TRIB
Sentenza 4 marzo 2025
Sentenza 4 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 04/03/2025, n. 708 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 708 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOLA
Il Tribunale di Nola, Seconda Sezione civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Vincenza Barbalucca Presidente
Dott.ssa Federica Girfatti Giudice
Dott.ssa Federica Peluso Giudice rel.
riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2981/2024 R.G., avente ad oggetto: separazione giudiziale vertente
TRA
, nata il [...] in [...] (C.F. ), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv.to SILVESTRO GIOACCHINO
ALESSANDRO;
RICORRENTE
E
nato il 14/07/1989 in TUNISIA (C.F. ); CP_1 C.F._2
1 RESISTENTE CONTUMACE
CON
L'INTERVENTO DEL P.M. IN SEDE
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 03.03.2025;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 5 giugno 2024, ha chiesto dichiararsi la separazione Parte_1 personale da con il quale ha contratto matrimonio con in data 12.10.2016 in Acerra CP_1
(NA), dal quale non sono nati figli.
seppure ritualmente citato ai sensi dell'art. 143 c.p.c., non si costituiva. CP_1
Rinviata l'udienza di prima comparizione in ragione di un impedimento della parte, all'udienza del
3 marzo 2025, sentita la parte, verificata l'integrità del contraddittorio, il Giudice relatore riservava la causa al Collegio.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Va preliminarmente dichiarata la contumacia del resistente, il quale, pur ritualmente CP_1 citato in giudizio ai sensi dell'art. 143 c.p.c., non si è costituito.
La domanda di separazione è fondata e merita accoglimento.
A mente dell'art. 151 c.c., va esaminata la sussistenza dei presupposti per l'accoglimento della domanda di separazione giudiziale, avanzata dalla ricorrente, alla luce della considerazione che la riforma del 1975 ha espunto dal nostro sistema il concetto di “separazione” come “sanzione” basata sulla colpa ed ha introdotto il concetto di “rimedio” ad una situazione di intollerabilità della convivenza e/o di grave pregiudizio all'educazione della prole.
Nel caso in esame è da rilevare un obiettivo deteriorarsi dei rapporti coniugali con conseguente progressivo scemare dell'affectio maritalis, come può inferirsi dalla stessa esposizione dei fatti fornita da parte ricorrente;
di tal che, deve sicuramente dirsi venuta meno ogni possibilità di ipotizzare una ripresa del vincolo solidaristico ed affettivo che la convivenza coniugale comporta.
Deve, dunque, accogliersi la domanda di separazione personale dei coniugi, parti del presente giudizio.
Quanto alle spese di lite, attesa la pronuncia di solo stato, si rinvengono giusti motivi per la loro compensazione.
P.Q.M.
2 Il Tribunale di Nola, Seconda sezione civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
✓ Dichiara la contumacia di CP_1
✓ dichiara la separazione personale di e che hanno Parte_1 CP_1 contratto matrimonio il giorno 12.10.2016 in Acerra (NA), trascritto presso l'Ufficio di
Stato Civile di detto Comune (Atto n. 62; parte I Serie, anno 2016 – Comune di Acerra);
✓ Ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Acerra (NA) per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. d) D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396;
✓ Compensa le spese di lite.
Così deciso in Nola, nella camera di consiglio del 4 marzo 2025
Il Giudice rel. Il Presidente
dott.ssa Federica Peluso dott.ssa Vincenza Barbalucca
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOLA
Il Tribunale di Nola, Seconda Sezione civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Vincenza Barbalucca Presidente
Dott.ssa Federica Girfatti Giudice
Dott.ssa Federica Peluso Giudice rel.
riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2981/2024 R.G., avente ad oggetto: separazione giudiziale vertente
TRA
, nata il [...] in [...] (C.F. ), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv.to SILVESTRO GIOACCHINO
ALESSANDRO;
RICORRENTE
E
nato il 14/07/1989 in TUNISIA (C.F. ); CP_1 C.F._2
1 RESISTENTE CONTUMACE
CON
L'INTERVENTO DEL P.M. IN SEDE
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 03.03.2025;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 5 giugno 2024, ha chiesto dichiararsi la separazione Parte_1 personale da con il quale ha contratto matrimonio con in data 12.10.2016 in Acerra CP_1
(NA), dal quale non sono nati figli.
seppure ritualmente citato ai sensi dell'art. 143 c.p.c., non si costituiva. CP_1
Rinviata l'udienza di prima comparizione in ragione di un impedimento della parte, all'udienza del
3 marzo 2025, sentita la parte, verificata l'integrità del contraddittorio, il Giudice relatore riservava la causa al Collegio.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Va preliminarmente dichiarata la contumacia del resistente, il quale, pur ritualmente CP_1 citato in giudizio ai sensi dell'art. 143 c.p.c., non si è costituito.
La domanda di separazione è fondata e merita accoglimento.
A mente dell'art. 151 c.c., va esaminata la sussistenza dei presupposti per l'accoglimento della domanda di separazione giudiziale, avanzata dalla ricorrente, alla luce della considerazione che la riforma del 1975 ha espunto dal nostro sistema il concetto di “separazione” come “sanzione” basata sulla colpa ed ha introdotto il concetto di “rimedio” ad una situazione di intollerabilità della convivenza e/o di grave pregiudizio all'educazione della prole.
Nel caso in esame è da rilevare un obiettivo deteriorarsi dei rapporti coniugali con conseguente progressivo scemare dell'affectio maritalis, come può inferirsi dalla stessa esposizione dei fatti fornita da parte ricorrente;
di tal che, deve sicuramente dirsi venuta meno ogni possibilità di ipotizzare una ripresa del vincolo solidaristico ed affettivo che la convivenza coniugale comporta.
Deve, dunque, accogliersi la domanda di separazione personale dei coniugi, parti del presente giudizio.
Quanto alle spese di lite, attesa la pronuncia di solo stato, si rinvengono giusti motivi per la loro compensazione.
P.Q.M.
2 Il Tribunale di Nola, Seconda sezione civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
✓ Dichiara la contumacia di CP_1
✓ dichiara la separazione personale di e che hanno Parte_1 CP_1 contratto matrimonio il giorno 12.10.2016 in Acerra (NA), trascritto presso l'Ufficio di
Stato Civile di detto Comune (Atto n. 62; parte I Serie, anno 2016 – Comune di Acerra);
✓ Ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Acerra (NA) per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. d) D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396;
✓ Compensa le spese di lite.
Così deciso in Nola, nella camera di consiglio del 4 marzo 2025
Il Giudice rel. Il Presidente
dott.ssa Federica Peluso dott.ssa Vincenza Barbalucca
3