Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 25/06/2025, n. 574 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 574 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1731/2025 VG
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, in persona dei magistrati Dr. Carlo Azzolini -Presidente relatore Dr. Matteo del Vesco -Giudice Dr. Vincenzo Ciliberti -Giudice ha pronunciato la presente S E N T E N Z A esaminato il ricorso per separazione consensuale presentato congiuntamente da
[...]
(C.F. ) e (C.F. Pt_1 C.F._1 Parte_2
); C.F._2 rilevato che le parti hanno contratto matrimonio concordatario in data 14.12.1974, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Dolo (VE) al n. 111 parte II serie A anno 1974;
considerato che
le parti, dando atto di aver raggiunto un accordo sulle condizioni di separazione, si sono separate consensualmente dinanzi al Giudice il giorno 19.06.2025;
ritenuto che
le condizioni rassegnate all'udienza del 19.06.2025 appaiano conformi alla legge e indichino compiutamente le condizioni inerenti al regolamento dei reciproci interessi delle parti;
visto il parere favorevole del P.M.;
P.Q.M.
Visti gli artt. 158 cod. civ. e 473-bis.51 cod. proc. civ., OMOLOGA la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite e confermate in udienza e ciò a tutti gli effetti di legge;
ratifica le conclusioni congiuntamente presentate dai ricorrenti nella loro domanda e confermate all'udienza di trattazione del 19.06.2025 e qui di seguito integralmente riprodotte:
“1. i coniugi vivranno separati, ciascuno libero di stabilire ove ritenga la propria residenza;
2. la casa coniugale di SC viene assegnata alla sig.ra che ne diverrà esclusiva proprietaria secondo Parte_1 quanto di seguito previsto, mentre trasferirà altrove la propria residenza;
Parte_2
3. le parti convengono che la sig.ra si impegni e si obblighi, come in effetti ella si impegna e si obbliga Parte_1 con la sottoscrizione del presente ricorso, a trasferire al consorte , che si impegna e si obbliga ad Parte_2 acquistare, l'intera quota di comproprietà dell'immobile con relative pertinenze e accessori sito in Gosaldo (BL), località Piole, via Stuer, comprensivo di arredi e corredi tutti, così censito al Catasto fabbricati del Comune di Gosaldo: Foglio 27, part. 162, cat. A/3, cl. 1, vani 4,5; nonché al Catasto terreni: Foglio 27, part. 165, sub 2-3-4, Foglio 27, part. 163, sub 1 e Foglio 27, part. 280; 4. le parti altresì convengono che il sig. si impegni e si obblighi, come in effetti egli si impegna e si Parte_2 obbliga con la sottoscrizione del presente ricorso, a trasferire alla consorte che si impegna e si obbliga Parte_1 ad acquistare, l'intera quota di comproprietà dell'immobile con relative pertinenze e accessori sito in SC (VE), via Martin Luther King n. 58, comprensivo di arredi e corredi tutti, così censito al Catasto fabbricati del Comune di pagina 1 di 2
5. le parti concordano che, atteso il diverso valore commerciale dei due immobili (quale emerge anche dalla perizia di stima dimessa sub doc. 6), corrisponderà a , a conguaglio dei trasferimenti di cui Parte_1 Parte_2 sopra, la somma di € 115.000,00, importo che verrà corrisposto in unica soluzione al momento del rogito notarile;
6. gli atti di compravendita delle quote degli immobili in parola dovranno essere stipulati entro e non oltre mesi due dall'emanando provvedimento di separazione personale dei coniugi;
7. le parti provvederanno alla stipula degli atti di compravendita di cui ai punti precedenti presso il notaio
[...] di Treviso, o altro notaio congiuntamente individuato, con spese notarili e ogni altra spesa necessaria al Per_1 trasferimento delle proprietà a carico di entrambi i coniugi in parti eguali;
8. i coniugi dichiarano espressamente e specificamente di volersi avvalere di tutte le esenzioni previste per legge e, in particolare, del regime di esenzione fiscale previsto dall'art. 19, L. 6.3.1987, n. 74;
9. le parti dichiarano che detti trasferimenti immobiliari vengono operati senza alcun animo di liberalità tra le medesime, nemmeno parziale, rientrando gli stessi nella regolamentazione perequativa dei rapporti patrimoniali tra coniugi in sede di separazione, in quanto funzionale al raggiungimento di un loro assetto complessivo;
10. le parti danno atto di aver così definito, anche con la corresponsione dell'importo di cui al punto 5, ogni altra questione economica e patrimoniale anche inerente alla comunione legale dei beni e di non aver più nulla a pretendere reciprocamente per qualsivoglia titolo, ragione o causa comunque connessa al rapporto coniugale;
11. l'autovettura Opel Karl targata FD403XF intestata a resterà in sua proprietà ed uso e, Parte_1 corrispondentemente, l'autovettura Toyota Rav4 targata DK45 rimarrà nella sua Parte_2 proprietà ed uso.” ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto. Venezia, 19.06.2025.
Il Presidente relatore
-Dr. Carlo Azzolini -
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