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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 07/04/2025, n. 453 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 453 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
N. 368/2020 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PERUGIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Perugia, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott. Edoardo
Postacchini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 368/2020 R.G. tra c.f. Parte_1 C.F._1
c.f. , entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Parte_2 C.F._2
Paolo Spantini;
Opponenti
CONTRO
, c.f. , rappresentata e difesa dall'Avv. Raffaele Zurlo e CP_1 P.IVA_1 dall'Avv. Andrea Ornati;
Opposta
Conclusioni per l'opponente: come da atto di citazione, non avendo depositato note scritte nel termine perentorio ex art. 127 ter c.p.c. assegnato con ordinanza del 20/08/2024.
Conclusioni per l'opposta: come da note scritte del 29/11/2024.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
1. Le domande delle parti e lo svolgimento del processo agiva in via monitoria nei confronti di e di allegando Controparte_1 Parte_1 Parte_2 di essere cessionaria del credito vantato da Findomestic Banca S.p.A. nei loro confronti in ragione del debito residuo del rapporto contrattuale n. 20136678120616, rimasto inadempiuto, per complessivi € 27.838,55. Chiedeva dunque la condanna dei debitori al pagamento del dovuto, oltre interessi e spese.
Il Tribunale di Perugia, in accoglimento della domanda, emetteva il decreto ingiuntivo n.
1883/2019 RG 5541/2019. 1 Proponevano opposizione gli ingiunti, eccependo il difetto delle condizioni per la decadenza del termine, l'insussistenza dei presupposti per l'applicazione degli interessi di mora, nonché
l'indeterminato calcolo di tali interessi, non essendo indicata la data in cui la mora si sarebbe verificata. Eccepivano inoltre la manifesta eccessività della penale del 10% prevista nel contratto di finanziamento, che unita agli interessi moratori supererebbe la soglia dell'usura.
Quanto alla posizione di veniva disconosciuta la sottoscrizione da lei Parte_2 apparentemente apposta sul contratto di finanziamento. Chiedevano quindi la revoca del decreto ingiuntivo.
Si costituiva l'opposta, contestando l'opposizione e chiedendone il rigetto, proponendo inoltre istanza di verificazione della scrittura privata.
Concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, rigettata la richiesta di chiamata in causa del terzo Findomestic Banca S.p.A., avanzata da parte opponente nelle note scritte del
13/11/2020, e assegnati i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c., la causa veniva istruita con CTU grafologica.
Infine, con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del 12/12/2024, la causa veniva trattenuta in decisione, con assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c.
2. Oggetto del giudizio
Il giudizio ha ad oggetto la domanda di pagamento proposta da quale Controparte_1 cessionaria della mutuante Findomestic Banca S.p.A., sulla base del contratto di finanziamento stipulato dagli opponenti in data 21/08/2014.
In rito va premesso che la rinuncia al mandato da parte del difensore degli opponenti Avv.
Paolo Spantini deve considerarsi inefficace nei confronti della controparte, ai sensi dell'art. 85
c.p.c., non essendo intervenuta la sostituzione di tale difensore.
3. Sui presupposti per la decadenza dal beneficio del termine
Con il primo motivo l'opponente ha contestato la sussistenza dei presupposti per la decadenza dal beneficio del termine, non constando né insolvenza né diminuzione delle garanzie.
Il motivo è infondato.
L'art. 19 del contratto prevede la decadenza dal beneficio del termine nel caso di mancato pagamento alla scadenza di almeno due rate: tale disposizione pattizia costituisce una legittima deroga all'art. 1186 c.c. (cfr., sulla derogabilità della norma, Cass. Civ., n. 2411/2022), assegnando rilievo, ai fini della decadenza dal beneficio del termine, non solo all'insolvenza e
2 alla diminuzione delle garanzie, già contemplate dalla disposizione codicistica, ma anche al mancato pagamento di due rate.
Per altro verso, dalla contabilità allegata come doc. 6 del fascicolo monitorio si evince che il mutuatario ha mancato il pagamento di cinque rate dal 14/03/2017 al 20/06/2017, laddove la parte opponente non ha offerto alcuna prova del regolare adempimento, della quale era invece onerata (cfr. Cass. Civ., S.U., n. 13533/2001).
4. Sull'applicazione degli interessi di mora
La parte opponente ha poi censurato sia l'applicabilità degli interessi di mora, non ricorrendo i presupposti di cui all'art. 1219 c.c., sia il calcolo prospettato dall'opposta, essendo questo incerto sulla data di decorrenza e indeterminato.
La censura è fondata.
Nel ricorso monitorio si dà atto dell'applicazione degli interessi moratori al tasso del 14,60% dalla data di decadenza al 30/10/2019, mentre l'art. 19 del contratto prevede la facoltà della mutuante di dichiarare la decadenza dal beneficio del termine “mediante invio di lettera raccomandata
e senza previa messa in mora”. La medesima clausola prevede che “In caso di ritardo nel pagamento delle somme indicate nella lettera di decadenza dal beneficio del termine, Findomestic può addebitare sulle stesse un interesse di mora nella misura indicata nel frontespizio del Contratto (…)”, con ciò ricollegando l'applicazione dell'interesse di mora alla decadenza dal beneficio del termine.
Nel caso di specie, l'opposta ha prodotto come doc. 4 della comparsa di costituzione la missiva di decadenza dal beneficio del termine, ma non ha documentato il suo effettivo invio al mutuatario, né tale invio è ricavabile dalla missiva di cessione del credito prodotta come doc. 7 del fascicolo monitorio, posto che in nessuna delle due lettere è contenuta la prova dell'effettivo invio e, soprattutto, dell'effettivo ricevimento da parte del mutuatario.
Sono quindi infondate le argomentazioni spese dall'opposta in comparsa conclusionale circa la mancata contestazione della ricezione della missiva, non avendo la parte opposta neppure allegato quando, in concreto, sarebbe stata ricevuta la missiva e non potendo operare il principio di non contestazione ex art. 115 c.p.c. a fronte di un'allegazione carente o generica
(cfr. Cass. Civ., n. 22055/2017).
Per converso, avendo la parte ricorrente preteso l'applicazione degli interessi moratori solo fino al 30/10/2019, corrispondente alla data del ricorso, si deve ritenere che la pretesa degli interessi moratori riguardi il periodo anteriore alla domanda.
3 Posto che la decadenza dal beneficio del termine integra un atto unilaterale recettizio, che determina l'effetto della decadenza dal momento in cui perviene a conoscenza del debitore (cfr.
Cass. Civ., n. 5371/1989), deve ritenersi indimostrato il presupposto per la decorrenza degli interessi moratori dal dies a quo prospettato nel ricorso, non essendo provato l'invio della raccomandata di decadenza dal beneficio del termine. Deve quindi concludersi per l'infondatezza della domanda di pagamento degli interessi moratori.
L'opposizione sul punto deve essere accolta, non sussistendo il credito di € 6.689,01 per interessi moratori.
5. Sulla penale
L'opponente ha poi censurato l'applicazione della penale del 10% da calcolarsi sul totale di quanto scoperto in caso di inadempimento, posto che tale penale, ove considerata autonomamente, sarebbe eccessivamente onerosa, mentre, ove considerata unitamente agli interessi moratori, determinerebbe il superamento della soglia di usura.
La censura è infondata.
Il contratto di finanziamento prevede due distinte penali: una, contemplata dall'art. 18, pari al
10% sull'importo della rata impagata, e l'altra, contemplata dall'art. 19, pari al 10% del capitale residuo risultante dovuto a seguito della decadenza dal beneficio del termine.
In primo luogo, va osservato che il potere di riduzione della penale è subordinato all'assolvimento degli oneri di allegazione e prova, incombenti sulla parte, circa le circostanze rilevanti per la valutazione dell'eccessività della penale (cfr. Cass. Civ., n. 34021/2019), che nella specie sono rimasti inadempiuti da parte opponente, la quale ha preteso la riduzione ex art. 1384 c.c. senza tuttavia esplicitare le ragioni di manifesta eccessività.
In secondo luogo, le penali in questione non possono ritenersi manifestamente eccessive.
Quanto alla penale del 10% sull'importo della rata scaduta, da un lato va osservato che, nel caso di specie, essa è stata applicata nella misura di € 26,72 su una rata di € 334,00, e dunque nella percentuale dell'8% anziché del 10% come contrattualmente previsto. Dall'altro lato, va rilevato come la penale in questione trovi applicazione sulla singola mensilità scaduta ed impagata, prescindendo dalla decadenza dal beneficio del termine, a differenza degli interessi moratori.
Infatti, mentre la penale in questione, in base all'art. 18 del contratto, trova applicazione automaticamente in mancanza di pagamento anche di una sola rata, gli interessi moratori, in base all'art. 19 del contratto, trovano applicazione “In caso di ritardo nel pagamento delle somme
4 indicate nella lettera di decadenza dal beneficio del termine”, e dunque presuppongono l'inadempimento di almeno due rate e l'intervenuta comunicazione di decadenza da parte della mutuante.
È dunque evidente come tali oneri, pur essendo entrambi conseguenti all'inadempimento del mutuatario, abbiano ambiti applicativi differenti, essendo la penale del 10% destinata a colpire l'inadempimento della singola rata ed essendo l'interesse moratorio destinato invece a colpire l'inadempimento protrattosi nonostante l'intervenuta decadenza del termine.
Né, per altro verso, può ritenersi esistente una sovrapposizione e una duplicazione di oneri, atteso che, in assenza di rituale decadenza del termine, nel caso concreto gli interessi moratori non trovano applicazione, come detto sopra.
Quanto invece alla penale pari al 10% sul capitale residuo dovuto, l'eccessiva onerosità parimenti non sussiste.
Il costo in esame, infatti, non assume la funzione di risarcimento per il ritardo nell'adempimento, al pari della penale del 10% o degli interessi moratori, ma assume piuttosto la funzione di risarcire la frustrazione dell'interesse del mutuante a percepire gli interessi corrispettivi sul capitale mutuato nelle tempistiche di ammortamento pattuite. È infatti evidente come, in presenza di decadenza dal beneficio del termine, il mutuatario debba corrispondere l'intero capitale dovuto, senza tuttavia la componente di interessi corrispettivi che sarebbe maturata laddove la restituzione del capitale fosse avvenuta ratealmente. Il costo in questione assume quindi la funzione di compensare il mancato guadagno derivante dall'estinzione anticipata del contratto, e dunque non può considerarsi di per sé eccessivamente oneroso, considerato che l'importo dovuto è pari a una parte esigua (10%) del capitale ancora dovuto, a fronte di un TAEG corrispettivo pari all'8,79%.
L'opposizione sul punto è quindi infondata.
È parimenti infondata la doglianza concernente il superamento della soglia di usura a causa della congiunta pattuizione di interessi moratori e penali.
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno infatti affermato il principio per cui nelle controversie relative alla spettanza e alla misura degli interessi moratori, l'onere della prova, ai sensi dell'art. 2697 c.c., si atteggia nel senso che il debitore che intenda dimostrare l'entità usuraria degli stessi è tenuto a dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale relativa agli interessi moratori e quelli applicati in concreto, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del
TEGM nel periodo considerato e gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di
5 riferimento, mentre la controparte dovrà allegare e provare i fatti modificativi o estintivi dell'altrui diritto (cfr. Cass. Civ., n. 19597/2020).
Nel caso di specie, la parte opponente si è limitata ad allegare il superamento della soglia senza tuttavia prendere in considerazione né la concreta entità degli interessi applicati, né tanto meno il TEGM rilevato per gli interessi moratori nel periodo di riferimento, con ciò non ottemperando all'onere probatorio affermato dal principio di diritto delle Sezioni Unite sopra citato.
6. Sul disconoscimento della sottoscrizione
Ciò posto in ordine al credito, va esaminato il disconoscimento della sottoscrizione sollevato dall'opponente la cui sottoscrizione risulta apposta nel contratto in qualità di Parte_2 garante.
A fronte di tale disconoscimento e dell'istanza di verificazione avanzata da parte opposta, è stata esperita CTU grafologica, all'esito della quale l'ausiliario ha concluso che “le sottoscrizioni apposte sul contratto di finanziamento prodotto come doc. 5 del fascicolo monitorio (firme x1-x2-x3-x4-x5) sono riferibili alla mano della sig.ra . Parte_2
Nessuna delle parti ha sollevato osservazioni avverso tali conclusioni, che devono essere quindi condivise essendo state tratte a seguito di un approfondito esame, svoltosi non soltanto sulle scritture di comparazione ma anche sul saggio grafico esperito dalla medesima opponente, come esplicitato dall'ausiliario nella relazione depositata il 12/02/2024.
Essendo la sottoscrizione del contratto riferibile all'opponente, questa deve ritenersi coobbligata rispetto all'obbligazione di pagamento.
7. Conclusioni
In conclusione, l'opposizione è fondata in relazione alla sola parte relativa agli interessi moratori.
Il decreto ingiuntivo deve essere quindi revocato e gli opponenti devono essere condannati al pagamento della minor somma di € 21.149,54, pari a quanto dovuto a seguito della decadenza dal beneficio del termine, secondo quanto si evince dal prospetto prodotto come doc. 6 del fascicolo monitorio, rimasto privo di specifiche contestazioni sul piano contabile.
Sul punto va precisato che, se da un lato la decadenza dal beneficio del termine non può ritenersi ritualmente comunicata prima della proposizione della domanda, dall'altro lato essa, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, può ritenersi senz'altro insita nella richiesta
6 di pagamento immediato dedotta con la domanda giudiziale (cfr. Cass. Civ., n. 6984/2003), e deve quindi ritenersi comunque implicita nella proposizione del ricorso per ingiunzione.
Trattandosi di obbligazione di valuta, su tale somma di € 21.149,54 decorrono gli interessi legali dalla domanda al saldo, come del resto richiesto da parte opposta in sede monitoria.
8. Spese di lite
Quanto alle spese di lite, occorre considerare, da un lato, che la fase monitoria e la fase di opposizione costituiscono un unico giudizio, nel quale il regolamento delle spese processuali, che deve accompagnare la sentenza con cui è definito, va effettuato in base all'esito della lite, e dall'altro lato che, secondo la giurisprudenza di legittimità, la revoca del decreto ingiuntivo in esito al giudizio di opposizione non costituisce motivo sufficiente per rendere irripetibili dal creditore le spese della fase monitoria, occorrendo aver riguardo, invece, all'esito complessivo del giudizio, sicché la valutazione della soccombenza dovrà confrontarsi con il risultato finale della lite anche in relazione a tali spese (cfr. Cass. Civ., n. 24482/2022).
A tale riguardo, va osservato che l'opposizione è stata in parte accolta, ma per altro verso il credito dell'opposta, sebbene in misura inferiore rispetto a quella dedotta in fase monitoria, è risultato comunque esistente, con conseguente impossibilità di configurare l'opposta come totalmente soccombente (cfr. Cass. Civ., n. 9587/2015).
Deve quindi ritenersi legittima la compensazione delle spese di lite, in quanto l'iniziativa processuale dell'opponente, pur rivelandosi necessaria alla sua difesa, non ha avuto un esito totalmente vittorioso, così come quella dell'opposta, che ha dovuto fare ricorso al giudice per ottenere il pagamento della parte che gli è riconosciuta (cfr. Cass. Civ., n. 19120/2009).
Tuttavia, alla luce dell'infondatezza dell'opposizione sia riguardo alle questioni diverse dagli interessi moratori, sia soprattutto riguardo al disconoscimento della sottoscrizione, la compensazione delle spese può essere disposta solo nei limiti della metà.
Per il resto, le spese di lite seguono la soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c.
Il valore della causa è compreso nello scaglione da € 5.200,00 a € 26.000,00 di cui al DM
55/2014, con conseguente applicazione dei relativi parametri, tenuto conto della non particolare complessità della causa.
Le spese della CTU, come liquidate con separato decreto, devono essere poste a carico integrale degli opponenti, stante l'infondatezza del disconoscimento della sottoscrizione.
P.Q.M.
7 Il Tribunale di Perugia, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, disattesa ogni diversa domanda o eccezione, così provvede:
- Revoca il decreto ingiuntivo n. 1883/2019 RG 5541/2019;
- Condanna ed in solido tra loro, al pagamento, in favore di Parte_1 Parte_2
della somma di € 21.149,54 oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
Controparte_1
- Condanna gli opponenti, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite in favore dell'opposta, che si liquidano, già dimidiate della quota compensata, in complessivi €
2.000,00, oltre spese generali al 15%, oneri fiscali e previdenziali come per legge, oltre €
145,50 per esborsi della fase monitoria;
- Compensa le spese di lite per la restante metà;
- Pone le spese della CTU, come liquidate con separato decreto, definitivamente a carico degli opponenti.
Perugia, 03/04/2025
Il Giudice
Dott. Edoardo Postacchini
8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PERUGIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Perugia, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott. Edoardo
Postacchini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 368/2020 R.G. tra c.f. Parte_1 C.F._1
c.f. , entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Parte_2 C.F._2
Paolo Spantini;
Opponenti
CONTRO
, c.f. , rappresentata e difesa dall'Avv. Raffaele Zurlo e CP_1 P.IVA_1 dall'Avv. Andrea Ornati;
Opposta
Conclusioni per l'opponente: come da atto di citazione, non avendo depositato note scritte nel termine perentorio ex art. 127 ter c.p.c. assegnato con ordinanza del 20/08/2024.
Conclusioni per l'opposta: come da note scritte del 29/11/2024.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
1. Le domande delle parti e lo svolgimento del processo agiva in via monitoria nei confronti di e di allegando Controparte_1 Parte_1 Parte_2 di essere cessionaria del credito vantato da Findomestic Banca S.p.A. nei loro confronti in ragione del debito residuo del rapporto contrattuale n. 20136678120616, rimasto inadempiuto, per complessivi € 27.838,55. Chiedeva dunque la condanna dei debitori al pagamento del dovuto, oltre interessi e spese.
Il Tribunale di Perugia, in accoglimento della domanda, emetteva il decreto ingiuntivo n.
1883/2019 RG 5541/2019. 1 Proponevano opposizione gli ingiunti, eccependo il difetto delle condizioni per la decadenza del termine, l'insussistenza dei presupposti per l'applicazione degli interessi di mora, nonché
l'indeterminato calcolo di tali interessi, non essendo indicata la data in cui la mora si sarebbe verificata. Eccepivano inoltre la manifesta eccessività della penale del 10% prevista nel contratto di finanziamento, che unita agli interessi moratori supererebbe la soglia dell'usura.
Quanto alla posizione di veniva disconosciuta la sottoscrizione da lei Parte_2 apparentemente apposta sul contratto di finanziamento. Chiedevano quindi la revoca del decreto ingiuntivo.
Si costituiva l'opposta, contestando l'opposizione e chiedendone il rigetto, proponendo inoltre istanza di verificazione della scrittura privata.
Concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, rigettata la richiesta di chiamata in causa del terzo Findomestic Banca S.p.A., avanzata da parte opponente nelle note scritte del
13/11/2020, e assegnati i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c., la causa veniva istruita con CTU grafologica.
Infine, con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del 12/12/2024, la causa veniva trattenuta in decisione, con assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c.
2. Oggetto del giudizio
Il giudizio ha ad oggetto la domanda di pagamento proposta da quale Controparte_1 cessionaria della mutuante Findomestic Banca S.p.A., sulla base del contratto di finanziamento stipulato dagli opponenti in data 21/08/2014.
In rito va premesso che la rinuncia al mandato da parte del difensore degli opponenti Avv.
Paolo Spantini deve considerarsi inefficace nei confronti della controparte, ai sensi dell'art. 85
c.p.c., non essendo intervenuta la sostituzione di tale difensore.
3. Sui presupposti per la decadenza dal beneficio del termine
Con il primo motivo l'opponente ha contestato la sussistenza dei presupposti per la decadenza dal beneficio del termine, non constando né insolvenza né diminuzione delle garanzie.
Il motivo è infondato.
L'art. 19 del contratto prevede la decadenza dal beneficio del termine nel caso di mancato pagamento alla scadenza di almeno due rate: tale disposizione pattizia costituisce una legittima deroga all'art. 1186 c.c. (cfr., sulla derogabilità della norma, Cass. Civ., n. 2411/2022), assegnando rilievo, ai fini della decadenza dal beneficio del termine, non solo all'insolvenza e
2 alla diminuzione delle garanzie, già contemplate dalla disposizione codicistica, ma anche al mancato pagamento di due rate.
Per altro verso, dalla contabilità allegata come doc. 6 del fascicolo monitorio si evince che il mutuatario ha mancato il pagamento di cinque rate dal 14/03/2017 al 20/06/2017, laddove la parte opponente non ha offerto alcuna prova del regolare adempimento, della quale era invece onerata (cfr. Cass. Civ., S.U., n. 13533/2001).
4. Sull'applicazione degli interessi di mora
La parte opponente ha poi censurato sia l'applicabilità degli interessi di mora, non ricorrendo i presupposti di cui all'art. 1219 c.c., sia il calcolo prospettato dall'opposta, essendo questo incerto sulla data di decorrenza e indeterminato.
La censura è fondata.
Nel ricorso monitorio si dà atto dell'applicazione degli interessi moratori al tasso del 14,60% dalla data di decadenza al 30/10/2019, mentre l'art. 19 del contratto prevede la facoltà della mutuante di dichiarare la decadenza dal beneficio del termine “mediante invio di lettera raccomandata
e senza previa messa in mora”. La medesima clausola prevede che “In caso di ritardo nel pagamento delle somme indicate nella lettera di decadenza dal beneficio del termine, Findomestic può addebitare sulle stesse un interesse di mora nella misura indicata nel frontespizio del Contratto (…)”, con ciò ricollegando l'applicazione dell'interesse di mora alla decadenza dal beneficio del termine.
Nel caso di specie, l'opposta ha prodotto come doc. 4 della comparsa di costituzione la missiva di decadenza dal beneficio del termine, ma non ha documentato il suo effettivo invio al mutuatario, né tale invio è ricavabile dalla missiva di cessione del credito prodotta come doc. 7 del fascicolo monitorio, posto che in nessuna delle due lettere è contenuta la prova dell'effettivo invio e, soprattutto, dell'effettivo ricevimento da parte del mutuatario.
Sono quindi infondate le argomentazioni spese dall'opposta in comparsa conclusionale circa la mancata contestazione della ricezione della missiva, non avendo la parte opposta neppure allegato quando, in concreto, sarebbe stata ricevuta la missiva e non potendo operare il principio di non contestazione ex art. 115 c.p.c. a fronte di un'allegazione carente o generica
(cfr. Cass. Civ., n. 22055/2017).
Per converso, avendo la parte ricorrente preteso l'applicazione degli interessi moratori solo fino al 30/10/2019, corrispondente alla data del ricorso, si deve ritenere che la pretesa degli interessi moratori riguardi il periodo anteriore alla domanda.
3 Posto che la decadenza dal beneficio del termine integra un atto unilaterale recettizio, che determina l'effetto della decadenza dal momento in cui perviene a conoscenza del debitore (cfr.
Cass. Civ., n. 5371/1989), deve ritenersi indimostrato il presupposto per la decorrenza degli interessi moratori dal dies a quo prospettato nel ricorso, non essendo provato l'invio della raccomandata di decadenza dal beneficio del termine. Deve quindi concludersi per l'infondatezza della domanda di pagamento degli interessi moratori.
L'opposizione sul punto deve essere accolta, non sussistendo il credito di € 6.689,01 per interessi moratori.
5. Sulla penale
L'opponente ha poi censurato l'applicazione della penale del 10% da calcolarsi sul totale di quanto scoperto in caso di inadempimento, posto che tale penale, ove considerata autonomamente, sarebbe eccessivamente onerosa, mentre, ove considerata unitamente agli interessi moratori, determinerebbe il superamento della soglia di usura.
La censura è infondata.
Il contratto di finanziamento prevede due distinte penali: una, contemplata dall'art. 18, pari al
10% sull'importo della rata impagata, e l'altra, contemplata dall'art. 19, pari al 10% del capitale residuo risultante dovuto a seguito della decadenza dal beneficio del termine.
In primo luogo, va osservato che il potere di riduzione della penale è subordinato all'assolvimento degli oneri di allegazione e prova, incombenti sulla parte, circa le circostanze rilevanti per la valutazione dell'eccessività della penale (cfr. Cass. Civ., n. 34021/2019), che nella specie sono rimasti inadempiuti da parte opponente, la quale ha preteso la riduzione ex art. 1384 c.c. senza tuttavia esplicitare le ragioni di manifesta eccessività.
In secondo luogo, le penali in questione non possono ritenersi manifestamente eccessive.
Quanto alla penale del 10% sull'importo della rata scaduta, da un lato va osservato che, nel caso di specie, essa è stata applicata nella misura di € 26,72 su una rata di € 334,00, e dunque nella percentuale dell'8% anziché del 10% come contrattualmente previsto. Dall'altro lato, va rilevato come la penale in questione trovi applicazione sulla singola mensilità scaduta ed impagata, prescindendo dalla decadenza dal beneficio del termine, a differenza degli interessi moratori.
Infatti, mentre la penale in questione, in base all'art. 18 del contratto, trova applicazione automaticamente in mancanza di pagamento anche di una sola rata, gli interessi moratori, in base all'art. 19 del contratto, trovano applicazione “In caso di ritardo nel pagamento delle somme
4 indicate nella lettera di decadenza dal beneficio del termine”, e dunque presuppongono l'inadempimento di almeno due rate e l'intervenuta comunicazione di decadenza da parte della mutuante.
È dunque evidente come tali oneri, pur essendo entrambi conseguenti all'inadempimento del mutuatario, abbiano ambiti applicativi differenti, essendo la penale del 10% destinata a colpire l'inadempimento della singola rata ed essendo l'interesse moratorio destinato invece a colpire l'inadempimento protrattosi nonostante l'intervenuta decadenza del termine.
Né, per altro verso, può ritenersi esistente una sovrapposizione e una duplicazione di oneri, atteso che, in assenza di rituale decadenza del termine, nel caso concreto gli interessi moratori non trovano applicazione, come detto sopra.
Quanto invece alla penale pari al 10% sul capitale residuo dovuto, l'eccessiva onerosità parimenti non sussiste.
Il costo in esame, infatti, non assume la funzione di risarcimento per il ritardo nell'adempimento, al pari della penale del 10% o degli interessi moratori, ma assume piuttosto la funzione di risarcire la frustrazione dell'interesse del mutuante a percepire gli interessi corrispettivi sul capitale mutuato nelle tempistiche di ammortamento pattuite. È infatti evidente come, in presenza di decadenza dal beneficio del termine, il mutuatario debba corrispondere l'intero capitale dovuto, senza tuttavia la componente di interessi corrispettivi che sarebbe maturata laddove la restituzione del capitale fosse avvenuta ratealmente. Il costo in questione assume quindi la funzione di compensare il mancato guadagno derivante dall'estinzione anticipata del contratto, e dunque non può considerarsi di per sé eccessivamente oneroso, considerato che l'importo dovuto è pari a una parte esigua (10%) del capitale ancora dovuto, a fronte di un TAEG corrispettivo pari all'8,79%.
L'opposizione sul punto è quindi infondata.
È parimenti infondata la doglianza concernente il superamento della soglia di usura a causa della congiunta pattuizione di interessi moratori e penali.
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno infatti affermato il principio per cui nelle controversie relative alla spettanza e alla misura degli interessi moratori, l'onere della prova, ai sensi dell'art. 2697 c.c., si atteggia nel senso che il debitore che intenda dimostrare l'entità usuraria degli stessi è tenuto a dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale relativa agli interessi moratori e quelli applicati in concreto, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del
TEGM nel periodo considerato e gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di
5 riferimento, mentre la controparte dovrà allegare e provare i fatti modificativi o estintivi dell'altrui diritto (cfr. Cass. Civ., n. 19597/2020).
Nel caso di specie, la parte opponente si è limitata ad allegare il superamento della soglia senza tuttavia prendere in considerazione né la concreta entità degli interessi applicati, né tanto meno il TEGM rilevato per gli interessi moratori nel periodo di riferimento, con ciò non ottemperando all'onere probatorio affermato dal principio di diritto delle Sezioni Unite sopra citato.
6. Sul disconoscimento della sottoscrizione
Ciò posto in ordine al credito, va esaminato il disconoscimento della sottoscrizione sollevato dall'opponente la cui sottoscrizione risulta apposta nel contratto in qualità di Parte_2 garante.
A fronte di tale disconoscimento e dell'istanza di verificazione avanzata da parte opposta, è stata esperita CTU grafologica, all'esito della quale l'ausiliario ha concluso che “le sottoscrizioni apposte sul contratto di finanziamento prodotto come doc. 5 del fascicolo monitorio (firme x1-x2-x3-x4-x5) sono riferibili alla mano della sig.ra . Parte_2
Nessuna delle parti ha sollevato osservazioni avverso tali conclusioni, che devono essere quindi condivise essendo state tratte a seguito di un approfondito esame, svoltosi non soltanto sulle scritture di comparazione ma anche sul saggio grafico esperito dalla medesima opponente, come esplicitato dall'ausiliario nella relazione depositata il 12/02/2024.
Essendo la sottoscrizione del contratto riferibile all'opponente, questa deve ritenersi coobbligata rispetto all'obbligazione di pagamento.
7. Conclusioni
In conclusione, l'opposizione è fondata in relazione alla sola parte relativa agli interessi moratori.
Il decreto ingiuntivo deve essere quindi revocato e gli opponenti devono essere condannati al pagamento della minor somma di € 21.149,54, pari a quanto dovuto a seguito della decadenza dal beneficio del termine, secondo quanto si evince dal prospetto prodotto come doc. 6 del fascicolo monitorio, rimasto privo di specifiche contestazioni sul piano contabile.
Sul punto va precisato che, se da un lato la decadenza dal beneficio del termine non può ritenersi ritualmente comunicata prima della proposizione della domanda, dall'altro lato essa, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, può ritenersi senz'altro insita nella richiesta
6 di pagamento immediato dedotta con la domanda giudiziale (cfr. Cass. Civ., n. 6984/2003), e deve quindi ritenersi comunque implicita nella proposizione del ricorso per ingiunzione.
Trattandosi di obbligazione di valuta, su tale somma di € 21.149,54 decorrono gli interessi legali dalla domanda al saldo, come del resto richiesto da parte opposta in sede monitoria.
8. Spese di lite
Quanto alle spese di lite, occorre considerare, da un lato, che la fase monitoria e la fase di opposizione costituiscono un unico giudizio, nel quale il regolamento delle spese processuali, che deve accompagnare la sentenza con cui è definito, va effettuato in base all'esito della lite, e dall'altro lato che, secondo la giurisprudenza di legittimità, la revoca del decreto ingiuntivo in esito al giudizio di opposizione non costituisce motivo sufficiente per rendere irripetibili dal creditore le spese della fase monitoria, occorrendo aver riguardo, invece, all'esito complessivo del giudizio, sicché la valutazione della soccombenza dovrà confrontarsi con il risultato finale della lite anche in relazione a tali spese (cfr. Cass. Civ., n. 24482/2022).
A tale riguardo, va osservato che l'opposizione è stata in parte accolta, ma per altro verso il credito dell'opposta, sebbene in misura inferiore rispetto a quella dedotta in fase monitoria, è risultato comunque esistente, con conseguente impossibilità di configurare l'opposta come totalmente soccombente (cfr. Cass. Civ., n. 9587/2015).
Deve quindi ritenersi legittima la compensazione delle spese di lite, in quanto l'iniziativa processuale dell'opponente, pur rivelandosi necessaria alla sua difesa, non ha avuto un esito totalmente vittorioso, così come quella dell'opposta, che ha dovuto fare ricorso al giudice per ottenere il pagamento della parte che gli è riconosciuta (cfr. Cass. Civ., n. 19120/2009).
Tuttavia, alla luce dell'infondatezza dell'opposizione sia riguardo alle questioni diverse dagli interessi moratori, sia soprattutto riguardo al disconoscimento della sottoscrizione, la compensazione delle spese può essere disposta solo nei limiti della metà.
Per il resto, le spese di lite seguono la soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c.
Il valore della causa è compreso nello scaglione da € 5.200,00 a € 26.000,00 di cui al DM
55/2014, con conseguente applicazione dei relativi parametri, tenuto conto della non particolare complessità della causa.
Le spese della CTU, come liquidate con separato decreto, devono essere poste a carico integrale degli opponenti, stante l'infondatezza del disconoscimento della sottoscrizione.
P.Q.M.
7 Il Tribunale di Perugia, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, disattesa ogni diversa domanda o eccezione, così provvede:
- Revoca il decreto ingiuntivo n. 1883/2019 RG 5541/2019;
- Condanna ed in solido tra loro, al pagamento, in favore di Parte_1 Parte_2
della somma di € 21.149,54 oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
Controparte_1
- Condanna gli opponenti, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite in favore dell'opposta, che si liquidano, già dimidiate della quota compensata, in complessivi €
2.000,00, oltre spese generali al 15%, oneri fiscali e previdenziali come per legge, oltre €
145,50 per esborsi della fase monitoria;
- Compensa le spese di lite per la restante metà;
- Pone le spese della CTU, come liquidate con separato decreto, definitivamente a carico degli opponenti.
Perugia, 03/04/2025
Il Giudice
Dott. Edoardo Postacchini
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