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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 09/12/2025, n. 3851 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 3851 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 623 /2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Nocera Inferiore Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Sig.ri Magistrati:
dott.ssa Enrica De Sire Presidente dott. Simone Iannone Giudice relatore ed estensore dott.ssa Jone Galasso Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA di SEPARAZIONE
nella causa civile iscritta al n. r.g. 623/2025 , avente ad oggetto “Separazione giudiziale” promossa da:
(C.F. rappresentato e difeso dagli GRANATA Parte_1 C.F._1
DIEGO e presso il suo studio elettivamente domiciliata come da mandato apposto in calce al ricorso;
ricorrente e
(C.F. rappresentata e difesa dall'avv. MANZO ANNA Controparte_1 C.F._2
e presso il suo studio elettivamente domiciliata come da mandato apposto in calce comparsa di costituzione;
ricorrente
Nonché Il PM in sede, interventore ex lege
Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato il 19/02/2025, ha chiesto al Tribunale di Nocera Parte_1
Inferiore che sia pronunciata sentenza di separazione, con addebito, dal coniuge CP_1 con cui aveva contratto matrimonio, in RAVELLO, Sa, il 03.09.2003 (come da estratto
[...] per riassunto dal registro degli atti di matrimonio del precitato Comune, anno 2003, parte II, serie A, n. 62), deducendo che dal matrimonio con era nato il figlio , Controparte_1 Per_1 in Nocera Inferiore il 28.01.2011, nonché , prematuramente deceduto alla tenera età di Per_2 quasi tre anni. Pertanto, esponeva che la convivenza dei coniugi era divenuta intollerabile e pertanto, dando atto della definitiva disgregazione morale e materiale dell'unione coniugale, chiedeva pronunciarsi la separazione con accoglimento delle condizioni indicate nel ricorso. A tal fine, infatti, proponeva domanda di affido condiviso del minore, oltre a regolamentare il diritto di visita libero ed offrendo un mantenimento di euro 900,00 mensili, di cui euro 500,00 pe la moglie ed euro 400,00 per , oltre al 50% delle spese straordinarie;
con vittoria di Per_1 spese.
si è costituita e, contestando tutto quanto ex adverso dedotto e prodotto, Controparte_2 previa richiesta di pronuncia della separazione, con addebito al marito per una relazione extraconiugale scoperta durante la vita matrimoniale, ha formulato domanda di affido condiviso del figlio, chiedendo subordinarsi l'esercizio del diritto di visita ad un percorso di sostegno psicologico del padre, chiedendo un mantenimento di euro 2000,00 mensili, di cui euro 1500,00 per sé stessa ed euro 500,00 per il minore, oltre al 100% delle spese straordinarie a carico del padre;
ha, infine, avanzato ulteriori domande di tipo economico, sia di tipo restitutorio che, invero, di accertamento sulla proprietà di alcune consistenze immobiliari, meglio indicate nel ricorso, nonché di risarcimento del danno per il comportamento assunto dal ricorrente durante la vita matrimoniale;
con vittoria di spese.
Resi, medio tempore, i provvedimenti urgenti a salvaguardia della prole minore in data 04.08.2025 ex art. 473 bis n. 22 c.p.c., previa audizione del minore , il procedimento è Per_1 pervenuto all'udienza del giorno 04125.2025, (celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.), ove parte ricorrente, per il tramite delle note telematiche di trattazione, laddove parte resistente, pur chiedendo negli atti introduttivi sentenza parziale sullo status, ha chiesto differirsi la pronuncia all'esito della disposta mediazione familiare.
Sennonché, anche tenuto conto delle richieste del ricorrente e, peraltro, delle finalità della mediazione familiare e dell'educativa domiciliare, come provvisoriamente disposti con provvedimento del 04.08.2025, all'esito della succitata udienza la causa veniva rimessa al collegio per la decisione sullo status, essendo matura sul punto e tenuto conto del diritto alla pronuncia sul vincolo coniugale, su cui parte ricorrente ha insistito, con precedente rinvio per la decisone ex art. 473 bis n. 28 c.p.c.
Sulla separazione. La domanda di separazione è fondata e va sicuramente accolta. Le risultanze processuali hanno infatti ampiamente comprovato una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto. Sorreggono tale convincimento le allegazioni di entrambe le parti in merito all'impossibilità di ricostituzione della comunione fisica e spirituale, alla luce delle concordi dichiarazioni rese sul punto;
non senza considerare, peraltro, che nel corso del giudizio non sono emersi elementi di valutazione tali da far ritenere che tra i coniugi possa intervenire alcuna riconciliazione. Ai fini della separazione giudiziale, del resto, non è necessaria la sussistenza di una situazione di conflitto riconducibile alla volontà di entrambi i coniugi, ben potendo la frattura dipendere dalla condizione di disaffezione e distacco spirituale di una delle parti, tali da rendere per questa intollerabile la convivenza e verificabile in base ai fatti obiettivi emersi, compreso il comportamento processuale, con particolare riferimento alle risultanze del tentativo di conciliazione (Cass. Civ., Sez. I, 16 febbraio 2012, n. 2274).
Conclusivamente, questo Tribunale pronuncerà sentenza parziale di separazione, con contestuale ordinanza di rimessione sul ruolo, per i più opportuni accertamenti di tipo istruttorio. A tal fine, peraltro, occorrerà anche valutare l'andamento e l'esito degli incombenti come disposti a carico dei Servizi Sociali di e tenuto conto Controparte_3 Per_3 Parte_2 dei plurimi interventi a sostegno del nucleo familiare, come provvisoriamente disposti con provvedimento del 04.08.2025 (a titolo esemplificativo, educativa domiciliare;
mediazione familiare;
sostegno alla genitorialità; percorsi di sostegno per ). Per_1
P. Q. M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Prima Sezione Civile, nell'intestata composizione collegiale, non definitivamente pronunciando, così provvede:
- pronuncia la separazione dei coniugi:
nata a [...] il [...] Parte_1
e nato a [...] il [...] Controparte_1 uniti in matrimonio in RAVELLO, Sa, il 03.09.2003 (come da estratto per riassunto dal registro degli atti di matrimonio del precitato Comune, anno 2003, parte II, serie A, n. 62);
- autorizza definitivamente i coniugi a vivere separatamente.
- Ordina che la presente sentenza sia annotata ai sensi dell'art. 69 di cui al D.P.R. n. 396/2000 e successive modificazioni ed integrazioni a cura dell'Ufficiale di Stato civile competente ex lege per l'annotazione delle pronunce di separazione.
- Provvede come da separata ordinanza per rendere l'ulteriore pronuncia di divorzile, al verificarsi delle condizioni di procedibilità ex lege previste, nonché per l'ulteriore istruzione del procedimento.
Spese al definitivo.
Ai sensi dell'art. 52, comma 2, seconda parte, D. Lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni ed in ottemperanza alla delibera del Garante per la protezione dei dati personali del 2.12.2010, dispone d'ufficio, a cura della Cancelleria, l'annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi di tutti gli interessati ivi riportati.
Così deciso, nella Camera di Consiglio del 05.12.2025
Il Giudice relatore ed estensore Dott. Simone Iannone
La Presidente Dott.ssa Enrica De Sire
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Nocera Inferiore Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Sig.ri Magistrati:
dott.ssa Enrica De Sire Presidente dott. Simone Iannone Giudice relatore ed estensore dott.ssa Jone Galasso Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA di SEPARAZIONE
nella causa civile iscritta al n. r.g. 623/2025 , avente ad oggetto “Separazione giudiziale” promossa da:
(C.F. rappresentato e difeso dagli GRANATA Parte_1 C.F._1
DIEGO e presso il suo studio elettivamente domiciliata come da mandato apposto in calce al ricorso;
ricorrente e
(C.F. rappresentata e difesa dall'avv. MANZO ANNA Controparte_1 C.F._2
e presso il suo studio elettivamente domiciliata come da mandato apposto in calce comparsa di costituzione;
ricorrente
Nonché Il PM in sede, interventore ex lege
Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato il 19/02/2025, ha chiesto al Tribunale di Nocera Parte_1
Inferiore che sia pronunciata sentenza di separazione, con addebito, dal coniuge CP_1 con cui aveva contratto matrimonio, in RAVELLO, Sa, il 03.09.2003 (come da estratto
[...] per riassunto dal registro degli atti di matrimonio del precitato Comune, anno 2003, parte II, serie A, n. 62), deducendo che dal matrimonio con era nato il figlio , Controparte_1 Per_1 in Nocera Inferiore il 28.01.2011, nonché , prematuramente deceduto alla tenera età di Per_2 quasi tre anni. Pertanto, esponeva che la convivenza dei coniugi era divenuta intollerabile e pertanto, dando atto della definitiva disgregazione morale e materiale dell'unione coniugale, chiedeva pronunciarsi la separazione con accoglimento delle condizioni indicate nel ricorso. A tal fine, infatti, proponeva domanda di affido condiviso del minore, oltre a regolamentare il diritto di visita libero ed offrendo un mantenimento di euro 900,00 mensili, di cui euro 500,00 pe la moglie ed euro 400,00 per , oltre al 50% delle spese straordinarie;
con vittoria di Per_1 spese.
si è costituita e, contestando tutto quanto ex adverso dedotto e prodotto, Controparte_2 previa richiesta di pronuncia della separazione, con addebito al marito per una relazione extraconiugale scoperta durante la vita matrimoniale, ha formulato domanda di affido condiviso del figlio, chiedendo subordinarsi l'esercizio del diritto di visita ad un percorso di sostegno psicologico del padre, chiedendo un mantenimento di euro 2000,00 mensili, di cui euro 1500,00 per sé stessa ed euro 500,00 per il minore, oltre al 100% delle spese straordinarie a carico del padre;
ha, infine, avanzato ulteriori domande di tipo economico, sia di tipo restitutorio che, invero, di accertamento sulla proprietà di alcune consistenze immobiliari, meglio indicate nel ricorso, nonché di risarcimento del danno per il comportamento assunto dal ricorrente durante la vita matrimoniale;
con vittoria di spese.
Resi, medio tempore, i provvedimenti urgenti a salvaguardia della prole minore in data 04.08.2025 ex art. 473 bis n. 22 c.p.c., previa audizione del minore , il procedimento è Per_1 pervenuto all'udienza del giorno 04125.2025, (celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.), ove parte ricorrente, per il tramite delle note telematiche di trattazione, laddove parte resistente, pur chiedendo negli atti introduttivi sentenza parziale sullo status, ha chiesto differirsi la pronuncia all'esito della disposta mediazione familiare.
Sennonché, anche tenuto conto delle richieste del ricorrente e, peraltro, delle finalità della mediazione familiare e dell'educativa domiciliare, come provvisoriamente disposti con provvedimento del 04.08.2025, all'esito della succitata udienza la causa veniva rimessa al collegio per la decisione sullo status, essendo matura sul punto e tenuto conto del diritto alla pronuncia sul vincolo coniugale, su cui parte ricorrente ha insistito, con precedente rinvio per la decisone ex art. 473 bis n. 28 c.p.c.
Sulla separazione. La domanda di separazione è fondata e va sicuramente accolta. Le risultanze processuali hanno infatti ampiamente comprovato una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto. Sorreggono tale convincimento le allegazioni di entrambe le parti in merito all'impossibilità di ricostituzione della comunione fisica e spirituale, alla luce delle concordi dichiarazioni rese sul punto;
non senza considerare, peraltro, che nel corso del giudizio non sono emersi elementi di valutazione tali da far ritenere che tra i coniugi possa intervenire alcuna riconciliazione. Ai fini della separazione giudiziale, del resto, non è necessaria la sussistenza di una situazione di conflitto riconducibile alla volontà di entrambi i coniugi, ben potendo la frattura dipendere dalla condizione di disaffezione e distacco spirituale di una delle parti, tali da rendere per questa intollerabile la convivenza e verificabile in base ai fatti obiettivi emersi, compreso il comportamento processuale, con particolare riferimento alle risultanze del tentativo di conciliazione (Cass. Civ., Sez. I, 16 febbraio 2012, n. 2274).
Conclusivamente, questo Tribunale pronuncerà sentenza parziale di separazione, con contestuale ordinanza di rimessione sul ruolo, per i più opportuni accertamenti di tipo istruttorio. A tal fine, peraltro, occorrerà anche valutare l'andamento e l'esito degli incombenti come disposti a carico dei Servizi Sociali di e tenuto conto Controparte_3 Per_3 Parte_2 dei plurimi interventi a sostegno del nucleo familiare, come provvisoriamente disposti con provvedimento del 04.08.2025 (a titolo esemplificativo, educativa domiciliare;
mediazione familiare;
sostegno alla genitorialità; percorsi di sostegno per ). Per_1
P. Q. M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Prima Sezione Civile, nell'intestata composizione collegiale, non definitivamente pronunciando, così provvede:
- pronuncia la separazione dei coniugi:
nata a [...] il [...] Parte_1
e nato a [...] il [...] Controparte_1 uniti in matrimonio in RAVELLO, Sa, il 03.09.2003 (come da estratto per riassunto dal registro degli atti di matrimonio del precitato Comune, anno 2003, parte II, serie A, n. 62);
- autorizza definitivamente i coniugi a vivere separatamente.
- Ordina che la presente sentenza sia annotata ai sensi dell'art. 69 di cui al D.P.R. n. 396/2000 e successive modificazioni ed integrazioni a cura dell'Ufficiale di Stato civile competente ex lege per l'annotazione delle pronunce di separazione.
- Provvede come da separata ordinanza per rendere l'ulteriore pronuncia di divorzile, al verificarsi delle condizioni di procedibilità ex lege previste, nonché per l'ulteriore istruzione del procedimento.
Spese al definitivo.
Ai sensi dell'art. 52, comma 2, seconda parte, D. Lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni ed in ottemperanza alla delibera del Garante per la protezione dei dati personali del 2.12.2010, dispone d'ufficio, a cura della Cancelleria, l'annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi di tutti gli interessati ivi riportati.
Così deciso, nella Camera di Consiglio del 05.12.2025
Il Giudice relatore ed estensore Dott. Simone Iannone
La Presidente Dott.ssa Enrica De Sire