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Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 30/05/2025, n. 5428 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5428 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2334/2020
TRIBUNALE ORDINARIO di NAPOLI
VI SEZIONE CIVILE
Oggi 30 maggio 2025 alle ore 11.54 innanzi al giudice Rosamaria Ragosta, assistita dall'addetta al processo Luisa Provvido, sono comparsi: per parte attrice l'avv. SALZANO GIUSEPPE;
per l'impresa convenuta l'avv. Fabrizio Maietta per delega dell'avv. PISCITELLI LUCIA;
Il giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
Gli avvocati concludono riportandosi ai propri atti introduttivi, ai propri scritti difensivi ed a quanto dedotto nei verbali di causa;
I difensori rinunciano a presenziare alla lettura della sentenza.
Il giudice preso atto di quanto sopra, si ritira in camera di consiglio.
All'esito della camera di consiglio pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c..
Il giudice
Rosamaria Ragosta
pagina 1 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI
VI SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice Rosamaria Ragosta, ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 2334/2020 promossa da:
(cf: ), (cf: Parte_1 C.F._1 Parte_2
, , (cf: ), C.F._2 Parte_3 C.F._3 [...]
(cf: ), in qualità di eredi di Parte_4 C.F._4
(c.f.: ), elettivamente domiciliati in Persona_1 C.F._5
Casoria, via Pio XII, n. 114, presso lo studio dell'avv. Giuseppe Salzano (c.f.:
) e dell'avv. Giovanna Celardo (cf: ) che li C.F._6 C.F._7
rappresentano e difendono congiuntamente e disgiuntamente in virtù di procura in calce alla comparsa di intervento
- ATTORI
CONTRO
c.f.: in persona del procuratore speciale e Controparte_1 P.IVA_1
legale rapp.te p.t., elettivamente dom.to in Caserta alla Via Fulvio Renella n. 88) presso lo studio dell'avv. Lucia Piscitelli (codice fiscale ) che lo rappresenta e C.F._8 difende in virtù di procura in calce alla copia notificata dell'atto di citazione
- CONVENUTA
E
, (c.f. ) in residente in [...] C.F._9
n. 12
-CONVENUTO CONTUMACE
pagina 2 di 7 MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato ha convenuto in giudizio , Persona_1 CP_2 in qualità di proprietario dell'autovettura Volkswagen Golf tg. CX046HD, e
[...]
in persona del legale rapp.te pro tempore, in qualità di impresa di Controparte_1
assicurazione del predetto veicolo, chiedendone la condanna, in solido, al risarcimento delle lesioni subite in occasione del sinistro verificatosi in data 18/05/2013, alle ore 20.15 circa, in
Napoli (NA) alla via Doganella, allorquando, mentre attraversava la strada, servendosi delle strisce pedonali, veniva investita dalla predetta autovettura che procedeva a velocità elevata, provocandone la caduta al suolo.
A fondamento della domanda l'attrice ha altresì dedotto di essere stata trasportata in ambulanza presso il pronto soccorso dell'ospedale A. Cardarelli di Napoli dove le veniva diagnosticata
“policontusa con f.l.c.”, cui seguiva intervento chirurgico con postumi permanenti, per cui concludeva nei termini sopra esposti.
Non tempestivamente costituitasi, la in persona del legale rapp.te Controparte_1 pro tempore, ha eccepito in via pregiudiziale, l'improcedibilità della domanda per violazione del combinato disposto degli artt. 145 e 148 del d. lgs. n. 209 del 2005 e, nel merito, in via preliminare, l'intervenuta prescrizione del diritto azionato, trattandosi di un sinistro verificatosi nell'anno 2013, l'omessa prova della titolarità, in capo all'attore, della posizione giuridica attiva rispetto alla pretesa risarcitoria ed in capo al convenuto della posizione giuridica passiva, la genericità nella ricostruzione del sinistro e, contestata, altresì, la misura del risarcimento preteso, ha concluso chiedendo dichiararsi l'improcedibilità della domanda, in subordine, rigettarla ed in via ulteriormente subordinata riconoscere il concorso colposo, inoltre, premesso di essere venuta a conoscenza dell'inesattezza delle dichiarazioni rese dall'assicurato CP_2 solo dopo il verificarsi del sinistro, avendo quest'ultimo falsamente dichiarato di
[...]
risiedere a Laipacco (UD) e che oggetto del contratto fosse una Chevrolet Matiz in luogo di una Volkswagen Golf, ha concluso chiedendo dichiararsi la nullità del contratto di assicurazione a garanzia del veicolo tg. CX046HD.
, anche se regolarmente citato, è rimasto contumace. CP_2
Nel corso del giudizio è sopraggiunta la morte dell'attrice, per cui si sono costituiti, in qualità di eredi di quest'ultima, , marito dell'attrice, ed i figli, , Parte_1 Parte_2
pagina 3 di 7 e facendo proprie le richieste avanzate Parte_3 Parte_4
dall'attrice nell'atto introduttivo.
Il giudizio è stato istruito con l'acquisizione della documentazione ritualmente depositata dalle parti, con l'escussione del teste ammesso e con l'espletamento di una consulenza tecnica di ufficio, medico legale.
In via pregiudiziale va dichiarata la proponibilità della domanda ai sensi del combinato disposto degli artt. 145 e 148 del d. lgs. n. 209 del 2005 in quanto parte attrice ha depositato, agli atti di causa, le richieste stragiudiziali di risarcimento inviate all'impresa di assicurazione convenuta e da queste riscontrate, con la missiva del 26.10.2015, aventi ad oggetto il diniego motivato dell'offerta risarcitoria ed ha introdotto il giudizio con citazione notificata a quest'ultima il 27.01.2020, quindi, oltre i dedotti 60 giorni dalla messa in mora, senza che l'impresa di assicurazione abbia dimostrato di aver inviato una richiesta di integrazione.
Venendo al marito giova premettere che in tema di circolazione stradale, l'art. 2054, comma 1,
c.c. stabilisce che < danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno>>.
La norma prevede una presunzione di colpa a carico del conducente che non esime il danneggiato dal suo onere probatorio che ha ad oggetto la verificazione del sinistro, la ricostruzione della dinamica dello stesso con l'allegazione e la prova della condotta colpevole dell'asserito danneggiante, l'evento dannoso lamentato ed il nesso di causalità, cd. materiale, tra la condotta denunciata e l'evento lamentato;
inoltre il danneggiato deve allegare e provare le conseguenze pregiudizievoli di cui pretende la reintegrazione, in forma specifica o per equivalente, il cd. danno-conseguenza, nonché il nesso di causalità tra il l'evento ed il danno conseguenza, cd. causalità giuridica, atteso che sono risarcibili unicamente i danni che siano
“conseguenza diretta ed immediata” del fatto secondo quanto prescritto dall'art. 1223 c.c. richiamato dall'art. 2056 c.c., in tema di responsabilità extracontrattuale.
Tuttavia, l'art. 2054, comma 1, c.c. consente al conducente di liberarsi della responsabilità provando di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno e cioè, non solo di essersi uniformato alle norme della circolazione stradale e di comune prudenza ma di aver compiuto una manovra di emergenza per evitare il sinistro e che ci nonostante si sia verificato lo stesso o pagina 4 di 7 che, attese le circostanze del caso concreto, una qualche manovra di emergenza era impossibile.
Nel caso di specie, l'attrice ha dedotto che di essere stata investita dal conducente della dell'autovettura Volkswagen Golf tg. CX046HD, mentre attraversava la strada, sulle strisce pedonali, in Napoli (NA) alla via Doganella.
Tale descrizione appare alquanto generica.
Infatti, l'attrice non ha assolto all'onere assertivo, corollario indefettibile dell'onere probatorio, sulla stessa incombente in ordine alla precisa dinamica del fatto dato che non ha indicato chi fosse alla guida del veicolo investitore e non ha specificato le circostanze antecedenti e successive al sinistro, ad es. a che altezza della predetta via è avvenuto, la provenienza del veicolo investitore, le modalità dell'impatto, se avvenuto con la parte anteriore, laterale o posteriore del veicolo investitore, precludendo, in tal modo, non solo di comprendere come sia avvenuto ma anche di valutare la compatibilità dei danni lamentati con le modalità dell'urto.
Alla genericità della descrizione dei fatti nell'atto di citazione consegue la mancata rappresentazione dei fatti costitutivi della domanda che comporta il rigetto della stessa.
Tuttavia, pur a voler ritenere compiutamente descritta la dinamica del sinistro, il verificarsi dello stesso, in mancanza di rilievi svolti dalle autorità competenti, nella specie, è affidato alle dichiarazioni dell'unico teste escusso, nipote dell'attrice. Testimone_1
In ordine al rapporto di parentela tra l'attrice ed il teste escusso giova precisare che, venuto meno, per effetto della decisione della Corte Cost. n. 248 del 1994, il divieto di testimoniare sancito per i parenti dall'art. 247 c.p.c. (ad eccezione delle controversie vertenti in materia di separazione personale o rapporti di famiglia) non è consentito al giudice di merito un'aprioristica valutazione di non credibilità delle deposizioni rese dalle persone indicate da detta norma, in difetto di ulteriori elementi dai quali il giudice del merito desuma la perdita di credibilità (cfr. Cass. civ., Sez. I, Ord., 28/02/2023, n. 6001).
Ebbene, nella specie, questo giudicante ritiene che le dichiarazioni rese dal teste non siano attendibili perché il teste ha descritto dettagliatamente la dinamica del sinistro ma, a domanda, ha dichiarato <
Cardarelli>> mostrando incertezza in merito ad una circostanza fondamentale del sinistro, vale a dire come sia effettivamente avvenuto il soccorso.
Ad ogni buon conto, le dichiarazioni rese dall'unico teste escusso non valgono a supplire al pagina 5 di 7 difetto assertivo in cui è incorso l'attore atteso che le risultanze istruttorie non svolgono una funzione integrativa della domanda ma solo probatoria di un impianto allegatorio che deve essere compiutamente rappresentato nell'atto di citazione in cui le allegazioni, che devono accompagnare la proposizione di una domanda risarcitoria, non possono essere limitate alla prospettazione della condotta in tesi colpevole della controparte ma devono includere anche la descrizione di tale condotta, dovendo l'attore mettere il convenuto in condizione di conoscere quale comportamento gli venga imputato.
In ragione di quanto esposto la domanda va rigettata.
In virtù del principio della soccombenza, condanna , , Parte_1 Parte_2
e in solido tra loro, al pagamento delle spese Parte_3 Parte_4
di lite in favore della in persona del legale rapp.te pro tempore, che Controparte_1 si liquidano in dispositivo sulla base dei parametri minimi (tenuto conto dell'assenza di rilevanti questioni di fatto e di diritto) previsti dal D.M. 55/2014 per i giudizi di cognizione innanzi al Tribunale di valore compreso tra 52.001 ,00 euro e 260.000,00 euro e, tenuto conto della fase di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale ( il cui importo va decurtato della metà per non essere stato disposto lo scambio delle comparse conclusionali e le memorie di replica).
Parimenti, le spese della consulenza tecnica d'ufficio, nella misura del decreto di liquidazione del 30.05.2025, ferma la responsabilità solidale delle parti nei confronti del consulente d'ufficio, si pongono nei rapporti interni tra le medesime a carico esclusivo di Parte_1
, , e in solido tra
[...] Parte_2 Parte_3 Parte_4
loro, con il conseguente diritto della in persona del legale rapp.te Controparte_1 pro tempore di ripetere da questi ultimi le somme già versate, ivi compreso l'acconto, o che saranno versate al consulente tecnico d'ufficio in forza del predetto decreto.
PQM
Il Tribunale di Napoli, VI Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
e in qualità di eredi di , nei confronti
[...] Parte_4 Persona_1
di in persona del legale rapp.te pro tempore, nonché di Controparte_1 CP_2
così provvede:
[...]
1. rigetta la domanda;
pagina 6 di 7 2. condanna , , e Parte_1 Parte_2 Parte_3 [...]
in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite in favore della Parte_4 [...]
in persona del legale rapp.te pro tempore, che si liquidano in 5.988,00 Controparte_1
euro per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA secondo le aliquote vigenti per legge;
3.pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio a carico carico esclusivo di Parte_1
, , e in solido tra
[...] Parte_2 Parte_3 Parte_4
loro.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti/in assenza delle parti rinunzianti a presenziare ed allegazione al verbale.
Napoli, 30/05/2025
Il giudice
Rosamaria Ragosta
pagina 7 di 7
TRIBUNALE ORDINARIO di NAPOLI
VI SEZIONE CIVILE
Oggi 30 maggio 2025 alle ore 11.54 innanzi al giudice Rosamaria Ragosta, assistita dall'addetta al processo Luisa Provvido, sono comparsi: per parte attrice l'avv. SALZANO GIUSEPPE;
per l'impresa convenuta l'avv. Fabrizio Maietta per delega dell'avv. PISCITELLI LUCIA;
Il giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
Gli avvocati concludono riportandosi ai propri atti introduttivi, ai propri scritti difensivi ed a quanto dedotto nei verbali di causa;
I difensori rinunciano a presenziare alla lettura della sentenza.
Il giudice preso atto di quanto sopra, si ritira in camera di consiglio.
All'esito della camera di consiglio pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c..
Il giudice
Rosamaria Ragosta
pagina 1 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI
VI SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice Rosamaria Ragosta, ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 2334/2020 promossa da:
(cf: ), (cf: Parte_1 C.F._1 Parte_2
, , (cf: ), C.F._2 Parte_3 C.F._3 [...]
(cf: ), in qualità di eredi di Parte_4 C.F._4
(c.f.: ), elettivamente domiciliati in Persona_1 C.F._5
Casoria, via Pio XII, n. 114, presso lo studio dell'avv. Giuseppe Salzano (c.f.:
) e dell'avv. Giovanna Celardo (cf: ) che li C.F._6 C.F._7
rappresentano e difendono congiuntamente e disgiuntamente in virtù di procura in calce alla comparsa di intervento
- ATTORI
CONTRO
c.f.: in persona del procuratore speciale e Controparte_1 P.IVA_1
legale rapp.te p.t., elettivamente dom.to in Caserta alla Via Fulvio Renella n. 88) presso lo studio dell'avv. Lucia Piscitelli (codice fiscale ) che lo rappresenta e C.F._8 difende in virtù di procura in calce alla copia notificata dell'atto di citazione
- CONVENUTA
E
, (c.f. ) in residente in [...] C.F._9
n. 12
-CONVENUTO CONTUMACE
pagina 2 di 7 MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato ha convenuto in giudizio , Persona_1 CP_2 in qualità di proprietario dell'autovettura Volkswagen Golf tg. CX046HD, e
[...]
in persona del legale rapp.te pro tempore, in qualità di impresa di Controparte_1
assicurazione del predetto veicolo, chiedendone la condanna, in solido, al risarcimento delle lesioni subite in occasione del sinistro verificatosi in data 18/05/2013, alle ore 20.15 circa, in
Napoli (NA) alla via Doganella, allorquando, mentre attraversava la strada, servendosi delle strisce pedonali, veniva investita dalla predetta autovettura che procedeva a velocità elevata, provocandone la caduta al suolo.
A fondamento della domanda l'attrice ha altresì dedotto di essere stata trasportata in ambulanza presso il pronto soccorso dell'ospedale A. Cardarelli di Napoli dove le veniva diagnosticata
“policontusa con f.l.c.”, cui seguiva intervento chirurgico con postumi permanenti, per cui concludeva nei termini sopra esposti.
Non tempestivamente costituitasi, la in persona del legale rapp.te Controparte_1 pro tempore, ha eccepito in via pregiudiziale, l'improcedibilità della domanda per violazione del combinato disposto degli artt. 145 e 148 del d. lgs. n. 209 del 2005 e, nel merito, in via preliminare, l'intervenuta prescrizione del diritto azionato, trattandosi di un sinistro verificatosi nell'anno 2013, l'omessa prova della titolarità, in capo all'attore, della posizione giuridica attiva rispetto alla pretesa risarcitoria ed in capo al convenuto della posizione giuridica passiva, la genericità nella ricostruzione del sinistro e, contestata, altresì, la misura del risarcimento preteso, ha concluso chiedendo dichiararsi l'improcedibilità della domanda, in subordine, rigettarla ed in via ulteriormente subordinata riconoscere il concorso colposo, inoltre, premesso di essere venuta a conoscenza dell'inesattezza delle dichiarazioni rese dall'assicurato CP_2 solo dopo il verificarsi del sinistro, avendo quest'ultimo falsamente dichiarato di
[...]
risiedere a Laipacco (UD) e che oggetto del contratto fosse una Chevrolet Matiz in luogo di una Volkswagen Golf, ha concluso chiedendo dichiararsi la nullità del contratto di assicurazione a garanzia del veicolo tg. CX046HD.
, anche se regolarmente citato, è rimasto contumace. CP_2
Nel corso del giudizio è sopraggiunta la morte dell'attrice, per cui si sono costituiti, in qualità di eredi di quest'ultima, , marito dell'attrice, ed i figli, , Parte_1 Parte_2
pagina 3 di 7 e facendo proprie le richieste avanzate Parte_3 Parte_4
dall'attrice nell'atto introduttivo.
Il giudizio è stato istruito con l'acquisizione della documentazione ritualmente depositata dalle parti, con l'escussione del teste ammesso e con l'espletamento di una consulenza tecnica di ufficio, medico legale.
In via pregiudiziale va dichiarata la proponibilità della domanda ai sensi del combinato disposto degli artt. 145 e 148 del d. lgs. n. 209 del 2005 in quanto parte attrice ha depositato, agli atti di causa, le richieste stragiudiziali di risarcimento inviate all'impresa di assicurazione convenuta e da queste riscontrate, con la missiva del 26.10.2015, aventi ad oggetto il diniego motivato dell'offerta risarcitoria ed ha introdotto il giudizio con citazione notificata a quest'ultima il 27.01.2020, quindi, oltre i dedotti 60 giorni dalla messa in mora, senza che l'impresa di assicurazione abbia dimostrato di aver inviato una richiesta di integrazione.
Venendo al marito giova premettere che in tema di circolazione stradale, l'art. 2054, comma 1,
c.c. stabilisce che < danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno>>.
La norma prevede una presunzione di colpa a carico del conducente che non esime il danneggiato dal suo onere probatorio che ha ad oggetto la verificazione del sinistro, la ricostruzione della dinamica dello stesso con l'allegazione e la prova della condotta colpevole dell'asserito danneggiante, l'evento dannoso lamentato ed il nesso di causalità, cd. materiale, tra la condotta denunciata e l'evento lamentato;
inoltre il danneggiato deve allegare e provare le conseguenze pregiudizievoli di cui pretende la reintegrazione, in forma specifica o per equivalente, il cd. danno-conseguenza, nonché il nesso di causalità tra il l'evento ed il danno conseguenza, cd. causalità giuridica, atteso che sono risarcibili unicamente i danni che siano
“conseguenza diretta ed immediata” del fatto secondo quanto prescritto dall'art. 1223 c.c. richiamato dall'art. 2056 c.c., in tema di responsabilità extracontrattuale.
Tuttavia, l'art. 2054, comma 1, c.c. consente al conducente di liberarsi della responsabilità provando di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno e cioè, non solo di essersi uniformato alle norme della circolazione stradale e di comune prudenza ma di aver compiuto una manovra di emergenza per evitare il sinistro e che ci nonostante si sia verificato lo stesso o pagina 4 di 7 che, attese le circostanze del caso concreto, una qualche manovra di emergenza era impossibile.
Nel caso di specie, l'attrice ha dedotto che di essere stata investita dal conducente della dell'autovettura Volkswagen Golf tg. CX046HD, mentre attraversava la strada, sulle strisce pedonali, in Napoli (NA) alla via Doganella.
Tale descrizione appare alquanto generica.
Infatti, l'attrice non ha assolto all'onere assertivo, corollario indefettibile dell'onere probatorio, sulla stessa incombente in ordine alla precisa dinamica del fatto dato che non ha indicato chi fosse alla guida del veicolo investitore e non ha specificato le circostanze antecedenti e successive al sinistro, ad es. a che altezza della predetta via è avvenuto, la provenienza del veicolo investitore, le modalità dell'impatto, se avvenuto con la parte anteriore, laterale o posteriore del veicolo investitore, precludendo, in tal modo, non solo di comprendere come sia avvenuto ma anche di valutare la compatibilità dei danni lamentati con le modalità dell'urto.
Alla genericità della descrizione dei fatti nell'atto di citazione consegue la mancata rappresentazione dei fatti costitutivi della domanda che comporta il rigetto della stessa.
Tuttavia, pur a voler ritenere compiutamente descritta la dinamica del sinistro, il verificarsi dello stesso, in mancanza di rilievi svolti dalle autorità competenti, nella specie, è affidato alle dichiarazioni dell'unico teste escusso, nipote dell'attrice. Testimone_1
In ordine al rapporto di parentela tra l'attrice ed il teste escusso giova precisare che, venuto meno, per effetto della decisione della Corte Cost. n. 248 del 1994, il divieto di testimoniare sancito per i parenti dall'art. 247 c.p.c. (ad eccezione delle controversie vertenti in materia di separazione personale o rapporti di famiglia) non è consentito al giudice di merito un'aprioristica valutazione di non credibilità delle deposizioni rese dalle persone indicate da detta norma, in difetto di ulteriori elementi dai quali il giudice del merito desuma la perdita di credibilità (cfr. Cass. civ., Sez. I, Ord., 28/02/2023, n. 6001).
Ebbene, nella specie, questo giudicante ritiene che le dichiarazioni rese dal teste non siano attendibili perché il teste ha descritto dettagliatamente la dinamica del sinistro ma, a domanda, ha dichiarato <
Cardarelli>> mostrando incertezza in merito ad una circostanza fondamentale del sinistro, vale a dire come sia effettivamente avvenuto il soccorso.
Ad ogni buon conto, le dichiarazioni rese dall'unico teste escusso non valgono a supplire al pagina 5 di 7 difetto assertivo in cui è incorso l'attore atteso che le risultanze istruttorie non svolgono una funzione integrativa della domanda ma solo probatoria di un impianto allegatorio che deve essere compiutamente rappresentato nell'atto di citazione in cui le allegazioni, che devono accompagnare la proposizione di una domanda risarcitoria, non possono essere limitate alla prospettazione della condotta in tesi colpevole della controparte ma devono includere anche la descrizione di tale condotta, dovendo l'attore mettere il convenuto in condizione di conoscere quale comportamento gli venga imputato.
In ragione di quanto esposto la domanda va rigettata.
In virtù del principio della soccombenza, condanna , , Parte_1 Parte_2
e in solido tra loro, al pagamento delle spese Parte_3 Parte_4
di lite in favore della in persona del legale rapp.te pro tempore, che Controparte_1 si liquidano in dispositivo sulla base dei parametri minimi (tenuto conto dell'assenza di rilevanti questioni di fatto e di diritto) previsti dal D.M. 55/2014 per i giudizi di cognizione innanzi al Tribunale di valore compreso tra 52.001 ,00 euro e 260.000,00 euro e, tenuto conto della fase di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale ( il cui importo va decurtato della metà per non essere stato disposto lo scambio delle comparse conclusionali e le memorie di replica).
Parimenti, le spese della consulenza tecnica d'ufficio, nella misura del decreto di liquidazione del 30.05.2025, ferma la responsabilità solidale delle parti nei confronti del consulente d'ufficio, si pongono nei rapporti interni tra le medesime a carico esclusivo di Parte_1
, , e in solido tra
[...] Parte_2 Parte_3 Parte_4
loro, con il conseguente diritto della in persona del legale rapp.te Controparte_1 pro tempore di ripetere da questi ultimi le somme già versate, ivi compreso l'acconto, o che saranno versate al consulente tecnico d'ufficio in forza del predetto decreto.
PQM
Il Tribunale di Napoli, VI Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
e in qualità di eredi di , nei confronti
[...] Parte_4 Persona_1
di in persona del legale rapp.te pro tempore, nonché di Controparte_1 CP_2
così provvede:
[...]
1. rigetta la domanda;
pagina 6 di 7 2. condanna , , e Parte_1 Parte_2 Parte_3 [...]
in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite in favore della Parte_4 [...]
in persona del legale rapp.te pro tempore, che si liquidano in 5.988,00 Controparte_1
euro per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA secondo le aliquote vigenti per legge;
3.pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio a carico carico esclusivo di Parte_1
, , e in solido tra
[...] Parte_2 Parte_3 Parte_4
loro.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti/in assenza delle parti rinunzianti a presenziare ed allegazione al verbale.
Napoli, 30/05/2025
Il giudice
Rosamaria Ragosta
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