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Sentenza 4 luglio 2024
Sentenza 4 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rieti, sentenza 04/07/2024, n. 391 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rieti |
| Numero : | 391 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIETI
SUPPLENTE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. GIANLUCA
MORABITO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1524/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Valentino Vitali, Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata presso il suo studio in Terni, viale del Cassero n. 18/B, come da procura alle liti rilasciata su foglio separato
OPPONENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Massimiliano Controparte_1 P.IVA_2
Bonifazi, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, viale Etiopia n. 18, come da procura a margine della comparsa di costituzione risposta
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte ex art. 127ter c.p.c. depositate il
03.07.2024 e la causa è stata, all'esito, decisa in data odierna ex art. 281sexies
c.p.c..
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato la proponeva Parte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo del Tribunale di Rieti n. 485/22, con cui le era stato ingiunto di pagare alla l'importo di €33.423,60, oltre Controparte_1
pagina 1 di 6 interessi e spese del procedimento monitorio, quale corrispettivo dovuto a saldo della fornitura dei materiali, di cui alle fatture meglio indicate in ricorso e versate in atti.
Parte opponente, pur non contestando l'esistenza del contratto di compravendita e l'avvenuta fornitura della merce da parte dell'opposta, eccepiva l'inadempimento della società opposta all'obbligazione dalla stessa assunta, stante la riferita presenza di vizi nella merce consegnata, in particolare deducendo che con riferimento all'ordine n. 3160 del 25.08.2021 “…sono stati riscontrati diversi sacchi di Klima Fix Bianco rotti, la rete per intonaco pesante gr 160 danneggiata, alcuni rotoli di guaina non perfettamente integri ed infine alcuni morali di abete 8x8x400 anch'essi danneggiati”.
Tanto premesso, la soc. C.A.E. così concludeva: “Piaccia all'On.Tribunale di
Rieti, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa e respinta, in accoglimento dell'avanzata opposizione, - in via principale, revocare il decreto ingiuntivo n. 485/2022 emesso dal Tribunale di Rieti il 08.08.2022, perché infondato in fatto ed in diritto, dichiarando che nulla è dovuto, per i motivi tutti esposti in premessa;
- in via subordinata, previo accertamento delle somme effettivamente dovute dall'opponente, in ragione dei motivi e delle eccezioni sollevate, ridurre al giusto ed all'equo le richieste avversarie, revocando comunque il decreto ingiuntivo opposto. Con vittoria di spese e compensi professionali”.
La costituitasi in giudizio, in via preliminare eccepiva Controparte_1
l'intervenuta decadenza di controparte dalla garanzia, non essendo stati i presunti vizi denunziati nei termini di legge e nel merito concludeva per il rigetto dell'opposizione siccome infondata in fatto e in diritto, con conferma del decreto ingiuntivo.
Era concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo e all'esito, respinte le richieste istruttorie delle parti, la causa veniva discussa e decisa all'udienza odierna ex art. 281sexies c.p.c..
L'opposizione è infondata e deve, pertanto, essere respinta.
Va premesso in linea generale che in tema di onere della prova dell'adempimento delle obbligazioni ex artt. 1218 ss. c.c., alla luce dell'orientamento ormai pacifico della Corte di Cassazione (v. Cass. civ., SS.UU., n. 13533/01; Sez. L.,
n. 2387/04; Sez. III, n. 20073/04; Sez. II, n. 9351/07;) il creditore che agisca per pagina 2 di 6 l'adempimento è tenuto esclusivamente a fornire la prova del titolo e della esigibilità della prestazione richiesta, potendo limitarsi ad allegare l'altrui inadempimento.
Graverà, viceversa, sul debitore – in applicazione di principi di persistenza del diritto di credito e di vicinanza dell'onere della prova – l'onere di provare il fatto estintivo dell'obbligazione, costituito dall'adempimento.
Il principio di cui sopra va, peraltro, coordinato con le peculiarità proprie del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.
Ed invero, com'è noto l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che si atteggia quale attore da un punto di vista sostanziale.
Ne consegue che la regola di ripartizione dell'onere della prova, in applicazione del principio generale di cui all'art. 2967 c.c., si atteggia in modo tale per cui la prova del fatto costitutivo del credito incombe sul creditore opposto che fa valere un diritto in giudizio ed ha quindi il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa, incombendo – viceversa - sul debitore opponente l'onere di provare gli eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto del credito (cfr. ex multis, Cassazione civile, sez. I, 31 maggio 2007, n. 12765; Cassazione civile, sez.
III, 24 novembre 2005 n. 24815; Cassazione civile, sez. I, 3 febbraio 2006, n. 2421).
La recente giurisprudenza di merito ha ribadito, al riguardo, che “In caso di opposizione a decreto ingiuntivo, l'onere di provare la fondatezza di tale domanda incombe sul convenuto nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, in quanto attore sostanziale (nel caso in esame la società opposta non ha fornito la prova della sussistenza del diritto di credito vantato)” (cfr. Tribunale Roma, sez. X, 22/01/2015,
n. 1434) e che “In tema di giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, in tema di onere della prova grava a chi fa valere un diritto in giudizio il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa, parte opposta deve dimostrare gli elementi costitutivi del credito azionata in sede sommaria, mentre l'opponente ha
l'onere di contestarlo allegando circostanze estintive o modificative del medesimo o
l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda” (cfr. Tribunale Arezzo,
11/01/2017, n. 34).
pagina 3 di 6 Tornando al caso che ci occupa, parte opponente non ha contestato né la sussistenza del titolo, costituito dal contratto in essere con la società opposta per la fornitura delle merci di cui alle fatture versate in atti, né l'avvenuta consegna dei prodotti, del resto attestata dalle stesse fatture, prodotte unitamente agli estratti delle scritture contabili ed ai documenti di trasporto: ne discende che può dirsi raggiunta – anche ai sensi dell'art. 115, II co., c.p.c. - la prova del titolo e dell'esecuzione delle prestazioni a carico della Controparte_1
La soc. C.A.E. ha, peraltro, lamentato l'esistenza di vizi in parte delle merci oggetto della fornitura inter partes.
Tuttavia, a fronte della eccezione di decadenza ex art. 1495 c.c. dalla garanzia sollevata dalla parte opponente non ha dato prova dell'esistenza, né Controparte_1 della tempestività della relativa contestazione, essendosi limitata ad articolare un capitolo di prova con cui si chiedeva al teste di riferire se, a fronte degli asseritamente riscontrati difetti, vi fosse stata una denuncia “tempestiva”; capitolo che non è stato ammesso, in quanto palesemente generico e inidoneo a dare dimostrazione della tempestività della pretesa denuncia, in assenza di una specifica collocazione temporale della circostanza su cui il teste avrebbe dovuto deporre.
Ne discende che, dovendo parte opponente ritenersi decaduta ex art. 1495 c.c. dalla garanzia, l'opposizione dalla stessa proposta dovrà essere respinta, siccome giuridicamente infondata.
Si aggiunga che anche a voler prescindere dalle superiori considerazioni, parte opponente non si è in alcun modo offerta di provare l'esistenza degli asseriti vizi, non articolando alcuna richiesta istruttoria al riguardo.
Sul punto, secondo la recente giurisprudenza di legittimità (v., da ultimo,
Cass. civ., Sez. II n. 14895/23) il riparto dell'onere della prova tra venditore e compratore, nelle cosiddette “azioni edilizie”, non segue i principi fissati in materia di inesatto adempimento delle obbligazioni nelle ordinarie azioni contrattuali di risoluzione e di risarcimento del danno: il compratore, infatti, gode della garanzia per vizi (art. 1490 c.c.), pertanto, qualora il bene risulti viziato in modo tale da renderlo inidoneo all'uso a cui è destinato o ne sia diminuito in modo apprezzabile il valore, può chiedere la risoluzione del contratto o la riduzione del prezzo, oltre al risarcimento del danno;
in tali circostanze, è il compratore ad essere gravato pagina 4 di 6 dall'onere di dimostrare la sussistenza dei vizi, anche in forza del principio di vicinanza della prova, così ribadendosi il principio già affermato dalle Sezioni Unite nel 2019 (Cass. SS. UU. 11748/2019).
Anche sotto tale profilo l'opposizione risulterebbe, quindi, totalmente sfornita di riscontro.
Le considerazioni che precedono impongono, in conclusione, l'inevitabile reiezione della proposta opposizione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto dell'assenza di istruttoria orale e di note conclusive.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
• respinge l'opposizione proposta dalla avverso il decreto ingiuntivo Parte_1 del Tribunale di Rieti n. 485/22;
• condanna la parte opponente a rimborsare alla le spese del Controparte_1 giudizio di opposizione, che si liquidano in complessivi €5.261,00 a titolo di compensi professionali, oltre spese forfettarie ex art. 2 D.M. n. 55/14 ed oltre i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Rieti, 04.07.2024
Il Giudice dott. GIANLUCA MORABITO
pagina 5 di 6 pagina 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIETI
SUPPLENTE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. GIANLUCA
MORABITO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1524/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Valentino Vitali, Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata presso il suo studio in Terni, viale del Cassero n. 18/B, come da procura alle liti rilasciata su foglio separato
OPPONENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Massimiliano Controparte_1 P.IVA_2
Bonifazi, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, viale Etiopia n. 18, come da procura a margine della comparsa di costituzione risposta
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte ex art. 127ter c.p.c. depositate il
03.07.2024 e la causa è stata, all'esito, decisa in data odierna ex art. 281sexies
c.p.c..
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato la proponeva Parte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo del Tribunale di Rieti n. 485/22, con cui le era stato ingiunto di pagare alla l'importo di €33.423,60, oltre Controparte_1
pagina 1 di 6 interessi e spese del procedimento monitorio, quale corrispettivo dovuto a saldo della fornitura dei materiali, di cui alle fatture meglio indicate in ricorso e versate in atti.
Parte opponente, pur non contestando l'esistenza del contratto di compravendita e l'avvenuta fornitura della merce da parte dell'opposta, eccepiva l'inadempimento della società opposta all'obbligazione dalla stessa assunta, stante la riferita presenza di vizi nella merce consegnata, in particolare deducendo che con riferimento all'ordine n. 3160 del 25.08.2021 “…sono stati riscontrati diversi sacchi di Klima Fix Bianco rotti, la rete per intonaco pesante gr 160 danneggiata, alcuni rotoli di guaina non perfettamente integri ed infine alcuni morali di abete 8x8x400 anch'essi danneggiati”.
Tanto premesso, la soc. C.A.E. così concludeva: “Piaccia all'On.Tribunale di
Rieti, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa e respinta, in accoglimento dell'avanzata opposizione, - in via principale, revocare il decreto ingiuntivo n. 485/2022 emesso dal Tribunale di Rieti il 08.08.2022, perché infondato in fatto ed in diritto, dichiarando che nulla è dovuto, per i motivi tutti esposti in premessa;
- in via subordinata, previo accertamento delle somme effettivamente dovute dall'opponente, in ragione dei motivi e delle eccezioni sollevate, ridurre al giusto ed all'equo le richieste avversarie, revocando comunque il decreto ingiuntivo opposto. Con vittoria di spese e compensi professionali”.
La costituitasi in giudizio, in via preliminare eccepiva Controparte_1
l'intervenuta decadenza di controparte dalla garanzia, non essendo stati i presunti vizi denunziati nei termini di legge e nel merito concludeva per il rigetto dell'opposizione siccome infondata in fatto e in diritto, con conferma del decreto ingiuntivo.
Era concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo e all'esito, respinte le richieste istruttorie delle parti, la causa veniva discussa e decisa all'udienza odierna ex art. 281sexies c.p.c..
L'opposizione è infondata e deve, pertanto, essere respinta.
Va premesso in linea generale che in tema di onere della prova dell'adempimento delle obbligazioni ex artt. 1218 ss. c.c., alla luce dell'orientamento ormai pacifico della Corte di Cassazione (v. Cass. civ., SS.UU., n. 13533/01; Sez. L.,
n. 2387/04; Sez. III, n. 20073/04; Sez. II, n. 9351/07;) il creditore che agisca per pagina 2 di 6 l'adempimento è tenuto esclusivamente a fornire la prova del titolo e della esigibilità della prestazione richiesta, potendo limitarsi ad allegare l'altrui inadempimento.
Graverà, viceversa, sul debitore – in applicazione di principi di persistenza del diritto di credito e di vicinanza dell'onere della prova – l'onere di provare il fatto estintivo dell'obbligazione, costituito dall'adempimento.
Il principio di cui sopra va, peraltro, coordinato con le peculiarità proprie del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.
Ed invero, com'è noto l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che si atteggia quale attore da un punto di vista sostanziale.
Ne consegue che la regola di ripartizione dell'onere della prova, in applicazione del principio generale di cui all'art. 2967 c.c., si atteggia in modo tale per cui la prova del fatto costitutivo del credito incombe sul creditore opposto che fa valere un diritto in giudizio ed ha quindi il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa, incombendo – viceversa - sul debitore opponente l'onere di provare gli eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto del credito (cfr. ex multis, Cassazione civile, sez. I, 31 maggio 2007, n. 12765; Cassazione civile, sez.
III, 24 novembre 2005 n. 24815; Cassazione civile, sez. I, 3 febbraio 2006, n. 2421).
La recente giurisprudenza di merito ha ribadito, al riguardo, che “In caso di opposizione a decreto ingiuntivo, l'onere di provare la fondatezza di tale domanda incombe sul convenuto nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, in quanto attore sostanziale (nel caso in esame la società opposta non ha fornito la prova della sussistenza del diritto di credito vantato)” (cfr. Tribunale Roma, sez. X, 22/01/2015,
n. 1434) e che “In tema di giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, in tema di onere della prova grava a chi fa valere un diritto in giudizio il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa, parte opposta deve dimostrare gli elementi costitutivi del credito azionata in sede sommaria, mentre l'opponente ha
l'onere di contestarlo allegando circostanze estintive o modificative del medesimo o
l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda” (cfr. Tribunale Arezzo,
11/01/2017, n. 34).
pagina 3 di 6 Tornando al caso che ci occupa, parte opponente non ha contestato né la sussistenza del titolo, costituito dal contratto in essere con la società opposta per la fornitura delle merci di cui alle fatture versate in atti, né l'avvenuta consegna dei prodotti, del resto attestata dalle stesse fatture, prodotte unitamente agli estratti delle scritture contabili ed ai documenti di trasporto: ne discende che può dirsi raggiunta – anche ai sensi dell'art. 115, II co., c.p.c. - la prova del titolo e dell'esecuzione delle prestazioni a carico della Controparte_1
La soc. C.A.E. ha, peraltro, lamentato l'esistenza di vizi in parte delle merci oggetto della fornitura inter partes.
Tuttavia, a fronte della eccezione di decadenza ex art. 1495 c.c. dalla garanzia sollevata dalla parte opponente non ha dato prova dell'esistenza, né Controparte_1 della tempestività della relativa contestazione, essendosi limitata ad articolare un capitolo di prova con cui si chiedeva al teste di riferire se, a fronte degli asseritamente riscontrati difetti, vi fosse stata una denuncia “tempestiva”; capitolo che non è stato ammesso, in quanto palesemente generico e inidoneo a dare dimostrazione della tempestività della pretesa denuncia, in assenza di una specifica collocazione temporale della circostanza su cui il teste avrebbe dovuto deporre.
Ne discende che, dovendo parte opponente ritenersi decaduta ex art. 1495 c.c. dalla garanzia, l'opposizione dalla stessa proposta dovrà essere respinta, siccome giuridicamente infondata.
Si aggiunga che anche a voler prescindere dalle superiori considerazioni, parte opponente non si è in alcun modo offerta di provare l'esistenza degli asseriti vizi, non articolando alcuna richiesta istruttoria al riguardo.
Sul punto, secondo la recente giurisprudenza di legittimità (v., da ultimo,
Cass. civ., Sez. II n. 14895/23) il riparto dell'onere della prova tra venditore e compratore, nelle cosiddette “azioni edilizie”, non segue i principi fissati in materia di inesatto adempimento delle obbligazioni nelle ordinarie azioni contrattuali di risoluzione e di risarcimento del danno: il compratore, infatti, gode della garanzia per vizi (art. 1490 c.c.), pertanto, qualora il bene risulti viziato in modo tale da renderlo inidoneo all'uso a cui è destinato o ne sia diminuito in modo apprezzabile il valore, può chiedere la risoluzione del contratto o la riduzione del prezzo, oltre al risarcimento del danno;
in tali circostanze, è il compratore ad essere gravato pagina 4 di 6 dall'onere di dimostrare la sussistenza dei vizi, anche in forza del principio di vicinanza della prova, così ribadendosi il principio già affermato dalle Sezioni Unite nel 2019 (Cass. SS. UU. 11748/2019).
Anche sotto tale profilo l'opposizione risulterebbe, quindi, totalmente sfornita di riscontro.
Le considerazioni che precedono impongono, in conclusione, l'inevitabile reiezione della proposta opposizione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto dell'assenza di istruttoria orale e di note conclusive.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
• respinge l'opposizione proposta dalla avverso il decreto ingiuntivo Parte_1 del Tribunale di Rieti n. 485/22;
• condanna la parte opponente a rimborsare alla le spese del Controparte_1 giudizio di opposizione, che si liquidano in complessivi €5.261,00 a titolo di compensi professionali, oltre spese forfettarie ex art. 2 D.M. n. 55/14 ed oltre i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Rieti, 04.07.2024
Il Giudice dott. GIANLUCA MORABITO
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