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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 20/03/2025, n. 2384 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2384 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 20909\2023
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE SETTIMA CIVILE
Verbale di udienza di discussione orale ex art. 281 sexies c.pc. con modalità ai sensi dell'art. 127 bis CPC (remoto)
Giudice Istruttore, gop dott.ssa Maria Josè Meola
Nella causa civile iscritta al n. R.G. sopra indicato e promossa
Da
Parte_1
Attore in riassunzione contro
CP_1 convenuto/i
Oggi, 20 marzo 2025, alle ore 13,00, sono comparsi, dinanzi alla dott.ssa Maria Josè Meola, in collegamento da remoto mediante l'applicativo Microsoft Teams:
per parte attrice in riassunzione: l'avv. Veronica Maiocchi in sostituzione per delega orale dell'avv. Zaffarana
per parte convenuta, l'avv. Riccardo Germani in sostituzione per delega orale dell'avv. Giorgio Germani;
Il giudice, prede atto
- della autodichiarazione di identità dei procuratori delle parti, come sopra verbalizzata;
- della dichiarazione dei difensori che non sono in atto, né da parte dei difensori né da parte dei loro assistiti, collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti fisicamente soggetti non legittimati;
- invita i procuratori delle parti a formulare le proprie richieste.
Gli avv.ti, Maiocchi e Germani, avendo già discusso la causa chiedono darsi lettura della Sentenza.
Il Giudice
Da lettura del dispositivo e delle motivazioni della sentenza che viene qui di seguito riportata, quale parte pagina 1 di 10 integrante dell'odierno Verbale, e contestualmente depositata.
Terminata l'udienza, invita i procuratori delle parti a dichiarare a verbale di avere partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e ad attestare che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo Microsoft Teams è avvenuto regolarmente.
Il giudice prende atto della suddetta dichiarazione da parte di tutti i procuratori collegati.
Il giudice dott.ssa Maria Josè Meola
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Milano
Sezione SETTIMA
Il Tribunale, nella persona del giudice unico, gop Dott.ssa Maria Josè Meola ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 20909/2023 R.G. promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. ZAFFARANA Parte_1 P.IV_1
SEBASTIANO FILIPPO, con elezione di domicilio in VIA MARINA N. 6 MILANO presso avv.
ZAFFARANA SEBASTIANO FILIPPO;
ATTRICE IN RIASSUNZIONE
contro
:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. GERMANI GIORGIO, con elezione di domicilio in CP_1 P.IV_2
CORSO CAVOUR, 38 27100 PAVIA, presso e nello studio dell'avv. GERMANI GIORGIO;
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da rispettivi scritti, che qui si intendono richiamati.
Svolgimento del processo
Con atto di citazione in riassunzione del 30\05\2023, regolarmente notificato, conseguente alla statuizione della sentenza n. 529/2023, pubblicata il 24/04/2023, dal Tribunale di Pavia, che così decideva: -“1) dato atto che parte convenuta opposta ha aderito all'eccezione d'incompetenza territoriale svolta da parte attrice
pagina 2 di 10 opponente, dichiara la nullità del decreto ingiuntivo n. 2213/2022 emesso il 24 novembre 2022 dal giudice monocratico di questo tribunale;
2) assegna alle parti termine di tre mesi dalla pubblicazione di questa sentenza per la riassunzione della causa davanti al tribunale di Milano;
3) rimette al tribunale di
Milano la decisione sulle spese di lite anche relative al giudizio davanti a questo tribunale”- l'
[...] proponeva la formale riassunzione del procedimento, ex art. 125 c.p.c., innanzi al Tribunale Parte_1 territorialmente competente, ovvero quello suintestato di Milano, e nel reiterare il contenuto dell'atto introduttivo del primo procedimento, deduceva che, ella è una società operante nel settore dell'edilizia residenziale che, in ragione delle agevolazioni fiscali introdotte e disciplinate dall'art. 119 D.L. n. 34/2020
(c.d. decreto CI ), offre servizi chiavi in mano nel campo dell'efficientamento energetico immobiliare.
Nel corso dell'anno 2021, l'Impresa veniva contattata dalla società che le proponeva l'affidamento CP_1 per la realizzazione di opere di efficientamento energetico da eseguirsi presso l'immobile, di proprietà del sig.
sito in Albuzzano (PV) Via Don Prelini n.
3. In concreto, il sig. appaltava l'intero CP_2 CP_2 progetto delle opere a quest'ultima, stipulava, in qualità di general contractor, con singole CP_1 imprese (tra le quali l'odierna opposta) i contratti d'appalto per determinati affari, con indicazione degli ambiti di lavorazioni richieste (impiantistica, costruzioni, serramenti, etc.). In data 15/12/2021 le odierne parti in causa sottoscrivevano un contratto d'appalto, avente ad oggetto (proprio) la realizzazione delle opere di cui all'art. 119, D.L. n. 34/2020, “…in edilizia privata relativamente all'immobile di proprietà di CP_3
” (cfr. doc. 2 – comparsa di costituzione e risposta). Le condizioni dell'appalto venivano disciplinate
[...] espressamente (cfr. all.2, artt. 3, 4, 5, 6), e, l'avvio e l'esecuzione delle opere appaltate procedeva, presso il
Cantiere di Albuzzano, sotto la costante supervisione della EN;
ciò emerge dal capitolato e dai pedissequi S.A.L. sottoscritti ed approvati da entrambe le odierne parti in causa (cfr. doc. 3 e doc. 4 comparsa di costituzione e risposta). Attesa la puntuale esecuzione delle opere, l'Impresa, in adempimento all'art. 6 del contratto, emetteva le seguenti fatture:
1. Fattura n. 01/2022 del 01/02/2022 – di importo pari ad €
3.018,48, regolarmente saldata dalla EN (cfr. docc. 5 e 6);
2. Fattura n. 04/2022 del 01/03/2022 – di importo pari ad € 30.538,29, regolarmente saldata dalla EN (cfr. docc. 7 e 8);
3. Fattura n.
07/2022 del 13/04/2022 - di importo pari ad € 6.313,25, saldata solo parzialmente dalla EN
(pagamento di € 1.446,82 a titolo di acconto sul maggior dovuto – cfr. doc. 9 e doc. 11);
4. Fattura n.
18/2022 del 06/06/2022 - di importo pari ad € 1.053,18, regolarmente saldata dalla EN (cfr. docc.
10 e 11). Stante la morosità del pagamento chiesto, l'Impresa sollecitava, alla EN, la liquidazione delle spettanze, quest'ultima però, in data 12/09/2022, comunicava l'insorgenza di problematiche afferenti alla presenza di vizi alle opere realizzate, nonché la mancata consegna di documentazione tecnica e rifiutava il pagamento. Epperò, poiché dei vizi lamentati non sussisteva alcuna evidenza e, la consegna della documentazione tecnica non rientrava tra gli oneri dell'Impresa, (cfr. doc. 14), era da ritenersi legittima la spettanza portata dalle fatture nn. 07\2020 e 18\2022, rimaste parzialmente impagate, pari ad € 5.077,62 [così determinata € 6.313,25 – € 1.446,82 (acconti pagati) + interessi di mora pari ad € 211,19]. pagina 3 di 10 Riguardo al merito della controversia, afferente all'assunta presenza di vizi o difetti alle opere realizzate da evidenziava che, • la fascia “di rispetto da terra” del cappotto termico – Pt_1 Parte_1 eseguito come da richieste della EN - data la predisposizione delle fondamenta dell'immobile (i.e. fuoriuscenti dal terreno), era già, di per sé, rispettata;
• posto e dirimente che il proprietario dell'immobile impediva l'ultimazione dei lavori di intonacatura (in attesa che l'Autorità Comunale determinasse, con approvazione, le tonalità di colorazione disponibili), l'intonaco risultava incompleto limitatamente all'ultimo strato (o, in gergo, “ultima mano”); • i marmi dei serramenti erano stati posati a regola d'arte, in ossequio alle richieste della EN;
• l'asserito danneggiamento al camminamento perimetrale dell'abitazione non era imputabile all'Impresa in quanto, de facto, inesistente;
• infine, la scoperta di alcune carcasse di animali nei pressi del tetto dell'immobile era da ricondurre – esclusivamente - alle condizioni di insalubrità dell'unità immobiliare adiacente, ed, in ogni caso, esulava dall'oggetto del contratto de quo. Nell'evidenziare che alcun vizio o difetto lamentato potevano essere attribuiti a
, atteso il perdurante inadempimento del pagamento da parte della EN, la prima si Parte_2 vide costretta ad agire in sede monitoria per ottenere il riconoscimento del proprio credito;
sentitosi dichiarato nullo il Decreto Ingiuntivo emesso dal Tribunale di Pavia, riassumeva il giudizio innanzi al suintestato
Tribunale, al fine di farsi riconoscere il proprio diritto di credito, e, nell'Atto rassegnava le seguenti
CONCLUSIONI
Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Milano, contrariis rejectis, così giudicare:
IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO
Accertare e dichiarare la sussistenza, come da ricorso per decreto ingiuntivo in atti, ed in ogni caso per tutte le ragioni esposte in narrativa, di un credito vantato dall' in persona del Parte_1 legale rappresentante pro tempore, nei confronti della società in persona del legale rappresentante CP_1 pro tempore, per il complessivo importo di Euro 5.077,62 (Euro 4.866,43 a titolo di capitale ed Euro 211,19 a titolo di interessi di mora di cui al D.lgs. 231/2002), oltre interessi di mora dal dovuto al saldo, ovvero per la diversa somma che dovesse risultare ad istruttoria ultimata e per l'effetto Condannare in CP_1 persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore dell' Parte_1
in persona del legale
[...] rappresentante pro tempore, geom. della somma omnicomprensiva di Euro 5.077,62 Parte_1
(Euro 4.866,43 a titolo di capitale ed Euro 211,19 a titolo di interessi di mora di cui al D.lgs. 231/2002) oltre ulteriori interessi dal dovuto al saldo, ovvero la diversa somma che dovesse risultare ad istruttoria ultimata.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, spese generali, Iva e C.P.A. inclusi, e liquidazione delle stesse secondo i parametri tabellari di cui al D.M. n. 55/2014, tenuto conto della complessità della causa e dell'attività effettivamente svolta dal difensore, nonché ulteriori interessi, ex art. 1284, comma 4 c.c.
(così come modificato dall'art. 17 della L. 162/2014), sull'importo così determinato pari a quelli previsti dalla pagina 4 di 10 legislazione speciale in materia di ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali dal deposito della sentenza sino al soddisfo.
Istaurato il contraddittorio, si costituiva la convenuta che, contestava tutto quanto richiesto, dedotto ed CP_1 eccepito dall'attrice, perché infondato in fatto ed in diritto, nel merito faceva rilevare che, le opere realizzate da
, nel cantiere di Albuzzano (PV) Via Don Cesare Prelini n.3, nell'immobile di proprietà Parte_1 del committente , risultavano affette da gravissimi vizi, come documentato in atti (cfr doc. 12 CP_2 fascicolo monitorio); inoltre il credito era ed è inesigibile, attesa la totale omessa produzione della documentazione ex lege necessaria per la tipologia di opere subappaltate ed eseguite quale condizione di procedibilità per l'espletamento della chiusura dei lavori di riqualificazione e/o efficientamento energetico per poter fruire delle agevolazioni fiscali di cui all'art. 119 del DL n. 34/2020, convertito con modifiche dalla L.77/2020. Evidenziava quindi che gli importi, originariamente azionati in sede monitoria, ed oggi richiesti in via ordinaria, risultino inesigibili per gravissimo inadempimento del subappaltatore;
e, tale inadempimento, ha legittimato, in capo a la sospensione dei pagamenti delle fatture emesse (così Cass. Ordinanza 8 CP_1 febbraio 2022, n. 4079).
Evidenziava poi l'inesatta esecuzione e la presenza di gravi vizi, tempestivamente contestati, delle opere di ristrutturazione eseguite e da , nel cantiere per cui è causa;
ed invero, già in corso d'opera, Parte_2 venivano contestate le seguenti lavorazioni:
- la posa del cappotto risulta dozzinale (con copertura parziale di interruttori) nonché posato senza la fascia di rispetto da terra e senza posa di zoccolatura di partenza realizzata con pannelli anti-umidità, prevista per una corretta esecuzione e efficace resa;
- l'intonaco di finitura risulta posato in modo dozzinale e non omogeneo con evidenza di distacco, nei perimetri delle finestre, con il muro sottostante e con evidenza di passaggio della rasatura, gravemente antiestetico;
- i marmi delle finestre, risultano posati in modo dozzinale e parziale con soluzione di continuità dalle finestre;
- il camminamento perimetrale dell'abitazione, risulta gravemente danneggiato con vistose macchie di calce non più rimovibili;
- nell'isolamento del tetto, non sono stati rimossi, né ne è stata data comunicazione al Committente o all'odierna attrice opponente, numerosi piccioni morti creando una situazione di insalubrità;
- nel riposizionamento del tetto, non sono stati posati i dissuasori per piccioni già presenti prima dell'intervento dell' ; Parte_1
- nella posa del cappotto, non sono stati portati a spessore di posa del cappotto gli attacchi delle persiane ed il
Committente, ad oggi, non ha potuto riposare le stesse essendosi resa necessaria la realizzazione di un'intelaiatura a sostegno delle persiane, non potendo più utilizzare i perni esistenti.
Tutti i suddetti vizi vennero tempestivamente contestati, tanto che l' tentò di porvi rimedio, Parte_2 senza però riuscire a risolverli. Evidenziava pertanto l'inadempimento, al contratto di appalto, in capo pagina 5 di 10 all' e la sua responsabilità ai sensi e per gli effetti degli artt. 1667 Parte_1
e 1668 cc, con la conseguenza che la pretesa dalla medesima vantata si rivela infondata.
Dava atto che, tra le parti, erano intercorse delle trattative per la definizione transattiva della questione, non andate a buon fine per mancata accettazione dell'offerta da parte di . Parte_3
Nell'evidenziare, in ogni caso, che non aveva eseguito a regola Parte_3
d'arte le opere di ristrutturazione, oggetto del contratto d'appalto, pertanto non ha diritto di ricevere l'importo indicato nelle fatture azionate in sede monitoria, precisava che, all'esito dell'eccepito inadempimento, ai sensi dell'art. 1668 co. 1 cc, in alternativa all'eliminazione delle difformità e dei vizi dall'odierna opponente sopportata in proprio, il prezzo del subappalto dovrà essere proporzionalmente diminuito in misura corrispondente a tutti i costi che ha sopportato e/o dovrà sopportare per far completare le CP_1 lavorazioni mancanti, nonché per far eliminare i vizi e le difformità delle opere appaltate, fatto salvo l'ulteriore risarcimento del danno e come da perizia versata in atti (cfr doc. 3).
Nel proprio scritto rassegnava le seguenti
CONCLUSIONI
Piaccia al Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, previe le più opportune e favorevoli declaratorie in fatto ed in diritto, così giudicare nel merito, in via principale
- accertare e dichiarare, per tutto quanto esposto in narrativa, che alcuna somma è dovuta all'attrice in riassunzione da (C.F. e P.IV in persona dell'Amministratore Unico e l.r.p.t. CP_1 P.IV_2
(C.F. ) in relazione al contratto di appalto Controparte_4 CodiceFiscale_1
15/12/2021 committente CP_2
- rigettare con ogni miglior formula tutte le domande proposte da Parte_1
(P.IV ) in persona del legale rappresentante pro tempore Geom. (C.F. P.IV_1 Parte_1 [...]
) nei confronti di (C.F. e P.IV ) in persona dell'Amministratore C.F._2 CP_1 P.IV_2
Unico e l.r.p.t. (C.F. ) nonché ogni inerente e/o Controparte_4 CodiceFiscale_1 relativa pretesa e/o istanza, in quanto infondata, in fatto e in diritto per i motivi di cui in narrativa, e non provata;
- condannare (P.IV ) in persona del legale Parte_1 P.IV_1 rappresentante pro tempore Geom. (C.F. ) a risarcire Parte_1 CodiceFiscale_2 [...]
(C.F. e P.IV in persona dell'Amministratore Unico e l.r.p.t. CP_1 P.IV_2 Controparte_4
(C.F. ) i danni ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c., da quantificarsi all'esito del CodiceFiscale_1 giudizio in via equitativa e comunque in misura non inferiore alla condanna al pagamento dei compensi del difensore, per tutti i motivi dedotti in narrativa.
In ogni caso pagina 6 di 10 Con vittoria di spese e competenze di causa, oltre 15%, IV e CPA come per legge di cui il sottoscritto procuratore costituito chiede la distrazione dichiarandosi antistatario.
Espletata l'istruttoria, sia essa orale che documentale, la causa viene oggi definita con sentenza ex art. 281 sexies
CPC.
Motivi della decisione
La domanda attorea è fondata e va pertanto accolta.
Va preliminarmente rilevato che alcun dubbio sussiste riguardo il rapporto contrattuale in essere tra le odierne parti di causa, costituito dal contratto di subappalto (cfr. doc. 2 fasc. mon.), afferente al cantiere di
Albuzzano, Via Prelini n. 3, presso l'immobile di proprietà del sig. ciò perché documentato e mai CP_2 contestato. Va inoltre tenuto in debita considerazione che l' ha realizzato le
Parte_1 lavorazioni di cui al capitolato sottoscritto (cfr. all. 3 fasc. mon.), ha trasmesso i relativi SAL, sottoscritti dalla committenza (cfr. all. 4), ed ha emesso le corrispondenti fatture per le opere realizzate. Va ulteriormente dato atto che, in corso d'opera, non risulta mai sollevata alcuna contestazione afferente alle opere realizzate dall' , nè dalla committenza né da Dall'istruttoria è emerso inoltre che,
Parte_1 CP_1 successivamente alla riconsegna del cantiere da parte dell' , la proprietà, per proprie
Parte_1 esigenze, richiedeva l'intervento di ulteriori Imprese, che manomettevano e/o modificavano le opere realizzate dalla prima. Altrettando pacifico, perché riconosciuto dall' , è che, essa
Parte_1 medesima, non rilasciò parte della necessaria certificazione richiesta ex lege, ai fini della dichiarazione di chiusura dei lavori di riqualificazione e/o efficientamento energetico. Ciò che è rimesso allo scrivente giudice attiene all'accertamento della responsabilità della mancata emissione della predetta certificazione, se, effettivamente, è ascrivibile in capo alla proprietà perché, le opere dalla prima realizzate, furono manomesse da
Imprese terze, chiamate ad intervenire dalla proprietà, per proprie sopravvenute esigenze personali, o, di contro, la responsabilità è ascrivibile in capo all' , e di conseguenza, il credito, originariamente azionato Parte_1 in via monitoria, sia inesigibile, attesa l'asserita inadempienza dell'Impresa nella trasmissione di documenti richiesti ex lege ai fini della dichiarazione di chiusura dei lavori di riqualificazione e/o efficientamento energetico, costituiti da:
1) rispondenza alla norma UNI 13163;
2) marcatura CE;
3) Rispondenza alle norme ETCS secondo certificato ETA;
4) Conducibilità termica;
5) Rispondenza ai requisiti CAM;
6) Certificato regolare esecuzione e corretta posa in opera;
7) Liberatoria dei subappaltatori per le lavorazioni eseguite;
8) DURC di congruità.
pagina 7 di 10 Al riguardo va rilevato che, dalla documentazione prodotta [cfr. all. 4 sub a), b), d), e), f) attrice] emerge la prova certa che la proprietà aveva proceduto a far effettuare interventi sulle opere realizzate dall' Pt_1
, che avevano impedito a quest'ultima di certificare la corretta esecuzione dell'intera opera,
[...] considerato che l'Impresa aveva trasmesso, sin dall'avvio del cantiere, la documentazione comprovante la rispondenza dei materiali e delle modalità di esecuzione del cappotto termico rispetto alle normative vigenti;
epperò, non fu possibile, per l'Impresa, certificare la corretta posa in opera dell'intero cappotto termico, proprio in ragione delle scelte costruttive effettuate dalla proprietà in un momento successivo a quelle in cui le opere erano state eseguite, atteso che mutavano radicalmente le qualità del cappotto termico, pertanto si rendeva necessaria una dichiarazione della EN che esonerava l' da ogni pretesa. Parte_1
Vieppiù, dal contenuto della corrispondenza intercorsa tra le parti, [cfr. all. 4 sub a), b), d), e), f)] emerge anche che “i parapiccioni sotto l'ondulina ed i lavori della pavimentazione sotto il portico” non erano oggetto del contratto d'appalto, quindi non di competenza dell' , per cui la loro mancata esecuzione non può Parte_1 essere a quest'ultima ascritta. Vi è prova documentale che, sin dal 14/01/2022, la EN aveva ricevuto tutte le schede tecniche inerenti ai materiali ed alle modalità di esecuzione dell'isolamento termico a cappotto, contenenti le certificazioni necessarie, quale condizione di procedibilità per l'espletamento della chiusura dei lavori di riqualificazione e per fruire delle agevolazioni fiscali di cui al c.d. Superbonus (cfr. doc. 15, sub v). Mentre l'Impresa non potette certificare la regolare esecuzione e corretta posa dell'intero progetto, posto che la proprietà, fece intervenire altra Impresa sul cappotto termico, che realizzò interventi edilizi che modificarono taluni aspetti essenziali (ad esempio un pannello fu rimosso e sostituito con uno strato di schiuma), che impedirono l'emissione della certificazione. Riguardo la liberatoria dei subappaltatori, la stessa non era di competenza dell' . Riguardo la mancata trasmissione del DURC di Parte_2 conformità, va rilevato che lo stesso è un onere obbligatorio ( a decorrere dall'01/11/2021) per gli appalti privati di valore superiore ad € 70.000,00 (oltre IV), ipotesi che non attiene alla fattispecie per cui è causa (cfr. doc.
4). Riguardo l'attestazione della congruità dell'incidenza della manodopera, la stessa è di competenza dell'impresa affidataria (nel caso di specie, . E' evidente quindi che, non si è verificata alcuna CP_1 inadempienza da parte dell'Impresa riferita alla eccepita inesigibilità del credito per Parte_1 omessa produzione di documentazione.
Riguardo la corretta o meno esecuzione delle opere oggetto del subappalto, rileva questo giudice che, agli atti non è stata offerta alcuna prova, da parte di inerente sue contestazioni di vizi o difetti delle opere CP_1 realizzate da , anteriormente alla diffida del 18\10\2022, inviata da quest'ultima, volta Parte_1 ad ottenere la liquidazione delle spettanze ancora dovute. Vieppiù, nel corso dell'istruttoria, non è emersa alcuna prova riguardo l'imputabilità dei presunti inadempimenti in capo all' , anche in Parte_1 considerazione dei successivi interventi, sul medesimo cantiere, di tante altre Imprese;
inoltre, tanti inadempimenti oggi contestati (mancata rimozione delle carcasse di uccelli e mancata apposizione dei pagina 8 di 10 dissuasori), non sono imputabili all' , perché non contemplati nel contratto d'appalto Parte_1 sottoscritto e nel capitolato delle opere.
Va dato inoltre atto che, dalla raccolta prova orale, non è emersa la puntuale prova degli asseriti inadempimenti imputabili all' . Parte_1
Riguardo all'ammontare del credito, (originariamente azionato in sede monitoria), ed oggi preteso in via ordinaria, si rileva che lo stesso è portato dalla fattura n. 07/2022, emessa in data 13/04/2022, per il complessivo importo di € 5.077,62 (di cui € 4.866,43 a titolo di capitale residuo al saldo ed € 211,19 a titolo di interessi di mora di cui al D.lgs. 231/2002); non risultando fornita la prova, da parte di dell'intervento di un fatto CP_1 modificativo o estintivo della pretesa, quest'ultima deve essere ritenuta legittima e come tale, dovuta nel suo indicato ammontare.
Riguardo la raccolta prova orale, va dato atto che il sig. in sede di proprio interrogatorio Parte_1 formale, ha puntualmente risposto alle domande formulategli, supportando, pacificamente, il proprio assunto.
Mentre le dichiarazioni rese dal teste di parte convenuta, sig. a volte si sono rivelate CP_2 contrastanti con la documentazione prodotta in atti (in particolare con riferimento alle carcasse di uccelli rinvenute nel proprio immobile, la cui rimozione non competeva all' e la questione afferente ai Parte_1 dissuasori, installazione delle onduline, installazione di persiane preesistenti, tutte attività non di competenza dell' ), pertanto non gli si può attribuire piena attendibilità. Parte_1
Riguardo la testimonianza dell'Ing. parimenti non le si può attribuire piena attendibilità, atteso che Tes_1 egli intervenne sui luoghi per cui è causa, con un proprio primo accesso, il 15/12/2022, quindi oltre 8 mesi dopo la conclusione delle opere realizzate dall' ed anche dopo l'intervento di imprese terze Parte_4 che alterarono e manomisero le lavorazioni effettuate dall' . Parte_1
In ragione di quanto innanzi, ritenuta fondata la domanda di la stessa va Parte_1 integralmente accolta, con soccombenza di sia per la sorte capitale che per le spese e competenze di CP_1 causa come liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita,
1) Acclarata la sussistenza del credito vantato dall' nei confronti della Parte_1 società nell'importo complessivo di € 5.077,62, oltre interessi come per legge, per le causali CP_1 di cui in premessa;
per l'effetto condanna in persona del legale rappresentante pro CP_1 tempore, al pagamento, in favore dell' , della predetta somma di € Parte_1
5.077,62, oltre interessi come per legge.
2) Per effetto di quanto al punto 1 che precede, condanna in persona del legale CP_1 rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore dell' , delle Parte_1 spese e competenze di causa, che si liquidano in € 3.000,00 per onorario, € 125,00 per spese, oltre IV, se dovuta, CPA ed Rf come per legge.
pagina 9 di 10 Sentenza resa ex Articolo 281 sexies cpc, pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale, per l'immediato deposito in Cancelleria.
Milano 20\03\2025 il Giudice
Dott.ssa Maria Josè Meola
pagina 10 di 10
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE SETTIMA CIVILE
Verbale di udienza di discussione orale ex art. 281 sexies c.pc. con modalità ai sensi dell'art. 127 bis CPC (remoto)
Giudice Istruttore, gop dott.ssa Maria Josè Meola
Nella causa civile iscritta al n. R.G. sopra indicato e promossa
Da
Parte_1
Attore in riassunzione contro
CP_1 convenuto/i
Oggi, 20 marzo 2025, alle ore 13,00, sono comparsi, dinanzi alla dott.ssa Maria Josè Meola, in collegamento da remoto mediante l'applicativo Microsoft Teams:
per parte attrice in riassunzione: l'avv. Veronica Maiocchi in sostituzione per delega orale dell'avv. Zaffarana
per parte convenuta, l'avv. Riccardo Germani in sostituzione per delega orale dell'avv. Giorgio Germani;
Il giudice, prede atto
- della autodichiarazione di identità dei procuratori delle parti, come sopra verbalizzata;
- della dichiarazione dei difensori che non sono in atto, né da parte dei difensori né da parte dei loro assistiti, collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti fisicamente soggetti non legittimati;
- invita i procuratori delle parti a formulare le proprie richieste.
Gli avv.ti, Maiocchi e Germani, avendo già discusso la causa chiedono darsi lettura della Sentenza.
Il Giudice
Da lettura del dispositivo e delle motivazioni della sentenza che viene qui di seguito riportata, quale parte pagina 1 di 10 integrante dell'odierno Verbale, e contestualmente depositata.
Terminata l'udienza, invita i procuratori delle parti a dichiarare a verbale di avere partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e ad attestare che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo Microsoft Teams è avvenuto regolarmente.
Il giudice prende atto della suddetta dichiarazione da parte di tutti i procuratori collegati.
Il giudice dott.ssa Maria Josè Meola
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Milano
Sezione SETTIMA
Il Tribunale, nella persona del giudice unico, gop Dott.ssa Maria Josè Meola ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 20909/2023 R.G. promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. ZAFFARANA Parte_1 P.IV_1
SEBASTIANO FILIPPO, con elezione di domicilio in VIA MARINA N. 6 MILANO presso avv.
ZAFFARANA SEBASTIANO FILIPPO;
ATTRICE IN RIASSUNZIONE
contro
:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. GERMANI GIORGIO, con elezione di domicilio in CP_1 P.IV_2
CORSO CAVOUR, 38 27100 PAVIA, presso e nello studio dell'avv. GERMANI GIORGIO;
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da rispettivi scritti, che qui si intendono richiamati.
Svolgimento del processo
Con atto di citazione in riassunzione del 30\05\2023, regolarmente notificato, conseguente alla statuizione della sentenza n. 529/2023, pubblicata il 24/04/2023, dal Tribunale di Pavia, che così decideva: -“1) dato atto che parte convenuta opposta ha aderito all'eccezione d'incompetenza territoriale svolta da parte attrice
pagina 2 di 10 opponente, dichiara la nullità del decreto ingiuntivo n. 2213/2022 emesso il 24 novembre 2022 dal giudice monocratico di questo tribunale;
2) assegna alle parti termine di tre mesi dalla pubblicazione di questa sentenza per la riassunzione della causa davanti al tribunale di Milano;
3) rimette al tribunale di
Milano la decisione sulle spese di lite anche relative al giudizio davanti a questo tribunale”- l'
[...] proponeva la formale riassunzione del procedimento, ex art. 125 c.p.c., innanzi al Tribunale Parte_1 territorialmente competente, ovvero quello suintestato di Milano, e nel reiterare il contenuto dell'atto introduttivo del primo procedimento, deduceva che, ella è una società operante nel settore dell'edilizia residenziale che, in ragione delle agevolazioni fiscali introdotte e disciplinate dall'art. 119 D.L. n. 34/2020
(c.d. decreto CI ), offre servizi chiavi in mano nel campo dell'efficientamento energetico immobiliare.
Nel corso dell'anno 2021, l'Impresa veniva contattata dalla società che le proponeva l'affidamento CP_1 per la realizzazione di opere di efficientamento energetico da eseguirsi presso l'immobile, di proprietà del sig.
sito in Albuzzano (PV) Via Don Prelini n.
3. In concreto, il sig. appaltava l'intero CP_2 CP_2 progetto delle opere a quest'ultima, stipulava, in qualità di general contractor, con singole CP_1 imprese (tra le quali l'odierna opposta) i contratti d'appalto per determinati affari, con indicazione degli ambiti di lavorazioni richieste (impiantistica, costruzioni, serramenti, etc.). In data 15/12/2021 le odierne parti in causa sottoscrivevano un contratto d'appalto, avente ad oggetto (proprio) la realizzazione delle opere di cui all'art. 119, D.L. n. 34/2020, “…in edilizia privata relativamente all'immobile di proprietà di CP_3
” (cfr. doc. 2 – comparsa di costituzione e risposta). Le condizioni dell'appalto venivano disciplinate
[...] espressamente (cfr. all.2, artt. 3, 4, 5, 6), e, l'avvio e l'esecuzione delle opere appaltate procedeva, presso il
Cantiere di Albuzzano, sotto la costante supervisione della EN;
ciò emerge dal capitolato e dai pedissequi S.A.L. sottoscritti ed approvati da entrambe le odierne parti in causa (cfr. doc. 3 e doc. 4 comparsa di costituzione e risposta). Attesa la puntuale esecuzione delle opere, l'Impresa, in adempimento all'art. 6 del contratto, emetteva le seguenti fatture:
1. Fattura n. 01/2022 del 01/02/2022 – di importo pari ad €
3.018,48, regolarmente saldata dalla EN (cfr. docc. 5 e 6);
2. Fattura n. 04/2022 del 01/03/2022 – di importo pari ad € 30.538,29, regolarmente saldata dalla EN (cfr. docc. 7 e 8);
3. Fattura n.
07/2022 del 13/04/2022 - di importo pari ad € 6.313,25, saldata solo parzialmente dalla EN
(pagamento di € 1.446,82 a titolo di acconto sul maggior dovuto – cfr. doc. 9 e doc. 11);
4. Fattura n.
18/2022 del 06/06/2022 - di importo pari ad € 1.053,18, regolarmente saldata dalla EN (cfr. docc.
10 e 11). Stante la morosità del pagamento chiesto, l'Impresa sollecitava, alla EN, la liquidazione delle spettanze, quest'ultima però, in data 12/09/2022, comunicava l'insorgenza di problematiche afferenti alla presenza di vizi alle opere realizzate, nonché la mancata consegna di documentazione tecnica e rifiutava il pagamento. Epperò, poiché dei vizi lamentati non sussisteva alcuna evidenza e, la consegna della documentazione tecnica non rientrava tra gli oneri dell'Impresa, (cfr. doc. 14), era da ritenersi legittima la spettanza portata dalle fatture nn. 07\2020 e 18\2022, rimaste parzialmente impagate, pari ad € 5.077,62 [così determinata € 6.313,25 – € 1.446,82 (acconti pagati) + interessi di mora pari ad € 211,19]. pagina 3 di 10 Riguardo al merito della controversia, afferente all'assunta presenza di vizi o difetti alle opere realizzate da evidenziava che, • la fascia “di rispetto da terra” del cappotto termico – Pt_1 Parte_1 eseguito come da richieste della EN - data la predisposizione delle fondamenta dell'immobile (i.e. fuoriuscenti dal terreno), era già, di per sé, rispettata;
• posto e dirimente che il proprietario dell'immobile impediva l'ultimazione dei lavori di intonacatura (in attesa che l'Autorità Comunale determinasse, con approvazione, le tonalità di colorazione disponibili), l'intonaco risultava incompleto limitatamente all'ultimo strato (o, in gergo, “ultima mano”); • i marmi dei serramenti erano stati posati a regola d'arte, in ossequio alle richieste della EN;
• l'asserito danneggiamento al camminamento perimetrale dell'abitazione non era imputabile all'Impresa in quanto, de facto, inesistente;
• infine, la scoperta di alcune carcasse di animali nei pressi del tetto dell'immobile era da ricondurre – esclusivamente - alle condizioni di insalubrità dell'unità immobiliare adiacente, ed, in ogni caso, esulava dall'oggetto del contratto de quo. Nell'evidenziare che alcun vizio o difetto lamentato potevano essere attribuiti a
, atteso il perdurante inadempimento del pagamento da parte della EN, la prima si Parte_2 vide costretta ad agire in sede monitoria per ottenere il riconoscimento del proprio credito;
sentitosi dichiarato nullo il Decreto Ingiuntivo emesso dal Tribunale di Pavia, riassumeva il giudizio innanzi al suintestato
Tribunale, al fine di farsi riconoscere il proprio diritto di credito, e, nell'Atto rassegnava le seguenti
CONCLUSIONI
Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Milano, contrariis rejectis, così giudicare:
IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO
Accertare e dichiarare la sussistenza, come da ricorso per decreto ingiuntivo in atti, ed in ogni caso per tutte le ragioni esposte in narrativa, di un credito vantato dall' in persona del Parte_1 legale rappresentante pro tempore, nei confronti della società in persona del legale rappresentante CP_1 pro tempore, per il complessivo importo di Euro 5.077,62 (Euro 4.866,43 a titolo di capitale ed Euro 211,19 a titolo di interessi di mora di cui al D.lgs. 231/2002), oltre interessi di mora dal dovuto al saldo, ovvero per la diversa somma che dovesse risultare ad istruttoria ultimata e per l'effetto Condannare in CP_1 persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore dell' Parte_1
in persona del legale
[...] rappresentante pro tempore, geom. della somma omnicomprensiva di Euro 5.077,62 Parte_1
(Euro 4.866,43 a titolo di capitale ed Euro 211,19 a titolo di interessi di mora di cui al D.lgs. 231/2002) oltre ulteriori interessi dal dovuto al saldo, ovvero la diversa somma che dovesse risultare ad istruttoria ultimata.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, spese generali, Iva e C.P.A. inclusi, e liquidazione delle stesse secondo i parametri tabellari di cui al D.M. n. 55/2014, tenuto conto della complessità della causa e dell'attività effettivamente svolta dal difensore, nonché ulteriori interessi, ex art. 1284, comma 4 c.c.
(così come modificato dall'art. 17 della L. 162/2014), sull'importo così determinato pari a quelli previsti dalla pagina 4 di 10 legislazione speciale in materia di ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali dal deposito della sentenza sino al soddisfo.
Istaurato il contraddittorio, si costituiva la convenuta che, contestava tutto quanto richiesto, dedotto ed CP_1 eccepito dall'attrice, perché infondato in fatto ed in diritto, nel merito faceva rilevare che, le opere realizzate da
, nel cantiere di Albuzzano (PV) Via Don Cesare Prelini n.3, nell'immobile di proprietà Parte_1 del committente , risultavano affette da gravissimi vizi, come documentato in atti (cfr doc. 12 CP_2 fascicolo monitorio); inoltre il credito era ed è inesigibile, attesa la totale omessa produzione della documentazione ex lege necessaria per la tipologia di opere subappaltate ed eseguite quale condizione di procedibilità per l'espletamento della chiusura dei lavori di riqualificazione e/o efficientamento energetico per poter fruire delle agevolazioni fiscali di cui all'art. 119 del DL n. 34/2020, convertito con modifiche dalla L.77/2020. Evidenziava quindi che gli importi, originariamente azionati in sede monitoria, ed oggi richiesti in via ordinaria, risultino inesigibili per gravissimo inadempimento del subappaltatore;
e, tale inadempimento, ha legittimato, in capo a la sospensione dei pagamenti delle fatture emesse (così Cass. Ordinanza 8 CP_1 febbraio 2022, n. 4079).
Evidenziava poi l'inesatta esecuzione e la presenza di gravi vizi, tempestivamente contestati, delle opere di ristrutturazione eseguite e da , nel cantiere per cui è causa;
ed invero, già in corso d'opera, Parte_2 venivano contestate le seguenti lavorazioni:
- la posa del cappotto risulta dozzinale (con copertura parziale di interruttori) nonché posato senza la fascia di rispetto da terra e senza posa di zoccolatura di partenza realizzata con pannelli anti-umidità, prevista per una corretta esecuzione e efficace resa;
- l'intonaco di finitura risulta posato in modo dozzinale e non omogeneo con evidenza di distacco, nei perimetri delle finestre, con il muro sottostante e con evidenza di passaggio della rasatura, gravemente antiestetico;
- i marmi delle finestre, risultano posati in modo dozzinale e parziale con soluzione di continuità dalle finestre;
- il camminamento perimetrale dell'abitazione, risulta gravemente danneggiato con vistose macchie di calce non più rimovibili;
- nell'isolamento del tetto, non sono stati rimossi, né ne è stata data comunicazione al Committente o all'odierna attrice opponente, numerosi piccioni morti creando una situazione di insalubrità;
- nel riposizionamento del tetto, non sono stati posati i dissuasori per piccioni già presenti prima dell'intervento dell' ; Parte_1
- nella posa del cappotto, non sono stati portati a spessore di posa del cappotto gli attacchi delle persiane ed il
Committente, ad oggi, non ha potuto riposare le stesse essendosi resa necessaria la realizzazione di un'intelaiatura a sostegno delle persiane, non potendo più utilizzare i perni esistenti.
Tutti i suddetti vizi vennero tempestivamente contestati, tanto che l' tentò di porvi rimedio, Parte_2 senza però riuscire a risolverli. Evidenziava pertanto l'inadempimento, al contratto di appalto, in capo pagina 5 di 10 all' e la sua responsabilità ai sensi e per gli effetti degli artt. 1667 Parte_1
e 1668 cc, con la conseguenza che la pretesa dalla medesima vantata si rivela infondata.
Dava atto che, tra le parti, erano intercorse delle trattative per la definizione transattiva della questione, non andate a buon fine per mancata accettazione dell'offerta da parte di . Parte_3
Nell'evidenziare, in ogni caso, che non aveva eseguito a regola Parte_3
d'arte le opere di ristrutturazione, oggetto del contratto d'appalto, pertanto non ha diritto di ricevere l'importo indicato nelle fatture azionate in sede monitoria, precisava che, all'esito dell'eccepito inadempimento, ai sensi dell'art. 1668 co. 1 cc, in alternativa all'eliminazione delle difformità e dei vizi dall'odierna opponente sopportata in proprio, il prezzo del subappalto dovrà essere proporzionalmente diminuito in misura corrispondente a tutti i costi che ha sopportato e/o dovrà sopportare per far completare le CP_1 lavorazioni mancanti, nonché per far eliminare i vizi e le difformità delle opere appaltate, fatto salvo l'ulteriore risarcimento del danno e come da perizia versata in atti (cfr doc. 3).
Nel proprio scritto rassegnava le seguenti
CONCLUSIONI
Piaccia al Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, previe le più opportune e favorevoli declaratorie in fatto ed in diritto, così giudicare nel merito, in via principale
- accertare e dichiarare, per tutto quanto esposto in narrativa, che alcuna somma è dovuta all'attrice in riassunzione da (C.F. e P.IV in persona dell'Amministratore Unico e l.r.p.t. CP_1 P.IV_2
(C.F. ) in relazione al contratto di appalto Controparte_4 CodiceFiscale_1
15/12/2021 committente CP_2
- rigettare con ogni miglior formula tutte le domande proposte da Parte_1
(P.IV ) in persona del legale rappresentante pro tempore Geom. (C.F. P.IV_1 Parte_1 [...]
) nei confronti di (C.F. e P.IV ) in persona dell'Amministratore C.F._2 CP_1 P.IV_2
Unico e l.r.p.t. (C.F. ) nonché ogni inerente e/o Controparte_4 CodiceFiscale_1 relativa pretesa e/o istanza, in quanto infondata, in fatto e in diritto per i motivi di cui in narrativa, e non provata;
- condannare (P.IV ) in persona del legale Parte_1 P.IV_1 rappresentante pro tempore Geom. (C.F. ) a risarcire Parte_1 CodiceFiscale_2 [...]
(C.F. e P.IV in persona dell'Amministratore Unico e l.r.p.t. CP_1 P.IV_2 Controparte_4
(C.F. ) i danni ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c., da quantificarsi all'esito del CodiceFiscale_1 giudizio in via equitativa e comunque in misura non inferiore alla condanna al pagamento dei compensi del difensore, per tutti i motivi dedotti in narrativa.
In ogni caso pagina 6 di 10 Con vittoria di spese e competenze di causa, oltre 15%, IV e CPA come per legge di cui il sottoscritto procuratore costituito chiede la distrazione dichiarandosi antistatario.
Espletata l'istruttoria, sia essa orale che documentale, la causa viene oggi definita con sentenza ex art. 281 sexies
CPC.
Motivi della decisione
La domanda attorea è fondata e va pertanto accolta.
Va preliminarmente rilevato che alcun dubbio sussiste riguardo il rapporto contrattuale in essere tra le odierne parti di causa, costituito dal contratto di subappalto (cfr. doc. 2 fasc. mon.), afferente al cantiere di
Albuzzano, Via Prelini n. 3, presso l'immobile di proprietà del sig. ciò perché documentato e mai CP_2 contestato. Va inoltre tenuto in debita considerazione che l' ha realizzato le
Parte_1 lavorazioni di cui al capitolato sottoscritto (cfr. all. 3 fasc. mon.), ha trasmesso i relativi SAL, sottoscritti dalla committenza (cfr. all. 4), ed ha emesso le corrispondenti fatture per le opere realizzate. Va ulteriormente dato atto che, in corso d'opera, non risulta mai sollevata alcuna contestazione afferente alle opere realizzate dall' , nè dalla committenza né da Dall'istruttoria è emerso inoltre che,
Parte_1 CP_1 successivamente alla riconsegna del cantiere da parte dell' , la proprietà, per proprie
Parte_1 esigenze, richiedeva l'intervento di ulteriori Imprese, che manomettevano e/o modificavano le opere realizzate dalla prima. Altrettando pacifico, perché riconosciuto dall' , è che, essa
Parte_1 medesima, non rilasciò parte della necessaria certificazione richiesta ex lege, ai fini della dichiarazione di chiusura dei lavori di riqualificazione e/o efficientamento energetico. Ciò che è rimesso allo scrivente giudice attiene all'accertamento della responsabilità della mancata emissione della predetta certificazione, se, effettivamente, è ascrivibile in capo alla proprietà perché, le opere dalla prima realizzate, furono manomesse da
Imprese terze, chiamate ad intervenire dalla proprietà, per proprie sopravvenute esigenze personali, o, di contro, la responsabilità è ascrivibile in capo all' , e di conseguenza, il credito, originariamente azionato Parte_1 in via monitoria, sia inesigibile, attesa l'asserita inadempienza dell'Impresa nella trasmissione di documenti richiesti ex lege ai fini della dichiarazione di chiusura dei lavori di riqualificazione e/o efficientamento energetico, costituiti da:
1) rispondenza alla norma UNI 13163;
2) marcatura CE;
3) Rispondenza alle norme ETCS secondo certificato ETA;
4) Conducibilità termica;
5) Rispondenza ai requisiti CAM;
6) Certificato regolare esecuzione e corretta posa in opera;
7) Liberatoria dei subappaltatori per le lavorazioni eseguite;
8) DURC di congruità.
pagina 7 di 10 Al riguardo va rilevato che, dalla documentazione prodotta [cfr. all. 4 sub a), b), d), e), f) attrice] emerge la prova certa che la proprietà aveva proceduto a far effettuare interventi sulle opere realizzate dall' Pt_1
, che avevano impedito a quest'ultima di certificare la corretta esecuzione dell'intera opera,
[...] considerato che l'Impresa aveva trasmesso, sin dall'avvio del cantiere, la documentazione comprovante la rispondenza dei materiali e delle modalità di esecuzione del cappotto termico rispetto alle normative vigenti;
epperò, non fu possibile, per l'Impresa, certificare la corretta posa in opera dell'intero cappotto termico, proprio in ragione delle scelte costruttive effettuate dalla proprietà in un momento successivo a quelle in cui le opere erano state eseguite, atteso che mutavano radicalmente le qualità del cappotto termico, pertanto si rendeva necessaria una dichiarazione della EN che esonerava l' da ogni pretesa. Parte_1
Vieppiù, dal contenuto della corrispondenza intercorsa tra le parti, [cfr. all. 4 sub a), b), d), e), f)] emerge anche che “i parapiccioni sotto l'ondulina ed i lavori della pavimentazione sotto il portico” non erano oggetto del contratto d'appalto, quindi non di competenza dell' , per cui la loro mancata esecuzione non può Parte_1 essere a quest'ultima ascritta. Vi è prova documentale che, sin dal 14/01/2022, la EN aveva ricevuto tutte le schede tecniche inerenti ai materiali ed alle modalità di esecuzione dell'isolamento termico a cappotto, contenenti le certificazioni necessarie, quale condizione di procedibilità per l'espletamento della chiusura dei lavori di riqualificazione e per fruire delle agevolazioni fiscali di cui al c.d. Superbonus (cfr. doc. 15, sub v). Mentre l'Impresa non potette certificare la regolare esecuzione e corretta posa dell'intero progetto, posto che la proprietà, fece intervenire altra Impresa sul cappotto termico, che realizzò interventi edilizi che modificarono taluni aspetti essenziali (ad esempio un pannello fu rimosso e sostituito con uno strato di schiuma), che impedirono l'emissione della certificazione. Riguardo la liberatoria dei subappaltatori, la stessa non era di competenza dell' . Riguardo la mancata trasmissione del DURC di Parte_2 conformità, va rilevato che lo stesso è un onere obbligatorio ( a decorrere dall'01/11/2021) per gli appalti privati di valore superiore ad € 70.000,00 (oltre IV), ipotesi che non attiene alla fattispecie per cui è causa (cfr. doc.
4). Riguardo l'attestazione della congruità dell'incidenza della manodopera, la stessa è di competenza dell'impresa affidataria (nel caso di specie, . E' evidente quindi che, non si è verificata alcuna CP_1 inadempienza da parte dell'Impresa riferita alla eccepita inesigibilità del credito per Parte_1 omessa produzione di documentazione.
Riguardo la corretta o meno esecuzione delle opere oggetto del subappalto, rileva questo giudice che, agli atti non è stata offerta alcuna prova, da parte di inerente sue contestazioni di vizi o difetti delle opere CP_1 realizzate da , anteriormente alla diffida del 18\10\2022, inviata da quest'ultima, volta Parte_1 ad ottenere la liquidazione delle spettanze ancora dovute. Vieppiù, nel corso dell'istruttoria, non è emersa alcuna prova riguardo l'imputabilità dei presunti inadempimenti in capo all' , anche in Parte_1 considerazione dei successivi interventi, sul medesimo cantiere, di tante altre Imprese;
inoltre, tanti inadempimenti oggi contestati (mancata rimozione delle carcasse di uccelli e mancata apposizione dei pagina 8 di 10 dissuasori), non sono imputabili all' , perché non contemplati nel contratto d'appalto Parte_1 sottoscritto e nel capitolato delle opere.
Va dato inoltre atto che, dalla raccolta prova orale, non è emersa la puntuale prova degli asseriti inadempimenti imputabili all' . Parte_1
Riguardo all'ammontare del credito, (originariamente azionato in sede monitoria), ed oggi preteso in via ordinaria, si rileva che lo stesso è portato dalla fattura n. 07/2022, emessa in data 13/04/2022, per il complessivo importo di € 5.077,62 (di cui € 4.866,43 a titolo di capitale residuo al saldo ed € 211,19 a titolo di interessi di mora di cui al D.lgs. 231/2002); non risultando fornita la prova, da parte di dell'intervento di un fatto CP_1 modificativo o estintivo della pretesa, quest'ultima deve essere ritenuta legittima e come tale, dovuta nel suo indicato ammontare.
Riguardo la raccolta prova orale, va dato atto che il sig. in sede di proprio interrogatorio Parte_1 formale, ha puntualmente risposto alle domande formulategli, supportando, pacificamente, il proprio assunto.
Mentre le dichiarazioni rese dal teste di parte convenuta, sig. a volte si sono rivelate CP_2 contrastanti con la documentazione prodotta in atti (in particolare con riferimento alle carcasse di uccelli rinvenute nel proprio immobile, la cui rimozione non competeva all' e la questione afferente ai Parte_1 dissuasori, installazione delle onduline, installazione di persiane preesistenti, tutte attività non di competenza dell' ), pertanto non gli si può attribuire piena attendibilità. Parte_1
Riguardo la testimonianza dell'Ing. parimenti non le si può attribuire piena attendibilità, atteso che Tes_1 egli intervenne sui luoghi per cui è causa, con un proprio primo accesso, il 15/12/2022, quindi oltre 8 mesi dopo la conclusione delle opere realizzate dall' ed anche dopo l'intervento di imprese terze Parte_4 che alterarono e manomisero le lavorazioni effettuate dall' . Parte_1
In ragione di quanto innanzi, ritenuta fondata la domanda di la stessa va Parte_1 integralmente accolta, con soccombenza di sia per la sorte capitale che per le spese e competenze di CP_1 causa come liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita,
1) Acclarata la sussistenza del credito vantato dall' nei confronti della Parte_1 società nell'importo complessivo di € 5.077,62, oltre interessi come per legge, per le causali CP_1 di cui in premessa;
per l'effetto condanna in persona del legale rappresentante pro CP_1 tempore, al pagamento, in favore dell' , della predetta somma di € Parte_1
5.077,62, oltre interessi come per legge.
2) Per effetto di quanto al punto 1 che precede, condanna in persona del legale CP_1 rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore dell' , delle Parte_1 spese e competenze di causa, che si liquidano in € 3.000,00 per onorario, € 125,00 per spese, oltre IV, se dovuta, CPA ed Rf come per legge.
pagina 9 di 10 Sentenza resa ex Articolo 281 sexies cpc, pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale, per l'immediato deposito in Cancelleria.
Milano 20\03\2025 il Giudice
Dott.ssa Maria Josè Meola
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