Art. 2. 1. Il secondo comma dell'articolo 2 della legge 17 febbraio 1982, n. 41 , e' sostituito dal seguente:
"La prima parte riguarda l'attivita' in mare della pesca marittima e lo sviluppo dell'acquacoltura ed e' intesa a mantenere l'equilibrio piu' conveniente per la collettivita' nazionale tra livello di sfruttamento delle risorse e loro disponibilita', tenuto conto dei diversi sistemi di pesca utilizzati in ciascuna zona o distretto di pesca, sulla base degli indicatori bioeconomici prescelti e delle indicazioni del Comitato di cui all'articolo 6".
2. Il terzo comma dell'articolo 2 della legge 17 febbraio 1982, n. 41 , e' abrogato.
3. Il sesto e il settimo comma dell'articolo 2 della legge 17 febbraio 1982, n. 41 , sono sostituiti dai seguenti:
"La terza parte ripartisce gli stanziamenti tra: i contributi per la ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca marittima ed all'acquacoltura, che debbono essere almeno pari al 10 per cento degli stanziamenti annuali; i contributi per gli incentivi alla cooperazione di cui all'articolo 20, comma 3, lettere a) e b), che debbono essere almeno pari al 10 per cento degli stanziamenti annuali; i restanti contributi a fondo perduto che non devono super- are il 10 per cento degli stanziamenti annuali; i contributi per le attivita' promozionali e i fondi annuali destinati al credito peschereccio. Devono essere stabiliti anche gli stanziamenti necessari per il funzionamento tecnico degli organi previsti dalla presente legge e per il funzionamento del sistema statistico della pesca.
Gli stanziamenti per il credito peschereccio e quelli per i contributi a fondo perduto sono destinati, per almeno il 50 per cento, ad iniziative promosse da cooperative della pesca o loro consorzi. Le quote di riserva a favore delle cooperative della pesca e loro consorzi, non utilizzate per mancanza di iniziative ammissibili, in ciascun anno, possono essere utilizzate, negli anni successivi, senza alcun vincolo di riserva, previo parere favorevole del Comitato di cui all'articolo 23".
"La prima parte riguarda l'attivita' in mare della pesca marittima e lo sviluppo dell'acquacoltura ed e' intesa a mantenere l'equilibrio piu' conveniente per la collettivita' nazionale tra livello di sfruttamento delle risorse e loro disponibilita', tenuto conto dei diversi sistemi di pesca utilizzati in ciascuna zona o distretto di pesca, sulla base degli indicatori bioeconomici prescelti e delle indicazioni del Comitato di cui all'articolo 6".
2. Il terzo comma dell'articolo 2 della legge 17 febbraio 1982, n. 41 , e' abrogato.
3. Il sesto e il settimo comma dell'articolo 2 della legge 17 febbraio 1982, n. 41 , sono sostituiti dai seguenti:
"La terza parte ripartisce gli stanziamenti tra: i contributi per la ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca marittima ed all'acquacoltura, che debbono essere almeno pari al 10 per cento degli stanziamenti annuali; i contributi per gli incentivi alla cooperazione di cui all'articolo 20, comma 3, lettere a) e b), che debbono essere almeno pari al 10 per cento degli stanziamenti annuali; i restanti contributi a fondo perduto che non devono super- are il 10 per cento degli stanziamenti annuali; i contributi per le attivita' promozionali e i fondi annuali destinati al credito peschereccio. Devono essere stabiliti anche gli stanziamenti necessari per il funzionamento tecnico degli organi previsti dalla presente legge e per il funzionamento del sistema statistico della pesca.
Gli stanziamenti per il credito peschereccio e quelli per i contributi a fondo perduto sono destinati, per almeno il 50 per cento, ad iniziative promosse da cooperative della pesca o loro consorzi. Le quote di riserva a favore delle cooperative della pesca e loro consorzi, non utilizzate per mancanza di iniziative ammissibili, in ciascun anno, possono essere utilizzate, negli anni successivi, senza alcun vincolo di riserva, previo parere favorevole del Comitato di cui all'articolo 23".