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Sentenza 29 aprile 2025
Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 29/04/2025, n. 2619 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2619 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
Sezione VII
Così composta:
dr Franco Petrolati Presidente rel.
dr sa Assunta Marini Consigliere
dr sa Anna Maria Giampaolino Consigliere
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 2455/2021 r.g. vertente tra
, difeso dall'avv. Gennaro Contardi Parte_1
APPELLANTE
e
, difesa dall'avv. Giuseppe Sirgiovanni Controparte_1
APPELLATA
CONCLUSIONI
Le parti precisano le conclusioni all'udienza in data 26.2.2025.
1
Con atto notificato nel dicembre 2017 deduce che: con scrittura Parte_1
del 28.9.1994 e (vedova , Parte_1 Controparte_1 CP_2 Pt_1
comproprietari del villino in Frascati, via Tuscolana 116, hanno assegnato a ciascuno una
“zona di vita” dell'immobile, prevedendo in particolare l'assegnazione della zona centrale alla loro madre, nel corso del giudizio di divisione della comproprietà del villino, CP_2
promosso nel 2010, muore la madre in data 14.4.2014 ed si appropria Controparte_1
della zona centrale di vita;
il Tribunale di Velletri con ordinanza ex art.186ter c.p.c. in data
26.1.2016 ordina ad di consegnare a le chiavi di ingresso Controparte_1 Parte_1
alla predetta zona di vita;
con sentenza n. 2525/2017, in data 15.9.2017, il medesimo
Tribunale respinge l'opposizione agli atti esecutivi proposta da in Controparte_1
relazione all'esecuzione per rilascio avviata da con ulteriore sentenza n. Parte_2
2859/2017, in data 13.10.2017, lo stesso Tribunale pronuncia lo scioglimento della comunione assegnando ad la zona di vita del villino. Conviene, pertanto, in giudizio Controparte_1
instando per la condanna al pagamento di un terzo – pari alla quota di Controparte_1
comproprietà - dell'indennizzo per l'occupazione della predetta porzione, completamente arredata, nel periodo dal 14.4.2014 (decesso della madre) al 13.10.2017 (sentenza di divisione), stimata in € 49.000,00.
resiste e spiega domanda riconvenzionale per la condanna al Controparte_1
pagamento dell'indennità di occupazione di altre porzioni del villino, ai piani terra e primo, stimata in € 45.807,96.
Il Tribunale di Velletri con sentenza n. 522/2021 respinge tutte le domande e compensa le spese processuali. Al riguardo ritiene che: la sentenza di divisione retroagisce negli effetti all'apertura della successione di ed implica la caducazione delle zone di CP_2
vita; a seguito della morte della madre, era divenuta comproprietaria per Controparte_1
2 due terzi dell'immobile; non è stata poi dimostrata l'occupazione abusiva posta a fondamento della domanda riconvenzionale.
Avverso la predetta sentenza propone appello concludendo, nel Parte_1
merito, per l'accoglimento della domanda e, in sede istruttoria, per la c.t.u. ai fini della stima dell'indennità di occupazione.
Al riguardo deduce due motivi: 1) gli effetti della divisione decorrono dalla data della sentenza;
si è in precedenza appropriata dell'intera zona di vita già Controparte_1
assegnata alla madre e si è rifiutata di consegnare all'appellante il compossesso di tale porzione spettante a costui per un terzo;
2) è erronea la compensazione delle spese processuali.
Si costituisce ontestando la fondatezza del gravame. Controparte_1
La Corte così ragiona su entrambi i motivi.
chiede di essere risarcito del danno patito per la lesione del Parte_1
compossesso, per la quota di un terzo, della c.d. zona di vita del villino in comproprietà con la sorella, titolare dei residui due terzi.
A seguito, tuttavia, del giudizio di scioglimento della comunione, definito con sentenza del Tribunale di Velletri n. 2859/2017, ciascun originario partecipante è da considerare, sin dalla morte della madre, come se non abbia mai avuto la contitolarità dei beni diversi da quelli assegnati (artt.1116, 757 c.c.); ogni ragione di credito eventualmente maturata nel periodo antecedente alla pronuncia giudiziale di divisione, con riguardo alla originaria comunione, può trovare idoneo riconoscimento nel giudizio di scioglimento della originaria contitolarità, all'esito del quale la situazione di comunione è da escludere con effetto retroattivo.
In ordine, poi, alla dimostrazione del danno patrimoniale da occupazione abusiva,
l'odierno appellante si è comunque limitato ad insistere per la c.t.u. estimativa senza fornire
3 specifici elementi di valutazione ai fini della individuazione delle concrete ed effettive utilità delle quali sarebbe stato privato, avuto riguardo, in particolare, alla destinazione che sarebbe stata assegnata alla porzione immobiliare indicata come “zona di vita”; di qui l'inammissibilità di una indagine tecnica con finalità esplorative.
Persistono, comunque, le ragioni che hanno già indotto il Tribunale alla compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Roma, definitivamente pronunciando:
- respinge l'appello proposto da avverso la sentenza del tribunale Parte_1
di Velletri n. 522/2021;
- dichiara compensate le spese processuali del grado;
- dichiara che l'appellante è tenuto al pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell'art.13, comma 1 quater, dpr n. 115/2002
Roma, 29.4.2025
IL PRESIDENTE est.
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