Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 12/02/2025, n. 389 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 389 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Messina, dott.ssa Aurora La Face, in esito al deposito di note in sostituzione dell'udienza del 11.2.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 7156/2022 R.G. Lavoro, promossa
DA
, rappresentata e difesa, giusta procura speciale in atti, dall'avv. Giorgio Parte_1
Trimarchi;
- RICORRENTE -
CONTRO
, in persona del legale rappresentante Controparte_1
pro tempore, rappresentato e difeso, giusta procura generale alle liti, dall'avv. Antonello
Monoriti;
-RESISTENTE-
Oggetto: opposizione avverso intimazione di pagamento n. 295-2022-90051275-33
MOTIVI DELLA DECISIONE
ha proposto opposizione avverso l'intimazione di pagamento in epigrafe Parte_1
indicata, con la quale è stato ingiunto alla stessa il pagamento degli importi di cui alla cartella di pagamento n. 29520110005722134000, asseritamente notificata in data
28/07/2011, per un importo pari ad € 1.161,47 e all'avviso di addebito n.
59520120001394267000, asseritamente notificato in data 27/06/2012, per un importo pari ad € 2.331,13. Ha eccepito la prescrizione del credito azionato, successiva all'eventuale notifica dei suddetti atti.
L' si costituiva rilevando l'avvenuta notifica degli atti indicati e che al fine di CP_2 verificare l'eventuale prescrizione dei crediti aveva inoltrato formale richiesta all'Agente della Riscossione, che aveva risposto di avere annullato i crediti per non meglio verificate ragioni. Chiedeva pertanto dichiararsi cessata la materia del contendere.
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entro il 17/05/2024.
Sostituita l'udienza del 11 febbraio 2025 con il deposito telematico di note scritte, la causa viene decisa.
CP_ Preliminarmente va rilevato che l' non ha prodotto l'estratto di ruolo aggiornato al fine di consentire di verificare l'effettivo annullamento dei ruoli. Pertanto, in mancanza di prova del relativo annullamento, la causa va decisa nel merito.
Con riguardo alla eccepita intempestività dell'opposizione – qualificabile, con riguardo al superiore motivo, quale opposizione all'esecuzione- va rilevato che le sentenze n.
29174/2017 e 29179/2019 della Suprema Corte hanno affermato: "la scadenza del termine
- pacificamente perentorio - per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui al
D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, comma 5, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche la cd. "conversione" del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale, secondo la L. n. 335 del 1995, art. 3, commi 9 e 10) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c.. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato”.
Il termine di prescrizione rimane quindi quello quinquennale previsto dalla legge n.
335/1995, nonostante la mancata tempestiva proposizione dell'opposizione al ruolo da parte dell'opponente.
Il debitore, anche oltre il termine di cui all'articolo 24 decreto legislativo 46/99, può sempre far valere fatti estintivi della pretesa creditoria, intervenuti successivamente alla formazione e notifica della cartella (titolo esecutivo), mediante opposizione che, avendo natura di opposizione all'esecuzione, può essere proposta in qualsiasi tempo, fino alla conclusione della preceduta esecutiva, al fine di contestare il diritto del creditore , e CP_2 dell'incaricato della riscossione, a procedere alla esecuzione coattiva dello stesso.
Nel caso di specie è maturata la dedotta prescrizione successiva alla notifica della cartella e dell'avviso di addebito sottesi all'intimazione opposta, notificata in data 19 ottobre 2022, CP_ in quanto l' non ha prodotto atti interruttivi della prescrizione.
Pertanto, in accoglimento dell'opposizione, vanno dichiarati non dovuti per intervenuta prescrizione i crediti oggetto della cartella di pagamento n. 29520110005722134000 e dell'avviso di addebito n. 59520120001394267000, e conseguentemente va disposto
2 l'annullamento dell'iscrizione a ruolo e dell'intimazione di pagamento opposta nella parte relativa ai crediti di cui ai suddetti atti.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo ex D.m. 55/2014 avuto riguardo alla natura, al valore della causa e all'attività svolta, e applicando i minimi tariffari considerata la semplicità delle questioni affrontate.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da contro , in Parte_1 CP_2 persona del legale rappresentante pro temprore, avverso l'atto in epigrafe indicato;
disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa;
in accoglimento dell'opposizione dichiara non dovuti perché prescritti i crediti oggetto della cartella di pagamento n. 29520110005722134000 e dell'avviso di addebito n.
59520120001394267000 e, per l'effetto, annulla l'iscrizione a ruolo degli stessi e l'intimazione di pagamento opposta;
CP_ condanna l' a rifondere all'opponente le spese di lite, che liquida in € 1.310,00 per compensi, oltre Iva e Cpa e spese generali al 15%, che distrae in favore del procuratore antistatario.
Manda la cancelleria per quanto di Sua competenza.
Messina, 12.02.2025
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Aurora La Face
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