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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 24/03/2025, n. 447 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 447 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6426/2021
TRIBUNALE DI VICENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VICENZA, Sezione Seconda Civile, in composizione monocratica, nella persona del dott. Antonio PICARDI in funzione di Giudice Unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta a ruolo al n. 6426/2021 R.G. e promossa con atto di citazione notificato in data 18/11/2021 da
(c.f. ), nato a [...] il [...], ivi Parte_1 C.F._1 residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Luigi MARCOMINI, del Foro di
Rovigo, con domicilio virtuale eletto all'indirizzo PEC: come da Email_1 mandato rilasciato su foglio separato allegato in modalità telematica all'atto di citazione. attore contro
(C.F. e P. IVA. ), in persona del Sindaco e legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore sig. , con sede legale in OV TI (VI), Piazza Controparte_2
IV Novembre n. 1, rappresentato e difeso dall'Avv. Prof. Anna MASUTTI, del Foro di Bologna, con domicilio eletto presso lo studio della medesima, in Bologna - Via D'Azeglio n. 19, come da procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta.
e contro
(C.F./P.I. ), in persona del legale rappresentante pro tempore ing. CP_3 P.IVA_2
con sede in Vicenza, Viale Dell'Industria n. 23, rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_4
Riccardo CHIESA, del Foro di Vicenza, con domicilio eletto presso lo studio del medesimo, in Vicenza
- Via U. Rattazzi n. 8, come da mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta.
1 convenuti
In punto: responsabilità; risarcimento danni (solo danni a cose).
All'udienza del 05.03.2024 la causa veniva trattenuta in decisione sulle seguenti conclusioni precisate dai procuratori delle parti:
CONCLUSIONI ATTORE:
Si precisano le seguenti conclusioni a). Accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità dei convenuti in ordine al sinistro avvenuto il
27/7/2019 alle ore 15:00 consistito dall'allagamento della propria abitazione in per Controparte_1 le ragioni e con i conseguenti danni all'abitazione ed alla vettura descritti ed accertati dall'A.T.P. dell'ing. resa nella causa n.8412/2019 Tribunale di Vicenza per l'effetto: Persona_1
- condannare il con sede in P.za IV novembre 1 e la soc. Controparte_1 CP_3 con sede a Vicenza viale Industria 23 a pagare in solido fra loro o per quanto di loro competenza a per le ragioni esposte in causa la somma di € 22.400,46, oltre ad I.v.a. sulle Parte_1 somme per cui è dovuta ed interessi come per legge dalla data del sinistro al saldo effettivo, per i danni subiti all'abitazione, somma comprensiva delle spese di A.T.P. così come furono liquidate,
- condannare il (c.f. e la soc. con sede a Controparte_1 P.IVA_1 CP_3
Vicenza viale Industria 23 (c.f. a pagare in solido fra loro o per quanto di loro P.IVA_2 competenza a per le ragioni esposte in causa i danni relativi alla vettura Porsche Parte_1
Tg DF228TY da quantificarsi in separato apposito giudizio.
b). Vittoria di spese ed onorari di causa, compreso il rimborso dei compensi del C.T.U. sopra quantificati.
CONCLUSIONI CONVENUTO : Controparte_1
Si richiamano, pertanto, le eccezioni e difese tutte svolte in atti, si rifiuta il contraddittorio rispetto a ogni domanda o eccezione nuova e, nel chiedere la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., si insiste affinché l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, accolga le seguenti
CONCLUSIONI
- Nel merito: rigettare le domande tutte formulate dal Sig. nei confronti del Parte_1
in persona del suo Sindaco e legale rappresentante pro tempore in Controparte_1 quanto infondate sia nell'an che nel quantum, e comunque non provate, per tutte le ragioni esposte in narrativa.
2 - In via di subordine: nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, della domanda del Sig. nei confronti del in persona del Parte_1 Controparte_1 suo Sindaco e legale rappresentante pro tempore, contenere l'eventuale risarcimento riconosciuto all'attore nei limiti di quanto risulti specificamente allegato e provato in corso di causa, riducendolo in misura corrispondente all'ammontare del risarcimento eventualmente riconosciuto l'importo degli indennizzi eventualmente dovuti a Sig. dai propri assicuratori in virtù di polizze Parte_1 assicurative eventualmente contratte, per tutte le ragioni illustrate in narrativa, e, in ogni caso, accertare le quote di responsabilità a carico del e di in Controparte_1 CP_3 persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore in vista dell'eventuale regresso ex art. 2055
c.c.
Con ogni e più ampia riserva di ulteriormente dedurre ed argomentare, nonché di articolare mezzi istruttori e depositare documenti.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari tutti di causa, oltre a IVA e CPA.
CONCLUSIONI CONVENUTA CP_3
Il sottoscritto procuratore, dichiarando di non accettare il contraddittorio su eventuali domande nuove di controparte, precisa le seguenti:
CONCLUSIONI
Nel merito: Rigettarsi ogni e qualsiasi pretesa nei confronti di , per tutti i motivi d cui alla CP_3 narrativa.
In ogni caso: Rifusione di spese e competenze della presente causa e della procedura per accertamento tecnico preventivo espletata n. 8412/19 R.G.
In via istruttoria: Si insiste per l'ammissione di tutte le istanze istruttorie formulate dallo scrivente patrocinio in memoria ex art. 183 VI° comma n. 2) cpc e non ammesse con ordinanza del 10.11.2022
e con ordinanza del 09.02.2024, e nello specifico si chiede che:
Che il Giudice voglia disporre CTU diretta a descrivere l'evento atmosferico, abbattutosi a
[...]
il 27 luglio 2019, le caratteristiche e l'intensità dello stesso, con particolare riferimento alla CP_1 sua imprevedibilità ed eccezionalità.
Si chiede, altresì, disporsi la rinnovazione della CTU tecnica espletata in sede di ATP, atta ad individuare le causa dell'allagamento dell'immobile locato dal sig. in data 27 luglio Parte_1
2019.
Si chiede inoltre ammettersi prova per testi sulle seguenti circostanze:
3 1. Vero che, su richiesta del del 07 agosto 2019, rivolta a , Controparte_1 CP_3 personale di programmava un intervento di controllo e di pulizia delle reti Parte_2 fognarie di diverse vie del Comune di , tra cui via Colombo, che in data 27.07.2019, Controparte_1 all'esito di un fortunale abbattutosi sull'intero vicentino, si erano allagate.
2. Vero che, all'esito della richiesta di intervento, di cui al capitolo che precede, nel mese di settembre
2019 personale di su indicazione del responsabile di settore, effettuava Parte_2 un intervento di controllo delle reti fognarie di diverse vie del Comune di , tra cui via Controparte_1
Colombo.
3. Vero che, nell'occasione di cui al capitolo che precede, all'esito della verifica delle reti fognarie del
Comune di , tra cui via Colombo, il personale di Controparte_1 Parte_2 riscontrava che le tubazioni erano libere da ostruzioni e funzionanti, motivo per il quale la pulizia delle stesse si era rivelata non necessaria.
4. Vero che nell'occasione di cui al capitolo 2), all'esito della verifica delle reti fognarie del Comune di
, tra cui via Colombo, il personale di riscontrava che Controparte_1 Parte_2 anche le caditoie erano libere da detriti.
5. Vero che, nell'occasione di cui al capitolo 2), all'esito della verifica delle reti fognarie del Comune di
, tra cui via Colombo, il personale di riscontrava che si Controparte_1 Parte_2 trattava di reti “miste”.
Si indica a teste il sig. c/o con sede a Vicenza. Testimone_1 Parte_2
Si chiede, infine, che il Giudice voglia ordinare l'esibizione da parte del sig. ex Parte_1 art. 210 cpc della documentazione attestante eventuali indennizzi già percepiti, per i danni oggetto della presente causa, in forza di polizza RC privata e/o in forza della procedura di ricognizione dei danni, conseguente alla dichiarazione dello stato di crisi da parte della Regione Veneto.
Ci si oppone all'ammissione delle istanze istruttorie di parte attrice per tutti i motivi dedotti in memoria ex art. 183 VI° comma n. 3 cpc.
^^^^^
Si chiede, pertanto, che la causa venga trattenuta in decisione, con la concessione dei termini ex art. 190 cpc per il deposito di comparsa conclusionale e replica.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
4 Con atto di citazione, notificato in data 18/11/2021, il sig. evocava in giudizio Parte_1 avanti questo Tribunale il e la società chiedendone la Controparte_1 Parte_2 condanna in solido al risarcimento dei danni al proprio immobile di abitazione, che quantificava in €
22.400,46, oltre Iva sulle somme per cui è dovuta, nonché dei danni relativi alla vettura Porsche Tg
DF228TY, da quantificarsi a mezzo CTU ovvero separatamente in apposito giudizio;
chiedeva altresì il rimborso dei compensi della C.T.U. già anticipati nel procedimento per accertamento tecnico preventivo promosso ante causam.
In fatto l'attore rappresentava:
- di essere conduttore di una unità immobiliare sita in OV TI (VI), via Colombo, ove aveva fissato la propria residenza, giusto allegato contratto di locazione con manutenzione ordinaria e straordinaria contrattualmente a proprio carico;
- che il giorno 27 luglio 2019, verso le ore 15.00, poco dopo l'inizio di una pioggia, notava che dalla tazza del servizio igienico del bagno a piano terra, spinta dalla pressione del sistema fognario, usciva copiosa acqua di fognatura che invadeva gli ambienti abitati;
- che immediatamente si notava che iniziava ad entrare acqua proveniente dal cancello del garage, e quindi dalla strada, rendendo inutile il lavoro delle pompe sommerse in quanto i tombini siti sulla strada pubblica e nel cortile espellevano a loro volta acqua che poi entrava nell'abitazione dell'attore;
- che detta abitazione era stata allagata fino ad un livello di 40 cm. dal pavimento del piano terra, con danni alle pareti, ai mobili ed ai beni contenuti nell'immobile, così come all'auto dal medesimo utilizzata, in quel momento parcheggiata nel garage;
- che la piscina esterna alla casa non era invece tracimata, rimanendo al livello antecedente la precipitazione, ciò dimostrando che l'allagamento non era in alcun modo attribuibile alla precipitazione;
- che le pompe sommerse di espulsione erano in buono stato di manutenzione, come riscontrato dal fatto che, dopo l'evento critico, l'abitazione si era svuotata col loro funzionamento senza che si rendesse necessario l'intervento dei Vigili del fuoco, come invece accaduto per le abitazioni vicine;
- che l'ATP disposto, su ricorso dell'attore, dal Tribunale di Vicenza aveva accertato che la responsabilità dell'allagamento era da addebitare in via esclusiva all'inadeguatezza del sistema fognario pubblico, inadatto a smaltire copiosi eventi atmosferici.
5 In merito ai danni subiti, l'attore rappresentava che gli stessi erano stati quantificati dal CTU in €
18.198,26 oltre Iva, cui doveva aggiungersi il compenso del CTU anticipato dal danneggiato, pari ad €
3.427,20, oltre ad € 775,00 di anticipazioni non imponibili pagate sempre dal danneggiato.
Inoltre, l'attore aveva subito considerevoli danni alla vettura Porsche che aveva in uso al momento dell'allagamento, per cui il perito nominato in ATP non era giunto ad una quantificazione, per l'assenza della vettura e per una non completa conoscenza di quella tipologia di danni, che fuoriuscivano dalla sua qualifica professionale relativa alle costruzioni e non agli automezzi.
In punto di diritto l'attore assumeva la responsabilità tanto del proprietario e gestore della CP_1 fognatura pubblica, rivelatasi inadeguata per eventi di pioggia copiosa per i vistosi vizi costruttivi della stessa, così come della società la quale gestiva il servizio di fognatura, era custode ed Parte_2 utilizzatrice della rete fognaria, nonché erogatrice del servizio, e quindi responsabile del funzionamento della fognatura, gravando sulla stessa l'onere di intervenire per porre rimedio alle deficienze strutturali della struttura tecnica.
Notificato l'atto di citazione, si costituivano le parti convenute, entrambe avversando le pretese attoree e respingendo qualsiasi addebito di responsabilità.
Il Comune di in breve: Controparte_1
- eccepiva la carenza di legittimazione attiva e/o di titolarità attiva del rapporto giuridico controverso in capo all'attore, il quale da un lato era il semplice conduttore, e non il proprietario, dell'immobile di abitazione e, dall'altro, non aveva provato di essere il proprietario dell'autoveicolo asseritamente danneggiato (in particolare: non era dimostrato che i danni affermati fossero riferiti ad arredi e rifiniture installati dall'attore, né avevano ad oggetto la mancata o diminuita disponibilità del bene;
la previsione pattizia di cui all'art. 6 del contratto di locazione, che accollava al conduttore tutti gli obblighi di manutenzione, non era opponibile al e non legittimava l'attore alla proposizione dell'azione CP_1 risarcitoria);
- rappresentava che il aveva presentato domanda nel quadro della procedura di Pt_1 ricognizione dei danni a seguito della dichiarazione da parte della Regione Veneto del c.d. “stato di crisi” ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a), della L.R. n. 11/2001;
- deduceva la mancanza di prova (incombente sull'attore) di nesso di causa tra la cosa in custodia e l'evento nonché tra quest'ultimo e l'evento pregiudizievole (ossia i danni subiti) lamentato;
- invocava la sussistenza dell'esimente del caso fortuito stante l'eccezionalità dell'evento atmosferico del 27 luglio 2019, tanto che la Regione Veneto, per le avversità atmosferiche del 26, 27 e 28 luglio
6 2019, aveva dichiarato con decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 106 del 26.07.2019 lo
“stato di crisi” ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a), della L.R. n. 11/2001, invitando i Comuni a raccogliere la documentazione per la quantificazione dei danni ai fini del riconoscimento dello stato di emergenza (e l'attore aveva anch'egli depositato al Comune di la Scheda B dal Controparte_1 medesimo compilata ai fini della ricognizione dei danni);
- assumeva l'esclusiva responsabilità, semmai, della che gestiva il servizio CP_5 Parte_2 fognario, e che avrebbe pertanto dovuto rispondere dei danni conseguenti ove fosse stato accertato un malfunzionamento o sottodimensionamento delle fognature;
- deduceva la mancata prova di an e quantum dei danni reclamati dal , per i difetti di Pt_1 progettazione e realizzazione dell'immobile dello stesso ad un'altezza di 31 cm. sotto la quota stradale, nonché per la mancata installazione, sebbene l'immobile fosse stato ristrutturato nel 2007, di valvola di non ritorno;
- deduceva l'esigenza ad ogni modo di applicare il principio della compensatio lucri cum damno in riferimento ad eventuali indennizzi spettanti al per assicurazioni contro i danni dal Pt_1 medesimo contratte o dalla stessa Regione Veneto erogati in virtù dello stato di calamità.
Il concludeva per il rigetto delle domande ovvero, in subordine, per il contenimento CP_1 dell'eventuale risarcimento, riducendolo in virtù di eventuali indennizzi riconosciuti e/o dovuti all'attore, accertandosi altresì le quote di responsabilità a carico del e di in vista dell'eventuale CP_1 Pt_2 regresso ex art. 2055 c.c..
L'altra convenuta a propria volta, ricusava ogni propria responsabilità, assumendo Parte_2
l'erroneità della CTU svolta in sede di accertamento tecnico preventivo, che aveva individuato la causa dell'allagamento in un asserito sottodimensionamento / insufficienza dele tubazioni di scarico delle acque meteoriche, in quanto l'evento non era stato indotto semplicemente da eventi di pioggia particolarmente intensi, bensì da un vero e proprio evento eccezionale, ossia da una c.d. “bomba
d'acqua”, che aveva colpito in particolare il , così come alcuni Comuni Controparte_1 limitrofi, nelle ore centrali del pomeriggio, sommergendo di acqua piovana la piazza del Municipio e diverse altre strade, tanto da indurre il ed emettere un Avviso Pubblico per la ricognizione e CP_1 quantificazione dei danni per poter poi chiedere allo Stato il riconoscimento dello stato di emergenza.
Diversamente, le reti del servizio erano risultate libere da ostruzioni, rotture o ogni altra anomalia, e quindi funzionanti, incluse le reti su via Colombo, ove era ubicata l'abitazione dell'attore.
7 Ricostruiva diffusamente i compiti e gli interventi d'obbligo di secondo i vari atti e documenti Pt_2 pubblici vigenti, quali la Convenzione di Gestione in data 23.03.2017.
Contestava infine, anche per il profilo del quantum, oltre che per quello della legittimazione attiva, i danni di cui l'attore rivendicava la rifusione.
Concludeva per il rigetto di ogni domanda avversaria.
Così essenzialmente impostato il contraddittorio, assegnati alle parti termini per memorie ex art. 183 comma VI c.p.c., l'istruttoria aveva a svolgersi a mezzo assunzione di prove testimoniali in persona dei testi e . Testimone_2 Testimone_3
Veniva altresì ordinato ad ARPAV - Regione Veneto l'esibizione in giudizio del rapportino meteorologico completo relativo alle condizioni meteorologiche abbattutesi sul territorio di
[...]
il giorno dei fatti, ordine di esibizione regolarmente ottemperato dall'Ente pubblico. CP_1
Completata l'istruttoria, a seguito di dichiarazione di astensione dell'originario istruttore veniva, in accoglimento dell'istanza, designato nuovo giudice in persona dello scrivente.
La causa veniva trattenuta in decisione con scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. da depositare entro il 5 marzo 2024.
I procuratori delle parti precisavano conseguentemente nei termini le rispettive conclusioni, come in epigrafe trascritte, e venivano quindi loro assegnati termini ex art. 190 c.p.c. per lo scambio degli scritti conclusionali.
***************
La domanda di risarcimento del danno proposta dall'attore non può essere accolta nei riguardi di alcuna delle parti convenute per i motivi che vengono brevemente ad illustrarsi.
Va premesso che l'eccezione di carenza di legittimazione attiva e/o di titolarità attiva del rapporto giuridico controverso in capo all'attore, in particolare in riferimento ai danni all'immobile di abitazione, non pare meritevole di condivisione, avendo l'attore comprovato la sussistenza di un suo preciso e qualificato interesse a far valere la pretesa risarcitoria.
L'attore infatti non solo, in qualità di conduttore, aveva la detenzione qualificata dell'immobile, ma in virtù del contratto di locazione ad uso abitativo regolarmente registrato (suo doc. 1) aveva assunto verso il locatore l'impegno contrattuale (art. 6 del contratto) di provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria del bene, e così di sostenerne le spese ed oneri economici relativi, anche
(evidentemente) laddove detti interventi di riparazione / manutenzione fossero conseguenza di eventi pregiudizievoli e/o di sinistri.
8 Ed è irrilevante che la disposizione pattizia del contratto di locazione, come obietta il non CP_1 sarebbe allo stesso opponibile, la questione non ponendosi sul piano dell'opponibilità bensì su quello della sussistenza dell'interesse idoneo a giustificare l'azione giudiziaria intrapresa.
È stato poi confermato, tramite la prova testimoniale assunta (testi e Testimone_2 Tes_3
, rispettivamente compagna convivente e fratello dell'attore), che quest'ultimo, a seguito
[...] degli eventi di cui si discute, subì danni materiali, posto che:
a) l'abitazione veniva invasa da acqua proveniente dalla strada e tracimante dalla tazza del servizio igienico del bagno al piano terra dell'edificio, rimanendo allegata sino al livello di circa 40 cm. dal pavimento di piano terra;
b) a seguito dell'allagamento venivano eseguite sull'immobile danneggiato le opere di cui alle fatture ed ai preventivi allegati;
c) l'acqua invadeva anche il locale del garage ove era posizionata l'autovettura Porsche in dotazione all'attore, danneggiandola.
Tali elementi di prova orale (e documentale: preventivi/fatture, foto e filmati ovvero frame di filmati) vengono ad integrare gli elementi probatori tecnici acquisiti a mezzo della CTU svolta dall'ing.
in sede di accertamento tecnico preventivo (doc. 2 attore). Persona_2
Nondimeno i sopra sintetizzati elementi, pur in astratto non privi di significatività, non sono sufficienti per affermare la responsabilità nella causazione del pregiudizio economico-patrimoniale di terzi, ossia del e della rispettivamente ente proprietario del CP_1 Controparte_1 Parte_3 sistema fognario e delle relative reti e condotte e società di gestione del servizio fognario.
Parte attrice desume la responsabilità dei due soggetti convenuti essenzialmente modulandola su due elementi che evince dalle risultanze dell'accertamento peritale svolto in ambito di ATP, ossia:
1)- l'inadeguatezza (o non totale adeguatezza) del tratto di fognatura lungo il ramo principale di via
Colombo di (ove è ubicata l'abitazione dell'attore), specie valutata all'indomani dei Controparte_1 cambiamenti climatici dell'ultimo trentennio che avrebbero indotto un cambiamento dei calcoli di verifica del dimensionamento delle fognature (cfr. in particolare pagg. 5 e 9 CTU ing. ); Persona_1
2)- la qualificazione dell'evento meteorico che ebbe ad interessare l'abitazione del come Pt_1 molto intenso ma non come accadimento di natura eccezionale (cfr. pag. 9 CTU).
Da quest'ultima qualificazione dissentono invece le parti convenute, che diversamente assumono il carattere di eccezionalità dell'evento meteorico da cui derivò il “sinistro”, e così la produzione di conseguenze pregiudizievoli lamentate dall'attore, venendo ad integrarsi l'esimente del caso fortuito
9 (ovvero della forza maggiore) in grado di elidere l'eventuale nesso eziologico tra stato del sistema fognario, manifestazione dell'evento meteorologico e produzione dei danni materiali ai beni dei privati
(nella fattispecie del ). Pt_1
Il CTU ha al contrario individuato dai calcoli eseguiti la pioggia “critica” pari ad una altezza di 32,78 mm. con una durata di 16.33 minuti.
Per quanto concerne i diversi calcoli eseguiti dal dott. , CTP del (doc. 2 Persona_3 CP_1 convenuto), che deduce (oltre a due altri elementi di criticità, ossia l'ubicazione dell'immobile ad un'altezza di 31 cm. sotto la quota stradale e la mancata installazione di valvola di non ritorno) il carattere eccezionale dell'evento atmosferico, caratterizzato, nella fascia oraria tra le 15.30 e le 18.00 del 27 luglio 2019, da ben 63,2 mm. di pioggia caduta, l'ing. replica essenzialmente, oltre Persona_1 che rimarcando l'inadeguatezza della condotta fognaria per insufficienza ed errore di esecuzione per tratto in contropendenza, ricordando come i dati delle precipitazioni riportati dal dott. siano Per_3 desunti da una fonte non ufficiale, ossia dal sito di Meteo Italia s.r.l. (cfr. pag. 9 CTU).
Ad avviso del giudicante, invece, gli elementi istruttori acquisiti appaiono nel loro complesso tali da consentire di riscontrare l'eccezionalità dell'evento meteorologico.
Eccezionalità idonea a integrare l'ipotesi del caso fortuito (o della forza maggiore) nella produzione delle conseguenze pregiudizievoli, derubricando eventuali limiti strutturali del tratto fognario a fattore non decisivo sul piano dell'efficienza causale.
Lo stesso CTU ha puntualizzato (pagg. 3, 4, 9 elaborato) che la stazione pluviometrica dell'ARPAV del
Comune di era stata “smantellata” nel 2015 per cui gli unici riferimenti attendibili, a Controparte_1 supporto di un calcolo di verifica delle tubazioni fognarie, sarebbero stati i dati pluviometrici delle stazioni più vicine dell'ARPAV, precisamente quelle di RB VI e Montagnana, i quali per lo stesso giorno davano un'altezza di pioggia normale rispettivamente di 13,6 mm. e di 5 mm..
Ma è lo stesso consulente ad aggiungere che l'evento verificatosi localmente nel territorio di
[...]
“è stato molto intenso, come negli ultimi anni succede abbastanza spesso in aree limitate”. CP_1
È in altri termini il fenomeno della “bomba d'acqua”, cui allude nelle proprie difese l'altra convenuta e come appare acclarato da ulteriori dati ed elementi di convincimento di cui si viene a dire. Pt_2
Invero l'eccezionalità delle caratteristiche dell'evento che ebbe a colpire il territorio di
[...]
, e per quel che qui rileva l'immobile di abitazione dell'attore, viene attestata da plurimi ed CP_1 univocamente convergenti elementi di riscontro probatorio e logico-giuridico.
10 In primo luogo dagli atti e documenti ufficiali provenienti dalle autorità amministrative e di governo regionale.
Tra questi vanno annoverati:
- il decreto del Presidente della Giunta Regionale della Regione Veneto n. 106 del 26.07.2019 (doc. 5
, che dichiarava, per le eccezionali avversità atmosferiche verificatesi il giorno 26 luglio 2019 CP_1
(e per quelle previste nei successivi giorni 27 e 28 luglio), lo “stato di crisi” ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a), della L.R. n. 11/2001, invitando i Comuni a raccogliere la documentazione per la quantificazione dei danni ai fini del riconoscimento dello stato di emergenza;
- la modulistica approntata nella procedura di ricognizione del fabbisogno per il ripristino del patrimonio edilizio privato a seguito della dichiarazione da parte della Regione dello “stato di crisi” sopra indicato, interessante anche l'Amministrazione di (e l'attore, cfr. doc. 4 Controparte_1 convenuto, aveva anch'egli depositato presso il Comune di la relativa domanda, Controparte_1 compilando e sottoscrivendo Scheda B della ricognizione dei danni ai fini di eventuali contribuzioni ed indennità pubbliche).
Non è neppure irrilevante, sebbene documentazione non istituzionale (e però appieno congruente con gli atti ufficiali richiamati), l'eco mediatica documentata dalle parti convenute, con la notizia degli assai gravi eventi atmosferici verificatisi il giorno 27 luglio 2019 (oltre che significativamente in altri territori e città del Veneto e dell'Italia) a (cfr. per es. pagina di Vicenzatoday, doc. 1 ). Controparte_1 Pt_2
In particolare (per l'autorevolezza ed il carattere specialistico della fonte, ossia i Vigili del Fuoco di
Recoaro) va richiamata la pubblicazione della notizia “Nubifragio a ”, ove, con il Controparte_1 corredo di eloquenti immagini fotografiche, si può tra l'altro leggere “Nel pomeriggio di ieri, sabato 27 luglio, a si è abbattuta una forte precipitazione con un quantitativo d'acqua Controparte_1 imprevedibile ed eccezionalmente consistente. In pochi minuti, dopo le ore 16.00, si sono improvvisamente allagate diverse zone del paese. Non si è mai registrata una situazione analoga!...”
(doc. 10 ). Pt_2
Tutti questi elementi rendono assolutamente attendibile il dato dei quantitativi delle precipitazioni meteorologiche desumibili dal sito di Meteo Italia s.r.l., valorizzato dal CTP del ma ritenuto CP_1 dal CTU sprovvisto di decisività provenendo da fonte non ufficiale.
Infine il rapportino meteorologico completo relativo alle condizioni meteorologiche abbattutesi sul territorio di il giorno in questione, oggetto dell'ordine di esibizione di cui in narrativa, Controparte_1 seppure sconta il medesimo limite indicato in ATP dalla perizia dell'ing. , ossia quello dei Persona_1
11 limiti della rete di misura ARPAV (disponibilità dei soli dati pluviometrici delle stazioni più vicine di
RB VI e Montagnana, oltre che di Ospedaletto Euganeo), nondimeno aggiunge un ulteriore dato di particolare interesse, coerente con le allegazioni difensive delle parti convenute, ossia
(come evidenzia nelle difese conclusive ) la riproduzione di immagini radar di riflettività che Pt_2 denotano nel Comune di fenomeni di precipitazioni almeno a tratti localmente Controparte_1 molto intensi nelle fasce orarie di interesse.
In tal modo riproponendo l'ipotesi della verificazione del fenomeno della c.d. “bomba d'acqua”.
Componendo in una prospettiva unitaria di sintesi tutti i dati e gli elementi disponibili, in definitiva, può concludersi per il carattere non semplicemente intenso (di semplici forti precipitazioni) dell'evento meteorologico presupposto, bensì di vero e proprio evento eccezionale, o extra ordinem, tale da integrare il caso fortuito (o la forza maggiore), escludendo con ciò che possa ravvisarsi una responsabilità giuridicamente rilevante di soggetti terzi secondo il paradigma della comune responsabilità extracontrattuale (sia pur per effetto di presunzioni di legge).
La domanda di risarcimento danni va dunque per questo rigettata, approdo decisorio che assorbe ogni rilevanza della questione (essenzialmente interna ai rapporti tra le parti convenute ai fini di possibili iniziative di rivalsa) dei confini dei compiti e degli interventi d'obbligo di nei confronti dell'ente Pt_2 secondo le convenzioni vigenti. CP_1
Così definite le questioni oggetto di contenzioso, le spese processuali, liquidate come da dispositivo
(modulandole sui parametri ex D.M. 10.03.2014 n. 55, aggiornati ex D.M. n. 147/2022, scaglione di valore da € 26.000,01 a € 52.000,00, importi tariffari prossimi ai medi), seguono il principio di soccombenza nei riguardi di entrambe le parti convenute.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, ogni diversa istanza deduzione eccezione disattesa o comunque assorbita, così provvede e decide:
I) rigetta le domande dell'attore nei confronti di entrambe le parti convenute, Controparte_1
e
[...] Parte_2
II) condanna l'attore alla rifusione alle parti convenute delle spese processuali, liquidate a favore di ciascuna in € 7.000,00 per compensi professionali, oltre a spese generali 15%, IVA e CPA come per legge sull'imponibile.
12 Così deciso in Vicenza, il 22 marzo 2025
13
IL GIUDICE
(dott. Antonio Picardi)
TRIBUNALE DI VICENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VICENZA, Sezione Seconda Civile, in composizione monocratica, nella persona del dott. Antonio PICARDI in funzione di Giudice Unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta a ruolo al n. 6426/2021 R.G. e promossa con atto di citazione notificato in data 18/11/2021 da
(c.f. ), nato a [...] il [...], ivi Parte_1 C.F._1 residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Luigi MARCOMINI, del Foro di
Rovigo, con domicilio virtuale eletto all'indirizzo PEC: come da Email_1 mandato rilasciato su foglio separato allegato in modalità telematica all'atto di citazione. attore contro
(C.F. e P. IVA. ), in persona del Sindaco e legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore sig. , con sede legale in OV TI (VI), Piazza Controparte_2
IV Novembre n. 1, rappresentato e difeso dall'Avv. Prof. Anna MASUTTI, del Foro di Bologna, con domicilio eletto presso lo studio della medesima, in Bologna - Via D'Azeglio n. 19, come da procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta.
e contro
(C.F./P.I. ), in persona del legale rappresentante pro tempore ing. CP_3 P.IVA_2
con sede in Vicenza, Viale Dell'Industria n. 23, rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_4
Riccardo CHIESA, del Foro di Vicenza, con domicilio eletto presso lo studio del medesimo, in Vicenza
- Via U. Rattazzi n. 8, come da mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta.
1 convenuti
In punto: responsabilità; risarcimento danni (solo danni a cose).
All'udienza del 05.03.2024 la causa veniva trattenuta in decisione sulle seguenti conclusioni precisate dai procuratori delle parti:
CONCLUSIONI ATTORE:
Si precisano le seguenti conclusioni a). Accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità dei convenuti in ordine al sinistro avvenuto il
27/7/2019 alle ore 15:00 consistito dall'allagamento della propria abitazione in per Controparte_1 le ragioni e con i conseguenti danni all'abitazione ed alla vettura descritti ed accertati dall'A.T.P. dell'ing. resa nella causa n.8412/2019 Tribunale di Vicenza per l'effetto: Persona_1
- condannare il con sede in P.za IV novembre 1 e la soc. Controparte_1 CP_3 con sede a Vicenza viale Industria 23 a pagare in solido fra loro o per quanto di loro competenza a per le ragioni esposte in causa la somma di € 22.400,46, oltre ad I.v.a. sulle Parte_1 somme per cui è dovuta ed interessi come per legge dalla data del sinistro al saldo effettivo, per i danni subiti all'abitazione, somma comprensiva delle spese di A.T.P. così come furono liquidate,
- condannare il (c.f. e la soc. con sede a Controparte_1 P.IVA_1 CP_3
Vicenza viale Industria 23 (c.f. a pagare in solido fra loro o per quanto di loro P.IVA_2 competenza a per le ragioni esposte in causa i danni relativi alla vettura Porsche Parte_1
Tg DF228TY da quantificarsi in separato apposito giudizio.
b). Vittoria di spese ed onorari di causa, compreso il rimborso dei compensi del C.T.U. sopra quantificati.
CONCLUSIONI CONVENUTO : Controparte_1
Si richiamano, pertanto, le eccezioni e difese tutte svolte in atti, si rifiuta il contraddittorio rispetto a ogni domanda o eccezione nuova e, nel chiedere la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., si insiste affinché l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, accolga le seguenti
CONCLUSIONI
- Nel merito: rigettare le domande tutte formulate dal Sig. nei confronti del Parte_1
in persona del suo Sindaco e legale rappresentante pro tempore in Controparte_1 quanto infondate sia nell'an che nel quantum, e comunque non provate, per tutte le ragioni esposte in narrativa.
2 - In via di subordine: nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, della domanda del Sig. nei confronti del in persona del Parte_1 Controparte_1 suo Sindaco e legale rappresentante pro tempore, contenere l'eventuale risarcimento riconosciuto all'attore nei limiti di quanto risulti specificamente allegato e provato in corso di causa, riducendolo in misura corrispondente all'ammontare del risarcimento eventualmente riconosciuto l'importo degli indennizzi eventualmente dovuti a Sig. dai propri assicuratori in virtù di polizze Parte_1 assicurative eventualmente contratte, per tutte le ragioni illustrate in narrativa, e, in ogni caso, accertare le quote di responsabilità a carico del e di in Controparte_1 CP_3 persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore in vista dell'eventuale regresso ex art. 2055
c.c.
Con ogni e più ampia riserva di ulteriormente dedurre ed argomentare, nonché di articolare mezzi istruttori e depositare documenti.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari tutti di causa, oltre a IVA e CPA.
CONCLUSIONI CONVENUTA CP_3
Il sottoscritto procuratore, dichiarando di non accettare il contraddittorio su eventuali domande nuove di controparte, precisa le seguenti:
CONCLUSIONI
Nel merito: Rigettarsi ogni e qualsiasi pretesa nei confronti di , per tutti i motivi d cui alla CP_3 narrativa.
In ogni caso: Rifusione di spese e competenze della presente causa e della procedura per accertamento tecnico preventivo espletata n. 8412/19 R.G.
In via istruttoria: Si insiste per l'ammissione di tutte le istanze istruttorie formulate dallo scrivente patrocinio in memoria ex art. 183 VI° comma n. 2) cpc e non ammesse con ordinanza del 10.11.2022
e con ordinanza del 09.02.2024, e nello specifico si chiede che:
Che il Giudice voglia disporre CTU diretta a descrivere l'evento atmosferico, abbattutosi a
[...]
il 27 luglio 2019, le caratteristiche e l'intensità dello stesso, con particolare riferimento alla CP_1 sua imprevedibilità ed eccezionalità.
Si chiede, altresì, disporsi la rinnovazione della CTU tecnica espletata in sede di ATP, atta ad individuare le causa dell'allagamento dell'immobile locato dal sig. in data 27 luglio Parte_1
2019.
Si chiede inoltre ammettersi prova per testi sulle seguenti circostanze:
3 1. Vero che, su richiesta del del 07 agosto 2019, rivolta a , Controparte_1 CP_3 personale di programmava un intervento di controllo e di pulizia delle reti Parte_2 fognarie di diverse vie del Comune di , tra cui via Colombo, che in data 27.07.2019, Controparte_1 all'esito di un fortunale abbattutosi sull'intero vicentino, si erano allagate.
2. Vero che, all'esito della richiesta di intervento, di cui al capitolo che precede, nel mese di settembre
2019 personale di su indicazione del responsabile di settore, effettuava Parte_2 un intervento di controllo delle reti fognarie di diverse vie del Comune di , tra cui via Controparte_1
Colombo.
3. Vero che, nell'occasione di cui al capitolo che precede, all'esito della verifica delle reti fognarie del
Comune di , tra cui via Colombo, il personale di Controparte_1 Parte_2 riscontrava che le tubazioni erano libere da ostruzioni e funzionanti, motivo per il quale la pulizia delle stesse si era rivelata non necessaria.
4. Vero che nell'occasione di cui al capitolo 2), all'esito della verifica delle reti fognarie del Comune di
, tra cui via Colombo, il personale di riscontrava che Controparte_1 Parte_2 anche le caditoie erano libere da detriti.
5. Vero che, nell'occasione di cui al capitolo 2), all'esito della verifica delle reti fognarie del Comune di
, tra cui via Colombo, il personale di riscontrava che si Controparte_1 Parte_2 trattava di reti “miste”.
Si indica a teste il sig. c/o con sede a Vicenza. Testimone_1 Parte_2
Si chiede, infine, che il Giudice voglia ordinare l'esibizione da parte del sig. ex Parte_1 art. 210 cpc della documentazione attestante eventuali indennizzi già percepiti, per i danni oggetto della presente causa, in forza di polizza RC privata e/o in forza della procedura di ricognizione dei danni, conseguente alla dichiarazione dello stato di crisi da parte della Regione Veneto.
Ci si oppone all'ammissione delle istanze istruttorie di parte attrice per tutti i motivi dedotti in memoria ex art. 183 VI° comma n. 3 cpc.
^^^^^
Si chiede, pertanto, che la causa venga trattenuta in decisione, con la concessione dei termini ex art. 190 cpc per il deposito di comparsa conclusionale e replica.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
4 Con atto di citazione, notificato in data 18/11/2021, il sig. evocava in giudizio Parte_1 avanti questo Tribunale il e la società chiedendone la Controparte_1 Parte_2 condanna in solido al risarcimento dei danni al proprio immobile di abitazione, che quantificava in €
22.400,46, oltre Iva sulle somme per cui è dovuta, nonché dei danni relativi alla vettura Porsche Tg
DF228TY, da quantificarsi a mezzo CTU ovvero separatamente in apposito giudizio;
chiedeva altresì il rimborso dei compensi della C.T.U. già anticipati nel procedimento per accertamento tecnico preventivo promosso ante causam.
In fatto l'attore rappresentava:
- di essere conduttore di una unità immobiliare sita in OV TI (VI), via Colombo, ove aveva fissato la propria residenza, giusto allegato contratto di locazione con manutenzione ordinaria e straordinaria contrattualmente a proprio carico;
- che il giorno 27 luglio 2019, verso le ore 15.00, poco dopo l'inizio di una pioggia, notava che dalla tazza del servizio igienico del bagno a piano terra, spinta dalla pressione del sistema fognario, usciva copiosa acqua di fognatura che invadeva gli ambienti abitati;
- che immediatamente si notava che iniziava ad entrare acqua proveniente dal cancello del garage, e quindi dalla strada, rendendo inutile il lavoro delle pompe sommerse in quanto i tombini siti sulla strada pubblica e nel cortile espellevano a loro volta acqua che poi entrava nell'abitazione dell'attore;
- che detta abitazione era stata allagata fino ad un livello di 40 cm. dal pavimento del piano terra, con danni alle pareti, ai mobili ed ai beni contenuti nell'immobile, così come all'auto dal medesimo utilizzata, in quel momento parcheggiata nel garage;
- che la piscina esterna alla casa non era invece tracimata, rimanendo al livello antecedente la precipitazione, ciò dimostrando che l'allagamento non era in alcun modo attribuibile alla precipitazione;
- che le pompe sommerse di espulsione erano in buono stato di manutenzione, come riscontrato dal fatto che, dopo l'evento critico, l'abitazione si era svuotata col loro funzionamento senza che si rendesse necessario l'intervento dei Vigili del fuoco, come invece accaduto per le abitazioni vicine;
- che l'ATP disposto, su ricorso dell'attore, dal Tribunale di Vicenza aveva accertato che la responsabilità dell'allagamento era da addebitare in via esclusiva all'inadeguatezza del sistema fognario pubblico, inadatto a smaltire copiosi eventi atmosferici.
5 In merito ai danni subiti, l'attore rappresentava che gli stessi erano stati quantificati dal CTU in €
18.198,26 oltre Iva, cui doveva aggiungersi il compenso del CTU anticipato dal danneggiato, pari ad €
3.427,20, oltre ad € 775,00 di anticipazioni non imponibili pagate sempre dal danneggiato.
Inoltre, l'attore aveva subito considerevoli danni alla vettura Porsche che aveva in uso al momento dell'allagamento, per cui il perito nominato in ATP non era giunto ad una quantificazione, per l'assenza della vettura e per una non completa conoscenza di quella tipologia di danni, che fuoriuscivano dalla sua qualifica professionale relativa alle costruzioni e non agli automezzi.
In punto di diritto l'attore assumeva la responsabilità tanto del proprietario e gestore della CP_1 fognatura pubblica, rivelatasi inadeguata per eventi di pioggia copiosa per i vistosi vizi costruttivi della stessa, così come della società la quale gestiva il servizio di fognatura, era custode ed Parte_2 utilizzatrice della rete fognaria, nonché erogatrice del servizio, e quindi responsabile del funzionamento della fognatura, gravando sulla stessa l'onere di intervenire per porre rimedio alle deficienze strutturali della struttura tecnica.
Notificato l'atto di citazione, si costituivano le parti convenute, entrambe avversando le pretese attoree e respingendo qualsiasi addebito di responsabilità.
Il Comune di in breve: Controparte_1
- eccepiva la carenza di legittimazione attiva e/o di titolarità attiva del rapporto giuridico controverso in capo all'attore, il quale da un lato era il semplice conduttore, e non il proprietario, dell'immobile di abitazione e, dall'altro, non aveva provato di essere il proprietario dell'autoveicolo asseritamente danneggiato (in particolare: non era dimostrato che i danni affermati fossero riferiti ad arredi e rifiniture installati dall'attore, né avevano ad oggetto la mancata o diminuita disponibilità del bene;
la previsione pattizia di cui all'art. 6 del contratto di locazione, che accollava al conduttore tutti gli obblighi di manutenzione, non era opponibile al e non legittimava l'attore alla proposizione dell'azione CP_1 risarcitoria);
- rappresentava che il aveva presentato domanda nel quadro della procedura di Pt_1 ricognizione dei danni a seguito della dichiarazione da parte della Regione Veneto del c.d. “stato di crisi” ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a), della L.R. n. 11/2001;
- deduceva la mancanza di prova (incombente sull'attore) di nesso di causa tra la cosa in custodia e l'evento nonché tra quest'ultimo e l'evento pregiudizievole (ossia i danni subiti) lamentato;
- invocava la sussistenza dell'esimente del caso fortuito stante l'eccezionalità dell'evento atmosferico del 27 luglio 2019, tanto che la Regione Veneto, per le avversità atmosferiche del 26, 27 e 28 luglio
6 2019, aveva dichiarato con decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 106 del 26.07.2019 lo
“stato di crisi” ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a), della L.R. n. 11/2001, invitando i Comuni a raccogliere la documentazione per la quantificazione dei danni ai fini del riconoscimento dello stato di emergenza (e l'attore aveva anch'egli depositato al Comune di la Scheda B dal Controparte_1 medesimo compilata ai fini della ricognizione dei danni);
- assumeva l'esclusiva responsabilità, semmai, della che gestiva il servizio CP_5 Parte_2 fognario, e che avrebbe pertanto dovuto rispondere dei danni conseguenti ove fosse stato accertato un malfunzionamento o sottodimensionamento delle fognature;
- deduceva la mancata prova di an e quantum dei danni reclamati dal , per i difetti di Pt_1 progettazione e realizzazione dell'immobile dello stesso ad un'altezza di 31 cm. sotto la quota stradale, nonché per la mancata installazione, sebbene l'immobile fosse stato ristrutturato nel 2007, di valvola di non ritorno;
- deduceva l'esigenza ad ogni modo di applicare il principio della compensatio lucri cum damno in riferimento ad eventuali indennizzi spettanti al per assicurazioni contro i danni dal Pt_1 medesimo contratte o dalla stessa Regione Veneto erogati in virtù dello stato di calamità.
Il concludeva per il rigetto delle domande ovvero, in subordine, per il contenimento CP_1 dell'eventuale risarcimento, riducendolo in virtù di eventuali indennizzi riconosciuti e/o dovuti all'attore, accertandosi altresì le quote di responsabilità a carico del e di in vista dell'eventuale CP_1 Pt_2 regresso ex art. 2055 c.c..
L'altra convenuta a propria volta, ricusava ogni propria responsabilità, assumendo Parte_2
l'erroneità della CTU svolta in sede di accertamento tecnico preventivo, che aveva individuato la causa dell'allagamento in un asserito sottodimensionamento / insufficienza dele tubazioni di scarico delle acque meteoriche, in quanto l'evento non era stato indotto semplicemente da eventi di pioggia particolarmente intensi, bensì da un vero e proprio evento eccezionale, ossia da una c.d. “bomba
d'acqua”, che aveva colpito in particolare il , così come alcuni Comuni Controparte_1 limitrofi, nelle ore centrali del pomeriggio, sommergendo di acqua piovana la piazza del Municipio e diverse altre strade, tanto da indurre il ed emettere un Avviso Pubblico per la ricognizione e CP_1 quantificazione dei danni per poter poi chiedere allo Stato il riconoscimento dello stato di emergenza.
Diversamente, le reti del servizio erano risultate libere da ostruzioni, rotture o ogni altra anomalia, e quindi funzionanti, incluse le reti su via Colombo, ove era ubicata l'abitazione dell'attore.
7 Ricostruiva diffusamente i compiti e gli interventi d'obbligo di secondo i vari atti e documenti Pt_2 pubblici vigenti, quali la Convenzione di Gestione in data 23.03.2017.
Contestava infine, anche per il profilo del quantum, oltre che per quello della legittimazione attiva, i danni di cui l'attore rivendicava la rifusione.
Concludeva per il rigetto di ogni domanda avversaria.
Così essenzialmente impostato il contraddittorio, assegnati alle parti termini per memorie ex art. 183 comma VI c.p.c., l'istruttoria aveva a svolgersi a mezzo assunzione di prove testimoniali in persona dei testi e . Testimone_2 Testimone_3
Veniva altresì ordinato ad ARPAV - Regione Veneto l'esibizione in giudizio del rapportino meteorologico completo relativo alle condizioni meteorologiche abbattutesi sul territorio di
[...]
il giorno dei fatti, ordine di esibizione regolarmente ottemperato dall'Ente pubblico. CP_1
Completata l'istruttoria, a seguito di dichiarazione di astensione dell'originario istruttore veniva, in accoglimento dell'istanza, designato nuovo giudice in persona dello scrivente.
La causa veniva trattenuta in decisione con scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. da depositare entro il 5 marzo 2024.
I procuratori delle parti precisavano conseguentemente nei termini le rispettive conclusioni, come in epigrafe trascritte, e venivano quindi loro assegnati termini ex art. 190 c.p.c. per lo scambio degli scritti conclusionali.
***************
La domanda di risarcimento del danno proposta dall'attore non può essere accolta nei riguardi di alcuna delle parti convenute per i motivi che vengono brevemente ad illustrarsi.
Va premesso che l'eccezione di carenza di legittimazione attiva e/o di titolarità attiva del rapporto giuridico controverso in capo all'attore, in particolare in riferimento ai danni all'immobile di abitazione, non pare meritevole di condivisione, avendo l'attore comprovato la sussistenza di un suo preciso e qualificato interesse a far valere la pretesa risarcitoria.
L'attore infatti non solo, in qualità di conduttore, aveva la detenzione qualificata dell'immobile, ma in virtù del contratto di locazione ad uso abitativo regolarmente registrato (suo doc. 1) aveva assunto verso il locatore l'impegno contrattuale (art. 6 del contratto) di provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria del bene, e così di sostenerne le spese ed oneri economici relativi, anche
(evidentemente) laddove detti interventi di riparazione / manutenzione fossero conseguenza di eventi pregiudizievoli e/o di sinistri.
8 Ed è irrilevante che la disposizione pattizia del contratto di locazione, come obietta il non CP_1 sarebbe allo stesso opponibile, la questione non ponendosi sul piano dell'opponibilità bensì su quello della sussistenza dell'interesse idoneo a giustificare l'azione giudiziaria intrapresa.
È stato poi confermato, tramite la prova testimoniale assunta (testi e Testimone_2 Tes_3
, rispettivamente compagna convivente e fratello dell'attore), che quest'ultimo, a seguito
[...] degli eventi di cui si discute, subì danni materiali, posto che:
a) l'abitazione veniva invasa da acqua proveniente dalla strada e tracimante dalla tazza del servizio igienico del bagno al piano terra dell'edificio, rimanendo allegata sino al livello di circa 40 cm. dal pavimento di piano terra;
b) a seguito dell'allagamento venivano eseguite sull'immobile danneggiato le opere di cui alle fatture ed ai preventivi allegati;
c) l'acqua invadeva anche il locale del garage ove era posizionata l'autovettura Porsche in dotazione all'attore, danneggiandola.
Tali elementi di prova orale (e documentale: preventivi/fatture, foto e filmati ovvero frame di filmati) vengono ad integrare gli elementi probatori tecnici acquisiti a mezzo della CTU svolta dall'ing.
in sede di accertamento tecnico preventivo (doc. 2 attore). Persona_2
Nondimeno i sopra sintetizzati elementi, pur in astratto non privi di significatività, non sono sufficienti per affermare la responsabilità nella causazione del pregiudizio economico-patrimoniale di terzi, ossia del e della rispettivamente ente proprietario del CP_1 Controparte_1 Parte_3 sistema fognario e delle relative reti e condotte e società di gestione del servizio fognario.
Parte attrice desume la responsabilità dei due soggetti convenuti essenzialmente modulandola su due elementi che evince dalle risultanze dell'accertamento peritale svolto in ambito di ATP, ossia:
1)- l'inadeguatezza (o non totale adeguatezza) del tratto di fognatura lungo il ramo principale di via
Colombo di (ove è ubicata l'abitazione dell'attore), specie valutata all'indomani dei Controparte_1 cambiamenti climatici dell'ultimo trentennio che avrebbero indotto un cambiamento dei calcoli di verifica del dimensionamento delle fognature (cfr. in particolare pagg. 5 e 9 CTU ing. ); Persona_1
2)- la qualificazione dell'evento meteorico che ebbe ad interessare l'abitazione del come Pt_1 molto intenso ma non come accadimento di natura eccezionale (cfr. pag. 9 CTU).
Da quest'ultima qualificazione dissentono invece le parti convenute, che diversamente assumono il carattere di eccezionalità dell'evento meteorico da cui derivò il “sinistro”, e così la produzione di conseguenze pregiudizievoli lamentate dall'attore, venendo ad integrarsi l'esimente del caso fortuito
9 (ovvero della forza maggiore) in grado di elidere l'eventuale nesso eziologico tra stato del sistema fognario, manifestazione dell'evento meteorologico e produzione dei danni materiali ai beni dei privati
(nella fattispecie del ). Pt_1
Il CTU ha al contrario individuato dai calcoli eseguiti la pioggia “critica” pari ad una altezza di 32,78 mm. con una durata di 16.33 minuti.
Per quanto concerne i diversi calcoli eseguiti dal dott. , CTP del (doc. 2 Persona_3 CP_1 convenuto), che deduce (oltre a due altri elementi di criticità, ossia l'ubicazione dell'immobile ad un'altezza di 31 cm. sotto la quota stradale e la mancata installazione di valvola di non ritorno) il carattere eccezionale dell'evento atmosferico, caratterizzato, nella fascia oraria tra le 15.30 e le 18.00 del 27 luglio 2019, da ben 63,2 mm. di pioggia caduta, l'ing. replica essenzialmente, oltre Persona_1 che rimarcando l'inadeguatezza della condotta fognaria per insufficienza ed errore di esecuzione per tratto in contropendenza, ricordando come i dati delle precipitazioni riportati dal dott. siano Per_3 desunti da una fonte non ufficiale, ossia dal sito di Meteo Italia s.r.l. (cfr. pag. 9 CTU).
Ad avviso del giudicante, invece, gli elementi istruttori acquisiti appaiono nel loro complesso tali da consentire di riscontrare l'eccezionalità dell'evento meteorologico.
Eccezionalità idonea a integrare l'ipotesi del caso fortuito (o della forza maggiore) nella produzione delle conseguenze pregiudizievoli, derubricando eventuali limiti strutturali del tratto fognario a fattore non decisivo sul piano dell'efficienza causale.
Lo stesso CTU ha puntualizzato (pagg. 3, 4, 9 elaborato) che la stazione pluviometrica dell'ARPAV del
Comune di era stata “smantellata” nel 2015 per cui gli unici riferimenti attendibili, a Controparte_1 supporto di un calcolo di verifica delle tubazioni fognarie, sarebbero stati i dati pluviometrici delle stazioni più vicine dell'ARPAV, precisamente quelle di RB VI e Montagnana, i quali per lo stesso giorno davano un'altezza di pioggia normale rispettivamente di 13,6 mm. e di 5 mm..
Ma è lo stesso consulente ad aggiungere che l'evento verificatosi localmente nel territorio di
[...]
“è stato molto intenso, come negli ultimi anni succede abbastanza spesso in aree limitate”. CP_1
È in altri termini il fenomeno della “bomba d'acqua”, cui allude nelle proprie difese l'altra convenuta e come appare acclarato da ulteriori dati ed elementi di convincimento di cui si viene a dire. Pt_2
Invero l'eccezionalità delle caratteristiche dell'evento che ebbe a colpire il territorio di
[...]
, e per quel che qui rileva l'immobile di abitazione dell'attore, viene attestata da plurimi ed CP_1 univocamente convergenti elementi di riscontro probatorio e logico-giuridico.
10 In primo luogo dagli atti e documenti ufficiali provenienti dalle autorità amministrative e di governo regionale.
Tra questi vanno annoverati:
- il decreto del Presidente della Giunta Regionale della Regione Veneto n. 106 del 26.07.2019 (doc. 5
, che dichiarava, per le eccezionali avversità atmosferiche verificatesi il giorno 26 luglio 2019 CP_1
(e per quelle previste nei successivi giorni 27 e 28 luglio), lo “stato di crisi” ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a), della L.R. n. 11/2001, invitando i Comuni a raccogliere la documentazione per la quantificazione dei danni ai fini del riconoscimento dello stato di emergenza;
- la modulistica approntata nella procedura di ricognizione del fabbisogno per il ripristino del patrimonio edilizio privato a seguito della dichiarazione da parte della Regione dello “stato di crisi” sopra indicato, interessante anche l'Amministrazione di (e l'attore, cfr. doc. 4 Controparte_1 convenuto, aveva anch'egli depositato presso il Comune di la relativa domanda, Controparte_1 compilando e sottoscrivendo Scheda B della ricognizione dei danni ai fini di eventuali contribuzioni ed indennità pubbliche).
Non è neppure irrilevante, sebbene documentazione non istituzionale (e però appieno congruente con gli atti ufficiali richiamati), l'eco mediatica documentata dalle parti convenute, con la notizia degli assai gravi eventi atmosferici verificatisi il giorno 27 luglio 2019 (oltre che significativamente in altri territori e città del Veneto e dell'Italia) a (cfr. per es. pagina di Vicenzatoday, doc. 1 ). Controparte_1 Pt_2
In particolare (per l'autorevolezza ed il carattere specialistico della fonte, ossia i Vigili del Fuoco di
Recoaro) va richiamata la pubblicazione della notizia “Nubifragio a ”, ove, con il Controparte_1 corredo di eloquenti immagini fotografiche, si può tra l'altro leggere “Nel pomeriggio di ieri, sabato 27 luglio, a si è abbattuta una forte precipitazione con un quantitativo d'acqua Controparte_1 imprevedibile ed eccezionalmente consistente. In pochi minuti, dopo le ore 16.00, si sono improvvisamente allagate diverse zone del paese. Non si è mai registrata una situazione analoga!...”
(doc. 10 ). Pt_2
Tutti questi elementi rendono assolutamente attendibile il dato dei quantitativi delle precipitazioni meteorologiche desumibili dal sito di Meteo Italia s.r.l., valorizzato dal CTP del ma ritenuto CP_1 dal CTU sprovvisto di decisività provenendo da fonte non ufficiale.
Infine il rapportino meteorologico completo relativo alle condizioni meteorologiche abbattutesi sul territorio di il giorno in questione, oggetto dell'ordine di esibizione di cui in narrativa, Controparte_1 seppure sconta il medesimo limite indicato in ATP dalla perizia dell'ing. , ossia quello dei Persona_1
11 limiti della rete di misura ARPAV (disponibilità dei soli dati pluviometrici delle stazioni più vicine di
RB VI e Montagnana, oltre che di Ospedaletto Euganeo), nondimeno aggiunge un ulteriore dato di particolare interesse, coerente con le allegazioni difensive delle parti convenute, ossia
(come evidenzia nelle difese conclusive ) la riproduzione di immagini radar di riflettività che Pt_2 denotano nel Comune di fenomeni di precipitazioni almeno a tratti localmente Controparte_1 molto intensi nelle fasce orarie di interesse.
In tal modo riproponendo l'ipotesi della verificazione del fenomeno della c.d. “bomba d'acqua”.
Componendo in una prospettiva unitaria di sintesi tutti i dati e gli elementi disponibili, in definitiva, può concludersi per il carattere non semplicemente intenso (di semplici forti precipitazioni) dell'evento meteorologico presupposto, bensì di vero e proprio evento eccezionale, o extra ordinem, tale da integrare il caso fortuito (o la forza maggiore), escludendo con ciò che possa ravvisarsi una responsabilità giuridicamente rilevante di soggetti terzi secondo il paradigma della comune responsabilità extracontrattuale (sia pur per effetto di presunzioni di legge).
La domanda di risarcimento danni va dunque per questo rigettata, approdo decisorio che assorbe ogni rilevanza della questione (essenzialmente interna ai rapporti tra le parti convenute ai fini di possibili iniziative di rivalsa) dei confini dei compiti e degli interventi d'obbligo di nei confronti dell'ente Pt_2 secondo le convenzioni vigenti. CP_1
Così definite le questioni oggetto di contenzioso, le spese processuali, liquidate come da dispositivo
(modulandole sui parametri ex D.M. 10.03.2014 n. 55, aggiornati ex D.M. n. 147/2022, scaglione di valore da € 26.000,01 a € 52.000,00, importi tariffari prossimi ai medi), seguono il principio di soccombenza nei riguardi di entrambe le parti convenute.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, ogni diversa istanza deduzione eccezione disattesa o comunque assorbita, così provvede e decide:
I) rigetta le domande dell'attore nei confronti di entrambe le parti convenute, Controparte_1
e
[...] Parte_2
II) condanna l'attore alla rifusione alle parti convenute delle spese processuali, liquidate a favore di ciascuna in € 7.000,00 per compensi professionali, oltre a spese generali 15%, IVA e CPA come per legge sull'imponibile.
12 Così deciso in Vicenza, il 22 marzo 2025
13
IL GIUDICE
(dott. Antonio Picardi)