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Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XLI, sentenza 26/01/2026, n. 1034 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 1034 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1034/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 41, riunita in udienza il 12/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
RU BE, Presidente
CARRELLI PALOMBI DI MONT BE MARIA, Relatore
IACUZIO FRANCESCO SAVERIO, Giudice
in data 12/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 14670/2024 depositato il 20/09/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1 - Via Aurelia 866 00165 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- COM. IRREG. n. P.IVA_1 IRPEF-CREDITI DI IMPOSTA 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 12920/2025 depositato il
16/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Ricorrente_1 ricorre nei confronti dell'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale I di Roma per l'annullamento della comunicazione di irregolarità identificativo controllo T2030156106825, codice atto
04139662185, relativa ad Irpef 2020, notificata dopo il 30.5.2024 ai sensi dell'art. 36 ter del Dpr n. 600/73, dell'importo di € 8.473,49; solleva i seguenti motivi:
1.1. Violazione dell'art. 165 del TUIR e degli artt. 15 e 24 della Convenzione Italia-Svizzera del 9.3.1976.
1.2. Difetto di motivazione della comunicazione di irregolarità opposta - Violazione dell'art. 7 dello Statuto del contribuente e dell'art. 56 del Dpr n. 633/72.
1.3. Difetto assoluto di prova - Violazione dell'art. 2697 c.c. e dell'art. 7, comma 5 bis, del D.Lgs. n. 546/92.
2. Si è costituita con controdeduzioni l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale I di Roma chiedendo il rigetto del ricorso per infondatezza dei motivi proposti.
3. Con memoria ritualmente depositata la ricorrente insisteva ulteriormente nelle argomentazioni proposte con il ricorso replicando alle controdeduzioni di parte resistente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
4. Il ricorso merita accoglimento con riguardo al primo motivo proposto, risultando le ulteriori doglianze assorbite nel deliberato annullamento dell'atto impugnato.
Segnatamente la Convenzione Italia-Svizzera del 9.3.1976, destinata, come pacificamente ammesso da entrambe le parti, a prevalere sulle norme interne, all'art. 15, comma 1, stabilisce che lo stipendio che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di un'attività dipendente è imponibile solo in detto
Stato; prevede, altresì, all'art. 24, comma 2, che se un residente in Italia possiede elementi di reddito che sono imponibili in Svizzera, l'Italia, nel calcolare le proprie imposte sul reddito include nella base imponibile di tali imposte detti elementi di reddito. In tal caso, l'Italia deve dedurre dalle imposte così calcolate l'imposta sui redditi pagata in Svizzera, ma l'ammontare della deduzione non può eccedere la quota di imposta italiana attribuibile ai predetti elementi di reddito nella proporzione in cui gli stessi concorrono alla formazione del reddito complessivo.
Ora rileva la Corte che dall'esame dell'atto impugnato non è dato di comprendere per quale motivo l'Ufficio non abbia riconosciuto alla ricorrente la deduzione rappresentata dal credito d'imposta pari alle imposte versate in Svizzera, autoliquidato in sede di dichiarazione dei redditi;
così facendo nell'atto impugnato risulta violato il principio del divieto della doppia imposizione, in quanto, la contribuente, dopo avere pagato regolarmente le imposte per i redditi percepiti in Svizzera, le pagherebbe nuovamente in Italia, unitamente ai redditi percepiti nel nostro Paese.
Viceversa, l'invocata applicazione del principio del cd split year di cui all'art 4, paragrafo 4, della Convenzione avrebbe richiesto che l'Irpef fosse calcolata solo per il periodo lavorato in Italia e che fosse eliminato dalla dichiarazione il reddito estero già tassato in Svizzera.
Stante la soccombenza parte resistente deve essere condannata al pagamento in favore della ricorrente delle spese di lite liquidate, sulla base del valore della controversia, in € 1.500,00 oltre spese generali ed accessori di legge.
P.Q.M.
la Corte accoglie il ricorso e condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite liquidate in euro
1.500 oltre spese generali e accessori di legge.
Roma, 12 dicembre 2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
dott. Roberto M Carrelli Palombi di Montrone dott. Roberto Russo
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 41, riunita in udienza il 12/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
RU BE, Presidente
CARRELLI PALOMBI DI MONT BE MARIA, Relatore
IACUZIO FRANCESCO SAVERIO, Giudice
in data 12/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 14670/2024 depositato il 20/09/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1 - Via Aurelia 866 00165 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- COM. IRREG. n. P.IVA_1 IRPEF-CREDITI DI IMPOSTA 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 12920/2025 depositato il
16/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Ricorrente_1 ricorre nei confronti dell'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale I di Roma per l'annullamento della comunicazione di irregolarità identificativo controllo T2030156106825, codice atto
04139662185, relativa ad Irpef 2020, notificata dopo il 30.5.2024 ai sensi dell'art. 36 ter del Dpr n. 600/73, dell'importo di € 8.473,49; solleva i seguenti motivi:
1.1. Violazione dell'art. 165 del TUIR e degli artt. 15 e 24 della Convenzione Italia-Svizzera del 9.3.1976.
1.2. Difetto di motivazione della comunicazione di irregolarità opposta - Violazione dell'art. 7 dello Statuto del contribuente e dell'art. 56 del Dpr n. 633/72.
1.3. Difetto assoluto di prova - Violazione dell'art. 2697 c.c. e dell'art. 7, comma 5 bis, del D.Lgs. n. 546/92.
2. Si è costituita con controdeduzioni l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale I di Roma chiedendo il rigetto del ricorso per infondatezza dei motivi proposti.
3. Con memoria ritualmente depositata la ricorrente insisteva ulteriormente nelle argomentazioni proposte con il ricorso replicando alle controdeduzioni di parte resistente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
4. Il ricorso merita accoglimento con riguardo al primo motivo proposto, risultando le ulteriori doglianze assorbite nel deliberato annullamento dell'atto impugnato.
Segnatamente la Convenzione Italia-Svizzera del 9.3.1976, destinata, come pacificamente ammesso da entrambe le parti, a prevalere sulle norme interne, all'art. 15, comma 1, stabilisce che lo stipendio che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di un'attività dipendente è imponibile solo in detto
Stato; prevede, altresì, all'art. 24, comma 2, che se un residente in Italia possiede elementi di reddito che sono imponibili in Svizzera, l'Italia, nel calcolare le proprie imposte sul reddito include nella base imponibile di tali imposte detti elementi di reddito. In tal caso, l'Italia deve dedurre dalle imposte così calcolate l'imposta sui redditi pagata in Svizzera, ma l'ammontare della deduzione non può eccedere la quota di imposta italiana attribuibile ai predetti elementi di reddito nella proporzione in cui gli stessi concorrono alla formazione del reddito complessivo.
Ora rileva la Corte che dall'esame dell'atto impugnato non è dato di comprendere per quale motivo l'Ufficio non abbia riconosciuto alla ricorrente la deduzione rappresentata dal credito d'imposta pari alle imposte versate in Svizzera, autoliquidato in sede di dichiarazione dei redditi;
così facendo nell'atto impugnato risulta violato il principio del divieto della doppia imposizione, in quanto, la contribuente, dopo avere pagato regolarmente le imposte per i redditi percepiti in Svizzera, le pagherebbe nuovamente in Italia, unitamente ai redditi percepiti nel nostro Paese.
Viceversa, l'invocata applicazione del principio del cd split year di cui all'art 4, paragrafo 4, della Convenzione avrebbe richiesto che l'Irpef fosse calcolata solo per il periodo lavorato in Italia e che fosse eliminato dalla dichiarazione il reddito estero già tassato in Svizzera.
Stante la soccombenza parte resistente deve essere condannata al pagamento in favore della ricorrente delle spese di lite liquidate, sulla base del valore della controversia, in € 1.500,00 oltre spese generali ed accessori di legge.
P.Q.M.
la Corte accoglie il ricorso e condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite liquidate in euro
1.500 oltre spese generali e accessori di legge.
Roma, 12 dicembre 2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
dott. Roberto M Carrelli Palombi di Montrone dott. Roberto Russo