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Sentenza 29 luglio 2025
Sentenza 29 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 29/07/2025, n. 1128 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 1128 |
| Data del deposito : | 29 luglio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA Giudice del Lavoro
SENTENZA
La dott.ssa Claudia M. A. Catalano, in funzione di Giudice monocratico del lavoro, esaminati gli atti inerenti alla causa di lavoro n. 253/2020 R.G., promossa da (rappr. e dif. dall'avv. O. Di Blasi) contro Parte_1
[...]
[...]
Controparte_1
(rappr. e dif. dall'Avvocatura
[...]
Distrettuale dello Stato di Catania), avente ad oggetto: contratto a termine;
osserva
espone: di essere lavoratore forestale assunto con Parte_1 avviamento dalle liste di collocamento per la realizzazione di lavori stagionali di bonifica boschiva dal 1998 ad oggi;
di avere lavorato in forza dei contratti a tempo determinato meglio descritti in ricorso;
che tali contratti non sono stati stipulati nella necessaria forma scritta;
che non risultano comunque ivi indicate le ragioni di natura tecnica, produttiva, organizzativa o sostitutiva idonee a giustificare l'apposizione del termine;
che detti contratti non gli sono mai stati consegnati;
che risultano altresì superati i previsti limiti quantitativi di contingentamento;
che la durata dei rapporti a termine in questione eccede il periodo di 36 mesi previsto dalla legge per la reiterazione di contratti a termine. Ciò premesso, chiede che il giudice adito voglia dichiarare l'inefficacia e/o la nullità del termine apposto già al primo contratto con conseguente accertamento della costituzione di un rapporto a tempo indeterminato, nonché – in subordine - la dichiarazione del superamento del limite dei 36 mesi, con conversione del contratto fin dal momento del superamento del detto limite, con condanna di parte resistente sia al pagamento delle differenze retributive relative agli scatti di anzianità ed alle progressioni in carriera previste dal CCNL e all'adeguamento della posizione contributiva, sia al pagamento di una indennità risarcitoria compresa tra 2,5 e 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, ai sensi dell'art. 31 comma 5 della L. 183/2010 ovvero d.lgs 165/2001, chiede in ogni caso dichiararsi la sussistenza tra le parti di un rapporto a tempo indeterminato per il superamento delle soglie dì contingentamento dei rapporti di lavoro a tempo determinato. L'amministrazione resistente chiede disattendersi il ricorso, deducendo anzitutto la carenza di prova in ordine a tutti i presupposti fattuali sottesi alla domanda attrice (svolgimento di prestazioni lavorative nelle forme e secondo le cadenze contrattuali indicate in ricorso, oltre che mansioni e qualifica asseritamente rivestite dal ricorrente) ed eccependo la decadenza dall'impugnativa stragiudiziale dei contratti in questione. Osserva, infine, che la richiamata disciplina sui contratti a tempo determinato non può trovare applicazione nella vicenda in esame, in ragione delle relative peculiarità.
************
Le circostanze di fatto poste a fondamento dell'azionata pretesa rinvengono parziale supporto probatorio nella documentazione versata in atti dall'odierno ricorrente. In particolare, dal libretto di lavoro riguardante il (le Parte_1 risultanze del quale non costituiscono oggetto di specifica contestazione) si ricava che quest'ultimo ha effettivamente prestato la propria attività lavorativa alle dipendenze del (così ivi definito) “Ispett. ” per i primi dodici periodi CP_1
(compresi tra il 30 ottobre 1998 ed il 7 maggio 2008) elencati in seno al ricorso. Quanto ai periodi ulteriori (fino alla data del 13 agosto 2019), la documentazione prodotta in giudizio non si rivela idonea ad attestare alcunchè, avendo l'interessato affidato la prova dei contratti a termine in questione ad una certificazione resa dalla Regione Siciliana nel cui contesto l'azienda datrice di lavoro viene genericamente indicata come “Servizio XII Centro per l'Impiego di Palermo”. Circoscritta dunque la presente disamina ai suddetti primi dodici periodi lavorativi, dev'essere esaminata la formulata eccezione di decadenza. A tal riguardo, soccorrono le seguenti considerazioni (relativamente alle quali cfr., testualmente, Cass. sez. lav. ord. n. 10335/2025). I contratti intercorsi tra il 2001 e il 2010 avrebbero dovuto essere impugnati entro 60 giorni dal 1° gennaio 2012 giusta proroga di cui al d.l. n. 225/2010 conv. in l. n. 10/2011 (mentre i successivi contratti, la cui prova non è stata comunque fornita) avrebbero dovuto essere impugnati entro 60 o 120 giorni, a seguito delle modifiche introdotte dalla l. n. 92/2012 ratione temporis applicabile anche alle ipotesi di abusiva reiterazione del contratto a termine. Il termine di decadenza va applicato anche ai contratti privi di forma scritta (vds argomentazioni già svolte da questo tribunale in analoghe controversie, laddove si afferma che: “L'art. 32, co. 4, l. 183/2010 ha esteso all'impugnazione dei contratti di lavoro subordinato a tempo determinato i termini di cui all'art. 6 l. 604/1966, che veniva contestualmente modificato dall'art. 32, co. 1, l. 183/2010 individuando un termine di sessanta giorni per l'impugnazione stragiudiziale e di centoventi per quella giudiziale. Tale previsione di decadenza deve ritenersi, per la sua onnicomprensività, riferibile anche all'ipotesi di nullità della clausola appositiva del termine per difetto di prova scritta, giacché anche questa è un'ipotesi di impugnazione del contratto a termine a fronte di un vizio che non determina l'inesistenza del contratto ma pur sempre una sua nullità parziale. Conferma di tale conclusione si rinviene nella disciplina della somministrazione di lavoro come modificata dal d.lgs. n. 81/2015, e nel confronto tra questa e la normativa relativa al contratto a termine. Prima dell'entrata in vigore del decreto citato, il regime decadenziale nella somministrazione di lavoro era previsto dall'art. 32, co. 4, lett. d) l. 183/2010, che faceva generico riferimento alla domanda di costituzione di un rapporto a tempo indeterminato anche con riferimento a tale fattispecie contrattuale. Al contrario, l'art. 39 d.lgs. cit., al comma 1 prevede: “nel caso in cui il lavoratore chieda la costituzione del rapporto di lavoro con l'utilizzatore, ai sensi dell'articolo 38, comma 2 [ossia quanto “la somministrazione di lavoro avvenga al di fuori dei limiti e delle condizioni di cui agli articoli 31, commi 1 e 2, 32 e 33, comma 1, lettere a), b), c) e d)” ] trovano applicazione le disposizioni dell'articolo 6 della legge n. 604 del 1966, e il termine di cui al primo comma del predetto articolo decorre dalla data in cui il lavoratore ha cessato di svolgere la propria attività presso l'utilizzatore”; essendo la forma scritta prevista all'art. 33, co. 1, prima dell'elencazione cui fa riferimento la disposizione citata, il regime decadenziale non si applica in caso di difetto di forma scritta;
per tale vizio è infatti prevista una specifica disciplina all'art. 38 co. 2 d.lgs. cit., secondo cui “in mancanza di forma scritta il contratto di somministrazione di lavoro è nullo e i lavoratori sono considerati a tutti gli effetti alle dipendenze dell'utilizzatore”. Al contrario, il medesimo Jobs Act non opera alcuna distinzione a seconda del vizio dedotto con riferimento all'impugnativa del contratto a termine, prevedendo una disciplina unitaria all'art. 28. Orbene, dal confronto tra la disciplina della somministrazione previgente al Jobs Act e quella in esso contenuta, nonché tra la disciplina della somministrazione e del contratto a termine ivi prevista, emerge la piena riconducibilità al regime decadenziale di cui all'art. 32, co. 4, .l. 183/2010 del difetto di forma scritta del contratto a termine (cfr., con riferimento alla disciplina della somministrazione, Corte d'Appello di Palermo, 124/2019). ... Non risultando l'impugnazione stragiudiziale nel termine previsto, ... e non avendo la ricorrente nulla dedotto sul punto, ne consegue la decadenza dal diritto d'impugnazione della clausola appositiva del termine. La decadenza investe anche la domanda volta ad ottenere l'indennità risarcitoria ai sensi dell'art. 32, co. 5, l. 183/2010, presupponendo tale indennità la conversione del contratto. Dalla mancata conversione consegue il rigetto della domanda relativa alle differenze retributive ed alla regolarizzazione contributiva.”.). Parte ricorrente non ha allegato né tanto meno documentato impugnative stragiudiziali. Dalla data del deposito del ricorso giudiziale (da ritenersi equipollente all'impugnativa stragiudiziale) il ricorrente avrebbe dovuto notificare lo stesso entro i termini perentori previsti per l'impugnativa stragiudiziale (60 o 120 giorni a seconda dei casi). Neanche l'ultimo contratto risulta tempestivamente impugnato. La decadenza dell'art. 32, comma 4, lett. a), della legge n. 180/2010 si riferisce non soltanto all'azione di nullità del termine apposto al contratto di lavoro stipulato ai sensi degli artt. 1, 2 e 4 del d.lgs. 368 del 2001 ma anche all'ipotesi, diversa, prevista dall'art. 5, comma 4-bis, del d.lgs. n. 368 del 2001, in cui si fa valere l'abusiva reiterazione dei contratti a termine. Il termine di decadenza decorrere dalla cessazione di ciascuno dei singoli contratti (cfr. Cass. n. 8038/2022), posto che, in caso di azione promossa dal lavoratore per l'accertamento dell'abusiva reiterazione di contratti a tempo determinato, il termine di impugnazione, previsto a pena di decadenza dall'art. 32 comma 4 lett. a) della legge n. 183 del 2010, «deve essere osservato e decorre dall'ultimo (ex latere actoris) dei contratti intercorsi tra le parti, atteso che la sequenza contrattuale che precede l'ultimo contratto rileva come dato fattuale, che concorre ad integrare l'abusivo uso dei contratti a termine e assume evidenza proprio in ragione dell'impugnazione dell'ultimo contratto» (cfr. Cass., Sez. L, n. 4960 del 16/2/2023 e Cass., Sez. L, n. 34741 del 12/12/2023). La decadenza opera sul piano della certezza dei rapporti ed è imprescindibile in ragione della ratio della disposizione di assicurare, per tutti i casi in cui si intenda contestare la legittima apposizione del termine, tempi certi di stabilizzazione di situazioni giuridiche incerte. Il risarcimento del danno, a sua volta, è soggetto all'ulteriore termine decennale di prescrizione, egualmente decorrente dall'ultimo di tali contratti a termine, in considerazione della natura unitaria di tale diritto, sicché il numero dei contratti in questione rileva solo ai fini della liquidazione del danno, potendo anche quelli stipulati oltre dieci anni prima della richiesta di risarcimento avere incidenza sulla quantificazione del pregiudizio patito dal dipendente (così Cass., n. 34741/2023 cit.). Non potrebbe sostenersi poi, al fine di sostenere l'inapplicabilità all'ipotesi di superamento dei 36 mesi della decadenza ex art. 32, commi 3 e 4, della legge n. 183/2010, nel testo vigente prima delle modifiche apportate dalla legge 28 giugno 2012, n. 92 - che non è espressamente richiamato, da tale disposizione, l'art. 5, comma 4-bis, del d.lgs. n. 368/2001. È noto che (come chiarito da Cass., Sez. L, n. 2876 del 5/2/2025) il suddetto art. 32, nel testo antecedente alla modifica operata dalla legge n. 92 del 28/6/2012, estende la decadenza prevista per l'impugnazione del licenziamento dall'art. 6 della legge n. 604/1966, «all'azione di nullità del termine apposto al contratto di lavoro, ai sensi degli articoli 1, 2 e 4 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, e successive modificazioni, con termine decorrente dalla scadenza del medesimo», (comma 3 lett. d) e prevede l'applicazione della nuova normativa anche «ai contratti di lavoro a termine stipulati ai sensi degli articoli 1, 2 e 4 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della presente legge, con decorrenza dalla scadenza del termine» nonché «ai contratti di lavoro a termine, stipulati anche in applicazione di disposizioni di legge previgenti al decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, e già conclusi alla data di entrata in vigore della presente legge, con decorrenza dalla medesima data di entrata in vigore della presente legge» (comma 4 lett. a e b). con la citata ratio della normativa (che è quella di assicurare tempi certi di stabilizzazione di situazioni giuridiche incerte) non sarebbe coerente un'interpretazione che, valorizzando il richiamo contenuto nella lettera d) del comma 3 e nella lettera a) del comma 4 ai soli artt. 1, 2 e 4 del d.lgs. n. 368/2001, «escluda dall'ambito di applicazione della decadenza fattispecie che, al pari di quelle espressamente richiamate dalla norma, ancorino la legittimità
o meno del termine apposto al contratto al rispetto di regole di dettaglio peraltro ulteriori rispetto a quelle generali cui la norma esplicitamente rinvia» (così Cass., Sez. L, n. 30975 del 20/10/2022 che ha affermato l'applicabilità dell'art. 32 della legge n. 183/2010 anche alle azioni di nullità del termine per omesso rispetto delle condizioni imposte dall'art. 3 del d.lgs. n. 368/2001). Il rinvio fatto agli artt. 1, 2, e 4 del d.lgs. n. 368/2001, come reso evidente anche dall'apprezzamento congiunto, a fini interpretativi, dei commi 3 e 4 dell'art. 32, è finalizzato unicamente ad indicare l'oggetto dell'azione di nullità, che può riguardare sia il termine apposto al contratto (art. 1), anche se stipulato dalle aziende indicate nell'art. 2, sia la proroga dello stesso (art. 4). Il richiamo non è, invece, finalizzato ad operare una distinzione, quanto alla decadenza, fra le diverse violazioni dalle quali può derivare la nullità o l'illegittimità del termine medesimo o della sua proroga, violazioni che vanno fatte valere nel rispetto del termine decadenziale anche se la disciplina che si assume violata è dettata da norme non richiamate, ossia dagli artt. 3 e 5 del decreto. Conferma questa interpretazione la lettera b) del comma 4 dell'art. 32 legge cit. che, nell'estendere il nuovo regime anche ai contratti a termine già conclusi alla data di entrata in vigore della nuova legge, non opera alcuna differenziazione fra le diverse tipologie di vizio, rendendo ulteriormente chiaro che il rinvio agli artt. 1, 2, 4 del d.lgs. n. 368/2001 si riferisce alla tipologia di atto oggetto di impugnazione e non al vizio denunciabile. La decadenza è certamente applicabile anche all'azione con la quale si faccia valere in giudizio il superamento del limite massimo dei trentasei mesi e, qualora il superamento derivi dalla stipulazione in successione di più contratti, è sufficiente che venga tempestivamente impugnato l'ultimo contratto «atteso che la sequenza contrattuale che precede l'ultimo contratto rileva come dato fattuale, che concorre ad integrare l'abusivo uso dei contratti a termine e assume evidenza proprio in ragione dell'impugnazione dell'ultimo contratto, concluso tra le parti, per far accertare l'abusiva reiterazione» (cfr. Cass. n. 4960/2023 cit. e Cass. n. 34741/2023 cit.). Avvalora tale ricostruzione il testo dell'art. 1, comma 1, del d.lgs. 368 del 2001, come riformulato dal d.l. 20/3/2014, n. 34, conv. in legge n. 78/2014, il quale stabilisce che è «consentita l'apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro subordinato di durata non superiore a trentasei mesi, comprensiva di eventuali proroghe, concluso fra un datore di lavoro e un lavoratore per lo svolgimento di qualunque tipo di mansione, sia nella forma del contratto a tempo determinato, sia nell'ambito di un contratto di somministrazione a tempo determinato […]». Atteso che il contratto previsto ab origine, ovvero per effetto di eventuali proroghe, di durata superiore ai 36 mesi vede, infatti, proprio in virtù del richiamo a tale ipotesi dell'art. 32 comma 4 lett. a) della legge n. 183/2010, applicarsi de plano il termine di decadenza in parola, non v'è ragione per ritenere differente (sotto il profilo della disciplina applicabile) la fattispecie in cui il termine complessivo di 36 mesi viene superato per effetto di più contratti a termine oggetto di rinnovo oppure stipulati con periodi di interruzione fra l'uno e l'altro. In breve, il previsto termine di decadenza trova applicazione anche in relazione all'azione per l'accertamento dell'abusiva reiterazione dei contratti a termine, in ossequio al fine normativo di favorire la certezza delle situazioni giuridiche. Nella fattispecie, anche in relazione all'ultimo contratto concluso inter partes (tra quelli relativamente ai quali l'interessato ha offerto una prova sufficiente), cessato in data 7 maggio 2008, il termine di decadenza ex art. 32 legge n. 183/2010, cit., non è stato affatto rispettato. Il ricorso va dunque interamente rigettato. Le spese processuali seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, difesa o eccezione, così decide: rigetta il ricorso;
condanna parte ricorrente a rifondere alle amministrazioni resistenti le spese processuali, liquidate in complessivi € 1.800,00, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali. Ragusa, 29 luglio 2025.
IL GIUDICE DEL LAVORO
(Dott. ssa Claudia M. A. Catalano)
TRIBUNALE DI RAGUSA Giudice del Lavoro
SENTENZA
La dott.ssa Claudia M. A. Catalano, in funzione di Giudice monocratico del lavoro, esaminati gli atti inerenti alla causa di lavoro n. 253/2020 R.G., promossa da (rappr. e dif. dall'avv. O. Di Blasi) contro Parte_1
[...]
[...]
Controparte_1
(rappr. e dif. dall'Avvocatura
[...]
Distrettuale dello Stato di Catania), avente ad oggetto: contratto a termine;
osserva
espone: di essere lavoratore forestale assunto con Parte_1 avviamento dalle liste di collocamento per la realizzazione di lavori stagionali di bonifica boschiva dal 1998 ad oggi;
di avere lavorato in forza dei contratti a tempo determinato meglio descritti in ricorso;
che tali contratti non sono stati stipulati nella necessaria forma scritta;
che non risultano comunque ivi indicate le ragioni di natura tecnica, produttiva, organizzativa o sostitutiva idonee a giustificare l'apposizione del termine;
che detti contratti non gli sono mai stati consegnati;
che risultano altresì superati i previsti limiti quantitativi di contingentamento;
che la durata dei rapporti a termine in questione eccede il periodo di 36 mesi previsto dalla legge per la reiterazione di contratti a termine. Ciò premesso, chiede che il giudice adito voglia dichiarare l'inefficacia e/o la nullità del termine apposto già al primo contratto con conseguente accertamento della costituzione di un rapporto a tempo indeterminato, nonché – in subordine - la dichiarazione del superamento del limite dei 36 mesi, con conversione del contratto fin dal momento del superamento del detto limite, con condanna di parte resistente sia al pagamento delle differenze retributive relative agli scatti di anzianità ed alle progressioni in carriera previste dal CCNL e all'adeguamento della posizione contributiva, sia al pagamento di una indennità risarcitoria compresa tra 2,5 e 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, ai sensi dell'art. 31 comma 5 della L. 183/2010 ovvero d.lgs 165/2001, chiede in ogni caso dichiararsi la sussistenza tra le parti di un rapporto a tempo indeterminato per il superamento delle soglie dì contingentamento dei rapporti di lavoro a tempo determinato. L'amministrazione resistente chiede disattendersi il ricorso, deducendo anzitutto la carenza di prova in ordine a tutti i presupposti fattuali sottesi alla domanda attrice (svolgimento di prestazioni lavorative nelle forme e secondo le cadenze contrattuali indicate in ricorso, oltre che mansioni e qualifica asseritamente rivestite dal ricorrente) ed eccependo la decadenza dall'impugnativa stragiudiziale dei contratti in questione. Osserva, infine, che la richiamata disciplina sui contratti a tempo determinato non può trovare applicazione nella vicenda in esame, in ragione delle relative peculiarità.
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Le circostanze di fatto poste a fondamento dell'azionata pretesa rinvengono parziale supporto probatorio nella documentazione versata in atti dall'odierno ricorrente. In particolare, dal libretto di lavoro riguardante il (le Parte_1 risultanze del quale non costituiscono oggetto di specifica contestazione) si ricava che quest'ultimo ha effettivamente prestato la propria attività lavorativa alle dipendenze del (così ivi definito) “Ispett. ” per i primi dodici periodi CP_1
(compresi tra il 30 ottobre 1998 ed il 7 maggio 2008) elencati in seno al ricorso. Quanto ai periodi ulteriori (fino alla data del 13 agosto 2019), la documentazione prodotta in giudizio non si rivela idonea ad attestare alcunchè, avendo l'interessato affidato la prova dei contratti a termine in questione ad una certificazione resa dalla Regione Siciliana nel cui contesto l'azienda datrice di lavoro viene genericamente indicata come “Servizio XII Centro per l'Impiego di Palermo”. Circoscritta dunque la presente disamina ai suddetti primi dodici periodi lavorativi, dev'essere esaminata la formulata eccezione di decadenza. A tal riguardo, soccorrono le seguenti considerazioni (relativamente alle quali cfr., testualmente, Cass. sez. lav. ord. n. 10335/2025). I contratti intercorsi tra il 2001 e il 2010 avrebbero dovuto essere impugnati entro 60 giorni dal 1° gennaio 2012 giusta proroga di cui al d.l. n. 225/2010 conv. in l. n. 10/2011 (mentre i successivi contratti, la cui prova non è stata comunque fornita) avrebbero dovuto essere impugnati entro 60 o 120 giorni, a seguito delle modifiche introdotte dalla l. n. 92/2012 ratione temporis applicabile anche alle ipotesi di abusiva reiterazione del contratto a termine. Il termine di decadenza va applicato anche ai contratti privi di forma scritta (vds argomentazioni già svolte da questo tribunale in analoghe controversie, laddove si afferma che: “L'art. 32, co. 4, l. 183/2010 ha esteso all'impugnazione dei contratti di lavoro subordinato a tempo determinato i termini di cui all'art. 6 l. 604/1966, che veniva contestualmente modificato dall'art. 32, co. 1, l. 183/2010 individuando un termine di sessanta giorni per l'impugnazione stragiudiziale e di centoventi per quella giudiziale. Tale previsione di decadenza deve ritenersi, per la sua onnicomprensività, riferibile anche all'ipotesi di nullità della clausola appositiva del termine per difetto di prova scritta, giacché anche questa è un'ipotesi di impugnazione del contratto a termine a fronte di un vizio che non determina l'inesistenza del contratto ma pur sempre una sua nullità parziale. Conferma di tale conclusione si rinviene nella disciplina della somministrazione di lavoro come modificata dal d.lgs. n. 81/2015, e nel confronto tra questa e la normativa relativa al contratto a termine. Prima dell'entrata in vigore del decreto citato, il regime decadenziale nella somministrazione di lavoro era previsto dall'art. 32, co. 4, lett. d) l. 183/2010, che faceva generico riferimento alla domanda di costituzione di un rapporto a tempo indeterminato anche con riferimento a tale fattispecie contrattuale. Al contrario, l'art. 39 d.lgs. cit., al comma 1 prevede: “nel caso in cui il lavoratore chieda la costituzione del rapporto di lavoro con l'utilizzatore, ai sensi dell'articolo 38, comma 2 [ossia quanto “la somministrazione di lavoro avvenga al di fuori dei limiti e delle condizioni di cui agli articoli 31, commi 1 e 2, 32 e 33, comma 1, lettere a), b), c) e d)” ] trovano applicazione le disposizioni dell'articolo 6 della legge n. 604 del 1966, e il termine di cui al primo comma del predetto articolo decorre dalla data in cui il lavoratore ha cessato di svolgere la propria attività presso l'utilizzatore”; essendo la forma scritta prevista all'art. 33, co. 1, prima dell'elencazione cui fa riferimento la disposizione citata, il regime decadenziale non si applica in caso di difetto di forma scritta;
per tale vizio è infatti prevista una specifica disciplina all'art. 38 co. 2 d.lgs. cit., secondo cui “in mancanza di forma scritta il contratto di somministrazione di lavoro è nullo e i lavoratori sono considerati a tutti gli effetti alle dipendenze dell'utilizzatore”. Al contrario, il medesimo Jobs Act non opera alcuna distinzione a seconda del vizio dedotto con riferimento all'impugnativa del contratto a termine, prevedendo una disciplina unitaria all'art. 28. Orbene, dal confronto tra la disciplina della somministrazione previgente al Jobs Act e quella in esso contenuta, nonché tra la disciplina della somministrazione e del contratto a termine ivi prevista, emerge la piena riconducibilità al regime decadenziale di cui all'art. 32, co. 4, .l. 183/2010 del difetto di forma scritta del contratto a termine (cfr., con riferimento alla disciplina della somministrazione, Corte d'Appello di Palermo, 124/2019). ... Non risultando l'impugnazione stragiudiziale nel termine previsto, ... e non avendo la ricorrente nulla dedotto sul punto, ne consegue la decadenza dal diritto d'impugnazione della clausola appositiva del termine. La decadenza investe anche la domanda volta ad ottenere l'indennità risarcitoria ai sensi dell'art. 32, co. 5, l. 183/2010, presupponendo tale indennità la conversione del contratto. Dalla mancata conversione consegue il rigetto della domanda relativa alle differenze retributive ed alla regolarizzazione contributiva.”.). Parte ricorrente non ha allegato né tanto meno documentato impugnative stragiudiziali. Dalla data del deposito del ricorso giudiziale (da ritenersi equipollente all'impugnativa stragiudiziale) il ricorrente avrebbe dovuto notificare lo stesso entro i termini perentori previsti per l'impugnativa stragiudiziale (60 o 120 giorni a seconda dei casi). Neanche l'ultimo contratto risulta tempestivamente impugnato. La decadenza dell'art. 32, comma 4, lett. a), della legge n. 180/2010 si riferisce non soltanto all'azione di nullità del termine apposto al contratto di lavoro stipulato ai sensi degli artt. 1, 2 e 4 del d.lgs. 368 del 2001 ma anche all'ipotesi, diversa, prevista dall'art. 5, comma 4-bis, del d.lgs. n. 368 del 2001, in cui si fa valere l'abusiva reiterazione dei contratti a termine. Il termine di decadenza decorrere dalla cessazione di ciascuno dei singoli contratti (cfr. Cass. n. 8038/2022), posto che, in caso di azione promossa dal lavoratore per l'accertamento dell'abusiva reiterazione di contratti a tempo determinato, il termine di impugnazione, previsto a pena di decadenza dall'art. 32 comma 4 lett. a) della legge n. 183 del 2010, «deve essere osservato e decorre dall'ultimo (ex latere actoris) dei contratti intercorsi tra le parti, atteso che la sequenza contrattuale che precede l'ultimo contratto rileva come dato fattuale, che concorre ad integrare l'abusivo uso dei contratti a termine e assume evidenza proprio in ragione dell'impugnazione dell'ultimo contratto» (cfr. Cass., Sez. L, n. 4960 del 16/2/2023 e Cass., Sez. L, n. 34741 del 12/12/2023). La decadenza opera sul piano della certezza dei rapporti ed è imprescindibile in ragione della ratio della disposizione di assicurare, per tutti i casi in cui si intenda contestare la legittima apposizione del termine, tempi certi di stabilizzazione di situazioni giuridiche incerte. Il risarcimento del danno, a sua volta, è soggetto all'ulteriore termine decennale di prescrizione, egualmente decorrente dall'ultimo di tali contratti a termine, in considerazione della natura unitaria di tale diritto, sicché il numero dei contratti in questione rileva solo ai fini della liquidazione del danno, potendo anche quelli stipulati oltre dieci anni prima della richiesta di risarcimento avere incidenza sulla quantificazione del pregiudizio patito dal dipendente (così Cass., n. 34741/2023 cit.). Non potrebbe sostenersi poi, al fine di sostenere l'inapplicabilità all'ipotesi di superamento dei 36 mesi della decadenza ex art. 32, commi 3 e 4, della legge n. 183/2010, nel testo vigente prima delle modifiche apportate dalla legge 28 giugno 2012, n. 92 - che non è espressamente richiamato, da tale disposizione, l'art. 5, comma 4-bis, del d.lgs. n. 368/2001. È noto che (come chiarito da Cass., Sez. L, n. 2876 del 5/2/2025) il suddetto art. 32, nel testo antecedente alla modifica operata dalla legge n. 92 del 28/6/2012, estende la decadenza prevista per l'impugnazione del licenziamento dall'art. 6 della legge n. 604/1966, «all'azione di nullità del termine apposto al contratto di lavoro, ai sensi degli articoli 1, 2 e 4 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, e successive modificazioni, con termine decorrente dalla scadenza del medesimo», (comma 3 lett. d) e prevede l'applicazione della nuova normativa anche «ai contratti di lavoro a termine stipulati ai sensi degli articoli 1, 2 e 4 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della presente legge, con decorrenza dalla scadenza del termine» nonché «ai contratti di lavoro a termine, stipulati anche in applicazione di disposizioni di legge previgenti al decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, e già conclusi alla data di entrata in vigore della presente legge, con decorrenza dalla medesima data di entrata in vigore della presente legge» (comma 4 lett. a e b). con la citata ratio della normativa (che è quella di assicurare tempi certi di stabilizzazione di situazioni giuridiche incerte) non sarebbe coerente un'interpretazione che, valorizzando il richiamo contenuto nella lettera d) del comma 3 e nella lettera a) del comma 4 ai soli artt. 1, 2 e 4 del d.lgs. n. 368/2001, «escluda dall'ambito di applicazione della decadenza fattispecie che, al pari di quelle espressamente richiamate dalla norma, ancorino la legittimità
o meno del termine apposto al contratto al rispetto di regole di dettaglio peraltro ulteriori rispetto a quelle generali cui la norma esplicitamente rinvia» (così Cass., Sez. L, n. 30975 del 20/10/2022 che ha affermato l'applicabilità dell'art. 32 della legge n. 183/2010 anche alle azioni di nullità del termine per omesso rispetto delle condizioni imposte dall'art. 3 del d.lgs. n. 368/2001). Il rinvio fatto agli artt. 1, 2, e 4 del d.lgs. n. 368/2001, come reso evidente anche dall'apprezzamento congiunto, a fini interpretativi, dei commi 3 e 4 dell'art. 32, è finalizzato unicamente ad indicare l'oggetto dell'azione di nullità, che può riguardare sia il termine apposto al contratto (art. 1), anche se stipulato dalle aziende indicate nell'art. 2, sia la proroga dello stesso (art. 4). Il richiamo non è, invece, finalizzato ad operare una distinzione, quanto alla decadenza, fra le diverse violazioni dalle quali può derivare la nullità o l'illegittimità del termine medesimo o della sua proroga, violazioni che vanno fatte valere nel rispetto del termine decadenziale anche se la disciplina che si assume violata è dettata da norme non richiamate, ossia dagli artt. 3 e 5 del decreto. Conferma questa interpretazione la lettera b) del comma 4 dell'art. 32 legge cit. che, nell'estendere il nuovo regime anche ai contratti a termine già conclusi alla data di entrata in vigore della nuova legge, non opera alcuna differenziazione fra le diverse tipologie di vizio, rendendo ulteriormente chiaro che il rinvio agli artt. 1, 2, 4 del d.lgs. n. 368/2001 si riferisce alla tipologia di atto oggetto di impugnazione e non al vizio denunciabile. La decadenza è certamente applicabile anche all'azione con la quale si faccia valere in giudizio il superamento del limite massimo dei trentasei mesi e, qualora il superamento derivi dalla stipulazione in successione di più contratti, è sufficiente che venga tempestivamente impugnato l'ultimo contratto «atteso che la sequenza contrattuale che precede l'ultimo contratto rileva come dato fattuale, che concorre ad integrare l'abusivo uso dei contratti a termine e assume evidenza proprio in ragione dell'impugnazione dell'ultimo contratto, concluso tra le parti, per far accertare l'abusiva reiterazione» (cfr. Cass. n. 4960/2023 cit. e Cass. n. 34741/2023 cit.). Avvalora tale ricostruzione il testo dell'art. 1, comma 1, del d.lgs. 368 del 2001, come riformulato dal d.l. 20/3/2014, n. 34, conv. in legge n. 78/2014, il quale stabilisce che è «consentita l'apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro subordinato di durata non superiore a trentasei mesi, comprensiva di eventuali proroghe, concluso fra un datore di lavoro e un lavoratore per lo svolgimento di qualunque tipo di mansione, sia nella forma del contratto a tempo determinato, sia nell'ambito di un contratto di somministrazione a tempo determinato […]». Atteso che il contratto previsto ab origine, ovvero per effetto di eventuali proroghe, di durata superiore ai 36 mesi vede, infatti, proprio in virtù del richiamo a tale ipotesi dell'art. 32 comma 4 lett. a) della legge n. 183/2010, applicarsi de plano il termine di decadenza in parola, non v'è ragione per ritenere differente (sotto il profilo della disciplina applicabile) la fattispecie in cui il termine complessivo di 36 mesi viene superato per effetto di più contratti a termine oggetto di rinnovo oppure stipulati con periodi di interruzione fra l'uno e l'altro. In breve, il previsto termine di decadenza trova applicazione anche in relazione all'azione per l'accertamento dell'abusiva reiterazione dei contratti a termine, in ossequio al fine normativo di favorire la certezza delle situazioni giuridiche. Nella fattispecie, anche in relazione all'ultimo contratto concluso inter partes (tra quelli relativamente ai quali l'interessato ha offerto una prova sufficiente), cessato in data 7 maggio 2008, il termine di decadenza ex art. 32 legge n. 183/2010, cit., non è stato affatto rispettato. Il ricorso va dunque interamente rigettato. Le spese processuali seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, difesa o eccezione, così decide: rigetta il ricorso;
condanna parte ricorrente a rifondere alle amministrazioni resistenti le spese processuali, liquidate in complessivi € 1.800,00, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali. Ragusa, 29 luglio 2025.
IL GIUDICE DEL LAVORO
(Dott. ssa Claudia M. A. Catalano)