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Sentenza 24 gennaio 2025
Sentenza 24 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 24/01/2025, n. 78 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 78 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA SEZIONE SECONDA CIVILE Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Francesca Malgoni, ha pronunciato ex art. 281 sexies, comma 3, c.p.c. la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 1942/2024 promossa da: (C.F.: ) e Parte_1 P.IVA_1
(C.F.: ), con il Patrocinio degli Avv.ti Parte_1 C.F._1
BRUSTOLIN MARICA e CHIAVENTONE GIULIANO OPPONENTI contro (C.F.: ), con il Patrocinio dell'Avv. Controparte_1 P.IVA_2
CRISTOFORI KATIA OPPOSTA
* Conclusioni delle parti All'udienza del 23.01.2025 le parti hanno concluso come da verbale. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione 1. e Parte_1 Parte_1 personalmente, in qualità di socia accomandataria, hanno proposto opposizione ex artt. 615 – 617 c.p.c. all'atto di precetto notificato rispettivamente il 30.05.2024 e il 10.06.2024 con cui ha intimato il pagamento della somma di € 10.358,83, in forza Controparte_1 del decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 1408/24 emesso dal Giudice di Pace di Reggio Emilia, notificato unitamente al precetto. Due i motivi di opposizione:
- errata indicazione della parte precettata, in quanto l'atto riporta, come soggetto intimato, il nominativo della società creditrice, mentre non indica né Parte_1
é ;
[...] Parte_1
- assenza dell'indicazione del beneficium excussionis previsto dall'art. 2304 c.c. Per tali ragioni, le opponenti hanno chiesto dichiararsi la nullità o, comunque, l'inefficacia dell'atto di precetto. Si è costituita ontestando l'opposizione e insistendo per il Controparte_1 suo rigetto. Decorsi i termini di cui all'art. 171 ter c.p.c., alla prima udienza, tenutasi in data 23.01.2025, le parti hanno precisato le conclusioni come in atti e discusso oralmente la causa,
1 che è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, comma 3, c.p.c. senza lo svolgimento di attività istruttoria. 2. L'opposizione è infondata:
- l'art. 480, comma 2 c.p.c. prevede che “Il precetto deve contenere a pena di nullità l'indicazione delle parti”;
- in base al consolidato orientamento della dottrina e della giurisprudenza, si ha nullità del precetto solamente nell'ipotesi in cui l'omissione del requisito in esame abbia determinato l'assoluta incertezza sull'identità delle parti e non sia stato possibile ricostruirla dal titolo esecutivo notificato o dagli elementi contenuti nel precetto (o dalla trascrizione del titolo);
- viceversa, l'eventuale vizio deve ritenersi sanato per raggiungimento dello scopo in applicazione della regola generale di cui all'art. 156, comma 2 c.p.c.;
- nel caso di specie, l'atto di precetto è stato notificato unitamente al titolo esecutivo (costituito dal decreto ingiuntivo n. 1408/24 del Giudice di Pace di Reggio Emilia, reso nei confronti di e Parte_1 Parte_1
in via solidale) e, nelle premesse, riassume correttamente il contenuto del titolo
[...] stesso, riportando in modo esatto i nominativi delle due debitrici solidali;
- la circostanza che nella parte relativa all'intimazione sia riportato il nominativo della società creditrice ( , anziché quello delle debitrici, è dovuto a un Controparte_1 mero errore materiale, che però non rende assolutamente incerta l'identificazione delle parti e, quindi, non comporta la nullità dell'atto di precetto;
- il vizio sarebbe comunque sanato ai sensi del citato art. 156, comma 2 c.p.c., atteso che la e la socia accomandataria hanno comunque proposto tempestiva opposizione;
Pt_1
- è poi infondato anche secondo motivo di pretesa nullità/inefficacia del precetto, in quanto il beneficium excussionis di cui all'art. 2304 c.c. opera esclusivamente in sede esecutiva, mentre – come noto – il precetto attiene ad una fase prodromica all'espropriazione e, in ogni caso, non si tratta di un requisito previsto a pena di nullità dall'art. 480 c.p.c. L'opposizione deve, pertanto, essere respinta. 3. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo in base ai parametri di cui al D.M. 55/14 (come modificati dal D.M. 147/22), tenendo conto dell'assenza di attività istruttoria e della non complessità delle questioni affrontate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo nella causa in epigrafe, ogni diversa domanda, istanza, eccezione disattesa, RIGETTA l'opposizione; CONDANNA le opponenti, in solido, a pagare all'opposta le spese di lite, che liquida in € 2.600,00 per compensi, oltre 15% per spese generali, CPA e IVA se dovute per legge. Così deciso a Reggio Emilia il 24/01/2025 Sentenza resa ex art. 281 sexies, comma 3 c.p.c. Il Giudice Francesca Malgoni
2
(C.F.: ), con il Patrocinio degli Avv.ti Parte_1 C.F._1
BRUSTOLIN MARICA e CHIAVENTONE GIULIANO OPPONENTI contro (C.F.: ), con il Patrocinio dell'Avv. Controparte_1 P.IVA_2
CRISTOFORI KATIA OPPOSTA
* Conclusioni delle parti All'udienza del 23.01.2025 le parti hanno concluso come da verbale. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione 1. e Parte_1 Parte_1 personalmente, in qualità di socia accomandataria, hanno proposto opposizione ex artt. 615 – 617 c.p.c. all'atto di precetto notificato rispettivamente il 30.05.2024 e il 10.06.2024 con cui ha intimato il pagamento della somma di € 10.358,83, in forza Controparte_1 del decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 1408/24 emesso dal Giudice di Pace di Reggio Emilia, notificato unitamente al precetto. Due i motivi di opposizione:
- errata indicazione della parte precettata, in quanto l'atto riporta, come soggetto intimato, il nominativo della società creditrice, mentre non indica né Parte_1
é ;
[...] Parte_1
- assenza dell'indicazione del beneficium excussionis previsto dall'art. 2304 c.c. Per tali ragioni, le opponenti hanno chiesto dichiararsi la nullità o, comunque, l'inefficacia dell'atto di precetto. Si è costituita ontestando l'opposizione e insistendo per il Controparte_1 suo rigetto. Decorsi i termini di cui all'art. 171 ter c.p.c., alla prima udienza, tenutasi in data 23.01.2025, le parti hanno precisato le conclusioni come in atti e discusso oralmente la causa,
1 che è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, comma 3, c.p.c. senza lo svolgimento di attività istruttoria. 2. L'opposizione è infondata:
- l'art. 480, comma 2 c.p.c. prevede che “Il precetto deve contenere a pena di nullità l'indicazione delle parti”;
- in base al consolidato orientamento della dottrina e della giurisprudenza, si ha nullità del precetto solamente nell'ipotesi in cui l'omissione del requisito in esame abbia determinato l'assoluta incertezza sull'identità delle parti e non sia stato possibile ricostruirla dal titolo esecutivo notificato o dagli elementi contenuti nel precetto (o dalla trascrizione del titolo);
- viceversa, l'eventuale vizio deve ritenersi sanato per raggiungimento dello scopo in applicazione della regola generale di cui all'art. 156, comma 2 c.p.c.;
- nel caso di specie, l'atto di precetto è stato notificato unitamente al titolo esecutivo (costituito dal decreto ingiuntivo n. 1408/24 del Giudice di Pace di Reggio Emilia, reso nei confronti di e Parte_1 Parte_1
in via solidale) e, nelle premesse, riassume correttamente il contenuto del titolo
[...] stesso, riportando in modo esatto i nominativi delle due debitrici solidali;
- la circostanza che nella parte relativa all'intimazione sia riportato il nominativo della società creditrice ( , anziché quello delle debitrici, è dovuto a un Controparte_1 mero errore materiale, che però non rende assolutamente incerta l'identificazione delle parti e, quindi, non comporta la nullità dell'atto di precetto;
- il vizio sarebbe comunque sanato ai sensi del citato art. 156, comma 2 c.p.c., atteso che la e la socia accomandataria hanno comunque proposto tempestiva opposizione;
Pt_1
- è poi infondato anche secondo motivo di pretesa nullità/inefficacia del precetto, in quanto il beneficium excussionis di cui all'art. 2304 c.c. opera esclusivamente in sede esecutiva, mentre – come noto – il precetto attiene ad una fase prodromica all'espropriazione e, in ogni caso, non si tratta di un requisito previsto a pena di nullità dall'art. 480 c.p.c. L'opposizione deve, pertanto, essere respinta. 3. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo in base ai parametri di cui al D.M. 55/14 (come modificati dal D.M. 147/22), tenendo conto dell'assenza di attività istruttoria e della non complessità delle questioni affrontate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo nella causa in epigrafe, ogni diversa domanda, istanza, eccezione disattesa, RIGETTA l'opposizione; CONDANNA le opponenti, in solido, a pagare all'opposta le spese di lite, che liquida in € 2.600,00 per compensi, oltre 15% per spese generali, CPA e IVA se dovute per legge. Così deciso a Reggio Emilia il 24/01/2025 Sentenza resa ex art. 281 sexies, comma 3 c.p.c. Il Giudice Francesca Malgoni
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