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Sentenza 12 aprile 2025
Sentenza 12 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 12/04/2025, n. 312 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 312 |
| Data del deposito : | 12 aprile 2025 |
Testo completo
R. G. n. 20084 / 2017
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO Il Giudice
Nel procedimento iscritto al n. RG 20084/2017, viste le note di trattazione depositate telematicamente dall'Avv. Paolo Pinti, per l'attore – il quale ha concluso insistendo in tutto quanto chiesto e dedotto nei precedenti scritti difensivi – nonché dall'Avv.
Riccardo Artusio – il quale ha concluso “riportandosi a tutto quanto ampiamente argomentato e richiesto negli scritti difensivi” sulla scorta del decreto di regolamentazione dell'udienza adottato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in data
21/10/2024 (fissata per discussione, come da provvedimento reso in data 4/11/2021
e poi reiterato) - pronuncia la seguente
SENTENZA tra
(cod. fisc.: e (cod. Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2
fisc.: , elettivamente domiciliati in indirizzo telematico, CodiceFiscale_2
rappresentati e difesi, unitamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Paolo Pinti e Fabio
Pinti, giusta procura in atti. ATTORI contro
(P.I.: ), in persona della procuratrice Controparte_1 P.IVA_1
speciale Avv. , elettivamente domiciliata presso lo studio legale dell'Avv. CP_2
Claudia Alberto in Barcellona P.G., Via Kennedy n. 133, rappresentata e difesa dall'Avv.
Riccardo Artusio, giusta procura in atti. CONVENUTA
Pag. 1 a 12 R. G. n. 20084 / 2017
IN FATTO E IN DIRITTO premesso che la presente sentenza è redatta ai sensi dell'art. 132 n. 4) c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c., si espone che gli attori meglio generalizzati in intestazione, con atto di citazione ritualmente notificato, convenivano in giudizio al fine di ottenere la declaratoria di nullità ex Controparte_1
artt. 1815, co. II, 1344, 1325 e 1346 c.c. del contratto di mutuo fondiario stipulato dagli attori con (già Controparte_3 Controparte_4
in data 31.3.2008.
Sulla base delle premesse relative alla: a) stipulazione tra le parti del contratto di mutuo fondiario ventennale a tasso fisso di € 65.000,00 “pagabile mediante
240 rate mensili” (atto in Notar , rep. 67833 e racc. 7433); b) previsione Per_1
di clausole contrattuali aventi ad oggetto: “- tre rate di preammortamento;
- un tasso fisso di interesse annuo pari al 6,05% (art. 2); - un interesse di mora in ragione di 1,5% in più del tasso corrispettivo;
- spese mensili di € 4.98 per polizza incendio, € 2.19 per commissioni di istruttoria, € 5.50 per commissione di incasso, € 65,00 per gestione del mutuo, € 15.00 per invio comunicazioni ed €
500,00 per spesa di perizia” – gli attori concludevano chiedendo di: a) “accertare
e dichiarare la nullità del contratto di mutuo stipulato da parte attrice in data
31.3.2008, rogito notaio Dr. rep n. 67833 e racc. n. 7433, con Per_1 [...]
oggi , per il rilevato grave CP_4 Controparte_3
inadempimento contrattuale…con ricalcolo di tutte le somme non dovute dall'attore, previa nomina di un C.T.U.”; b) “in via subordinata, accertare e dichiarare…il carattere usurario ab origine del contratto di mutuo stipulato tra le predette parti il 31.3.2008, calcolare, ex art. 1815, II°, c.c., le somme corrisposte ingiustamente, dagli attori alla Banca convenuta, per una somma pari ad E.
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29.456,98 relativamente alla data del 31.5.2016 o altra somma, maggiore o minore, da determinarsi in corso di causa, maggiorata della rivalutazione monetaria e degli interessi dalla data dei pagamenti effettuati, previa nomina e calcolo da parte di un C.T.U. tecnico contabile, al fine della loro restituzione, mantenendo l'allegato piano di ammortamento per le rate a scadere, epurate, per quanto esposto, della parte relativa agli interessi non dovuti”, con vittoria delle spese di giudizio.
Con comparsa del 2.2.2017, si costituiva , Controparte_1
chiedendo il rigetto delle domande attoree e, per l'effetto, la condanna alle spese di lite nonché quella ai sensi e per gli effetti dell'art. 96 c.p.c.
A sostegno delle proprie difese, in particolare, rilevava: a) l'“illogicità” della pretesa attorea di sommare aritmeticamente - al fine del superamento del tasso soglia - gli interessi corrispettivi e moratori, atteso che la “base di calcolo e i periodi di riferimento sono del tutto differenti, posto che i primi si calcolano sul capitale residuo ancora a scadere, mentre i secondi si calcolano sulle somme già scadute e non pagate”; b) l'“infondatezza” della doglianza attorea tesa ad ottenere - dall'accertamento del superamento del tasso soglia - la “gratuità” del contratto di mutuo ex art. 1815, co. II, c.c.; c) l'assenza, nel contratto, di qualsivoglia fenomeno anatocistico stante il rispetto, da parte dell'istituto di credito convenuto, delle “norme di legge pro-tempore vigenti e delle istruzioni dei competenti organi di vigilanza”; d) la previsione, nell'accordo pattuito, di una clausola di salvaguardia (art. 8) impeditiva alla radice del “superamento del tasso soglia ai fini della normativa in materia di usura”; e) la circostanza secondo la quale la parte mutuataria “ha sempre regolarmente onorato le rate del mutuo”.
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Esperita – in via stragiudiziale – la mediazione obbligatoria ex art. 5 D.Lgs.
28/2010 (cfr. verbale negativo del 19.5.2017 – all. n. 6 fasc. parte attrice) e assegnati i termini ex art. 183, co. VI c.p.c., la causa – istruita documentalmente e mediante CTU tecnico-contabile – era rinviata per la precisazione delle conclusioni alla udienza del 25.06.2020 e poi d'Ufficio fissata per quella del
16.11.2020 all'esito della quale “…considerate le articolate critiche mosse dalla parte attrice alla CTU che meritano un approfondimento al fine di valutare la richiesta di richiamo dello stesso consulente, dispone il rinvio della causa alla udienza del 25.03.2021 per decidere su detta richiesta concedendo alle parti di depositare, al riguardo, brevi sintetiche note esplicative fino al 15.03.2021”.
Accadeva poi che nessuna delle parti depositasse le suddette note e così, “… vista la contestuale richiesta svolta dalle parti medesime, sempre nel corso della predetta udienza, di concessione di termini per note conclusive nel caso di discussione della causa ex art. 281 sexies cpc”; e così era fissata la discussione ex art. 281 sexies cpc rimessa poi, da ultimo, alla udienza del 19/03/2025 svolta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. (con scambio di note in sostituzione della presenza fisica dei procuratori delle parti) e così incamerata in decisione.
∞ ∞ ∞ ∞
Ciò premesso si osserva.
Con la domanda proposta – come si ricava dalla esposizione narrativa cristallizzata in citazione – gli attori hanno trascinato in giudizio
[...]
al fine di ottenere la declaratoria di nullità ex artt. 1815, Controparte_1
co. II, 1344, 1325 e 1346 c.c. del contratto di mutuo fondiario stipulato dagli attori con (già . Controparte_3 Controparte_4
Preliminarmente, si rileva – in disparte l'eccepita inammissibilità (cfr. note di
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trattazione parte convenuta per l'udienza del 19.3.2025) della domanda di nullità del contratto per ammortamento c.d. alla francese in quanto tardiva
(rectius al più nelle forme e nei termini dell'art. 183, co VI, n. 1, c.p.c. ratione temporis applicabile – Cass. civ., Sez. III, 19.2.2025, n. 2210) – l'estrema
“genericità” delle doglianze esposte in citazione e, nella specie, relativamente alla domanda di nullità del contratto de quo stante “il rilevato grave inadempimento contrattuale” in cui sarebbe incorso – ad avviso degli attori –
l'istituto di credito convenuto. Infatti, a tale generica affermazione non è seguita alcuna specificazione idonea supportarla.
Di talché, alla luce del compendio assertivo e probatorio versato in atti, sorge la necessità di procedere – in ossequio, peraltro, al principio giurisprudenziale della “ragione più liquida” e alle esigenze, di rango, altresì, costituzionale (ex artt. 24 e 111 Cost.), di economia processuale e di celerità del giudizio – all'esame della domanda di nullità del contratto di mutuo ab origine usurario ex art. 1815, co. II, c.p.c.
Venendo, funditus, alla fattispecie in esame, il contratto di mutuo fondiario stipulato in data 31.3.2008 (atto in Notar – rep. n. 67833 e racc. Persona_2
n. 7433 – cfr. all. n. 1 fasc. attori) ha previsto – come dedotto e non contestato dalle parti in giudizio – la corresponsione della somma di € 65.000,00, da erogarsi in una o più soluzioni (una prima di € 35.000,00 al momento della sottoscrizione del contratto, e una seconda successiva di € 30.000,00) “entro e non oltre il periodo di preammortamento di 3 mesi, in relazione ed in proporzione al valore attuale dell'immobile ed a quello dei futuri stati di avanzamento dei lavori”, con l'applicazione di: a) un tasso di interesse del
6,050%, da restituire in 240 rate mensili di € 470,61 (di cui 3 rate di
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preammortamento di soli interessi); b) un indicatore sintetico di costo (ISC o
TAEG) del 7,170%; c) un tasso di mora nella misura dell'1,50% “in più, rispetto al tasso contrattuale, e comunque nella misura non superiore al limite fissato ai sensi dell'art. 2, comma 4 della legge 108/96 (art. 8 del predetto contratto”, e delle spese iniziali di: a) polizza incendi ed inf. (€ 4,98) mensile;
b) istruttoria mensile (€ 2,19); c) gestione mutuo annuali (€ 65,00); d) commiss. accolli, etc (€
200,00); e) perizia (€ 500,00); f) commiss. incasso rata € 5,50 se incasso altra banca o € 2,50 su c/c.
In diritto, è appena il caso di precisare come, in subiecta materia, la disciplina di riferimento, prevista dall'ordinamento, è data dalla legge n. 108/1996 che, in un'ottica unitaria del fenomeno usurario, ha riscritto gli artt. 644 c.p. e 1815 c.c., prevedendo, per la configurabilità dell'usura pecuniaria ad interessi, il semplice superamento del tasso soglia, determinato in base a rilevazioni periodiche secondo quanto previsto dall'art. 2 della legge n. 108.
Il D.L. n. 394/2000 (convertito dalla L. n. 24/2001) – recante interpretazione autentica della L. n. 108/1996 – ha poi stabilito, all'art. 1, co. I, che “ai fini dell'applicazione dell'art. 644 del codice penale e dell'art. 1815, secondo comma, del codice civile, si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento”, con ciò restando esclusa – dalla suddetta copertura normativa –
l'usura sopravvenuta.
Con tale legge (L. n. 24/2001) il legislatore ha, invero, precisato che, ai fini della determinazione dell'usurarietà del tasso di interesse convenzionale, fosse necessario avere riguardo il momento della stipula del contratto di mutuo
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ovvero di finanziamento e non – contrariamente a quanto affermato dalla
Suprema Corte di Cassazione (ex multis sent. n. 14899/00) – quello funzionale della dazione della prestazione di interessi.
Il debitore, dunque, che intenda provare in giudizio l'entità usuraria degli interessi ha l'onere di dedurre, ex art. 2697 c.c., “il tipo contrattuale, la clausola negoziale, il tasso moratorio in concreto applicato, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del TEGM nel periodo considerato, con gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento”.
Ma non solo.
La sanzione prescritta dall'art. 1815, co. 2, c.c. “colpisce”, peraltro, la sola clausola che prevede “la corresponsione di interessi usurari e non l'invalidità dell'intero contratto, con la conseguenza che il capitale non restituito resta dovuto, comprensivo degli interessi corrispettivi, se convenuti lecitamente ai sensi dell'art. 1224, co. I, c.c.” (ex plurimis Cass. civ., Sez. III, 11 dicembre 2023,
n. 34437).
Orbene, nel caso di specie, il nominato CTU ha proceduto ad individuare, in osservanza delle direttive della Banca d'TA ratione temporis applicabili, il
TAEG (applicato al momento della pattuizione), e a porlo a raffronto con i tassi soglia del periodo di riferimento (TEGM).
In particolare, il Consulente d'Ufficio ha determinato: a) il TAEG corrispettivo effettivo al 7,30%; b) il TAEG comprensivo degli interessi di mora al 7,550%, atteso che – come osservato dal consulente nella relazione peritale (cfr. relazione a firma del CTU dott. pagg. 16-17-18) – “la legge Persona_3
108/96 stabilisce che “per la determinazione del tasso di interesse usuraio si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese,
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escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito” (art. 1, comma 1). Pertanto, anche gli interessi di mora, rientrano nel calcolo della determinazione del tasso usuraio, in quanto vanno considerati tutti i costi connessi all'erogazione del credito, quindi anche quelli potenziali, quindi, si ritiene opportuno procedere anche alla verifica del Taeg comprensivo degli interessi di mora”.
Al riguardo, ha altresì rilevato come “per determinare il Taeg comprensivo degli interessi di mora, nel caso in cui il tasso di mora venga indicato con una maggiorazione rispetto al tasso corrispettivo, non si somma il tasso corrispettivo al tasso di mora, ma si somma il tasso corrispettivo (6,050 %) alla maggiorazione (1,50 %) in quanto i due tassi si succedono, poiché a seguito dell'inadempimento non si realizza alcun cumulo, ma sono dovuti solo gli interessi di mora;
pertanto, il valore effettivo sarà dato dal valore del tasso nominale del 7,550 % (di cui 6,050 % a titolo di tasso corrispettivo ed 1,50 % a titolo di maggiorazione)”.
Quanto alla determinazione del TEGM, il Consulente ha posto, invece, a raffronto due specifiche categorie di operazioni precisando come la legge
108/1996 all'art. 2, co. I, statuisce che “il Ministero dell'Economia CP_5
Finanze (ex Ministro del Tesoro) rilevi trimestralmente il TEGM (Tasso Effettivo
Globale Medio) comprensivo di commissioni, di remunerazioni a qualsiasi titolo
e spese, per operazioni della stessa natura” e che il Ministero fissa con decreto i
TEGM in attuazione della suddetta cornice normativa.
Nella specie, l'operazione peritale ha avuto riguardo al: a) tasso soglia della categoria “Anticipi, Sconti commerciali e Altri finanziamenti alle imprese effettuati dalle Banche - oltre 5.000,00” - “in quanto trattasi di finanziamento a
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stato avanzamento lavori, che secondo le disposizioni vigenti della Banca
d'TA (Istruzioni per la rilevazione del tasso effettivo globale medio ai sensi della legge sull'usura), alla lettera B1., Cat.
7. Mutui dispongono: “le operazioni di finanziamento chirografarie, quelle che prevedono l'erogazione “a stato avanzamento lavori”, nonché quelle aventi un piano di ammortamento che preveda il pagamento della quota capitale per intero alla data di scadenza del prestito, vanno segnalate nella categoria “altri finanziamenti a medio lungo – termine” (Cat. 8), inserendole nella classe di importo corrispondente al totale del finanziamento accordato”; b) tasso soglia della categoria “Mutui con garanzia reale” - a tasso fisso - “in quanto il predetto contratto, è un finanziamento a stato avanzamento lavori che al termine della fase di preammortamento, prevede per la somma residua un rimborso avente una durata superiore a 5 anni, la garanzia ipotecaria e il pagamento di rate comprensive di capitale ed interessi, caratteristiche queste, che identificano quest'ultima l'operazione come un mutuo”, rilevando come: c) alla data del
31.03.2008, relativamente alla categoria “Anticipi, Sconti commerciali ed Altri finanziamenti alle imprese effettuati dalle Banche-oltre 5.000,00” – il “TEGM a cui fare riferimento (primo trimestre 2008) è del 6,63 % che, aumentato del 50 %
(ai sensi dell'art. 2 della legge n. 108/96), raggiunge un tasso soglia del 9,94 %”;
d) alla data del 31.03.2008 relativamente alla categoria “Mutui con garanzia reale-a tasso fisso” – il “TEGM a cui fare riferimento (primo trimestre 2008) è del
6,08 %, che aumentato del 50 % (ai sensi dell'art. 2 della legge n. 108/96) raggiunge un tasso soglia del 9,120 %”.
Ciò posto, il nominato CTU – raffrontando il TAEG inziale (pattuizione) con il
TEGM della categoria “Anticipi, Sconti commerciali ed Altri finanziamenti alle
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imprese effettuati dalle Banche-oltre 5.000,00”, e il TAEG iniziale (pattuizione) con il TEGM della categoria “Mutui con garanzia reale-a tasso fisso” – ha accertato che - quanto alla prima categoria: a) il TAEG (7,30%) “è stato pattuito entro la soglia del tasso usura (9,940 %)”; b) il TAEG comprensivo del tasso di mora (7,550%) “è stato pattuito entro la soglia del tasso usura (9,940 %)”, mentre - quanto alla seconda categoria, che: c) il TAEG effettivo (7,30%) “è stato pattuito entro la soglia del tasso usura (9,120 %)”; d) il TAEG (7,550%) “è stato pattuito oltre la soglia del tasso usura (9,120 %)” – rilevando come nel contratto de quo non sia stato pattuito un “Tasso Effettivo Globale (Taeg) superiore al
Tasso Soglia Usura”.
Quanto, invece, alla eccepita difformità – rilevata da parte attrice in citazione – tra TAEG/ISC dichiarato e quello applicato è, d'uopo, osservare – come, peraltro, eccepito dalla convenuta (cfr. note autorizzate per l'udienza del 4.11.2021) – che
“in tema di mutuo la difformità tra ISC pattuito ed ISC applicato non rende nulle le pattuizioni sugli interessi, in quanto l'indicatore sintetico di costo (o il TAEG) serve solo ad informare il mutuatario del costo complessivo del credito a lui erogato, mentre le varie voci di costo, compresa prima di tutto la misura degli interessi corrispettivi, sono pattuite in altre specifiche clausole. In altri termini,
l' non rappresenta una specifica condizione economica da applicare al Par
contratto di finanziamento, svolgendo unicamente una funzione informativa finalizzata a porre il cliente nella posizione di conoscere il costo totale effettivo del finanziamento prima di accedervi. L'erronea quantificazione dell , quindi, Par
non potrebbe comportare una maggiore onerosità del finanziamento (non mettendo in discussione la determinazione delle singole clausole contrattuali che fissano i tassi di interesse e gli altri oneri a carico del mutuatario) e,
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conseguentemente, non renderebbe applicabile a tale situazione quanto disposto dall'art. 117, comma 6 T.U.B” (ex multis Tribunale Napoli sez. II,
05/05/2021, n. 4240).
Invero, “l'indice sintetico di costo (ISC), altrimenti detto tasso annuo effettivo globale (TAEG), è solo un indicatore sintetico del costo complessivo dell'operazione di finanziamento, che comprende anche gli oneri amministrativi di gestione e, come tale, non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni, la cui mancata indicazione nella forma scritta è sanzionata con la nullità, seguita dalla sostituzione automatica ex art. 117 d.lgs. n. 385 del 1993, tenuto conto che essa, di per sé, non determina una maggiore onerosità del finanziamento, ma solo l'erronea rappresentazione del suo costo globale, pur sempre ricavabile dalla sommatoria degli oneri e delle singole voci di costo elencati in contratto” (ex plurimis, Cassazione civile sez. I, 09/12/2021, n.
39169).
Ne segue, dunque, per il coacervo di argomentazioni stese, che le conclusioni per come formulate siano condivisibili poiché coerenti con i dati normativi e adeguatamente motivate.
Peraltro tali conclusioni, inizialmente criticate dalle parti, non sono state poi oggetto di contestazioni al punto che le parti medesime non hanno esercitato la facoltà di depositare note esplicative concessa a tale scopo per l'eventuale richiamo del CTU, tant'è che allo scadere del termine è stata fissata la udienza di precisazione delle conclusioni e poi la discussione.
Per l'effetto, consegue il rigetto della domanda di nullità ex art. 1815, co. II, c.c. del contratto di mutuo fondiario stipulato dagli attori con Controparte_3
(già .
[...] Controparte_4
Pag. 11 a 12 R. G. n. 20084 / 2017
In ragione del mutamento giurisprudenziale che interessa, da tempo, la materia de qua (ex art. 92, co. II, c.p.c.), appare congruo compensare, tra le parti, le spese di lite e porre a carico della sola parte attrice le spese di CTU, attesa la necessità del suo svolgimento ai fini del decidere sulle domande attoree.
P. Q. M.
Il Tribunale di Barcellona P. G., definitivamente decidendo sulla causa iscritta al n. R. G. 20084/2017 R. G., ogni contraria istanza, domanda e/o eccezione disattesa, così provvede:
1. DICHIARA inammissibile la domanda di nullità del contratto di mutuo fondiario per ammortamento c.d. alla francese in quanto tardiva.
2. RIGETTA la domanda di nullità ex art. 1815, co. II, c.c. del contratto di mutuo stipulato da e con Parte_1 Parte_2
per le causali di cui in motivazione;
Controparte_3
3. COMPENSA le spese di lite;
4. PONE definitivamente a carico di e Parte_1 Parte_2
le spese di CTU liquidate come da separato provvedimento,
[...]
con obbligo di rimborso alla controparte se anticipataria per l'intero ovvero parzialmente.
Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto il 12.04.2025
Il Giudice
got. Francesco Montera
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO Il Giudice
Nel procedimento iscritto al n. RG 20084/2017, viste le note di trattazione depositate telematicamente dall'Avv. Paolo Pinti, per l'attore – il quale ha concluso insistendo in tutto quanto chiesto e dedotto nei precedenti scritti difensivi – nonché dall'Avv.
Riccardo Artusio – il quale ha concluso “riportandosi a tutto quanto ampiamente argomentato e richiesto negli scritti difensivi” sulla scorta del decreto di regolamentazione dell'udienza adottato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in data
21/10/2024 (fissata per discussione, come da provvedimento reso in data 4/11/2021
e poi reiterato) - pronuncia la seguente
SENTENZA tra
(cod. fisc.: e (cod. Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2
fisc.: , elettivamente domiciliati in indirizzo telematico, CodiceFiscale_2
rappresentati e difesi, unitamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Paolo Pinti e Fabio
Pinti, giusta procura in atti. ATTORI contro
(P.I.: ), in persona della procuratrice Controparte_1 P.IVA_1
speciale Avv. , elettivamente domiciliata presso lo studio legale dell'Avv. CP_2
Claudia Alberto in Barcellona P.G., Via Kennedy n. 133, rappresentata e difesa dall'Avv.
Riccardo Artusio, giusta procura in atti. CONVENUTA
Pag. 1 a 12 R. G. n. 20084 / 2017
IN FATTO E IN DIRITTO premesso che la presente sentenza è redatta ai sensi dell'art. 132 n. 4) c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c., si espone che gli attori meglio generalizzati in intestazione, con atto di citazione ritualmente notificato, convenivano in giudizio al fine di ottenere la declaratoria di nullità ex Controparte_1
artt. 1815, co. II, 1344, 1325 e 1346 c.c. del contratto di mutuo fondiario stipulato dagli attori con (già Controparte_3 Controparte_4
in data 31.3.2008.
Sulla base delle premesse relative alla: a) stipulazione tra le parti del contratto di mutuo fondiario ventennale a tasso fisso di € 65.000,00 “pagabile mediante
240 rate mensili” (atto in Notar , rep. 67833 e racc. 7433); b) previsione Per_1
di clausole contrattuali aventi ad oggetto: “- tre rate di preammortamento;
- un tasso fisso di interesse annuo pari al 6,05% (art. 2); - un interesse di mora in ragione di 1,5% in più del tasso corrispettivo;
- spese mensili di € 4.98 per polizza incendio, € 2.19 per commissioni di istruttoria, € 5.50 per commissione di incasso, € 65,00 per gestione del mutuo, € 15.00 per invio comunicazioni ed €
500,00 per spesa di perizia” – gli attori concludevano chiedendo di: a) “accertare
e dichiarare la nullità del contratto di mutuo stipulato da parte attrice in data
31.3.2008, rogito notaio Dr. rep n. 67833 e racc. n. 7433, con Per_1 [...]
oggi , per il rilevato grave CP_4 Controparte_3
inadempimento contrattuale…con ricalcolo di tutte le somme non dovute dall'attore, previa nomina di un C.T.U.”; b) “in via subordinata, accertare e dichiarare…il carattere usurario ab origine del contratto di mutuo stipulato tra le predette parti il 31.3.2008, calcolare, ex art. 1815, II°, c.c., le somme corrisposte ingiustamente, dagli attori alla Banca convenuta, per una somma pari ad E.
Pag. 2 a 12 R. G. n. 20084 / 2017
29.456,98 relativamente alla data del 31.5.2016 o altra somma, maggiore o minore, da determinarsi in corso di causa, maggiorata della rivalutazione monetaria e degli interessi dalla data dei pagamenti effettuati, previa nomina e calcolo da parte di un C.T.U. tecnico contabile, al fine della loro restituzione, mantenendo l'allegato piano di ammortamento per le rate a scadere, epurate, per quanto esposto, della parte relativa agli interessi non dovuti”, con vittoria delle spese di giudizio.
Con comparsa del 2.2.2017, si costituiva , Controparte_1
chiedendo il rigetto delle domande attoree e, per l'effetto, la condanna alle spese di lite nonché quella ai sensi e per gli effetti dell'art. 96 c.p.c.
A sostegno delle proprie difese, in particolare, rilevava: a) l'“illogicità” della pretesa attorea di sommare aritmeticamente - al fine del superamento del tasso soglia - gli interessi corrispettivi e moratori, atteso che la “base di calcolo e i periodi di riferimento sono del tutto differenti, posto che i primi si calcolano sul capitale residuo ancora a scadere, mentre i secondi si calcolano sulle somme già scadute e non pagate”; b) l'“infondatezza” della doglianza attorea tesa ad ottenere - dall'accertamento del superamento del tasso soglia - la “gratuità” del contratto di mutuo ex art. 1815, co. II, c.c.; c) l'assenza, nel contratto, di qualsivoglia fenomeno anatocistico stante il rispetto, da parte dell'istituto di credito convenuto, delle “norme di legge pro-tempore vigenti e delle istruzioni dei competenti organi di vigilanza”; d) la previsione, nell'accordo pattuito, di una clausola di salvaguardia (art. 8) impeditiva alla radice del “superamento del tasso soglia ai fini della normativa in materia di usura”; e) la circostanza secondo la quale la parte mutuataria “ha sempre regolarmente onorato le rate del mutuo”.
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Esperita – in via stragiudiziale – la mediazione obbligatoria ex art. 5 D.Lgs.
28/2010 (cfr. verbale negativo del 19.5.2017 – all. n. 6 fasc. parte attrice) e assegnati i termini ex art. 183, co. VI c.p.c., la causa – istruita documentalmente e mediante CTU tecnico-contabile – era rinviata per la precisazione delle conclusioni alla udienza del 25.06.2020 e poi d'Ufficio fissata per quella del
16.11.2020 all'esito della quale “…considerate le articolate critiche mosse dalla parte attrice alla CTU che meritano un approfondimento al fine di valutare la richiesta di richiamo dello stesso consulente, dispone il rinvio della causa alla udienza del 25.03.2021 per decidere su detta richiesta concedendo alle parti di depositare, al riguardo, brevi sintetiche note esplicative fino al 15.03.2021”.
Accadeva poi che nessuna delle parti depositasse le suddette note e così, “… vista la contestuale richiesta svolta dalle parti medesime, sempre nel corso della predetta udienza, di concessione di termini per note conclusive nel caso di discussione della causa ex art. 281 sexies cpc”; e così era fissata la discussione ex art. 281 sexies cpc rimessa poi, da ultimo, alla udienza del 19/03/2025 svolta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. (con scambio di note in sostituzione della presenza fisica dei procuratori delle parti) e così incamerata in decisione.
∞ ∞ ∞ ∞
Ciò premesso si osserva.
Con la domanda proposta – come si ricava dalla esposizione narrativa cristallizzata in citazione – gli attori hanno trascinato in giudizio
[...]
al fine di ottenere la declaratoria di nullità ex artt. 1815, Controparte_1
co. II, 1344, 1325 e 1346 c.c. del contratto di mutuo fondiario stipulato dagli attori con (già . Controparte_3 Controparte_4
Preliminarmente, si rileva – in disparte l'eccepita inammissibilità (cfr. note di
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trattazione parte convenuta per l'udienza del 19.3.2025) della domanda di nullità del contratto per ammortamento c.d. alla francese in quanto tardiva
(rectius al più nelle forme e nei termini dell'art. 183, co VI, n. 1, c.p.c. ratione temporis applicabile – Cass. civ., Sez. III, 19.2.2025, n. 2210) – l'estrema
“genericità” delle doglianze esposte in citazione e, nella specie, relativamente alla domanda di nullità del contratto de quo stante “il rilevato grave inadempimento contrattuale” in cui sarebbe incorso – ad avviso degli attori –
l'istituto di credito convenuto. Infatti, a tale generica affermazione non è seguita alcuna specificazione idonea supportarla.
Di talché, alla luce del compendio assertivo e probatorio versato in atti, sorge la necessità di procedere – in ossequio, peraltro, al principio giurisprudenziale della “ragione più liquida” e alle esigenze, di rango, altresì, costituzionale (ex artt. 24 e 111 Cost.), di economia processuale e di celerità del giudizio – all'esame della domanda di nullità del contratto di mutuo ab origine usurario ex art. 1815, co. II, c.p.c.
Venendo, funditus, alla fattispecie in esame, il contratto di mutuo fondiario stipulato in data 31.3.2008 (atto in Notar – rep. n. 67833 e racc. Persona_2
n. 7433 – cfr. all. n. 1 fasc. attori) ha previsto – come dedotto e non contestato dalle parti in giudizio – la corresponsione della somma di € 65.000,00, da erogarsi in una o più soluzioni (una prima di € 35.000,00 al momento della sottoscrizione del contratto, e una seconda successiva di € 30.000,00) “entro e non oltre il periodo di preammortamento di 3 mesi, in relazione ed in proporzione al valore attuale dell'immobile ed a quello dei futuri stati di avanzamento dei lavori”, con l'applicazione di: a) un tasso di interesse del
6,050%, da restituire in 240 rate mensili di € 470,61 (di cui 3 rate di
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preammortamento di soli interessi); b) un indicatore sintetico di costo (ISC o
TAEG) del 7,170%; c) un tasso di mora nella misura dell'1,50% “in più, rispetto al tasso contrattuale, e comunque nella misura non superiore al limite fissato ai sensi dell'art. 2, comma 4 della legge 108/96 (art. 8 del predetto contratto”, e delle spese iniziali di: a) polizza incendi ed inf. (€ 4,98) mensile;
b) istruttoria mensile (€ 2,19); c) gestione mutuo annuali (€ 65,00); d) commiss. accolli, etc (€
200,00); e) perizia (€ 500,00); f) commiss. incasso rata € 5,50 se incasso altra banca o € 2,50 su c/c.
In diritto, è appena il caso di precisare come, in subiecta materia, la disciplina di riferimento, prevista dall'ordinamento, è data dalla legge n. 108/1996 che, in un'ottica unitaria del fenomeno usurario, ha riscritto gli artt. 644 c.p. e 1815 c.c., prevedendo, per la configurabilità dell'usura pecuniaria ad interessi, il semplice superamento del tasso soglia, determinato in base a rilevazioni periodiche secondo quanto previsto dall'art. 2 della legge n. 108.
Il D.L. n. 394/2000 (convertito dalla L. n. 24/2001) – recante interpretazione autentica della L. n. 108/1996 – ha poi stabilito, all'art. 1, co. I, che “ai fini dell'applicazione dell'art. 644 del codice penale e dell'art. 1815, secondo comma, del codice civile, si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento”, con ciò restando esclusa – dalla suddetta copertura normativa –
l'usura sopravvenuta.
Con tale legge (L. n. 24/2001) il legislatore ha, invero, precisato che, ai fini della determinazione dell'usurarietà del tasso di interesse convenzionale, fosse necessario avere riguardo il momento della stipula del contratto di mutuo
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ovvero di finanziamento e non – contrariamente a quanto affermato dalla
Suprema Corte di Cassazione (ex multis sent. n. 14899/00) – quello funzionale della dazione della prestazione di interessi.
Il debitore, dunque, che intenda provare in giudizio l'entità usuraria degli interessi ha l'onere di dedurre, ex art. 2697 c.c., “il tipo contrattuale, la clausola negoziale, il tasso moratorio in concreto applicato, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del TEGM nel periodo considerato, con gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento”.
Ma non solo.
La sanzione prescritta dall'art. 1815, co. 2, c.c. “colpisce”, peraltro, la sola clausola che prevede “la corresponsione di interessi usurari e non l'invalidità dell'intero contratto, con la conseguenza che il capitale non restituito resta dovuto, comprensivo degli interessi corrispettivi, se convenuti lecitamente ai sensi dell'art. 1224, co. I, c.c.” (ex plurimis Cass. civ., Sez. III, 11 dicembre 2023,
n. 34437).
Orbene, nel caso di specie, il nominato CTU ha proceduto ad individuare, in osservanza delle direttive della Banca d'TA ratione temporis applicabili, il
TAEG (applicato al momento della pattuizione), e a porlo a raffronto con i tassi soglia del periodo di riferimento (TEGM).
In particolare, il Consulente d'Ufficio ha determinato: a) il TAEG corrispettivo effettivo al 7,30%; b) il TAEG comprensivo degli interessi di mora al 7,550%, atteso che – come osservato dal consulente nella relazione peritale (cfr. relazione a firma del CTU dott. pagg. 16-17-18) – “la legge Persona_3
108/96 stabilisce che “per la determinazione del tasso di interesse usuraio si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese,
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escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito” (art. 1, comma 1). Pertanto, anche gli interessi di mora, rientrano nel calcolo della determinazione del tasso usuraio, in quanto vanno considerati tutti i costi connessi all'erogazione del credito, quindi anche quelli potenziali, quindi, si ritiene opportuno procedere anche alla verifica del Taeg comprensivo degli interessi di mora”.
Al riguardo, ha altresì rilevato come “per determinare il Taeg comprensivo degli interessi di mora, nel caso in cui il tasso di mora venga indicato con una maggiorazione rispetto al tasso corrispettivo, non si somma il tasso corrispettivo al tasso di mora, ma si somma il tasso corrispettivo (6,050 %) alla maggiorazione (1,50 %) in quanto i due tassi si succedono, poiché a seguito dell'inadempimento non si realizza alcun cumulo, ma sono dovuti solo gli interessi di mora;
pertanto, il valore effettivo sarà dato dal valore del tasso nominale del 7,550 % (di cui 6,050 % a titolo di tasso corrispettivo ed 1,50 % a titolo di maggiorazione)”.
Quanto alla determinazione del TEGM, il Consulente ha posto, invece, a raffronto due specifiche categorie di operazioni precisando come la legge
108/1996 all'art. 2, co. I, statuisce che “il Ministero dell'Economia CP_5
Finanze (ex Ministro del Tesoro) rilevi trimestralmente il TEGM (Tasso Effettivo
Globale Medio) comprensivo di commissioni, di remunerazioni a qualsiasi titolo
e spese, per operazioni della stessa natura” e che il Ministero fissa con decreto i
TEGM in attuazione della suddetta cornice normativa.
Nella specie, l'operazione peritale ha avuto riguardo al: a) tasso soglia della categoria “Anticipi, Sconti commerciali e Altri finanziamenti alle imprese effettuati dalle Banche - oltre 5.000,00” - “in quanto trattasi di finanziamento a
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stato avanzamento lavori, che secondo le disposizioni vigenti della Banca
d'TA (Istruzioni per la rilevazione del tasso effettivo globale medio ai sensi della legge sull'usura), alla lettera B1., Cat.
7. Mutui dispongono: “le operazioni di finanziamento chirografarie, quelle che prevedono l'erogazione “a stato avanzamento lavori”, nonché quelle aventi un piano di ammortamento che preveda il pagamento della quota capitale per intero alla data di scadenza del prestito, vanno segnalate nella categoria “altri finanziamenti a medio lungo – termine” (Cat. 8), inserendole nella classe di importo corrispondente al totale del finanziamento accordato”; b) tasso soglia della categoria “Mutui con garanzia reale” - a tasso fisso - “in quanto il predetto contratto, è un finanziamento a stato avanzamento lavori che al termine della fase di preammortamento, prevede per la somma residua un rimborso avente una durata superiore a 5 anni, la garanzia ipotecaria e il pagamento di rate comprensive di capitale ed interessi, caratteristiche queste, che identificano quest'ultima l'operazione come un mutuo”, rilevando come: c) alla data del
31.03.2008, relativamente alla categoria “Anticipi, Sconti commerciali ed Altri finanziamenti alle imprese effettuati dalle Banche-oltre 5.000,00” – il “TEGM a cui fare riferimento (primo trimestre 2008) è del 6,63 % che, aumentato del 50 %
(ai sensi dell'art. 2 della legge n. 108/96), raggiunge un tasso soglia del 9,94 %”;
d) alla data del 31.03.2008 relativamente alla categoria “Mutui con garanzia reale-a tasso fisso” – il “TEGM a cui fare riferimento (primo trimestre 2008) è del
6,08 %, che aumentato del 50 % (ai sensi dell'art. 2 della legge n. 108/96) raggiunge un tasso soglia del 9,120 %”.
Ciò posto, il nominato CTU – raffrontando il TAEG inziale (pattuizione) con il
TEGM della categoria “Anticipi, Sconti commerciali ed Altri finanziamenti alle
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imprese effettuati dalle Banche-oltre 5.000,00”, e il TAEG iniziale (pattuizione) con il TEGM della categoria “Mutui con garanzia reale-a tasso fisso” – ha accertato che - quanto alla prima categoria: a) il TAEG (7,30%) “è stato pattuito entro la soglia del tasso usura (9,940 %)”; b) il TAEG comprensivo del tasso di mora (7,550%) “è stato pattuito entro la soglia del tasso usura (9,940 %)”, mentre - quanto alla seconda categoria, che: c) il TAEG effettivo (7,30%) “è stato pattuito entro la soglia del tasso usura (9,120 %)”; d) il TAEG (7,550%) “è stato pattuito oltre la soglia del tasso usura (9,120 %)” – rilevando come nel contratto de quo non sia stato pattuito un “Tasso Effettivo Globale (Taeg) superiore al
Tasso Soglia Usura”.
Quanto, invece, alla eccepita difformità – rilevata da parte attrice in citazione – tra TAEG/ISC dichiarato e quello applicato è, d'uopo, osservare – come, peraltro, eccepito dalla convenuta (cfr. note autorizzate per l'udienza del 4.11.2021) – che
“in tema di mutuo la difformità tra ISC pattuito ed ISC applicato non rende nulle le pattuizioni sugli interessi, in quanto l'indicatore sintetico di costo (o il TAEG) serve solo ad informare il mutuatario del costo complessivo del credito a lui erogato, mentre le varie voci di costo, compresa prima di tutto la misura degli interessi corrispettivi, sono pattuite in altre specifiche clausole. In altri termini,
l' non rappresenta una specifica condizione economica da applicare al Par
contratto di finanziamento, svolgendo unicamente una funzione informativa finalizzata a porre il cliente nella posizione di conoscere il costo totale effettivo del finanziamento prima di accedervi. L'erronea quantificazione dell , quindi, Par
non potrebbe comportare una maggiore onerosità del finanziamento (non mettendo in discussione la determinazione delle singole clausole contrattuali che fissano i tassi di interesse e gli altri oneri a carico del mutuatario) e,
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conseguentemente, non renderebbe applicabile a tale situazione quanto disposto dall'art. 117, comma 6 T.U.B” (ex multis Tribunale Napoli sez. II,
05/05/2021, n. 4240).
Invero, “l'indice sintetico di costo (ISC), altrimenti detto tasso annuo effettivo globale (TAEG), è solo un indicatore sintetico del costo complessivo dell'operazione di finanziamento, che comprende anche gli oneri amministrativi di gestione e, come tale, non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni, la cui mancata indicazione nella forma scritta è sanzionata con la nullità, seguita dalla sostituzione automatica ex art. 117 d.lgs. n. 385 del 1993, tenuto conto che essa, di per sé, non determina una maggiore onerosità del finanziamento, ma solo l'erronea rappresentazione del suo costo globale, pur sempre ricavabile dalla sommatoria degli oneri e delle singole voci di costo elencati in contratto” (ex plurimis, Cassazione civile sez. I, 09/12/2021, n.
39169).
Ne segue, dunque, per il coacervo di argomentazioni stese, che le conclusioni per come formulate siano condivisibili poiché coerenti con i dati normativi e adeguatamente motivate.
Peraltro tali conclusioni, inizialmente criticate dalle parti, non sono state poi oggetto di contestazioni al punto che le parti medesime non hanno esercitato la facoltà di depositare note esplicative concessa a tale scopo per l'eventuale richiamo del CTU, tant'è che allo scadere del termine è stata fissata la udienza di precisazione delle conclusioni e poi la discussione.
Per l'effetto, consegue il rigetto della domanda di nullità ex art. 1815, co. II, c.c. del contratto di mutuo fondiario stipulato dagli attori con Controparte_3
(già .
[...] Controparte_4
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In ragione del mutamento giurisprudenziale che interessa, da tempo, la materia de qua (ex art. 92, co. II, c.p.c.), appare congruo compensare, tra le parti, le spese di lite e porre a carico della sola parte attrice le spese di CTU, attesa la necessità del suo svolgimento ai fini del decidere sulle domande attoree.
P. Q. M.
Il Tribunale di Barcellona P. G., definitivamente decidendo sulla causa iscritta al n. R. G. 20084/2017 R. G., ogni contraria istanza, domanda e/o eccezione disattesa, così provvede:
1. DICHIARA inammissibile la domanda di nullità del contratto di mutuo fondiario per ammortamento c.d. alla francese in quanto tardiva.
2. RIGETTA la domanda di nullità ex art. 1815, co. II, c.c. del contratto di mutuo stipulato da e con Parte_1 Parte_2
per le causali di cui in motivazione;
Controparte_3
3. COMPENSA le spese di lite;
4. PONE definitivamente a carico di e Parte_1 Parte_2
le spese di CTU liquidate come da separato provvedimento,
[...]
con obbligo di rimborso alla controparte se anticipataria per l'intero ovvero parzialmente.
Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto il 12.04.2025
Il Giudice
got. Francesco Montera
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