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Sentenza 4 marzo 2025
Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trieste, sentenza 04/03/2025, n. 52 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trieste |
| Numero : | 52 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TRIESTE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dai Signori Magistrati:
Dott. Sergio GORJAN Presidente rel.
Dott. Alberto VALLE Consigliere
Dott. Sergio CARNIMEO Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A Oggetto: altri istituti e leggi speciali nella CAUSA CIVILE in grado unico iscritta al n° 298 del Ruolo Generale
dell'anno 2024.
T R A
cf – residente in [...]rappresentata e difesa Parte_1 CodiceFiscale_1
dall'avv. Paolo Pacorig del foro di Gorizia, con domicilio eletto presso lo studio del difensore in
Gorizia via Morelli n° 34 come da mandato indicato nella citazione datata 13.9.2024;
ATTRICE in OPPOSIZIONE
E
– cf – residente in [...]Controparte_1 CodiceFiscale_2
Vicentina rappresentato e difeso dall'avv. Zeno Perinelli del foro di Trento presso lo studio del quale è domiciliato in Trento via Brg. Acqui n° 34 come da mandato citato in comparsa depositata il 27.11.2024;
CONVENUTA in OPPOSIZIONE
Oggetto della causa: altri istituti e leggi speciali, causa avviata a seguito del decreto ingiuntivo n°
1/24 resa il 8.7.2024 dalla Corte di Appello di Trieste.
Causa assunta in decisione all'udienza del 25.2.2025.
CONCLUSIONI Della parte opponente: A) per le causali di cui in atti, sussistendone i requisiti di legge, disporsi la riunione del presente procedimento a quello sub n.284/2024 RG Corte d'Appello di Trieste promosso da con prima udienza fissata per il 10.02.2025. Parte_2
B) per le causali di cui in narrativa, sussistendone i requisiti di legge, disporsi la riunione del presente procedimento a quello sub n. 306/2024 RG Corte d'Appello di Trieste promosso da con prima udienza fissata per il 10.02.2025. Parte_3
C) per le causali di cui in atti, sussistendone i requisiti di legge, disporsi la riunione del presente procedimento a quello sub R.G.215/2024 Corte d'Appello di Trieste Sezione Prima con prima udienza fissata per il 24.03.2025.
NEL MERITO In via preliminare D) per tutte le ragioni esposte in narrativa respingersi l'eventuale richiesta di concessione di esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo qui opposto difettandone i requisiti di legge necessari per la sua adozione.
E) per tutte le ragioni esposte in atti revocarsi il decreto ingiuntivo opposto ingiuntivo decreto ingiuntivo n.1/2024 emesso dalla Corte di Appello di Trieste in data 08.07.2024 sub R.G. 208/2024, previo accertamento della carenza di legittimazione attiva capo all'opposta relativamente alla richiesta restitutoria dalla stessa svolta
In via principale F) per tutte le ragioni esposte in narrativa revocarsi il decreto ingiuntivo opposto ingiuntivo decreto ingiuntivo n.1/2024 emesso dalla Corte di Appello di Trieste in data 08.07.2024 sub R.G.
208/2024, in quanto la pretesa creditoria avversaria risulta infondata in fatto e diritto. Spese di lite rifuse.
In via subordinata
G) nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda sopra formulata, per tutte le ragioni esposte in narrativa a - ridursi l'importo oggetto del decreto ingiuntivo n.1/2024 emesso dalla Corte di Appello di Trieste in data 08.07.2024 sub R.G. 208/2024 alla minor somma ritenuta di giustizia;
b - ridursi la decorrenza degli interessi liquidati dal 07.03.24, ovvero dal 02.04.24, data di pubblicazione dell'ordinanza sub procedimento n.27815/2019 della Corte di Cassazione. In ogni caso spese legali del giudizio di opposizione rifuse.
Della parte opposta: IN VIA PRINCIPALE: per le ragioni dedotte in narrativa, confermare il Decreto Ingiuntivo opposto (Corte d'Appello di Trieste, 8 luglio 2024 n. 1/24, sub R.G. 2081/2024) e, comunque, condannare l'Opponente al pagamento a favore dell'Esponente della somma di € 12.062,85
- ovvero di quella diversa somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia - oltre a interessi legali dal 30 maggio 2016 al saldo e interessi ex art. 1284 co. 4 c.p.c. oltre a spese legali come liquidate in fase monitoria;
IN OGNI CASO: con vittoria di spese e compensi di causa, oltre a IVA, CNPA e rimborso forfettario. In via istruttoria come in comparsa ex art 171 cod. proc. civ.
Fatti di causa
ebbe a chiedere ed ottenere dal Presidente di questa Corte Controparte_1
decreto ingiuntivo in odio - fra gli altri - di per la somma capitale di CP_2
€ 12.062,85 a titolo di restituzione degli importi pagati all'ingiunta quali spese di lite a seguito della sentenza resa dal Tribunale di Gorizia in controversia che contrapponeva le odierne parti, posto che la decisione del Giudice d'appello, che aveva confermato la sentenza del Giudice isontino, era stata annullata dalla Corte
di cassazione.
Ha proposto tempestiva opposizione la , osservando anzitutto come ella CP_2
aveva restituito l'importo ricevuto a titolo di spese del grado d'appello ma non quelle afferenti al primo grado posto che, avendo la Suprema Corte disposto il rinvio per nuovo giudizio, la sentenza resa dal Tribunale non era ancòra da considerarsi caducata.
Quindi la osserva come la è carente di legittimazione nel CP_2 CP_1
richiedere la restituzione della somma pagata posto che questa fu corrisposta o dal figlio dell'opposta ovvero da terzi, sicché solo questi erano titolati a ripetere.
Ancora la rileva come la data di decorrenza degli interessi sull'importo CP_2
indebito era errata poiché ragguagliata al momento del pagamento e, non già –
come insegna puntuale arresto di legittimità –, al momento della pronunzia di legittimità che annullava la sentenza d'appello impugnata.
Resiste la contestando la fondatezza dell'opposizione e chiedendo la CP_1
conferma del provvedimento monitorio opposto per la posizione della . CP_2
Radicatosi il contraddittorio davanti l'Istruttore all'udienza del 10.2.2025, le parti erano invitate ex art 352 cod. proc. civ. a precisare le conclusioni e rimesse per la discussione avanti il Collegio.
Depositate le scritture difensive finali, la causa all'odierna udienza era pertrattata ed assegnata a sentenza, nonché decisa dal Collegio siccome illustrato nel presente provvedimento.
Ragioni della decisione
L'opposizione esposta dalla non ha fondamento giuridico e va rejetta con CP_2
conseguente conferma del provvedimento monitorio opposto quanto alla sua posizione debitoria.
In limine va confermata la statuizione di inopportunità della riunione delle tre controversie sorte dall'opposizione svolta da tre parti diverse avverso l'unico decreto ingiuntivo portante condanna di ciascuna delle parti a restituire specifica somma.
Difatti le posizioni sono autonome, poiché il debito non è solidale, ed anche le difese svolte sono parzialmente dissimili, sicché la trattazione separata delle liti di opposizione consente maggior chiarezza e linearità della decisione.
La prima enunciata ragione di opposizione, svolta dalla s'appalesa CP_2
patentemente priva di fondamento.
Difatti è principio generale che la sentenza d'appello, anche se confirmativa di quella di prime cure, la sostituisce integralmente – Cass. sez. 3 n° 15185/03,
Cass. sez. 1 n° 352/17, Cass. sez. 3 n° 29021/18 – sicché l'annullamento, da parte della Suprema Corte, della sentenza d'appello non fa rivivere la decisione di prime cure già venuta meno con la pronuncia della sentenza d'appello.
Ciò è tanto vero che espressamente la norma ex art 393 cod. proc. civ. dispone che, a seguito dell'estinzione del procedimento di rinvio, s'estingue l'intero procedimento non sopravvivendo alcun atto compresa la sentenza di primo grado,
al contrario rispetto all'ipotesi di estinzione del giudizio d'appello che invece comporta il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado gravata.
Dunque, se anche la Suprema Corte nel disporre l'annullamento della decisione resa dalla Corte tergestina ha disposto il rinvio alla stessa per il nuovo esame,
comunque alcuna sentenza di merito ha più efficacia.
Dunque è dovuta la restituzione poiché priva di titolo giustificativo anche la somma pagata dalla a titolo di spese liquidate dal Tribunale di Gorizia, a nulla CP_1
rilevando la pendenza del giudizio di rinvio nel quale sarà regolata ex novo la disciplina circa le spese per l'intera lite.
Anche la seconda ragione di opposizione appare priva di fondamento giuridico e fattuale.
Difatti la Dellacà rileva che la somma, oggi pretesa in restituzione, fu pagata da persona diversa dalla – agente in restituzione - indicandola o nel figlio CP_1
ovvero in terza non meglio identificata persona. L'ipotesi che a pagare fu persona diversa poggia sul testo della nota rimessa dal difensore della il 13.5.2024, nella quale s'opera riferimento, quale CP_1
persona che effettuò il pagamento, ad “ “. Parte_4
Tuttavia il figlio della - maritata – è anche parte CP_1 CP_3 Controparte_4
della causa di merito, mentre è il fratello dell'opposta pure Parte_5
esso interessato alla lite.
Dunque – come appare dalla nota del legale di parte opposta del 26.4.2024- risulta evidente che il cenno è un refuso del legale, posto che è lo stesso avv. Pacorig ad indicare in il soggetto pagatore a fronte dell'indicazione Controparte_1
avversaria nella nota del 8.4.2024 che i soggetti interessati alla restituzione erano ed Parte_5 Controparte_1 Controparte_4
Comunque in causa la convenuta opposta ha depositato copia integrale del bonifico mediante il quale ha eseguito il pagamento, dal qual documento risulta che l'importo fu tratto dal conto corrente cointestato tra lei ed il marito CP_5
A nulla rileva la circostanza che i coniugi sono in regime di separazione dei beni –
enfatizzata dalla parte opponente anche nella scrittura finale – poiché – come anche insegna il Supremo Collegio Cass. sez. 1 n° 5071/17 – la somma depositata sul contro corrente bancario cointestato è disponibile a ciascuno dei contitolari ex art 1754 cod. civ.
Di conseguenza l'irrilevanza delle indicazioni probatorie formulate della parti.
Dunque v'è prova certa che il pagamento venne effettuato dalla agente CP_1
in ripetizione.
Quanto, infine, alla terza doglianza afferente la data di decorrenza degli interessi legali sulla somma da restituire, deve la Corte rilevare come parte opponente non abbia inteso rettamente l'insegnamento desumibile dell'arresto del 2008, citato a sostegno della sua tesi, posto che la fattispecie riguardava la decorrenza degli interessi sulle spese di lite liquidate ex novo dalla Corte d'appello dopo la riforma della prima sentenza in favore della parte vittoriosa. Nella specie si verte in restituzione di importo non più assistito da titolo giustificativo giudiziale – Cass. sez. 3 n° 30658/17, Cass. sez. 1 n° 59/85 – che s'atteggia similmente a quanto disposto ex art 2033 cod. civ.
Pertanto gli interessi dovuti, ex art 1284 comma 1 cod. civ., decorrono dal giorno successivo alla ricezione della somma indebita, come puntualmente stabilito nel provvedimento monitorio opposto.
Al rigetto dell'inutile opposizione segue la condanna dell'opponente al pagamento in favore della anche, delle spese di questa lite tassate, tenuto conto del CP_1
valore della lite e delle fasi effettivamente svolte, in € 4.100,00 oltre accessori di legge e rimborso forfetario ex tariffa forense.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Trieste,
definitivamente pronunciando, contrariis rejectis
rigetta l'opposizione spiegata da con la citazione datata 13.9.2024 CP_2
e per l'effetto integralmente conferma il decreto ingiuntivo n° 1/24 reso il 8.7.2024 dal questa Corte per quanto riguarda la condanna della al pagamento della somma capitale di € CP_2
12.062,85,
condanna la a rifondere alla le spese di questo giudizio di CP_2 CP_1
opposizione, che tassa in € 4.100,00 oltre accessori di legge e rimborso forfetario ex tariffa forense nella misura del 15%.
Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del 25 febbraio 2025.
Il Presidente est.
Sergio Gorjan
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TRIESTE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dai Signori Magistrati:
Dott. Sergio GORJAN Presidente rel.
Dott. Alberto VALLE Consigliere
Dott. Sergio CARNIMEO Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A Oggetto: altri istituti e leggi speciali nella CAUSA CIVILE in grado unico iscritta al n° 298 del Ruolo Generale
dell'anno 2024.
T R A
cf – residente in [...]rappresentata e difesa Parte_1 CodiceFiscale_1
dall'avv. Paolo Pacorig del foro di Gorizia, con domicilio eletto presso lo studio del difensore in
Gorizia via Morelli n° 34 come da mandato indicato nella citazione datata 13.9.2024;
ATTRICE in OPPOSIZIONE
E
– cf – residente in [...]Controparte_1 CodiceFiscale_2
Vicentina rappresentato e difeso dall'avv. Zeno Perinelli del foro di Trento presso lo studio del quale è domiciliato in Trento via Brg. Acqui n° 34 come da mandato citato in comparsa depositata il 27.11.2024;
CONVENUTA in OPPOSIZIONE
Oggetto della causa: altri istituti e leggi speciali, causa avviata a seguito del decreto ingiuntivo n°
1/24 resa il 8.7.2024 dalla Corte di Appello di Trieste.
Causa assunta in decisione all'udienza del 25.2.2025.
CONCLUSIONI Della parte opponente: A) per le causali di cui in atti, sussistendone i requisiti di legge, disporsi la riunione del presente procedimento a quello sub n.284/2024 RG Corte d'Appello di Trieste promosso da con prima udienza fissata per il 10.02.2025. Parte_2
B) per le causali di cui in narrativa, sussistendone i requisiti di legge, disporsi la riunione del presente procedimento a quello sub n. 306/2024 RG Corte d'Appello di Trieste promosso da con prima udienza fissata per il 10.02.2025. Parte_3
C) per le causali di cui in atti, sussistendone i requisiti di legge, disporsi la riunione del presente procedimento a quello sub R.G.215/2024 Corte d'Appello di Trieste Sezione Prima con prima udienza fissata per il 24.03.2025.
NEL MERITO In via preliminare D) per tutte le ragioni esposte in narrativa respingersi l'eventuale richiesta di concessione di esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo qui opposto difettandone i requisiti di legge necessari per la sua adozione.
E) per tutte le ragioni esposte in atti revocarsi il decreto ingiuntivo opposto ingiuntivo decreto ingiuntivo n.1/2024 emesso dalla Corte di Appello di Trieste in data 08.07.2024 sub R.G. 208/2024, previo accertamento della carenza di legittimazione attiva capo all'opposta relativamente alla richiesta restitutoria dalla stessa svolta
In via principale F) per tutte le ragioni esposte in narrativa revocarsi il decreto ingiuntivo opposto ingiuntivo decreto ingiuntivo n.1/2024 emesso dalla Corte di Appello di Trieste in data 08.07.2024 sub R.G.
208/2024, in quanto la pretesa creditoria avversaria risulta infondata in fatto e diritto. Spese di lite rifuse.
In via subordinata
G) nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda sopra formulata, per tutte le ragioni esposte in narrativa a - ridursi l'importo oggetto del decreto ingiuntivo n.1/2024 emesso dalla Corte di Appello di Trieste in data 08.07.2024 sub R.G. 208/2024 alla minor somma ritenuta di giustizia;
b - ridursi la decorrenza degli interessi liquidati dal 07.03.24, ovvero dal 02.04.24, data di pubblicazione dell'ordinanza sub procedimento n.27815/2019 della Corte di Cassazione. In ogni caso spese legali del giudizio di opposizione rifuse.
Della parte opposta: IN VIA PRINCIPALE: per le ragioni dedotte in narrativa, confermare il Decreto Ingiuntivo opposto (Corte d'Appello di Trieste, 8 luglio 2024 n. 1/24, sub R.G. 2081/2024) e, comunque, condannare l'Opponente al pagamento a favore dell'Esponente della somma di € 12.062,85
- ovvero di quella diversa somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia - oltre a interessi legali dal 30 maggio 2016 al saldo e interessi ex art. 1284 co. 4 c.p.c. oltre a spese legali come liquidate in fase monitoria;
IN OGNI CASO: con vittoria di spese e compensi di causa, oltre a IVA, CNPA e rimborso forfettario. In via istruttoria come in comparsa ex art 171 cod. proc. civ.
Fatti di causa
ebbe a chiedere ed ottenere dal Presidente di questa Corte Controparte_1
decreto ingiuntivo in odio - fra gli altri - di per la somma capitale di CP_2
€ 12.062,85 a titolo di restituzione degli importi pagati all'ingiunta quali spese di lite a seguito della sentenza resa dal Tribunale di Gorizia in controversia che contrapponeva le odierne parti, posto che la decisione del Giudice d'appello, che aveva confermato la sentenza del Giudice isontino, era stata annullata dalla Corte
di cassazione.
Ha proposto tempestiva opposizione la , osservando anzitutto come ella CP_2
aveva restituito l'importo ricevuto a titolo di spese del grado d'appello ma non quelle afferenti al primo grado posto che, avendo la Suprema Corte disposto il rinvio per nuovo giudizio, la sentenza resa dal Tribunale non era ancòra da considerarsi caducata.
Quindi la osserva come la è carente di legittimazione nel CP_2 CP_1
richiedere la restituzione della somma pagata posto che questa fu corrisposta o dal figlio dell'opposta ovvero da terzi, sicché solo questi erano titolati a ripetere.
Ancora la rileva come la data di decorrenza degli interessi sull'importo CP_2
indebito era errata poiché ragguagliata al momento del pagamento e, non già –
come insegna puntuale arresto di legittimità –, al momento della pronunzia di legittimità che annullava la sentenza d'appello impugnata.
Resiste la contestando la fondatezza dell'opposizione e chiedendo la CP_1
conferma del provvedimento monitorio opposto per la posizione della . CP_2
Radicatosi il contraddittorio davanti l'Istruttore all'udienza del 10.2.2025, le parti erano invitate ex art 352 cod. proc. civ. a precisare le conclusioni e rimesse per la discussione avanti il Collegio.
Depositate le scritture difensive finali, la causa all'odierna udienza era pertrattata ed assegnata a sentenza, nonché decisa dal Collegio siccome illustrato nel presente provvedimento.
Ragioni della decisione
L'opposizione esposta dalla non ha fondamento giuridico e va rejetta con CP_2
conseguente conferma del provvedimento monitorio opposto quanto alla sua posizione debitoria.
In limine va confermata la statuizione di inopportunità della riunione delle tre controversie sorte dall'opposizione svolta da tre parti diverse avverso l'unico decreto ingiuntivo portante condanna di ciascuna delle parti a restituire specifica somma.
Difatti le posizioni sono autonome, poiché il debito non è solidale, ed anche le difese svolte sono parzialmente dissimili, sicché la trattazione separata delle liti di opposizione consente maggior chiarezza e linearità della decisione.
La prima enunciata ragione di opposizione, svolta dalla s'appalesa CP_2
patentemente priva di fondamento.
Difatti è principio generale che la sentenza d'appello, anche se confirmativa di quella di prime cure, la sostituisce integralmente – Cass. sez. 3 n° 15185/03,
Cass. sez. 1 n° 352/17, Cass. sez. 3 n° 29021/18 – sicché l'annullamento, da parte della Suprema Corte, della sentenza d'appello non fa rivivere la decisione di prime cure già venuta meno con la pronuncia della sentenza d'appello.
Ciò è tanto vero che espressamente la norma ex art 393 cod. proc. civ. dispone che, a seguito dell'estinzione del procedimento di rinvio, s'estingue l'intero procedimento non sopravvivendo alcun atto compresa la sentenza di primo grado,
al contrario rispetto all'ipotesi di estinzione del giudizio d'appello che invece comporta il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado gravata.
Dunque, se anche la Suprema Corte nel disporre l'annullamento della decisione resa dalla Corte tergestina ha disposto il rinvio alla stessa per il nuovo esame,
comunque alcuna sentenza di merito ha più efficacia.
Dunque è dovuta la restituzione poiché priva di titolo giustificativo anche la somma pagata dalla a titolo di spese liquidate dal Tribunale di Gorizia, a nulla CP_1
rilevando la pendenza del giudizio di rinvio nel quale sarà regolata ex novo la disciplina circa le spese per l'intera lite.
Anche la seconda ragione di opposizione appare priva di fondamento giuridico e fattuale.
Difatti la Dellacà rileva che la somma, oggi pretesa in restituzione, fu pagata da persona diversa dalla – agente in restituzione - indicandola o nel figlio CP_1
ovvero in terza non meglio identificata persona. L'ipotesi che a pagare fu persona diversa poggia sul testo della nota rimessa dal difensore della il 13.5.2024, nella quale s'opera riferimento, quale CP_1
persona che effettuò il pagamento, ad “ “. Parte_4
Tuttavia il figlio della - maritata – è anche parte CP_1 CP_3 Controparte_4
della causa di merito, mentre è il fratello dell'opposta pure Parte_5
esso interessato alla lite.
Dunque – come appare dalla nota del legale di parte opposta del 26.4.2024- risulta evidente che il cenno è un refuso del legale, posto che è lo stesso avv. Pacorig ad indicare in il soggetto pagatore a fronte dell'indicazione Controparte_1
avversaria nella nota del 8.4.2024 che i soggetti interessati alla restituzione erano ed Parte_5 Controparte_1 Controparte_4
Comunque in causa la convenuta opposta ha depositato copia integrale del bonifico mediante il quale ha eseguito il pagamento, dal qual documento risulta che l'importo fu tratto dal conto corrente cointestato tra lei ed il marito CP_5
A nulla rileva la circostanza che i coniugi sono in regime di separazione dei beni –
enfatizzata dalla parte opponente anche nella scrittura finale – poiché – come anche insegna il Supremo Collegio Cass. sez. 1 n° 5071/17 – la somma depositata sul contro corrente bancario cointestato è disponibile a ciascuno dei contitolari ex art 1754 cod. civ.
Di conseguenza l'irrilevanza delle indicazioni probatorie formulate della parti.
Dunque v'è prova certa che il pagamento venne effettuato dalla agente CP_1
in ripetizione.
Quanto, infine, alla terza doglianza afferente la data di decorrenza degli interessi legali sulla somma da restituire, deve la Corte rilevare come parte opponente non abbia inteso rettamente l'insegnamento desumibile dell'arresto del 2008, citato a sostegno della sua tesi, posto che la fattispecie riguardava la decorrenza degli interessi sulle spese di lite liquidate ex novo dalla Corte d'appello dopo la riforma della prima sentenza in favore della parte vittoriosa. Nella specie si verte in restituzione di importo non più assistito da titolo giustificativo giudiziale – Cass. sez. 3 n° 30658/17, Cass. sez. 1 n° 59/85 – che s'atteggia similmente a quanto disposto ex art 2033 cod. civ.
Pertanto gli interessi dovuti, ex art 1284 comma 1 cod. civ., decorrono dal giorno successivo alla ricezione della somma indebita, come puntualmente stabilito nel provvedimento monitorio opposto.
Al rigetto dell'inutile opposizione segue la condanna dell'opponente al pagamento in favore della anche, delle spese di questa lite tassate, tenuto conto del CP_1
valore della lite e delle fasi effettivamente svolte, in € 4.100,00 oltre accessori di legge e rimborso forfetario ex tariffa forense.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Trieste,
definitivamente pronunciando, contrariis rejectis
rigetta l'opposizione spiegata da con la citazione datata 13.9.2024 CP_2
e per l'effetto integralmente conferma il decreto ingiuntivo n° 1/24 reso il 8.7.2024 dal questa Corte per quanto riguarda la condanna della al pagamento della somma capitale di € CP_2
12.062,85,
condanna la a rifondere alla le spese di questo giudizio di CP_2 CP_1
opposizione, che tassa in € 4.100,00 oltre accessori di legge e rimborso forfetario ex tariffa forense nella misura del 15%.
Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del 25 febbraio 2025.
Il Presidente est.
Sergio Gorjan