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Sentenza 20 febbraio 2025
Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 20/02/2025, n. 202 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 202 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 535/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
SEZIONE LAVORO
CAUSA n. r.g. 535/2024 tra
(C.F. ), nata a [...] il [...], residente in Parte_1 C.F._1
Castelfranco Emilia (MO), Via Indipendenza n. 42 - interno 2 -, elettivamente domiciliata in Reggio
Emilia, Largo Marco Gerra n. 9, rappresentata e difesa dall'Avv. Giulio Cesare Bonazzi;
RICORRENTE
e
(C.F./P.I.V.A. ), con sede in Via Gherbella n. 454/A – 41126 Controparte_1 P.IVA_1
Modena, in persona Consigliere Delegato e legale rappresentante Dott. elettivamente Parte_2
domiciliata in Via Ganaceto n. 123 - 41121 Modena, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, dagli Avv.ti Pietro Puliatti e Luigi Chiarello;
RESISTENTE
Oggi 05/02/2025 ad ore 10:15, il Giudice, dott. Andrea Marangoni, dà atto che:
Per l'Avv. BONAZZI ha depositato le note di trattazione scritta. Parte_1
Per l'Avv. PULIATTI ha depositato le note di trattazione scritta. CP_1
Dato atto di quanto sopra, il Giudice decide la causa mediante deposito della seguente sentenza.
Il Giudice Del Lavoro
Andrea Marangoni
pagina 1 di 13 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Andrea Marangoni ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 535/2024 promossa da:
(C.F. ), nata a [...] il [...], residente in Parte_1 C.F._1
Castelfranco Emilia (MO), Via Indipendenza n. 42 - interno 2 -, elettivamente domiciliata in Reggio
Emilia, Largo Marco Gerra n. 9, rappresentata e difesa dall'Avv. Giulio Cesare Bonazzi;
RICORRENTE
e
(C.F./P.I.V.A. ), con sede in Via Gherbella n. 454/A – 41126 Controparte_1 P.IVA_1
Modena, in persona Consigliere Delegato e legale rappresentante Dott. elettivamente Parte_2
domiciliata in Via Ganaceto n. 123 - 41121 Modena, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, dagli Avv.ti Pietro Puliatti e Luigi Chiarello;
RESISTENTE
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 03.04.2024, la ricorrente, già dipendente della Evologica Società
Cooperativa dal 02.12.2014, assunta da in data 01.01.2022 in conseguenza di cessione Controparte_1 di ramo d'Azienda, con mantenimento dei diritti e dell'anzianità acquisiti fino a quest'ultimo momento, con qualifica di operaia di V livello e con orario part time, successivamente nominata come R.S.A., premettendo di essere stata licenziata per giusta causa con comunicazione ricevuta il 24.02.2024, ha eccepito l'illegittimità del provvedimento espulsivo chiedendo di: “In via principale, a) accertare e dichiarare la nullità e/o l'annullabilità e/o la illegittimità e/o l'inefficacia del licenziamento intimato da a con comunicazione datata 22.02.2024 - inviata a mezzo Controparte_1 Parte_1
raccomandata a/r e ricevuta il 24.02.2024 -, non ricorrendo gli estremi della giusta causa per
pagina 2 di 13 insussistenza del fatto contestato ovvero poiché lo stesso non costituisce una violazione disciplinare.
Conseguentemente, b) ordinare a in persona del legale rappresentante pro-tempore, ai Controparte_1 sensi dell'art. 18, comma 4, Legge n. 300/1970 così come modificato dalla Legge n. 92/2012, di reintegrare la ricorrente nel luogo di lavoro con le mansioni precedentemente svolte;
c) condannare
in persona del legale rappresentate pro-tempore, a corrispondere a la Controparte_1 Parte_1
retribuzione media globale di fatto, oltre al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, dalla data del licenziamento alla data della effettiva reintegrazione, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali, ai sensi dell'art. 18, comma 4, Legge n. 300/1970, così come modificato dalla Legge n.
92/2012. In via subordinata, d) accertato e dichiarato che il licenziamento intimato a - Parte_1
con comunicazione datata 22.02.2024, inviata a mezzo raccomandata a/r e ricevuta in data 24.02.2024
-, è affetto da illegittimità, in relazione ad altre ipotesi ai sensi dell'art. 18, comma 5, Legge n.
300/1970 così come modificato dalla Legge n. 92/2012, in quanto palesemente sproporzionato, dichiarare risolto il rapporto di lavoro alla data del 01.03.2024. Conseguentemente, e) dichiarare tenuta e condannare in persona del legale rappresentante pro-tempore, ai sensi Controparte_1 dell'art. 18, comma 5, Legge n. 300/1970 a pagare a una indennità risarcitoria Parte_1 omnicomprensiva pari a 24 mensilità di retribuzione globale di fatto, tenuto conto dell'anzianità della lavoratrice, della sua qualifica, delle sue mansioni, delle sue condizioni personali e familiari, del numero di dipendenti di parte datoriale e del positivo andamento economico della Società convenuta, ovvero in quella somma maggiore o minore che verrà ritenuta da giustizia;
In ogni caso, f)
Condannare in persona del legale rappresentante pro-tempore, a pagare una ulteriore Controparte_1
somma a titolo di risarcimento dei danni da svalutazione monetaria. Con gli interessi di mora. Con vittoria di spese e compensi di causa, oltre ad accessori come per legge da distrarsi a favore del difensore ex art. 91 e ss. c.p.c.”.
Specificamente, ha dedotto che:
• In data 12.02.2024, la resistente le avrebbe contestato un addebito disciplinare per essere addivenuta ad un violento diverbio con la collega CP_2
• La resistente le avrebbe contestato testualmente: “il giorno 10.02.2024, verso le ore 10.00, mentre si trovava a lavoro in linea 3 reparto farcitura, Lei addiveniva a diverbio litigioso con
l'aggravante di conseguenti vie di fatto, nei confronti della collega sig.ra In CP_2
particolare, ci è stato riferito che Lei ha inveito nei confronti della suddetta collega, mettendole le mani addosso, prendendola dal collo e strattonandola, cagionandole un visibile graffio al
pagina 3 di 13 volto. I suddetti fatti sono stati confermati da Lei stessa, ammettendo le Sue responsabilità, dalla Sig.ra e dalla sig.ra che ha assistito ai fatti”; CP_2 Parte_3
• La medesima – cittadina italiana di origine ghanese - in data 13.02.2024, si sarebbe rivolta al sindacalista (Segretario della UILA – e Reggio Emilia), per fornire CP_3 CP_4
le proprie giustificazioni in lingua italiana corretta;
• Ella si sarebbe limitata a sottoscrivere il testo scritto dal sindacalista, certa di essersi rivolta a una persona in grado di comprendere e descrivere correttamente il reale svolgimento dei fatti;
• La Società, non ritenendo valide le sue giustificazioni, con comunicazione inviata a mezzo raccomandata a/r il 22.02.2024 e ricevuta il 24.02.2024, le avrebbe comminato il licenziamento per giusta causa;
• L'Organizzazione Sindacale Uila di Modena e Reggio Emilia avrebbe deciso di non avvalersi del termine di sei giorni di cui all'art. 14, 1), dell'Accordo Interconfederale del 18.04.1966, volto a richiedere l'esame conciliativo;
• Il provvedimento espulsivo avrebbe acquisito definitivamente efficacia il 01.03.2024.
Si è costituita deducendo l'infondatezza in fatto e in diritto del ricorso, chiedendone il Controparte_1
rigetto.
In particolare, ha eccepito che:
• A seguito del violento diverbio intervenuto tra la ricorrente e la collega a norma CP_2
di legge, avrebbe provveduto ad inviare ad entrambe le dipendenti la lettera di contestazione disciplinare del 12.02.2024;
• Avrebbe ricevuto da entrambe le prestatrici delle giustificazioni pienamente comprovanti la dinamica degli eventi così come contestati;
• In particolare, la ricorrente avrebbe riconosciuto il diverbio avuto con la sig.ra CP_2
confermando la condotta tenuta dalla collega e ammettendo di essersi a sua volta attivata fisicamente;
• Pertanto, avrebbe intimato ad entrambe le lavoratrici il licenziamento per giusta causa.
Istruita mediate acquisizione dei documenti prodotti dalle parti e con l'assunzione di prove testimoniali, la causa è stata trattenuta in decisione all'esito dello scambio di note scritte.
In primo luogo, appare necessario scrutinare la sussistenza dei fatti addotti a fondamento della contestazione disciplinare e della giusta causa o giustificato motivo di recesso, il cui onere probatorio grava sulla datrice di lavoro (Cass. Sent. n. 7830 del 29.03.2018).
pagina 4 di 13 La Cassazione (Cass. n. 21214 del 2009; Cass. n. 8254 del 2004) ha ripetutamente affermato che la giusta causa di licenziamento, quale "fatto che non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto" è una nozione che la legge - allo scopo di un adeguamento delle norme alla realtà da disciplinare, articolata e mutevole nel tempo - configura con una disposizione (ascrivibile alla tipologia delle c.d. clausole generali) di limitato contenuto, delineante un modulo generico che richiede di essere specificato in sede interpretativa, mediante la valorizzazione sia di fattori esterni relativi alla coscienza generale, sia di principi che la stessa disposizione tacitamente richiama;
tali specificazioni del parametro normativo hanno natura giuridica, e la loro disapplicazione è quindi deducibile in sede di legittimità come violazione di legge, mentre l'accertamento della concreta ricorrenza, nel fatto dedotto in giudizio, degli elementi che integrano il parametro normativo e le sue specificazioni, e della loro concreta attitudine a costituire giusta causa di licenziamento, si pone sul diverso piano del giudizio di fatto, demandato al giudice di merito e incensurabile in Cassazione se privo di errori logici o giuridici.
20. Si è poi precisato come l'operazione valutativa compiuta dal giudice di merito nell'applicare clausole generali come quella dell'art. 2119 c.c., che, in tema di licenziamento per giusta causa, detta una tipica "norma elastica", non sfugge ad una verifica in sede di giudizio di legittimità, sotto il profilo della correttezza del metodo seguito nell'applicazione della clausola generale, poiché l'operatività in concreto di norme di tale tipo deve rispettare criteri e principi desumibili dall'ordinamento generale, a cominciare dai principi costituzionali, e dalla disciplina particolare (anche collettiva) in cui la concreta fattispecie si colloca (cfr. Cass. n. 9266 del 2005; Cass. n. 5299 del 2000; Cass.). 21. E' solo l'integrazione giurisprudenziale, a livello generale ed astratto, della nozione di giusta causa che si colloca sul piano normativo e consente una censura per violazione di legge, mediante specifica denuncia di non coerenza del predetto giudizio rispetto agli standard, conformi ai valori dell'ordinamento, esistenti nella realtà sociale;
mentre l'applicazione in concreto del canone integrativo, così ricostruito, rientra nella valutazione di fatto devoluta al giudice di merito e non è censurabile in sede di legittimità se non per vizio di motivazione, (cfr. Cass. n. 7838 del 2005; Cass. n. 21214 del
2009; Cass. 6901 del 2016; Cass. n. 18715 del 2016).
Inoltre, «In tema di licenziamento per giusta causa, nel giudicare se la violazione disciplinare addebitata al lavoratore abbia compromesso la fiducia necessaria ai fini della conservazione del rapporto di lavoro e, quindi, costituisca giusta causa di licenziamento, rilevano la natura e la qualità del singolo rapporto, la posizione delle parti, l'oggetto delle mansioni e il grado di affidamento che queste richiedono, occorrendo altresì valutare il fatto concreto nella sua portata oggettiva e soggettiva, attribuendo rilievo determinante, ai fini in esame, alla potenzialità del fatto medesimo di porre in dubbio la futura correttezza dell'adempimento.» (Cass., 2.11.2021, n. 31202). pagina 5 di 13 Quanto alle conseguenze dell'accertata carenza di giusta causa, osserva il Giudicante come in tema di licenziamento disciplinare, l'accesso alla tutela reale di cui all'art. 18, comma 4, st.lav., come modificato dalla l. n. 92 del 2012, presuppone una valutazione di proporzionalità fra sanzione conservativa e fatto in addebito tipizzata dalla contrattazione collettiva, mentre, laddove il c.c.n.l. rimetta al giudice la valutazione dell'esistenza di un simile rapporto di proporzione in relazione al contesto, al lavoratore spetta la tutela indennitaria di cui all'art. 18, comma 5, st.lav., non ravvisandosi in tale disciplina una disparità di trattamento - connessa alla tipizzazione o meno operata dalle parti collettive delle condotte di rilievo disciplinare - bensì l'espressione di una libera scelta del legislatore, fondata sulla valorizzazione dell'autonomia collettiva in materia (Cassazione civile sez. lav.,
20/05/2019, n.13533).
Il giudice, ai fini dell'individuazione della tutela applicabile, deve verificare se il fatto concreto sia sussumibile in una delle fattispecie previste dalla contrattazione collettiva o dal codice disciplinare come punite con sanzione conservativa, anche nel caso in cui tali fattispecie siano diversificate dal riferimento al minore o maggiore grado di "gravità" quale ulteriore elemento costitutivo della fattispecie tipizzata, previa interpretazione del suo significato secondo le previsioni contrattualcollettive e/o del codice disciplinare (Cassazione civile sez. lav., 21/10/2024, n.27161) Al fine di determinare la tutela applicabile in caso di licenziamento disciplinare, il giudice può interpretare e sussumere la condotta contestata dal lavoratore nelle previsioni contrattuali, anche se espresse in clausole generali o elastiche, senza eccedere nel giudizio di proporzionalità della sanzione. Tale interpretazione deve rimanere entro i limiti dell'attuazione del principio di proporzionalità già previsto dalle parti sociali attraverso il contratto collettivo (Cassazione civile, sez. lav., 25/07/2024, n. 20698).
Tanto premesso in diritto, osserva il Giudicante come, dall'analisi complessiva delle risultanze istruttorie, sia emerso come effettivamente tra la ricorrente e la sig.ra sia intercorso un CP_2
alterco con vie di fatto.
Per “vie di fatto”, si deve intendere un ricorso alla violenza intesa come estrinsecazione di energia fisica trasmodante in un pregiudizio fisico anche tentato verso una persona (Cass. n. 22636/19).
Ciò è confermato, in primo luogo, dalla dichiarazione confessoria sul punto resa dalla ricorrente in sede di giustificazioni, in cui si fa riferimento – appunto – a un diverbio. Non colgono nel segno le eccezioni
Part sollevate in merito da , secondo cui ella si sarebbe limitata “a sottoscrivere detto testo, certa di essersi rivolta a una persona, in grado di comprendere il reale svolgimento dei fatti e di descriverlo nei termini corretti”.
pagina 6 di 13 La confessione (stragiudiziale) può essere revocata solo per errore di fatto o violenza, non allegate né provate nell'odierna controversia.
L'alterco è stato confermato da stessa, la cui testimonianza – pur non pienamente attendibile, CP_2
avendo interesse di fatto minimizzare la propria responsabilità e a massimizzare quella altrui – non è inammissibile, giusta l'insussistenza di un'ipotesi di incapacità.
Infatti, la teste non è titolare di alcun interesse giuridico che avrebbe legittimato la sua partecipazione al giudizio, determinandone l'incapacità a testimoniare. Né può rilevare in proposito la presentazione di querela. La correttezza di tale approdo trova conferma nella recente sentenza della Cassazione n.
21418 del 2015, che ribadisce come, secondo la giurisprudenza di legittimità, l'interesse che determina l'incapacità a testimoniare, ai sensi dell'art. 246 cpc, è solo quello giuridico, personale, concreto ed attuale, che comporta o una legittimazione principale a proporre l'azione ovvero una legittimazione secondaria ad intervenire in un giudizio già proposto da altri cointeressati. Tale interesse non si identifica con l'interesse di mero fatto, che un testimone può avere a che venga decisa in un certo modo la controversia in cui esso sia stato chiamato a deporre, pendente fra altre parti, ma identica a quella vertente tra lui ed un altro soggetto ed anche se quest'ultimo sia, a sua volta, parte del giudizio in cui la deposizione deve essere resa. Neanche l'eventuale riunione delle cause connesse (per identità di questioni) può fare insorgere l'incapacità delle rispettive parti a rendersi reciproca testimonianza, potendo tale situazione soltanto incidere sulla attendibilità delle relative disposizioni (tra le altre, cfr. altresì, Cass. n. 11034 del 2006; Cass. n. 9650 del 2003; Cass. n. 2618 del 1999; Cass. n. 32 del 1994;
Cass. n. 6932 del 1987). Come chiarito da Cass., n. 11314 del 2010, l'incapacità a testimoniare di cui all'art. 246 cpc è correlabile soltanto ad un diretto coinvolgimento della persona chiamata a deporre nel rapporto controverso, tale da legittimare una sua assunzione della qualità di parte in senso sostanziale o processuale nel giudizio, e non già alla ravvisata sussistenza di un qualche interesse di detta persona in relazione a situazioni ed a rapporti diversi da quello oggetto della vertenza, anche in qualche modo connessi (cfr. anche Cass. 3051 del 2011, secondo cui l'art. 246 cpc ricollega l'incapacità a testimoniare, come affermato dalla Corte Cost. nelle sentenze n. 248 del 1974, n. 62 del 1995 e nell'ordinanza n. 143 del 2009, non solo alla posizione di parte formale o sostanziale del giudizio, ma anche alla titolarità di situazione giuridica dipendente da quella dedotta in giudizio da altro soggetto).
Nella specie, in ragione dei richiamati principi di legittimità, atteso che il presente giudizio verte tra la lavoratrice e il datore di lavoro ed ha a oggetto l'impugnazione del licenziamento, non può trovare applicazione con riguardo ad l'art. 246 cpc, non ravvisandosi in capo alla stessa un interesse CP_2
giuridico alla partecipazione al giudizio.
pagina 7 di 13 ha dichiarato: “Il 10.02.2024 ero a lavorare dalle 7.30. Stavo lavorando alla macchina dei CP_2
salami. A un certo punto mi sono trovata vicino la signora e la sig.ra ; mi ha Pt_4 Pt_1 Pt_1
chiesto di scendere un attimo dalla scala perché mi doveva parlare;
io le ho risposto che avremmo potuto parlare alla fine dell'orario di lavoro;
ha insistito;
indossavo una sciarpa in quel Pt_1
momento, perché faceva freddo;
mi ha chiesto se fossi stata io a riferire qualcosa a poi Pt_1 Pt_4
subito mi ha afferrata per la sciarpa e mi ha tirato giù dalla scala;
indossavo anche la mascherina,
me l'ha strappata dal viso, graffiandomi nell'azione; ho iniziato a sanguinare;
ADR nessuna Pt_1
delle due doveva darmi il cambio;
dopo il fatto, è andata in ufficio, io l'ho seguita;
ADR in Pt_1 ufficio c'era , il quale ha convocato per telefono quando eravamo lì, io ho Per_1 Parte_5
capito che ha chiesto a cosa fosse successo, e lei ha confermato di avermi strappato Per_1 Pt_1
la mascherina e graffiato;
io ho raccontato la mia versione, che è la stessa che ho raccontato prima;
ho cercato di spiegarmi un po' in italiano un po' a gesti;
dopo sono andata a medicarmi;
mi Per_1
ha chiesto se volessi tornare a lavorare o andare a casa;
siccome per tornare a casa avrei dovuto aspettare a lungo l'autobus, ho deciso di rimanere a lavoro;
ADR anche è tornata a lavorare;
Pt_1
ADR ci sono delle telecamere in quella zona, credo che siano in grado di riprendere anche il punto in cui è avvenuto il fatto;
ADR il giorno dopo, ho riscontrato del gonfiore nel punto in cui ero stata graffiata e perciò sono andata al Pronto Soccorso;
nessuno mi ha suggerito di presentare la querela;
ADR a presentare la querela mi ha accompagnato una conoscente di nome , di cui non ricordo il Pt_6 cognome”.
Il verificarsi dell'alterco è stato confermato anche dal teste , il quale ha raccolto la Tes_1 confessione (resa a un terzo) della ricorrente sul punto: “Il 10.2.2024 sono entrato a lavoro intorno alle
9-9.30; ho un ufficio nell'area amministrativa ma svolgo principalmente la mia attività in produzione;
non ero presente al momento dell'episodio; intorno alle 10-10.30, mentre mi vestivo per andare in produzione, mi sono venute incontro , scortate dalla Capo turno Parte_1 CP_2 Persona_2
ci siamo recati nella sala cristallo;
ho congedato e la perché Parte_5 Persona_2 Pt_5 pacificamente non c'entravano nulla con quanto accaduto;
ADR l'evento mi è stato riferito da entrambe ( e ); aveva un'evidente escoriazione sul volto;
la sig.ra CP_2 Parte_1 CP_2
Part
mi ha raccontato di questa colluttazione;
in particolare mi ha raccontato di aver afferrato la sig.ra per lo scaldacollo e per la mascherina per tirarla giù da una scaletta trepiedi da CP_2
dove si trovava;
ADR non ricordo se mi abbia riferito il motivo del gesto;
entrambe mi hanno riferito la loro versione;
entrambe hanno confermato l'avvenuta colluttazione;
la situazione in quel momento era concitata;
una volta che le due sono tornate in reparto, ho cercato di raccogliere altre informazioni;
la sig.ra mi ha confermato l'avvenuta colluttazione;
ADR mi ha Parte_7
pagina 8 di 13 riferito di aver assistito da lontano;
mi ha confermato che fosse sulla scaletta e che la CP_2
Part sig.ra l'avesse afferrata per lo scaldacollo e per la mascherina, trascinandola giù; mi ha altresì confermato che l'episodio si sia verificato sulla linea 3; mi ha detto di non aver ascoltato cosa si siano dette le due in quanto era lontana e a causa del forte rumore presente in quell'ambiente; ADR la sig.ra si trovava a un paio di nastri di differenza, quindi a 4-5 metri di distanza;
non posso dire se Parte_3
la sig.ra avesse la lacerazione già al momento del suo ingresso a lavoro, non avendola vista;
CP_2
ADR era un taglio di due-tre centimetri, c'era del sangue che sembrava fresco;
ADR quella parte della linea non è ripresa dalle telecamere”.
Sulla dinamica, giova riportare la deposizione della teste “Quella mattina io lavoravo Persona_2
sulla linea B, mentre e sulla linea 3; io ho lavorato dalle 7.30 alle 13.30, mentre le altre Pt_1 CP_2 due dalle 6.30 fino alle 14.30. I lavoratori erano divisi in due gruppi. Dopo due ore dall'inizio è venuta
a dirci che saremmo dovute andare a lavorare alla linea 3; Io avrei dovuto dare il cambio ad Per_3
affinché potesse andare in bagno. Lei era sulle scale e stava infilando i salami nella macchina. CP_2
Quando sono arrivata ho visto venire verso di noi (cioè io ed;
dopo avermi salutato, Pt_1 CP_2
si è rivolta ad e le ha chiesto perché avesse detto delle bugie su di lei;
ADR non ho idea Pt_1 CP_2
a cosa si riferisse. A quel punto si è arrabbiata e ha iniziato a insultare;
stava CP_2 Pt_1
gesticolando, aveva il salame in mano e con questo ha colpito sulle labbra e sul naso;
secondo Pt_1 me l'ha colpita intenzionalmente;
a quel punto è scesa dalle scale, l'ho vista spingere , CP_2 Pt_1
la quale, a quel punto, le ha chiesto di andare in ufficio;
anche io sono andata in un ufficio, ma non ho Per_ detto niente;
ne ho parlato per la prima volta una o due settimane dopo con , e;
Per_4 Per_1
quando il giorno stesso e hanno parlato con e non ero presente, ero già Per_1 Pt_5 CP_2 Pt_1 stata mandata via;
al momento del fatto c'erano altre persone sulla linea, ma vicino alla macchina del Testi salame c'eravamo solo noi tre, nessun altro può aver visto quanto accaduto;
e CP_2 Pt_1 sono tornate a lavorare quel giorno;
ADR il posto dove eravamo è vicino alla cucina;
c'è una camera lì vicino, secondo me è in grado di riprendere anche la macchina dei salami;
ADR le persone indicate nella lettera di giustificazione della ricorrente erano sulla linea 3, ma so se abbiano visto, erano dall'altra parte della macchina;
sicuramente non hanno capito, perché parlavamo la lingua TWI”.
Secondo TE, la ricorrente non avrebbe avuto parte nella genesi dell'alterco, avendo di fatto subìto
l'aggressione da parte di Senonché, nemmeno tale teste pare pienamente attendibile, giacché CP_2 non ha fatto alcun riferimento all'escoriazione (anche qualora fosse stata cagionata solo per difesa) riportata da riferita da e risultante anche dal certificato del PS (doc. 25 resistente). CP_2 Tes_1
Inoltre, questi ha dichiarato che la ricorrente avrebbe confermato di aver tirato per la sciarpa l'altra pagina 9 di 13 contendente, di averle strappato la mascherina e graffiato il volto e che la collega gli Parte_3
avrebbe riferito di aver assistito alla medesima scena, seppur da lontano.
Tali circostanze apprese dai testi, complessivamente valutate, inducono a ritenere che, nello scontro,
Part l'escoriazione sia stata provocata da e il fatto che la teste non ne abbia parlato, ne inficia la Per_2
piena attendibilità.
Dal complesso delle deposizioni sopra riportate, si può affermare inoltre che: a) la ricorrente abbia iniziato la discussione (per questioni non attinenti al lavoro da svolgere), mentre si trovava nella CP_2 propria postazione (cfr. testi b) abbia inasprito i toni e iniziato l'aggressione con Per_2 CP_2 CP_2
Part il salame che teneva in mano (teste ; c) abbia reagito afferrando lo scaldacollo, la Per_2 mascherina e graffiando l'altra lavoratrice (cfr. testi e ). CP_2 Tes_1
Part Da questa descrizione non appare che si sia limitata a difendersi da un'aggressione in atto, bensì vi abbia partecipato, alimentandolo.
Se ciò è vero, il fatto sussiste e ha rilievo disciplinare.
Tuttavia, è opinione del Giudicante che esso sia sussumibile nell'ambito di una sanzione conservativa specifica prevista dal contratto collettivo.
L'articolo 69, rubricato “Ammonizione - Multa – Sospensione”, prevede che “Normalmente
l'ammonizione verbale o quella scritta saranno adottate nei casi di prima mancanza. La multa nei casi di recidiva;
la sospensione nei casi di recidiva in mancanza già punita con la multa nei sei mesi precedenti. Quando, tuttavia, le mancanze rivestano carattere di maggiore gravità, anche in relazione alle mansioni esplicate, potranno adottarsi la multa o la sospensione anche in caso di prima mancanza.
In via esemplificativa, incorre nei provvedimenti dell'ammonizione, della multa o della sospensione, il lavoratore che: (…) 9) che si presta a diverbio litigioso, con o senza vie di fatto, sempreché il litigio non assuma carattere di rissa (…)”.
L'art. 70, invece, rubricato “Licenziamento per cause disciplinari”, prevede il licenziamento immediato nel caso di “1) rissa o vie di fatto nello stabilimento”.
A parere dello scrivente, la differenza tra le due ipotesi risiede nel fatto che la rissa esclude l'operatività della fattispecie più tenue, mentre, nel caso di passaggio alle vie di fatto, il discrimine è rappresentato dal consenso prestato all'evoluzione della lite. Difatti, il verbo “prestarsi”, utilizzato dall'art. 69 sembra evocare il caso in cui il passaggio alle vie di fatto non sia scaturito dall'azione dell'incolpato, ma questi non vi sia comunque sottratto.
Tale interpretazione, peraltro, è conforme a quell'orientamento di legittimità, a mente del quale, ai fini dell'integrazione della giusta causa del licenziamento dovuto ad una rissa tra colleghi, diventa pagina 10 di 13 importante stabilire se vi è stato consensuale passaggio alle vie di fatto, oppure se una parte è stata responsabile del litigio e dello sbocco violento dello stesso (Cassazione civile sez. lav., 04/04/2017,
n.8710).
Nel caso di specie, può escludersi che l'alterco sopra descritto costituisca una rissa ai sensi della disciplina collettiva.
In accordo con quanto affermato sul punto dalla giurisprudenza di legittimità, la suddetta espressione, inserita all'interno di vari contratti collettivi, individua una contesa, anche tra due sole persone, idonea a determinare, per le modalità dell'azione e la sua capacità espansiva, una situazione di pericolo per i protagonisti e per altre persone e, comunque, ove la lite si svolga nel contesto lavorativo, un grave turbamento del normale svolgimento della vita collettiva nell'ambito della comunità aziendale, nozione più lata di quella "penalistica", nella quale primeggia la tutela dell'incolumità personale e in cui è presupposta come dimensione minima del conflitto la partecipazione di almeno tre persone (Cass. 7 settembre 2023 n. 26043).
Più specificamente, si è detto che (v. Cass. 2 febbraio 2016, n. 2830), “la nozione di rissa richiamata da alcuni contratti collettivi nazionali di categoria nei loro codici disciplinari non coincide con quella propria del diritto penale, così che non sono rilevanti il numero dei partecipanti, il carattere violento della contesa e il pericolo per l'incolumità pubblica, poiché è sufficiente una contesa anche tra due sole persone idonea a procurare una situazione di pericolo non limitata ai protagonisti, per le modalità dell'azione e l'eventuale coinvolgimento di terzi, anche in considerazione della possibile alterazione del pacifico svolgersi della vita collettiva. Nonostante tale interpretazione dell'espressione
“rissa” del contratto collettivo nazionale di categoria, non rientra in tale ipotesi e non costituisce né giusta causa, né giustificato motivo soggettivo di licenziamento una spallata inferta da un dipendente a un collega senza conseguenze sull'equilibrio fisico della vittima, anche in considerazione delle mansioni espletate dall'autore del fatto, poiché esse non sono caratterizzate da particolari elementi fiduciari”.
Ebbene, in base a quanto emerso dall'istruttoria, l'alterco ha interessato due sole persone, è rimasto contenuto a quanto accaduto sulla scala in cui si trovava non aveva la potenzialità di estendersi CP_2 ad altre persone, né di creare pericolo a queste, ha inciso limitatamente sull'organizzazione aziendale, tanto che entrambe le contendenti sono rientrate a lavoro poco dopo.
Quanto alle escoriazioni riportate da esse non costituisco certo un serio pericolo per CP_2
l'incolumità fisica della medesima ovvero una seria menomazione della stessa.
pagina 11 di 13 Quanto alla genesi del passaggio alle vie di fatto, in base alla testimonianza di non smentita da Per_2
ulteriori elementi probatori, che non sono stati forniti dalla resistente, come sarebbe stato suo onere, esso sarebbe imputabile ad mentre – in base alle ulteriori emergenze sopra compendiate – CP_2
vi sarebbe solo “prestata”. Parte_1
Pertanto, alla luce delle superiori considerazioni, risulta integrata l'ipotesi meno grave di cui al citato art. 69 CCNL, con conseguenze illegittimità del licenziamento e applicazione della tutela reintegratoria di cui all'art. 18, co. 4, l. 300/1970: “Il giudice, nelle ipotesi in cui accerta che non ricorrono gli estremi del giustificato motivo soggettivo o della giusta causa addotti dal datore di lavoro, per insussistenza del fatto contestato ovvero perché il fatto rientra tra le condotte punibili con una sanzione conservativa sulla base delle previsioni dei contratti collettivi ovvero dei codici disciplinari applicabili, annulla il licenziamento e condanna il datore di lavoro alla reintegrazione nel posto di lavoro di cui al primo comma e al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto quanto il lavoratore ha percepito, nel periodo di estromissione, per lo svolgimento di altre attività lavorative, nonché quanto avrebbe potuto percepire dedicandosi con diligenza alla ricerca di una nuova occupazione. In ogni caso la misura dell'indennità risarcitoria non può essere superiore a dodici mensilità della retribuzione globale di fatto. Il datore di lavoro è condannato, altresì, al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello della effettiva reintegrazione, maggiorati degli interessi nella misura legale senza applicazione di sanzioni per omessa o ritardata contribuzione, per un importo pari al differenziale contributivo esistente tra la contribuzione che sarebbe stata maturata nel rapporto di lavoro risolto dall'illegittimo licenziamento e quella accreditata al lavoratore in conseguenza dello svolgimento di altre attività lavorative. In quest'ultimo caso, qualora i contributi afferiscano ad altra gestione previdenziale, essi sono imputati
d'ufficio alla gestione corrispondente all'attività lavorativa svolta dal dipendente licenziato, con addebito dei relativi costi al datore di lavoro. A seguito dell'ordine di reintegrazione, il rapporto di lavoro si intende risolto quando il lavoratore non abbia ripreso servizio entro trenta giorni dall'invito del datore di lavoro, salvo il caso in cui abbia richiesto l'indennità sostitutiva della reintegrazione nel posto di lavoro ai sensi del terzo comma”.
Le spese seguono la soccombenza.
Si precisa che, in applicazione del principio stabilito dall'art. 91 c.p.c., le stesse sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto 1) delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, 2) dell'importanza, della natura, delle difficoltà e del valore dell'affare, 3) delle condizioni soggettive del pagina 12 di 13 cliente, 4) dei risultati conseguiti, 5) del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, nonché delle previsioni delle tabelle allegate al decreto del Ministro della Giustizia n. 147 del
13/08/2022 pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/10/2022, in vigore dal 23/10/20228. In particolare si fa riferimento, stante il carattere comunque non vincolante delle dette tariffe, al loro valore medio per lo studio della controversia, per la fase introduttiva, per la fase istruttoria e per la fase decisoria (per controversie di valore compreso tra € 5.200,00 e € 26.000,00), e si determina in € 10.000,00 il compenso complessivo, giusta l'aumento per la pluralità di parti aventi la stessa posizione processuale.
Ai compensi si aggiunge il rimborso forfetario delle spese generali pari al 15% degli stessi
(espressamente reintrodotto dall'art. 2 del D.M. 55/2014, non modificato in parte qua), oltre I.V.A. e
C.P.A. come per legge.
Ai fini della liquidazione delle spese di lite si tiene conto del rifiuto di parte resistente della proposta conciliativa formulata dal Giudice e accettata dalla controparte.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa:
1. ANNULLA il licenziamento irrogato da a;
CP_1 Parte_1
2. ND , in persona del legale rappresentante p.t., a reintegrare CP_1 [...]
nel posto di lavoro;
Pt_1
3. ND in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento in CP_1
favore di di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione Parte_1
globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, fino a un massimo di dodici mensilità della retribuzione globale di fatto, oltre interessi legali e rivalutazione come per legge;
4. ND in persona del legale rappresentante p.t., al versamento dei CP_1
contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello della effettiva reintegrazione, oltre accessori nella misura indicata dall'art. 18, co. 4 L. 300/1970;
5. ND in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento delle CP_1
spese di lite, liquidate in € 259 per esborsi ed € per compensi, oltre rimb. forf. IVA e CPA.
Modena, 05/02/2025
Il Giudice Del Lavoro
Andrea Marangoni
pagina 13 di 13
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
SEZIONE LAVORO
CAUSA n. r.g. 535/2024 tra
(C.F. ), nata a [...] il [...], residente in Parte_1 C.F._1
Castelfranco Emilia (MO), Via Indipendenza n. 42 - interno 2 -, elettivamente domiciliata in Reggio
Emilia, Largo Marco Gerra n. 9, rappresentata e difesa dall'Avv. Giulio Cesare Bonazzi;
RICORRENTE
e
(C.F./P.I.V.A. ), con sede in Via Gherbella n. 454/A – 41126 Controparte_1 P.IVA_1
Modena, in persona Consigliere Delegato e legale rappresentante Dott. elettivamente Parte_2
domiciliata in Via Ganaceto n. 123 - 41121 Modena, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, dagli Avv.ti Pietro Puliatti e Luigi Chiarello;
RESISTENTE
Oggi 05/02/2025 ad ore 10:15, il Giudice, dott. Andrea Marangoni, dà atto che:
Per l'Avv. BONAZZI ha depositato le note di trattazione scritta. Parte_1
Per l'Avv. PULIATTI ha depositato le note di trattazione scritta. CP_1
Dato atto di quanto sopra, il Giudice decide la causa mediante deposito della seguente sentenza.
Il Giudice Del Lavoro
Andrea Marangoni
pagina 1 di 13 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Andrea Marangoni ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 535/2024 promossa da:
(C.F. ), nata a [...] il [...], residente in Parte_1 C.F._1
Castelfranco Emilia (MO), Via Indipendenza n. 42 - interno 2 -, elettivamente domiciliata in Reggio
Emilia, Largo Marco Gerra n. 9, rappresentata e difesa dall'Avv. Giulio Cesare Bonazzi;
RICORRENTE
e
(C.F./P.I.V.A. ), con sede in Via Gherbella n. 454/A – 41126 Controparte_1 P.IVA_1
Modena, in persona Consigliere Delegato e legale rappresentante Dott. elettivamente Parte_2
domiciliata in Via Ganaceto n. 123 - 41121 Modena, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, dagli Avv.ti Pietro Puliatti e Luigi Chiarello;
RESISTENTE
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 03.04.2024, la ricorrente, già dipendente della Evologica Società
Cooperativa dal 02.12.2014, assunta da in data 01.01.2022 in conseguenza di cessione Controparte_1 di ramo d'Azienda, con mantenimento dei diritti e dell'anzianità acquisiti fino a quest'ultimo momento, con qualifica di operaia di V livello e con orario part time, successivamente nominata come R.S.A., premettendo di essere stata licenziata per giusta causa con comunicazione ricevuta il 24.02.2024, ha eccepito l'illegittimità del provvedimento espulsivo chiedendo di: “In via principale, a) accertare e dichiarare la nullità e/o l'annullabilità e/o la illegittimità e/o l'inefficacia del licenziamento intimato da a con comunicazione datata 22.02.2024 - inviata a mezzo Controparte_1 Parte_1
raccomandata a/r e ricevuta il 24.02.2024 -, non ricorrendo gli estremi della giusta causa per
pagina 2 di 13 insussistenza del fatto contestato ovvero poiché lo stesso non costituisce una violazione disciplinare.
Conseguentemente, b) ordinare a in persona del legale rappresentante pro-tempore, ai Controparte_1 sensi dell'art. 18, comma 4, Legge n. 300/1970 così come modificato dalla Legge n. 92/2012, di reintegrare la ricorrente nel luogo di lavoro con le mansioni precedentemente svolte;
c) condannare
in persona del legale rappresentate pro-tempore, a corrispondere a la Controparte_1 Parte_1
retribuzione media globale di fatto, oltre al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, dalla data del licenziamento alla data della effettiva reintegrazione, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali, ai sensi dell'art. 18, comma 4, Legge n. 300/1970, così come modificato dalla Legge n.
92/2012. In via subordinata, d) accertato e dichiarato che il licenziamento intimato a - Parte_1
con comunicazione datata 22.02.2024, inviata a mezzo raccomandata a/r e ricevuta in data 24.02.2024
-, è affetto da illegittimità, in relazione ad altre ipotesi ai sensi dell'art. 18, comma 5, Legge n.
300/1970 così come modificato dalla Legge n. 92/2012, in quanto palesemente sproporzionato, dichiarare risolto il rapporto di lavoro alla data del 01.03.2024. Conseguentemente, e) dichiarare tenuta e condannare in persona del legale rappresentante pro-tempore, ai sensi Controparte_1 dell'art. 18, comma 5, Legge n. 300/1970 a pagare a una indennità risarcitoria Parte_1 omnicomprensiva pari a 24 mensilità di retribuzione globale di fatto, tenuto conto dell'anzianità della lavoratrice, della sua qualifica, delle sue mansioni, delle sue condizioni personali e familiari, del numero di dipendenti di parte datoriale e del positivo andamento economico della Società convenuta, ovvero in quella somma maggiore o minore che verrà ritenuta da giustizia;
In ogni caso, f)
Condannare in persona del legale rappresentante pro-tempore, a pagare una ulteriore Controparte_1
somma a titolo di risarcimento dei danni da svalutazione monetaria. Con gli interessi di mora. Con vittoria di spese e compensi di causa, oltre ad accessori come per legge da distrarsi a favore del difensore ex art. 91 e ss. c.p.c.”.
Specificamente, ha dedotto che:
• In data 12.02.2024, la resistente le avrebbe contestato un addebito disciplinare per essere addivenuta ad un violento diverbio con la collega CP_2
• La resistente le avrebbe contestato testualmente: “il giorno 10.02.2024, verso le ore 10.00, mentre si trovava a lavoro in linea 3 reparto farcitura, Lei addiveniva a diverbio litigioso con
l'aggravante di conseguenti vie di fatto, nei confronti della collega sig.ra In CP_2
particolare, ci è stato riferito che Lei ha inveito nei confronti della suddetta collega, mettendole le mani addosso, prendendola dal collo e strattonandola, cagionandole un visibile graffio al
pagina 3 di 13 volto. I suddetti fatti sono stati confermati da Lei stessa, ammettendo le Sue responsabilità, dalla Sig.ra e dalla sig.ra che ha assistito ai fatti”; CP_2 Parte_3
• La medesima – cittadina italiana di origine ghanese - in data 13.02.2024, si sarebbe rivolta al sindacalista (Segretario della UILA – e Reggio Emilia), per fornire CP_3 CP_4
le proprie giustificazioni in lingua italiana corretta;
• Ella si sarebbe limitata a sottoscrivere il testo scritto dal sindacalista, certa di essersi rivolta a una persona in grado di comprendere e descrivere correttamente il reale svolgimento dei fatti;
• La Società, non ritenendo valide le sue giustificazioni, con comunicazione inviata a mezzo raccomandata a/r il 22.02.2024 e ricevuta il 24.02.2024, le avrebbe comminato il licenziamento per giusta causa;
• L'Organizzazione Sindacale Uila di Modena e Reggio Emilia avrebbe deciso di non avvalersi del termine di sei giorni di cui all'art. 14, 1), dell'Accordo Interconfederale del 18.04.1966, volto a richiedere l'esame conciliativo;
• Il provvedimento espulsivo avrebbe acquisito definitivamente efficacia il 01.03.2024.
Si è costituita deducendo l'infondatezza in fatto e in diritto del ricorso, chiedendone il Controparte_1
rigetto.
In particolare, ha eccepito che:
• A seguito del violento diverbio intervenuto tra la ricorrente e la collega a norma CP_2
di legge, avrebbe provveduto ad inviare ad entrambe le dipendenti la lettera di contestazione disciplinare del 12.02.2024;
• Avrebbe ricevuto da entrambe le prestatrici delle giustificazioni pienamente comprovanti la dinamica degli eventi così come contestati;
• In particolare, la ricorrente avrebbe riconosciuto il diverbio avuto con la sig.ra CP_2
confermando la condotta tenuta dalla collega e ammettendo di essersi a sua volta attivata fisicamente;
• Pertanto, avrebbe intimato ad entrambe le lavoratrici il licenziamento per giusta causa.
Istruita mediate acquisizione dei documenti prodotti dalle parti e con l'assunzione di prove testimoniali, la causa è stata trattenuta in decisione all'esito dello scambio di note scritte.
In primo luogo, appare necessario scrutinare la sussistenza dei fatti addotti a fondamento della contestazione disciplinare e della giusta causa o giustificato motivo di recesso, il cui onere probatorio grava sulla datrice di lavoro (Cass. Sent. n. 7830 del 29.03.2018).
pagina 4 di 13 La Cassazione (Cass. n. 21214 del 2009; Cass. n. 8254 del 2004) ha ripetutamente affermato che la giusta causa di licenziamento, quale "fatto che non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto" è una nozione che la legge - allo scopo di un adeguamento delle norme alla realtà da disciplinare, articolata e mutevole nel tempo - configura con una disposizione (ascrivibile alla tipologia delle c.d. clausole generali) di limitato contenuto, delineante un modulo generico che richiede di essere specificato in sede interpretativa, mediante la valorizzazione sia di fattori esterni relativi alla coscienza generale, sia di principi che la stessa disposizione tacitamente richiama;
tali specificazioni del parametro normativo hanno natura giuridica, e la loro disapplicazione è quindi deducibile in sede di legittimità come violazione di legge, mentre l'accertamento della concreta ricorrenza, nel fatto dedotto in giudizio, degli elementi che integrano il parametro normativo e le sue specificazioni, e della loro concreta attitudine a costituire giusta causa di licenziamento, si pone sul diverso piano del giudizio di fatto, demandato al giudice di merito e incensurabile in Cassazione se privo di errori logici o giuridici.
20. Si è poi precisato come l'operazione valutativa compiuta dal giudice di merito nell'applicare clausole generali come quella dell'art. 2119 c.c., che, in tema di licenziamento per giusta causa, detta una tipica "norma elastica", non sfugge ad una verifica in sede di giudizio di legittimità, sotto il profilo della correttezza del metodo seguito nell'applicazione della clausola generale, poiché l'operatività in concreto di norme di tale tipo deve rispettare criteri e principi desumibili dall'ordinamento generale, a cominciare dai principi costituzionali, e dalla disciplina particolare (anche collettiva) in cui la concreta fattispecie si colloca (cfr. Cass. n. 9266 del 2005; Cass. n. 5299 del 2000; Cass.). 21. E' solo l'integrazione giurisprudenziale, a livello generale ed astratto, della nozione di giusta causa che si colloca sul piano normativo e consente una censura per violazione di legge, mediante specifica denuncia di non coerenza del predetto giudizio rispetto agli standard, conformi ai valori dell'ordinamento, esistenti nella realtà sociale;
mentre l'applicazione in concreto del canone integrativo, così ricostruito, rientra nella valutazione di fatto devoluta al giudice di merito e non è censurabile in sede di legittimità se non per vizio di motivazione, (cfr. Cass. n. 7838 del 2005; Cass. n. 21214 del
2009; Cass. 6901 del 2016; Cass. n. 18715 del 2016).
Inoltre, «In tema di licenziamento per giusta causa, nel giudicare se la violazione disciplinare addebitata al lavoratore abbia compromesso la fiducia necessaria ai fini della conservazione del rapporto di lavoro e, quindi, costituisca giusta causa di licenziamento, rilevano la natura e la qualità del singolo rapporto, la posizione delle parti, l'oggetto delle mansioni e il grado di affidamento che queste richiedono, occorrendo altresì valutare il fatto concreto nella sua portata oggettiva e soggettiva, attribuendo rilievo determinante, ai fini in esame, alla potenzialità del fatto medesimo di porre in dubbio la futura correttezza dell'adempimento.» (Cass., 2.11.2021, n. 31202). pagina 5 di 13 Quanto alle conseguenze dell'accertata carenza di giusta causa, osserva il Giudicante come in tema di licenziamento disciplinare, l'accesso alla tutela reale di cui all'art. 18, comma 4, st.lav., come modificato dalla l. n. 92 del 2012, presuppone una valutazione di proporzionalità fra sanzione conservativa e fatto in addebito tipizzata dalla contrattazione collettiva, mentre, laddove il c.c.n.l. rimetta al giudice la valutazione dell'esistenza di un simile rapporto di proporzione in relazione al contesto, al lavoratore spetta la tutela indennitaria di cui all'art. 18, comma 5, st.lav., non ravvisandosi in tale disciplina una disparità di trattamento - connessa alla tipizzazione o meno operata dalle parti collettive delle condotte di rilievo disciplinare - bensì l'espressione di una libera scelta del legislatore, fondata sulla valorizzazione dell'autonomia collettiva in materia (Cassazione civile sez. lav.,
20/05/2019, n.13533).
Il giudice, ai fini dell'individuazione della tutela applicabile, deve verificare se il fatto concreto sia sussumibile in una delle fattispecie previste dalla contrattazione collettiva o dal codice disciplinare come punite con sanzione conservativa, anche nel caso in cui tali fattispecie siano diversificate dal riferimento al minore o maggiore grado di "gravità" quale ulteriore elemento costitutivo della fattispecie tipizzata, previa interpretazione del suo significato secondo le previsioni contrattualcollettive e/o del codice disciplinare (Cassazione civile sez. lav., 21/10/2024, n.27161) Al fine di determinare la tutela applicabile in caso di licenziamento disciplinare, il giudice può interpretare e sussumere la condotta contestata dal lavoratore nelle previsioni contrattuali, anche se espresse in clausole generali o elastiche, senza eccedere nel giudizio di proporzionalità della sanzione. Tale interpretazione deve rimanere entro i limiti dell'attuazione del principio di proporzionalità già previsto dalle parti sociali attraverso il contratto collettivo (Cassazione civile, sez. lav., 25/07/2024, n. 20698).
Tanto premesso in diritto, osserva il Giudicante come, dall'analisi complessiva delle risultanze istruttorie, sia emerso come effettivamente tra la ricorrente e la sig.ra sia intercorso un CP_2
alterco con vie di fatto.
Per “vie di fatto”, si deve intendere un ricorso alla violenza intesa come estrinsecazione di energia fisica trasmodante in un pregiudizio fisico anche tentato verso una persona (Cass. n. 22636/19).
Ciò è confermato, in primo luogo, dalla dichiarazione confessoria sul punto resa dalla ricorrente in sede di giustificazioni, in cui si fa riferimento – appunto – a un diverbio. Non colgono nel segno le eccezioni
Part sollevate in merito da , secondo cui ella si sarebbe limitata “a sottoscrivere detto testo, certa di essersi rivolta a una persona, in grado di comprendere il reale svolgimento dei fatti e di descriverlo nei termini corretti”.
pagina 6 di 13 La confessione (stragiudiziale) può essere revocata solo per errore di fatto o violenza, non allegate né provate nell'odierna controversia.
L'alterco è stato confermato da stessa, la cui testimonianza – pur non pienamente attendibile, CP_2
avendo interesse di fatto minimizzare la propria responsabilità e a massimizzare quella altrui – non è inammissibile, giusta l'insussistenza di un'ipotesi di incapacità.
Infatti, la teste non è titolare di alcun interesse giuridico che avrebbe legittimato la sua partecipazione al giudizio, determinandone l'incapacità a testimoniare. Né può rilevare in proposito la presentazione di querela. La correttezza di tale approdo trova conferma nella recente sentenza della Cassazione n.
21418 del 2015, che ribadisce come, secondo la giurisprudenza di legittimità, l'interesse che determina l'incapacità a testimoniare, ai sensi dell'art. 246 cpc, è solo quello giuridico, personale, concreto ed attuale, che comporta o una legittimazione principale a proporre l'azione ovvero una legittimazione secondaria ad intervenire in un giudizio già proposto da altri cointeressati. Tale interesse non si identifica con l'interesse di mero fatto, che un testimone può avere a che venga decisa in un certo modo la controversia in cui esso sia stato chiamato a deporre, pendente fra altre parti, ma identica a quella vertente tra lui ed un altro soggetto ed anche se quest'ultimo sia, a sua volta, parte del giudizio in cui la deposizione deve essere resa. Neanche l'eventuale riunione delle cause connesse (per identità di questioni) può fare insorgere l'incapacità delle rispettive parti a rendersi reciproca testimonianza, potendo tale situazione soltanto incidere sulla attendibilità delle relative disposizioni (tra le altre, cfr. altresì, Cass. n. 11034 del 2006; Cass. n. 9650 del 2003; Cass. n. 2618 del 1999; Cass. n. 32 del 1994;
Cass. n. 6932 del 1987). Come chiarito da Cass., n. 11314 del 2010, l'incapacità a testimoniare di cui all'art. 246 cpc è correlabile soltanto ad un diretto coinvolgimento della persona chiamata a deporre nel rapporto controverso, tale da legittimare una sua assunzione della qualità di parte in senso sostanziale o processuale nel giudizio, e non già alla ravvisata sussistenza di un qualche interesse di detta persona in relazione a situazioni ed a rapporti diversi da quello oggetto della vertenza, anche in qualche modo connessi (cfr. anche Cass. 3051 del 2011, secondo cui l'art. 246 cpc ricollega l'incapacità a testimoniare, come affermato dalla Corte Cost. nelle sentenze n. 248 del 1974, n. 62 del 1995 e nell'ordinanza n. 143 del 2009, non solo alla posizione di parte formale o sostanziale del giudizio, ma anche alla titolarità di situazione giuridica dipendente da quella dedotta in giudizio da altro soggetto).
Nella specie, in ragione dei richiamati principi di legittimità, atteso che il presente giudizio verte tra la lavoratrice e il datore di lavoro ed ha a oggetto l'impugnazione del licenziamento, non può trovare applicazione con riguardo ad l'art. 246 cpc, non ravvisandosi in capo alla stessa un interesse CP_2
giuridico alla partecipazione al giudizio.
pagina 7 di 13 ha dichiarato: “Il 10.02.2024 ero a lavorare dalle 7.30. Stavo lavorando alla macchina dei CP_2
salami. A un certo punto mi sono trovata vicino la signora e la sig.ra ; mi ha Pt_4 Pt_1 Pt_1
chiesto di scendere un attimo dalla scala perché mi doveva parlare;
io le ho risposto che avremmo potuto parlare alla fine dell'orario di lavoro;
ha insistito;
indossavo una sciarpa in quel Pt_1
momento, perché faceva freddo;
mi ha chiesto se fossi stata io a riferire qualcosa a poi Pt_1 Pt_4
subito mi ha afferrata per la sciarpa e mi ha tirato giù dalla scala;
indossavo anche la mascherina,
me l'ha strappata dal viso, graffiandomi nell'azione; ho iniziato a sanguinare;
ADR nessuna Pt_1
delle due doveva darmi il cambio;
dopo il fatto, è andata in ufficio, io l'ho seguita;
ADR in Pt_1 ufficio c'era , il quale ha convocato per telefono quando eravamo lì, io ho Per_1 Parte_5
capito che ha chiesto a cosa fosse successo, e lei ha confermato di avermi strappato Per_1 Pt_1
la mascherina e graffiato;
io ho raccontato la mia versione, che è la stessa che ho raccontato prima;
ho cercato di spiegarmi un po' in italiano un po' a gesti;
dopo sono andata a medicarmi;
mi Per_1
ha chiesto se volessi tornare a lavorare o andare a casa;
siccome per tornare a casa avrei dovuto aspettare a lungo l'autobus, ho deciso di rimanere a lavoro;
ADR anche è tornata a lavorare;
Pt_1
ADR ci sono delle telecamere in quella zona, credo che siano in grado di riprendere anche il punto in cui è avvenuto il fatto;
ADR il giorno dopo, ho riscontrato del gonfiore nel punto in cui ero stata graffiata e perciò sono andata al Pronto Soccorso;
nessuno mi ha suggerito di presentare la querela;
ADR a presentare la querela mi ha accompagnato una conoscente di nome , di cui non ricordo il Pt_6 cognome”.
Il verificarsi dell'alterco è stato confermato anche dal teste , il quale ha raccolto la Tes_1 confessione (resa a un terzo) della ricorrente sul punto: “Il 10.2.2024 sono entrato a lavoro intorno alle
9-9.30; ho un ufficio nell'area amministrativa ma svolgo principalmente la mia attività in produzione;
non ero presente al momento dell'episodio; intorno alle 10-10.30, mentre mi vestivo per andare in produzione, mi sono venute incontro , scortate dalla Capo turno Parte_1 CP_2 Persona_2
ci siamo recati nella sala cristallo;
ho congedato e la perché Parte_5 Persona_2 Pt_5 pacificamente non c'entravano nulla con quanto accaduto;
ADR l'evento mi è stato riferito da entrambe ( e ); aveva un'evidente escoriazione sul volto;
la sig.ra CP_2 Parte_1 CP_2
Part
mi ha raccontato di questa colluttazione;
in particolare mi ha raccontato di aver afferrato la sig.ra per lo scaldacollo e per la mascherina per tirarla giù da una scaletta trepiedi da CP_2
dove si trovava;
ADR non ricordo se mi abbia riferito il motivo del gesto;
entrambe mi hanno riferito la loro versione;
entrambe hanno confermato l'avvenuta colluttazione;
la situazione in quel momento era concitata;
una volta che le due sono tornate in reparto, ho cercato di raccogliere altre informazioni;
la sig.ra mi ha confermato l'avvenuta colluttazione;
ADR mi ha Parte_7
pagina 8 di 13 riferito di aver assistito da lontano;
mi ha confermato che fosse sulla scaletta e che la CP_2
Part sig.ra l'avesse afferrata per lo scaldacollo e per la mascherina, trascinandola giù; mi ha altresì confermato che l'episodio si sia verificato sulla linea 3; mi ha detto di non aver ascoltato cosa si siano dette le due in quanto era lontana e a causa del forte rumore presente in quell'ambiente; ADR la sig.ra si trovava a un paio di nastri di differenza, quindi a 4-5 metri di distanza;
non posso dire se Parte_3
la sig.ra avesse la lacerazione già al momento del suo ingresso a lavoro, non avendola vista;
CP_2
ADR era un taglio di due-tre centimetri, c'era del sangue che sembrava fresco;
ADR quella parte della linea non è ripresa dalle telecamere”.
Sulla dinamica, giova riportare la deposizione della teste “Quella mattina io lavoravo Persona_2
sulla linea B, mentre e sulla linea 3; io ho lavorato dalle 7.30 alle 13.30, mentre le altre Pt_1 CP_2 due dalle 6.30 fino alle 14.30. I lavoratori erano divisi in due gruppi. Dopo due ore dall'inizio è venuta
a dirci che saremmo dovute andare a lavorare alla linea 3; Io avrei dovuto dare il cambio ad Per_3
affinché potesse andare in bagno. Lei era sulle scale e stava infilando i salami nella macchina. CP_2
Quando sono arrivata ho visto venire verso di noi (cioè io ed;
dopo avermi salutato, Pt_1 CP_2
si è rivolta ad e le ha chiesto perché avesse detto delle bugie su di lei;
ADR non ho idea Pt_1 CP_2
a cosa si riferisse. A quel punto si è arrabbiata e ha iniziato a insultare;
stava CP_2 Pt_1
gesticolando, aveva il salame in mano e con questo ha colpito sulle labbra e sul naso;
secondo Pt_1 me l'ha colpita intenzionalmente;
a quel punto è scesa dalle scale, l'ho vista spingere , CP_2 Pt_1
la quale, a quel punto, le ha chiesto di andare in ufficio;
anche io sono andata in un ufficio, ma non ho Per_ detto niente;
ne ho parlato per la prima volta una o due settimane dopo con , e;
Per_4 Per_1
quando il giorno stesso e hanno parlato con e non ero presente, ero già Per_1 Pt_5 CP_2 Pt_1 stata mandata via;
al momento del fatto c'erano altre persone sulla linea, ma vicino alla macchina del Testi salame c'eravamo solo noi tre, nessun altro può aver visto quanto accaduto;
e CP_2 Pt_1 sono tornate a lavorare quel giorno;
ADR il posto dove eravamo è vicino alla cucina;
c'è una camera lì vicino, secondo me è in grado di riprendere anche la macchina dei salami;
ADR le persone indicate nella lettera di giustificazione della ricorrente erano sulla linea 3, ma so se abbiano visto, erano dall'altra parte della macchina;
sicuramente non hanno capito, perché parlavamo la lingua TWI”.
Secondo TE, la ricorrente non avrebbe avuto parte nella genesi dell'alterco, avendo di fatto subìto
l'aggressione da parte di Senonché, nemmeno tale teste pare pienamente attendibile, giacché CP_2 non ha fatto alcun riferimento all'escoriazione (anche qualora fosse stata cagionata solo per difesa) riportata da riferita da e risultante anche dal certificato del PS (doc. 25 resistente). CP_2 Tes_1
Inoltre, questi ha dichiarato che la ricorrente avrebbe confermato di aver tirato per la sciarpa l'altra pagina 9 di 13 contendente, di averle strappato la mascherina e graffiato il volto e che la collega gli Parte_3
avrebbe riferito di aver assistito alla medesima scena, seppur da lontano.
Tali circostanze apprese dai testi, complessivamente valutate, inducono a ritenere che, nello scontro,
Part l'escoriazione sia stata provocata da e il fatto che la teste non ne abbia parlato, ne inficia la Per_2
piena attendibilità.
Dal complesso delle deposizioni sopra riportate, si può affermare inoltre che: a) la ricorrente abbia iniziato la discussione (per questioni non attinenti al lavoro da svolgere), mentre si trovava nella CP_2 propria postazione (cfr. testi b) abbia inasprito i toni e iniziato l'aggressione con Per_2 CP_2 CP_2
Part il salame che teneva in mano (teste ; c) abbia reagito afferrando lo scaldacollo, la Per_2 mascherina e graffiando l'altra lavoratrice (cfr. testi e ). CP_2 Tes_1
Part Da questa descrizione non appare che si sia limitata a difendersi da un'aggressione in atto, bensì vi abbia partecipato, alimentandolo.
Se ciò è vero, il fatto sussiste e ha rilievo disciplinare.
Tuttavia, è opinione del Giudicante che esso sia sussumibile nell'ambito di una sanzione conservativa specifica prevista dal contratto collettivo.
L'articolo 69, rubricato “Ammonizione - Multa – Sospensione”, prevede che “Normalmente
l'ammonizione verbale o quella scritta saranno adottate nei casi di prima mancanza. La multa nei casi di recidiva;
la sospensione nei casi di recidiva in mancanza già punita con la multa nei sei mesi precedenti. Quando, tuttavia, le mancanze rivestano carattere di maggiore gravità, anche in relazione alle mansioni esplicate, potranno adottarsi la multa o la sospensione anche in caso di prima mancanza.
In via esemplificativa, incorre nei provvedimenti dell'ammonizione, della multa o della sospensione, il lavoratore che: (…) 9) che si presta a diverbio litigioso, con o senza vie di fatto, sempreché il litigio non assuma carattere di rissa (…)”.
L'art. 70, invece, rubricato “Licenziamento per cause disciplinari”, prevede il licenziamento immediato nel caso di “1) rissa o vie di fatto nello stabilimento”.
A parere dello scrivente, la differenza tra le due ipotesi risiede nel fatto che la rissa esclude l'operatività della fattispecie più tenue, mentre, nel caso di passaggio alle vie di fatto, il discrimine è rappresentato dal consenso prestato all'evoluzione della lite. Difatti, il verbo “prestarsi”, utilizzato dall'art. 69 sembra evocare il caso in cui il passaggio alle vie di fatto non sia scaturito dall'azione dell'incolpato, ma questi non vi sia comunque sottratto.
Tale interpretazione, peraltro, è conforme a quell'orientamento di legittimità, a mente del quale, ai fini dell'integrazione della giusta causa del licenziamento dovuto ad una rissa tra colleghi, diventa pagina 10 di 13 importante stabilire se vi è stato consensuale passaggio alle vie di fatto, oppure se una parte è stata responsabile del litigio e dello sbocco violento dello stesso (Cassazione civile sez. lav., 04/04/2017,
n.8710).
Nel caso di specie, può escludersi che l'alterco sopra descritto costituisca una rissa ai sensi della disciplina collettiva.
In accordo con quanto affermato sul punto dalla giurisprudenza di legittimità, la suddetta espressione, inserita all'interno di vari contratti collettivi, individua una contesa, anche tra due sole persone, idonea a determinare, per le modalità dell'azione e la sua capacità espansiva, una situazione di pericolo per i protagonisti e per altre persone e, comunque, ove la lite si svolga nel contesto lavorativo, un grave turbamento del normale svolgimento della vita collettiva nell'ambito della comunità aziendale, nozione più lata di quella "penalistica", nella quale primeggia la tutela dell'incolumità personale e in cui è presupposta come dimensione minima del conflitto la partecipazione di almeno tre persone (Cass. 7 settembre 2023 n. 26043).
Più specificamente, si è detto che (v. Cass. 2 febbraio 2016, n. 2830), “la nozione di rissa richiamata da alcuni contratti collettivi nazionali di categoria nei loro codici disciplinari non coincide con quella propria del diritto penale, così che non sono rilevanti il numero dei partecipanti, il carattere violento della contesa e il pericolo per l'incolumità pubblica, poiché è sufficiente una contesa anche tra due sole persone idonea a procurare una situazione di pericolo non limitata ai protagonisti, per le modalità dell'azione e l'eventuale coinvolgimento di terzi, anche in considerazione della possibile alterazione del pacifico svolgersi della vita collettiva. Nonostante tale interpretazione dell'espressione
“rissa” del contratto collettivo nazionale di categoria, non rientra in tale ipotesi e non costituisce né giusta causa, né giustificato motivo soggettivo di licenziamento una spallata inferta da un dipendente a un collega senza conseguenze sull'equilibrio fisico della vittima, anche in considerazione delle mansioni espletate dall'autore del fatto, poiché esse non sono caratterizzate da particolari elementi fiduciari”.
Ebbene, in base a quanto emerso dall'istruttoria, l'alterco ha interessato due sole persone, è rimasto contenuto a quanto accaduto sulla scala in cui si trovava non aveva la potenzialità di estendersi CP_2 ad altre persone, né di creare pericolo a queste, ha inciso limitatamente sull'organizzazione aziendale, tanto che entrambe le contendenti sono rientrate a lavoro poco dopo.
Quanto alle escoriazioni riportate da esse non costituisco certo un serio pericolo per CP_2
l'incolumità fisica della medesima ovvero una seria menomazione della stessa.
pagina 11 di 13 Quanto alla genesi del passaggio alle vie di fatto, in base alla testimonianza di non smentita da Per_2
ulteriori elementi probatori, che non sono stati forniti dalla resistente, come sarebbe stato suo onere, esso sarebbe imputabile ad mentre – in base alle ulteriori emergenze sopra compendiate – CP_2
vi sarebbe solo “prestata”. Parte_1
Pertanto, alla luce delle superiori considerazioni, risulta integrata l'ipotesi meno grave di cui al citato art. 69 CCNL, con conseguenze illegittimità del licenziamento e applicazione della tutela reintegratoria di cui all'art. 18, co. 4, l. 300/1970: “Il giudice, nelle ipotesi in cui accerta che non ricorrono gli estremi del giustificato motivo soggettivo o della giusta causa addotti dal datore di lavoro, per insussistenza del fatto contestato ovvero perché il fatto rientra tra le condotte punibili con una sanzione conservativa sulla base delle previsioni dei contratti collettivi ovvero dei codici disciplinari applicabili, annulla il licenziamento e condanna il datore di lavoro alla reintegrazione nel posto di lavoro di cui al primo comma e al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto quanto il lavoratore ha percepito, nel periodo di estromissione, per lo svolgimento di altre attività lavorative, nonché quanto avrebbe potuto percepire dedicandosi con diligenza alla ricerca di una nuova occupazione. In ogni caso la misura dell'indennità risarcitoria non può essere superiore a dodici mensilità della retribuzione globale di fatto. Il datore di lavoro è condannato, altresì, al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello della effettiva reintegrazione, maggiorati degli interessi nella misura legale senza applicazione di sanzioni per omessa o ritardata contribuzione, per un importo pari al differenziale contributivo esistente tra la contribuzione che sarebbe stata maturata nel rapporto di lavoro risolto dall'illegittimo licenziamento e quella accreditata al lavoratore in conseguenza dello svolgimento di altre attività lavorative. In quest'ultimo caso, qualora i contributi afferiscano ad altra gestione previdenziale, essi sono imputati
d'ufficio alla gestione corrispondente all'attività lavorativa svolta dal dipendente licenziato, con addebito dei relativi costi al datore di lavoro. A seguito dell'ordine di reintegrazione, il rapporto di lavoro si intende risolto quando il lavoratore non abbia ripreso servizio entro trenta giorni dall'invito del datore di lavoro, salvo il caso in cui abbia richiesto l'indennità sostitutiva della reintegrazione nel posto di lavoro ai sensi del terzo comma”.
Le spese seguono la soccombenza.
Si precisa che, in applicazione del principio stabilito dall'art. 91 c.p.c., le stesse sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto 1) delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, 2) dell'importanza, della natura, delle difficoltà e del valore dell'affare, 3) delle condizioni soggettive del pagina 12 di 13 cliente, 4) dei risultati conseguiti, 5) del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, nonché delle previsioni delle tabelle allegate al decreto del Ministro della Giustizia n. 147 del
13/08/2022 pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/10/2022, in vigore dal 23/10/20228. In particolare si fa riferimento, stante il carattere comunque non vincolante delle dette tariffe, al loro valore medio per lo studio della controversia, per la fase introduttiva, per la fase istruttoria e per la fase decisoria (per controversie di valore compreso tra € 5.200,00 e € 26.000,00), e si determina in € 10.000,00 il compenso complessivo, giusta l'aumento per la pluralità di parti aventi la stessa posizione processuale.
Ai compensi si aggiunge il rimborso forfetario delle spese generali pari al 15% degli stessi
(espressamente reintrodotto dall'art. 2 del D.M. 55/2014, non modificato in parte qua), oltre I.V.A. e
C.P.A. come per legge.
Ai fini della liquidazione delle spese di lite si tiene conto del rifiuto di parte resistente della proposta conciliativa formulata dal Giudice e accettata dalla controparte.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa:
1. ANNULLA il licenziamento irrogato da a;
CP_1 Parte_1
2. ND , in persona del legale rappresentante p.t., a reintegrare CP_1 [...]
nel posto di lavoro;
Pt_1
3. ND in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento in CP_1
favore di di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione Parte_1
globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, fino a un massimo di dodici mensilità della retribuzione globale di fatto, oltre interessi legali e rivalutazione come per legge;
4. ND in persona del legale rappresentante p.t., al versamento dei CP_1
contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello della effettiva reintegrazione, oltre accessori nella misura indicata dall'art. 18, co. 4 L. 300/1970;
5. ND in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento delle CP_1
spese di lite, liquidate in € 259 per esborsi ed € per compensi, oltre rimb. forf. IVA e CPA.
Modena, 05/02/2025
Il Giudice Del Lavoro
Andrea Marangoni
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