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Sentenza 25 luglio 2025
Sentenza 25 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 25/07/2025, n. 2320 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2320 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1597/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI MILANO Sezione quarta civile
Nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria Teresa Brena Presidente dott.ssa Francesca Vullo Consigliera rel. est. dott. Marco Del Vecchio Consigliere
ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n.r.g. 1597/2024 promossa in grado d'appello DA
(C.F. ), con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dall'avv. VIVIANA CROCE (C.F. ) C.F._2 elettivamente domiciliato in Casalpusterlengo (LO), via Po n. 4, presso lo studio del predetto difensore;
APPELLANTE CONTRO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CP_1 C.F._3
LE SI (C.F. ), elettivamente C.F._4 domiciliato in Sant'Angelo Lodigiano, Vicolo Mercato della frutta n. 4, presso lo studio del predetto difensore. APPELLATO Avente ad oggetto: vendita di cose immobili Sulle seguenti conclusioni: Per Parte_1
pagina 1 di 11 In via preliminare sospendere l'esecuzione della sentenza impugnata. In via principale e nel merito e in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Lodi, n. 1069/2023, nella causa RG 458/2022, Giudice Istruttore Dr. Matteo Aranci (già Dr.ssa Grazia C. Rosa), pubblicata il 20 novembre 2023, non notificata, nella causa promossa da con l'avv. Alessandro Morosini del Foro di Lodi
contro
CP_1 Parte_1
con l'avv. Viviana Croce del Foro di Lodi, senza inversione dell'onere probatorio,
[...]
In via principale e nel merito rigettare la domanda del sig. in quanto CP_1 inammissibile, infondata in fatto e in diritto e per tutti i motivi di cui in narrativa della comparsa di costituzione e risposta, delle memorie ex art. 183 VI comma Cpc e delle note di trattazione scritta di udienza di primo grado e del presente appello e in particolare reitera l'eccezione di inammissibilità oltre che di infondatezza della domanda avversaria laddove con riferimento al contratto del 16.7.2014 ed in particolare alla vendita di cui al “In terzo luogo” l'attore da una parte ha chiesto la risoluzione del contratto e la condanna del CP_1 convenuto alla restituzione dei beni ivi indicati mentre dall'altra ha invocato il risarcimento dei danni per la somma di euro 313.776,98 ovvero per quella somma maggiore o minore risultante all'esito del giudizio. Spese di giudizio integralmente rifuse. Per CP_1
T.Q.P. il sig. come in atti rappresentato e difeso, chiede che l'Ecc. Ma Corte CP_1
d'Appello di Milano, voglia, contrariis rejectis, accogliere le seguenti Conclusioni:
- in via cautelare
- dichiarare inammissibile l'istanza di immediata sospensione dell'esecuzione della sentenza impugnata in considerazione del fatto che l'esecuzione della sentenza non è mai stata avviata e non è stata neppure preannunciata dalla notifica di atto di precetto;
- ove la Corte non ritenesse di pronunciare la radicale inammissibilità dell'istanza cautelare, respingerla comunque nel merito per insussistenza dei presupposti di legge, condannando l'appellante ai sensi e per gli effetti dell'art. 283, co. III, c.p.c. al pagamento della penale ivi prevista in favore della cassa delle ammende;
- in via preliminare di rito
- dichiarare l'appello radicalmente inammissibile perché redatto in violazione dei principi fissati dall'art. 342 c.p.c. per tutti i motivi sopra svolti, con applicazione delle norme di cui agli artt. 348 bis e 350 bis c.p.c.; pagina 2 di 11 - nella non creduta ipotesi di mancato accoglimento della domanda di cui al punto precedente, dichiarare comunque l'appello manifestamente infondato per tutti i motivi di cui sopra, disponendosi parimenti la discussione orale dell'appello ai sensi e per gli effetti dei citati artt. 348 bis e 350 bis c.p.c., in entrambi i casi col rimborso delle spese di lite del grado;
- nel merito
- per tutti i motivi sopra svolti, respingere in toto l'interposto gravame atteso che il sig.
[...]
ancora oggi non ha provveduto a pagare per intero il debito verso per Parte_1 CP_2 il ridetto prelievo supplementare, di tal ché si conferma la sussistenza di tutti i presupposti di cui all'atto notarile a ministero ai fini della richiesta, e pronunciata, risoluzione dei Per_1 patti dell'atto notarile medesimo indicati nella parte “in terzo luogo”, con conseguente integrale conferma dell'impugnata sentenza del Tribunale di Lodi;
- il tutto col rimborso delle spese del grado e con condanna dell'appellante al pagamento in favore dell'appellato di equa somma ai sensi e per gli effetti dell'art.96 c.p.c.; In via istruttoria Si producono i documenti formatisi dopo la scadenza dei termini istruttori del primo grado:
1.Istanza di rateizzazione del debito per il prelievo supplementare presentata da Parte_1
in data 4 luglio 2023 con pec di invio all'Agenzia delle Entrate del 6 luglio 2023;
[...]
2.Provvedimento di accoglimento dell'istanza di rateizzazione del debito per prelievo supplementare relativo alle campagne del 2005-2006; 2006-2007; 2007-2008.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto
§.
1.Il giudizio di I grado convenne in giudizio innanzi al tribunale di Lodi il fratello CP_1 [...] chiedendo accertarsi il grave inadempimento del convenuto alle Parte_1 obbligazioni assunte nella sezione denominata “In terzo luogo” del contratto del 16/07/2014 e la conseguente risoluzione parziale del medesimo accordo contrattuale con riferimento alla vendita di cui alla sezione denominata “In terzo luogo”, con condanna del convenuto alla restituzione dei beni oggetto della predetta vendita oltre al risarcimento dei danni da liquidare nella misura di € 313.778,98, o nella diversa somma, maggiore o minore, risultante all'esito del giudizio. L'attore espose:
- di essere stato socio, insieme al fratello, della azienda agricola familiare loro pervenuta alla morte del padre in forza di successione ereditaria;
pagina 3 di 11 - che in data 24/02/2015 la società agricola condotta dai due fratelli era stata sciolta e che solo il fratello aveva proseguito l'attività aziendale nel Parte_1 settore agricolo;
- che la divisione della azienda agricola tra i germani aveva avuto luogo con contratto redatto dal Notaio, dott.ssa in data 16/07/2014; Persona_2
- che tale contratto nella sezione “In terzo luogo” prevedeva che CP_1 avrebbe ceduto al fratello la propria quota dei beni ivi indicati dietro pagamento dell'importo complessivo di € 392.000,00 da corrispondere in parte a mezzo assegni circolari e in parte mediante accollo dei debiti verso fornitori e del debito verso per il prelievo supplementare relativo alle campagne lattiere CP_2 del 2003-2007;
- che la predetta vendita era assistita da un “Patto Speciale” che ne prevedeva la risoluzione ex art. 1456 c.c. qualora non avesse provveduto al Parte_1 pagamento integrale del debito maturato nei confronti di La risoluzione CP_2 di diritto avrebbe avuto luogo nel caso in cui avesse ricevuto una CP_1 intimazione per il pagamento del prelievo supplementare e il debito non fosse stato estinto dal fratello nel termine di 30 giorni dall'invito ad adempiere;
- che in data 14/12/2021 aveva ricevuto dall'Agenzia delle Entrate una intimazione per il pagamento del prelievo supplementare dovuto dall'azienda agricola per gli anni 2005-2007 per un totale di € 331.771,98;
- che con raccomandata del 20/12/2021 aveva intimato al fratello il pagamento del debito entro il termine di 30 giorni, dichiarando di volersi avvalere della clausola risolutiva, e che con successiva pec del 20/01/2022 aveva comunicato a l'intervenuta risoluzione della vendita di cui alla sezione “In terzo Parte_1 luogo”;
- che a causa del mancato pagamento del debito vantato da aveva subito CP_2 un pignoramento dei propri crediti verso terzi. Si costituì eccependo l'inammissibilità delle domande Parte_1 attoree, nonché l' infondatezza, sia perché l'intimazione di pagamento notificata dall' era illegittima per violazione della disciplina nazionale ed europea in CP_2 materia di PAC, sia perché il prelievo supplementare per le annate 2003-2004 e 2004-2005 era stato integralmente pagato, mentre per le successive campagne lattiere il pagamento parziale del prelievo era giustificato dalla compensazione con le somme già versate in eccedenza. Il Tribunale, rigettate le istanze istruttorie, con sentenza n. 1069/2023, pubblicata il 20/11/2023, in parziale accoglimento delle domande attoree, pagina 4 di 11 dichiarò l'intervenuta risoluzione parziale del contratto stipulato inter partes in data 16/07/2014 con riferimento alla sola compravendita di cui alla sezione “In terzo luogo”; condannò il convenuto alla restituzione a della quota di CP_1
½ del diritto di proprietà sui beni meglio specificati alle pagine 5 e seguenti, sub A e B, del precitato contratto;
respinse la domanda risarcitoria e, previa compensazione delle spese di lite nella misura di 1/3, condannò il convenuto alla rifusione dei restanti 2/3, liquidati in € 12.000,00 per compensi, oltre spese forfettarie (15%), IVA e CPA, se dovute, e € 345,34 per esborsi. Il Tribunale motivò la propria decisione sulla base delle seguenti considerazioni:
- la domanda risarcitoria formulata dall'attore era del tutto ammissibile poiché l'art. 1453 c.c. consente sempre il cumulo della risoluzione (o dell'adempimento) con la richiesta di risarcimento del danno;
- la domanda di risoluzione parziale del contratto redatto e sottoscritto dinanzi al Notaio, dott. era fondata poiché si erano verificate tutte le Persona_2 circostanze previste dal contratto del 16/07/2014 ai fini della operatività della risoluzione di diritto ex art. 1456 c.c. della vendita di cui alla sezione “In terzo luogo”. In primo luogo, era stato dimostrato l'inadempimento del convenuto - quantomeno parziale - rispetto all'obbligo di provvedere al pagamento integrale del debito verso come risultava sia dall'intimazione di pagamento CP_2 ricevuta nel 2021 dall'attore (e reiterata dall'Agenzia delle Entrate in data 17/04/2023), sia dal quanto dichiarato dallo stesso convenuto nella comparsa di costituzione, dove aveva dato atto di aver pagato soltanto parzialmente il complessivo debito con Inoltre, era rispettata la sequenza richiesta dalla CP_2 clausola risolutiva espressa, ossia (i) la ricezione dell'intimazione da parte dell'Agenzia delle Entrate;
(ii) la comunicazione a mezzo raccomandata della richiesta di pagamento al convenuto;
(iii) la manifestazione di volontà di avvalersi della clausola anzidetta;
- la presunta illegittimità del prelievo supplementare dovuto in relazione alle quote latte era irrilevante a fronte del mancato pagamento del debito nei confronti di anche perché non era stata pronunciata, in termini CP_2 irrevocabili, l'invalidità degli atti che avevano dato luogo alla intimazione di pagamento, che avrebbe potuto comportare l'estinzione dell'obbligazione. Doveva, pertanto, essere accolta della domanda di accertamento dell'intervenuta risoluzione della vendita contenuta nella sezione “In terzo luogo” del più ampio contratto del 16/07/2014, nonché la conseguente domanda volta a ottenere la pagina 5 di 11 restituzione dei beni oggetto di compravendita. Non poteva, invece, essere accolta la domanda di risarcimento del danno in assenza della relativa prova. Avverso la predetta sentenza ha proposto appello Parte_1
Si è costituito che: in via preliminare ha eccepito l'inammissibilità CP_1 delle domande nuove formulate dall'appellante per la restituzione delle somme di denaro corrisposte a fronte della vendita dichiarata risolta, nonché dell'appello in generale in quanto redatto in violazione delle previsioni di cui all'art. 342 c.p.c. (per mancato rispetto dei limiti dimensionali degli atti, nonché mancata indicazione dei capi di sentenza impugnati e delle norme di legge violate dal Tribunale); nel merito il rigetto del gravame in quanto infondato. La causa è stata rimessa in decisione ai sensi dell'art. 350-bis c.p.c. all'udienza del 10 luglio 2025 ed è stata decisa nella camera di consiglio del 16 luglio 2025.
***
§. 2 I Motivi di Impugnazione Con il primo motivo si censura la sentenza gravata nella parte in cui ha ritenuto che si fossero verificate tutte le circostanze previste contrattualmente per la risoluzione ex art. 1456 c.c. della vendita di cui alla sezione “in terzo luogo” del contratto redatto e sottoscritto in data 16/07/2014. L'appellante sostiene che, contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, l'obbligo contrattuale di provvedere al pagamento del prelievo supplementare dovuto ad era stato integralmente adempiuto come risulterebbe dalla CP_2 documentazione agli atti non esaminata dal Tribunale. Richiama in particolare: la situazione economica dell'azienda agricola OS S.S. estratta dal SIAN, dalla quale emerge che il debito verso per gli anni 2003-2007 è stato CP_2 integralmente pagato in parte mediante versamenti all'ente (per un totale di € 178.388,85) e in parte mediante compensazione con quanto versato e non dovuto per le annate 2003-2004 e 2005-2006; dalla sentenza n. 8663/2022 con cui il Consiglio di Stato avrebbe annullato il prelievo supplementare per l'anno 2004-2005, sicché l'azienda agricola vanterebbe un credito nei confronti di di € 40.140,64; dalla sentenza del Tar del Lazio n. 10692/2023 che CP_2 avrebbe annullato il provvedimento di revoca dell'assegnazione delle quote latte e l'intimazione di pagamento del prelievo supplementare per le annate 2003- 2007. Con il secondo motivo si censura la sentenza nella parte in cui afferma che
“l'eventuale illegittimità della pretesa dell'Agenzia delle Entrate, per le ragioni diffusamente illustrate dal convenuto, non assume rilievo, essendo evidente che, allo stato, il debito non è pagina 6 di 11 stato saldato (cfr. doc. 12)” poiché, a fronte della illegittimità della disciplina nazionale sul prelievo supplementare dichiarata dalla Corte di Giustizia Europea per contrasto con il diritto comunitario, il Tribunale avrebbe dovuto dichiarare la nullità delle richieste di pagamento dei prelievi supplementari avanzate da ed oggetto del presente contenzioso. CP_2
* * *
§.3 L'Opinione della Corte 3.1 Preliminarmente si rileva che l'eccezione di inammissibilità dell'appello è infondata. Quanto alla violazione del principio di sinteticità degli atti processuali si fa presente che la citazione in appello è stata redatta in conformità ai limiti dimensionali previsti dall'art. 3 del DM 110/2023 (che impone un massimo di 40 pagine per gli atti introduttivi dei giudizi di impugnazione). Inoltre, i capi di sentenza oggetto di impugnazione sono chiaramente individuati alle pagine 12 e 18 dell'atto di appello. Quanto agli ulteriori profili di inammissibilità si evidenzia che, come già affermato dalla Cassazione (cfr. Cass. ord. n. 7675/2019), la specificità dei motivi di appello non deve essere intesa in senso formalistico, essendo sufficiente a tal fine una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza gravata, nonché delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. Pertanto, sebbene l'atto di appello non contenga la specifica indicazione delle norme di legge violate dal primo giudice, ciò nonostante, il relativo svolgimento consente di individuare i punti controversi di cui si sollecita una diversa ricostruzione, con conseguente piena estrinsecazione del principio devolutivo tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata. 3.2 Tanto premesso, l'appello è infondato. Il paragrafo “In terzo luogo” del contratto stipulato in data 16/07/2014 (doc. 2
prevede la vendita da al fratello della sua CP_1 CP_1 Parte_1 quota (1/2) dei beni ivi specificati sub A e B per un importo di € 392.000,00 da corrispondere in parte mediante rilascio di assegni circolari e in parte mediante accollo da parte dell'acquirente della quota parte dei debiti dell'alienante nei confronti dei fornitori e degli altri creditori della società “ Parte_2 pagina 7 di 11 e OS IO S.S. Società Agricola” nonché della quota dell'alienante del debito nei confronti di concernente il “Prelievo supplementare relativo alle campagne CP_2 dal 2003 al 2007”. In relazione a tale vendita le parti hanno altresì convenuto un “Patto Speciale” che ne prevede la risoluzione ex art. 1456 c.c. “nel caso in cui il signor Parte_1
non adempia all'obbligazione di pagare per intero il debito maturato nei confronti
[...] dell'A.G.E.A. sopra specificato. In questo caso, la risoluzione si verificherà di diritto quando il signor - avendo ricevuto da parte di l'intimazione ad adempiere - CP_1 CP_2 inviterà il signor , a mezzo di lettera raccomandata, ad adempiere nel Parte_1 termine di 30 (trenta) giorni, decorsi infruttuosamente i quali si avvarrà della suddetta clausola”. La validità ed efficacia della vendita in questione è, quindi, subordinata non già al pagamento da parte di della quota parte del prelievo Parte_1 supplementare di spettanza di bensì dell' debito per CP_1 Pt_3 quote latte relativo agli anni 2003-2007 maturato a carico della società agricola intestata ad entrambi i fratelli. E ciò per l'ovvio motivo che nelle società semplici, qual era la società in questione, per le obbligazioni sociali rispondono illimitatamente e solidalmente tutti i soci ai sensi dell'art. 2267 c.c., sicché il pagamento del credito vantato da limitatamente alla parte di competenza di non avrebbe CP_2 CP_1 impedito la responsabilità solidale di quest'ultimo per la corresponsione della quota di competenza del fratello ( , tanto vero che in data Parte_1
14/12/2021 l'Agenzia delle Entrate aveva notificato a - nella sua CP_1 qualità di ex socio dell'azienda agricola - l'intimazione per il pagamento dell'intero corrispettivo dovuto a titolo di prelievo supplementare per gli anni 2005-2007, oltre interessi, per un totale di € 313.771,98 (doc. 3 e ha CP_1 reiterato tale intimazione in data 17/04/2023 (doc. 12 . CP_1
Ciò detto, quanto al primo motivo di impugnazione, si osserva che dalla documentazione agli atti emerge pacificamente che il debito verso ad CP_2 oggi non è stato estinto da tant'è che: Parte_1
i) in data 17/04/2023 l'Agenzia delle Entrate ha reiterato l'intimazione di pagamento del prelievo supplementare dovuto in relazione alle campagne lattiere 2005-2007 per un importo complessivo (maggiorato degli interessi medio tempore maturati) di € 323.081,24 (doc. 12 CP_1
;
[...]
pagina 8 di 11 ii) in data 6 luglio 2023 l'appellante ha provveduto a trasmettere all' l'istanza di rateizzazione del prelievo supplementare relativo CP_2 alle predette annualità, che è stata accolta con provvedimento del 09/10/2023 con cui l'Agenzia ha disposto la rateizzazione del dovuto per gli anni 2005-2007 in n. 22 rate annuali con scadenza al 06/07/2045 (doc. 1 e 2 app. ; CP_1
iii) lo stesso appellante ha prodotto nel presente giudizio l'istanza, presentata in data 30/06/25 ai sensi del comma 1, art. 10 ter Legge 103/2023, per la definizione in via transattiva delle posizioni debitorie connesse al prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-casearie per il periodo che va dal 1995/1996 al 2008/2009.
E' dunque acclarato l'inadempimento dell'appellante rispetto all'obbligo di provvedere all'integrale pagamento del debito della azienda agricola nei confronti di CP_2
Pertanto, come correttamente rilevato dal Tribunale, si è verificata la risoluzione di diritto ex art. 1456 c.c. della vendita indicata nella sezione “In terzo luogo” del citato contratto a fronte della sussistenza, mai contestata dall'appellante, degli ulteriori presupposti previsti dal “Patto Speciale” per l'operatività della risoluzione. La presunta illegittimità comunitaria della normativa nazionale sul prelievo supplementare in materia di quote latte, fatta valere nel secondo motivo, è del tutto irrilevante nel caso di specie poiché, al fine di evitare la risoluzione di diritto della vendita de qua, l'appellante avrebbe dovuto provvedere al pagamento integrale del debito verso riservandosi, al contempo, di agire CP_2 giudizialmente avverso gli atti con cui l'Agenzia ne aveva liquidato gli importi, per poi tutelare nelle competenti sedi giurisdizionali il proprio diritto alla determinazione del prelievo in conformità ai principi dettati dalla normativa comunitaria. Così non è stato, sicché l'appellante non può che imputare a sé stesso le conseguenze dell'inadempimento contrattuale oggetto del presente giudizio, ossia la risoluzione parziale del contratto in data 16/07/2014. Si osserva, infine, che la risoluzione non è impedita nemmeno dalle sentenze del Consiglio di Stato n. 8663/2022 e del Tar del Lazio n. 10692/2023 ove si consideri che:
pagina 9 di 11 a) la pronuncia del Consiglio di Stato ha ad oggetto l'annullamento del prelievo supplementare per l'anno 2004/2005 che non viene in considerazione nel caso di specie dato che l'intimazione di pagamento notificata a ha ad CP_1 oggetto il prelievo relativo agli anni 2005-2007; b) la sentenza del Tar, che a detta dell'appellante avrebbe annullato il prelievo supplementare per gli anni 2003-2007, è del tutto irrilevante sia poiché non ne è stata dimostrata la definitività, nemmeno nella presente sede, sia poiché con tale pronuncia il giudice amministrativo non ha annullato in via definitiva il prelievo de quo ma si è limitato a riconoscere l'illegittimità dei criteri adottati dal legislatore nazionale per la determinazione delle multe da applicare agli esuberi delle quote latte, imponendo alla PA di provvedere al ricalcolo del prelievo supplementare in conformità ai criteri indicati nelle sentenze della Corte Europea di Giustizia, tanto vero che l'appellante, dopo la pubblicazione della precitata decisione (avvenuta in data 23/06/2023), dapprima ha presentato l'istanza per la rateizzazione del debito verso e successivamente ha CP_2 presentato l'istanza ai sensi dell'art. 10-ter della L. 103/2023 per transigere in via definitiva la vertenza relativa al pagamento del prelievo supplementare dovuto dall'azienda agricola. Il che conferma la debenza a tutt'oggi degli importi di cui all'intimazione di pagamento notificata dall'Agenzia delle Entrate a il mancato CP_1 pagamento integrale del debito verso e, in ultima analisi, l'infondatezza CP_2 del gravame.
* * * Le spese seguono la soccombenza. Pertanto al rigetto dell'appello consegue la condanna dell'appellante alla refusione delle spese del presente grado di giudizio che si liquidano come da dispositivo, tenuto conto dei parametri di cui al d.m. n. 147 del 2022, del valore di causa (indeterminabile-complessità media), del tenore delle questioni trattate e dell'attività difensiva espletata.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da contro per la riforma della Parte_1 CP_1 sentenza del tribunale di Lodi n. 1069/2023, pubblicata in data 20/11/2023, così dispone: 1. rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
pagina 10 di 11 2. condanna l'appellante a rifondere a le spese di lite che si CP_1 liquidano nell'importo di € 8.470,00 per compensi professionali oltre IVA, se dovuta, CPA e rimborso forfettario spese generali (15%);
3. dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dall'art. 13, co. 1 quater, D.M. 115/2002 e successive modificazioni. Così deciso in Milano nella camera di consiglio di questa Corte del 16 luglio 2025.
La Consigliera est. La Presidente dott.ssa Francesca Vullo dott.ssa Maria Teresa Brena
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI MILANO Sezione quarta civile
Nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria Teresa Brena Presidente dott.ssa Francesca Vullo Consigliera rel. est. dott. Marco Del Vecchio Consigliere
ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n.r.g. 1597/2024 promossa in grado d'appello DA
(C.F. ), con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dall'avv. VIVIANA CROCE (C.F. ) C.F._2 elettivamente domiciliato in Casalpusterlengo (LO), via Po n. 4, presso lo studio del predetto difensore;
APPELLANTE CONTRO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CP_1 C.F._3
LE SI (C.F. ), elettivamente C.F._4 domiciliato in Sant'Angelo Lodigiano, Vicolo Mercato della frutta n. 4, presso lo studio del predetto difensore. APPELLATO Avente ad oggetto: vendita di cose immobili Sulle seguenti conclusioni: Per Parte_1
pagina 1 di 11 In via preliminare sospendere l'esecuzione della sentenza impugnata. In via principale e nel merito e in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Lodi, n. 1069/2023, nella causa RG 458/2022, Giudice Istruttore Dr. Matteo Aranci (già Dr.ssa Grazia C. Rosa), pubblicata il 20 novembre 2023, non notificata, nella causa promossa da con l'avv. Alessandro Morosini del Foro di Lodi
contro
CP_1 Parte_1
con l'avv. Viviana Croce del Foro di Lodi, senza inversione dell'onere probatorio,
[...]
In via principale e nel merito rigettare la domanda del sig. in quanto CP_1 inammissibile, infondata in fatto e in diritto e per tutti i motivi di cui in narrativa della comparsa di costituzione e risposta, delle memorie ex art. 183 VI comma Cpc e delle note di trattazione scritta di udienza di primo grado e del presente appello e in particolare reitera l'eccezione di inammissibilità oltre che di infondatezza della domanda avversaria laddove con riferimento al contratto del 16.7.2014 ed in particolare alla vendita di cui al “In terzo luogo” l'attore da una parte ha chiesto la risoluzione del contratto e la condanna del CP_1 convenuto alla restituzione dei beni ivi indicati mentre dall'altra ha invocato il risarcimento dei danni per la somma di euro 313.776,98 ovvero per quella somma maggiore o minore risultante all'esito del giudizio. Spese di giudizio integralmente rifuse. Per CP_1
T.Q.P. il sig. come in atti rappresentato e difeso, chiede che l'Ecc. Ma Corte CP_1
d'Appello di Milano, voglia, contrariis rejectis, accogliere le seguenti Conclusioni:
- in via cautelare
- dichiarare inammissibile l'istanza di immediata sospensione dell'esecuzione della sentenza impugnata in considerazione del fatto che l'esecuzione della sentenza non è mai stata avviata e non è stata neppure preannunciata dalla notifica di atto di precetto;
- ove la Corte non ritenesse di pronunciare la radicale inammissibilità dell'istanza cautelare, respingerla comunque nel merito per insussistenza dei presupposti di legge, condannando l'appellante ai sensi e per gli effetti dell'art. 283, co. III, c.p.c. al pagamento della penale ivi prevista in favore della cassa delle ammende;
- in via preliminare di rito
- dichiarare l'appello radicalmente inammissibile perché redatto in violazione dei principi fissati dall'art. 342 c.p.c. per tutti i motivi sopra svolti, con applicazione delle norme di cui agli artt. 348 bis e 350 bis c.p.c.; pagina 2 di 11 - nella non creduta ipotesi di mancato accoglimento della domanda di cui al punto precedente, dichiarare comunque l'appello manifestamente infondato per tutti i motivi di cui sopra, disponendosi parimenti la discussione orale dell'appello ai sensi e per gli effetti dei citati artt. 348 bis e 350 bis c.p.c., in entrambi i casi col rimborso delle spese di lite del grado;
- nel merito
- per tutti i motivi sopra svolti, respingere in toto l'interposto gravame atteso che il sig.
[...]
ancora oggi non ha provveduto a pagare per intero il debito verso per Parte_1 CP_2 il ridetto prelievo supplementare, di tal ché si conferma la sussistenza di tutti i presupposti di cui all'atto notarile a ministero ai fini della richiesta, e pronunciata, risoluzione dei Per_1 patti dell'atto notarile medesimo indicati nella parte “in terzo luogo”, con conseguente integrale conferma dell'impugnata sentenza del Tribunale di Lodi;
- il tutto col rimborso delle spese del grado e con condanna dell'appellante al pagamento in favore dell'appellato di equa somma ai sensi e per gli effetti dell'art.96 c.p.c.; In via istruttoria Si producono i documenti formatisi dopo la scadenza dei termini istruttori del primo grado:
1.Istanza di rateizzazione del debito per il prelievo supplementare presentata da Parte_1
in data 4 luglio 2023 con pec di invio all'Agenzia delle Entrate del 6 luglio 2023;
[...]
2.Provvedimento di accoglimento dell'istanza di rateizzazione del debito per prelievo supplementare relativo alle campagne del 2005-2006; 2006-2007; 2007-2008.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto
§.
1.Il giudizio di I grado convenne in giudizio innanzi al tribunale di Lodi il fratello CP_1 [...] chiedendo accertarsi il grave inadempimento del convenuto alle Parte_1 obbligazioni assunte nella sezione denominata “In terzo luogo” del contratto del 16/07/2014 e la conseguente risoluzione parziale del medesimo accordo contrattuale con riferimento alla vendita di cui alla sezione denominata “In terzo luogo”, con condanna del convenuto alla restituzione dei beni oggetto della predetta vendita oltre al risarcimento dei danni da liquidare nella misura di € 313.778,98, o nella diversa somma, maggiore o minore, risultante all'esito del giudizio. L'attore espose:
- di essere stato socio, insieme al fratello, della azienda agricola familiare loro pervenuta alla morte del padre in forza di successione ereditaria;
pagina 3 di 11 - che in data 24/02/2015 la società agricola condotta dai due fratelli era stata sciolta e che solo il fratello aveva proseguito l'attività aziendale nel Parte_1 settore agricolo;
- che la divisione della azienda agricola tra i germani aveva avuto luogo con contratto redatto dal Notaio, dott.ssa in data 16/07/2014; Persona_2
- che tale contratto nella sezione “In terzo luogo” prevedeva che CP_1 avrebbe ceduto al fratello la propria quota dei beni ivi indicati dietro pagamento dell'importo complessivo di € 392.000,00 da corrispondere in parte a mezzo assegni circolari e in parte mediante accollo dei debiti verso fornitori e del debito verso per il prelievo supplementare relativo alle campagne lattiere CP_2 del 2003-2007;
- che la predetta vendita era assistita da un “Patto Speciale” che ne prevedeva la risoluzione ex art. 1456 c.c. qualora non avesse provveduto al Parte_1 pagamento integrale del debito maturato nei confronti di La risoluzione CP_2 di diritto avrebbe avuto luogo nel caso in cui avesse ricevuto una CP_1 intimazione per il pagamento del prelievo supplementare e il debito non fosse stato estinto dal fratello nel termine di 30 giorni dall'invito ad adempiere;
- che in data 14/12/2021 aveva ricevuto dall'Agenzia delle Entrate una intimazione per il pagamento del prelievo supplementare dovuto dall'azienda agricola per gli anni 2005-2007 per un totale di € 331.771,98;
- che con raccomandata del 20/12/2021 aveva intimato al fratello il pagamento del debito entro il termine di 30 giorni, dichiarando di volersi avvalere della clausola risolutiva, e che con successiva pec del 20/01/2022 aveva comunicato a l'intervenuta risoluzione della vendita di cui alla sezione “In terzo Parte_1 luogo”;
- che a causa del mancato pagamento del debito vantato da aveva subito CP_2 un pignoramento dei propri crediti verso terzi. Si costituì eccependo l'inammissibilità delle domande Parte_1 attoree, nonché l' infondatezza, sia perché l'intimazione di pagamento notificata dall' era illegittima per violazione della disciplina nazionale ed europea in CP_2 materia di PAC, sia perché il prelievo supplementare per le annate 2003-2004 e 2004-2005 era stato integralmente pagato, mentre per le successive campagne lattiere il pagamento parziale del prelievo era giustificato dalla compensazione con le somme già versate in eccedenza. Il Tribunale, rigettate le istanze istruttorie, con sentenza n. 1069/2023, pubblicata il 20/11/2023, in parziale accoglimento delle domande attoree, pagina 4 di 11 dichiarò l'intervenuta risoluzione parziale del contratto stipulato inter partes in data 16/07/2014 con riferimento alla sola compravendita di cui alla sezione “In terzo luogo”; condannò il convenuto alla restituzione a della quota di CP_1
½ del diritto di proprietà sui beni meglio specificati alle pagine 5 e seguenti, sub A e B, del precitato contratto;
respinse la domanda risarcitoria e, previa compensazione delle spese di lite nella misura di 1/3, condannò il convenuto alla rifusione dei restanti 2/3, liquidati in € 12.000,00 per compensi, oltre spese forfettarie (15%), IVA e CPA, se dovute, e € 345,34 per esborsi. Il Tribunale motivò la propria decisione sulla base delle seguenti considerazioni:
- la domanda risarcitoria formulata dall'attore era del tutto ammissibile poiché l'art. 1453 c.c. consente sempre il cumulo della risoluzione (o dell'adempimento) con la richiesta di risarcimento del danno;
- la domanda di risoluzione parziale del contratto redatto e sottoscritto dinanzi al Notaio, dott. era fondata poiché si erano verificate tutte le Persona_2 circostanze previste dal contratto del 16/07/2014 ai fini della operatività della risoluzione di diritto ex art. 1456 c.c. della vendita di cui alla sezione “In terzo luogo”. In primo luogo, era stato dimostrato l'inadempimento del convenuto - quantomeno parziale - rispetto all'obbligo di provvedere al pagamento integrale del debito verso come risultava sia dall'intimazione di pagamento CP_2 ricevuta nel 2021 dall'attore (e reiterata dall'Agenzia delle Entrate in data 17/04/2023), sia dal quanto dichiarato dallo stesso convenuto nella comparsa di costituzione, dove aveva dato atto di aver pagato soltanto parzialmente il complessivo debito con Inoltre, era rispettata la sequenza richiesta dalla CP_2 clausola risolutiva espressa, ossia (i) la ricezione dell'intimazione da parte dell'Agenzia delle Entrate;
(ii) la comunicazione a mezzo raccomandata della richiesta di pagamento al convenuto;
(iii) la manifestazione di volontà di avvalersi della clausola anzidetta;
- la presunta illegittimità del prelievo supplementare dovuto in relazione alle quote latte era irrilevante a fronte del mancato pagamento del debito nei confronti di anche perché non era stata pronunciata, in termini CP_2 irrevocabili, l'invalidità degli atti che avevano dato luogo alla intimazione di pagamento, che avrebbe potuto comportare l'estinzione dell'obbligazione. Doveva, pertanto, essere accolta della domanda di accertamento dell'intervenuta risoluzione della vendita contenuta nella sezione “In terzo luogo” del più ampio contratto del 16/07/2014, nonché la conseguente domanda volta a ottenere la pagina 5 di 11 restituzione dei beni oggetto di compravendita. Non poteva, invece, essere accolta la domanda di risarcimento del danno in assenza della relativa prova. Avverso la predetta sentenza ha proposto appello Parte_1
Si è costituito che: in via preliminare ha eccepito l'inammissibilità CP_1 delle domande nuove formulate dall'appellante per la restituzione delle somme di denaro corrisposte a fronte della vendita dichiarata risolta, nonché dell'appello in generale in quanto redatto in violazione delle previsioni di cui all'art. 342 c.p.c. (per mancato rispetto dei limiti dimensionali degli atti, nonché mancata indicazione dei capi di sentenza impugnati e delle norme di legge violate dal Tribunale); nel merito il rigetto del gravame in quanto infondato. La causa è stata rimessa in decisione ai sensi dell'art. 350-bis c.p.c. all'udienza del 10 luglio 2025 ed è stata decisa nella camera di consiglio del 16 luglio 2025.
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§. 2 I Motivi di Impugnazione Con il primo motivo si censura la sentenza gravata nella parte in cui ha ritenuto che si fossero verificate tutte le circostanze previste contrattualmente per la risoluzione ex art. 1456 c.c. della vendita di cui alla sezione “in terzo luogo” del contratto redatto e sottoscritto in data 16/07/2014. L'appellante sostiene che, contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, l'obbligo contrattuale di provvedere al pagamento del prelievo supplementare dovuto ad era stato integralmente adempiuto come risulterebbe dalla CP_2 documentazione agli atti non esaminata dal Tribunale. Richiama in particolare: la situazione economica dell'azienda agricola OS S.S. estratta dal SIAN, dalla quale emerge che il debito verso per gli anni 2003-2007 è stato CP_2 integralmente pagato in parte mediante versamenti all'ente (per un totale di € 178.388,85) e in parte mediante compensazione con quanto versato e non dovuto per le annate 2003-2004 e 2005-2006; dalla sentenza n. 8663/2022 con cui il Consiglio di Stato avrebbe annullato il prelievo supplementare per l'anno 2004-2005, sicché l'azienda agricola vanterebbe un credito nei confronti di di € 40.140,64; dalla sentenza del Tar del Lazio n. 10692/2023 che CP_2 avrebbe annullato il provvedimento di revoca dell'assegnazione delle quote latte e l'intimazione di pagamento del prelievo supplementare per le annate 2003- 2007. Con il secondo motivo si censura la sentenza nella parte in cui afferma che
“l'eventuale illegittimità della pretesa dell'Agenzia delle Entrate, per le ragioni diffusamente illustrate dal convenuto, non assume rilievo, essendo evidente che, allo stato, il debito non è pagina 6 di 11 stato saldato (cfr. doc. 12)” poiché, a fronte della illegittimità della disciplina nazionale sul prelievo supplementare dichiarata dalla Corte di Giustizia Europea per contrasto con il diritto comunitario, il Tribunale avrebbe dovuto dichiarare la nullità delle richieste di pagamento dei prelievi supplementari avanzate da ed oggetto del presente contenzioso. CP_2
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§.3 L'Opinione della Corte 3.1 Preliminarmente si rileva che l'eccezione di inammissibilità dell'appello è infondata. Quanto alla violazione del principio di sinteticità degli atti processuali si fa presente che la citazione in appello è stata redatta in conformità ai limiti dimensionali previsti dall'art. 3 del DM 110/2023 (che impone un massimo di 40 pagine per gli atti introduttivi dei giudizi di impugnazione). Inoltre, i capi di sentenza oggetto di impugnazione sono chiaramente individuati alle pagine 12 e 18 dell'atto di appello. Quanto agli ulteriori profili di inammissibilità si evidenzia che, come già affermato dalla Cassazione (cfr. Cass. ord. n. 7675/2019), la specificità dei motivi di appello non deve essere intesa in senso formalistico, essendo sufficiente a tal fine una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza gravata, nonché delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. Pertanto, sebbene l'atto di appello non contenga la specifica indicazione delle norme di legge violate dal primo giudice, ciò nonostante, il relativo svolgimento consente di individuare i punti controversi di cui si sollecita una diversa ricostruzione, con conseguente piena estrinsecazione del principio devolutivo tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata. 3.2 Tanto premesso, l'appello è infondato. Il paragrafo “In terzo luogo” del contratto stipulato in data 16/07/2014 (doc. 2
prevede la vendita da al fratello della sua CP_1 CP_1 Parte_1 quota (1/2) dei beni ivi specificati sub A e B per un importo di € 392.000,00 da corrispondere in parte mediante rilascio di assegni circolari e in parte mediante accollo da parte dell'acquirente della quota parte dei debiti dell'alienante nei confronti dei fornitori e degli altri creditori della società “ Parte_2 pagina 7 di 11 e OS IO S.S. Società Agricola” nonché della quota dell'alienante del debito nei confronti di concernente il “Prelievo supplementare relativo alle campagne CP_2 dal 2003 al 2007”. In relazione a tale vendita le parti hanno altresì convenuto un “Patto Speciale” che ne prevede la risoluzione ex art. 1456 c.c. “nel caso in cui il signor Parte_1
non adempia all'obbligazione di pagare per intero il debito maturato nei confronti
[...] dell'A.G.E.A. sopra specificato. In questo caso, la risoluzione si verificherà di diritto quando il signor - avendo ricevuto da parte di l'intimazione ad adempiere - CP_1 CP_2 inviterà il signor , a mezzo di lettera raccomandata, ad adempiere nel Parte_1 termine di 30 (trenta) giorni, decorsi infruttuosamente i quali si avvarrà della suddetta clausola”. La validità ed efficacia della vendita in questione è, quindi, subordinata non già al pagamento da parte di della quota parte del prelievo Parte_1 supplementare di spettanza di bensì dell' debito per CP_1 Pt_3 quote latte relativo agli anni 2003-2007 maturato a carico della società agricola intestata ad entrambi i fratelli. E ciò per l'ovvio motivo che nelle società semplici, qual era la società in questione, per le obbligazioni sociali rispondono illimitatamente e solidalmente tutti i soci ai sensi dell'art. 2267 c.c., sicché il pagamento del credito vantato da limitatamente alla parte di competenza di non avrebbe CP_2 CP_1 impedito la responsabilità solidale di quest'ultimo per la corresponsione della quota di competenza del fratello ( , tanto vero che in data Parte_1
14/12/2021 l'Agenzia delle Entrate aveva notificato a - nella sua CP_1 qualità di ex socio dell'azienda agricola - l'intimazione per il pagamento dell'intero corrispettivo dovuto a titolo di prelievo supplementare per gli anni 2005-2007, oltre interessi, per un totale di € 313.771,98 (doc. 3 e ha CP_1 reiterato tale intimazione in data 17/04/2023 (doc. 12 . CP_1
Ciò detto, quanto al primo motivo di impugnazione, si osserva che dalla documentazione agli atti emerge pacificamente che il debito verso ad CP_2 oggi non è stato estinto da tant'è che: Parte_1
i) in data 17/04/2023 l'Agenzia delle Entrate ha reiterato l'intimazione di pagamento del prelievo supplementare dovuto in relazione alle campagne lattiere 2005-2007 per un importo complessivo (maggiorato degli interessi medio tempore maturati) di € 323.081,24 (doc. 12 CP_1
;
[...]
pagina 8 di 11 ii) in data 6 luglio 2023 l'appellante ha provveduto a trasmettere all' l'istanza di rateizzazione del prelievo supplementare relativo CP_2 alle predette annualità, che è stata accolta con provvedimento del 09/10/2023 con cui l'Agenzia ha disposto la rateizzazione del dovuto per gli anni 2005-2007 in n. 22 rate annuali con scadenza al 06/07/2045 (doc. 1 e 2 app. ; CP_1
iii) lo stesso appellante ha prodotto nel presente giudizio l'istanza, presentata in data 30/06/25 ai sensi del comma 1, art. 10 ter Legge 103/2023, per la definizione in via transattiva delle posizioni debitorie connesse al prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-casearie per il periodo che va dal 1995/1996 al 2008/2009.
E' dunque acclarato l'inadempimento dell'appellante rispetto all'obbligo di provvedere all'integrale pagamento del debito della azienda agricola nei confronti di CP_2
Pertanto, come correttamente rilevato dal Tribunale, si è verificata la risoluzione di diritto ex art. 1456 c.c. della vendita indicata nella sezione “In terzo luogo” del citato contratto a fronte della sussistenza, mai contestata dall'appellante, degli ulteriori presupposti previsti dal “Patto Speciale” per l'operatività della risoluzione. La presunta illegittimità comunitaria della normativa nazionale sul prelievo supplementare in materia di quote latte, fatta valere nel secondo motivo, è del tutto irrilevante nel caso di specie poiché, al fine di evitare la risoluzione di diritto della vendita de qua, l'appellante avrebbe dovuto provvedere al pagamento integrale del debito verso riservandosi, al contempo, di agire CP_2 giudizialmente avverso gli atti con cui l'Agenzia ne aveva liquidato gli importi, per poi tutelare nelle competenti sedi giurisdizionali il proprio diritto alla determinazione del prelievo in conformità ai principi dettati dalla normativa comunitaria. Così non è stato, sicché l'appellante non può che imputare a sé stesso le conseguenze dell'inadempimento contrattuale oggetto del presente giudizio, ossia la risoluzione parziale del contratto in data 16/07/2014. Si osserva, infine, che la risoluzione non è impedita nemmeno dalle sentenze del Consiglio di Stato n. 8663/2022 e del Tar del Lazio n. 10692/2023 ove si consideri che:
pagina 9 di 11 a) la pronuncia del Consiglio di Stato ha ad oggetto l'annullamento del prelievo supplementare per l'anno 2004/2005 che non viene in considerazione nel caso di specie dato che l'intimazione di pagamento notificata a ha ad CP_1 oggetto il prelievo relativo agli anni 2005-2007; b) la sentenza del Tar, che a detta dell'appellante avrebbe annullato il prelievo supplementare per gli anni 2003-2007, è del tutto irrilevante sia poiché non ne è stata dimostrata la definitività, nemmeno nella presente sede, sia poiché con tale pronuncia il giudice amministrativo non ha annullato in via definitiva il prelievo de quo ma si è limitato a riconoscere l'illegittimità dei criteri adottati dal legislatore nazionale per la determinazione delle multe da applicare agli esuberi delle quote latte, imponendo alla PA di provvedere al ricalcolo del prelievo supplementare in conformità ai criteri indicati nelle sentenze della Corte Europea di Giustizia, tanto vero che l'appellante, dopo la pubblicazione della precitata decisione (avvenuta in data 23/06/2023), dapprima ha presentato l'istanza per la rateizzazione del debito verso e successivamente ha CP_2 presentato l'istanza ai sensi dell'art. 10-ter della L. 103/2023 per transigere in via definitiva la vertenza relativa al pagamento del prelievo supplementare dovuto dall'azienda agricola. Il che conferma la debenza a tutt'oggi degli importi di cui all'intimazione di pagamento notificata dall'Agenzia delle Entrate a il mancato CP_1 pagamento integrale del debito verso e, in ultima analisi, l'infondatezza CP_2 del gravame.
* * * Le spese seguono la soccombenza. Pertanto al rigetto dell'appello consegue la condanna dell'appellante alla refusione delle spese del presente grado di giudizio che si liquidano come da dispositivo, tenuto conto dei parametri di cui al d.m. n. 147 del 2022, del valore di causa (indeterminabile-complessità media), del tenore delle questioni trattate e dell'attività difensiva espletata.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da contro per la riforma della Parte_1 CP_1 sentenza del tribunale di Lodi n. 1069/2023, pubblicata in data 20/11/2023, così dispone: 1. rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
pagina 10 di 11 2. condanna l'appellante a rifondere a le spese di lite che si CP_1 liquidano nell'importo di € 8.470,00 per compensi professionali oltre IVA, se dovuta, CPA e rimborso forfettario spese generali (15%);
3. dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dall'art. 13, co. 1 quater, D.M. 115/2002 e successive modificazioni. Così deciso in Milano nella camera di consiglio di questa Corte del 16 luglio 2025.
La Consigliera est. La Presidente dott.ssa Francesca Vullo dott.ssa Maria Teresa Brena
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