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Sentenza 2 gennaio 2025
Sentenza 2 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 02/01/2025, n. 11 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 11 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PAOLA
Il Tribunale di Paola, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati dott. Filippo Leonardo Presidente dott.ssa Simona Scovotto Giudice relatore dott.ssa Federica Laino Giudice, riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 824 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno
2024, vertente
TRA
(cod. fisc. ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Cetraro (Cs) alla via Lungo Aron I traversa n. 30 presso lo studio dell'avv. Iacovo Beniamino, che lo rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso introduttivo del giudizio depositato il 19.07.2024; attore
E
, già (cod. fisc. ), nata a [...]_2 C.F._2
Bratislava (Slovacchia) il 9/02/1985, elettivamente domiciliata in Roma alla via Flaminia 79 presso lo studio degli avv.ti De Paolis Enrico Giuseppe e Rastrelli Francesca, che la rappresentano e difendono come da procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta depositata il 15.11.2024; convenuta con l'intervento del Pubblico Ministero in sede;
interventore ex lege
OGGETTO: domanda di separazione personale di coniugi.
CONCLUSIONI: come da verbale dell'udienza del 16.12.2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
, con ricorso ex art. 473 bis.12 c.p.c. depositato il 19/07/2024, ha proposto domanda Parte_1 di separazione personale dalla coniuge (già , stante il _1 Controparte_2
matrimonio con lei contratto in Bonifati il 10/08/2014 (trascritto nei registri di stato civile del
1 medesimo Comune al n. 11, parte II, serie A, anno 2014), in costanza del quale sono nati due figli, il 23.12.2015 e il 23.04.2021. A fondamento della domanda ha rilevato Per_1 Per_2 che, da diverso tempo, il rapporto coniugale versa in uno stato di crisi, che ha portato ad una irrimediabile frattura della comunione materiale e spirituale sulla quale era poggiata l'unione matrimoniale ed ha reso intollerabile la prosecuzione della convivenza. Quindi, sussistendo i presupposti di cui all'art. 151 c.c., ha rassegnato le seguenti conclusioni: “1) Parte_1
Pronunciare la separazione giudiziale dei coniugi e già Parte_1 _1
, che vivranno separatamente, con addebito della separazione alla Controparte_2 separanda moglie per abbandono del tetto coniugale e sottrazione dei figli minori all'estero senza il consenso del padre;
2) Affidare in via esclusiva i figli minori e Persona_3 Per_4 al padre , ordinando il loro immediato rientro in Italia, con collocamento
[...] Parte_1 presso la residenza paterna in Bonifati (CS) Via della Repubblica nr 67; 3) In subordine, in ogni caso, voglia, il Giudice ordinare l'immediato rientro dei minori in Italia e disporre l'affidamento condiviso degli stessi ad entrambi i genitori con collocamento stabile presso il padre e con modalità di visite da parte della madre come di seguito indicate: A) Visite in Italia
• Frequenza: La madre potrà visitare, in Italia, i figli un fine settimana al mese. Durante queste visite, avrà il diritto di trascorrere il tempo con i figli dalle ore 10:00 del sabato alle ore 18:00 della domenica. • Alloggio: La madre provvederà autonomamente all'alloggio durante le sue visite in Italia. B) Vacanze estive • Durata: La madre potrà trascorrere, in Italia, con i figli metà del periodo delle vacanze estive scolastiche, di norma per un periodo non inferiore a tre settimane consecutive. • Organizzazione: Le parti si impegneranno a pianificare con almeno tre mesi di anticipo le modalità delle vacanze estive, garantendo che i minori abbiano tempo sufficiente da trascorrere con entrambi i genitori. C) Vacanze invernali e pasquali • Durata:
La madre avrà il diritto di trascorrere, in Italia, con i figli metà delle vacanze invernali e pasquali. • Alternanza: Gli anni pari i figli trascorreranno il Natale con il padre e il
Capodanno con la madre, mentre negli anni dispari il Natale con la madre e il Capodanno con il padre. D) Contatti virtuali • Videochiamate: La madre potrà mantenere un contatto regolare con i figli attraverso videochiamate (Skype, Zoom o altri mezzi digitali) almeno due volte a settimana. • Orari: Gli orari delle videochiamate saranno concordati tra i genitori, tenendo conto degli impegni scolastici e delle attività dei minori. E) Comunicazioni urgenti •
Telefonate: In caso di emergenze o necessità particolari, la madre avrà il diritto di contattare i figli telefonicamente in qualsiasi momento, previa comunicazione al padre. 4) Disporre a carico della signora già , l'obbligo a corrispondere _1 Controparte_2 all'altro genitore la somma mensile di Euro 600,00 (seicento/00) a titolo di concorso al mantenimento dei propri figli minori e che tali somme vengano versate entro il 05 di ogni mese sul conto corrente intestato al sig. , avente il seguente IBAN Parte_1
[...], con rivalutazione annuale secondo le variazioni dei prezzi al
2 consumo rilevate dall' ISTAT, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie sostenute per i figli minori, debitamente documentate dal padre (nello specifico: “prodotti per l'infanzia, libri scolastici e altri strumenti di studio;
apparecchi per la salute, mensa scolastica e trasporto scolastico, attività ludico-sportive, visite mediche specialistiche o comunque non coperte dal
SSN”). L'adito Giudice Voglia altresì disporre che il sig. possa ricevere il 100% Parte_1 degli assegni unici erogati per i figli. 7) Condannare già _1 [...]
al pagamento delle spese legali del presente procedimento”. CP_2
Trasmessi gli atti al Pubblico Ministero in sede, questi ha apposto il proprio visto il 23.07.2024.
(già avendo assunto, in seguito al matrimonio, il _1 Controparte_2 cognome del marito, come previsto dalla legge slovacca) si è costituita in giudizio con comparsa ex art. 473 bis.16 c.p.c. depositata il 15.11.2024. La stessa, impugnando e contestando quanto ex adverso dedotto, ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “A) Dichiarare la separazione personale dei coniugi per colpa esclusiva del signor per tutti i motivi Parte_1 esposti in narrativa e per l'effetto: 1) autorizzare i coniugi a vivere separati e pronunciare la separazione personale degli stessi;
2) disporre l'affidamento esclusivo dei figli minori Per_1
e in favore della madre con collocamento presso l'abitazione di proprietà della Per_2 medesima sita in Dubravka, Peknikova 1, 84102, Bratislava, con esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale sia per le decisioni ordinarie che per le decisioni straordinarie per la vita dei figli;
3) per le ragioni esposte nella narrativa dell'atto, disporre che il padre possa vedere i figli secondo le seguenti modalità e termini: tre giorni consecutivi al mese, previo preavviso di almeno 5 (cinque) giorni, recandosi in Slovacchia presso l'abitazione materna.
Durante la permanenza in Slovacchia il Padre potrà vedere i figli in presenza della madre dalle ore 16 alle ore 21. Qualora la visita dovesse ricadere durante giorni festivi (esempio sabato e domenica) il padre potrà vedere i figli dalle ore 11 alle ore 19, sempre in presenza della madre.
4) Durante le vacanze natalizie e pasquali il padre potrà trascorrere con i figli, sempre in presenza della madre, la sera della Vigilia e il giorno di Natale. 5) Durante le vacanze pasquali il padre potrà trascorrere con i figli la domenica di Pasqua e il lunedì dell'Angelo dalle ore 11 alle ore 19. 6) disporre la possibilità per il padre di poter contattare quotidianamente i figli mediante telefonate e/o videochiamate con ogni mezzo digitale nella seguente fascia oraria: ore
18 – ore 19; 7) il signor corrisponderà alla signora un assegno Parte_1 _1 di mantenimento in favore dei figli pari a € 400,00 (€ 200,00 per ciascun figlio) mensile, mediante bonifico sul c/c intestato alla ricorrente avente codice
IBAN:SK3111110000007001917007 – SWIFT/BIC UNCRSKBX, con la previsione di adeguamento automatico secondo l'aumento del costo della vita rilevato dall'Istat, oltre il 50% delle spese straordinarie come disciplinate dal Protocollo in vigore presso il Tribunale di
Paola, da versare alla ricorrente entro il 5 di ogni mese, o somma veriore determinata in causa.
B) Con vittoria delle spese di giudizio”.
3 Fissata l'udienza del 16.12.2024 per la comparizione delle parti dinnanzi al Giudice relatore, le stesse, comparse personalmente, hanno rappresentato di aver raggiunto un accordo risolutivo di tutte le questioni oggetto del contendere. Quindi, dando atto di non volersi riconciliare, hanno chiesto la pronuncia della loro separazione personale con l'omologa delle condizioni oggetto del medesimo accordo. Il Giudice relatore, pertanto, preso atto della comune volontà dei coniugi, ha rimesso la causa in decisione, riservandosi di riferire al Collegio.
Il Pubblico Ministero in sede, preso atto dell'accordo raggiunto dai coniugi in ordine alle condizioni della separazione, il 16.12.2024 ha emesso il proprio visto.
Esaminati gli atti di causa, la domanda di separazione personale dei coniugi va accolta. Risulta, infatti, che la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile, né appare in alcun modo ripristinabile, così come la comunione materiale e spirituale tra i coniugi deve ritenersi irrimediabilmente venuta meno. Ricorrono, dunque, i presupposti di cui all'art. 151 c.c. per la pronuncia della separazione personale di e (già Parte_1 _1 CP_2
.
[...]
Altresì, le parti hanno congiuntamente chiesto la pronuncia della loro separazione con l'omologa delle condizioni (formalizzate nel verbale dell'udienza del 16.12.2024) che di seguito si riportano testualmente: “affido condiviso dei figli minori e ad entrambi i Per_1 Per_2 genitori, con collocamento preferenziale presso la madre in Dubravka, Peknikova 1, Bratislava;
- diritto di di vedere e tenere con sé i due figli minori (salvo diverso accordo Parte_1 raggiunto con l'altro genitore volto ad ampliare la facoltà in questione e, comunque, nel rispetto della volontà e delle esigenze dei minori) durante le festività natalizie, dal 21 dicembre al 6 gennaio;
durante la settimana in cui in Slovacchia ricorrono le “vacanze di primavera”; nel periodo estivo dall'1 luglio al 30 agosto;
- obbligo di di contribuire al Parte_1 mantenimento dei due figli minori mediante il versamento in favore della madre, entro il giorno cinque di ogni mese (in contanti o con bonifico, vaglia postale o assegno), la somma mensile complessiva di euro 400,00 (pari a euro 200,00 per ciascun figlio), rivalutabile secondo gli indici Istat;
- ripartizione tra entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno, delle spese straordinarie occorrenti per i due figli minori (da individuare secondo le linee guida recepite nel Protocollo n. 2130/2017 contenente le “Linee Guida sullo svolgimento della fase presidenziale nelle cause di separazione personale dei coniugi e di divorzio nonché sulla trattazione delle cause di divorzio congiunto”, pubblicato anche sul sito istituzionale del
Tribunale di Paola); - ripartizione tra entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno, dell'assegno unico universale erogato per i due figli minori”. Ebbene, il Tribunale, preso atto delle intese raggiunte tra le parti, ritiene che non vi siano motivi ostativi al loro recepimento nella presente sentenza, attesa la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e l'assenza di contrasti con gli interessi dei figli minori delle clausole relative agli stessi.
4 L'accordo raggiunto dalle parti in corso di causa giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, in composizione collegiale, definitivamente decidendo in primo grado nella causa civile iscritta al R.G. n. 824/2024, così provvede:
- pronuncia la separazione personale dei coniugi e (già Parte_1 _1
, stante il matrimonio tra loro contratto in Bonifati il 10/08/2014 Controparte_2
(trascritto nel registro degli atti di matrimonio del medesimo Comune al n. 11, parte II, serie A, anno 2014);
- omologa le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici riportate in parte motiva, qui da intendersi integralmente trascritte;
- ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di Bonifati di procedere all'annotazione della sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
- dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica della sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del Comune di Bonifati per quanto di sua competenza;
- dispone la compensazione integrale delle spese di lite.
Così deciso in Paola il 19.12.2024.
Il Giudice rel. Il Presidente
dott.ssa Simona Scovotto dott. Filippo Leonardo
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