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Sentenza 25 ottobre 2025
Sentenza 25 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 25/10/2025, n. 1072 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 1072 |
| Data del deposito : | 25 ottobre 2025 |
Testo completo
Repubblica italiana
In nome del popolo italiano
Corte d'appello di Catanzaro
Sezione seconda civile
La Corte d'appello, riunita in camera di consiglio e composta dai dottori
NA RR presidente
Antonio Rizzuti consigliere
AN AR HI consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 573/2019 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, avente a oggetto un'opposizione a decreto ingiuntivo in materia di fideiussione e vertente
TRA
(C.F.: ), difeso dall'avvocato Parte_1 C.F._1
LA De ZI
Parte appellante e
(P.I. n. ), e per essa, in qualità Controparte_1 P.IVA_1
di mandataria con rappresentanza, (P.I. ), CP_2 P.IVA_2
difesa dall'avvocato Luigi Sinisi
Parte appellata
Conclusioni delle parti
Per la parte appellante: “In via preliminare 1) In riforma della sentenza impugnata, dichiararsi improcedibile la domanda monitoria
1 proposta dal creditore opposto per mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione nel termine perentorio stabilito dal Giudice e conseguentemente revocarsi il decreto ingiuntivo n. 143/2016 del
26/04/2016 del Tribunale di Paola nella parte in cui condanna Parte_1
in qualità di fideiussore.
[...]
2) Si conferma il disconoscimento formalmente ex art. 215 n.2 delle sottoscrizioni tutte delle fideiussioni attribuite all'odierno attore e di cui al doc. n. G) allegato al decreto ingiuntivo n. 143/2016 del Tribunale di Paola emesso, al quale le fideiussioni non sono quindi opponibili e, conseguentemente, revocare il predetto decreto ingiuntivo nella parte relativa alla condanna nei confronti di in Parte_1
qualità di fideiussore.
Nel merito
1) Rigettarsi l'appello incidentale subordinato di controparte in quanto infondato in fatto e in diritto. 2) Dichiararsi la nullità dell'atto di fideiussione 15/03/2006 e di cui al doc. n. G) allegato al ricorso per decreto ingiuntivo de quo per mancata trasmissione della informativa precontrattuale prevista dalla normativa vigente in materia di trasparenza bancaria e, conseguentemente revocare il D.I. N.143/16 emesso in data
26/04/2016 dal Tribunale di Paola, nella parte in cui condanna Parte_1
in qualità di fideiussore.
[...]
IN OGNI CASO
Spese, anche generali, e compenso professionale del presente grado di giudizio interamente rifusi, e distrazione degli stessi a favore dello scrivente procuratore antistatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c.”
Per la parte appellata: “1) rigettare l'appello confermando l'impugnata sentenza del Tribunale di Paola n. 80/2019, pubblicata il
01/02/2019; 2) in via subordinata nella denegata ipotesi in cui la Corte di
Appello ritenesse che l'onere dell'introduzione della procedura di
2 mediazione incombesse sull'appellata/opposta, considerare tempestiva ed ammissibile la procedura di mediazione introdotta dalla Banca e dichiarare comunque l'improcedibilità dell'opposizione e la conseguente definitività del decreto ingiuntivo non avendo l'appellante partecipato alla procedura di mediazione;
3) in via subordinata, nel merito, rigettare nel l'appello in quanto infondato in fatto e diritto, e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo opposto;
4) in ulteriore subordine, accertare e conseguentemente condannare l'appellante/opponente al pagamento di quanto risulterà a credito della appellata/opposta; 5) con vittoria di CP_3
spese e compensi del doppio grado di giudizio.”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
E MOTIVI DELLA DECISIONE
Il giudizio di primo grado risulta esaurientemente esposto nella sentenza impugnata nei termini che seguono: “Con atto di citazione, notificato il 24.06.2016 e depositato il 30.06.2016, ha Parte_1
proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 143/16, emesso dal
Tribunale di Paola il 26.04.2016 e notificato in data 16.05.2016, con cui gli è stato ingiunto il pagamento, in favore della e, per Controparte_4
essa, quale sua mandataria con rappresentanza, della della CP_2
somma di € 180.723,83, oltre interessi legali dal 23.07.2015 sino al saldo, nonché delle spese procedurali, liquidate nella somma complessiva di €
2.506,50, oltre accessori come per legge.
L'opponente ha rilevato che l'anzidetto decreto ingiuntivo è stato emesso, in forma provvisoriamente esecutiva, nei suoi confronti quale fideiussore della società (oltre che nei confronti di un terzo Controparte_5
soggetto, tale , anch'egli nella medesima qualità di Persona_1
fideiussore). Ha, tuttavia, formalmente disconosciuto, ai sensi dell'art. 215 n. 2 c.p.c., tutte le sottoscrizioni, a lui attribuite, apposte nel corpo dell'atto di fideiussione del 15.03.2016 (depositato unitamente al ricorso
3 monitorio mediante l'allegato G) ed, altresì, ha eccepito la nullità del medesimo atto di fideiussione in ragione della mancata trasmissione dell'informativa precontrattuale prevista dalla normativa vigente in materia di trasparenza bancaria (non essendo stata barrata la relativa casella, a prescindere dalla sua sottoscrizione) (cfr. le conclusioni formalizzate nell'atto introduttivo del giudizio). Ha, quindi, richiesto la revoca del sopraindicato decreto ingiuntivo nella parte relativa alla condanna disposta nei suoi confronti quale fideiussore della predetta società, con vittoria delle spese e competenze di lite, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore dell'avvocato antistatario per dichiarato anticipo.
Con comparsa del 7.10.2016 si è costituita in giudizio l CP_4
e, per essa, quale sua mandataria con rappresentanza, la
[...] CP_2
la quale, nell'impugnare e contestare quanto ex adverso dedotto e
[...]
richiesto, ha, innanzitutto, rappresentato che il credito oggetto di ingiunzione è scaturito dal contratto di conto corrente di corrispondenza n. 30028297 stipulato, in data 8.06.2004, tra la ex Controparte_6
(successivamente divenuta
[...] Controparte_7
e la società (poi dichiarata fallita dal Tribunale di
[...] Controparte_5
Cosenza con sentenza del 22.07.2015), nonché da due contratti di affidamento del 19.12.2011 (per l'importo di € 50.000,00) e del
19.12.2011 (per l'importo di € 110.000,00) ed, ancora, con preciso riferimento all'opponente, da due atti di fideiussione da lui sottoscritti
(unitamente ad un terzo soggetto, tale , in data Persona_1
8.06.2004 (fino alla concorrenza di € 260.000,00) e 15.03.2006 (fino alla concorrenza di € 481.000,00). Ha, quindi, eccepito, in primo luogo,
l'inammissibilità del disconoscimento ex art. 215 c.p.c. operato da parte opponente, stante la mancata specifica indicazione dell'atto di fideiussione in calce al quale sarebbe stata apposta la sottoscrizione disconosciuta (a nulla rilevando il richiamo al documento allegato al
4 ricorso monitorio di cui alla lettera G, stante il deposito con il medesimo documento di entrambisopraindicati atti di fideiussione sottoscritti dallo stesso opponente). Peraltro, è stato rilevato che, a fronte del disconoscimento operato in riferimento ad un solo atto di fideiussione
(sebbene non specificamente indicato e determinato), l'altro sarebbe, comunque, valido, trattandosi, in ogni caso, di atti contemplanti, come limiti della garanzia prestata, importi superiori al credito oggetto di ingiunzione. Inoltre, in via subordinata (ovvero nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della suddetta eccezione di inammissibilità del disconoscimento operato dall'opponente), la società opposta ha formalizzato un'istanza di verificazione delle sottoscrizioni disconosciute dalla controparte, chiedendo, nel contempo, la nomina di un consulente tecnico d'ufficio, con l'ordine rivolto all'opponente di depositare congrui documenti di comparazione. In ordine, poi, alla mancata trasmissione dell'informativa precontrattuale, la società opposta, nel rilevare l'infondatezza di tale doglianza, ha, tra l'altro, evidenziato l'avvenuta sottoscrizione della relativa clausola da parte dell'opponente, sebbene non barrata (come da quest'ultimo dedotto). Quindi, secondo l'opposta, da tale sottoscrizione sarebbe conseguito il suo esonero dalla dimostrazione dell'avvenuta consegna della predetta informativa (con il superamento delle avverse contestazioni), attestando la stessa sottoscrizione, in un caso, la ricezione della medesima informativa da parte dell'opponente o, nell'altro caso, la rinuncia di quest'ultimo ad avvalersi del relativo diritto. Altresì, nel merito, pur a fronte dell'assenza di qualsivoglia contestazione mossa dalla controparte, la società opposta ha rilevato la legittimità del credito ingiunto, anche alla luce della documentazione già prodotta nella fase monitoria (ovvero i contratti e tutti gli estratti conto dalla data di insorgenza del rapporto sino alla sua estinzione). Pertanto, ha richiesto il rigetto dell'opposizione e, per
5 l'effetto, la conferma integrale del decreto monitorio impugnato o, in subordine, la condanna dell'opponente al pagamento del credito vantato dalla stessa opposta, con la condanna, in ogni caso, della controparte alla rifusione delle spese di lite ed al risarcimento dei danni da lite temeraria.
Alla prima udienza di comparizione delle parti e trattazione
(tenutasi in data 28.02.2017), rigettata l'istanza di sospensione della provvisoria efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo opposto formulata dall'opponente ai sensi dell'art. 649 c.p.c., è stato concesso il termine di quindici giorni (decorrente dalla medesima data del 28.02.2017) per l'attivazione della procedura di mediazione, quale condizione di procedibilità della domanda ex art. 5 del d. lgs. n. 28/2010 (come modificato ed integrato dalla legge n. 98/2013). Quindi, la causa è stata rinviata all'udienza del 03.10.2017 per verificare l'avvenuto esperimento dell'anzidetta procedura di mediazione. In tale ultima udienza, in primo luogo, è stata rilevata l'avvenuta costituzione, in data 21.09.2017, della e, per essa, della quale sua Controparte_1 CP_2
mandataria con rappresentanza, mediante comparsa di intervento ex art. 111 c.p.c.. Tale società, infatti, ha rilevato che, con contratto del
14.07.2017 (il cui avviso è stato debitamente pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana n. 93 dell'8.08.2017), la
[...]
ha acquistato pro soluto dall (ai sensi Controparte_1 Controparte_4
degli artt. 4 e 7 della legge n. 130/1999 e 58 T.u.b.) anche il credito vantato da quest'ultima società nei confrontidell'opponente. Sicché, intervenendo nel giudizio ex art. 111 c.p.c. quale successore a titolo particolare della società opposta, si è riportata integralmente a quanto da quest'ultima dedotto e richiesto, insistendo per il suo accoglimento, con ogni conseguente estromissione. Altresì, sempre all'anzidetta udienza del
28.02.2017, è stata rilevata d'ufficio la mancata attivazione, nel termine di quindici giorni all'uopo concesso, della procedura di mediazione e
6 sono stati, altresì, concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c. anche al fine di consentire alle parti di interloquire in merito all'anzidetto rilievo officioso. Quindi, ritenuta la causa matura per la decisione, è stata fissata l'udienza del 18.10.2018 per la precisazione delle conclusioni. In tale ultima data, pertanto, le parti hanno precisato le conclusioni, insistendo per l'accoglimento delle richieste formulate nei rispettivi scritti difensivi. La causa, quindi, è stata trattenuta in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito degli atti conclusionali.”.
Con la sentenza n. 80/2019, resa il 31.1.2019 a definizione del giudizio n. 953/2016 r.g., il Tribunale di Castrovillari aveva: a) dichiarato l'improcedibilità dell'opposizione proposta da con Parte_1
conseguente definitività del decreto ingiuntivo n. 143/2016 emesso, in data 26.4.2016, dal Tribunale di Paola, in ragione del mancato tempestivo esperimento della procedura di mediazione;
b) rigettato la domanda di risarcimento danni ex art. 96 c.p.c. proposta dall e dalla Controparte_4
e, per esse, dalla quale loro Controparte_1 CP_2
mandataria con rappresentanza;
3) disposto l'integrale compensazione delle spese di lite.
L'appellante ha impugnato la sentenza deducendone l'erroneità per aver il primo giudice individuato nell'opponente il soggetto che avrebbe dovuto instaurare la procedura di mediazione, nonché reiterando le difese di merito svolte in primo grado in relazione al disconoscimento delle sottoscrizioni degli atti di fideiussione e alla nullità di questi ultimi per mancato invio dell'informativa precontrattuale.
Si è costituita in giudizio la e per essa, Controparte_1
in qualità di mandataria con rappresentanza, deducendo CP_2
preliminarmente la correttezza della decisione impugnata nell'individuazione della parte tenuta all'esperimento della procedura di
7 mediazione;
subordinatamente all'eventuale accoglimento del motivo d'appello, ha impugnato incidentalmente la sentenza nella parte in cui è stato ritenuto perentorio il termine fissato dal giudice per l'introduzione del procedimento;
ha, infine, argomentato per l'infondatezza delle difese di merito della controparte.
All'udienza del 12.2.2025 la causa è stata trattenuta in decisione coi termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e di eventuali memorie di replica, decorrenti dal 17.2.2025, data di comunicazione dell'ordinanza ai difensori.
L'appello è fondato e dev'essere accolto per le considerazioni che seguono.
Per le controversie in materia di fideiussione è previsto, quale condizione di procedibilità, l'esperimento di una procedura di mediazione ex art. 5 del d.lgs. n. 28 del 2010.
Nel caso di specie, alla prima udienza ex art. 183 c.p.c. del
28.2.2017 il giudice ha disposto che fosse instaurata la procedura di mediazione, che tuttavia è stata introdotta dalla società opposta soltanto in data 4.4.2017, dunque oltre il termine di 15 giorni decorrente dal
28.2.2017.
Occorre precisare che la natura del termine di 15 giorni entro cui, ai sensi dell'art. 5 d.lgs. n. 28/2010, dev'essere introdotta la procedura di mediazione non può che ritenersi perentoria: diversamente opinando, si priverebbe di senso e giustificazione la prevista sanzione d'improcedibilità.
Da tale considerazione discende l'infondatezza della relativa difesa della parte appellata.
Orbene, nel caso di specie - atteso, come s'è detto, il carattere perentorio del termine - la tardività dell'instaurazione della procedura di
8 mediazione risulta dagli atti: l'introduzione è del 4.4.2017, ed è dunque avvenuta oltre il termine di 15 giorni decorrente dal 28.2.2017.
La Corte di cassazione a sezioni unite, nella sentenza n. 19596 del
18.9.2020, ha affermato: “Nelle controversie soggette a mediazione obbligatoria ai sensi dell'art. 5, comma 1-bis, del d.lgs. n. 28 del 2010, i cui giudizi vengano introdotti con richiesta di decreto ingiuntivo, una volta instaurato il relativo giudizio di opposizione e decise le istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto,
l'onere di promuovere la procedura di mediazione è a carico della parte opposta;
ne consegue che, ove essa non si attivi, alla pronuncia di improcedibilità di cui al citato comma 1-bis conseguirà la revoca del decreto ingiuntivo”.
La parte opposta in primo grado era, quindi, onerata dell'introduzione della procedura di mediazione, e, risultando tardiva la sua proposizione, a nulla rileva che l'opponente non vi abbia presenziato, dirimente essendo, ai fini della procedibilità del giudizio, che la procedura sia (tempestivamente e validamente) avviata.
Dalle considerazioni suesposte e in applicazione dell'orientamento giurisprudenziale prima citato e ormai consolidato discende l'accoglimento dell'appello, con conseguente declaratoria di improcedibilità dell'opposizione a decreto ingiuntivo e la revoca di quest'ultimo.
Le spese di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, in applicazione dei parametri minimi ratione temporis applicabili – in ragione della decisione in rito e delle questioni trattate – dello scaglione di riferimento (da € 52.001 a €
260.000), per le fasi di studio, introduttiva, di trattazione e decisionale.
9
P.Q.M.
La Corte d'appello di Catanzaro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza, eccezione o domanda, così provvede:
- accoglie l'appello, e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, revoca il decreto ingiuntivo n. 143/16, emesso dal Tribunale di Paola il 26.04.2016;
- condanna l'appellata al pagamento delle spese del presente giudizio a favore dell'appellante, liquidate in complessivi € 7.160,00 per onorari, oltre accessori di legge;
- condanna e per essa, al Controparte_1 CP_2
pagamento delle spese del giudizio di primo grado a favore di Parte_1
, liquidate in complessivi € 7.795,00 per onorari, oltre accessori
[...]
di legge.
Così deciso nella camera di consiglio del 15 ottobre 2025.
Il consigliere estensore La presidente
AN AR HI NA RR
10
In nome del popolo italiano
Corte d'appello di Catanzaro
Sezione seconda civile
La Corte d'appello, riunita in camera di consiglio e composta dai dottori
NA RR presidente
Antonio Rizzuti consigliere
AN AR HI consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 573/2019 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, avente a oggetto un'opposizione a decreto ingiuntivo in materia di fideiussione e vertente
TRA
(C.F.: ), difeso dall'avvocato Parte_1 C.F._1
LA De ZI
Parte appellante e
(P.I. n. ), e per essa, in qualità Controparte_1 P.IVA_1
di mandataria con rappresentanza, (P.I. ), CP_2 P.IVA_2
difesa dall'avvocato Luigi Sinisi
Parte appellata
Conclusioni delle parti
Per la parte appellante: “In via preliminare 1) In riforma della sentenza impugnata, dichiararsi improcedibile la domanda monitoria
1 proposta dal creditore opposto per mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione nel termine perentorio stabilito dal Giudice e conseguentemente revocarsi il decreto ingiuntivo n. 143/2016 del
26/04/2016 del Tribunale di Paola nella parte in cui condanna Parte_1
in qualità di fideiussore.
[...]
2) Si conferma il disconoscimento formalmente ex art. 215 n.2 delle sottoscrizioni tutte delle fideiussioni attribuite all'odierno attore e di cui al doc. n. G) allegato al decreto ingiuntivo n. 143/2016 del Tribunale di Paola emesso, al quale le fideiussioni non sono quindi opponibili e, conseguentemente, revocare il predetto decreto ingiuntivo nella parte relativa alla condanna nei confronti di in Parte_1
qualità di fideiussore.
Nel merito
1) Rigettarsi l'appello incidentale subordinato di controparte in quanto infondato in fatto e in diritto. 2) Dichiararsi la nullità dell'atto di fideiussione 15/03/2006 e di cui al doc. n. G) allegato al ricorso per decreto ingiuntivo de quo per mancata trasmissione della informativa precontrattuale prevista dalla normativa vigente in materia di trasparenza bancaria e, conseguentemente revocare il D.I. N.143/16 emesso in data
26/04/2016 dal Tribunale di Paola, nella parte in cui condanna Parte_1
in qualità di fideiussore.
[...]
IN OGNI CASO
Spese, anche generali, e compenso professionale del presente grado di giudizio interamente rifusi, e distrazione degli stessi a favore dello scrivente procuratore antistatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c.”
Per la parte appellata: “1) rigettare l'appello confermando l'impugnata sentenza del Tribunale di Paola n. 80/2019, pubblicata il
01/02/2019; 2) in via subordinata nella denegata ipotesi in cui la Corte di
Appello ritenesse che l'onere dell'introduzione della procedura di
2 mediazione incombesse sull'appellata/opposta, considerare tempestiva ed ammissibile la procedura di mediazione introdotta dalla Banca e dichiarare comunque l'improcedibilità dell'opposizione e la conseguente definitività del decreto ingiuntivo non avendo l'appellante partecipato alla procedura di mediazione;
3) in via subordinata, nel merito, rigettare nel l'appello in quanto infondato in fatto e diritto, e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo opposto;
4) in ulteriore subordine, accertare e conseguentemente condannare l'appellante/opponente al pagamento di quanto risulterà a credito della appellata/opposta; 5) con vittoria di CP_3
spese e compensi del doppio grado di giudizio.”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
E MOTIVI DELLA DECISIONE
Il giudizio di primo grado risulta esaurientemente esposto nella sentenza impugnata nei termini che seguono: “Con atto di citazione, notificato il 24.06.2016 e depositato il 30.06.2016, ha Parte_1
proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 143/16, emesso dal
Tribunale di Paola il 26.04.2016 e notificato in data 16.05.2016, con cui gli è stato ingiunto il pagamento, in favore della e, per Controparte_4
essa, quale sua mandataria con rappresentanza, della della CP_2
somma di € 180.723,83, oltre interessi legali dal 23.07.2015 sino al saldo, nonché delle spese procedurali, liquidate nella somma complessiva di €
2.506,50, oltre accessori come per legge.
L'opponente ha rilevato che l'anzidetto decreto ingiuntivo è stato emesso, in forma provvisoriamente esecutiva, nei suoi confronti quale fideiussore della società (oltre che nei confronti di un terzo Controparte_5
soggetto, tale , anch'egli nella medesima qualità di Persona_1
fideiussore). Ha, tuttavia, formalmente disconosciuto, ai sensi dell'art. 215 n. 2 c.p.c., tutte le sottoscrizioni, a lui attribuite, apposte nel corpo dell'atto di fideiussione del 15.03.2016 (depositato unitamente al ricorso
3 monitorio mediante l'allegato G) ed, altresì, ha eccepito la nullità del medesimo atto di fideiussione in ragione della mancata trasmissione dell'informativa precontrattuale prevista dalla normativa vigente in materia di trasparenza bancaria (non essendo stata barrata la relativa casella, a prescindere dalla sua sottoscrizione) (cfr. le conclusioni formalizzate nell'atto introduttivo del giudizio). Ha, quindi, richiesto la revoca del sopraindicato decreto ingiuntivo nella parte relativa alla condanna disposta nei suoi confronti quale fideiussore della predetta società, con vittoria delle spese e competenze di lite, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore dell'avvocato antistatario per dichiarato anticipo.
Con comparsa del 7.10.2016 si è costituita in giudizio l CP_4
e, per essa, quale sua mandataria con rappresentanza, la
[...] CP_2
la quale, nell'impugnare e contestare quanto ex adverso dedotto e
[...]
richiesto, ha, innanzitutto, rappresentato che il credito oggetto di ingiunzione è scaturito dal contratto di conto corrente di corrispondenza n. 30028297 stipulato, in data 8.06.2004, tra la ex Controparte_6
(successivamente divenuta
[...] Controparte_7
e la società (poi dichiarata fallita dal Tribunale di
[...] Controparte_5
Cosenza con sentenza del 22.07.2015), nonché da due contratti di affidamento del 19.12.2011 (per l'importo di € 50.000,00) e del
19.12.2011 (per l'importo di € 110.000,00) ed, ancora, con preciso riferimento all'opponente, da due atti di fideiussione da lui sottoscritti
(unitamente ad un terzo soggetto, tale , in data Persona_1
8.06.2004 (fino alla concorrenza di € 260.000,00) e 15.03.2006 (fino alla concorrenza di € 481.000,00). Ha, quindi, eccepito, in primo luogo,
l'inammissibilità del disconoscimento ex art. 215 c.p.c. operato da parte opponente, stante la mancata specifica indicazione dell'atto di fideiussione in calce al quale sarebbe stata apposta la sottoscrizione disconosciuta (a nulla rilevando il richiamo al documento allegato al
4 ricorso monitorio di cui alla lettera G, stante il deposito con il medesimo documento di entrambisopraindicati atti di fideiussione sottoscritti dallo stesso opponente). Peraltro, è stato rilevato che, a fronte del disconoscimento operato in riferimento ad un solo atto di fideiussione
(sebbene non specificamente indicato e determinato), l'altro sarebbe, comunque, valido, trattandosi, in ogni caso, di atti contemplanti, come limiti della garanzia prestata, importi superiori al credito oggetto di ingiunzione. Inoltre, in via subordinata (ovvero nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della suddetta eccezione di inammissibilità del disconoscimento operato dall'opponente), la società opposta ha formalizzato un'istanza di verificazione delle sottoscrizioni disconosciute dalla controparte, chiedendo, nel contempo, la nomina di un consulente tecnico d'ufficio, con l'ordine rivolto all'opponente di depositare congrui documenti di comparazione. In ordine, poi, alla mancata trasmissione dell'informativa precontrattuale, la società opposta, nel rilevare l'infondatezza di tale doglianza, ha, tra l'altro, evidenziato l'avvenuta sottoscrizione della relativa clausola da parte dell'opponente, sebbene non barrata (come da quest'ultimo dedotto). Quindi, secondo l'opposta, da tale sottoscrizione sarebbe conseguito il suo esonero dalla dimostrazione dell'avvenuta consegna della predetta informativa (con il superamento delle avverse contestazioni), attestando la stessa sottoscrizione, in un caso, la ricezione della medesima informativa da parte dell'opponente o, nell'altro caso, la rinuncia di quest'ultimo ad avvalersi del relativo diritto. Altresì, nel merito, pur a fronte dell'assenza di qualsivoglia contestazione mossa dalla controparte, la società opposta ha rilevato la legittimità del credito ingiunto, anche alla luce della documentazione già prodotta nella fase monitoria (ovvero i contratti e tutti gli estratti conto dalla data di insorgenza del rapporto sino alla sua estinzione). Pertanto, ha richiesto il rigetto dell'opposizione e, per
5 l'effetto, la conferma integrale del decreto monitorio impugnato o, in subordine, la condanna dell'opponente al pagamento del credito vantato dalla stessa opposta, con la condanna, in ogni caso, della controparte alla rifusione delle spese di lite ed al risarcimento dei danni da lite temeraria.
Alla prima udienza di comparizione delle parti e trattazione
(tenutasi in data 28.02.2017), rigettata l'istanza di sospensione della provvisoria efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo opposto formulata dall'opponente ai sensi dell'art. 649 c.p.c., è stato concesso il termine di quindici giorni (decorrente dalla medesima data del 28.02.2017) per l'attivazione della procedura di mediazione, quale condizione di procedibilità della domanda ex art. 5 del d. lgs. n. 28/2010 (come modificato ed integrato dalla legge n. 98/2013). Quindi, la causa è stata rinviata all'udienza del 03.10.2017 per verificare l'avvenuto esperimento dell'anzidetta procedura di mediazione. In tale ultima udienza, in primo luogo, è stata rilevata l'avvenuta costituzione, in data 21.09.2017, della e, per essa, della quale sua Controparte_1 CP_2
mandataria con rappresentanza, mediante comparsa di intervento ex art. 111 c.p.c.. Tale società, infatti, ha rilevato che, con contratto del
14.07.2017 (il cui avviso è stato debitamente pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana n. 93 dell'8.08.2017), la
[...]
ha acquistato pro soluto dall (ai sensi Controparte_1 Controparte_4
degli artt. 4 e 7 della legge n. 130/1999 e 58 T.u.b.) anche il credito vantato da quest'ultima società nei confrontidell'opponente. Sicché, intervenendo nel giudizio ex art. 111 c.p.c. quale successore a titolo particolare della società opposta, si è riportata integralmente a quanto da quest'ultima dedotto e richiesto, insistendo per il suo accoglimento, con ogni conseguente estromissione. Altresì, sempre all'anzidetta udienza del
28.02.2017, è stata rilevata d'ufficio la mancata attivazione, nel termine di quindici giorni all'uopo concesso, della procedura di mediazione e
6 sono stati, altresì, concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c. anche al fine di consentire alle parti di interloquire in merito all'anzidetto rilievo officioso. Quindi, ritenuta la causa matura per la decisione, è stata fissata l'udienza del 18.10.2018 per la precisazione delle conclusioni. In tale ultima data, pertanto, le parti hanno precisato le conclusioni, insistendo per l'accoglimento delle richieste formulate nei rispettivi scritti difensivi. La causa, quindi, è stata trattenuta in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito degli atti conclusionali.”.
Con la sentenza n. 80/2019, resa il 31.1.2019 a definizione del giudizio n. 953/2016 r.g., il Tribunale di Castrovillari aveva: a) dichiarato l'improcedibilità dell'opposizione proposta da con Parte_1
conseguente definitività del decreto ingiuntivo n. 143/2016 emesso, in data 26.4.2016, dal Tribunale di Paola, in ragione del mancato tempestivo esperimento della procedura di mediazione;
b) rigettato la domanda di risarcimento danni ex art. 96 c.p.c. proposta dall e dalla Controparte_4
e, per esse, dalla quale loro Controparte_1 CP_2
mandataria con rappresentanza;
3) disposto l'integrale compensazione delle spese di lite.
L'appellante ha impugnato la sentenza deducendone l'erroneità per aver il primo giudice individuato nell'opponente il soggetto che avrebbe dovuto instaurare la procedura di mediazione, nonché reiterando le difese di merito svolte in primo grado in relazione al disconoscimento delle sottoscrizioni degli atti di fideiussione e alla nullità di questi ultimi per mancato invio dell'informativa precontrattuale.
Si è costituita in giudizio la e per essa, Controparte_1
in qualità di mandataria con rappresentanza, deducendo CP_2
preliminarmente la correttezza della decisione impugnata nell'individuazione della parte tenuta all'esperimento della procedura di
7 mediazione;
subordinatamente all'eventuale accoglimento del motivo d'appello, ha impugnato incidentalmente la sentenza nella parte in cui è stato ritenuto perentorio il termine fissato dal giudice per l'introduzione del procedimento;
ha, infine, argomentato per l'infondatezza delle difese di merito della controparte.
All'udienza del 12.2.2025 la causa è stata trattenuta in decisione coi termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e di eventuali memorie di replica, decorrenti dal 17.2.2025, data di comunicazione dell'ordinanza ai difensori.
L'appello è fondato e dev'essere accolto per le considerazioni che seguono.
Per le controversie in materia di fideiussione è previsto, quale condizione di procedibilità, l'esperimento di una procedura di mediazione ex art. 5 del d.lgs. n. 28 del 2010.
Nel caso di specie, alla prima udienza ex art. 183 c.p.c. del
28.2.2017 il giudice ha disposto che fosse instaurata la procedura di mediazione, che tuttavia è stata introdotta dalla società opposta soltanto in data 4.4.2017, dunque oltre il termine di 15 giorni decorrente dal
28.2.2017.
Occorre precisare che la natura del termine di 15 giorni entro cui, ai sensi dell'art. 5 d.lgs. n. 28/2010, dev'essere introdotta la procedura di mediazione non può che ritenersi perentoria: diversamente opinando, si priverebbe di senso e giustificazione la prevista sanzione d'improcedibilità.
Da tale considerazione discende l'infondatezza della relativa difesa della parte appellata.
Orbene, nel caso di specie - atteso, come s'è detto, il carattere perentorio del termine - la tardività dell'instaurazione della procedura di
8 mediazione risulta dagli atti: l'introduzione è del 4.4.2017, ed è dunque avvenuta oltre il termine di 15 giorni decorrente dal 28.2.2017.
La Corte di cassazione a sezioni unite, nella sentenza n. 19596 del
18.9.2020, ha affermato: “Nelle controversie soggette a mediazione obbligatoria ai sensi dell'art. 5, comma 1-bis, del d.lgs. n. 28 del 2010, i cui giudizi vengano introdotti con richiesta di decreto ingiuntivo, una volta instaurato il relativo giudizio di opposizione e decise le istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto,
l'onere di promuovere la procedura di mediazione è a carico della parte opposta;
ne consegue che, ove essa non si attivi, alla pronuncia di improcedibilità di cui al citato comma 1-bis conseguirà la revoca del decreto ingiuntivo”.
La parte opposta in primo grado era, quindi, onerata dell'introduzione della procedura di mediazione, e, risultando tardiva la sua proposizione, a nulla rileva che l'opponente non vi abbia presenziato, dirimente essendo, ai fini della procedibilità del giudizio, che la procedura sia (tempestivamente e validamente) avviata.
Dalle considerazioni suesposte e in applicazione dell'orientamento giurisprudenziale prima citato e ormai consolidato discende l'accoglimento dell'appello, con conseguente declaratoria di improcedibilità dell'opposizione a decreto ingiuntivo e la revoca di quest'ultimo.
Le spese di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, in applicazione dei parametri minimi ratione temporis applicabili – in ragione della decisione in rito e delle questioni trattate – dello scaglione di riferimento (da € 52.001 a €
260.000), per le fasi di studio, introduttiva, di trattazione e decisionale.
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P.Q.M.
La Corte d'appello di Catanzaro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza, eccezione o domanda, così provvede:
- accoglie l'appello, e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, revoca il decreto ingiuntivo n. 143/16, emesso dal Tribunale di Paola il 26.04.2016;
- condanna l'appellata al pagamento delle spese del presente giudizio a favore dell'appellante, liquidate in complessivi € 7.160,00 per onorari, oltre accessori di legge;
- condanna e per essa, al Controparte_1 CP_2
pagamento delle spese del giudizio di primo grado a favore di Parte_1
, liquidate in complessivi € 7.795,00 per onorari, oltre accessori
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di legge.
Così deciso nella camera di consiglio del 15 ottobre 2025.
Il consigliere estensore La presidente
AN AR HI NA RR
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