giudizio.
Nel caso di s peci e, la domanda int rodot ta in un prim o mom ent o medi ant e il giudi zio somm ario di cogni zi one, seppure si ntet icam ent e arti col at a, appare cionondimeno sufficiente a delimitarne l'oggetto così da non potersi dire affett a da nulli tà ex art . 163 c.p.c.
Non m erit a accogli ment o neanche l'eccezi one di carenza di legittim azione attiva soll evat a da part e convenut a. Invero, , Controparte_1
4 R.G. 8724/2021
mai ha contestato di aver ricevuto la somma idonea ad estinguere l'esposizione debitoria da part e dell a S ig.ra origi nat a dal pi ù volt e Parte_1
menzionato contratt o di finanzi am ento vit ali zio garantit o da i pot eca stipul at o dal de cuius Persona_1
Dunque, la legittimazione le deriva dall'aver e unicamente e pacificamente sostenuto l'onere dell'estinzione del finanziamento nonché il pagamento egli interessi di m ora ri chies ti i n ri pet izi one , chi aram ent e in qual ità di erede. Il tutto com e em erge da ll a qui et anza bancaria ril asci ata dall a stessa
[...]
in dat a 28.11.2019. Controparte_1
Passando poi all 'es ame del m erito, l a domanda propost a dall 'attrice appare infondat a.
Avut o ri guardo, infat ti, a l comport am ento tenuto da Controparte_1 in merito all'asserita violazione dei principi di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto nonché alla ripetizione dell'indebito chiesta da part e attrice ex art . 2033 c. c. occorre precisare quanto segue :
Giova preci sare, infat ti, che il cont ratto di fi nanziament o, validam ent e sottoscritto dal de cuius , esplicita assai chi aram ente l e modalità di esti nzi one del debito cont ratt o, in parti col are l'onere i ncombent e i n capo agli eredi di esti nguere l a garanzi a entro i sei m esi successivi al decesso del fi nanziat o in un'uni ca sol uzi one, nonché i t as si di int eressi appli cati.
In parti col are l ' art . 3 precisa l'appli cazione di un “ t asso di int eresse del 7,13% nominal e annuo per t utta la durata del fi nanzi amento ”, come da t abell a l ett era
“B” allegata al contratto stesso, ove viene calcolato “ per un periodo di 20 anni la quot a di i nt eress i e l a quot a di capi t ale che verrà a det erminarsi anno per anno a segui to della capit ali zzazione ”, m ent re “per il periodo decorrente t ra l a dat a del decesso e il termine dei successivi sei mesi saranno dovuti int eres si sul capit al e mat urat o al la dat a del la mort e, nell a misura del t asso l egal e all ora vigent e all a dat a del decesso;
il t asso l egale è attualm ente st abi lità nell a misura del 2,50%nomi nale annuo ”.
5 R.G. 8724/2021
Con specifi co ri feri me nt o al m ancato ri mborso del prestit o ent ro il t ermine di sei mesi dalla morte del soggetto finanziato, l'art. 5 rappresenta che “produce di pieno diritto dal giorno della scadenza l'interesse di mora a carico della part e finanzi ata e a favore dell a Banca, nell a mi sura del 10,13% ” e “legittim a la B anca ad agi re i n via esecutiva per il recupero del suo credito i n capit al e, interessi , sem est ralit à arret rate, int eressi di mora ed accessori e di far val ere ogni alt ra ragione ai sensi di l egge”.
Non si evince l a sus sistenza , né vi è prova che l a convenuta abbi a post o in essere al cun a condotta contrari a ai principi di buona fede e corret tezza . Né em erge dai fatti di causa che l a avrebbe posto in essere una condotta non CP_2
conform e a quell a dovut a , non essendo ri scontrabil e in capo al la st essa al cuna obbli gazione di at tivarsi per l'esti nzione del finanzi ament o, né di com uni cazi one dei conteg gi, onere che invece l 'art . 2 del contratto pone indiscuti bilm ent e a cari co d egl i eredi dell a part e finanzi ata .
La docum entazi one prodott a dimostra come l a si si a att enut a ad una CP_2
condott a rispondent e ai canoni di corrett ezza e buona fede, avendo assolt o all a propri a obbligazione con l a diligenza dovuta.
Da rit enersi a ssorbit a ogni consi derazione in m eri to al ri chi esto risarcim ento del danno , in ogni caso com unque non allegato e non provat o in tutt i i suoi el ementi.
Le spese di lit e s eguono l a s occom benza e si li quidano come i n dispositivo secondo i crit eri m inimi, in as senza d i questi oni giuridi che ril evanti , di cui al
DM.55/2014, come aggiornati con D.M. 147/ 2022 , rel ativament e ai va l ori corri spo ndenti allo s caglione di valore fino ad € 26.000,00 per le fasi di studio, introdutt iva e concl usional e, i n assenza di att ivit à i struttori a .
P.Q.M
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Il Tribunal e Ordi nari o di Rom a XVII S ezione Civi le i n com posi zione monocrati ca, dis att es a ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, definit ivament e pronunciando nell a causa iscrit ta al n. R.G. 8724/ 2021 così provvede:
6 R.G. 8724/2021
- Ri getta l a dom anda propost a dal la Sig.ra nei conf ronti del Parte_1
Controparte_1
- C ondanna parte att rice all a ri fusi one del le spese di giudi zi o sostenut e da che liquida in € 1.700,00 per compenso professionale, oltre al rimborso forfettario dell e spese generali e access ori com e per legge.
Roma, 7 gennaio 2025
Il Giudice RAo
RO o AL ent ino
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