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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 27/05/2025, n. 455 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 455 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, prima sezione civile, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati:
Martino CASAVOLA - Presidente
Patrizia NIGRI - Giudice
NN CARBONARA - Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 308/2024 R.G.V.G. dell'anno 2024, avente ad oggetto: Separazione consensuale e divorzio congiunto (Scioglimento matrimonio),
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. CANTORE DOMENICO, Parte_1 come da mandato in atti,
E
, rappresentato e difeso dall'avv. CANTORE Controparte_1
DOMENICO, come da mandato in atti,
NONCHE'
Il PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Taranto.
INTERVENTORE EX LEGE
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI
DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato congiuntamente il 01/02/2024, e Parte_1
, premesso di aver contratto matrimonio in Palagiano Controparte_1
(Ta) in data 05/02/2019, che dalla loro unione non erano nati figli, TRIBUNALE DI TARANTO PRIMA SEZIONE CIVILE
chiedevano pronunziarsi la separazione, quindi lo scioglimento del matrimonio civile alle condizioni di cui al ricorso.
Con sentenza non definitiva n. 211/2024 pubblicata in data 20/06/2024 veniva pronunciata la separazione personale dei coniugi e con contestuale ordinanza la causa veniva rimessa sul ruolo per la pronuncia sul divorzio.
Il Pubblico Ministero concludeva con note del 25/03/2025.
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Va rilevato che all'udienza del 28/03/2025, sostituita dal deposito telematico di note scritte, ex art. 127 ter c.p.c., le parti, con espressa rinuncia a comparire, hanno confermato la volontà di non volersi riconciliare e di voler divorziare alle condizioni indicate nel ricorso ex art. 473 bis. 49 c.p.c..
È parimenti incontestato che la cessazione effettiva di ogni rapporto fra i coniugi si protragga ininterrottamente dal giorno di comparizione degli stessi nella procedura di separazione personale, non essendo stata da alcuno eccepita l'interruzione della separazione.
Ricorre, pertanto, nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) L.
n. 898/'70, così come modificato dall'art. 5 della Legge 6/3/1987 n.74, nonché dall'art. 1 della Legge 6/5/2015 n. 55 e, del resto, viste le risultanze processuali, deve ritenersi che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa più ricostituirsi.
Va, inoltre, rilevato che i coniugi hanno regolato i loro rapporti economici e patrimoniali secondo le condizioni di cui all'atto di ricorso, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte.
La piena rispondenza di tali pattuizioni alle norme di legge impone, pertanto, al Collegio di recepirle anche in questa sede, come da dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso depositato congiuntamente il 01/02/2024 da e Parte_1 [...]
, così provvede: CP_1
1. DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto il 05/02/2019 in
Palagiano (Ta) da , nato a [...] il [...], e Parte_1
, nata a [...] il [...], trascritto Controparte_1
negli atti dello stato civile del Comune di Palagiano (Ta) dell'anno 2019,
2 TRIBUNALE DI TARANTO PRIMA SEZIONE CIVILE
parte 1, numero 1;
2. DISPONE che i rapporti economici tra le parti siano disciplinati secondo le condizioni da costoro concordate, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte;
3. ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Palagiano
(Ta) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
Così deciso in Taranto, nella camera di consiglio del 23/05/2025.
Il Presidente
Martino Casavola
Il Giudice est.
NN Carbonara
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, prima sezione civile, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati:
Martino CASAVOLA - Presidente
Patrizia NIGRI - Giudice
NN CARBONARA - Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 308/2024 R.G.V.G. dell'anno 2024, avente ad oggetto: Separazione consensuale e divorzio congiunto (Scioglimento matrimonio),
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. CANTORE DOMENICO, Parte_1 come da mandato in atti,
E
, rappresentato e difeso dall'avv. CANTORE Controparte_1
DOMENICO, come da mandato in atti,
NONCHE'
Il PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Taranto.
INTERVENTORE EX LEGE
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI
DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato congiuntamente il 01/02/2024, e Parte_1
, premesso di aver contratto matrimonio in Palagiano Controparte_1
(Ta) in data 05/02/2019, che dalla loro unione non erano nati figli, TRIBUNALE DI TARANTO PRIMA SEZIONE CIVILE
chiedevano pronunziarsi la separazione, quindi lo scioglimento del matrimonio civile alle condizioni di cui al ricorso.
Con sentenza non definitiva n. 211/2024 pubblicata in data 20/06/2024 veniva pronunciata la separazione personale dei coniugi e con contestuale ordinanza la causa veniva rimessa sul ruolo per la pronuncia sul divorzio.
Il Pubblico Ministero concludeva con note del 25/03/2025.
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Va rilevato che all'udienza del 28/03/2025, sostituita dal deposito telematico di note scritte, ex art. 127 ter c.p.c., le parti, con espressa rinuncia a comparire, hanno confermato la volontà di non volersi riconciliare e di voler divorziare alle condizioni indicate nel ricorso ex art. 473 bis. 49 c.p.c..
È parimenti incontestato che la cessazione effettiva di ogni rapporto fra i coniugi si protragga ininterrottamente dal giorno di comparizione degli stessi nella procedura di separazione personale, non essendo stata da alcuno eccepita l'interruzione della separazione.
Ricorre, pertanto, nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) L.
n. 898/'70, così come modificato dall'art. 5 della Legge 6/3/1987 n.74, nonché dall'art. 1 della Legge 6/5/2015 n. 55 e, del resto, viste le risultanze processuali, deve ritenersi che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa più ricostituirsi.
Va, inoltre, rilevato che i coniugi hanno regolato i loro rapporti economici e patrimoniali secondo le condizioni di cui all'atto di ricorso, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte.
La piena rispondenza di tali pattuizioni alle norme di legge impone, pertanto, al Collegio di recepirle anche in questa sede, come da dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso depositato congiuntamente il 01/02/2024 da e Parte_1 [...]
, così provvede: CP_1
1. DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto il 05/02/2019 in
Palagiano (Ta) da , nato a [...] il [...], e Parte_1
, nata a [...] il [...], trascritto Controparte_1
negli atti dello stato civile del Comune di Palagiano (Ta) dell'anno 2019,
2 TRIBUNALE DI TARANTO PRIMA SEZIONE CIVILE
parte 1, numero 1;
2. DISPONE che i rapporti economici tra le parti siano disciplinati secondo le condizioni da costoro concordate, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte;
3. ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Palagiano
(Ta) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
Così deciso in Taranto, nella camera di consiglio del 23/05/2025.
Il Presidente
Martino Casavola
Il Giudice est.
NN Carbonara
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