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Sentenza 29 giugno 2025
Sentenza 29 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 29/06/2025, n. 1022 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 1022 |
| Data del deposito : | 29 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 215/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari, prima sezione civile, riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
- dott.ssa Maria Mitola Presidente
- dott. Michele Prencipe Consigliere
- dott.ssa Alessandra Piliego Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento n. 215/2014 R.G. avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza del Tribunale di
GG n. 2930/2023, depositata e pubblicata in data 27.11.2023
TRA
di GG (Avvocatura distrettuale dello Stato di Bari) Parte_1
(appellante)
E
(avv.ti Taronna Raffaele, Merlicco Domenico) Controparte_1
(appellato)
All'udienza del 26.06.2025 la causa è stata riservata per la decisione
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione notificato il 10.11.2021, nella qualità di legale rappresentante Controparte_1 della Società Agricola Semplice “Feudi di San Lorenzo” di Cerignola, ha proposto querela di falso in via principale avverso la sottoscrizione apposta sull'avviso di ricevimento n. 55104/2019 relativo alla racc. a/r n. 78728431759-9 24.5.2019 e consegnata il 28.5.2019. CP_2
Esponeva che:
- in data 5.5.2021 aveva ricevuto un atto di pagamento relativo al maggior importo dovuto a titolo di tributo relativamente ad un atto di compravendita;
- solo in quella occasione aveva appreso dell'esistenza di un prodromico avviso di pagina 1 di 5 accertamento di cui non aveva mai ricevuto notifica;
- all'esito dell'accesso agli atti aveva riscontrato che la cartolina di ricevimento della notifica del predetto avviso riportava la sottoscrizione contestata;
- con ricorso proposto dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di GG, aveva disconosciuto la firma apposta sulla prefata cartolina di ricevimento;
- l' aveva emesso provvedimento di diniego al ricorso, motivando il Parte_1
rigetto sulla scorta della natura fidefacente della relata di notifica.
Si costituiva l' , direzione provinciale di GG, eccependo l'inammissibilità Parte_1
della querela di falso non rientrando nei compiti del pubblico ufficiale notificante quello di accertare la corrispondenza tra l'identità dichiarata dal consegnatario e quella effettiva.
Istruita la causa con prova documentale e con nomina di CTU, il Tribunale, con la sentenza n.
2930/2023 pubblicata in data 27.11.2023 accoglieva la querela di falso e dichiarava la falsità dell'avviso di ricevimento n. 55104/2019 della racc. n. 78728431759-9 Parte_2
28/05/2019, per non essere la firma del ricevente ivi apposta riconducibile alla mano di CP_1
[...]
Condannava l' soccombente al pagamento delle spese. Parte_1
Dichiarava preliminarmente l'ammissibilità della querela di falso.
Richiamava un primo orientamento della giurisprudenza di legittimità (cfr., tra le tante, Cass. 2017/n.
1197; Cass. 2000/n. 4590), fondato sulla distinzione tra contenuto estrinseco e contenuto intrinseco delle attestazioni rese dall'ufficiale notificante, secondo cui il potere attributivo di pubblica fede non poteva estendersi anche all'attestazione di fatti o circostanze che non erano state oggetto della sua diretta percezione, ma di informazioni da lui assunte o indicazioni fornitegli da altri, la cui presunzione di veridicità poteva essere superata con la prova contraria fornibile con ogni mezzo.
Riteneva, tuttavia, tale orientamento superato già con Cass. SS.UU. n. 9962/2010 (cui aveva aderito la successiva giurisprudenza di legittimità cfr. Cass. 2018/n. 17291; Cass. 2019/n. 22058), secondo
“l'omessa indicazione da parte dell'agente postale del compimento delle formalità previste dal quarto comma del citato art. 7 (…) induce a ritenere, salvo querela di falso, che tale agente abbia consegnato la copia dell'atto da notificare personalmente al destinatario, e che questo ultimo ha sottoscritto l'avviso di ricevimento, a nulla rilevando che manchi nell'avviso di ricevimento stesso l'ulteriore specificazione 'personalmente al destinatario”.
Concludeva che la querela di falso era l'unico strumento idoneo ad interrompere il legame fra consegnatario dell'atto ed il destinatario della notifica.
pagina 2 di 5 Valorizzava, altresì, le risultanze della CTU espletata sull'originale dell'avviso di ricevimento n.
55104/2019, all'esito dell'acquisizione di saggi grafici della querelante e della comparazione della firma in verifica con quelle apposte sulla procura speciale rilasciata per la proposizione del presente giudizio e sui due atti pubblici prodotti agli atti (compravendita Rep. n. 16428/Racc. n. 12392, datato il
24/05/2017; compravendita Rep. n. 18620/Racc. n. 13952, datata 20/03/2019) che aveva confermato, in assenza di qualsiasi rilievo di parte, la non riconducibilità della sottoscrizione contestata a
Controparte_1
Avverso detta pronuncia ha proposto appello l' eccependo l'inammissibilità della Parte_1
querela di falso.
Deduceva che la querela di falso riguarda attività svolte dall'ufficiale notificante ovvero fatti avvenuti in sua presenza o dichiarazioni a lui rese, limitatamente al loro contenuto estrinseco e che non sono assistite da pubblica fede le attestazioni rilasciate dallo stesso ufficiale giudiziario al di fuori delle funzioni pubbliche che gli sono commesse in relazione all'atto notificato (Cass. n. 5305/1999), e, quindi, il contenuto intrinseco delle notizie apprese dai vicini, in quanto terzi rispetto alle parti dell'atto da notificare (Cass. n. 25860/2008) e tutte le altre circostanze, quali, ad esempio, la qualità di persona di famiglia o di addetta alla casa o all'ufficio di chi ha ricevuto l'atto (Cass. n. 26501/2014; Cass. n.
3906/2012; Cass. n. 3403/1996), o, ancora, l'effettività della sede della società destinataria o la qualità della persona consegnataria dell'atto, che non sono frutto - di diretta percezione del pubblico ufficiale, ma piuttosto di indicazioni da altri fornitegli, o di semplici informazioni assunte (Cass. n. 4590/2000).
Instava per la riforma dell'impugnata sentenza con vittoria di spese del doppio grado.
Si costituiva contestando la fondatezza dell'avverso gravame e chiedendone il Controparte_1
rigetto.
L'appello non può essere accolto.
L'appellante ha promosso querela di falso contestando la veridicità della sottoscrizione apposta sull'avviso di ricevimento n. 55104/2019 relativo alla racc. a/r n. 78728431759-9 spedita il 24.5.2019 e consegnata il 28.5.2019.
Ed invero, secondo la ormai consolidata giurisprudenza di legittimità condivisa anche dal Tribunale di
GG, nella notificazione a mezzo del servizio postale, l'attività legittimamente delegata all'agente postale, in forza del disposto dell'art.1 della legge n. 890/1982, gode della stessa fede privilegiata dell'attività direttamente svolta dall'ufficiale giudiziario ed ha il medesimo contenuto, essendo egli, ai fini della validità della notifica, tenuto a controllare il rispetto delle prescrizioni del codice di rito sulle persone a cui l'atto può essere legittimamente notificato e ad attestare la dichiarazione resa dalla persona che riceve l'atto, indicativa delle proprie generalità. Ne consegue che anche nel caso di pagina 3 di 5 notificazione eseguita dall'agente postale, la relata di notifica fa fede fino a querela di falso per le attestazioni che riguardano l'attività svolta, ivi compresa l'attestazione della identità del destinatario, trattandosi di circostanza frutto della diretta percezione del P.U. nella sua attività di identificazione del soggetto cui è rivolta la notifica (Cass. n. 2421/2014 e da ultimo Cass. Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 4556 del
21/02/2020, Rv. 657324 - 012).
Logico corollario di quanto sopra è che il destinatario di un avviso di ricevimento che affermi di non aver mai ricevuto l'atto e di non aver mai apposto la propria firma sull'avviso di ricevimento, ha l'onere, se intende contestare l'avvenuta esecuzione della notificazione, di impugnare l'avviso di ricevimento a mezzo di querela di falso (ex multis Cass.
1.3.2003 n. 3065; Cass. 22.11.2006 n. 24852;
Cass.
4.2.2014 n. 2421; Cass.
3.9.2019 n. 22058; Cass. n. 6028/2023).
La querela di falso è infatti lo strumento processuale atto a contestare l'efficacia di prova legale di cui agli artt. 2700 e 2702 c.c. di un documento e non può essere proposta se non allo scopo di togliere allo stesso (atto pubblico o scrittura privata), l'idoneità a far fede e servire come prova di determinati rapporti, sicché, solo laddove tali finalità non debbano essere perseguite la querela di falso non è ammissibile (Cassazione Civile, sez. II, 2 luglio 2001, n. 8925).
La querela di falso, sia essa proposta in via principale ovvero incidentale, ha infatti il fine di privare un atto pubblico (od una scrittura privata riconosciuta) della sua intrinseca idoneità a "far fede", e la relativa declaratoria ha l'effetto di provocare la rimozione del valore del documento, eliminandone,
“erga omnes” oltre all'efficacia sua propria, qualsiasi ulteriore effetto attribuitogli, sotto altro aspetto, dalla legge, e del tutto a prescindere dalla concreta individuazione dell'autore della falsificazione.
Ciò posto, la sentenza appellata, con diffusa motivazione, ha aderito ai suindicati principi ritenendo ammissibile la querela di falso proposta dalla anche alla luce delle risultanze della CTU che CP_1 ha escluso la riconducibilità alla predetta della sottoscrizione apposta sull'avviso di ricevimento contestato.
A fronte di tale articolata motivazione, parte appellante ha richiamato l'indirizzo giurisprudenziale, fondato sulla distinzione tra contenuto estrinseco e contenuto intrinseco delle attestazioni rese dall'ufficiale notificante, prospettandolo come preferibile senza, tuttavia, considerare che le pronunce, di segno contrario, valorizzate dal Tribunale hanno espressamente precisato che la sottoscrizione di un avviso di ricevimento non può essere contestata se con la querela di falso perché, se anche l'agente postale non ha l'obbligo di accertarsi dell'identità della persona del destinatario, ciò non esclude tuttavia che la fede privilegiata dell'atto pubblico si estenda alle dichiarazioni delle parti ai sensi dell'art. 2700 c.c. (cfr. Cass. 2018/n. 17291; Cass. 2019/n. 22058).
pagina 4 di 5 Inconferente è il richiamo a Cass n. 1686/2023 che lungi dal porsi in contrasto con l'indirizzo affermato da Cass. SS.UU. n. 9962/2010 e condiviso dal Tribunale, si riferisce alla diversa ipotesi dell'atto stato consegnato, presso l'indirizzo del destinatario, a persona che abbia sottoscritto l'avviso di ricevimento, con grafia illeggibile.
Né coglie nel segno la prospettata carenza di interesse ad agire da parte della alla luce delle CP_1
sorti dei giudizi tributari introdotti dalla stessa trattandosi di valutazioni afferenti il merito che esulano dalla competenza di questa autorità giudiziaria.
L'appello va, quindi, rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in base al DM n. 55/2014 (valore indeterminabile, complessità bassa, parametri minimi).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari, prima sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , , avverso la sentenza del Tribunale di GG Parte_1 Parte_3
n. 2930/2023, depositata e pubblicata in data 27.11.2023, così provvede:
- rigetta l'appello;
- condanna l'appellante al pagamento, in favore di , delle spese del grado che Controparte_1 liquida in € 4.996,00 oltre rsf 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso nella camera di consiglio della prima sezione civile della Corte di Appello di Bari del
26.06.2025.
Il Presidente
dott. Maria Mitola
Il consigliere rel.
Dott. Alessandra Piliego
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari, prima sezione civile, riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
- dott.ssa Maria Mitola Presidente
- dott. Michele Prencipe Consigliere
- dott.ssa Alessandra Piliego Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento n. 215/2014 R.G. avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza del Tribunale di
GG n. 2930/2023, depositata e pubblicata in data 27.11.2023
TRA
di GG (Avvocatura distrettuale dello Stato di Bari) Parte_1
(appellante)
E
(avv.ti Taronna Raffaele, Merlicco Domenico) Controparte_1
(appellato)
All'udienza del 26.06.2025 la causa è stata riservata per la decisione
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione notificato il 10.11.2021, nella qualità di legale rappresentante Controparte_1 della Società Agricola Semplice “Feudi di San Lorenzo” di Cerignola, ha proposto querela di falso in via principale avverso la sottoscrizione apposta sull'avviso di ricevimento n. 55104/2019 relativo alla racc. a/r n. 78728431759-9 24.5.2019 e consegnata il 28.5.2019. CP_2
Esponeva che:
- in data 5.5.2021 aveva ricevuto un atto di pagamento relativo al maggior importo dovuto a titolo di tributo relativamente ad un atto di compravendita;
- solo in quella occasione aveva appreso dell'esistenza di un prodromico avviso di pagina 1 di 5 accertamento di cui non aveva mai ricevuto notifica;
- all'esito dell'accesso agli atti aveva riscontrato che la cartolina di ricevimento della notifica del predetto avviso riportava la sottoscrizione contestata;
- con ricorso proposto dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di GG, aveva disconosciuto la firma apposta sulla prefata cartolina di ricevimento;
- l' aveva emesso provvedimento di diniego al ricorso, motivando il Parte_1
rigetto sulla scorta della natura fidefacente della relata di notifica.
Si costituiva l' , direzione provinciale di GG, eccependo l'inammissibilità Parte_1
della querela di falso non rientrando nei compiti del pubblico ufficiale notificante quello di accertare la corrispondenza tra l'identità dichiarata dal consegnatario e quella effettiva.
Istruita la causa con prova documentale e con nomina di CTU, il Tribunale, con la sentenza n.
2930/2023 pubblicata in data 27.11.2023 accoglieva la querela di falso e dichiarava la falsità dell'avviso di ricevimento n. 55104/2019 della racc. n. 78728431759-9 Parte_2
28/05/2019, per non essere la firma del ricevente ivi apposta riconducibile alla mano di CP_1
[...]
Condannava l' soccombente al pagamento delle spese. Parte_1
Dichiarava preliminarmente l'ammissibilità della querela di falso.
Richiamava un primo orientamento della giurisprudenza di legittimità (cfr., tra le tante, Cass. 2017/n.
1197; Cass. 2000/n. 4590), fondato sulla distinzione tra contenuto estrinseco e contenuto intrinseco delle attestazioni rese dall'ufficiale notificante, secondo cui il potere attributivo di pubblica fede non poteva estendersi anche all'attestazione di fatti o circostanze che non erano state oggetto della sua diretta percezione, ma di informazioni da lui assunte o indicazioni fornitegli da altri, la cui presunzione di veridicità poteva essere superata con la prova contraria fornibile con ogni mezzo.
Riteneva, tuttavia, tale orientamento superato già con Cass. SS.UU. n. 9962/2010 (cui aveva aderito la successiva giurisprudenza di legittimità cfr. Cass. 2018/n. 17291; Cass. 2019/n. 22058), secondo
“l'omessa indicazione da parte dell'agente postale del compimento delle formalità previste dal quarto comma del citato art. 7 (…) induce a ritenere, salvo querela di falso, che tale agente abbia consegnato la copia dell'atto da notificare personalmente al destinatario, e che questo ultimo ha sottoscritto l'avviso di ricevimento, a nulla rilevando che manchi nell'avviso di ricevimento stesso l'ulteriore specificazione 'personalmente al destinatario”.
Concludeva che la querela di falso era l'unico strumento idoneo ad interrompere il legame fra consegnatario dell'atto ed il destinatario della notifica.
pagina 2 di 5 Valorizzava, altresì, le risultanze della CTU espletata sull'originale dell'avviso di ricevimento n.
55104/2019, all'esito dell'acquisizione di saggi grafici della querelante e della comparazione della firma in verifica con quelle apposte sulla procura speciale rilasciata per la proposizione del presente giudizio e sui due atti pubblici prodotti agli atti (compravendita Rep. n. 16428/Racc. n. 12392, datato il
24/05/2017; compravendita Rep. n. 18620/Racc. n. 13952, datata 20/03/2019) che aveva confermato, in assenza di qualsiasi rilievo di parte, la non riconducibilità della sottoscrizione contestata a
Controparte_1
Avverso detta pronuncia ha proposto appello l' eccependo l'inammissibilità della Parte_1
querela di falso.
Deduceva che la querela di falso riguarda attività svolte dall'ufficiale notificante ovvero fatti avvenuti in sua presenza o dichiarazioni a lui rese, limitatamente al loro contenuto estrinseco e che non sono assistite da pubblica fede le attestazioni rilasciate dallo stesso ufficiale giudiziario al di fuori delle funzioni pubbliche che gli sono commesse in relazione all'atto notificato (Cass. n. 5305/1999), e, quindi, il contenuto intrinseco delle notizie apprese dai vicini, in quanto terzi rispetto alle parti dell'atto da notificare (Cass. n. 25860/2008) e tutte le altre circostanze, quali, ad esempio, la qualità di persona di famiglia o di addetta alla casa o all'ufficio di chi ha ricevuto l'atto (Cass. n. 26501/2014; Cass. n.
3906/2012; Cass. n. 3403/1996), o, ancora, l'effettività della sede della società destinataria o la qualità della persona consegnataria dell'atto, che non sono frutto - di diretta percezione del pubblico ufficiale, ma piuttosto di indicazioni da altri fornitegli, o di semplici informazioni assunte (Cass. n. 4590/2000).
Instava per la riforma dell'impugnata sentenza con vittoria di spese del doppio grado.
Si costituiva contestando la fondatezza dell'avverso gravame e chiedendone il Controparte_1
rigetto.
L'appello non può essere accolto.
L'appellante ha promosso querela di falso contestando la veridicità della sottoscrizione apposta sull'avviso di ricevimento n. 55104/2019 relativo alla racc. a/r n. 78728431759-9 spedita il 24.5.2019 e consegnata il 28.5.2019.
Ed invero, secondo la ormai consolidata giurisprudenza di legittimità condivisa anche dal Tribunale di
GG, nella notificazione a mezzo del servizio postale, l'attività legittimamente delegata all'agente postale, in forza del disposto dell'art.1 della legge n. 890/1982, gode della stessa fede privilegiata dell'attività direttamente svolta dall'ufficiale giudiziario ed ha il medesimo contenuto, essendo egli, ai fini della validità della notifica, tenuto a controllare il rispetto delle prescrizioni del codice di rito sulle persone a cui l'atto può essere legittimamente notificato e ad attestare la dichiarazione resa dalla persona che riceve l'atto, indicativa delle proprie generalità. Ne consegue che anche nel caso di pagina 3 di 5 notificazione eseguita dall'agente postale, la relata di notifica fa fede fino a querela di falso per le attestazioni che riguardano l'attività svolta, ivi compresa l'attestazione della identità del destinatario, trattandosi di circostanza frutto della diretta percezione del P.U. nella sua attività di identificazione del soggetto cui è rivolta la notifica (Cass. n. 2421/2014 e da ultimo Cass. Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 4556 del
21/02/2020, Rv. 657324 - 012).
Logico corollario di quanto sopra è che il destinatario di un avviso di ricevimento che affermi di non aver mai ricevuto l'atto e di non aver mai apposto la propria firma sull'avviso di ricevimento, ha l'onere, se intende contestare l'avvenuta esecuzione della notificazione, di impugnare l'avviso di ricevimento a mezzo di querela di falso (ex multis Cass.
1.3.2003 n. 3065; Cass. 22.11.2006 n. 24852;
Cass.
4.2.2014 n. 2421; Cass.
3.9.2019 n. 22058; Cass. n. 6028/2023).
La querela di falso è infatti lo strumento processuale atto a contestare l'efficacia di prova legale di cui agli artt. 2700 e 2702 c.c. di un documento e non può essere proposta se non allo scopo di togliere allo stesso (atto pubblico o scrittura privata), l'idoneità a far fede e servire come prova di determinati rapporti, sicché, solo laddove tali finalità non debbano essere perseguite la querela di falso non è ammissibile (Cassazione Civile, sez. II, 2 luglio 2001, n. 8925).
La querela di falso, sia essa proposta in via principale ovvero incidentale, ha infatti il fine di privare un atto pubblico (od una scrittura privata riconosciuta) della sua intrinseca idoneità a "far fede", e la relativa declaratoria ha l'effetto di provocare la rimozione del valore del documento, eliminandone,
“erga omnes” oltre all'efficacia sua propria, qualsiasi ulteriore effetto attribuitogli, sotto altro aspetto, dalla legge, e del tutto a prescindere dalla concreta individuazione dell'autore della falsificazione.
Ciò posto, la sentenza appellata, con diffusa motivazione, ha aderito ai suindicati principi ritenendo ammissibile la querela di falso proposta dalla anche alla luce delle risultanze della CTU che CP_1 ha escluso la riconducibilità alla predetta della sottoscrizione apposta sull'avviso di ricevimento contestato.
A fronte di tale articolata motivazione, parte appellante ha richiamato l'indirizzo giurisprudenziale, fondato sulla distinzione tra contenuto estrinseco e contenuto intrinseco delle attestazioni rese dall'ufficiale notificante, prospettandolo come preferibile senza, tuttavia, considerare che le pronunce, di segno contrario, valorizzate dal Tribunale hanno espressamente precisato che la sottoscrizione di un avviso di ricevimento non può essere contestata se con la querela di falso perché, se anche l'agente postale non ha l'obbligo di accertarsi dell'identità della persona del destinatario, ciò non esclude tuttavia che la fede privilegiata dell'atto pubblico si estenda alle dichiarazioni delle parti ai sensi dell'art. 2700 c.c. (cfr. Cass. 2018/n. 17291; Cass. 2019/n. 22058).
pagina 4 di 5 Inconferente è il richiamo a Cass n. 1686/2023 che lungi dal porsi in contrasto con l'indirizzo affermato da Cass. SS.UU. n. 9962/2010 e condiviso dal Tribunale, si riferisce alla diversa ipotesi dell'atto stato consegnato, presso l'indirizzo del destinatario, a persona che abbia sottoscritto l'avviso di ricevimento, con grafia illeggibile.
Né coglie nel segno la prospettata carenza di interesse ad agire da parte della alla luce delle CP_1
sorti dei giudizi tributari introdotti dalla stessa trattandosi di valutazioni afferenti il merito che esulano dalla competenza di questa autorità giudiziaria.
L'appello va, quindi, rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in base al DM n. 55/2014 (valore indeterminabile, complessità bassa, parametri minimi).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari, prima sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , , avverso la sentenza del Tribunale di GG Parte_1 Parte_3
n. 2930/2023, depositata e pubblicata in data 27.11.2023, così provvede:
- rigetta l'appello;
- condanna l'appellante al pagamento, in favore di , delle spese del grado che Controparte_1 liquida in € 4.996,00 oltre rsf 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso nella camera di consiglio della prima sezione civile della Corte di Appello di Bari del
26.06.2025.
Il Presidente
dott. Maria Mitola
Il consigliere rel.
Dott. Alessandra Piliego
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