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Sentenza 12 marzo 2024
Sentenza 12 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 12/03/2024, n. 252 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 252 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2024 |
Testo completo
R.G. LAV. N. 630/2021
Udienza del 12/03/2024
Il Giudice del Lavoro viste le note di trattazione scritta depositate da parte ricorrente;
visti gli artt. 127-ter e 429 cod. proc. civ.; ha pronunciato la seguente sentenza, con motivazione contestuale.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
- Sezione Prima Civile -
Settore Lavoro e Previdenza Sociale
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catanzaro, nella persona del Dott. Paolo Pirruccio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
nella causa iscritta al R.G. Lavoro n. 630/2021 promossa
DA
(C.F. ) Parte_1 CodiceFiscale_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Ida Mendicino e dell'Avv. Maria Schipani
- RICORRENTE -
CONTRO
(C.F. ) (oggi, Controparte_1 P.IVA_1
), in persona Controparte_2
Controparte_3
Controparte_4
(C.F. ), in persona del Dirigente pro tempore; P.IVA_2
Pagina 1 di 8 R.G. LAV. N. 630/2021
Parte_2
[...] P.IVA_3
rappresentati e difesi dalla Dott.ssa Maria , Parte_3
Funzionaria dell'Amministrazione, delegata ai se - bis cod. proc. civ.
- RESISTENTI -
avente ad oggetto: mobilità/trasferimento di docente soprannumerario.
Conclusioni delle parti: come da atti di causa.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso depositato in data 15/04/2021, , Parte_1 docente abilitata per la classe di concorso B19
[...]
), per la quale era stata assunta a Organizzazione_1 tempo indeterminato con decorrenza giuridica 01/09/2000, con titolarità presso l' di , Organizzazione_2 Parte_2 ha esposto:
- che nell'anno scolastico 2013/14, dopo molti anni di servizio di ruolo nella sua classe di concorso (B19), era risultata soprannumeraria nella citata scuola di titolarità ed, essendo anche in possesso della specializzazione sul sostegno, era stata trasferita, con domanda condizionata, ed utilizzata su posto di sostegno, presso l' di VE;
Organizzazione_3
- che, pertanto, risulta inserita nelle graduatorie destinate al personale docente appartenente a posto o classe di concorso in esubero nella scuola di secondo grado, ai sensi del D.P.G.R. n. 7 del 16/04/2012, c.d. DOP (ed, ovviamente, non soggetta al vincolo quinquennale sul sostegno, in quanto soprannumeraria);
- che per tutti gli anni successivi, aveva inoltrato domanda condizionata al fine di non perdere il punteggio per la continuità
e di poter rientrare in servizio sulla materia nella precedente scuola di titolarità;
- che, nel detto periodo, però, si era trovata anche a dover far
Pagina 2 di 8 R.G. LAV. N. 630/2021
fronte, in qualità di referente unico, alle esigenze di salute del suocero (Sig. , residente in [...]
n. 57, nel medesimo stabile in cui ella risiede), in situazione di handicap grave e bisognevole di assistenza continua, come da certificazioni allegate alla domanda di mobilità 2020/21;
- che aveva quindi partecipato alle operazioni di mobilità
2020/21, presentando domanda condizionata di trasferimento per la propria classe di concorso, allegando tutta la documentazione relativa alla precedenza ex art. 33 della legge n.
104/1992;
- che, però, non aveva ottenuto il trasferimento, nonostante la disponibilità di un posto nella classe di concorso B19 presso l' di VE, nell'attuale Comune di titolarità, che è Org_4 stato assegnato a docente in possesso di un punteggio più basso
, titolare nel comune di Lamezia Terme, in possesso Persona_2 di punti 172, a fronte dei 188 punti vantati da ella vantati);
- che ella, pertanto, vantava una doppia precedenza: i) quella di docente soprannumeraria, per la quale presenta da anni domanda condizionata al fine di non perdere il punteggio per la continuità e poter rientrare sulla materia: ii) quella di beneficiaria di precedenza ex art. 33 della legge n. 104/1992;
- che nella propria domanda di mobilità condizionata, aveva inserito il codice relativo alla scuola ove era risultata soprannumeraria ed aveva proceduto ad indicare quale Comune di ricongiungimento quello di VE e, poi, tutte le scuole secondarie del Comune di VE, per prima proprio l' Org_4 di VE (ove si era reso disponibile un posto nella sua classe di concorso), Comune viciniore a quello di residenza del disabile
(Badolato), nel quale non vi sono scuole secondarie di secondo grado;
- che con il presente atto intendeva quindi ricorrere avverso il mancato trasferimento nella mobilità 2020/21, per la classe di
Pagina 3 di 8 R.G. LAV. N. 630/2021
concorso B19, presso l' di VE. Org_4
1.1. La ricorrente concludeva quindi chiedendo che il
Tribunale, previa declaratoria di nullità o annullamento/disapplicazione, del Contratto Collettivo Nazionale
Integrativo vigente, nella parte in cui questo non prevede la specifica situazione della ricorrente, soprannumeraria e beneficiaria ex art. 33 della legge n. 104/1992, voglia accertare e dichiarare il diritto al suo trasferimento per la mobilità 2020/21, con precedenza, per la classe di concorso B19 presso la sede spettante.
2. Si è costituito il (oggi Controparte_1 [...]
) che ha concluso chiedendo il rigetto Controparte_2 del ricorso.
3. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
4. Invero, la ricorrente sovrappone tra loro questioni che, invece, vanno tenute distinte e separate.
5. Per quanto concerne infatti l'assistenza prestata al proprio suocero disabile, poiché la ricorrente insegnava già, al momento del deposito del ricorso, presso l' Org_3
” di VE (seppur su posto di sostegno), non è dato
[...] comprendere come il mancato accoglimento della domanda di trasferimento abbia potuto incidere sull'assistenza prestata al predetto affine (atteso che - si ripete - la ricorrente insegnava già nel Comune di VE da lei richiesto con la domanda di mobilità presentata nell'anno scolastico 2020/2021).
5.1. Peraltro, appare del tutto legittima la limitazione del diritto di precedenza stabilita dal CCNI in favore dei soli docenti che prestano assistenza al coniuge, al figlio con disabilità, all'unico genitore con disabilità o a chi esercita la tutela legale (si veda l'art. 13 par. IV del CCNI “concernente la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per gli anni scolastici relativi al triennio 2019/20, 2020/21, 2021/22, sottoscritto il
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giorno 6/3/2019”, che disciplina il sistema delle precedenze), con esclusione, pertanto, di coloro che, come la ricorrente, prestano assistenza ad un affine (ipotesi, invece, contemplata - per come dedotto dal resistente - nelle c.d. “assegnazioni CP_1 provvisorie”, sicché non si ravvisa alcun vulnus di tutela di tali soggetti disabili assistiti dal personale docente).
5.2. Si deve d'altronde rilevare che la ratio della disciplina di cui alla legge n. 104/1992 (art. 33, comma 5), invocata dalla ricorrente, non consiste nella tutela degli interessi delle persone che prestano assistenza, bensì degli assistiti, atteso che essa prevede che il lavoratore abbia diritto “a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere”, sicché ove la persona che presta assistenza lavori già nel Comune più vicino al domicilio della persona da assistere
(VE, nel caso di specie) è di tutta evidenza che non può invocare detta disposizione a fini diversi (ovvero conseguire un trasferimento a titolo definitivo, ben potendo le finalità di assistenza indicate dalla citata disposizione essere soddisfatte mediante un trasferimento annuale ovvero per mezzo di una assegnazione provvisoria;
sebbene, nel caso di specie, la ricorrente non abbia neppure titolo a tale assegnazione provvisoria, trovandosi - come detto - già nel Comune di
VE, sicché la domanda, sotto tale profilo, si appalesa del tutto priva di interesse ad agire ex art. 100 cod. proc. civ.).
5.3. E, d'altronde, si è condivisibilmente osservato come
«l'assistenza - nel momento in cui venga congruamente ed efficacemente assicurata - sia del tutto indifferente alla definitività o alla provvisorietà del trasferimento.
Ciò è tanto vero che il comma 5 dell'art. 33 Legge n. 104/92 pur riconoscendo il diritto “a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere…” non contiene alcun riferimento alla stabilità o meno dell'assegnazione
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presso la sede di lavoro medesima.
In altri termini, …, deve in radice escludersi che nella tutela accordata rientri (anche) il diritto del lavoratore (che assiste il familiare disabile) a vedersi (necessariamente) riconosciuto un trasferimento (che sia) definitivo» (Corte di Appello di Palermo, sentenza n. 858 del 09/07/2021).
6. Per quanto concerne, invece, il diritto di precedenza spettante alla ricorrente quale docente soprannumeraria (art. 13 par. V), del CCNI cit.), esso compete al solo personale docente che richiede il “rientro nel comune di precedente titolarità”.
Nel caso di specie, però, il Comune di precedente titolarità non era il comune di VE, bensì quello di , sicché, Parte_2 come correttamente eccepito dal nella propria memoria CP_1 costitutiva, la precedenza sarebbe spettata alla ricorrente solo se Or avesse richiesto di rientrare presso l' “ Organizzazione_2
” di o nel (come previsto
[...] Parte_2 Organizzazione_5 dall'art. 13, paragrafi II e V, che disciplinano, rispettivamente le precedenze spettanti al personale trasferito d'ufficio e richiedente il “rientro nella scuola o istituto di precedente titolarità” e “nel comune di precedente titolarità”, come richiamati anche dall'art. 23, comma 7, del CCNI, recante disposizioni generali per i posti di sostegno).
7. In ordine, infine, alla questione attinente al punteggio in graduatoria, si deve rilevare che le operazioni di trasferimento vengono effettuate in fasi successive (prima, seconda e terza fase) e, all'interno di ciascuna fase, è previsto un “ordine delle operazioni dei movimenti”.
7.1. Orbene, la domanda della ricorrente rientra nella c.d. seconda fase che concerne “i trasferimenti da un comune all'altro della provincia nei confronti dei docenti titolari nella provincia medesima”, che prevede, per quanto qui rileva, il seguente ordine di trasferimenti:
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F) trasferimenti, a domanda, dei docenti titolari in provincia;
G) trasferimento a domanda nella provincia di titolarità da sostegno a posto comune e da posto comune a posto di sostegno dei docenti senza precedenza anche se il trasferimento è per scuole dello stesso comune.
Il trasferimento richiesto dalla ricorrente rientra, quindi, esattamente nell'ipotesi contemplata alla lettera G), trattandosi di trasferimento a domanda nella provincia di titolarità
) da posto di sostegno a posto comune anche se il Parte_2 trasferimento era stato richiesto per scuole dello stesso Comune
(di VE, nel caso di specie, atteso che la ricorrente insegnava, all'atto della domanda, in VE presso l' Org_3
“ ”, su posto di sostegno ed aspirava a Organizzazione_6 trasferirsi, tra l'altro, presso l' di VE, su posto di Org_4 insegnamento “comune” o “normale”).
Tale tipologia di trasferimento è, infatti, postergata rispetto a quella disciplinata alla lettera F), relativa al trasferimento nella provincia sulla medesima tipologia di posto (nel caso di specie, posto “normale” o “comune”), nel cui ambito rientra il trasferimento della docente (la cui domanda doveva Per_2 dunque essere esaminata prima di quella della ricorrente).
In altri termini, il punteggio rileva nell'ambito di ciascuna
“operazione di movimento” e non in senso assoluto, dovendosi, in primo luogo, seguire l'ordine delle operazioni per come descritte, in ciascuna fase, nel CCNI.
7.2. Appare, pertanto, corretto quanto osservato dall'Amministrazione in risposta al reclamo proposto dalla ricorrente e che di seguito si riporta:
«Con riferimento al ricorso in opposizione di cui all'oggetto, prot. n. 3602 del 06/07/2020, si rappresenta quanto di seguito si espone. Per i trasferimenti provinciali fra Comuni diversi da quello di titolarità, si evidenzia come i docenti titolari su posto
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normale e che partecipano alla suddetta mobilità per il medesimo posto, precedono coloro che sono titolari su posto di sostegno e presentano domanda di mobilità per posto normale» (doc. n. 5 allegato al ricorso).
8. Le spese di lite, considerata la natura e la complessità della controversia, devono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe indicata, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- rigetta il ricorso;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Catanzaro, in data 12 marzo 2024
Il Giudice del Lavoro
Dott. Paolo PIRRUCCIO
(firmato digitalmente)
Pagina 8 di 8
Udienza del 12/03/2024
Il Giudice del Lavoro viste le note di trattazione scritta depositate da parte ricorrente;
visti gli artt. 127-ter e 429 cod. proc. civ.; ha pronunciato la seguente sentenza, con motivazione contestuale.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
- Sezione Prima Civile -
Settore Lavoro e Previdenza Sociale
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catanzaro, nella persona del Dott. Paolo Pirruccio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
nella causa iscritta al R.G. Lavoro n. 630/2021 promossa
DA
(C.F. ) Parte_1 CodiceFiscale_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Ida Mendicino e dell'Avv. Maria Schipani
- RICORRENTE -
CONTRO
(C.F. ) (oggi, Controparte_1 P.IVA_1
), in persona Controparte_2
Controparte_3
Controparte_4
(C.F. ), in persona del Dirigente pro tempore; P.IVA_2
Pagina 1 di 8 R.G. LAV. N. 630/2021
Parte_2
[...] P.IVA_3
rappresentati e difesi dalla Dott.ssa Maria , Parte_3
Funzionaria dell'Amministrazione, delegata ai se - bis cod. proc. civ.
- RESISTENTI -
avente ad oggetto: mobilità/trasferimento di docente soprannumerario.
Conclusioni delle parti: come da atti di causa.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso depositato in data 15/04/2021, , Parte_1 docente abilitata per la classe di concorso B19
[...]
), per la quale era stata assunta a Organizzazione_1 tempo indeterminato con decorrenza giuridica 01/09/2000, con titolarità presso l' di , Organizzazione_2 Parte_2 ha esposto:
- che nell'anno scolastico 2013/14, dopo molti anni di servizio di ruolo nella sua classe di concorso (B19), era risultata soprannumeraria nella citata scuola di titolarità ed, essendo anche in possesso della specializzazione sul sostegno, era stata trasferita, con domanda condizionata, ed utilizzata su posto di sostegno, presso l' di VE;
Organizzazione_3
- che, pertanto, risulta inserita nelle graduatorie destinate al personale docente appartenente a posto o classe di concorso in esubero nella scuola di secondo grado, ai sensi del D.P.G.R. n. 7 del 16/04/2012, c.d. DOP (ed, ovviamente, non soggetta al vincolo quinquennale sul sostegno, in quanto soprannumeraria);
- che per tutti gli anni successivi, aveva inoltrato domanda condizionata al fine di non perdere il punteggio per la continuità
e di poter rientrare in servizio sulla materia nella precedente scuola di titolarità;
- che, nel detto periodo, però, si era trovata anche a dover far
Pagina 2 di 8 R.G. LAV. N. 630/2021
fronte, in qualità di referente unico, alle esigenze di salute del suocero (Sig. , residente in [...]
n. 57, nel medesimo stabile in cui ella risiede), in situazione di handicap grave e bisognevole di assistenza continua, come da certificazioni allegate alla domanda di mobilità 2020/21;
- che aveva quindi partecipato alle operazioni di mobilità
2020/21, presentando domanda condizionata di trasferimento per la propria classe di concorso, allegando tutta la documentazione relativa alla precedenza ex art. 33 della legge n.
104/1992;
- che, però, non aveva ottenuto il trasferimento, nonostante la disponibilità di un posto nella classe di concorso B19 presso l' di VE, nell'attuale Comune di titolarità, che è Org_4 stato assegnato a docente in possesso di un punteggio più basso
, titolare nel comune di Lamezia Terme, in possesso Persona_2 di punti 172, a fronte dei 188 punti vantati da ella vantati);
- che ella, pertanto, vantava una doppia precedenza: i) quella di docente soprannumeraria, per la quale presenta da anni domanda condizionata al fine di non perdere il punteggio per la continuità e poter rientrare sulla materia: ii) quella di beneficiaria di precedenza ex art. 33 della legge n. 104/1992;
- che nella propria domanda di mobilità condizionata, aveva inserito il codice relativo alla scuola ove era risultata soprannumeraria ed aveva proceduto ad indicare quale Comune di ricongiungimento quello di VE e, poi, tutte le scuole secondarie del Comune di VE, per prima proprio l' Org_4 di VE (ove si era reso disponibile un posto nella sua classe di concorso), Comune viciniore a quello di residenza del disabile
(Badolato), nel quale non vi sono scuole secondarie di secondo grado;
- che con il presente atto intendeva quindi ricorrere avverso il mancato trasferimento nella mobilità 2020/21, per la classe di
Pagina 3 di 8 R.G. LAV. N. 630/2021
concorso B19, presso l' di VE. Org_4
1.1. La ricorrente concludeva quindi chiedendo che il
Tribunale, previa declaratoria di nullità o annullamento/disapplicazione, del Contratto Collettivo Nazionale
Integrativo vigente, nella parte in cui questo non prevede la specifica situazione della ricorrente, soprannumeraria e beneficiaria ex art. 33 della legge n. 104/1992, voglia accertare e dichiarare il diritto al suo trasferimento per la mobilità 2020/21, con precedenza, per la classe di concorso B19 presso la sede spettante.
2. Si è costituito il (oggi Controparte_1 [...]
) che ha concluso chiedendo il rigetto Controparte_2 del ricorso.
3. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
4. Invero, la ricorrente sovrappone tra loro questioni che, invece, vanno tenute distinte e separate.
5. Per quanto concerne infatti l'assistenza prestata al proprio suocero disabile, poiché la ricorrente insegnava già, al momento del deposito del ricorso, presso l' Org_3
” di VE (seppur su posto di sostegno), non è dato
[...] comprendere come il mancato accoglimento della domanda di trasferimento abbia potuto incidere sull'assistenza prestata al predetto affine (atteso che - si ripete - la ricorrente insegnava già nel Comune di VE da lei richiesto con la domanda di mobilità presentata nell'anno scolastico 2020/2021).
5.1. Peraltro, appare del tutto legittima la limitazione del diritto di precedenza stabilita dal CCNI in favore dei soli docenti che prestano assistenza al coniuge, al figlio con disabilità, all'unico genitore con disabilità o a chi esercita la tutela legale (si veda l'art. 13 par. IV del CCNI “concernente la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per gli anni scolastici relativi al triennio 2019/20, 2020/21, 2021/22, sottoscritto il
Pagina 4 di 8 R.G. LAV. N. 630/2021
giorno 6/3/2019”, che disciplina il sistema delle precedenze), con esclusione, pertanto, di coloro che, come la ricorrente, prestano assistenza ad un affine (ipotesi, invece, contemplata - per come dedotto dal resistente - nelle c.d. “assegnazioni CP_1 provvisorie”, sicché non si ravvisa alcun vulnus di tutela di tali soggetti disabili assistiti dal personale docente).
5.2. Si deve d'altronde rilevare che la ratio della disciplina di cui alla legge n. 104/1992 (art. 33, comma 5), invocata dalla ricorrente, non consiste nella tutela degli interessi delle persone che prestano assistenza, bensì degli assistiti, atteso che essa prevede che il lavoratore abbia diritto “a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere”, sicché ove la persona che presta assistenza lavori già nel Comune più vicino al domicilio della persona da assistere
(VE, nel caso di specie) è di tutta evidenza che non può invocare detta disposizione a fini diversi (ovvero conseguire un trasferimento a titolo definitivo, ben potendo le finalità di assistenza indicate dalla citata disposizione essere soddisfatte mediante un trasferimento annuale ovvero per mezzo di una assegnazione provvisoria;
sebbene, nel caso di specie, la ricorrente non abbia neppure titolo a tale assegnazione provvisoria, trovandosi - come detto - già nel Comune di
VE, sicché la domanda, sotto tale profilo, si appalesa del tutto priva di interesse ad agire ex art. 100 cod. proc. civ.).
5.3. E, d'altronde, si è condivisibilmente osservato come
«l'assistenza - nel momento in cui venga congruamente ed efficacemente assicurata - sia del tutto indifferente alla definitività o alla provvisorietà del trasferimento.
Ciò è tanto vero che il comma 5 dell'art. 33 Legge n. 104/92 pur riconoscendo il diritto “a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere…” non contiene alcun riferimento alla stabilità o meno dell'assegnazione
Pagina 5 di 8 R.G. LAV. N. 630/2021
presso la sede di lavoro medesima.
In altri termini, …, deve in radice escludersi che nella tutela accordata rientri (anche) il diritto del lavoratore (che assiste il familiare disabile) a vedersi (necessariamente) riconosciuto un trasferimento (che sia) definitivo» (Corte di Appello di Palermo, sentenza n. 858 del 09/07/2021).
6. Per quanto concerne, invece, il diritto di precedenza spettante alla ricorrente quale docente soprannumeraria (art. 13 par. V), del CCNI cit.), esso compete al solo personale docente che richiede il “rientro nel comune di precedente titolarità”.
Nel caso di specie, però, il Comune di precedente titolarità non era il comune di VE, bensì quello di , sicché, Parte_2 come correttamente eccepito dal nella propria memoria CP_1 costitutiva, la precedenza sarebbe spettata alla ricorrente solo se Or avesse richiesto di rientrare presso l' “ Organizzazione_2
” di o nel (come previsto
[...] Parte_2 Organizzazione_5 dall'art. 13, paragrafi II e V, che disciplinano, rispettivamente le precedenze spettanti al personale trasferito d'ufficio e richiedente il “rientro nella scuola o istituto di precedente titolarità” e “nel comune di precedente titolarità”, come richiamati anche dall'art. 23, comma 7, del CCNI, recante disposizioni generali per i posti di sostegno).
7. In ordine, infine, alla questione attinente al punteggio in graduatoria, si deve rilevare che le operazioni di trasferimento vengono effettuate in fasi successive (prima, seconda e terza fase) e, all'interno di ciascuna fase, è previsto un “ordine delle operazioni dei movimenti”.
7.1. Orbene, la domanda della ricorrente rientra nella c.d. seconda fase che concerne “i trasferimenti da un comune all'altro della provincia nei confronti dei docenti titolari nella provincia medesima”, che prevede, per quanto qui rileva, il seguente ordine di trasferimenti:
Pagina 6 di 8 R.G. LAV. N. 630/2021
F) trasferimenti, a domanda, dei docenti titolari in provincia;
G) trasferimento a domanda nella provincia di titolarità da sostegno a posto comune e da posto comune a posto di sostegno dei docenti senza precedenza anche se il trasferimento è per scuole dello stesso comune.
Il trasferimento richiesto dalla ricorrente rientra, quindi, esattamente nell'ipotesi contemplata alla lettera G), trattandosi di trasferimento a domanda nella provincia di titolarità
) da posto di sostegno a posto comune anche se il Parte_2 trasferimento era stato richiesto per scuole dello stesso Comune
(di VE, nel caso di specie, atteso che la ricorrente insegnava, all'atto della domanda, in VE presso l' Org_3
“ ”, su posto di sostegno ed aspirava a Organizzazione_6 trasferirsi, tra l'altro, presso l' di VE, su posto di Org_4 insegnamento “comune” o “normale”).
Tale tipologia di trasferimento è, infatti, postergata rispetto a quella disciplinata alla lettera F), relativa al trasferimento nella provincia sulla medesima tipologia di posto (nel caso di specie, posto “normale” o “comune”), nel cui ambito rientra il trasferimento della docente (la cui domanda doveva Per_2 dunque essere esaminata prima di quella della ricorrente).
In altri termini, il punteggio rileva nell'ambito di ciascuna
“operazione di movimento” e non in senso assoluto, dovendosi, in primo luogo, seguire l'ordine delle operazioni per come descritte, in ciascuna fase, nel CCNI.
7.2. Appare, pertanto, corretto quanto osservato dall'Amministrazione in risposta al reclamo proposto dalla ricorrente e che di seguito si riporta:
«Con riferimento al ricorso in opposizione di cui all'oggetto, prot. n. 3602 del 06/07/2020, si rappresenta quanto di seguito si espone. Per i trasferimenti provinciali fra Comuni diversi da quello di titolarità, si evidenzia come i docenti titolari su posto
Pagina 7 di 8 R.G. LAV. N. 630/2021
normale e che partecipano alla suddetta mobilità per il medesimo posto, precedono coloro che sono titolari su posto di sostegno e presentano domanda di mobilità per posto normale» (doc. n. 5 allegato al ricorso).
8. Le spese di lite, considerata la natura e la complessità della controversia, devono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe indicata, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- rigetta il ricorso;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Catanzaro, in data 12 marzo 2024
Il Giudice del Lavoro
Dott. Paolo PIRRUCCIO
(firmato digitalmente)
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