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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 03/12/2025, n. 1096 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 1096 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Reggio di Calabria
Sezione Civile
R.G. 108/2021
La Corte D'Appello di Reggio di Calabria, sezione civile, in persona dei magistrati:
PA Morabito Presidente
EL Morrone Consigliera rel.
Viviana Cusolito Consigliera ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. ), con il Parte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. PEDACE ULISSE ANTONIO
appellante e
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 C.F._1 dell'avv. COTRONEO ATTILIO appellato
CONCLUSIONI
per parte appellante: - in via preliminare, in riforma totale della sentenza appellata, ed in accoglimento del presente appello, dichiarare l'inammissibilità dell'azione ex adverso proposta per quanto dedotto in narrativa;
- in via gradata, accertare e dichiarare il difetto Parte di giurisdizione dell'AGO a favore della per le ragioni compiutamente indicate in narrativa - in via principale e nel merito, in riforma totale della sentenza appellata, ed in accoglimento del presente appello, rigettare la domanda di controparte in quanto infondata, per le ragioni compiutamente indicate in narrativa;
- in ogni caso, con vittoria di spese, competenze e onorari con il beneficio della distrazione ex art 93 c.p.c” per parte appellata: insiste per la declaratoria di inammissibilità dell'appello ex adverso proposto, ovvero per il suo rigetto in quanto temerario ed infondato, con vittoria di spese e compensi del giudizio da distrarsi ai sensi dell'art. 93 c.p.c., in favore dell'avvocato costituito.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 21.09.2018, si opponeva al Controparte_1 pignoramento di credito presso terzi ex artt. 72 bis e 48 bis del DPR 602/1973 da parte dell' (di seguito , lamentandone l'illegittimità Parte_1 CP_2 per:
a) violazione dell'art. 46 del D.P.R. 602/73;
b) violazione del principio del ne bis in idem per aver notificato altro pignoramento con le stesse parti e lo stesso terzo;
c) violazione dell'art 7 lett. “m” del DL 70 del 2011, convertito in legge 106 del 2011;
d) violazione dell'art. 545 c.p.c. preliminarmente contestava il difetto di giurisdizione, atteso che la cartella sottesa CP_2 al pignoramento aveva ad oggetto Iva ed Irpef, ed eccepiva l'inammissibilità dell'opposizione ai sensi dell'art. 57 DPR 602/1973, e nel merito sosteneva l'infondatezza dell'opposizione.
Il GE sospendeva l'esecuzione, per cui introduceva il giudizio di merito ex art. CP_2
616 c.p.c., insistendo nelle eccezioni preliminari e – nel merito – insisteva per il rigetto dell'opposizione, evidenziando l'inapplicabilità dell'art 46 del D.P.R. 602/73, essendo divenuto il Concessionario un ente pubblico economico nazionale.
Con sentenza n. 770/2020 il Tribunale di Reggio Calabria dichiarava l'illegittimità del pignoramento per incompetenza territoriale.
Con atto di citazione del 27.02.2021, impugnava la sentenza chiedendone la CP_2 riforma nei termini indicati in epigrafe, lamentando:
1. “violazione di legge art. 57 d.p.r. 602/73 – omessa motivazione – inammissibilità”, non avendo il giudice di prime cure risposto all'eccezione preliminare di inammissibilità dell'opposizione ex art. 617 c.p.c. in difetto di contestazione dell'impignorabilità dei beni;
pag. 2/5 2. “violazione di legge – omessa e/o motivazione contraddittoria – difetto di giurisdizione”, poiché il credito portato ad esecuzione è tributario e la sentenza impugnata ha erroneamente utilizzato i principi di cui alla sentenza n. 9833/2018 della Corte di cassazione;
3. “in ordine all'art 46 del d.pr. 602/73”, la disposizione doveva ritenersi inapplicabile ad ente pubblico economico nazionale e non assimilabile ai CP_2 concessionari privati con competenza locale;
Si costituiva in giudizio , che affermava la correttezza della Controparte_1 decisione del Tribunale di Reggio Calabria e sosteneva la corretta individuazione della giurisdizione del giudice ordinario, confermata dalla pronuncia delle Sezioni Unite della
Corte di cassazione n. 21642 del 2021, nonché la fondatezza dell'opposizione, concludendo per il rigetto dell'appello.
Sulle conclusioni come innanzi precisate, la causa è stata riservata in decisione ai sensi dell'art. 352 cod. proc. civ., alla scadenza dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
2. L'appello è inammissibile.
Si deve, preliminarmente, osservare che i motivi di opposizione articolati da nell'originario atto di opposizione erano qualificabili come Controparte_1 opposizione alla esecuzione limitatamente alla pignorabilità degli stipendi ed indennità ex art. 545 c.p.c.), mentre per la residua parte si trattava di opposizione agli atti esecutivi.
Difatti, la contestazione della competenza territoriale dell'agente di riscossione costituisce evidentemente un'opposizione agli atti esecutivi, poiché contesta il quomodo dell'esecuzione e non l'an della stessa. La medesima conclusione vale per i motivi
(peraltro non riproposti nella fase di merito dell'opposizione) di violazione dell'art. 7 lett. M del DL 70 del 2011 e di duplicazione illegittima delle procedure esecutive.
Tanto implica la inammissibilità dell'appello per il terzo motivo di impugnazione, visto che la sentenza che definisce l'opposizione agli atti esecutivi non è appellabile.
Anche il motivo di appello sub 3), in cui l'appellante lamenta l'omessa pronuncia sulla eccezione di inammissibilità dell'opposizione ex art. 57 DPR, è inammissibile in quanto diretto alla riforma della decisione limitatamente alla opposizione agli atti esecutivi. pag. 3/5 3.L'appellante, inoltre, nulla contesta in merito alla pignorabilità dei beni, unico motivo di opposizione alla esecuzione, assorbito dalla decisione di illegittimità del pignoramento per motivi formali ex art. 617 c.p.c.
Alla luce delle richieste dell'appellante, pertanto, diviene inammissibile per carenza di interesse anche il motivo di impugnazione sub 2) relativo alla giurisdizione, visto che l'eventuale esame ed accoglimento di questo motivo da parte della Corte non potrebbe che avvenire con riferimento all'unico punto dell'originaria opposizione che può essere qualificato come opposizione all'esecuzione, rispetto al quale l'appellante nulla ha dedotto o eccepito. L'eventuale affermazione della giurisdizione del giudice tributario
(che, per inciso, non sussiste in difetto di contestazione del titolo esecutivo) non avrebbe alcun effetto utile per l'appellante, rimanendo ferma la pronuncia di illegittimità del pignoramento emessa dal Tribunale di Reggio Calabria sull'opposizione agli atti esecutivi e mancando un motivo di gravame in relazione alla pignorabilità dei beni.
Solo nel caso in cui l'appellante avesse lamentato l'omessa pronuncia sul motivo di opposizione all'esecuzione, infatti, l'appello sarebbe stato ammissibile. In caso analogo, la Corte di cassazione ha infatti rilevato che “in caso di contestuale proposizione di opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. e dell'art. 617 c.p.c., ove vengano decisi solo i motivi qualificabili come opposizione agli atti esecutivi, la denunzia di omessa pronunzia sugli altri motivi, integranti opposizione all'esecuzione, va proposta mediante appello e non con ricorso straordinario per cassazione”. (Cass. Sez. 6, 14/02/2020, n.
3722, Rv. 657020 - 01).
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate utilizzando le tariffe previste dal D.M. 55/2014, come aggiornate dal D.M. 147 del 2022, applicabile alle liquidazioni effettuate dopo la sua entrata in vigore anche per le fasi ed i gradi di giudizio precedenti, nei seguenti termini: €1.489,00 per la fase di studio, € 956,00 per la fase introduttiva, € 2.163,00 per la fase di trattazione, € 2.552,00 per la fase decisionale, per un totale di € 7.160,00.
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
P.Q.M.
pag. 4/5 La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
avverso la sentenza del Tribunale di Reggio Parte_1
Calabria n. 770/2020, così provvede:
1. dichiara inammissibile l'appello;
2. condanna la parte appellante al pagamento, in favore della parte appellata, delle spese del doppio grado/del presente grado del giudizio, che liquida in € 7.160,00, oltre 15 % per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. Attilio Cotroneo;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, in favore dell'erario di un importo ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame, se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio della sezione civile, in data 3 dicembre 2025
La Consigliera est. La Presidente
EL Morrone PA Morabito
pag. 5/5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Reggio di Calabria
Sezione Civile
R.G. 108/2021
La Corte D'Appello di Reggio di Calabria, sezione civile, in persona dei magistrati:
PA Morabito Presidente
EL Morrone Consigliera rel.
Viviana Cusolito Consigliera ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. ), con il Parte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. PEDACE ULISSE ANTONIO
appellante e
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 C.F._1 dell'avv. COTRONEO ATTILIO appellato
CONCLUSIONI
per parte appellante: - in via preliminare, in riforma totale della sentenza appellata, ed in accoglimento del presente appello, dichiarare l'inammissibilità dell'azione ex adverso proposta per quanto dedotto in narrativa;
- in via gradata, accertare e dichiarare il difetto Parte di giurisdizione dell'AGO a favore della per le ragioni compiutamente indicate in narrativa - in via principale e nel merito, in riforma totale della sentenza appellata, ed in accoglimento del presente appello, rigettare la domanda di controparte in quanto infondata, per le ragioni compiutamente indicate in narrativa;
- in ogni caso, con vittoria di spese, competenze e onorari con il beneficio della distrazione ex art 93 c.p.c” per parte appellata: insiste per la declaratoria di inammissibilità dell'appello ex adverso proposto, ovvero per il suo rigetto in quanto temerario ed infondato, con vittoria di spese e compensi del giudizio da distrarsi ai sensi dell'art. 93 c.p.c., in favore dell'avvocato costituito.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 21.09.2018, si opponeva al Controparte_1 pignoramento di credito presso terzi ex artt. 72 bis e 48 bis del DPR 602/1973 da parte dell' (di seguito , lamentandone l'illegittimità Parte_1 CP_2 per:
a) violazione dell'art. 46 del D.P.R. 602/73;
b) violazione del principio del ne bis in idem per aver notificato altro pignoramento con le stesse parti e lo stesso terzo;
c) violazione dell'art 7 lett. “m” del DL 70 del 2011, convertito in legge 106 del 2011;
d) violazione dell'art. 545 c.p.c. preliminarmente contestava il difetto di giurisdizione, atteso che la cartella sottesa CP_2 al pignoramento aveva ad oggetto Iva ed Irpef, ed eccepiva l'inammissibilità dell'opposizione ai sensi dell'art. 57 DPR 602/1973, e nel merito sosteneva l'infondatezza dell'opposizione.
Il GE sospendeva l'esecuzione, per cui introduceva il giudizio di merito ex art. CP_2
616 c.p.c., insistendo nelle eccezioni preliminari e – nel merito – insisteva per il rigetto dell'opposizione, evidenziando l'inapplicabilità dell'art 46 del D.P.R. 602/73, essendo divenuto il Concessionario un ente pubblico economico nazionale.
Con sentenza n. 770/2020 il Tribunale di Reggio Calabria dichiarava l'illegittimità del pignoramento per incompetenza territoriale.
Con atto di citazione del 27.02.2021, impugnava la sentenza chiedendone la CP_2 riforma nei termini indicati in epigrafe, lamentando:
1. “violazione di legge art. 57 d.p.r. 602/73 – omessa motivazione – inammissibilità”, non avendo il giudice di prime cure risposto all'eccezione preliminare di inammissibilità dell'opposizione ex art. 617 c.p.c. in difetto di contestazione dell'impignorabilità dei beni;
pag. 2/5 2. “violazione di legge – omessa e/o motivazione contraddittoria – difetto di giurisdizione”, poiché il credito portato ad esecuzione è tributario e la sentenza impugnata ha erroneamente utilizzato i principi di cui alla sentenza n. 9833/2018 della Corte di cassazione;
3. “in ordine all'art 46 del d.pr. 602/73”, la disposizione doveva ritenersi inapplicabile ad ente pubblico economico nazionale e non assimilabile ai CP_2 concessionari privati con competenza locale;
Si costituiva in giudizio , che affermava la correttezza della Controparte_1 decisione del Tribunale di Reggio Calabria e sosteneva la corretta individuazione della giurisdizione del giudice ordinario, confermata dalla pronuncia delle Sezioni Unite della
Corte di cassazione n. 21642 del 2021, nonché la fondatezza dell'opposizione, concludendo per il rigetto dell'appello.
Sulle conclusioni come innanzi precisate, la causa è stata riservata in decisione ai sensi dell'art. 352 cod. proc. civ., alla scadenza dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
2. L'appello è inammissibile.
Si deve, preliminarmente, osservare che i motivi di opposizione articolati da nell'originario atto di opposizione erano qualificabili come Controparte_1 opposizione alla esecuzione limitatamente alla pignorabilità degli stipendi ed indennità ex art. 545 c.p.c.), mentre per la residua parte si trattava di opposizione agli atti esecutivi.
Difatti, la contestazione della competenza territoriale dell'agente di riscossione costituisce evidentemente un'opposizione agli atti esecutivi, poiché contesta il quomodo dell'esecuzione e non l'an della stessa. La medesima conclusione vale per i motivi
(peraltro non riproposti nella fase di merito dell'opposizione) di violazione dell'art. 7 lett. M del DL 70 del 2011 e di duplicazione illegittima delle procedure esecutive.
Tanto implica la inammissibilità dell'appello per il terzo motivo di impugnazione, visto che la sentenza che definisce l'opposizione agli atti esecutivi non è appellabile.
Anche il motivo di appello sub 3), in cui l'appellante lamenta l'omessa pronuncia sulla eccezione di inammissibilità dell'opposizione ex art. 57 DPR, è inammissibile in quanto diretto alla riforma della decisione limitatamente alla opposizione agli atti esecutivi. pag. 3/5 3.L'appellante, inoltre, nulla contesta in merito alla pignorabilità dei beni, unico motivo di opposizione alla esecuzione, assorbito dalla decisione di illegittimità del pignoramento per motivi formali ex art. 617 c.p.c.
Alla luce delle richieste dell'appellante, pertanto, diviene inammissibile per carenza di interesse anche il motivo di impugnazione sub 2) relativo alla giurisdizione, visto che l'eventuale esame ed accoglimento di questo motivo da parte della Corte non potrebbe che avvenire con riferimento all'unico punto dell'originaria opposizione che può essere qualificato come opposizione all'esecuzione, rispetto al quale l'appellante nulla ha dedotto o eccepito. L'eventuale affermazione della giurisdizione del giudice tributario
(che, per inciso, non sussiste in difetto di contestazione del titolo esecutivo) non avrebbe alcun effetto utile per l'appellante, rimanendo ferma la pronuncia di illegittimità del pignoramento emessa dal Tribunale di Reggio Calabria sull'opposizione agli atti esecutivi e mancando un motivo di gravame in relazione alla pignorabilità dei beni.
Solo nel caso in cui l'appellante avesse lamentato l'omessa pronuncia sul motivo di opposizione all'esecuzione, infatti, l'appello sarebbe stato ammissibile. In caso analogo, la Corte di cassazione ha infatti rilevato che “in caso di contestuale proposizione di opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. e dell'art. 617 c.p.c., ove vengano decisi solo i motivi qualificabili come opposizione agli atti esecutivi, la denunzia di omessa pronunzia sugli altri motivi, integranti opposizione all'esecuzione, va proposta mediante appello e non con ricorso straordinario per cassazione”. (Cass. Sez. 6, 14/02/2020, n.
3722, Rv. 657020 - 01).
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate utilizzando le tariffe previste dal D.M. 55/2014, come aggiornate dal D.M. 147 del 2022, applicabile alle liquidazioni effettuate dopo la sua entrata in vigore anche per le fasi ed i gradi di giudizio precedenti, nei seguenti termini: €1.489,00 per la fase di studio, € 956,00 per la fase introduttiva, € 2.163,00 per la fase di trattazione, € 2.552,00 per la fase decisionale, per un totale di € 7.160,00.
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
P.Q.M.
pag. 4/5 La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
avverso la sentenza del Tribunale di Reggio Parte_1
Calabria n. 770/2020, così provvede:
1. dichiara inammissibile l'appello;
2. condanna la parte appellante al pagamento, in favore della parte appellata, delle spese del doppio grado/del presente grado del giudizio, che liquida in € 7.160,00, oltre 15 % per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. Attilio Cotroneo;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, in favore dell'erario di un importo ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame, se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio della sezione civile, in data 3 dicembre 2025
La Consigliera est. La Presidente
EL Morrone PA Morabito
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