Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 10/04/2025, n. 70 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 70 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 93-1/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAVIA
Sezione Prima Civile
Ufficio procedure concorsuali
Il Tribunale in composizione collegiale, nella persona dei seguenti magistrati: dott. Francesca Claris Appiani Presidente dott. Mariaelena Cunati Giudice dott. Francesco Rocca Giudice delegato visto il ricorso con cui C.F. , con sede in Cura Parte_1 P.IVA_1
AR (PV), località Prado, via della Scienza, 19,
ha chiesto che sia dichiarata aperta la liquidazione giudiziale PROPRIA;
osservato che – trattandosi di richiesta di apertura di liquidazione giudiziale in proprio – il debitore ha prodotto la documentazione di cui all'art. 39 CCII;
Sui requisiti soggettivi e dimensionali
Sussistono i presupposti soggettivi e dimensionali per l'accoglimento della domanda proposta, in quanto:
A) questo Tribunale è territorialmente competente ai sensi dell'art. 27 CCII;
B) il debitore è soggetto alle disposizioni sulla liquidazione giudiziale ai sensi dell'art. 2 e 121 CCII
e non ha fornito prova di: di aver avuto, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di fallimento o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad € 300.000,00; di aver realizzato, in qualunque modo risulti tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di fallimento o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo non superiore ad € 200.000,00; di avere un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad € 500.000,00;
C) il debitore è stato messo in condizione di esercitare il proprio diritto di difesa, essendo stato convocato, ai sensi degli art. 40 e 41 CCII;
D) risulta agli atti un ammontare di debiti scaduti superiore ad € 30.000,00 come previsto dall'art. 49, ultimo comma, CCDI;
E) l'imprenditore si trova in stato di insolvenza, ai sensi degli artt. 2 e 121 CCII;
Sullo stato di insolvenza
L'insolvenza emerge dalla narrazione della ricorrente.
La ricorrente ha premesso che «
1.2.1. La Società ha operato con il seguente oggetto sociale: “La
1
l'acquisizione di mandati di rappresentanza o di agenzia, con o senza deposito, di fornitura di beni
e servizi di telefonia fissa e mobile, informatici, energia elettrica, gas e servizi via cavo”.
1.2.2. Negli anni, l'attività di si focalizzava sulla manutenzione delle Parte_1 macchine per gioco pubblico, quali videopoker e slot machine, stipulando, quindi, contratti con le primarie società operanti nel settore, quali Sisal Italia S.p.A. e Gamenet S.p.A.
1.2.3. Dalla sua costituzione nell'anno 2015, stringeva, poi, un rapporto di Parte_1 collaborazione privilegiata con la società C.F. , con Controparte_1 P.IVA_2 sede in Roma, via Appia Nuova, 988, la quale, da un lato diveniva conduttrice di una pluralità di unità immobiliari di proprietà di in virtù di contrati di locazione e, dall'altro, Parte_1 concludeva con l'odierna istante diversi contratti di subappalto – collegati a contratti di appalto previamente conclusi da in qualità di appaltatrice, con società Controparte_1 committenti aggiudicatarie di forniture a favore della Pubblica Amministrazione - in forza dei quali
in veste di subappaltatrice, prestava attività di installazione e manutenzione Parte_1 di dispositivi informatici detenuti dalle Pubbliche Amministrazioni presenti sul territorio (doc. 2)».
La ricorrente ha evidenziato, in sintesi, tre fattori alla base del dissesto: il debito consistente nei confronti dell'Erario, i contrasti con la società come sopra detto, Controparte_1 conduttrice di immobili di proprietà della ricorrente e sub-committente di servizi concessi in subappalto a il mancato rinnovo da parte di alcuni clienti dei contratti Parte_1 di manutenzione delle macchine da essi impiegati quali videopoker e slot machine.
La ricorrente ha dato atto della deliberazione all'unanimità, in data 16 gennaio 2025, dello scioglimento della società (doc. 10) e della nomina di un liquidatore da parte della Sezione specializzata in materia di impresa di Milano ai sensi dell'art. 2484, co. 1, c.c., il quale ha declinato la nomina sulla scorta dell'impossibilità di effettuare la liquidazione della società in bonis (doc. 12).
La ricorrente ha, altresì, dato atto di aver ricevuto la notificazione di atti di pignoramento presso terzi da parte dei creditori, dei quali non risulta ancora alcuna iscrizione a ruolo dinanzi al giudice dell'esecuzione.
Le predette circostanze dimostrano come l'imprenditore non abbia più credito di terzi e mezzi finanziari propri per soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni.
PQM
visti gli artt. 2 e 121 CCII;
visto l'art. 49, comma 3, lett. F, CCII;
DICHIARA
L Controparte_2
C.F. , con sede in Cura AR (PV), località Prado,
[...] P.IVA_1 via della Scienza, 19;
NOMINA giudice delegato il dott. Francesco Rocca
NOMINA
2 curatore Persona_1 che per la sua comprovata professionalità, è in possesso dei requisiti necessari per la gestione della procedura;
ORDINA al debitore il deposito entro tre giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo 2215-bis del codice civile, dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'articolo 39;
ORDINA al curatore di procedere con sollecitudine, ai sensi dell'art. 195 CCII, all'inventariazione dei beni esistenti nei locali di pertinenza della fallita (sede principale, eventuali sedi secondarie ovvero locali e spazi a qualunque titolo utilizzati), anche se del caso omettendo l'apposizione dei sigilli, salvo che sussistano ragioni concrete che la rendano necessaria, utile e/o comunque opportuna tenuto conto della natura e dello stato dei beni;
in tal caso dovrà procedersi a norma degli artt. 752 e ss. c.p.c. e
193 CCII e ed il curatore è autorizzato sin d'ora a richiedere l'ausilio della forza pubblica;
per i beni e le cose sulle quali non è possibile apporre i sigilli, si procederà ai sensi dell'art. 758 c.p.c.; nell'immediato, il curatore procederà comunque, con la massima urgenza e utilizzando i più opportuni strumenti, anche fotografici, ad una prima ricognizione dei suddetti beni, onde prenderne cognizione ed evitarne occultamento o dispersione, eventualmente anche senza la presenza del cancelliere e dello stimatore, depositando in cancelleria il verbale di ricognizione sommaria entro e non oltre i dieci giorni successivi a quello in cui vi avrà provveduto. Se necessario può nominare uno stimatore;
FISSA IN DATA
08/07/2025 ore 10:20
l'adunanza per l'esame dello stato passivo davanti al Giudice delegato, nel suo ufficio (ubicato nel
Palazzo di Giustizia di Pavia, piano primo stanza n. 15), avvertendo il debitore che può chiedere di essere sentito e che può intervenire nella predetta udienza per essere del pari sentito sulle domande di ammissione al passivo;
ASSEGNA ai creditori e ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore il termine perentorio di giorni trenta prima della data dell'adunanza come sopra fissata per la presentazione delle domande di insinuazione e dei relativi documenti;
AUTORIZZA il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad accedere alla banca dati del pubblico registro automobilistico (PRA) e ad estrarre copia degli stessi;
4) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
3 5) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
6) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice.
Lo autorizza ad utilizzare un gestionale a sua scelta per tutta la durata della procedura.
AUTORIZZA fin d'ora il pagamento di tutto quanto annotato nel foglio notizie (ex campione civile), dell'iva e di un gestionale scelto dal curatore per tutta la durata della procedura invitando il curatore a depositare per il visto del Giudice Delegato i modelli fiscali di pagamento e le fatture con attestazione di pagamento.
ORDINA che la presente sentenza sia comunicata e pubblicata ai sensi dell'articolo 45 CCII;
autorizza la prenotazione a debito delle spese di procedura come per legge.
Pavia, 07/04/2025
il Giudice estensore
Francesco Rocca
il Presidente
Francesca Claris Appiani
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