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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 24/03/2025, n. 697 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 697 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
SECONDA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa Federica Ferreri, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 225 del Ruolo Contenzioso degli Affari generali dell'anno 2022 e vertente tra
(C.F. ) e per essa, giusta procura speciale in atti Parte_1 P.IVA_1
(doc. 2) dell'1.07.2020, autenticata dal notaio rep. 143010, Persona_1 [...]
(C.F. , in persona del procuratore dott. Parte_2 P.IVA_2 Pt_3
(v. procura, doc. 4), elettivamente domiciliata in Genova, via C.R. Ceccardi n. 3/6, presso lo
[...] studio dell'avv. Fabrizio Borchi, in virtù di procura alle liti in atti
ATTRICE contro
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro PA P.IVA_3 tempore, elettivamente domiciliata in Anzio, piazza del Consorzio n. 9, presso lo studio dell'avv.
Francesco Sinigoi, che la rappresenta e difende in virtù procura alle liti in calce alla comparsa di costituzione e risposta con domanda riconvenzionale
CONVENUTA
e nei confronti di
e, per essa, giusta procura speciale autenticata dal notaio rep. E_ Persona_2
45659/13967, (C.F. ), in persona della Controparte_3 P.IVA_4
procuratrice dott.ssa in forza di procura speciale del Notaio Dott. del Controparte_4 Persona_2
17 dicembre 2021, Rep 49440/14898, elettivamente domiciliata in Roma, via della Scrofa n. 57, presso lo studio dell'avv. Paola Desideri Zanardelli, che la rappresenta e difende in virtù di procura speciale allegata alla comparsa di costituzione e risposta
TERZA CHIAMATA
1 Oggetto: opposizione all'esecuzione – contratto di transazione – risoluzione di diritto
Conclusioni delle parti: come da note di trattazione scritta depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., richiamate nell'ordinanza del 19.11.2024, con cui la causa è stata assunta in decisione
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso in opposizione ai sensi dell'art. 615, comma 2, c.p.c., la PA
chiedeva al G.E. della procedura R.G.E. n. 209/2017, la sospensione della procedura esecutiva immobiliare intrapresa da nei suoi confronti e coltivata dall'intervenuta E_ [...]
, cessionaria del credito. Parte_1
A sostegno dell'opposizione e dell'istanza di sospensione la debitrice esecutata deduceva, in sintesi, l'inesigibilità dell'importo dovuto in forza dei contratti di mutuo fondiario azionati dalla banca in via esecutiva, in ragione dell'esistenza di un accordo transattivo concluso con il creditore procedente, in data 8.11.2017, ancora valido ed efficace, con il quale E_ quest'ultima si era impegnata a ricevere in pagamento un importo inferiore rispetto al credito originario, che in parte era stato corrisposto. si opponeva alla sospensione, eccependo l'intervenuta Parte_1 risoluzione di diritto, in forza di una clausola risolutiva espressa, dell'accordo transattivo, a seguito dell'inadempimento di PA
Con ordinanza del 16.11.2021, il G.E. accoglieva l'istanza di sospensione dell'esecuzione e assegnava termine di sessanta giorni per l'instaurazione del giudizio di merito.
Oltre a proporre reclamo ai sensi degli artt. 624 e 669 terdecies c.p.c. (poi dichiarato inammissibile), unipersonale, in data 13.01.2022, notificava l'atto di citazione Parte_1
introduttivo della fase di merito, convenendo in giudizio al fine di ottenere, PA previo accertamento della risoluzione dell'accordo transattivo da quest'ultima concluso con
[...]
il rigetto dell'opposizione e l'accertamento del proprio diritto di proseguire CP_2
l'esecuzione forzata.
Nello specifico, l'attrice (opposta in senso sostanziale) esponeva che: con atto del 24.03.2010, rep. 2489, aveva concesso a titolo di mutuo fondiario ai sensi Controparte_5 dell'art. 38 T.U.B. a la somma di € 1.200.000,00, mentre con successivo PA
atto del 16.04.2013, rep. 4960, la stessa banca aveva erogato a detta società, sempre a titolo di mutuo fondiario, l'ulteriore somma di € 200.000,00; i crediti in questione erano garantiti da ipoteche iscritte in data 31.03.2010 (n. 4202 di R.P.) e 19.04.2013 (n. 2213 di R.P.) sugli immobili della parte mutuataria siti in Anzio, Località Falasche, poi divenuta via della Fonderia;
in data
28.12.2016, la Banca mutuante aveva notificato a atto di precetto per PA
2 complessivi € 1.482.983,38, oltre interessi e spese;
in data 1.03.2017 erano stati sottoposti ad esecuzione gli immobili concessi in garanzia ipotecaria;
l'esecuzione R.G.E. n. 209/17 era tuttavia stata sospesa per ventiquattro mesi, ai sensi dell'art. 624 bis c.p.c., con provvedimento del Tribunale del 9.01.2018; in data 28.03.2019 aveva liberato dall'iscrizione ipotecaria E_
alcuni immobili, rinunciando parzialmente all'esecuzione limitatamente alle unità immobiliari distinte al foglio 7, particella 3081, sub 5, 11, 509 (già 505 e 503) e 510 (già 505 e 503: produz. n.
12); in data 21.12.2019 la aveva riassunto la procedura esecutiva precedentemente sospesa, CP_2 chiedendone la prosecuzione;
con ordinanza dell'11.02.2020 il G.E. aveva rinviato al 15.09.2020 per la fissazione della vendita in ordine alle particelle residue (lotti 2-5); in data 15.02.2020 la procedente aveva depositato nuova istanza di rinuncia parziale, chiedendo l'estinzione della CP_2
procedura limitatamente alle unità immobiliari distinte al foglio 7, particella 3081, sub 507 (ora 513
e 514), sub 511 (già 505 e 503), e 512 (già 505 e 503); il 14.09.2020 era intervenuta nell'esecuzione, ai sensi dell'art. 111 c.p.c., la cessionaria , che aveva Parte_1
acquistato il credito in virtù di atto di cessione pro soluto ai sensi della Legge n. 130/99 stipulato in data 1.06.2020 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 66 del 6.06.2020; all'udienza del 26.05.2021
l'intervenuta aveva chiesto al G.E. di delegare le operazioni di vendita dei lotti sottoposti ad esecuzione, in applicazione dell'art. 41 TUB;
all'udienza era comparso, senza difensore, il legale rappresentante di per depositare una richiesta di “disporre esecuzione PA specifica dell'atto di transazione sottoscritto in data 8/11/17 con con richiesta E_ di rinvio dell'udienza a data successiva all'8/11/21 scadenza naturale della transazione”; il G.E., con ordinanza emessa alla stessa udienza, ritenendo sussistente un accordo transattivo, aveva rinviato all'udienza del 14.12.2021 per verificare il residuo credito ancora esigibile;
[...]
aveva depositato istanza di revoca di detta ordinanza, deducendo l'insussistenza Parte_1 di accordi transattivi validi ed efficaci tra le parti;
per discutere l'istanza di revoca, il G.E. aveva fissato l'udienza del 6.07.2021, alla quale era nuovamente comparso, privo di difensore, il legale rappresentante di chiedendo un termine per costituirsi e depositare PA
documenti; alla successiva udienza del 7.09.2021 il legale rappresentante della società esecutata aveva depositato “copia cartacea dei versamenti eseguiti alla , mentre E_ all'udienza del 16.11.2021 era comparsa, per la prima volta, assistita dal PA difensore, l'avv. Francesco Sinigoi, producendo documentazione attestante, a suo dire,
l'adempimento, da parte dell'esecutata, alla transazione stipulata con la Banca cedente in data
8.11.2017 nonché eccependo l'inadempimento di quest'ultima rispetto all'art. 4 dell'accordo stesso;
aveva contestato tutte le argomentazioni di con ordinanza Parte_1 PA
3 del 16.11.2021 il G.E. aveva sospeso la procedura esecutiva, demandando al giudizio di merito l'accertamento della persistente efficacia o meno dell'accordo transattivo concluso dall'esecutata con la creditrice procedente, l'accordo transattivo doveva in realtà considerarsi E_ risolto di diritto;
infatti, il contratto prevedeva il pagamento di complessivi € 950.000,00, di cui: a)
€ 96.000,00 da versare con n. 48 rate mensili da € 2.000 cadauna;
b) € 800.000,00 da versarsi entro
24 mesi in via frazionata mediante vendita e contestuale svincolo di singole unità pignorate;
c) €
54.000,00 entro 48 mesi dalla firma dell'accordo; al punto 8 era previsto che “al verificarsi del mancato pagamento anche di una sola delle rate mensili di cui al punto 3 lettera a) e degli importi di cui alle successive lettere b) e c), la presente scrittura dovrà intendersi risolta di diritto, senza necessità di apposita comunicazione da parte della che sarà libera di agire in sede CP_2
esecutiva per il pagamento del maggior importo dovutole, pari a complessivi € 1.497.009,00 oltre interessi legali maturandi, al netto degli acconti e delle somme medio tempore ricevuti, in forza dei titoli contrattuali richiamati in premessa”; si era resa inadempiente, poiché alla PA data del 31.10.2019 aveva versato a soli € 347.139,90; pertanto, la aveva riassunto la CP_2 CP_2
procedura esecutiva sospesa e, in data 7.01.2020, aveva formalmente comunicato a
[...] di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 8 dell'accordo, PA
risoluzione ribadita anche da con pec del 12.02.2021; Parte_1 [...] era perfettamente a conoscenza dello scioglimento dell'accordo transattivo, tanto PA che l'amministratore della società aveva tentato in più occasioni di proporre alla cessionaria del credito dapprima la modifica di detto accordo (con proroga dei termini di pagamento previsti) e, poi, la stipula di una nuova transazione, che prevedesse il versamento di un importo inferiore e in tempi maggiormente dilatati, proposte tutte rifiutate dalla banca;
pertanto, venuto meno l'accordo transattivo, era più che legittima la prosecuzione della procedura esecutiva da parte di CP_2
e, poi, di unipersonale.
[...] Parte_1
Su tale scorta, l'attrice rassegnava le seguenti conclusioni: “Piaccia al Tribunale Ill.mo, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, previo occorrendo accertamento e/o declaratoria di risoluzione dell'accordo transattivo stipulato in data 8/11/17 da con PA
nonché dell'inesistenza di accordi transattivi e di qualsiasi accordo che E_ ostacoli, si frapponga e/o impedisca la prosecuzione dell'esecuzione, dichiarare che Parte_1
ha diritto di proseguire la procedura esecutiva immobiliare n. 209/17 R.E. promossa nei
[...]
confronti di da (con successivo intervento ex art. PA E_
111 c.p.c. di , e quindi disporre la prosecuzione della procedura medesima. Parte_1
Vinte le spese ed i compensi di causa”.
4 Si costituiva tempestivamente in giudizio, con comparsa depositata il 21.01.2022,
[...]
esponendo, in sintesi, che l'inadempimento rispetto all'accordo transattivo PA dell'8.11.2017 non le fosse imputabile, essendo dipeso dalla mancata collaborazione del creditore
Nello specifico, deduceva che dal novembre 2017 ad ottobre 2019, aveva E_
effettuato i pagamenti rateali previsti al punto 3) dell'atto transattivo corrispondendo la somma di €
50.000,00 mediante bonifici mensili e senza ritardo, di importo pari ad € 2.000,00 ciascuno;
in data
31.10.2019 aveva versato a quale ricavato dalla vendita di due immobili, la E_
complessiva somma di € 297.140,00 di cui € 235.000,00 a titolo di quanto previsto dall'art. 4 della transazione (€ 60.000,00 per la prima vendita e € 175.000,00 quale 90% del prezzo di vendita previsto in atto per la seconda vendita), € 46.000,00 in una unica soluzione a saldo anticipato della somma di cui all'art. 3 lett. a), mediante assegni circolari intestati alla e € 16.140.00 CP_2 quale acconto sul dovuto;
pertanto, alla data del 31.10.2019, aveva pagato la somma di €
347.140,00; in data 18.12.2019 aveva altresì inviato a mezzo pec altri contratti preliminari, che prevedevano un introito di totali € 910.000,00; tre di questi contratti (quelli relativi agli acquirenti
, e erano già stati inoltrati in data Parte_4 Controparte_6 Controparte_7
22.02.2019 a che, nonostante ciò, in spregio a quanto previsto dall'art. 4 E_ dell'accordo, aveva omesso di provvedere alla riduzione del pignoramento, così impedendo la vendita degli immobili a terzi e non consentendo a di versare le somme di PA cui al punto 3) lettera b) e c) dell'accordo transattivo;
inoltre, in data 21.12.2019, prima della scadenza dei termini previsti dall'accordo (31.12.2019), aveva riassunto il processo esecutivo sospeso ex art. 624 bis c.p.c., mentre il 7.01.2020 aveva comunicato l'asserita risoluzione di diritto dell'accordo transattivo;
in realtà, non sussisteva alcun inadempimento imputabile a
[...]
che non era stata messa in condizione di adempiere dallo stesso creditore, con PA conseguente inoperatività della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 8 dell'accordo transattivo;
peraltro, i termini previsti per i pagamenti non erano essenziali, sicché anche un pagamento successivo avrebbe soddisfatto l'interesse del creditore;
in difetto di inadempimento imputabile,
l'accordo transattivo non poteva reputarsi risolto di diritto e la non poteva esigere il credito, CP_2
nella misura originaria, sulla base dei contratti di mutuo fondiario posti a fondamento dell'esecuzione forzata. In via riconvenzionale, la convenuta deduceva di aver subito danni patrimoniali a causa dell'illegittimo comportamento di nello specifico: 1) il E_
danno emergente pari alle imposte (IMU) dovute sugli immobili non venduti;
2) il lucro cessante pari al mancato introito del prezzo di vendita degli immobili, che avrebbe consentito non solo di soddisfare il credito della nella misura prevista dall'accordo, bensì di farle conseguire un CP_2
5 guadagno, anche a titolo di IVA, da reimpiegare nell'attività imprenditoriale;
3) il lucro cessante per il blocco dell'attività di impresa, dipeso dalla prosecuzione di una procedura esecutiva illegittima.
Per l'effetto, rassegnava le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo PA
Tribunale adito, contrariis reiectis: In via preliminare, autorizzare la chiamata in causa della
in persona del legale rappresentante pro tempore con sede in Modena (MO), E_ via San Carlo, n. 8/20, piva e, per l'effetto, fissarsi ai sensi dell'art. 269 c.p.c., altra P.IVA_5
udienza per consentire la chiamata in causa del terzo - In via principale: accertare e dichiarare la validità ed efficacia dell'accordo di transazione del 08.11.2017 e per l'effetto rigettare in toto la domanda attorea e dichiarare improcedibile l'esecuzione rge 209/2017 pendente innanzi al
Tribunale di Velletri. - In via riconvenzionale: accertare e dichiarare l'inadempimento della
[...]
e per l'effetto condannarla, anche in via solidale con la al CP_2 Parte_1 risarcimento dei danni subiti dalla nella misura di € 1.362.506,56. PA
(unmilionetrecentosessantaduemilaconquecentosei/56) ovvero di quella maggiore o minore somma che risulterà provata in prosieguo e di giustizia o di equità, oltre interessi e rivalutazione. Con vittoria di spese e compensi di lite da distrarsi in favore del procuratore antistatario, nonché con condanna della creditrice procedente, anche ex art. 96, comma 2, c.p.c., sussistendone i presupposti”.
Autorizzata l'estensione del contraddittorio nei confronti di (parte E_ dell'accordo transattivo de quo), si costituiva anche quest'ultima con comparsa di risposta depositata il 19.09.2022 e, in via pregiudiziale, eccepiva l'incompetenza per territorio del Tribunale di Velletri in favore del Tribunale di Roma rispetto alla domanda riconvenzionale;
nel merito, contestava la ricostruzione dei fatti proposta da evidenziando che i contratti PA preliminari da quest'ultima prodotti non recavano data certa e, comunque, prevedevano, quale termine per la stipula del definitivo, il 31.12.2020 o, addirittura, il 31.12.2021, ossia uno o due anni dopo rispetto alla scadenza prevista dall'accordo transattivo al punto 3b); di conseguenza,
[...]
era certamente inadempiente, perché entro tale scadenza non era e non avrebbe PA mai potuto trovarsi nelle condizioni di versare l'importo residuo dovuto pari a € 602.860,10. Quanto al merito della domanda riconvenzionale, contestava l'esistenza dei danni lamentati da
[...]
e la loro riconducibilità, sotto il profilo causale, ad un proprio, asserito PA
inadempimento. rassegnava, quindi, le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Giudice E_
adito, contrariis reiectis, previi gli incombenti di legge, rigettare in toto la domanda formulata dalla nei confronti della in ogni caso - In via preliminare di rito: dichiarare CP_1 CP_2
6 l'incompetenza del giudice adito in favore del tribunale di Roma competente per aver contratto la società nella capitale entrambi i contratti di mutuo dai quali deriva la posizione debitoria poi transatta nonché per aver sottoscritto la transazione in Roma. Inoltre, - In via principale: accertare
e dichiarare l'inadempimento della in ordine alle obbligazioni contenute PA nell'accordo transattivo, sottoscritto in data 8 novembre 2017 tra e E_ [...] successivamente per tale motivo risolto, e, per l'effetto, rigettare le richieste di PA
in quanto infondate in fatto e in diritto”. PA
Concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., la causa veniva istruita documentalmente.
È stata assunta in decisione con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del 19.11.2024, con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
**********
Per prima cosa va respinta l'eccezione di incompetenza per territorio sollevata da
[...]
nella propria comparsa di costituzione e risposta, rispetto alla domanda CP_2
riconvenzionale risarcitoria proposta da PA
Premesso che l'eccipiente non ha neppure contestato tutti i possibili fori alternativi, come invece sarebbe stato necessario (trattandosi di competenza territoriale derogabile), “la competenza per territorio si determina in base alla domanda principale e non già in base a quella riconvenzionale, come emerge dall'art. 36 cod. proc. civ., che stabilisce che il giudice della domanda principale decide anche sulla riconvenzionale. Quest'ultima, infatti, può determinare uno spostamento di competenza solo quando ecceda per materia o per valore la competenza del giudice adito” (così Cass., 3 febbraio 2006, n. 2416).
Nel caso di specie, la causa principale è l'opposizione all'esecuzione (proposta da
[...]
con ricorso al G.E. ai sensi dell'art. 615, comma 2, c.p.c.) intrapresa da PA [...] innanzi al Tribunale di Velletri, che dunque è il giudice competente ai sensi dell'art. CP_2
27 c.p.c.
Va pertanto rigettata l'eccezione pregiudiziale.
Ciò posto, il presente giudizio di merito, instaurato dopo la fase sommaria svoltasi innanzi al
G.E., verte sull'accertamento del diritto di – cessionaria del credito Parte_1 originariamente vantato da – di procedere ad esecuzione forzata nei confronti E_ della debitrice esecutata che si è opposta invocando l'esistenza e la PA
persistente efficacia di un accordo transattivo concluso in data 8.11.2017 con la creditrice
7 procedente, che renderebbe allo stato inesigibile il credito derivante dai titoli esecutivi azionati (i due contratti di mutuo fondiario rep. 2489 del 24.03.2010 e rep. 4960 del 16.04.2013).
Ebbene, è convincimento del Tribunale che l'opposizione spiegata da PA
(convenuta formale in questa sede ma opponente in senso sostanziale) non sia fondata e, pertanto, sussista il diritto di società unipersonale di proseguire l'esecuzione forzata R.G.E. Parte_1
n. 209/2017 in suo danno.
L'accordo transattivo concluso da con in data PA E_
8.11.2017 (doc. 30 di parte attrice) si è infatti risolto ipso iure, come di seguito si va ad esporre.
La transazione, dichiaratamente non novativa (cfr. art. 7 lett. a), nell'ambito della quale la convenuta e il suo legale rappresentante si riconoscevano espressamente debitori dell'intero importo precettato di € 1.497.009,00 (v. art. 2), prevedeva il pagamento “a saldo e stralcio”, da parte di dell'importo di € 950.000,00, nei seguenti termini e con le seguenti PA modalità (v. art. 3): “a) quanto ad € 96.000,00 mediante versamenti mensili di € 2.000,00 a partire dal prossimo mese di ottobre. Resta inteso che, per patto espresso tra le parti, al verificarsi della presente condizione e cioè corrisposti dalla e/o dal Sig. la PA Parte_5 predetta somma di € 96.000,00 mediante 48 rate mensili consecutive di € 2.000,00 ciascuna, la provvederà a prestare il consenso alla restrizione ipotecaria con liberazione di E_
un immobile scelto dalla tra quelli facente parte del compendio pignorato e PA
provvederà inoltre a rinunciare al pignoramento immobiliare pendente presso il Tribunale di
Velletri al NRG 209/17 (mediante relativa riduzione dello stesso) e ciò a prescindere dall'avverarsi di tutte le altre condizioni previste dalla presente scrittura. b) ulteriore versamento, entro 24 mesi dalla data di sottoscrizione del presente atto e comunque entro i termini di sospensione concessi ex art. 624 bis c.p.c. nell'esecuzione immobiliare 209/17 NRG pendente presso il Tribunale di Velletri, di una somma complessivamente non inferiore ad € 800.000,00 derivante dalla vendita di alcune
(nel numero massimo di otto) delle unità abitative (appartamento +garage) ipotecate dalla
[...]
ed attualmente oggetto della summenzionata esecuzione immobiliare. A tal proposito la CP_2
: si impegna espressamente a depositare istanza di sospensione al Tribunale di E_
Velletri, Giudice dell'esecuzione, immediatamente dopo la sottoscrizione della presente scrittura o comunque non appena il terzo creditore intervenuto nella procedura esecutiva immobiliare provvederà a rinunciare all'esecuzione: c) quanto al residuo, pari ad € 54.000,00 entro 48 mesi dalla sottoscrizione del presente atto”.
L'art. 4 prevedeva altresì che “a fronte di ciascuna compravendita (effettuata da CP_8
, la rinuncerà, di volta in volta, al pignoramento in essere (mediante riduzione dello
[...] CP_2
8 stesso) previa acquisizione di copia del contratto preliminare di vendita intercorso tra il terzo acquirente e la la stessa Banca provvederà poi a prestare il consenso alla PA
restrizione ipotecaria con liberazione dell'immobile compravenduto dietro contestuale versamento di una somma pari al 90% del prezzo pattuito in atto e comunque non inferiore ad 95.000,00 eccezion fatta per la vendita del primo immobile, che sarà liberato dietro versamento di una somma non inferiore ad € 60.000,00 purché si produca quietanza da parte del terzo creditore già intervenuto nell'esecuzione n. 209/17 RG Trib. Velletri;
resta inteso che, per patto espresso tra le parti, se il versamento del 90% del prezzo di vendita di ogni immobile generasse maggiori introiti rispetto ai 95.000,00€ previsti come prezzo minimo di compravendita – e ciò in ragione della favorevole pattuizione con i terzi acquirenti da parte della la ogni PA CP_2
volta ricevuto il maggior pagamento pari ad ulteriori 95.000,00 €, provvederà a prestare il consenso alla restrizione ipotecaria con liberazione di un ulteriore immobile scelto dalla
[...]
sempre tra quelli facente parte del compendio pignorato provvederà inoltre a CP_1
rinunciare al pignoramento immobiliare pendente presso il Tribunale di Velletri al NRG 209/17
(mediante relativa riduzione dello stesso)”.
e hanno dedotto l'inadempimento di E_ Parte_1 PA
alle obbligazioni discendenti dall'accordo transattivo, in particolare il mancato pagamento
[...] dell'importo previsto all'art. 3 lett. b) nei termini concordati (nella loro prospettiva, l'8.11.2019, ossia scaduti i 24 mesi dalla stipula dell'accordo), dal momento che, a quella data, la convenuta aveva versato – e questa circostanza è assolutamente pacifica tra tutte le parti – la minor somma di €
347.140,00 (di cui € 96.000,00 ad estinzione della somma di cui all'art. 3 lett. a).
Pertanto, la si sarebbe legittimamente avvalsa della clausola risolutiva espressa di cui CP_2 all'art. 8 dell'accordo, che recita: “al verificarsi del mancato pagamento anche di una sola delle rate mensili di cui al punto 3 lettera a) e degli importi di cui alle successive lettere b) e c), la presente scrittura dovrà intendersi risolta di diritto, senza necessità di apposita comunicazione da parte della che sarà libera di agire in sede esecutiva per il pagamento del maggior importo CP_2
dovutole, pari a complessivi € 1.497.009,00 oltre interessi legali maturandi, al netto degli acconti e delle somme medio tempore ricevuti, in forza dei titoli contrattuali richiamati in premessa”. Per
l'effetto, avrebbe legittimamente riassunto (doc. 13 di parte attrice) la procedura esecutiva, CP_2
che era stata sospesa ai sensi dell'art. 624 bis c.p.c. (come previsto dall'art. 3 dell'accordo) e comunicato, anche formalmente a mezzo pec (pur non essendo onerata di alcuna comunicazione), la risoluzione di diritto della transazione a (doc. 31 e 32 di parte attrice). PA
9 Per parte sua, non ha contestato – anzi ha ammesso espressamente nei PA
propri scritti difensivi – di non aver corrisposto, entro le scadenze pattuite, tutte le somme previste dall'accordo transattivo, in particolare la somma di cui all'art. 3, lett. b); al contempo, la debitrice ha argomentato di non aver potuto adempiere per difetto di collaborazione della stessa CP_2
L'inadempimento, cioè, non le sarebbe imputabile perché dipeso da un comportamento
[...]
scorretto del creditore, che avrebbe “ostacolato” le vendite a terzi degli immobili pignorati, con la conseguenza che la clausola risolutiva espressa non potrebbe trovare applicazione e l'accordo transattivo non si sarebbe ancora risolto.
L'impostazione difensiva di pur suggestiva, non può essere condivisa. PA
Occorre partire dal presupposto che costituisce circostanza pacifica tra le parti che
[...] alla data dell'8.11.2019 (cioè allo scadere dei 24 mesi dalla data di sottoscrizione PA dell'accordo transattivo) – ma anche allo scadere del periodo di sospensione ex art. 624 bis c.p.c. accordato dal Tribunale (31.12.2019, v. ordinanza doc. 11 di parte attrice) e, ancora, alla data del
7.01.2020 (quando la Banca ha inviato la pec con la formale comunicazione di risoluzione dell'accordo ai sensi dell'art. 8) – aveva corrisposto non la somma concordata di € 800.000,00, bensì quella, considerevolmente inferiore, di € 347.140,00 (di cui € 96.000,00 ad estinzione della somma di cui all'art. 3 lett. a dell'accordo e non della lett. b).
Dunque, anche a voler considerare, quale termine per l'adempimento di cui all'art. 3 lett. b), la data del 31.12.2019 anziché quella dell'8.11.2019, è fatto acclarato che PA
non abbia versato quanto dovuto.
Il requisito oggettivo (il mancato pagamento dell'intero l'importo di € 800.000,00 entro la scadenza concordata) di operatività della clausola risolutiva espressa sancita all'art. 8 del contratto di transazione risulta, perciò, indubbiamente integrato.
Né il giudice deve o può valutare la gravità di tale inadempimento, posto che “la clausola risolutiva espressa attribuisce al contraente il diritto potestativo di ottenere la risoluzione del contratto per l'inadempimento di controparte senza doverne provare l'importanza” (cfr. Cass., 11 luglio 2003, n. 10935; in senso analogo anche Cass., 12 novembre 2019, n. 29301, che ha espressamente chiarito che al Giudice è inibito compiere una valutazione sulla gravità dell'inadempimento siccome già effettuata, ex ante, dalle parti).
Sostiene, tuttavia, che difetterebbe l'ulteriore presupposto, necessario PA per ritenere integrata la risoluzione di diritto invocata dalla banca, dell'imputabilità, a sé, dell'inadempimento.
10 Orbene, il Tribunale non ignora che, per consolidata giurisprudenza di legittimità, richiamata anche dalla convenuta nei propri scritti difensivi, “ai fini della risoluzione del contratto per inadempimento, in presenza di clausola risolutiva espressa, pur se la colpa del contraente inadempiente si presume, ai sensi dell'art. 1218 c.c., il giudice non è tenuto solo a constatare che
l'evento previsto dalla detta clausola si sia verificato, ma deve esaminare, con riferimento al principio della buona fede, il comportamento dell'obbligato, potendo la risoluzione essere dichiarata solo ove sussista (almeno) la colpa di quest'ultimo” (cfr. Cass., 5 agosto 2002, n.
11717); è altresì noto al Tribunale il più recente orientamento secondo cui il Giudice deve valutare, anche ai fini della declaratoria di risoluzione ai sensi dell'art. 1456 c.c., la rispondenza del comportamento di entrambe le parti, creditore e debitore, al canone della buona fede: “l'agire dei contraenti va valutato, anche in presenza di una clausola risolutiva espressa, secondo il criterio generale della buona fede, sia quanto alla ricorrenza dell'inadempimento che del conseguente legittimo esercizio del potere unilaterale di risoluzione, sicché, qualora il comportamento del debitore, pur integrando il fatto contemplato dalla suddetta clausola, appaia comunque conforme a quel criterio, non sussiste l'inadempimento, né i presupposti per invocare la risoluzione” (cfr.
Cass., 23 marzo 2023, n. 8282).
Nel caso concreto, non può tuttavia sostenersi la “non imputabilità” a PA
del mancato pagamento entro la scadenza concordata (al più tardi, volendo aderire alla tesi della convenuta, il 31.12.2019) e la dipendenza di detto comportamento da condotte scorrette della controparte.
È vero, infatti, che la società si era obbligata a corrispondere l'importo di € 800.000,00 alla banca mediante quanto ricavato dalla vendita degli immobili pignorati (dunque promettendo anche il fatto dei terzi potenziali acquirenti) e che, per parte sua, la banca, onde consentire il buon esito dell'operazione negoziale, doveva via via rinunciare al pignoramento sugli immobili promessi in vendita ai promissari acquirenti.
Nondimeno, per risultare adempiente, avrebbe dovuto stipulare, non PA oltre la fine dell'anno 2019, non dei semplici contratti preliminari ma anche i corrispondenti rogiti notarili, in un numero sufficiente a coprire l'intero importo di € 800.000,00, ciò che, pacificamente, non è avvenuto né, per quanto si dirà, sarebbe mai potuto avvenire.
alla data del 31.12.2019, aveva stipulato due soli contratti di PA
compravendita in esecuzione di altrettanti preliminari (doc. 17 e 18 di parte convenuta); ha poi presentato alla altri contratti preliminari – effettivamente non registrati e quindi privi di date CP_2
certe – che prevedevano, per la stipula dei rispettivi contratti definitivi, inizialmente il 31.12.2022
11 (v. e-mail di , amministratore della società, del 9.12.2019, doc. 35 di parte Parte_5
attrice), poi il 31.12.2020 o il 31.12.2021, cioè almeno un anno dopo rispetto alla scadenza del termine concordato con la banca per il pagamento dell'importo di € 800.000,00.
È di tutta evidenza, allora, come l'adempimento all'obbligo discendente dall'art. 3, lett. b), dell'accordo transattivo, non sia stato possibile per fatto imputabile, in primis, alla debitrice, che ha
“reperito” dei promissari acquirenti indisponibili ad un acquisto degli immobili “immediato” o, comunque, entro la scadenza prevista dall'accordo transattivo (al più tardi il 31.12.2019).
Non può fondatamente sostenersi, invece, che le vendite non siano state concluse a causa della mancata, immediata rinuncia (parziale) al pignoramento da parte della tutti i contratti CP_2 preliminari, infatti, prevedevano, all'art. 8 rubricato “garanzie e gravami”, che gli immobili sarebbero stati trasferiti “alla data di stipula del contratto definitivo di compravendita”, liberi da
“pesi, vincoli, canoni, oneri, privilegi anche fiscali, liti pendenti, anche se non trascritte, ipoteche e trascrizioni pregiudizievoli…” (v. doc. 3, 4 e 5 di parte convenuta).
Nella valutazione della risoluzione della transazione, alcuna concreta rilevanza assume perciò la condotta della Banca, che non ha “immediatamente” depositato, a fronte della ricezione, a febbraio 2019, di tre preliminari da parte di (peraltro, va ribadito, privi di PA date certe), l'istanza di parziale rinuncia al pignoramento: premesso che la procedura esecutiva era in quel momento sospesa ex art. 624 bis c.p.c. e dunque alcuna vendita coatta degli immobili avrebbe potuto essere disposta dal Tribunale, ciò che rilevava, ai fini delle vendite, sarebbe stata la cancellazione del pignoramento e dell'ipoteca al momento della conclusione dei rogiti notarili.
Né la convenuta ha mai dedotto o dimostrato in giudizio di essere stata invitata innanzi al notaio entro il mese di dicembre 2019 (ma neppure successivamente) e che, tuttavia, i contratti definitivi non siano stati stipulati a causa della mancata rinuncia, da parte di , al pignoramento CP_2
immobiliare. In altri termini, non emerge che le vendite siano fallite a causa di un qualche comportamento di . CP_2
Semmai, va evidenziato che i preliminari prodotti in giudizio (doc. 3, 4 e 5 di parte convenuta) recano in calce una data ricompresa tra il 12.12.2019 e il 18.12.2019. Non può trattarsi, quindi, degli stessi identici documenti già trasmessi da con l'e-mail del PA
22.02.2019; evidentemente, a dicembre 2019, come ammesso dallo stesso nella Pt_5
comunicazione del 18.12.2019, erano state apportate importanti modifiche al prezzo e ai termini di conclusione del rogito (i due elementi principali del contratto) e ciò è fortemente indicativo del fatto che i promissari acquirenti reperiti da non abbiano mai inteso stipulare i PA
contratti definitivi nel periodo compreso tra febbraio 2019 e dicembre 2019; quindi risulta
12 decisamente smentita la tesi secondo cui la stipula sarebbe stata impedita dal comportamento
“inerte” tenuto da tra febbraio e dicembre 2019. E_
In sintesi, i contratti preliminari prodotti da recano tutti una scadenza PA successiva rispetto alla scadenza del termine (8.11.2019) per il pagamento di cui all'art. 3, lett. b) e comunque molto ravvicinata rispetto alla scadenza del periodo di sospensione accordato dal
Tribunale ai sensi dell'art. 624 bis c.p.c. (31.12.2019); a detti contratti preliminari, dunque, non avrebbe potuto far seguito la stipula dei definitivi entro il 31.12.2019 (ed in effetti non risulta che siano mai state fissate le date dei rogiti davanti al notaio) e l'incasso del prezzo da parte di
[...]
Quest'ultima non ha quindi potuto corrispondere l'intero importo di € 800.000,00 PA
per fatto proprio – cioè per non aver individuato, entro i tempi stabiliti, un numero sufficiente di acquirenti (e non di semplici promissari acquirenti) per gli immobili pignorati – non anche per un asserito difetto di collaborazione della CP_2
Tale ricostruzione trova conferma, a ben vedere, nelle comunicazioni che lo stesso legale rappresentante della società debitrice, , ha inviato alla e/o alla Parte_5 CP_2
cessionaria del credito a ridosso della scadenza concordata o successivamente.
In particolare, nell'e-mail del 9.12.2019 si legge testualmente: “Gentilissimo Dott.
, facendo seguito al nostro colloquio telefonico di venerdì scorso, le rappresento Persona_3
quanto segue: la come rappresentatole ormai da parecchio tempo, ha la PA
possibilità di alienare 3 immobili ed incassare le somme contrattualizzate da 3 soggetti, i NO
, ed . Tali atti dovranno essere stipulati entro Parte_4 Controparte_7 Persona_4
e non oltre il 31/12/2022 (tale termine è quello previsto dal contratto preliminare di CP_6
mentre quelli di DD e OS sono previsti rispettivamente al 31/05/2021 e 30/04/2022). Allo stesso modo di quanto avvenuto per i NO e il sottoscritto legale Parte_6 Parte_7
rappresentante della società in oggetto è convinto della piena realizzazione di tali atti di compravendita. La convinzione poggia sulla circostanza che i tre promissari acquirenti hanno versato ad oggi tutte le somme previste a titolo di acconto, integralmente e puntualmente, sin dalla data di decorrenza del contratto preliminare e contestuale immissione in possesso degli immobili.
L'unica ragione per la quale ad oggi non si è addivenuti al rogito, è quella legata alla soglia del
20% da versare a titolo di acconto al fine di poter ottenere l'erogazione del mutuo fondiario richiesto dai promissari acquirenti, ai quali la banca di fiducia dopo aver riscontrato la qualità soggettiva e reddituale, ha fornito disponibilità nella misura dell'80% del prezzo di compravendita.
La mancanza di proroga alla data del 31/12/2022 significherebbe rinunciare all'opportunità di incassare gli importi previsti” (doc. 35 di parte attrice).
13 Tale missiva conferma: 1) che i rogiti notarili con diversi dei promissari acquirenti erano fissati molto in avanti nel tempo (le date indicate nella corrispondenza, come già evidenziato, non coincidono con quelle risultanti dai preliminari depositati in giudizi) rispetto alle scadenze previste dall'accordo transattivo, tanto da indurre il a proporre una “proroga” della transazione, Pt_5
negata dalla Banca;
2) che le compravendite non sono state stipulate non già per un presunto comportamento contrario a buona fede della bensì per mancanza di liquidità E_
immediata dei promissari acquirenti.
La predetta comunicazione dell'amministratore della società convenuta assume allora una connotazione confessoria in ordine alla circostanza della difficoltà della società di adempiere
(pagando l'intera somma di € 800.000,00) entro la fine dell'anno 2019 e smentisce in radice la tesi difensiva secondo cui le operazioni di vendita sarebbero fallite per fatto del creditore pignorante.
Né può assurgere a condotta rivelatrice di una “mala fede” di il fatto che E_ quest'ultima, svariati mesi dopo rispetto alla risoluzione di diritto dell'accordo, abbia ceduto il credito a evidentemente, una volta appurata la difficoltà di recupero nei confronti Parte_1
di la terza chiamata ha ritenuto più conveniente trasferire la posizione PA all'odierna attrice. Peraltro, occorre rilevare che le allegazioni della convenuta in ordine ad una presunta condotta della terza chiamata contraria al precetto di cui all'art. 1175 c.c. (condotta consistita, appunto, nell'aver ceduto il credito all'odierna attrice), sono tardive – e dunque inammissibili – perché effettuate, per la prima volta, negli scritti conclusionali.
Immeritevoli di essere condivise sono altresì le considerazioni svolte dalla debitrice esecutata in ordine alla natura non essenziale del termine per il pagamento previsto dall'art. 3 lett. b) dell'accordo.
Per prima cosa, è doveroso sottolineare che ha invocato lo scioglimento E_
della transazione in virtù di una clausola risolutiva espressa e non per intervenuta scadenza di un termine essenziale;
si ricade, perciò, nella fattispecie normativa di cui all'art. 1456 c.c., non dell'art. 1457 c.c.
Come noto, “le fattispecie previste rispettivamente dagli artt. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa) e 1457 c.c. (termine essenziale per una delle parti), ancorché riguardanti entrambe la risoluzione del contratto con prestazioni corrispettive, hanno propri e differenti presupposti di fatto, tra cui il diverso atteggiarsi della volontà della parte interessata al momento dell'inadempimento dell'altra, verificandosi l'effetto risolutivo, ai sensi dell'art. 1456 c.c., con la dichiarazione dell'intenzione di avvalersi della facoltà potestativa attribuita dalla legge e, ai sensi dell'art. 1457 c.c., con lo spirare del terzo giorno successivo alla scadenza del termine essenziale
14 di adempimento senza che la parte non inadempiente abbia dichiarato all'altra di volere
l'esecuzione del contratto” (cfr. Cass., 21.11.2023, n. 32277).
Nel caso in esame, pertanto, l'effetto risolutivo si è verificato al momento dell'invio, da parte del creditore, della pec del 7.01.2020 (doc. 31 di parte attrice), con cui è stata comunicata la volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa, i cui elementi costitutivi erano integrati (mancato pagamento, come detto imputabile a dell'intero importo di € 800.000,00 PA
entro, al più, il 31.12.2019), di talché non rileverebbe l'accertamento della natura essenziale di detto termine, dovendosi ribadire che la banca non ha invocato la risoluzione automatica del contratto ai sensi dell'art. 1457 c.c.
Ad ogni modo, è convincimento del Tribunale che le scadenze dei pagamenti previste dall'accordo, pur non essendo esplicitamente qualificate come termini “essenziali”, fossero tali nell'interesse dell'istituto di credito.
Premesso che “l'accertamento dell'essenzialità del termine per l'adempimento, ex art. 1457
c.c., costituisce un apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito - la cui valutazione è insindacabile in sede di legittimità, se sorretta da una motivazione congrua ed immune da vizi logici e giuridici - da condurre, oltre che alla stregua delle espressioni adoperate dai contraenti
(quale, ad esempio, "entro e non oltre"), tenendo soprattutto conto della natura e dell'oggetto del contratto” (cfr. ex multis Cass., 1 giugno 2020, n. 10353), non v'è chi non veda come nel caso in esame la banca – che già aveva avviato l'esecuzione immobiliare a carico della PA
– avesse un evidente interesse a conseguire i pagamenti entro e non oltre i termini pattuiti
[...] nell'accordo transattivo. A riprova di ciò v'è proprio il fatto che il termine per il pagamento di €
800.000,00 era “legato” a quello della sospensione del processo esecutivo: qualora
[...]
come poi avvenuto, non avesse saldato tale importo entro l'8.11.2019 (o al più il PA
31.12.2019), la Banca non avrebbe più accettato pagamenti tardivi e in misura ridotta da parte del debitore, avendo a quel punto tutto l'interesse, oltreché la facoltà, di riattivare e proseguire il processo esecutivo sospeso, così ottenendo l'intero importo precettato.
Non è quindi revocabile in dubbio che il termine previsto per il pagamento dell'importo di cui all'art. 3 lett. b) della transazione fosse “essenziale” al raggiungimento dell'utilità della creditrice.
In ragione di tutto quanto sin qui esposto, essendosi verificata ipso iure la risoluzione dell'accordo transattivo che rendeva temporaneamente non azionabili i titoli esecutivi rappresentati dai due contratti di mutuo fondiario, sussiste il diritto di (creditore procedente) E_
e di (cessionaria intervenuta) di proseguire l'esecuzione forzata, per l'intero Parte_1
15 importo precettato, decurtate le somme medio tempore incassate in forza della transazione (che ammontano a € 347.139,90), così come previsto dall'art. 8 dell'accordo risolto.
L'opposizione all'esecuzione proposta da deve perciò essere rigettata. PA
Parimenti da respingere è la domanda riconvenzionale di risarcimento del danno da quest'ultima spiegata nei confronti di e di Parte_1 E_
Mette subito conto di sottolineare che quale mera cessionaria del credito, è Parte_1 priva di legittimazione passiva rispetto a tale domanda. Infatti, l'attrice in riconvenzionale si duole di danni patrimoniali (sia danno emergente che lucro cessante) subiti a causa del presunto comportamento contrario a buona fede di che non le avrebbe consentito di E_ rispettare l'accordo transattivo alienando gli immobili pignorati a terzi.
Dalla stessa prospettazione di si evince, allora, l'estraneità di PA [...]
unipersonale – divenuta titolare del credito solo a far data dal 1.06.2020– rispetto Parte_1 all'asserita condotta causativa del danno ingiusto, che sarebbe stata posta in essere tra la fine dell'anno 2019 e il mese di gennaio 2020.
La domanda, ad ogni modo, è infondata nel merito sia verso unipersonale Parte_1
che verso la cedente giacché, come sin qui argomentato, non si ravvisano in E_ capo a quest'ultima inadempimenti, rispetto all'accordo transattivo, che possano aver “causato”
l'inadempimento di e, soprattutto, da cui siano scaturiti i danni economici PA
rivendicati.
In sintesi, infatti, la convenuta lamenta: 1) il danno emergente pari all'IMU dovuta in relazione agli immobili non venduti;
2) il mancato incasso della quota parte di prezzo di vendita degli immobili, che avrebbe incamerato dopo l'estinzione del debito con la , nonché dell'iva; CP_2
3) il nocumento da mancato impiego di dette somme per la ripresa dell'attività imprenditoriale e quello da svalutazione dei beni pignorati.
Si è detto, tuttavia, che il “fallimento” dell'accordo transattivo, che prevedeva che
[...]
avrebbe potuto alienare a terzi gli immobili in questione e pagare, con il ricavato, PA un importo “a saldo e stralcio” del proprio ingente debito, è dipeso dalle difficoltà incontrate dalla parte convenute nel far fronte agli impegni assunti: infatti, non è riuscita a PA individuare acquirenti interessati e/o nelle condizioni di procedere all'acquisto degli immobili – scarsamente appetibili – entro la fine del 2019.
Lo stesso legale rappresentante di nella corrispondenza intercorsa con PA
ha ammesso che il mancato adempimento dell'accordo transattivo non dipese dai Parte_1 comportamenti di bensì dall'impossibilità di reperire l'importo pattuito nei E_
16 termini previsti (v. doc. 37 di parte attrice: “L'unico punto debole di tale atto, è stato alla luce dei risultati ottenuti, quello dell'importo. Infatti dalla data di sottoscrizione dell'atto sino a quella di validità della sospensione dell'esecuzione, due anni e due mesi, si è riusciti ad alienare solamente due immobili e ciò nonostante un enorme mole di lavoro svolto sul territorio da parte di operatori ed agenzie immobiliari, per varie ragioni: la prima, il complesso residenziale in corso di costruzione (poiché è parzialmente edificato nella sua interezza progettuale) è ubicato vicino ad un complesso di case popolari, denominato , da anni famoso alle cronache locali per la Parte_8
presenza di soggetti criminali, microcriminali, stranieri ed occupazione abusiva di case, il quale poco attrae l'acquisto dei villini in oggetto da parte di chi cerca una casa per abitare;
la seconda, il complesso residenziale risulta tutt'ora parzialmente edificato. Infatti tutta l'area ad uso pubblico, oggetto di convenzione stipulata con il non è stata completamente realizzata;
così Controparte_9
come le opere di urbanizzazione primaria e secondaria sono parzialmente realizzate. Per tali ragioni, non risultando il progetto architettonico ancora completamente realizzato, poco attraente
è risultato l'acquisto di tali unità immobiliari;
infine, terza ed ultima ragione, il territorio di Anzio
è caratterizzato da una profonda offerta immobiliare, a fronte di una richiesta decisamente inferiore rispetto ad essa”). È evidente, tuttavia, che tali circostanze relative all'ubicazione e allo stato di avanzamento dei villini - che peraltro la stessa ha realizzato - non PA integrino quella “causa non imputabile” che, ai sensi dell'art. 1218 c.c., è l'unica che potrebbe liberare la società da responsabilità per inadempimento rispetto alla transazione.
In conclusione, l'opposizione all'esecuzione proposta da ai sensi PA dell'art. 615, comma 2, c.p.c. va respinta e le parti creditrici possono procedere ad esecuzione forzata per l'importo precettato, detratta la somma di € 347.139,90 già percepita in virtù della transazione ormai risolta. Ne consegue altresì la radicale infondatezza della richiesta, di parte convenuta, di condanna delle controparti ai sensi dell'art. 96, comma 2, c.p.c.: il processo esecutivo
è stato intrapreso e riassunto sulla base di un titolo esecutivo per un credito certo, liquido ed esigibile, proprio come prescritto dall'art. 474 c.p.c.
Va altresì respinta la domanda riconvenzionale di risarcimento del danno proposta da
[...] nei confronti dell'attrice e della terza chiamata in causa. PA
Le spese di lite seguono la soccombenza di sia nei confronti di PA [...]
che di e si liquidano, come in dispositivo, applicando i Parte_1 E_
parametri di cui al d.m. 55/2014 (aggiornato al d.m. 147/2022); nello specifico, i medi per la sola fase di studio e i minimi per le fasi successive, tenuto conto della natura esclusivamente documentale della lite e del carattere sostanzialmente ripetitivo delle difese svolte dalle parti nei
17 propri scritti difensivi. Lo scaglione di riferimento è quello previsto per le cause di valore compreso tra € 1.000.000,00 e € 2.000.000,00, trattandosi di giudizio di opposizione all'esecuzione e considerato l'importo del credito per cui si procede nonché tenuto conto del valore della domanda riconvenzionale.
p.q.m.
Il Tribunale di Velletri, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda, eccezione o deduzione disattesa o assorbita, così provvede:
1) accerta e dichiara l'intervenuta risoluzione dell'accordo transattivo concluso in data
8.11.2017 tra e E_ PA
2) per l'effetto, rigetta l'opposizione proposta da all'esecuzione PA
rubricata al numero di R.G.E. 209/2017;
3) rigetta la domanda riconvenzionale di risarcimento del danno proposta da CP_1
nei confronti di e di PA Parte_1 E_
4) condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di CP_1 PA Parte_1 unipersonale, liquidandole in € 21.971,00 per compensi professionali, € 1.713,00 per esborsi,
[...]
oltre al 15% di rimborso forfettario per spese generali, iva e c.p.a. come per legge;
5) condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di PA CP_2
liquidandole in € 21.971,00 per compensi professionali, oltre al 15% di rimborso forfettario
[...]
per spese generali, iva e c.p.a. come per legge;
Così deciso in Velletri in data 24 marzo 2025
Il Giudice dott.ssa Federica Ferreri
18
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
SECONDA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa Federica Ferreri, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 225 del Ruolo Contenzioso degli Affari generali dell'anno 2022 e vertente tra
(C.F. ) e per essa, giusta procura speciale in atti Parte_1 P.IVA_1
(doc. 2) dell'1.07.2020, autenticata dal notaio rep. 143010, Persona_1 [...]
(C.F. , in persona del procuratore dott. Parte_2 P.IVA_2 Pt_3
(v. procura, doc. 4), elettivamente domiciliata in Genova, via C.R. Ceccardi n. 3/6, presso lo
[...] studio dell'avv. Fabrizio Borchi, in virtù di procura alle liti in atti
ATTRICE contro
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro PA P.IVA_3 tempore, elettivamente domiciliata in Anzio, piazza del Consorzio n. 9, presso lo studio dell'avv.
Francesco Sinigoi, che la rappresenta e difende in virtù procura alle liti in calce alla comparsa di costituzione e risposta con domanda riconvenzionale
CONVENUTA
e nei confronti di
e, per essa, giusta procura speciale autenticata dal notaio rep. E_ Persona_2
45659/13967, (C.F. ), in persona della Controparte_3 P.IVA_4
procuratrice dott.ssa in forza di procura speciale del Notaio Dott. del Controparte_4 Persona_2
17 dicembre 2021, Rep 49440/14898, elettivamente domiciliata in Roma, via della Scrofa n. 57, presso lo studio dell'avv. Paola Desideri Zanardelli, che la rappresenta e difende in virtù di procura speciale allegata alla comparsa di costituzione e risposta
TERZA CHIAMATA
1 Oggetto: opposizione all'esecuzione – contratto di transazione – risoluzione di diritto
Conclusioni delle parti: come da note di trattazione scritta depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., richiamate nell'ordinanza del 19.11.2024, con cui la causa è stata assunta in decisione
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso in opposizione ai sensi dell'art. 615, comma 2, c.p.c., la PA
chiedeva al G.E. della procedura R.G.E. n. 209/2017, la sospensione della procedura esecutiva immobiliare intrapresa da nei suoi confronti e coltivata dall'intervenuta E_ [...]
, cessionaria del credito. Parte_1
A sostegno dell'opposizione e dell'istanza di sospensione la debitrice esecutata deduceva, in sintesi, l'inesigibilità dell'importo dovuto in forza dei contratti di mutuo fondiario azionati dalla banca in via esecutiva, in ragione dell'esistenza di un accordo transattivo concluso con il creditore procedente, in data 8.11.2017, ancora valido ed efficace, con il quale E_ quest'ultima si era impegnata a ricevere in pagamento un importo inferiore rispetto al credito originario, che in parte era stato corrisposto. si opponeva alla sospensione, eccependo l'intervenuta Parte_1 risoluzione di diritto, in forza di una clausola risolutiva espressa, dell'accordo transattivo, a seguito dell'inadempimento di PA
Con ordinanza del 16.11.2021, il G.E. accoglieva l'istanza di sospensione dell'esecuzione e assegnava termine di sessanta giorni per l'instaurazione del giudizio di merito.
Oltre a proporre reclamo ai sensi degli artt. 624 e 669 terdecies c.p.c. (poi dichiarato inammissibile), unipersonale, in data 13.01.2022, notificava l'atto di citazione Parte_1
introduttivo della fase di merito, convenendo in giudizio al fine di ottenere, PA previo accertamento della risoluzione dell'accordo transattivo da quest'ultima concluso con
[...]
il rigetto dell'opposizione e l'accertamento del proprio diritto di proseguire CP_2
l'esecuzione forzata.
Nello specifico, l'attrice (opposta in senso sostanziale) esponeva che: con atto del 24.03.2010, rep. 2489, aveva concesso a titolo di mutuo fondiario ai sensi Controparte_5 dell'art. 38 T.U.B. a la somma di € 1.200.000,00, mentre con successivo PA
atto del 16.04.2013, rep. 4960, la stessa banca aveva erogato a detta società, sempre a titolo di mutuo fondiario, l'ulteriore somma di € 200.000,00; i crediti in questione erano garantiti da ipoteche iscritte in data 31.03.2010 (n. 4202 di R.P.) e 19.04.2013 (n. 2213 di R.P.) sugli immobili della parte mutuataria siti in Anzio, Località Falasche, poi divenuta via della Fonderia;
in data
28.12.2016, la Banca mutuante aveva notificato a atto di precetto per PA
2 complessivi € 1.482.983,38, oltre interessi e spese;
in data 1.03.2017 erano stati sottoposti ad esecuzione gli immobili concessi in garanzia ipotecaria;
l'esecuzione R.G.E. n. 209/17 era tuttavia stata sospesa per ventiquattro mesi, ai sensi dell'art. 624 bis c.p.c., con provvedimento del Tribunale del 9.01.2018; in data 28.03.2019 aveva liberato dall'iscrizione ipotecaria E_
alcuni immobili, rinunciando parzialmente all'esecuzione limitatamente alle unità immobiliari distinte al foglio 7, particella 3081, sub 5, 11, 509 (già 505 e 503) e 510 (già 505 e 503: produz. n.
12); in data 21.12.2019 la aveva riassunto la procedura esecutiva precedentemente sospesa, CP_2 chiedendone la prosecuzione;
con ordinanza dell'11.02.2020 il G.E. aveva rinviato al 15.09.2020 per la fissazione della vendita in ordine alle particelle residue (lotti 2-5); in data 15.02.2020 la procedente aveva depositato nuova istanza di rinuncia parziale, chiedendo l'estinzione della CP_2
procedura limitatamente alle unità immobiliari distinte al foglio 7, particella 3081, sub 507 (ora 513
e 514), sub 511 (già 505 e 503), e 512 (già 505 e 503); il 14.09.2020 era intervenuta nell'esecuzione, ai sensi dell'art. 111 c.p.c., la cessionaria , che aveva Parte_1
acquistato il credito in virtù di atto di cessione pro soluto ai sensi della Legge n. 130/99 stipulato in data 1.06.2020 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 66 del 6.06.2020; all'udienza del 26.05.2021
l'intervenuta aveva chiesto al G.E. di delegare le operazioni di vendita dei lotti sottoposti ad esecuzione, in applicazione dell'art. 41 TUB;
all'udienza era comparso, senza difensore, il legale rappresentante di per depositare una richiesta di “disporre esecuzione PA specifica dell'atto di transazione sottoscritto in data 8/11/17 con con richiesta E_ di rinvio dell'udienza a data successiva all'8/11/21 scadenza naturale della transazione”; il G.E., con ordinanza emessa alla stessa udienza, ritenendo sussistente un accordo transattivo, aveva rinviato all'udienza del 14.12.2021 per verificare il residuo credito ancora esigibile;
[...]
aveva depositato istanza di revoca di detta ordinanza, deducendo l'insussistenza Parte_1 di accordi transattivi validi ed efficaci tra le parti;
per discutere l'istanza di revoca, il G.E. aveva fissato l'udienza del 6.07.2021, alla quale era nuovamente comparso, privo di difensore, il legale rappresentante di chiedendo un termine per costituirsi e depositare PA
documenti; alla successiva udienza del 7.09.2021 il legale rappresentante della società esecutata aveva depositato “copia cartacea dei versamenti eseguiti alla , mentre E_ all'udienza del 16.11.2021 era comparsa, per la prima volta, assistita dal PA difensore, l'avv. Francesco Sinigoi, producendo documentazione attestante, a suo dire,
l'adempimento, da parte dell'esecutata, alla transazione stipulata con la Banca cedente in data
8.11.2017 nonché eccependo l'inadempimento di quest'ultima rispetto all'art. 4 dell'accordo stesso;
aveva contestato tutte le argomentazioni di con ordinanza Parte_1 PA
3 del 16.11.2021 il G.E. aveva sospeso la procedura esecutiva, demandando al giudizio di merito l'accertamento della persistente efficacia o meno dell'accordo transattivo concluso dall'esecutata con la creditrice procedente, l'accordo transattivo doveva in realtà considerarsi E_ risolto di diritto;
infatti, il contratto prevedeva il pagamento di complessivi € 950.000,00, di cui: a)
€ 96.000,00 da versare con n. 48 rate mensili da € 2.000 cadauna;
b) € 800.000,00 da versarsi entro
24 mesi in via frazionata mediante vendita e contestuale svincolo di singole unità pignorate;
c) €
54.000,00 entro 48 mesi dalla firma dell'accordo; al punto 8 era previsto che “al verificarsi del mancato pagamento anche di una sola delle rate mensili di cui al punto 3 lettera a) e degli importi di cui alle successive lettere b) e c), la presente scrittura dovrà intendersi risolta di diritto, senza necessità di apposita comunicazione da parte della che sarà libera di agire in sede CP_2
esecutiva per il pagamento del maggior importo dovutole, pari a complessivi € 1.497.009,00 oltre interessi legali maturandi, al netto degli acconti e delle somme medio tempore ricevuti, in forza dei titoli contrattuali richiamati in premessa”; si era resa inadempiente, poiché alla PA data del 31.10.2019 aveva versato a soli € 347.139,90; pertanto, la aveva riassunto la CP_2 CP_2
procedura esecutiva sospesa e, in data 7.01.2020, aveva formalmente comunicato a
[...] di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 8 dell'accordo, PA
risoluzione ribadita anche da con pec del 12.02.2021; Parte_1 [...] era perfettamente a conoscenza dello scioglimento dell'accordo transattivo, tanto PA che l'amministratore della società aveva tentato in più occasioni di proporre alla cessionaria del credito dapprima la modifica di detto accordo (con proroga dei termini di pagamento previsti) e, poi, la stipula di una nuova transazione, che prevedesse il versamento di un importo inferiore e in tempi maggiormente dilatati, proposte tutte rifiutate dalla banca;
pertanto, venuto meno l'accordo transattivo, era più che legittima la prosecuzione della procedura esecutiva da parte di CP_2
e, poi, di unipersonale.
[...] Parte_1
Su tale scorta, l'attrice rassegnava le seguenti conclusioni: “Piaccia al Tribunale Ill.mo, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, previo occorrendo accertamento e/o declaratoria di risoluzione dell'accordo transattivo stipulato in data 8/11/17 da con PA
nonché dell'inesistenza di accordi transattivi e di qualsiasi accordo che E_ ostacoli, si frapponga e/o impedisca la prosecuzione dell'esecuzione, dichiarare che Parte_1
ha diritto di proseguire la procedura esecutiva immobiliare n. 209/17 R.E. promossa nei
[...]
confronti di da (con successivo intervento ex art. PA E_
111 c.p.c. di , e quindi disporre la prosecuzione della procedura medesima. Parte_1
Vinte le spese ed i compensi di causa”.
4 Si costituiva tempestivamente in giudizio, con comparsa depositata il 21.01.2022,
[...]
esponendo, in sintesi, che l'inadempimento rispetto all'accordo transattivo PA dell'8.11.2017 non le fosse imputabile, essendo dipeso dalla mancata collaborazione del creditore
Nello specifico, deduceva che dal novembre 2017 ad ottobre 2019, aveva E_
effettuato i pagamenti rateali previsti al punto 3) dell'atto transattivo corrispondendo la somma di €
50.000,00 mediante bonifici mensili e senza ritardo, di importo pari ad € 2.000,00 ciascuno;
in data
31.10.2019 aveva versato a quale ricavato dalla vendita di due immobili, la E_
complessiva somma di € 297.140,00 di cui € 235.000,00 a titolo di quanto previsto dall'art. 4 della transazione (€ 60.000,00 per la prima vendita e € 175.000,00 quale 90% del prezzo di vendita previsto in atto per la seconda vendita), € 46.000,00 in una unica soluzione a saldo anticipato della somma di cui all'art. 3 lett. a), mediante assegni circolari intestati alla e € 16.140.00 CP_2 quale acconto sul dovuto;
pertanto, alla data del 31.10.2019, aveva pagato la somma di €
347.140,00; in data 18.12.2019 aveva altresì inviato a mezzo pec altri contratti preliminari, che prevedevano un introito di totali € 910.000,00; tre di questi contratti (quelli relativi agli acquirenti
, e erano già stati inoltrati in data Parte_4 Controparte_6 Controparte_7
22.02.2019 a che, nonostante ciò, in spregio a quanto previsto dall'art. 4 E_ dell'accordo, aveva omesso di provvedere alla riduzione del pignoramento, così impedendo la vendita degli immobili a terzi e non consentendo a di versare le somme di PA cui al punto 3) lettera b) e c) dell'accordo transattivo;
inoltre, in data 21.12.2019, prima della scadenza dei termini previsti dall'accordo (31.12.2019), aveva riassunto il processo esecutivo sospeso ex art. 624 bis c.p.c., mentre il 7.01.2020 aveva comunicato l'asserita risoluzione di diritto dell'accordo transattivo;
in realtà, non sussisteva alcun inadempimento imputabile a
[...]
che non era stata messa in condizione di adempiere dallo stesso creditore, con PA conseguente inoperatività della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 8 dell'accordo transattivo;
peraltro, i termini previsti per i pagamenti non erano essenziali, sicché anche un pagamento successivo avrebbe soddisfatto l'interesse del creditore;
in difetto di inadempimento imputabile,
l'accordo transattivo non poteva reputarsi risolto di diritto e la non poteva esigere il credito, CP_2
nella misura originaria, sulla base dei contratti di mutuo fondiario posti a fondamento dell'esecuzione forzata. In via riconvenzionale, la convenuta deduceva di aver subito danni patrimoniali a causa dell'illegittimo comportamento di nello specifico: 1) il E_
danno emergente pari alle imposte (IMU) dovute sugli immobili non venduti;
2) il lucro cessante pari al mancato introito del prezzo di vendita degli immobili, che avrebbe consentito non solo di soddisfare il credito della nella misura prevista dall'accordo, bensì di farle conseguire un CP_2
5 guadagno, anche a titolo di IVA, da reimpiegare nell'attività imprenditoriale;
3) il lucro cessante per il blocco dell'attività di impresa, dipeso dalla prosecuzione di una procedura esecutiva illegittima.
Per l'effetto, rassegnava le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo PA
Tribunale adito, contrariis reiectis: In via preliminare, autorizzare la chiamata in causa della
in persona del legale rappresentante pro tempore con sede in Modena (MO), E_ via San Carlo, n. 8/20, piva e, per l'effetto, fissarsi ai sensi dell'art. 269 c.p.c., altra P.IVA_5
udienza per consentire la chiamata in causa del terzo - In via principale: accertare e dichiarare la validità ed efficacia dell'accordo di transazione del 08.11.2017 e per l'effetto rigettare in toto la domanda attorea e dichiarare improcedibile l'esecuzione rge 209/2017 pendente innanzi al
Tribunale di Velletri. - In via riconvenzionale: accertare e dichiarare l'inadempimento della
[...]
e per l'effetto condannarla, anche in via solidale con la al CP_2 Parte_1 risarcimento dei danni subiti dalla nella misura di € 1.362.506,56. PA
(unmilionetrecentosessantaduemilaconquecentosei/56) ovvero di quella maggiore o minore somma che risulterà provata in prosieguo e di giustizia o di equità, oltre interessi e rivalutazione. Con vittoria di spese e compensi di lite da distrarsi in favore del procuratore antistatario, nonché con condanna della creditrice procedente, anche ex art. 96, comma 2, c.p.c., sussistendone i presupposti”.
Autorizzata l'estensione del contraddittorio nei confronti di (parte E_ dell'accordo transattivo de quo), si costituiva anche quest'ultima con comparsa di risposta depositata il 19.09.2022 e, in via pregiudiziale, eccepiva l'incompetenza per territorio del Tribunale di Velletri in favore del Tribunale di Roma rispetto alla domanda riconvenzionale;
nel merito, contestava la ricostruzione dei fatti proposta da evidenziando che i contratti PA preliminari da quest'ultima prodotti non recavano data certa e, comunque, prevedevano, quale termine per la stipula del definitivo, il 31.12.2020 o, addirittura, il 31.12.2021, ossia uno o due anni dopo rispetto alla scadenza prevista dall'accordo transattivo al punto 3b); di conseguenza,
[...]
era certamente inadempiente, perché entro tale scadenza non era e non avrebbe PA mai potuto trovarsi nelle condizioni di versare l'importo residuo dovuto pari a € 602.860,10. Quanto al merito della domanda riconvenzionale, contestava l'esistenza dei danni lamentati da
[...]
e la loro riconducibilità, sotto il profilo causale, ad un proprio, asserito PA
inadempimento. rassegnava, quindi, le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Giudice E_
adito, contrariis reiectis, previi gli incombenti di legge, rigettare in toto la domanda formulata dalla nei confronti della in ogni caso - In via preliminare di rito: dichiarare CP_1 CP_2
6 l'incompetenza del giudice adito in favore del tribunale di Roma competente per aver contratto la società nella capitale entrambi i contratti di mutuo dai quali deriva la posizione debitoria poi transatta nonché per aver sottoscritto la transazione in Roma. Inoltre, - In via principale: accertare
e dichiarare l'inadempimento della in ordine alle obbligazioni contenute PA nell'accordo transattivo, sottoscritto in data 8 novembre 2017 tra e E_ [...] successivamente per tale motivo risolto, e, per l'effetto, rigettare le richieste di PA
in quanto infondate in fatto e in diritto”. PA
Concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., la causa veniva istruita documentalmente.
È stata assunta in decisione con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del 19.11.2024, con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
**********
Per prima cosa va respinta l'eccezione di incompetenza per territorio sollevata da
[...]
nella propria comparsa di costituzione e risposta, rispetto alla domanda CP_2
riconvenzionale risarcitoria proposta da PA
Premesso che l'eccipiente non ha neppure contestato tutti i possibili fori alternativi, come invece sarebbe stato necessario (trattandosi di competenza territoriale derogabile), “la competenza per territorio si determina in base alla domanda principale e non già in base a quella riconvenzionale, come emerge dall'art. 36 cod. proc. civ., che stabilisce che il giudice della domanda principale decide anche sulla riconvenzionale. Quest'ultima, infatti, può determinare uno spostamento di competenza solo quando ecceda per materia o per valore la competenza del giudice adito” (così Cass., 3 febbraio 2006, n. 2416).
Nel caso di specie, la causa principale è l'opposizione all'esecuzione (proposta da
[...]
con ricorso al G.E. ai sensi dell'art. 615, comma 2, c.p.c.) intrapresa da PA [...] innanzi al Tribunale di Velletri, che dunque è il giudice competente ai sensi dell'art. CP_2
27 c.p.c.
Va pertanto rigettata l'eccezione pregiudiziale.
Ciò posto, il presente giudizio di merito, instaurato dopo la fase sommaria svoltasi innanzi al
G.E., verte sull'accertamento del diritto di – cessionaria del credito Parte_1 originariamente vantato da – di procedere ad esecuzione forzata nei confronti E_ della debitrice esecutata che si è opposta invocando l'esistenza e la PA
persistente efficacia di un accordo transattivo concluso in data 8.11.2017 con la creditrice
7 procedente, che renderebbe allo stato inesigibile il credito derivante dai titoli esecutivi azionati (i due contratti di mutuo fondiario rep. 2489 del 24.03.2010 e rep. 4960 del 16.04.2013).
Ebbene, è convincimento del Tribunale che l'opposizione spiegata da PA
(convenuta formale in questa sede ma opponente in senso sostanziale) non sia fondata e, pertanto, sussista il diritto di società unipersonale di proseguire l'esecuzione forzata R.G.E. Parte_1
n. 209/2017 in suo danno.
L'accordo transattivo concluso da con in data PA E_
8.11.2017 (doc. 30 di parte attrice) si è infatti risolto ipso iure, come di seguito si va ad esporre.
La transazione, dichiaratamente non novativa (cfr. art. 7 lett. a), nell'ambito della quale la convenuta e il suo legale rappresentante si riconoscevano espressamente debitori dell'intero importo precettato di € 1.497.009,00 (v. art. 2), prevedeva il pagamento “a saldo e stralcio”, da parte di dell'importo di € 950.000,00, nei seguenti termini e con le seguenti PA modalità (v. art. 3): “a) quanto ad € 96.000,00 mediante versamenti mensili di € 2.000,00 a partire dal prossimo mese di ottobre. Resta inteso che, per patto espresso tra le parti, al verificarsi della presente condizione e cioè corrisposti dalla e/o dal Sig. la PA Parte_5 predetta somma di € 96.000,00 mediante 48 rate mensili consecutive di € 2.000,00 ciascuna, la provvederà a prestare il consenso alla restrizione ipotecaria con liberazione di E_
un immobile scelto dalla tra quelli facente parte del compendio pignorato e PA
provvederà inoltre a rinunciare al pignoramento immobiliare pendente presso il Tribunale di
Velletri al NRG 209/17 (mediante relativa riduzione dello stesso) e ciò a prescindere dall'avverarsi di tutte le altre condizioni previste dalla presente scrittura. b) ulteriore versamento, entro 24 mesi dalla data di sottoscrizione del presente atto e comunque entro i termini di sospensione concessi ex art. 624 bis c.p.c. nell'esecuzione immobiliare 209/17 NRG pendente presso il Tribunale di Velletri, di una somma complessivamente non inferiore ad € 800.000,00 derivante dalla vendita di alcune
(nel numero massimo di otto) delle unità abitative (appartamento +garage) ipotecate dalla
[...]
ed attualmente oggetto della summenzionata esecuzione immobiliare. A tal proposito la CP_2
: si impegna espressamente a depositare istanza di sospensione al Tribunale di E_
Velletri, Giudice dell'esecuzione, immediatamente dopo la sottoscrizione della presente scrittura o comunque non appena il terzo creditore intervenuto nella procedura esecutiva immobiliare provvederà a rinunciare all'esecuzione: c) quanto al residuo, pari ad € 54.000,00 entro 48 mesi dalla sottoscrizione del presente atto”.
L'art. 4 prevedeva altresì che “a fronte di ciascuna compravendita (effettuata da CP_8
, la rinuncerà, di volta in volta, al pignoramento in essere (mediante riduzione dello
[...] CP_2
8 stesso) previa acquisizione di copia del contratto preliminare di vendita intercorso tra il terzo acquirente e la la stessa Banca provvederà poi a prestare il consenso alla PA
restrizione ipotecaria con liberazione dell'immobile compravenduto dietro contestuale versamento di una somma pari al 90% del prezzo pattuito in atto e comunque non inferiore ad 95.000,00 eccezion fatta per la vendita del primo immobile, che sarà liberato dietro versamento di una somma non inferiore ad € 60.000,00 purché si produca quietanza da parte del terzo creditore già intervenuto nell'esecuzione n. 209/17 RG Trib. Velletri;
resta inteso che, per patto espresso tra le parti, se il versamento del 90% del prezzo di vendita di ogni immobile generasse maggiori introiti rispetto ai 95.000,00€ previsti come prezzo minimo di compravendita – e ciò in ragione della favorevole pattuizione con i terzi acquirenti da parte della la ogni PA CP_2
volta ricevuto il maggior pagamento pari ad ulteriori 95.000,00 €, provvederà a prestare il consenso alla restrizione ipotecaria con liberazione di un ulteriore immobile scelto dalla
[...]
sempre tra quelli facente parte del compendio pignorato provvederà inoltre a CP_1
rinunciare al pignoramento immobiliare pendente presso il Tribunale di Velletri al NRG 209/17
(mediante relativa riduzione dello stesso)”.
e hanno dedotto l'inadempimento di E_ Parte_1 PA
alle obbligazioni discendenti dall'accordo transattivo, in particolare il mancato pagamento
[...] dell'importo previsto all'art. 3 lett. b) nei termini concordati (nella loro prospettiva, l'8.11.2019, ossia scaduti i 24 mesi dalla stipula dell'accordo), dal momento che, a quella data, la convenuta aveva versato – e questa circostanza è assolutamente pacifica tra tutte le parti – la minor somma di €
347.140,00 (di cui € 96.000,00 ad estinzione della somma di cui all'art. 3 lett. a).
Pertanto, la si sarebbe legittimamente avvalsa della clausola risolutiva espressa di cui CP_2 all'art. 8 dell'accordo, che recita: “al verificarsi del mancato pagamento anche di una sola delle rate mensili di cui al punto 3 lettera a) e degli importi di cui alle successive lettere b) e c), la presente scrittura dovrà intendersi risolta di diritto, senza necessità di apposita comunicazione da parte della che sarà libera di agire in sede esecutiva per il pagamento del maggior importo CP_2
dovutole, pari a complessivi € 1.497.009,00 oltre interessi legali maturandi, al netto degli acconti e delle somme medio tempore ricevuti, in forza dei titoli contrattuali richiamati in premessa”. Per
l'effetto, avrebbe legittimamente riassunto (doc. 13 di parte attrice) la procedura esecutiva, CP_2
che era stata sospesa ai sensi dell'art. 624 bis c.p.c. (come previsto dall'art. 3 dell'accordo) e comunicato, anche formalmente a mezzo pec (pur non essendo onerata di alcuna comunicazione), la risoluzione di diritto della transazione a (doc. 31 e 32 di parte attrice). PA
9 Per parte sua, non ha contestato – anzi ha ammesso espressamente nei PA
propri scritti difensivi – di non aver corrisposto, entro le scadenze pattuite, tutte le somme previste dall'accordo transattivo, in particolare la somma di cui all'art. 3, lett. b); al contempo, la debitrice ha argomentato di non aver potuto adempiere per difetto di collaborazione della stessa CP_2
L'inadempimento, cioè, non le sarebbe imputabile perché dipeso da un comportamento
[...]
scorretto del creditore, che avrebbe “ostacolato” le vendite a terzi degli immobili pignorati, con la conseguenza che la clausola risolutiva espressa non potrebbe trovare applicazione e l'accordo transattivo non si sarebbe ancora risolto.
L'impostazione difensiva di pur suggestiva, non può essere condivisa. PA
Occorre partire dal presupposto che costituisce circostanza pacifica tra le parti che
[...] alla data dell'8.11.2019 (cioè allo scadere dei 24 mesi dalla data di sottoscrizione PA dell'accordo transattivo) – ma anche allo scadere del periodo di sospensione ex art. 624 bis c.p.c. accordato dal Tribunale (31.12.2019, v. ordinanza doc. 11 di parte attrice) e, ancora, alla data del
7.01.2020 (quando la Banca ha inviato la pec con la formale comunicazione di risoluzione dell'accordo ai sensi dell'art. 8) – aveva corrisposto non la somma concordata di € 800.000,00, bensì quella, considerevolmente inferiore, di € 347.140,00 (di cui € 96.000,00 ad estinzione della somma di cui all'art. 3 lett. a dell'accordo e non della lett. b).
Dunque, anche a voler considerare, quale termine per l'adempimento di cui all'art. 3 lett. b), la data del 31.12.2019 anziché quella dell'8.11.2019, è fatto acclarato che PA
non abbia versato quanto dovuto.
Il requisito oggettivo (il mancato pagamento dell'intero l'importo di € 800.000,00 entro la scadenza concordata) di operatività della clausola risolutiva espressa sancita all'art. 8 del contratto di transazione risulta, perciò, indubbiamente integrato.
Né il giudice deve o può valutare la gravità di tale inadempimento, posto che “la clausola risolutiva espressa attribuisce al contraente il diritto potestativo di ottenere la risoluzione del contratto per l'inadempimento di controparte senza doverne provare l'importanza” (cfr. Cass., 11 luglio 2003, n. 10935; in senso analogo anche Cass., 12 novembre 2019, n. 29301, che ha espressamente chiarito che al Giudice è inibito compiere una valutazione sulla gravità dell'inadempimento siccome già effettuata, ex ante, dalle parti).
Sostiene, tuttavia, che difetterebbe l'ulteriore presupposto, necessario PA per ritenere integrata la risoluzione di diritto invocata dalla banca, dell'imputabilità, a sé, dell'inadempimento.
10 Orbene, il Tribunale non ignora che, per consolidata giurisprudenza di legittimità, richiamata anche dalla convenuta nei propri scritti difensivi, “ai fini della risoluzione del contratto per inadempimento, in presenza di clausola risolutiva espressa, pur se la colpa del contraente inadempiente si presume, ai sensi dell'art. 1218 c.c., il giudice non è tenuto solo a constatare che
l'evento previsto dalla detta clausola si sia verificato, ma deve esaminare, con riferimento al principio della buona fede, il comportamento dell'obbligato, potendo la risoluzione essere dichiarata solo ove sussista (almeno) la colpa di quest'ultimo” (cfr. Cass., 5 agosto 2002, n.
11717); è altresì noto al Tribunale il più recente orientamento secondo cui il Giudice deve valutare, anche ai fini della declaratoria di risoluzione ai sensi dell'art. 1456 c.c., la rispondenza del comportamento di entrambe le parti, creditore e debitore, al canone della buona fede: “l'agire dei contraenti va valutato, anche in presenza di una clausola risolutiva espressa, secondo il criterio generale della buona fede, sia quanto alla ricorrenza dell'inadempimento che del conseguente legittimo esercizio del potere unilaterale di risoluzione, sicché, qualora il comportamento del debitore, pur integrando il fatto contemplato dalla suddetta clausola, appaia comunque conforme a quel criterio, non sussiste l'inadempimento, né i presupposti per invocare la risoluzione” (cfr.
Cass., 23 marzo 2023, n. 8282).
Nel caso concreto, non può tuttavia sostenersi la “non imputabilità” a PA
del mancato pagamento entro la scadenza concordata (al più tardi, volendo aderire alla tesi della convenuta, il 31.12.2019) e la dipendenza di detto comportamento da condotte scorrette della controparte.
È vero, infatti, che la società si era obbligata a corrispondere l'importo di € 800.000,00 alla banca mediante quanto ricavato dalla vendita degli immobili pignorati (dunque promettendo anche il fatto dei terzi potenziali acquirenti) e che, per parte sua, la banca, onde consentire il buon esito dell'operazione negoziale, doveva via via rinunciare al pignoramento sugli immobili promessi in vendita ai promissari acquirenti.
Nondimeno, per risultare adempiente, avrebbe dovuto stipulare, non PA oltre la fine dell'anno 2019, non dei semplici contratti preliminari ma anche i corrispondenti rogiti notarili, in un numero sufficiente a coprire l'intero importo di € 800.000,00, ciò che, pacificamente, non è avvenuto né, per quanto si dirà, sarebbe mai potuto avvenire.
alla data del 31.12.2019, aveva stipulato due soli contratti di PA
compravendita in esecuzione di altrettanti preliminari (doc. 17 e 18 di parte convenuta); ha poi presentato alla altri contratti preliminari – effettivamente non registrati e quindi privi di date CP_2
certe – che prevedevano, per la stipula dei rispettivi contratti definitivi, inizialmente il 31.12.2022
11 (v. e-mail di , amministratore della società, del 9.12.2019, doc. 35 di parte Parte_5
attrice), poi il 31.12.2020 o il 31.12.2021, cioè almeno un anno dopo rispetto alla scadenza del termine concordato con la banca per il pagamento dell'importo di € 800.000,00.
È di tutta evidenza, allora, come l'adempimento all'obbligo discendente dall'art. 3, lett. b), dell'accordo transattivo, non sia stato possibile per fatto imputabile, in primis, alla debitrice, che ha
“reperito” dei promissari acquirenti indisponibili ad un acquisto degli immobili “immediato” o, comunque, entro la scadenza prevista dall'accordo transattivo (al più tardi il 31.12.2019).
Non può fondatamente sostenersi, invece, che le vendite non siano state concluse a causa della mancata, immediata rinuncia (parziale) al pignoramento da parte della tutti i contratti CP_2 preliminari, infatti, prevedevano, all'art. 8 rubricato “garanzie e gravami”, che gli immobili sarebbero stati trasferiti “alla data di stipula del contratto definitivo di compravendita”, liberi da
“pesi, vincoli, canoni, oneri, privilegi anche fiscali, liti pendenti, anche se non trascritte, ipoteche e trascrizioni pregiudizievoli…” (v. doc. 3, 4 e 5 di parte convenuta).
Nella valutazione della risoluzione della transazione, alcuna concreta rilevanza assume perciò la condotta della Banca, che non ha “immediatamente” depositato, a fronte della ricezione, a febbraio 2019, di tre preliminari da parte di (peraltro, va ribadito, privi di PA date certe), l'istanza di parziale rinuncia al pignoramento: premesso che la procedura esecutiva era in quel momento sospesa ex art. 624 bis c.p.c. e dunque alcuna vendita coatta degli immobili avrebbe potuto essere disposta dal Tribunale, ciò che rilevava, ai fini delle vendite, sarebbe stata la cancellazione del pignoramento e dell'ipoteca al momento della conclusione dei rogiti notarili.
Né la convenuta ha mai dedotto o dimostrato in giudizio di essere stata invitata innanzi al notaio entro il mese di dicembre 2019 (ma neppure successivamente) e che, tuttavia, i contratti definitivi non siano stati stipulati a causa della mancata rinuncia, da parte di , al pignoramento CP_2
immobiliare. In altri termini, non emerge che le vendite siano fallite a causa di un qualche comportamento di . CP_2
Semmai, va evidenziato che i preliminari prodotti in giudizio (doc. 3, 4 e 5 di parte convenuta) recano in calce una data ricompresa tra il 12.12.2019 e il 18.12.2019. Non può trattarsi, quindi, degli stessi identici documenti già trasmessi da con l'e-mail del PA
22.02.2019; evidentemente, a dicembre 2019, come ammesso dallo stesso nella Pt_5
comunicazione del 18.12.2019, erano state apportate importanti modifiche al prezzo e ai termini di conclusione del rogito (i due elementi principali del contratto) e ciò è fortemente indicativo del fatto che i promissari acquirenti reperiti da non abbiano mai inteso stipulare i PA
contratti definitivi nel periodo compreso tra febbraio 2019 e dicembre 2019; quindi risulta
12 decisamente smentita la tesi secondo cui la stipula sarebbe stata impedita dal comportamento
“inerte” tenuto da tra febbraio e dicembre 2019. E_
In sintesi, i contratti preliminari prodotti da recano tutti una scadenza PA successiva rispetto alla scadenza del termine (8.11.2019) per il pagamento di cui all'art. 3, lett. b) e comunque molto ravvicinata rispetto alla scadenza del periodo di sospensione accordato dal
Tribunale ai sensi dell'art. 624 bis c.p.c. (31.12.2019); a detti contratti preliminari, dunque, non avrebbe potuto far seguito la stipula dei definitivi entro il 31.12.2019 (ed in effetti non risulta che siano mai state fissate le date dei rogiti davanti al notaio) e l'incasso del prezzo da parte di
[...]
Quest'ultima non ha quindi potuto corrispondere l'intero importo di € 800.000,00 PA
per fatto proprio – cioè per non aver individuato, entro i tempi stabiliti, un numero sufficiente di acquirenti (e non di semplici promissari acquirenti) per gli immobili pignorati – non anche per un asserito difetto di collaborazione della CP_2
Tale ricostruzione trova conferma, a ben vedere, nelle comunicazioni che lo stesso legale rappresentante della società debitrice, , ha inviato alla e/o alla Parte_5 CP_2
cessionaria del credito a ridosso della scadenza concordata o successivamente.
In particolare, nell'e-mail del 9.12.2019 si legge testualmente: “Gentilissimo Dott.
, facendo seguito al nostro colloquio telefonico di venerdì scorso, le rappresento Persona_3
quanto segue: la come rappresentatole ormai da parecchio tempo, ha la PA
possibilità di alienare 3 immobili ed incassare le somme contrattualizzate da 3 soggetti, i NO
, ed . Tali atti dovranno essere stipulati entro Parte_4 Controparte_7 Persona_4
e non oltre il 31/12/2022 (tale termine è quello previsto dal contratto preliminare di CP_6
mentre quelli di DD e OS sono previsti rispettivamente al 31/05/2021 e 30/04/2022). Allo stesso modo di quanto avvenuto per i NO e il sottoscritto legale Parte_6 Parte_7
rappresentante della società in oggetto è convinto della piena realizzazione di tali atti di compravendita. La convinzione poggia sulla circostanza che i tre promissari acquirenti hanno versato ad oggi tutte le somme previste a titolo di acconto, integralmente e puntualmente, sin dalla data di decorrenza del contratto preliminare e contestuale immissione in possesso degli immobili.
L'unica ragione per la quale ad oggi non si è addivenuti al rogito, è quella legata alla soglia del
20% da versare a titolo di acconto al fine di poter ottenere l'erogazione del mutuo fondiario richiesto dai promissari acquirenti, ai quali la banca di fiducia dopo aver riscontrato la qualità soggettiva e reddituale, ha fornito disponibilità nella misura dell'80% del prezzo di compravendita.
La mancanza di proroga alla data del 31/12/2022 significherebbe rinunciare all'opportunità di incassare gli importi previsti” (doc. 35 di parte attrice).
13 Tale missiva conferma: 1) che i rogiti notarili con diversi dei promissari acquirenti erano fissati molto in avanti nel tempo (le date indicate nella corrispondenza, come già evidenziato, non coincidono con quelle risultanti dai preliminari depositati in giudizi) rispetto alle scadenze previste dall'accordo transattivo, tanto da indurre il a proporre una “proroga” della transazione, Pt_5
negata dalla Banca;
2) che le compravendite non sono state stipulate non già per un presunto comportamento contrario a buona fede della bensì per mancanza di liquidità E_
immediata dei promissari acquirenti.
La predetta comunicazione dell'amministratore della società convenuta assume allora una connotazione confessoria in ordine alla circostanza della difficoltà della società di adempiere
(pagando l'intera somma di € 800.000,00) entro la fine dell'anno 2019 e smentisce in radice la tesi difensiva secondo cui le operazioni di vendita sarebbero fallite per fatto del creditore pignorante.
Né può assurgere a condotta rivelatrice di una “mala fede” di il fatto che E_ quest'ultima, svariati mesi dopo rispetto alla risoluzione di diritto dell'accordo, abbia ceduto il credito a evidentemente, una volta appurata la difficoltà di recupero nei confronti Parte_1
di la terza chiamata ha ritenuto più conveniente trasferire la posizione PA all'odierna attrice. Peraltro, occorre rilevare che le allegazioni della convenuta in ordine ad una presunta condotta della terza chiamata contraria al precetto di cui all'art. 1175 c.c. (condotta consistita, appunto, nell'aver ceduto il credito all'odierna attrice), sono tardive – e dunque inammissibili – perché effettuate, per la prima volta, negli scritti conclusionali.
Immeritevoli di essere condivise sono altresì le considerazioni svolte dalla debitrice esecutata in ordine alla natura non essenziale del termine per il pagamento previsto dall'art. 3 lett. b) dell'accordo.
Per prima cosa, è doveroso sottolineare che ha invocato lo scioglimento E_
della transazione in virtù di una clausola risolutiva espressa e non per intervenuta scadenza di un termine essenziale;
si ricade, perciò, nella fattispecie normativa di cui all'art. 1456 c.c., non dell'art. 1457 c.c.
Come noto, “le fattispecie previste rispettivamente dagli artt. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa) e 1457 c.c. (termine essenziale per una delle parti), ancorché riguardanti entrambe la risoluzione del contratto con prestazioni corrispettive, hanno propri e differenti presupposti di fatto, tra cui il diverso atteggiarsi della volontà della parte interessata al momento dell'inadempimento dell'altra, verificandosi l'effetto risolutivo, ai sensi dell'art. 1456 c.c., con la dichiarazione dell'intenzione di avvalersi della facoltà potestativa attribuita dalla legge e, ai sensi dell'art. 1457 c.c., con lo spirare del terzo giorno successivo alla scadenza del termine essenziale
14 di adempimento senza che la parte non inadempiente abbia dichiarato all'altra di volere
l'esecuzione del contratto” (cfr. Cass., 21.11.2023, n. 32277).
Nel caso in esame, pertanto, l'effetto risolutivo si è verificato al momento dell'invio, da parte del creditore, della pec del 7.01.2020 (doc. 31 di parte attrice), con cui è stata comunicata la volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa, i cui elementi costitutivi erano integrati (mancato pagamento, come detto imputabile a dell'intero importo di € 800.000,00 PA
entro, al più, il 31.12.2019), di talché non rileverebbe l'accertamento della natura essenziale di detto termine, dovendosi ribadire che la banca non ha invocato la risoluzione automatica del contratto ai sensi dell'art. 1457 c.c.
Ad ogni modo, è convincimento del Tribunale che le scadenze dei pagamenti previste dall'accordo, pur non essendo esplicitamente qualificate come termini “essenziali”, fossero tali nell'interesse dell'istituto di credito.
Premesso che “l'accertamento dell'essenzialità del termine per l'adempimento, ex art. 1457
c.c., costituisce un apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito - la cui valutazione è insindacabile in sede di legittimità, se sorretta da una motivazione congrua ed immune da vizi logici e giuridici - da condurre, oltre che alla stregua delle espressioni adoperate dai contraenti
(quale, ad esempio, "entro e non oltre"), tenendo soprattutto conto della natura e dell'oggetto del contratto” (cfr. ex multis Cass., 1 giugno 2020, n. 10353), non v'è chi non veda come nel caso in esame la banca – che già aveva avviato l'esecuzione immobiliare a carico della PA
– avesse un evidente interesse a conseguire i pagamenti entro e non oltre i termini pattuiti
[...] nell'accordo transattivo. A riprova di ciò v'è proprio il fatto che il termine per il pagamento di €
800.000,00 era “legato” a quello della sospensione del processo esecutivo: qualora
[...]
come poi avvenuto, non avesse saldato tale importo entro l'8.11.2019 (o al più il PA
31.12.2019), la Banca non avrebbe più accettato pagamenti tardivi e in misura ridotta da parte del debitore, avendo a quel punto tutto l'interesse, oltreché la facoltà, di riattivare e proseguire il processo esecutivo sospeso, così ottenendo l'intero importo precettato.
Non è quindi revocabile in dubbio che il termine previsto per il pagamento dell'importo di cui all'art. 3 lett. b) della transazione fosse “essenziale” al raggiungimento dell'utilità della creditrice.
In ragione di tutto quanto sin qui esposto, essendosi verificata ipso iure la risoluzione dell'accordo transattivo che rendeva temporaneamente non azionabili i titoli esecutivi rappresentati dai due contratti di mutuo fondiario, sussiste il diritto di (creditore procedente) E_
e di (cessionaria intervenuta) di proseguire l'esecuzione forzata, per l'intero Parte_1
15 importo precettato, decurtate le somme medio tempore incassate in forza della transazione (che ammontano a € 347.139,90), così come previsto dall'art. 8 dell'accordo risolto.
L'opposizione all'esecuzione proposta da deve perciò essere rigettata. PA
Parimenti da respingere è la domanda riconvenzionale di risarcimento del danno da quest'ultima spiegata nei confronti di e di Parte_1 E_
Mette subito conto di sottolineare che quale mera cessionaria del credito, è Parte_1 priva di legittimazione passiva rispetto a tale domanda. Infatti, l'attrice in riconvenzionale si duole di danni patrimoniali (sia danno emergente che lucro cessante) subiti a causa del presunto comportamento contrario a buona fede di che non le avrebbe consentito di E_ rispettare l'accordo transattivo alienando gli immobili pignorati a terzi.
Dalla stessa prospettazione di si evince, allora, l'estraneità di PA [...]
unipersonale – divenuta titolare del credito solo a far data dal 1.06.2020– rispetto Parte_1 all'asserita condotta causativa del danno ingiusto, che sarebbe stata posta in essere tra la fine dell'anno 2019 e il mese di gennaio 2020.
La domanda, ad ogni modo, è infondata nel merito sia verso unipersonale Parte_1
che verso la cedente giacché, come sin qui argomentato, non si ravvisano in E_ capo a quest'ultima inadempimenti, rispetto all'accordo transattivo, che possano aver “causato”
l'inadempimento di e, soprattutto, da cui siano scaturiti i danni economici PA
rivendicati.
In sintesi, infatti, la convenuta lamenta: 1) il danno emergente pari all'IMU dovuta in relazione agli immobili non venduti;
2) il mancato incasso della quota parte di prezzo di vendita degli immobili, che avrebbe incamerato dopo l'estinzione del debito con la , nonché dell'iva; CP_2
3) il nocumento da mancato impiego di dette somme per la ripresa dell'attività imprenditoriale e quello da svalutazione dei beni pignorati.
Si è detto, tuttavia, che il “fallimento” dell'accordo transattivo, che prevedeva che
[...]
avrebbe potuto alienare a terzi gli immobili in questione e pagare, con il ricavato, PA un importo “a saldo e stralcio” del proprio ingente debito, è dipeso dalle difficoltà incontrate dalla parte convenute nel far fronte agli impegni assunti: infatti, non è riuscita a PA individuare acquirenti interessati e/o nelle condizioni di procedere all'acquisto degli immobili – scarsamente appetibili – entro la fine del 2019.
Lo stesso legale rappresentante di nella corrispondenza intercorsa con PA
ha ammesso che il mancato adempimento dell'accordo transattivo non dipese dai Parte_1 comportamenti di bensì dall'impossibilità di reperire l'importo pattuito nei E_
16 termini previsti (v. doc. 37 di parte attrice: “L'unico punto debole di tale atto, è stato alla luce dei risultati ottenuti, quello dell'importo. Infatti dalla data di sottoscrizione dell'atto sino a quella di validità della sospensione dell'esecuzione, due anni e due mesi, si è riusciti ad alienare solamente due immobili e ciò nonostante un enorme mole di lavoro svolto sul territorio da parte di operatori ed agenzie immobiliari, per varie ragioni: la prima, il complesso residenziale in corso di costruzione (poiché è parzialmente edificato nella sua interezza progettuale) è ubicato vicino ad un complesso di case popolari, denominato , da anni famoso alle cronache locali per la Parte_8
presenza di soggetti criminali, microcriminali, stranieri ed occupazione abusiva di case, il quale poco attrae l'acquisto dei villini in oggetto da parte di chi cerca una casa per abitare;
la seconda, il complesso residenziale risulta tutt'ora parzialmente edificato. Infatti tutta l'area ad uso pubblico, oggetto di convenzione stipulata con il non è stata completamente realizzata;
così Controparte_9
come le opere di urbanizzazione primaria e secondaria sono parzialmente realizzate. Per tali ragioni, non risultando il progetto architettonico ancora completamente realizzato, poco attraente
è risultato l'acquisto di tali unità immobiliari;
infine, terza ed ultima ragione, il territorio di Anzio
è caratterizzato da una profonda offerta immobiliare, a fronte di una richiesta decisamente inferiore rispetto ad essa”). È evidente, tuttavia, che tali circostanze relative all'ubicazione e allo stato di avanzamento dei villini - che peraltro la stessa ha realizzato - non PA integrino quella “causa non imputabile” che, ai sensi dell'art. 1218 c.c., è l'unica che potrebbe liberare la società da responsabilità per inadempimento rispetto alla transazione.
In conclusione, l'opposizione all'esecuzione proposta da ai sensi PA dell'art. 615, comma 2, c.p.c. va respinta e le parti creditrici possono procedere ad esecuzione forzata per l'importo precettato, detratta la somma di € 347.139,90 già percepita in virtù della transazione ormai risolta. Ne consegue altresì la radicale infondatezza della richiesta, di parte convenuta, di condanna delle controparti ai sensi dell'art. 96, comma 2, c.p.c.: il processo esecutivo
è stato intrapreso e riassunto sulla base di un titolo esecutivo per un credito certo, liquido ed esigibile, proprio come prescritto dall'art. 474 c.p.c.
Va altresì respinta la domanda riconvenzionale di risarcimento del danno proposta da
[...] nei confronti dell'attrice e della terza chiamata in causa. PA
Le spese di lite seguono la soccombenza di sia nei confronti di PA [...]
che di e si liquidano, come in dispositivo, applicando i Parte_1 E_
parametri di cui al d.m. 55/2014 (aggiornato al d.m. 147/2022); nello specifico, i medi per la sola fase di studio e i minimi per le fasi successive, tenuto conto della natura esclusivamente documentale della lite e del carattere sostanzialmente ripetitivo delle difese svolte dalle parti nei
17 propri scritti difensivi. Lo scaglione di riferimento è quello previsto per le cause di valore compreso tra € 1.000.000,00 e € 2.000.000,00, trattandosi di giudizio di opposizione all'esecuzione e considerato l'importo del credito per cui si procede nonché tenuto conto del valore della domanda riconvenzionale.
p.q.m.
Il Tribunale di Velletri, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda, eccezione o deduzione disattesa o assorbita, così provvede:
1) accerta e dichiara l'intervenuta risoluzione dell'accordo transattivo concluso in data
8.11.2017 tra e E_ PA
2) per l'effetto, rigetta l'opposizione proposta da all'esecuzione PA
rubricata al numero di R.G.E. 209/2017;
3) rigetta la domanda riconvenzionale di risarcimento del danno proposta da CP_1
nei confronti di e di PA Parte_1 E_
4) condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di CP_1 PA Parte_1 unipersonale, liquidandole in € 21.971,00 per compensi professionali, € 1.713,00 per esborsi,
[...]
oltre al 15% di rimborso forfettario per spese generali, iva e c.p.a. come per legge;
5) condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di PA CP_2
liquidandole in € 21.971,00 per compensi professionali, oltre al 15% di rimborso forfettario
[...]
per spese generali, iva e c.p.a. come per legge;
Così deciso in Velletri in data 24 marzo 2025
Il Giudice dott.ssa Federica Ferreri
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