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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 10/04/2025, n. 1061 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1061 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Gop del lavoro dott.ssa Daniela Ruggeri, all'udienza a trattazione scritta ex art. 127 ter cpc, del
9/04/2025, ha pronunziato, depositando telematicamente il dispositivo e la contestuale motivazione, la seguente
SENTENZA
Nei procedimenti riuniti iscritti ai n.3955/2024 e n.78/2024 RG vertenti
TRA
nato il [...] a [...], CF , Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. che lo rappresenta e Parte_2
difende per procura a margine del ricorso
RICORRENTE
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. CP_1
MONORITI ANTONELLO giusta procura generale per atto del Notaio dott. del 21 luglio Persona_1
2015, elettivamente domiciliato in Messina via T. Capra is. 301 bis presso l'Ufficio dell'Avvocatura CP_ Distrettuale
RESISTENTE
OGGETTO: Assegno ordinario invalidità L.222/84
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 18/07/2024 parte ricorrente esponeva che aveva presentato, in data 5.01.2024, istanza di ATP per l'accertamento della sussistenza del requisito sanitario per il riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità, a decorrere dalla data della domanda amministrativa, ma che, disposta ctu medico legale, non era stata accertata una capacità lavorativa residua pari o inferiore a un terzo;
In data 22.04.2024 parte ricorrente aveva mosso dei rilievi critici alla bozza della ctu e in data
26.06.2024 aveva depositato dichiarazione di dissenso. Lamentava che il ctu aveva sottovalutato l'effettivo quadro patologico di cui era portatore il ricorrente.
Chiedeva, pertanto, previo rinnovo della ctu medico legale, dichiararsi il proprio diritto al riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità sin dalla domanda amministrativa? e CP_ condannarsi l' al pagamento dei ratei con decorrenza di legge, oltre accessori, instando per la rifusione delle spese di lite da distrarsi ex art.93 c.p.c. in favore del proprio difensore.
CP_ L' si costituiva con memoria depositata in data 26.09.2024 contestando la fondatezza del ricorso per insussistenza del requisito sanitario, di cui ne chiedeva, conseguentemente, il rigetto con vittoria di spese e compensi difensivi.
Disposta la riunione al presente giudizio del procedimento ex art.445 bis c.p.c., veniva disposta la rinnovazione della consulenza tecnica.
Depositata la relazione di c.t.u., in esito al deposito telematico di note scritte ex art.127 ter cpc, la causa veniva decisa.
È utile premettere che ai sensi dell'art.445 bis comma IV, c.p.c.,”Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.”
Come si evince dal tenore letterale della norma in commento, il ricorso di merito deve contenere a pena di inammissibilità i motivi della contestazione delle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio nominato in sede di ATP;
la previsione tende ad evitare che un rito pensato quale strumento deflattivo del contenzioso in materia previdenziale ed assistenziale qual è l'ATP, produca nient'altro che una duplicazione di giudizi aventi ad oggetto l'accertamento del medesimo requisito sanitario. Ciò comporta che, ove le contestazioni avanzate dalla parte attrice non siano tali da inficiare il giudizio del sanitario nominato nell'ambito del procedimento per ATP, non si verterà in ipotesi di inammissibilità del ricorso, ma non sarà certo necessario procedere necessariamente ad un rinnovo dell'accertamento medico legale. Ove invece le contestazioni manchino del tutto ovvero siano generiche il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Le domande attoree sono fondate e vanno pertanto accolte per quanto di ragione.
Le risultanze della consulenza espletata nella presente fase di merito non lasciano dubbi sulla sussistenza dei requisiti sanitari richiesti per la concessione della provvidenza invocata anche se con la diversa decorrenza. Ed invero, il consulente tecnico ha accertato, sulla base di un'attenta indagine, sulla cui completezza ed accuratezza non è sorta contestazione, che il ricorrente è affetto da infermità, analiticamente descritte nella relazione, e in particolare da: ”poliartrosi, spondilodiscoartrosi cervicodorsale, esiti di recente stabilizzazione rachide lombare con placche e viti, sindrome ansioso-depressiva medio-grave reattiva, cardiopatia ipertensiva in seconda classe
NYHA, riduzione del visus per cheratocono bilaterale.“ e che tali infermità comportano una riduzione della capacità lavorativa a meno di un terzo con diritto al riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità a far data dal 20.05.2024.
Tali conclusioni, rimaste indenni da censure specifiche, sono sorrette da congrua motivazione e sono basate su basate su considerazioni medico-legali che appaiono immuni da vizi logici e giuridici.
La natura di mero accertamento del presente giudizio preclude ogni altra indagine e impedisce la CP_ pronunzia di condanna dell' al pagamento dei ratei.
Il raggiungimento dello stato invalidante in epoca successiva al deposito del ricorso ex art.445 bis,
c.p.c. giustifica l'integrale compensazione tra le parti delle spese relative alla fase sommaria del giudizio.
Il limitato accoglimento delle domande attoree nei termini sopra esposti giustifica la CP_ compensazione tra le parti di metà delle spese di lite. La restante quota si pone a carico dell' e si liquida in favore di parte ricorrente ex D.M.n.55/2014). Di esse va concessa la richiesta di distrazione ai sensi dell'art.93 c.p.c. in favore del difensore anticipatario, sussistendo la dichiarazione di rito in ricorso. Le spese relative alla c.t.u., liquidate come da separati provvedimenti, restano CP_ definitivamente a carico dell'
P.Q.M.
Definitivamente pronunziando sulle domande proposte da con Parte_1
CP_ ricorso ex 445 bis cpc e con ricorso depositato in data 18/07/2024, riuniti, nei confronti dell' in persona del legale rappresentante pro tempore, intesi i procuratori delle parti e disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- in parziale accoglimento delle domande attoree, dichiara che Parte_1
presenta una capacità lavorativa residua di meno di un terzo, misura utile per il riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità, a far data dal 20.05.2024;
CP_
- rigetta la domanda di condanna dell' alla liquidazione e pagamento della prestazione richiesta;
CP_
- condanna l' alla rifusione di metà delle spese giudiziali, che liquida in euro 2318,00 per compensi professionali relativi alla presente fase, oltre iva, cpa e rimborso spese generali, e che distrae ex art 93 c.p.c. in favore del procuratore anticipatario, compensando le spese di lite relative alla fase sommaria;
CP_
- pone definitivamente a carico dell' i costi relativi alla consulenza tecnica, liquidati con separato decreto.
Manda alla cancelleria per quanto di Sua competenza.
Messina, 10/04/2025 Il Gop
Daniela Ruggeri