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Sentenza 4 dicembre 2024
Sentenza 4 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 04/12/2024, n. 199 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 199 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 343 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PRATO
SEZIONE UNICA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Lucia Schiaretti Presidente rel. dott. Costanza Comunale Giudice dott. Giulia Simoni Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 343 /2024 promossa da:
rappresentata e difesa dall'Avv. RINDI MARGHERITA Parte_1
RICORRENTE contro rappresentato e difeso dall'Avv. MARI GIACOMO CP_1
CONVENUTO
Pubblico Ministero -sede-
INTERVENUTO
Avente ad oggetto: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
CONCLUSIONI
Parte ricorrente e Parte convenuta congiuntamente: “Voglia il Tribunale, visto l'accordo delle parti, a parziale modifica delle condizioni di cui al decreto n. cron.2997/2023 rg. 1511/2022 così disporre :-
Per_ Confermare l'affido del figlio minore in via condivisa ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre;
- salvo diversi accordi di volta in volta tra i genitori, il padre potrà vedere e tenere con sè il
pagina 1 di 4 figlio il mercoledi ed il sabato dalle 13 alle 15,30 oppure, sempre negli stessi giorni. dalle 18 sino alle 22,30 tenuto conto della volontà del figlio, già espressa ai genitori, di pernottare dalla madre. Per quanto riguarda le vacanze natalizie, pasquali ed estive restano ferme le condizioni del decreto n. cron.2997/2023 rg.
1511/2022 e sempre comunque ferma la volonta' del figlio, qualora non volesse pernottare col padre;
- rovvederà al mantenimento del figlio a mezzo del versamento della somma mensile di €.350,00, CP_1
con rivalutazione Istat a decorrere da aprile 2025 , con obbligo di provvedere a decorrere dal mese di dicembre 2024, somma da versarsi entro il 20 di ogni mese oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie;
- si obbliga a rimborsare il 50% di quanto versato dalla madre per le spese CP_1
relative ad una visita oculistica ed una ortopedica all'anno senza necessità di previo accordo tra i genitori;
- si obbliga al versamento a favore delle madre della somma di €. 1.000,00 (mille/oo)= per CP_2
arretrati, a titolo di mantenimento per il figlio, dovuti dal deposito del ricorso fino a ottobre 2024, compreso da versarsi entro e non oltre il 25.12.24;- i Sig.rri e concordano per la CP_1 Parte_1
compensazione delle spese di lite relative al presente giudizio”.
Pubblico ministero: “Visto del ministero del 20 novembre 2024”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
In data 18.03.2024 ha depositato ricorso ex art 473 bis 12 e ss, chiedendo al Parte_1
Giudice adito di pronunciarsi sull'affidamento del minore nato il [...] dall'unione con Per_1
durata circa sette anni, fino alla primavera del 2016, quando il resistente ha lasciato CP_1
la casa familiare.
La ricorrente ha insistito affinché il Giudice, fermo l'affido condiviso della minore ad entrambi i genitori, in parziale riforma del decreto emesso dal Tribunale di Prato nel procedimento RG
1511/2022, ponesse a carico del padre un contributo a titolo di contributo al mantenimento del figlio pari ad euro 450,00 mensili, oltre spese straordinarie al 50% e stabilisse la frequentazione tra padre e figlio con le modalità richieste in ricorso.
Si è costituito il Sig. l quale si è associato alla richiesta di affido condiviso, e chiesto la CP_1
conferma del contributo di euro 220.00 mensili ed in subordine, in caso di modifica del regime di frequentazione padre/figlio, l'aumento del contributo nella misura massima di euro 280,00.
A scioglimento della riserva assunta all'esito dell'udienza del 17 settembre 2024 il Giudice, con ordinanza dell'11.10.2024, rigettate le richieste istruttorie delle parti, preso atto dell'accordo raggiunto sul contributo al mantenimento del figlio a carico del padre nella misura di euro 350,00
pagina 2 di 4 mensili, ha invitato le parti a valutare la possibilità di trovare un'intesa anche riguardo il regime di frequentazione tra padre e figlio.
Alla successiva udienza del 19 novembre 2024, le parti hanno dichiarato di aver raggiunto un accordo e chiesto di depositare conclusioni congiunte
Fissata quindi l'udienza di trattazione scritta del 4 dicembre 2024, le parti hanno rassegnato conclusioni congiunte e la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione, previa trasmissione degli atti al Pubblico Ministero per le proprie conclusioni.
Nulla ha opposto il Pubblico Ministero.
***
Sull'accordo delle parti in ordine all'esercizio della responsabilità genitoriale sul figlio nato il Per_1
10.01.2010, il Tribunale rileva l'insussistenza di ostacoli al recepimento delle condizioni concordate;
queste ultime, in conformità dell'art. 337-ter c.c., appaiono anzi confacenti al superiore interesse del figlio a conservare un rapporto continuativo ed equilibrato con ciascuno dei genitori e a ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi, nonché al soddisfacimento dei bisogni morali e materiali dello stesso, tenuto conto delle condizioni economiche dei coniugi e del tempo trascorso con ciascun genitore.
Tale accordo può essere pertanto omologato, senza necessità di procedere all'ascolto del minore, che appare manifestamente superfluo e contrario al suo interesse.
Infine, il Collegio si limita a prendere atto dell'accordo dei ricorrenti in relazione alle questioni non strettamente inerenti al procedimento instaurato.
Stante il raggiungimento dell'accordo, le spese del giudizio sono integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, nel contraddittorio delle parti, ogni altra eccezione o istanza disattesa o assorbita, in considerazione dell'accordo delle parti, a parziale modifica delle condizioni di cui al decreto n. cron.2997/2023 rg. 1511/2022 così provvede:
1) omologa l'accordo delle parti relativo all'esercizio della responsabilità genitoriale alle condizioni che di seguito si trascrivono:
- Conferma l'affido del figlio minore in via condivisa ad entrambi i genitori con Per_1
collocamento prevalente presso la madre;
- salvo diversi accordi di volta in volta tra i genitori, il padre potrà vedere e tenere con séil figlio il mercoledì ed il sabato dalle 13 alle 15,30 oppure, sempre negli stessi giorni. dalle 18 sino pagina 3 di 4 alle 22,30 tenuto conto della volontà del figlio, già espressa ai genitori, di pernottare dalla madre.
Per quanto riguarda le vacanze natalizie, pasquali ed estive restano ferme le condizioni del decreto n. cron.2997/2023 rg. 1511/2022 e sempre comunque ferma la volontà del figlio qualora non volesse pernottare col padre;
- provvederà al mantenimento del figlio a mezzo del versamento della CP_1 somma mensile di €.350,00 , con rivalutazione Istat a decorrere da aprile 2025 , con obbligo di provvedere a decorrere dal mese di dicembre 2024, somma da versarsi entro il 20 di ogni mese oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie;
- si obbliga a rimborsare il 50% di quanto versato dalla madre per le spese CP_1 relative ad una visita oculistica ed una ortopedica all'anno senza necessità di previo accordo tra i genitori;
2) prende atto che:
- si obbliga al versamento a favore della madre della somma di €. 1.000,00 CP_1
(mille/oo) = per arretrati, a titolo di mantenimento per il figlio, dovuti dal deposito del ricorso fino a ottobre 2024, compreso da versarsi entro e non oltre il 25.12.24;
3) dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Prato, nella camera di consiglio del 4 dicembre 2024, su relazione della dott. Lucia
Schiaretti.
Il Presidente est.
Lucia Schiaretti
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PRATO
SEZIONE UNICA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Lucia Schiaretti Presidente rel. dott. Costanza Comunale Giudice dott. Giulia Simoni Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 343 /2024 promossa da:
rappresentata e difesa dall'Avv. RINDI MARGHERITA Parte_1
RICORRENTE contro rappresentato e difeso dall'Avv. MARI GIACOMO CP_1
CONVENUTO
Pubblico Ministero -sede-
INTERVENUTO
Avente ad oggetto: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
CONCLUSIONI
Parte ricorrente e Parte convenuta congiuntamente: “Voglia il Tribunale, visto l'accordo delle parti, a parziale modifica delle condizioni di cui al decreto n. cron.2997/2023 rg. 1511/2022 così disporre :-
Per_ Confermare l'affido del figlio minore in via condivisa ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre;
- salvo diversi accordi di volta in volta tra i genitori, il padre potrà vedere e tenere con sè il
pagina 1 di 4 figlio il mercoledi ed il sabato dalle 13 alle 15,30 oppure, sempre negli stessi giorni. dalle 18 sino alle 22,30 tenuto conto della volontà del figlio, già espressa ai genitori, di pernottare dalla madre. Per quanto riguarda le vacanze natalizie, pasquali ed estive restano ferme le condizioni del decreto n. cron.2997/2023 rg.
1511/2022 e sempre comunque ferma la volonta' del figlio, qualora non volesse pernottare col padre;
- rovvederà al mantenimento del figlio a mezzo del versamento della somma mensile di €.350,00, CP_1
con rivalutazione Istat a decorrere da aprile 2025 , con obbligo di provvedere a decorrere dal mese di dicembre 2024, somma da versarsi entro il 20 di ogni mese oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie;
- si obbliga a rimborsare il 50% di quanto versato dalla madre per le spese CP_1
relative ad una visita oculistica ed una ortopedica all'anno senza necessità di previo accordo tra i genitori;
- si obbliga al versamento a favore delle madre della somma di €. 1.000,00 (mille/oo)= per CP_2
arretrati, a titolo di mantenimento per il figlio, dovuti dal deposito del ricorso fino a ottobre 2024, compreso da versarsi entro e non oltre il 25.12.24;- i Sig.rri e concordano per la CP_1 Parte_1
compensazione delle spese di lite relative al presente giudizio”.
Pubblico ministero: “Visto del ministero del 20 novembre 2024”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
In data 18.03.2024 ha depositato ricorso ex art 473 bis 12 e ss, chiedendo al Parte_1
Giudice adito di pronunciarsi sull'affidamento del minore nato il [...] dall'unione con Per_1
durata circa sette anni, fino alla primavera del 2016, quando il resistente ha lasciato CP_1
la casa familiare.
La ricorrente ha insistito affinché il Giudice, fermo l'affido condiviso della minore ad entrambi i genitori, in parziale riforma del decreto emesso dal Tribunale di Prato nel procedimento RG
1511/2022, ponesse a carico del padre un contributo a titolo di contributo al mantenimento del figlio pari ad euro 450,00 mensili, oltre spese straordinarie al 50% e stabilisse la frequentazione tra padre e figlio con le modalità richieste in ricorso.
Si è costituito il Sig. l quale si è associato alla richiesta di affido condiviso, e chiesto la CP_1
conferma del contributo di euro 220.00 mensili ed in subordine, in caso di modifica del regime di frequentazione padre/figlio, l'aumento del contributo nella misura massima di euro 280,00.
A scioglimento della riserva assunta all'esito dell'udienza del 17 settembre 2024 il Giudice, con ordinanza dell'11.10.2024, rigettate le richieste istruttorie delle parti, preso atto dell'accordo raggiunto sul contributo al mantenimento del figlio a carico del padre nella misura di euro 350,00
pagina 2 di 4 mensili, ha invitato le parti a valutare la possibilità di trovare un'intesa anche riguardo il regime di frequentazione tra padre e figlio.
Alla successiva udienza del 19 novembre 2024, le parti hanno dichiarato di aver raggiunto un accordo e chiesto di depositare conclusioni congiunte
Fissata quindi l'udienza di trattazione scritta del 4 dicembre 2024, le parti hanno rassegnato conclusioni congiunte e la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione, previa trasmissione degli atti al Pubblico Ministero per le proprie conclusioni.
Nulla ha opposto il Pubblico Ministero.
***
Sull'accordo delle parti in ordine all'esercizio della responsabilità genitoriale sul figlio nato il Per_1
10.01.2010, il Tribunale rileva l'insussistenza di ostacoli al recepimento delle condizioni concordate;
queste ultime, in conformità dell'art. 337-ter c.c., appaiono anzi confacenti al superiore interesse del figlio a conservare un rapporto continuativo ed equilibrato con ciascuno dei genitori e a ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi, nonché al soddisfacimento dei bisogni morali e materiali dello stesso, tenuto conto delle condizioni economiche dei coniugi e del tempo trascorso con ciascun genitore.
Tale accordo può essere pertanto omologato, senza necessità di procedere all'ascolto del minore, che appare manifestamente superfluo e contrario al suo interesse.
Infine, il Collegio si limita a prendere atto dell'accordo dei ricorrenti in relazione alle questioni non strettamente inerenti al procedimento instaurato.
Stante il raggiungimento dell'accordo, le spese del giudizio sono integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, nel contraddittorio delle parti, ogni altra eccezione o istanza disattesa o assorbita, in considerazione dell'accordo delle parti, a parziale modifica delle condizioni di cui al decreto n. cron.2997/2023 rg. 1511/2022 così provvede:
1) omologa l'accordo delle parti relativo all'esercizio della responsabilità genitoriale alle condizioni che di seguito si trascrivono:
- Conferma l'affido del figlio minore in via condivisa ad entrambi i genitori con Per_1
collocamento prevalente presso la madre;
- salvo diversi accordi di volta in volta tra i genitori, il padre potrà vedere e tenere con séil figlio il mercoledì ed il sabato dalle 13 alle 15,30 oppure, sempre negli stessi giorni. dalle 18 sino pagina 3 di 4 alle 22,30 tenuto conto della volontà del figlio, già espressa ai genitori, di pernottare dalla madre.
Per quanto riguarda le vacanze natalizie, pasquali ed estive restano ferme le condizioni del decreto n. cron.2997/2023 rg. 1511/2022 e sempre comunque ferma la volontà del figlio qualora non volesse pernottare col padre;
- provvederà al mantenimento del figlio a mezzo del versamento della CP_1 somma mensile di €.350,00 , con rivalutazione Istat a decorrere da aprile 2025 , con obbligo di provvedere a decorrere dal mese di dicembre 2024, somma da versarsi entro il 20 di ogni mese oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie;
- si obbliga a rimborsare il 50% di quanto versato dalla madre per le spese CP_1 relative ad una visita oculistica ed una ortopedica all'anno senza necessità di previo accordo tra i genitori;
2) prende atto che:
- si obbliga al versamento a favore della madre della somma di €. 1.000,00 CP_1
(mille/oo) = per arretrati, a titolo di mantenimento per il figlio, dovuti dal deposito del ricorso fino a ottobre 2024, compreso da versarsi entro e non oltre il 25.12.24;
3) dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Prato, nella camera di consiglio del 4 dicembre 2024, su relazione della dott. Lucia
Schiaretti.
Il Presidente est.
Lucia Schiaretti
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