Articolo 16 della Legge 3 maggio 1967, n. 315
Articolo 15Articolo 17
Versione
11 giugno 1967
Art. 16.
Ai fini della riliquidazione prevista dal comma secondo dell'articolo 15, in relazione al servizio utile computato per la liquidazione della pensione originaria e alla eventuale valutazione delle campagne di guerra o di altri analoghi benefici operata in sede di liquidazione della pensione stessa, si determina il trattamento che deriverebbe qualora la riliquidazione predetta venisse effettuata secondo i criteri stabiliti dagli articoli da 2 a 8.
Ai fini dell'applicazione del comma precedente, per ogni pensione, si considera la cessazione dal servizio come avvenuta al 31 dicembre 1966 e si attribuisce una retribuzione annua contributiva virtuale, riferita al 1 gennaio 1967. Per la determinazione di tale retribuzione si considera:
per le cessazioni dal servizio anteriori al 1 gennaio 1958:
a) la retribuzione annua contributiva a tale data attribuita ai sensi dell' articolo 8 della legge 24 ottobre 1962, n. 1593 , computata, pero', senza l'elevazione al minimo di lire 600.000 prevista dall' articolo 3 della legge 4 febbraio 1958, n. 87 ;
per le cessazioni dal servizio a partire dal 1 gennaio 1958:
b) la retribuzione annua contributiva a tale data calcolata ai sensi dell' articolo 3 della legge 4 febbraio 1958, n. 87 , senza operare, pero', l'elevazione al minimo di lire 600.000 prevista dall'articolo stesso;
c) la retribuzione annua contributiva riferita alla data di effettiva cessazione dal servizio, calcolata nel modo indicato alla lettera b):
per le cessazioni dal servizio a partire dal 1 gennaio 1965 e anteriori al 1 luglio 1967:
d) la retribuzione annua contributiva al 1 gennaio 1965 calcolata nel modo indicato alla lettera b).
Come retribuzione annua contributiva virtuale al 1 gennaio 1967, si attribuisce:
1) per le cessazioni dal servizio anteriori al 1 gennaio 1958, la retribuzione indicata alla lettera a) considerata con l'aumento del 60 per cento e di lire 50.000;
2) per le cessazioni dal servizio a partire dal 1 gennaio 1958 e fino al 30 giugno 1965, la retribuzione piu' favorevole tra quella indicata alla lettera b) considerata con l'aumento del 60 per cento e di lire 50.000 e quella indicata alla lettera c) considerata con l'aumento di lire 50.000;
3) per le cessazioni dal servizio a partire dal 1 luglio 1965 e fino al 30 giugno 1967, la retribuzione piu' favorevole di cui al precedente n. 2) considerata:
nella sua interezza, quando essa non superi la retribuzione di cui alla lettera d) aumentata dell'80 per cento;
ridotta agli otto decimi, qualora essa superi la retribuzione di cui alla lettera d) aumentata del 125 per cento; pari all'importo della retribuzione di cui alla lettera d) aumentata dell'80 per cento, negli altri casi non contemplati dalle due precedenti ipotesi.
Per la determinazione del trattamento di cui al comma primo, l'applicazione del comma secondo dell'articolo 6 e del comma primo dell'articolo 8 si effettua considerando come retribuzione annua contributiva alla data di cessazione quella virtuale riferita al 1 gennaio 1967 calcolata ai sensi dei precedenti commi secondo e terzo.
Entrata in vigore il 11 giugno 1967