Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. III, sentenza 12/06/2025, n. 968 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 968 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 12/06/2025
N. 00968/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00862/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 862 del 2022, proposto da -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall’avvocato Massimiliano Soffiati, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Interno, Prefettura di -OMISSIS-, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia, domiciliataria ex lege , con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico in Venezia, piazza S. Marco 63 (Palazzo ex Rea);
per l’annullamento
del provvedimento della Prefettura di -OMISSIS-, adottato in data -OMISSIS-e notificato in data -OMISSIS-, con cui è stata rigettata la dichiarazione di emersione dal lavoro irregolare, presentata dalla signora -OMISSIS- in data -OMISSIS- in favore della ricorrente, nonché di ogni atto connesso, presupposto e/o consequenziale;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno, Prefettura di -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli articoli 2, comma 2, 35, comma 1, lett. c), 72 bis, 73, comma 3, e 84, comma 4, c.p.a.;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 giugno 2025 il dott. Carlo Polidori e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La ricorrente ha impugnato il provvedimento in epigrafe indicato, chiedendone con l’atto introduttivo del giudizio l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia.
2. Il Ministero dell’Interno si è costituito in giudizio per resistere al ricorso e con memoria depositata il 13 luglio 2022 ha replicato alle censure dedotte dalla ricorrente.
3. Sebbene dal fascicolo elettronico di causa risulti che in data 29 giugno 2022 il difensore della ricorrente ha presentato, unitamente all’atto introduttivo del giudizio, una domanda di fissazione dell’udienza di merito, tuttavia dall’esame del documento inserito a fascicolo si evince che lo stesso non è sottoscritto, ragion per cui non è stata fissata la camera di consiglio per l’esame della domanda cautelare.
4. Alla camera di consiglio del 4 giugno 2025, fissata ai soli fini della conferma dell’interesse ad agire in giudizio, nessuno è comparso per la ricorrente.
5. Tenuto conto di quanto precede, il Collegio ritiene che il ricorso debba essere dichiarato improcedibile, per sopravvenuta carenza di interesse, alla luce delle seguenti considerazioni.
6. Dalla generale previsione dell’art. 2 c.p.a. - secondo cui “Il giudice amministrativo e le parti cooperano per la realizzazione della ragionevole durata del processo” - può farsi discendere un vero e proprio onere, a carico della parte ricorrente, di confermare la persistenza del proprio interesse ad agire laddove il Giudice abbia fondati elementi per ritenere che tale interesse sia venuto meno e, quindi, fissi un’apposita udienza ai soli fini della verifica della persistenza dell’interesse a ricorrere.
Inoltre nel codice del processo amministrativo si rinvengono due puntuali disposizioni in base alle quali il Giudice può e deve verificare, d’ufficio, la persistenza di interesse al ricorso e, all’uopo, può tenere conto del comportamento processuale della parte ricorrente. Difatti, ai sensi dell’art. 35, comma 1, c.p.a., “Il giudice dichiara, anche d’ufficio, il ricorso: ... c) improcedibile quando nel corso del giudizio sopravviene il difetto di interesse delle parti alla decisione ...” . L’art. 84, comma 4, c.p.a. dispone poi, come norma di chiusura del sistema, che “Il giudice può desumere dall’intervento di fatti o atti univoci dopo la proposizione del ricorso ed altresì dal comportamento delle parti argomenti di prova della sopravvenuta carenza d’interesse alla decisione della causa”.
A conferma di quanto precede, la possibilità di dichiarare il ricorso improcedibile laddove non venga resa alcuna dichiarazione in merito alla persistenza dell’interesse ad agire è già stata già affermata dalla giurisprudenza (C.G.A.R.S., Sez. Giur., 7 aprile 2022, n. 435) con riferimento ad un decreto monocratico che ha dichiarato l’improcedibilità del ricorso all’esito di «un procedimento “atipico” originato da una comunicazione di cortesia che non ha ricevuto risposta». In particolare, secondo tale giurisprudenza, «La circostanza che la improcedibilità del ricorso sia stata desunta da presunzioni, non consente di ritenere il decreto monocratico un “atto abnorme” che, come tale, esulando dal paradigma normativo tipizzato, potrebbe essere attaccato con rimedi diversi dall’opposizione e in termini diversi. Tanto più che il principio di leale collaborazione tra parti e giudice onerava la parte ricorrente, a fronte di una comunicazione di cortesia mossa dall’intento di velocizzare la decisione dei giudizi nell’interesse generale dei cittadini e delle imprese, di dare a tale comunicazione una risposta espressa e tempestiva. Né la mancata risposta tempestiva alla comunicazione di cortesia può trovare giustificazione nell’assenza di istruzioni fornite dalla parte al difensore, perché in siffatta evenienza costituisce buona prassi della difesa comunicare al giudice che, non avendo ricevuto istruzioni specifiche dalla parte, è dovere del difensore insistere per la decisione».
In definitiva, sulla scorta del quadro normativo e della giurisprudenza innanzi richiamati, può ritenersi che il Giudice debba dichiarare, d’ufficio, il ricorso improcedibile, per sopravvenuta carenza d’interesse, in presenza di una “fattispecie complessa” così costituita: A) il fondato dubbio sulla persistenza dell’interesse ad agire e la conseguente fissazione di un’apposita udienza per la conferma dell’interesse ad agire; B) la comunicazione dell’avviso di fissazione dell’udienza, recante la precisazione che la mancata dichiarazione sulla persistenza dell’interesse ad agire potrà essere valutata come significativa della sopravvenuta carenza d’interesse; C) la mancata dichiarazione del ricorrente sulla persistenza dell’interesse ad agire.
7. Passando alla fattispecie oggetto del presente giudizio, il Collegio osserva innanzi tutto che l’odierna udienza è stata fissata ai sensi dell’art 72 bis, comma 1, c.p.a., con avviso di segreteria del 10 febbraio 2025, ai soli fini della conferma dell’interesse ad agire, in presenza di un fondato dubbio sulla persistenza dell’interesse ad agire; e ciò in quanto con l’atto introduttivo del giudizio è stata chiesta anche la concessione di misure cautelari, ma il difensore della ricorrente non si è mai attivato per avere contezza delle ragioni che hanno determinato la mancata fissazione della camera di consiglio per l’esame della domanda cautelare, e dopo la proposizione del ricorso non risulta svolta dalla ricorrente alcuna attività difensiva
Inoltre a seguito della ricezione del suindicato avviso di Segreteria la ricorrente non ha prodotto alcuna dichiarazione per confermare la permanenza dell’interesse alla decisione e alla camera di consiglio del 4 giugno 2025 nessuno è comparso per la ricorrente medesima.
In ragione di quanto precede il Collegio ritiene che l’univoco comportamento processuale della parte ricorrente - che non ha formulato alcuna dichiarazione di permanenza dell’interesse al ricorso - integri la fattispecie delineata dalla richiamata disposizione dell’art. 84, comma 4, c.p.a., ai fini della declaratoria di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
8. Sussistono comunque giusti motivi per disporre l’integrale compensazione delle spese di lite, tenuto conto della definizione in rito del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità del ricorrente, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle sue generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificarlo.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 4 giugno 2025 con l’intervento dei magistrati:
Carlo Polidori, Presidente, Estensore
Andrea De Col, Primo Referendario
Giampaolo De Piazzi, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Carlo Polidori |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.