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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 26/05/2025, n. 257 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 257 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
N. 606/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Carmine DI FULVIO Presidente Relatore dott.ssa Patrizia MEDICA Giudice dott.ssa Luigina Tiziana MARGANELLA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 606/2025 V.G., promossa da: nato a [...] il [...], Parte_1 assistito e difeso dall'avv. CALORE MARIO e dall'avv. CALORE GIULIA
e
, nata a [...] il [...], CP_1
assistita e difesa dall'avv. ROSSI CARLO
con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto.
OGGETTO: Cessazione degli effetti civili del matrimonio pagina 1 di 8 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 20/03/2025, e Parte_1 CP_1
esponevano che in data 13/08/2016 avevano contratto matrimonio con rito concordatario, in SULMONA.
Tanto premesso, adivano il Tribunale di Pescara per ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
L'udienza era sostituita, su richiesta delle parti dal deposito di note scritte, in cui i ricorrenti si riportavano al ricorso introduttivo.
Il Presidente riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Il Collegio letti gli artt. 473-bis.51, 473-bis.47, 473-bis.12, 473-bis.13 c.p.c., visto il ricorso congiunto dei coniugi, letto il parere favorevole del P.M., ritenuto che la separazione omologata dal Tribunale di PESCARA in data
22/02/2022, si è protratta senza soluzione di continuità e che non esiste alcun motivo per una futura ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi;
P. Q. M.
Il Tribunale di Pescara, riunito in Camera di Consiglio, udite le Parti ed il P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dai coniugi PT
, provvede come segue:
[...] CP_1
DICHIARA
la cessazione degli effetti civili del matrimonio dai predetti contratto in
SULMONA il 13/08/2016, trascritto nei registri degli atti di matrimonio dello Stato
pagina 2 di 8 Civile del Comune di SULMONA, nell'anno 2016 atto numero 29 parte II, serie A, alle seguenti condizioni, concordate e confermate:
ARTICOLO 1) Residenza dei figli
La residenza della prole resterà invariata (Pescara, Via Ferdinando D'Avalos, n. 91), salvo quanto sopra specificato.
ARTICOLO 2) Consenso all'espatrio
I ricorrenti prestano reciproco assenso per ogni eventuale richiesta finalizzata all'ottenimento o al rinnovo di documenti utili all'espatrio, anche in favore del figlio minore, fermo comunque il divieto di lasciare il territorio italiano in assenza di preventiva intesa fra genitori.
ARTICOLO 3) Assegno mantenimento figli
• Il sig. verserà alla sig.ra a titolo di mantenimento del figlio minore PT CP_1
, la somma di €. 400,00 mensili. Per_1
Nei periodi di frequentazione scolastica l'importo di cui sopra comprenderà il contributo al pagamento del servizio mensa scolastica.
Nei periodi di sospensione / chiusura scolastica, ovvero assenza da parte del minore,
l'importo non sarà suscettibile di riduzioni, né esso potrà essere diffalcato sul presupposto di un'intensificazione del diritto-dovere di visita da parte del padre e conseguente aumento di costi connessi (spese di viaggio, alimentari e altre) anche per il mantenimento diretto del figlio durante i periodi di eventuale maggiore permanenza.
• Il sig. verserà alla sig.ra o direttamente alla figlia maggiorenne PT CP_1 Per_2 la somma di €. 400,00 mensili, a titolo di assegno forfetizzato per il mantenimento della figlia predetta.
pagina 3 di 8 Gli importi di cui sopra sono stati calibrati valorizzando:
- le attuali condizioni ed esigenze della prole;
- la posizione lavorativa/patrimoniale dell'altro genitore (sig.ra ; CP_1
- le diminuzioni reddituali/patrimoniali accusate dal sig. PT
- l'aumento generalizzato degli esborsi affrontati dal sig. (anche quelli PT
sostenuti e/o da sostenere per il mantenimento di altra figlia nata da altra relazione).
I mantenimenti dovranno essere puntualmente corrisposti, entro il 5 di ogni mese, con piena rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT.
ARTICOLO 4) Assegno unico
L'assegno unico previsto per i figli, sinora percepito al 50% tra i genitori, spetterà in misura esclusiva alla madre, quale genitore collocatario, con decorrenza dal mese di aprile 2025.
ARTICOLO 5) Spese straordinarie routinarie e imprevedibili
Il padre parteciperà nella misura del 60% alle spese per i figli così in dettaglio ripartite:
• spese MEDICHE (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche, odontoiatriche, ortodontiche e oculistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale.
• spese MEDICHE (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) cure dentistiche, odontoiatriche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale.
• spese SCOLASTICHE (da documentare) che non richiedono il preventivo pagina 4 di 8 accordo:
a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico d'inizio anno;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) trasposto pubblico;
• spese SCOLASTICHE (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) alloggio presso la sede universitaria.
• spese EXTRASCOLASTICHE (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola;
b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo.
• spese EXTRASCOLASTICHE (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) corsi d'istruzione, attività sportive, ricreative, ludiche e pertinenti attrezzature;
b) ogni altra spesa non ordinaria necessaria per la crescita dei figli.
Per tutto quanto non espressamente regolato dai capi che precedono, si rinvia alle disposizioni di cui al “Protocollo per i procedimenti relativi alle famiglie” del
Tribunale di Pescara.
ART. 6) Affido condiviso, permanenza ed esercizio della responsabilità genitoriale
L'esercizio della responsabilità genitoriale è attribuito congiuntamente a entrambi i genitori per le questioni di maggior interesse (ad esempio: istruzione, educazione e pagina 5 di 8 salute), sicché in tali casi dovranno essere assunte previo accordo tra i genitori, tenuto conto delle capacità e delle inclinazioni del figlio.
Per quanto attiene le questioni ordinarie, ovvero quelle concernenti l'organizzazione della vita quotidiana, l'esercizio della responsabilità genitoriale è disgiunto, sicché ciascuno dei genitori potrà esercitare autonomamente tali scelte nei periodi coincidenti con la permanenza de figlio.
Quanto ai tempi e ai modi di permanenza dei minori presso ciascun genitore si concorda che:
A) Il sig. vista la sua collocazione in quel di Modena, potrà avere con sé il PT
minore per tre weekend al mese, dal sabato al lunedì mattina, con possibilità Per_1
di anticipo al venerdì sera, previo avviso alla madre.
B) La sig.ra s'impegna a recarsi con il minore a Modena, almeno due CP_1 Per_1
weekend in un anno, dal sabato alla domenica, onde consentire al minore la frequentazione del domicilio paterno, nonché ad acconsentire che il padre stia con il figlio ulteriori quattro giorni, in occasione di sue presenze in Pescara o in Sulmona, anche presso l'abitazione dei nonni paterni.
C) I mesi di luglio e agosto sono ripartiti garantendo due settimane esclusive per ciascun genitore per ogni mese, da concordare entro il 31 maggio di ogni anno.
D) Durante le vacanze natalizie il minore trascorrerà ad anni alterni, con la madre e con il padre, i giorni del 24, 25, 31 dicembre, 1 e 6 gennaio, con facoltà di frazionare le giornate con l'uno e l'altro genitore, allorquando il sig. sarà in Abruzzo per PT
il periodo festivo.
E) Per le vacanze pasquali il minore alternerà, di anno in anno, con il padre e Per_1
la madre il giorno di Pasqua con il Lunedì dell'Angelo.
F) Per le altre festività o vacanze scolastiche gli istanti concorderanno, di volta in volta, rispettando il criterio dell'alternanza del la presenza del minore presso l'uno o l'altro dei genitori.
pagina 6 di 8 G) I nonni paterni potranno frequentare il nipote quando lo stesso starà con il Per_1 padre e, in caso d'impossibilità di quest'ultimo, tenere con loro il minore nei periodi anche festivi di spettanza del PT
H) I nonni materni potranno frequentare il nipote quando lo stesso starà con la Per_1 madre, in caso d'impossibilità di quest'ultima, tenere con loro il minore nei periodi anche festivi di spettanza della Signora CP_1
I) Ogni genitore trascorrerà il proprio compleanno in compagnia del figlio.
L) In occasione del compleanno di ogni genitore potrà organizzare, in via Per_1
autonoma e a proprie spese, i festeggiamenti ritenuti opportuni nel rispetto delle tempistiche sopra tracciate.
M) I genitori, previa intesa, potranno individuare diversi e/o aggiuntivi periodi, anche infrasettimanali, in cui i l minore potrà stare con il padre.
In ogni caso i genitori potranno concordare, di volta in volta, diversi modi di estrinsecazione del diritto di visita, anche con riguardo alle festività e alle fasce orarie.
ARTICOLO 7) Decorrenza accordi
Ogni intesa, come sopra ritualmente formalizzata ed elaborata comunemente dalle parti, dovrà intendersi valida ed efficace, con decorrenza dal giorno 1° aprile 2025.
ARTICOLO 8) (Clausola finale)
In ragione delle premesse e accordi di cui sopra, valutata la fisiologica e ineliminabile alea di ogni giudizio, le relative tempistiche, i costi connessi, nonché avuto riguardo alla reciproca intenzione di voler avviare un percorso teso a realizzare la pacificazione e la prevenzione di future controversie, le parti, ognuna per quanto di propria competenza e spettanza, confermano di aver regolato le rispettive pretese dedotte e/o deducibili, di talché ogni ulteriore domanda e diversa eccezione, riferibile pagina 7 di 8 direttamente o indirettamente ai fatti in premessa, azionata o da azionare in ogni sede, si intende rinunciata, transatta e conciliata a tutti gli effetti.
Manda alla Cancelleria del Tribunale di trasmettere copia della presente sentenza, allorché definitiva, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di SULMONA per le annotazioni e le altre incombenze di cui al R.D. 9 luglio 1939 N. 1238.
Spese compensate.
Così deciso in Pescara il 26/05/2025
Il Presidente
Dott. Carmine Di Fulvio
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Carmine DI FULVIO Presidente Relatore dott.ssa Patrizia MEDICA Giudice dott.ssa Luigina Tiziana MARGANELLA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 606/2025 V.G., promossa da: nato a [...] il [...], Parte_1 assistito e difeso dall'avv. CALORE MARIO e dall'avv. CALORE GIULIA
e
, nata a [...] il [...], CP_1
assistita e difesa dall'avv. ROSSI CARLO
con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto.
OGGETTO: Cessazione degli effetti civili del matrimonio pagina 1 di 8 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 20/03/2025, e Parte_1 CP_1
esponevano che in data 13/08/2016 avevano contratto matrimonio con rito concordatario, in SULMONA.
Tanto premesso, adivano il Tribunale di Pescara per ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
L'udienza era sostituita, su richiesta delle parti dal deposito di note scritte, in cui i ricorrenti si riportavano al ricorso introduttivo.
Il Presidente riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Il Collegio letti gli artt. 473-bis.51, 473-bis.47, 473-bis.12, 473-bis.13 c.p.c., visto il ricorso congiunto dei coniugi, letto il parere favorevole del P.M., ritenuto che la separazione omologata dal Tribunale di PESCARA in data
22/02/2022, si è protratta senza soluzione di continuità e che non esiste alcun motivo per una futura ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi;
P. Q. M.
Il Tribunale di Pescara, riunito in Camera di Consiglio, udite le Parti ed il P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dai coniugi PT
, provvede come segue:
[...] CP_1
DICHIARA
la cessazione degli effetti civili del matrimonio dai predetti contratto in
SULMONA il 13/08/2016, trascritto nei registri degli atti di matrimonio dello Stato
pagina 2 di 8 Civile del Comune di SULMONA, nell'anno 2016 atto numero 29 parte II, serie A, alle seguenti condizioni, concordate e confermate:
ARTICOLO 1) Residenza dei figli
La residenza della prole resterà invariata (Pescara, Via Ferdinando D'Avalos, n. 91), salvo quanto sopra specificato.
ARTICOLO 2) Consenso all'espatrio
I ricorrenti prestano reciproco assenso per ogni eventuale richiesta finalizzata all'ottenimento o al rinnovo di documenti utili all'espatrio, anche in favore del figlio minore, fermo comunque il divieto di lasciare il territorio italiano in assenza di preventiva intesa fra genitori.
ARTICOLO 3) Assegno mantenimento figli
• Il sig. verserà alla sig.ra a titolo di mantenimento del figlio minore PT CP_1
, la somma di €. 400,00 mensili. Per_1
Nei periodi di frequentazione scolastica l'importo di cui sopra comprenderà il contributo al pagamento del servizio mensa scolastica.
Nei periodi di sospensione / chiusura scolastica, ovvero assenza da parte del minore,
l'importo non sarà suscettibile di riduzioni, né esso potrà essere diffalcato sul presupposto di un'intensificazione del diritto-dovere di visita da parte del padre e conseguente aumento di costi connessi (spese di viaggio, alimentari e altre) anche per il mantenimento diretto del figlio durante i periodi di eventuale maggiore permanenza.
• Il sig. verserà alla sig.ra o direttamente alla figlia maggiorenne PT CP_1 Per_2 la somma di €. 400,00 mensili, a titolo di assegno forfetizzato per il mantenimento della figlia predetta.
pagina 3 di 8 Gli importi di cui sopra sono stati calibrati valorizzando:
- le attuali condizioni ed esigenze della prole;
- la posizione lavorativa/patrimoniale dell'altro genitore (sig.ra ; CP_1
- le diminuzioni reddituali/patrimoniali accusate dal sig. PT
- l'aumento generalizzato degli esborsi affrontati dal sig. (anche quelli PT
sostenuti e/o da sostenere per il mantenimento di altra figlia nata da altra relazione).
I mantenimenti dovranno essere puntualmente corrisposti, entro il 5 di ogni mese, con piena rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT.
ARTICOLO 4) Assegno unico
L'assegno unico previsto per i figli, sinora percepito al 50% tra i genitori, spetterà in misura esclusiva alla madre, quale genitore collocatario, con decorrenza dal mese di aprile 2025.
ARTICOLO 5) Spese straordinarie routinarie e imprevedibili
Il padre parteciperà nella misura del 60% alle spese per i figli così in dettaglio ripartite:
• spese MEDICHE (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche, odontoiatriche, ortodontiche e oculistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale.
• spese MEDICHE (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) cure dentistiche, odontoiatriche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale.
• spese SCOLASTICHE (da documentare) che non richiedono il preventivo pagina 4 di 8 accordo:
a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico d'inizio anno;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) trasposto pubblico;
• spese SCOLASTICHE (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) alloggio presso la sede universitaria.
• spese EXTRASCOLASTICHE (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola;
b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo.
• spese EXTRASCOLASTICHE (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) corsi d'istruzione, attività sportive, ricreative, ludiche e pertinenti attrezzature;
b) ogni altra spesa non ordinaria necessaria per la crescita dei figli.
Per tutto quanto non espressamente regolato dai capi che precedono, si rinvia alle disposizioni di cui al “Protocollo per i procedimenti relativi alle famiglie” del
Tribunale di Pescara.
ART. 6) Affido condiviso, permanenza ed esercizio della responsabilità genitoriale
L'esercizio della responsabilità genitoriale è attribuito congiuntamente a entrambi i genitori per le questioni di maggior interesse (ad esempio: istruzione, educazione e pagina 5 di 8 salute), sicché in tali casi dovranno essere assunte previo accordo tra i genitori, tenuto conto delle capacità e delle inclinazioni del figlio.
Per quanto attiene le questioni ordinarie, ovvero quelle concernenti l'organizzazione della vita quotidiana, l'esercizio della responsabilità genitoriale è disgiunto, sicché ciascuno dei genitori potrà esercitare autonomamente tali scelte nei periodi coincidenti con la permanenza de figlio.
Quanto ai tempi e ai modi di permanenza dei minori presso ciascun genitore si concorda che:
A) Il sig. vista la sua collocazione in quel di Modena, potrà avere con sé il PT
minore per tre weekend al mese, dal sabato al lunedì mattina, con possibilità Per_1
di anticipo al venerdì sera, previo avviso alla madre.
B) La sig.ra s'impegna a recarsi con il minore a Modena, almeno due CP_1 Per_1
weekend in un anno, dal sabato alla domenica, onde consentire al minore la frequentazione del domicilio paterno, nonché ad acconsentire che il padre stia con il figlio ulteriori quattro giorni, in occasione di sue presenze in Pescara o in Sulmona, anche presso l'abitazione dei nonni paterni.
C) I mesi di luglio e agosto sono ripartiti garantendo due settimane esclusive per ciascun genitore per ogni mese, da concordare entro il 31 maggio di ogni anno.
D) Durante le vacanze natalizie il minore trascorrerà ad anni alterni, con la madre e con il padre, i giorni del 24, 25, 31 dicembre, 1 e 6 gennaio, con facoltà di frazionare le giornate con l'uno e l'altro genitore, allorquando il sig. sarà in Abruzzo per PT
il periodo festivo.
E) Per le vacanze pasquali il minore alternerà, di anno in anno, con il padre e Per_1
la madre il giorno di Pasqua con il Lunedì dell'Angelo.
F) Per le altre festività o vacanze scolastiche gli istanti concorderanno, di volta in volta, rispettando il criterio dell'alternanza del la presenza del minore presso l'uno o l'altro dei genitori.
pagina 6 di 8 G) I nonni paterni potranno frequentare il nipote quando lo stesso starà con il Per_1 padre e, in caso d'impossibilità di quest'ultimo, tenere con loro il minore nei periodi anche festivi di spettanza del PT
H) I nonni materni potranno frequentare il nipote quando lo stesso starà con la Per_1 madre, in caso d'impossibilità di quest'ultima, tenere con loro il minore nei periodi anche festivi di spettanza della Signora CP_1
I) Ogni genitore trascorrerà il proprio compleanno in compagnia del figlio.
L) In occasione del compleanno di ogni genitore potrà organizzare, in via Per_1
autonoma e a proprie spese, i festeggiamenti ritenuti opportuni nel rispetto delle tempistiche sopra tracciate.
M) I genitori, previa intesa, potranno individuare diversi e/o aggiuntivi periodi, anche infrasettimanali, in cui i l minore potrà stare con il padre.
In ogni caso i genitori potranno concordare, di volta in volta, diversi modi di estrinsecazione del diritto di visita, anche con riguardo alle festività e alle fasce orarie.
ARTICOLO 7) Decorrenza accordi
Ogni intesa, come sopra ritualmente formalizzata ed elaborata comunemente dalle parti, dovrà intendersi valida ed efficace, con decorrenza dal giorno 1° aprile 2025.
ARTICOLO 8) (Clausola finale)
In ragione delle premesse e accordi di cui sopra, valutata la fisiologica e ineliminabile alea di ogni giudizio, le relative tempistiche, i costi connessi, nonché avuto riguardo alla reciproca intenzione di voler avviare un percorso teso a realizzare la pacificazione e la prevenzione di future controversie, le parti, ognuna per quanto di propria competenza e spettanza, confermano di aver regolato le rispettive pretese dedotte e/o deducibili, di talché ogni ulteriore domanda e diversa eccezione, riferibile pagina 7 di 8 direttamente o indirettamente ai fatti in premessa, azionata o da azionare in ogni sede, si intende rinunciata, transatta e conciliata a tutti gli effetti.
Manda alla Cancelleria del Tribunale di trasmettere copia della presente sentenza, allorché definitiva, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di SULMONA per le annotazioni e le altre incombenze di cui al R.D. 9 luglio 1939 N. 1238.
Spese compensate.
Così deciso in Pescara il 26/05/2025
Il Presidente
Dott. Carmine Di Fulvio
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